TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 18/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
VERBALE DI UDIENZA DI TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127 TER C.P.C
Il GL Paola Cappello, visto l'art. 127 ter c.p.c., viste le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, previa dichiarazione della
Cont contumacia del;
pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, a seguito delle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 513/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec dei Parte_1
difensori Avv. Fabio Ganci, CP_2 Email_1
Avv. Giovanni Rinaldi, C.F Email_2
(Fax 015.0992540) che lo rappresentano e Email_3
difendono giusta delega in atti;
ricorrente contro
Controparte_3
Resistente Contumace
Pag. 2 di 10 Conclusioni:
Come da atti introduttivi del giudizio
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, ha agito in giudizio esponendo: Parte_1
- d'aver stipulato con il ripetuti contratti Controparte_3
d'insegnamento a tempo determinato e d'aver prestato ultimo servizio presso il
CPIA di Ventimiglia;
- che, pur avendo svolto diverse supplenze nel 2021/2022 con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, ella non ha percepito la retribuzione professionale docenti (€ 174,50 lordi mensili, 184,50 dal
01.01.2022), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e
Cont corrisposta dal sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
- che tale diversità di trattamento viola la clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno
1999/70/CEE, clausola nella quale, dopo puntualizzarsi, al comma 1, che: “Per
quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di
Pag. 3 di 10 lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, si dispone al comma 4, bis che: “I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli e tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”.
-----------------------------------------------------------------------------------------
La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo alla spettanza ai docenti “precari” della componente salariale denominata “retribuzione professionale docenti”.
L'art 7 CCNL 15.3.2001 così recita: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché
di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.3. la retribuzione professionale docenti,
Pag. 4 di 10 analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999.”
Quest'ultima annovera tra i destinatari del compenso accessorio coloro che vengono assunti a tempo indeterminato nonché il personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando nei commi successivi le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30
per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
La RPD costituisce, dunque, una retribuzione individuale accessoria che viene erogata a tutti i docenti di ruolo nonché ai docenti non di ruolo con contratto annuale
(30 giugno e 31 agosto), ma, de facto, non anche agli insegnanti per le cd. supplenze brevi.
Ebbene, come richiamato in ricorso e in tutte le numerose sentenze di merito successivamente emesse e favorevoli alle ragioni dei ricorrenti, la giurisprudenza di legittimità ha già censurato l'interpretazione che il convenuto fornisce CP_3
delle suddette previsioni laddove si ritiene che queste escludano il riconoscimento della RDP ai supplenti “brevi”.
Nella pronuncia n. 20015/2018 la Cassazione ha, infatti, rilevato che “…dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del
Pag. 5 di 10 CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è
collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo…”, cosicchè “non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
Al riguardo la Corte osserva: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione;
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del
Pag. 6 di 10 datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate”.
Da ciò vengono tratte le seguenti conclusioni: “si deve, pertanto, ritenere, ….che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo,
contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo”, puntualizzandosi che “..una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_3
temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
La sentenza si conclude con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "l'art. 7
del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
Pag. 7 di 10 "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Tale dictum è stato ripreso con specifico riferimento ad un caso relativo ad un docente supplente “temporaneo” da Cass. 6293/2020, la quale nel rigettare il ricorso del ha ribadito risulta “…conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro CP_3
allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del
27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, nè consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”
Pag. 8 di 10 Tutte le successive pronunce di merito rese in materia, come già detto, hanno accolto le ragioni dei ricorrenti sulla scorta delle suddette pronunce.
Anche nel caso di specie la domanda è fondata.
Dallo “stato matricolare” prodotto (all.1) risulta che la ricorrente ha prestato servizio per i periodi indicati alla pag. 8 del ricorso e cioè 34 giorni nell'anno scolastico nel
2021 e 66 nel 2022, per un totale di 100 giorni nell'anno scolastico 2021/2022.
In base all'art. 25 commi 4 e 5 del CCNI Comparto Scuola del 21/8/1999 “il compenso individuale accessorio” - di natura fissa, continuativa e non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione (Cass. Civ., Sez. Lav., sent.
17773/2017) - “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Con l'entrata in vigore del CCNL Scuola 2016/2018 la retribuzione professionale docente è stata incrementata di € 10,50, passando ad euro 174,50 euro mensili (€
5,82 al giorno) e successivamente, con il C.C.N.L. parte economica triennio 2019-
2021 del 06 dicembre 2022, aumentata € 184,50 (€ 6,15 al giorno).
Ne consegue che alla ricorrente deve essere attribuita la somma complessiva di €
479,70, conformemente ai conteggi illustrati in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore e della minima complessità della vertenza,
che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_5
, così provvede:
[...]
Pag. 9 di 10 Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31/8/1999 per l'attività di docente supplente nei periodi attestati dallo stato matricolare in atti e riportati in motivazione relativamente all'anno scolastico 2021 - 2022.
Condanna il ad erogare alla ricorrente la Controparte_3
prestazione oggetto di causa, pari a complessivi € 479,70, con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza di ciascun mese sino al saldo.
