Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2917 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin, consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5854 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa all'udienza del giorno 9/5/2025 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), con l'avvocato Livio Caprile elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Cancelleria;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con gli avvocati Controparte_1 P.IVA_2
Agostino Domitella e Domenico Fabbo elettivamente domiciliate in Roma
Viale Europa 190;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 9347 pubblicata il
27/5/2021 del Tribunale di Roma.
pag. 1 di 11
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “La società
[...] ha convenuto in giudizio le , Parte_1 Controparte_1 chiedendo di essere risarcita del danno subito a causa dell'inadempimento contrattuale della convenuta. L'attrice ha esposto che, dall'anno 2011, aveva in essere con le un rapporto contrattuale per la fornitura di carte prepagate (del tipo CP_1
PostePay New Gift), che la acquistava dalle , Parte_1 CP_1 versando la relativa provvista (corrispondente, quindi, all'importo spendibile con le medesime carte), oltre alle spese ed alle commissioni pattuite, girandole poi ai propri clienti finali, che a loro volta le distribuivano ai loro dipendenti o collaboratori;
che, nel corso dell'anno 2013, si verificavano numerose anomalie in molte delle carte acquistate dalla , che riceveva le relative lamentele dai propri clienti, Parte_1 perché molte delle carte risultavano clonate, o comunque bloccate. L'attrice proseguiva affermando che, fattasi carico con i propri clienti di risolvere le segnalate problematiche, contattava allo scopo le
, dalle quali però non riceveva alcun riscontro né alcun aiuto, CP_1 nonostante numerosi solleciti e diffide, anche per iscritto. Sosteneva, dunque, la che tale condotta di Parte_1 CP_1 costituendo un grave inadempimento agli obblighi contrattuali assunti dalla convenuta, avrebbe legittimato la risoluzione del rapporto negoziale tra le parti ed il risarcimento del danno cagionato all'attrice, costituito non solo dal danno emergente corrispondente all'esborso economico per le carte malfunzionanti, ma anche nel danno da immagine e nella perdita di clientela.
Si costituiva in giudizio , eccependo in via Controparte_1 preliminare la nullità dell'avverso atto di citazione, per indeterminatezza dei fatti posti a fondamento della domanda e contestando, comunque, la infondatezza nel merito delle domande attrici. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali;
all'esito, dopo essere stata trattenuta una prima volta in decisione dal GI dr.ssa
Battagliese, veniva rimessa in istruttoria a causa del collocamento fuori ruolo del giudice titolare;
dopo la riassegnazione del fascicolo ad altro giudice togato, all'udienza del 10.11.2020 – svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 Legge n. 77/2020 – la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato tutte le domande proposte da parte attrice e condannato la Parte_1 alla refusione, in favore delle
[...] CP_1
pag. 2 di 11 s.p.a. delle spese di lite, liquidate in complessivi € 9.000,00, oltre accessori di legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Le domande attrici devono essere rigettate, in primo luogo per difetto di allegazione (prima ancora che di prova) e, comunque, perché non è ravvisabile – in base alle deduzioni ed alle prove acquisite – l'inadempimento contrattuale contestato alla convenuta.
Quanto al primo, e dirimente, aspetto, si ricorda che il processo civile è improntato (salve alcune eccezioni, quando si controverte in materia di diritti indisponibili) al principio dell'interesse e, soprattutto, dell'impulso e della domanda di parte, che si traduce, in particolare, nelle regole cardine che impongono a chi agisce in giudizio di indicare compiutamente e specificamente gli elementi di fatto posti a fondamento delle sue richieste, oltre alle conclusioni, ovvero alla tutela giudiziale invocata (artt. 112, 115, 163 c.p.c.). L'onere di indicare con precisione e specificità i fatti costitutivi delle domande formulate è posto, in primo luogo, a presidio del diritto alla difesa ed al contraddittorio della parte convenuta, che deve avere la possibilità di replicare, contrastare, argomentare e addurre prove contro contestazioni specifiche e ben delineate;
ma è anche posto a tutela di un altro fondamento del nostro ordinamento processuale, ovvero la terzietà del giudice, il cui ruolo – come disegnato dalla normativa codicistica – è quello di mero organo giudicante, che deve valutare se le prospettazioni di fatto e di diritto delle parti risultino corrette e dimostrate in giudizio, applicare le norme che ritiene adeguate alla fattispecie ed adottare i conseguenti provvedimenti (ovviamente nei limiti delle richieste delle parti stesse).
