Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/05/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei sottoindicati Magistrati:
Dott. Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est. )
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al RGC 473/2024 riservata in decisione il 13.5.2025 avente ad oggetto: divorzio
TRA
(c.f. con l'Avv. Caterina Lopreiato, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti;
E
CF: rappresentato, con l'avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Orecchio, giusta procura in atti
Nonché
PM – sede intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.3.2024, la ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio l'1.8.1995 con il resistente, unione dalla quale nascevano due figli, (cl. 1995) ed Per_1
(cl. 2000) entrambi autonomi;
di essere separata giusta sentenza dell'intestato Per_2
Tribunale n. 28/2023 dep. il 23/01/2023 - RG 196-2022 - chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio, regolamentando i reciproci rapporti economici sul presupposto dell'autosufficienza di entrambi i coniugi.
Designato il Giudice relatore;
fissata l'udienza ex artt. 473bis.12 c.p.c. del
19.11.2024 -regolarmente comunicata al PM – rinviata per impedimento della ricorrente, in prossimità dell'udienza si costituiva il resistente aderendo alle
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Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vibo
Valentia nel procedimento RGC 196/2022 avente ad oggetto la separazione dei coniugi, dichiarata con sentenza definiva n. 28/2023 dep. il 23/01/2023, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non avendo le parti reciprocamente avanzato richieste economiche, ritiene il
Collegio sussistenti le condizioni per dichiarare il chiesto scioglimento del matrimonio tra di essi contratto.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in San Gregorio di Ippona
(VV) il 1.1.1995 tra e smg - (RAM anno 1995 Controparte_1 Controparte_2
Parte I Atto n. 1) ;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
San Gregorio (VV) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ord. Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c.
c) compensa le spese
Così deciso nella CC da remoto del 23.5.2025.
La Presidente
dott.ssa Gabriella Lupoli
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