Condanna il al pagamento delle spese di lite, Controparte_3
che si liquidano in € 321,00 oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Imperia, 18.3.2025
Il GL
Paola Cappello
Pag. 10 di 10
VERBALE DI UDIENZA DI TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127 TER C.P.C
Il GL Paola Cappello, visto l'art. 127 ter c.p.c., viste le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, previa dichiarazione della
Cont contumacia del;
pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, a seguito delle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 513/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec dei Parte_1
difensori Avv. Fabio Ganci, CP_2 Email_1
Avv. Giovanni Rinaldi, C.F Email_2
(Fax 015.0992540) che lo rappresentano e Email_3
difendono giusta delega in atti;
ricorrente contro
Controparte_3
Resistente Contumace
Pag. 2 di 10 Conclusioni:
Come da atti introduttivi del giudizio
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, ha agito in giudizio esponendo: Parte_1
- d'aver stipulato con il ripetuti contratti Controparte_3
d'insegnamento a tempo determinato e d'aver prestato ultimo servizio presso il
CPIA di Ventimiglia;
- che, pur avendo svolto diverse supplenze nel 2021/2022 con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, ella non ha percepito la retribuzione professionale docenti (€ 174,50 lordi mensili, 184,50 dal
01.01.2022), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e
Cont corrisposta dal sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
- che tale diversità di trattamento viola la clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno
1999/70/CEE, clausola nella quale, dopo puntualizzarsi, al comma 1, che: “Per
quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di
Pag. 3 di 10 lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, si dispone al comma 4, bis che: “I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli e tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”.
-----------------------------------------------------------------------------------------
La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo alla spettanza ai docenti “precari” della componente salariale denominata “retribuzione professionale docenti”.
L'art 7 CCNL 15.3.2001 così recita: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché
di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.3. la retribuzione professionale docenti,
Pag. 4 di 10 analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999.”
Quest'ultima annovera tra i destinatari del compenso accessorio coloro che vengono assunti a tempo indeterminato nonché il personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando nei commi successivi le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30
per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
La RPD costituisce, dunque, una retribuzione individuale accessoria che viene erogata a tutti i docenti di ruolo nonché ai docenti non di ruolo con contratto annuale
(30 giugno e 31 agosto), ma, de facto, non anche agli insegnanti per le cd. supplenze brevi.
Ebbene, come richiamato in ricorso e in tutte le numerose sentenze di merito successivamente emesse e favorevoli alle ragioni dei ricorrenti, la giurisprudenza di legittimità ha già censurato l'interpretazione che il convenuto fornisce CP_3
delle suddette previsioni laddove si ritiene che queste escludano il riconoscimento della RDP ai supplenti “brevi”.
Nella pronuncia n. 20015/2018 la Cassazione ha, infatti, rilevato che “…dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del
Pag. 5 di 10 CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è
collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo…”, cosicchè “non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
Al riguardo la Corte osserva: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione;
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del
Pag. 6 di 10 datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate”.
Da ciò vengono tratte le seguenti conclusioni: “si deve, pertanto, ritenere, ….che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo,
contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo”, puntualizzandosi che “..una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_3
temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
La sentenza si conclude con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "l'art. 7
del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
Pag. 7 di 10 "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Tale dictum è stato ripreso con specifico riferimento ad un caso relativo ad un docente supplente “temporaneo” da Cass. 6293/2020, la quale nel rigettare il ricorso del ha ribadito risulta “…conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro CP_3
allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del
27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, nè consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”
Pag. 8 di 10 Tutte le successive pronunce di merito rese in materia, come già detto, hanno accolto le ragioni dei ricorrenti sulla scorta delle suddette pronunce.
Anche nel caso di specie la domanda è fondata.
Dallo “stato matricolare” prodotto (all.1) risulta che la ricorrente ha prestato servizio per i periodi indicati alla pag. 8 del ricorso e cioè 34 giorni nell'anno scolastico nel
2021 e 66 nel 2022, per un totale di 100 giorni nell'anno scolastico 2021/2022.
In base all'art. 25 commi 4 e 5 del CCNI Comparto Scuola del 21/8/1999 “il compenso individuale accessorio” - di natura fissa, continuativa e non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione (Cass. Civ., Sez. Lav., sent.
17773/2017) - “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Con l'entrata in vigore del CCNL Scuola 2016/2018 la retribuzione professionale docente è stata incrementata di € 10,50, passando ad euro 174,50 euro mensili (€
5,82 al giorno) e successivamente, con il C.C.N.L. parte economica triennio 2019-
2021 del 06 dicembre 2022, aumentata € 184,50 (€ 6,15 al giorno).
Ne consegue che alla ricorrente deve essere attribuita la somma complessiva di €
479,70, conformemente ai conteggi illustrati in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore e della minima complessità della vertenza,
che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_5
, così provvede:
[...]
Pag. 9 di 10 Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31/8/1999 per l'attività di docente supplente nei periodi attestati dallo stato matricolare in atti e riportati in motivazione relativamente all'anno scolastico 2021 - 2022.
Condanna il ad erogare alla ricorrente la Controparte_3
prestazione oggetto di causa, pari a complessivi € 479,70, con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza di ciascun mese sino al saldo.
Condanna il al pagamento delle spese di lite, Controparte_3
che si liquidano in € 321,00 oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Imperia, 18.3.2025
Il GL
Paola Cappello
Pag. 10 di 10