Al contrario, in caso di allegazioni generiche e non specifiche, si determinerebbe un mutamento della funzione del giudice, che si trasformerebbe in organo inquirente, dovendo cioè egli stesso andare a ricercare, nell'ambito delle non definite indicazioni delle parti, i fatti che potrebbero configurare la responsabilità dedotta in giudizio.
I suddetti principi fondamentali, si traducono poi, nel concreto svolgersi del procedimento, in un sistema di rigide preclusioni, che maturano progressivamente secondo una precisa scansione, che vede le preclusioni assertive (ovvero quelle relative all'allegazione dei fatti) maturare entro il termine per il deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e quelle per la richiesta di prova diretta entro il successivo termine dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. Dal complesso delle norme sin qui richiamate, si ricava la regola per cui chi agisce in giudizio ha l'onere di indicare specificamente i fatti primari e costitutivi dei diritti di cui si chiede la tutela, e deve farlo nell'atto introduttivo del giudizio o, al più tardi, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1, c.p.c. (ma in quest'ultimo caso già con diversi limiti, derivanti dalla pag. 3 di 11 impossibilità di dedurre domande nuove, nuove ragioni di diritto diverse da quelle già formalizzate in citazione, potendo soltanto precisare le domande già proposte, nei limiti della c.d. emendatio libelli).
Tutti i successivi atti processuali sono destinati esclusivamente alla indicazione delle prove da acquisire, per dimostrare i fatti che siano già stati dedotti entro il precedente termine preclusivo;
non è possibile, al contrario, dedurre per la prima volta nella memoria istruttoria fatti nuovi, mai indicati negli atti precedenti (salvo che non si tratti di fatti c.d. secondari o di circostanze idonee a replicare o a smentire quelle articolate dalla controparte, vista la funzione mista della seconda memoria 183 comma 6, c.p.c., che serve anche per le repliche assertive, svolgendo la funzione che, prima della riforma, era assegnata alla seconda memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c.).
Orbene, alla luce di tali indiscutibili princìpi, è di palmare evidenza che nel presente procedimento, la parte attrice non Parte_1 abbia assolto all'onere primario su di essa gravante di specifica allegazione dei fatti posti a fondamento delle proprie pretese, né con l'atto di citazione, né con la successiva memoria 183 n. 1, c.p.c., e ciò pur a fronte della espressa eccezione sollevata tempestivamente dalla convenuta. Nell'atto di citazione, infatti, dopo aver delineato i rapporti intercorsi tra le parti, parte attrice ha lamentato il verificarsi di anomalie di funzionamento su molte delle carte fornite da e date dalla CP_1
ai propri clienti;
tuttavia, tale allegazione fattuale nell'atto Parte_1 introduttivo era formulata in maniera assolutamente generica, poiché, in primo luogo, mancava l'indicazione delle carte per le quali si sarebbero riscontrate anomalie, indicazione che non veniva fornita nemmeno in maniera approssimativa o determinabile per relationem (ad esempio, indicando quanto meno il numero di carte interessate e/o i clienti ai quali erano state fornite, avendo l'attrice dato un'elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva dei soggetti coinvolti); già questa mancanza è di per sé sola idonea a rendere nulla la domanda, atteso che non consente di individuare quale ne sia l'oggetto principale e di delimitarne il perimetro in punto di fatto. Ma, ancor di più, manca del tutto l'indicazione delle specifiche anomalie contestate (che, ovviamente, avrebbero dovuto essere poste in relazione alle singole carte individuate), essendosi limitata la difesa attrice a lamentare indiscriminatamente episodi di clonazione delle carte, di utilizzi anomali o non autorizzati su siti web, di blocchi o di altri malfunzionamenti non meglio precisati.
È evidente che tale carenza è quella più importante, dal momento che riguarda proprio il nucleo essenziale della domanda attrice, che, lo si ricorda, è di risoluzione per inadempimento contrattuale e di conseguente risarcimento;
manca, allora, proprio la descrizione ed allegazione della condotta fondante le richieste giudiziali dell'attrice, quella che dovrebbe pag. 4 di 11 consentire al Giudice di verificare, innanzi tutto, la sussistenza degli asseriti inadempimenti e, poi, di valutarne l'imputabilità o meno alla controparte, cioè di verificare se si tratta della mancata o scorretta esecuzione di prestazioni che contrattualmente spettavano alla convenuta.
Infine, si rileva negli atti introduttivi anche la mancata quantificazione degli importi richiesti;
tale mancanza è essenziale per le richieste di natura restitutoria (ovvero, laddove la chiede la Parte_1 ripetizione degli importi da essa versati per la provvista delle carte difettose), poiché in questo caso si tratta di debito di valuta e di richiesta di somme determinate, che deve essere necessariamente indicate dall'attore. Se in tema di risarcimento del danno, è invece ammissibile una richiesta indeterminata, trattandosi di un credito non liquido, tuttavia devono essere ben delineati gli elementi sulla base dei quali il danno sia quantificabile (salvi i casi di possibile ricorso all'equità ex art. 1226 c.c.); il che, nel caso di specie, risulta impossibile, non avendo la parte, come detto, delimitato nemmeno l'oggetto delle sue lamentele e delle sue richieste (numero di carte, clienti danneggiati, tipologia di anomalie etc.).
Dunque, ci troviamo di fronte ad un atto introduttivo completamente privo degli elementi essenziali necessari per individuare i fatti costitutivi delle domande avanzate e per consentire al Tribunale di valutarne la fondatezza.
Queste carenze non risultano emendate nemmeno con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. (depositata il 14.01.2015), dove, nella parte narrativa ed illustrativa dell'atto, si continua a non dare specifiche indicazioni e riferimenti sulle carte contestate e sulle singole condotte inadempienti addebitate alla controparte;
in tale memoria si rimanda alla copiosa documentazione allegata, ma nemmeno questo rinvio per relationem consente di individuare l'oggetto e le ragioni delle domande, dal momento che la maggior parte dei documenti allegati è costituita da email o comunicazioni scritte dei clienti della , che contengono, in Parte_1 alcuni casi, degli elenchi delle carte di pagamento con i relativi numeri, ma spesso privi di ulteriori indicazioni su quali fossero le problematiche ad esse collegate. In altre parole, anche in questa memoria non è ravvisabile l'illustrazione in fatto dell'inadempimento che l'attrice vorrebbe contestare alla convenuta. Né tali carenze possono essere giustificate con l'applicazione dell'art. 1218 c.c., poiché tale articolo, nello stabilire una parziale inversione dell'onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale, riguarda esclusivamente l'aspetto della responsabilità, ovvero la prova della condotta dolosa o colposa, o comunque negligente, della parte contraente che non ha adempiuto alla propria prestazione o lo ha fatto in maniera incompleta o inesatta;
tale norma, tuttavia, non esonera certo la controparte che agisca per far dichiarare l'inadempimento, dall'onere di pag. 5 di 11 allegare e, quindi, provare, quale sia l'inadempimento contestato e la sua sussistenza;
onere che, come detto, nella specie non è stato assolto.
Da tutto quanto sin qui esposto ed argomentato consegue, ovviamente, anche la inammissibilità di tutte le istanze istruttorie formulate dalla parte attrice (la cui richiesta di ammissione è stata reiterata in sede di conclusioni) e giustamente non ammesse dal GI.
Infatti, i ben 147 capitoli di prova testimoniale articolati nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., sono formulati in violazione del sistema di preclusioni sopra ricordato ed illustrato, poiché riguardano fatti specifici e particolari che sono stati dedotti per la prima volta soltanto nella suddetta memoria;
peraltro, anche le circostanze capitolate – pur se maggiormente specifiche rispetto alle deduzioni dei precedenti scritti difensivi – continuano a scontare una certa genericità (si vedano tutti i capitoli in cui vengono indicate delle cifre in modo approssimativo, con l'avverbio
“circa”, quali i capp. 9, 10, 18, 19, 28, 29, 37, 38, 47, 48, 56, 57, 65, 66, 74, 75, 83, 84, 93, 101, 102, 110, 111, 120, 121, 129, 130, 137, 138 e 144; si vedano, ancora i capp. 8, 17, 27, 36, 46, 55, 64, 73, 82, 92, 100, 109 e 118, completamente privi di riferimenti temporali e di indicazioni sui soggetti che avrebbero formulato le denunce e segnalazioni); molte circostanze, inoltre, contengono valutazioni non demandabili ai testimoni (come quelle che chiedono di riferire sulle cause dei blocchi delle carte, di valutare la correttezza della nella gestione delle carte e l'adeguatezza dei Parte_1 suoi sistemi di sicurezza, nonché di fornire indicazioni sul bilancio della società attrice, sulla presunta contrazione degli utili o simili); infine, la prova testimoniale, per come dedotta, risulterebbe in ogni caso inammissibile ai sensi dell'art. 2721, 1° comma, c.c., non potendosi nemmeno applicare la deroga di cui al secondo comma del medesimo articolo, considerata la qualità professionale delle parti ed il valore dei contratti tra loro in essere.
Analogamente è a dirsi per la richiesta CTU contabile, che – alla luce delle carenze di allegazione rilevate – risulterebbe meramente esplorativa e, comunque, sarebbe diretta tutt'al più a fornire la prova del quantum di un danno, che però non può essere dimostrato nell'an e nel nesso causale con l'ipotetico inadempimento della convenuta.. Per quanto riguarda, poi, la memoria integrativa depositata in data 26.04.2018, la stessa non può consentire il superamento delle carenze processuali sin qui evidenziate e delle preclusioni ormai maturate.
In questa memoria, infatti, oltre a produrre ulteriore documentazione, la difesa attrice ha, per la prima volta nel corso del giudizio, fornito maggiori precisazioni sulle sue contestazioni, indicando il numero di carte colpite dalle problematiche (genericamente) dedotte in citazione e giungendo anche a quantificare le somme richieste, quanto meno a titolo di danno emergente, per gli esborsi sostenuti per le ricariche delle carte stesse.
pag. 6 di 11 Ma è sin troppo evidente che – se è possibile, a certe condizioni, addurre prove formatesi successivamente alla decorrenza dei termini preclusivi per le deduzioni istruttorie – non è invece possibile allegare fatti nuovi e, ancor meno, precisare ed integrare le carenti (quando non totalmente assenti) allegazioni degli atti introduttivi, in una fase in cui tutte le preclusioni erano ormai irrimediabilmente maturate, tanto è vero che la causa era stata fissata per la precisazione delle conclusioni
(originariamente in data antecedente al deposito della memoria, poi differita per un impedimento del Giudice).
Pertanto, al di là della producibilità formale della documentazione, in quanto formatasi successivamente al termine delle preclusioni istruttorie, resta la carenza originaria di allegazione su fatti primari e costitutivi delle domande, che non consente, comunque, la utilizzabilità dei documenti per dimostrare fatti nuovi dedotti tardivamente.
Né tale tardività avrebbe potuto giustificarsi in quanto derivante da fatti indipendenti dalla volontà della parte e, quindi, al limite, essere legittimata ex art. 153 c.p.c. (senza contare che la stessa difesa attrice non ha mai invocato l'istituto della rimessione in termini), poiché si tratta di documenti acquisiti a seguito di indagine della Guardia di Finanza, provocata dalla denuncia/esposto della e, dunque, Parte_1 dall'iniziativa stessa della parte, che ha atteso circa tre anni dopo l'instaurazione del presente giudizio per sporgere tale denuncia ed acquisire la relativa documentazione, quando ben avrebbe potuto attivarsi prima – anche in via giudiziale – per richiedere alle tutti gli atti CP_1 necessari ed acquisire così una maggiore certezza e notizie più precise sullo svolgimento dei fatti e sugli elementi in base ai quali fondare poi le proprie pretese.
Anzi, proprio la lettura della citata memoria fornisce la piena conferma della genericità delle precedenti deduzioni;
nell'atto si legge, tra l'altro: «la esponente rilevava, inoltre, che nonostante le rassicurazioni ricevute, la società non era mai riuscita a sapere da il Parte_1 CP_1 motivo dei blocchi e dei prelievi indebiti patiti, il preciso numero di carte interessate, né ad ottenere la restituzione delle somme “perse” caricate su dette carte» (pag. 2, terzo capoverso della citata memoria;
le evidenziazioni in grassetto sono nostre). Analoga dichiarazione si rinviene nella comparsa conclusionale, depositata in data 8.01.2021, ove, nel contrastare l'avversa eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza, si sostiene che «la
Società attrice non è stata mai posta nelle condizioni di aver contezza di quali carte prepagate sarebbero state “compromesse” per il comportamento omissivo ed ostruzionistico di Soltanto Controparte_1
a seguito della denunzia penale proposta dalla esponente e delle indagini della Polizia Giudiziaria […] si è potuto desumere quale fosse la consistenza, tra le carte acquistate in virtù del contratto, delle carte pag. 7 di 11 “bloccate” nel loro utilizzo per comportamento unilaterale di Controparte_1
(pag. 7 comparsa conclusionale.
[...] Ebbene, si tratta di dichiarazioni sostanzialmente “confessorie” (Precisiamo che tale termine viene utilizzato in senso ovviamente atecnico, non con riferimento alla confessione regolata dagli artt. 2730 e ss. c.c. e 228 e ss. c.p.c., ma per intendere che con tali affermazioni la difesa della parte conferma quanto sin qui dedotto) sulla originaria carenza di allegazione degli atti introduttivi del giudizio, dal momento che è la stessa difesa attrice ad ammettere che, al momento dell'instaurazione del presente giudizio, non era a conoscenza degli elementi essenziali per azionare la pretesa nei confronti di , avendo soltanto contezza di CP_1 anomalie riscontrate su diverse carte, ma non sapendo con esattezza né di quante e quali carte si trattasse, né delle cause delle anomalie.
È quindi evidente che la modalità di agire adottata dalla
è assolutamente in contrasto con tutti i principi processuali Parte_1 sopra esposti ed illustrati, dal momento che la odierna attrice ha svolto un'azione giudiziale di natura sostanzialmente esplorativa, senza avere essa stessa alcuna certezza sugli elementi di fatto (prima ancora che di diritto) fondanti tale azione;
attivandosi soltanto dopo molto tempo (e quando ormai tutte le preclusioni processuali e le conseguenti facoltà difensive, erano irrimediabilmente decorse) per acquisire le notizie che avrebbero, in ipotesi, consentito di agire in giudizio.
Da ultimo, poi, anche a voler esaminare le – generiche – contestazioni dell'attrice, non si riesce a ravvisare un inadempimento contrattuale imputabile alle . CP_1 Al di là della imprecisione delle allegazioni, l'attrice per lo più imputa alla convenuta di averle fornito carte difettose, perché “clonate o suscettibili di clonazione”; questa seconda ipotesi non è nemmeno astrattamente configurabile come vizio del bene ceduto, poiché qualsiasi carta di pagamento è in astratto clonabile, non esistendo strumenti che siano completamente immuni da possibilità di furto, sottrazione o captazione dei codici di utilizzo, né, tanto meno, era previsto in contratto che dovesse fornire carte con tali caratteristiche. CP_1
Quanto alla clonazione, è chiaro che – in base alle stesse pattuizioni dell'accordo inter partes – la stessa non possa essere addebitata alla fornitrice, intervenendo in una fase, quella dell'utilizzo delle carte, che era sottratta a qualunque possibilità di controllo o di impedimento dell'evento pregiudizievole da parte delle CP_1 E ciò era ben esplicitato nelle condizioni contrattuali, ove, all'art. 2, si onerava la parte acquirente, al momento del ritiro delle carte, di verificare l'integrità delle stesse e delle buste contenenti i codici PIN;
all'art. 3 si stabiliva che “Principiano si obbliga a custodire le Carte e i PIN secondo le cautele indicate nel Foglio Informativo”; infine, all'art. 4 (peraltro citato dalla stessa attrice ed invocato quale fonte di responsabilità
pag. 8 di 11 delle , si dichiarava la responsabilità di , quale emittente delle CP_1 CP_1 carte “esclusivamente per i profili attinenti l'emissione” nonché per la gestione dei servizi di pagamento.
Quindi la clonazione intervenuta in fase di utilizzo è imputabile soltanto alla stessa o ai clienti ed utenti finali, che erano gli Parte_1 unici possessori e custodi dei supporti fisici delle carte, nonché di tutti i codici di sicurezza e degli elementi identificativi che ne consentivano l'utilizzo per gli acquisti, senza alcuna responsabilità ascrivibile a
[...]
; salvo che le carte non fossero state fornite già clonate o in altro CP_1 modo difettose, il che, però, non risulta assolutamente dimostrato, anche volendo prendere in considerazione la documentazione prodotta da ultimo e nemmeno potrebbe provarsi dando corso all'istruttoria richiesta dall'attrice, che non consentirebbe di dimostrare tale assunto, dal momento che le prove vertono su altri profili.
Conclusivamente, in primo luogo la domanda di parte attrice – nei limiti delle deduzioni processualmente ammissibili – è completamente priva degli elementi essenziali di validità, risultando infondata per mancato assolvimento del primario onere di allegazione (e, conseguentemente, anche di quello probatorio); in secondo luogo, le contestazioni evincibili dalle pur generiche allegazioni attoree, escludono la configurabilità di un inadempimento contrattuale in capo alle . Controparte_1
Quindi, tutte le domande di parte attrice (accertamento o declaratoria di risoluzione per inadempimento, risarcimento del danno) devono essere rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM
10.03.2014, n. 55 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 9.000,00 (di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per quella introduttiva, € 2.700,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed € 2.300,00 per la decisionale, queste ultime due liquidate in misura pari o prossima ai minimi tariffari, considerato che, per la fase istruttoria, la parte convenuta non ha depositato le memorie 183 co. 6 c.p.c. e non è stata svolta alcuna attività, al di là delle acquisizioni documentali e che, quanto alla fase decisionale, la difesa di non ha depositato le memorie conclusionali CP_1 ex art. 190 c.p.c., ma soltanto la nota di precisazione delle conclusioni), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.”.
§ 3. – Ha proposto appello Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia
[...] all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in totale riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale Civile di Roma n° 9347/21, depositata il giorno 27/05/2021, non notificata, accogliere l'appello e di conseguenza “Previa ammissione delle istanze istruttorie richieste e licenziamento di C.T.U. che pag. 9 di 11 coadiuvi il Giudice nella stima del Danno A) ACCERTARE e DICHIARARE l'inadempimento della convenuta agli obblighi contrattualmente assunti sub doc. n. 1 in tema di fornitura di carte;
conseguentemente e per l'effetto B) DICHIARARE l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto sub doc. n. 1, stante l'inottemperanza alla diffida ad adempiere sub doc. n. 14; alternativamente C) DICHIARARE la risoluzione giudiziale del contratto in questione per grave inadempimento della convenuta ex art. 1455 c.c. e/o in applicazione dell'art. 1492 c.c.; D) per l'effetto CO
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a restituire alla CP_1 conchiudente e attrice il prezzo di € 352.367,00 versato dalla
[...] per la fornitura di carte clonate e/o comunque bloccate, Parte_1 ovvero nella maggiore o minore somma accertata a seguito di licenzianda consulenza tecnica d'Ufficio, importo da maggiorarsi di interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
E) CO , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., a risarcire il danno occorso ed occorrendo alla conchiudente e attrice, corrispondente a quanto essa debba in futuro ed eventualmente versare alle società clienti, spontaneamente e/o a seguito di giudizio, in ragione dei noti fatti;
nonché il danno occorso ed occorrendo, patrimoniale e non patrimoniale, relativo e pertinente al venire meno, in tutto o in parte, della redditività del settore, stante l'allontanamento, in tutto o in parte, delle medesime società clienti pari a € 748.699,00, ovvero nella maggiore o minore somma accertata a seguito di licenzianda consulenza tecnica d'ufficio, ovvero anche in via equitativa, con maggiorazione di interessi dal dì del dovuto al saldo. F) CO in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso Controparte_1 di tutto quanto eventualmente versato provvisoriamente in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi. G) CO in ogni caso in persona del legale rappresentante p.t., al pieno Controparte_1 rimborso delle spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per Legge.”
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia codesto Ecc.mo Giudice: -in via preliminare e pregiudiziale, accertare il difetto di legittimazione passiva di CP_1 e disporne l'estromissione dal giudizio per le ragioni di cui in narrativa;
- in via principale, nel merito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, confermare la sentenza impugnata e per l'effetto, rigettare l'appello proposto dalla in quanto infondato Parte_1 per le ragioni di cui in premessa. Ci si oppone a tutte le reiterate istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili per le ragioni esposte”.
All'udienza del 20/10/2023 il processo era interrotto, dopo che la richiesta di interruzione era formalizzata dal difensore della
[...]
per l'avvenuta cancellazione dal registro dell'imprese Parte_1 della medesima società.
pag. 10 di 11 Con istanza del 28/3/2025 invocava Controparte_1 l'estinzione del giudizio sul presupposto che fossero decorsi oltre tre mesi dall'interruzione senza che il processo fosse stato riassunto.
Convocate le parti all'udienza del 9/5/2025 compariva
[...]
che insisteva nella propria istanza. CP_1
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 305 c.p.c..
Osserva il Collegio che la mancata riassunzione del processo interrotto entro il termine di tre mesi, determina, ai sensi dall'art. 305 c.p.c., la sua estinzione.
A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 [...]
contro la sentenza n. 9347 pubblicata il 27/5/2021 resa tra CP_1 le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 9/5/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 11 di 11