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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/12/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 822/2023 avente ad oggetto: divorzio giudiziale
TRA
, nato a San Felice a [...] il [...] (avv.ti Laura Gaetini e Parte_1
ER La RO, giusta procura in atti) parte ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (avv. Antonio Di Santo, Controparte_1
giusta procura in atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3/4/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c., come modificato ex L. 69/2009)
1. Con sentenza non definitiva nr. 728/2024 il Tribunale di Benevento ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti in data 12/1/2013 e ha rimesso la causa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio in ordine alle domande proposte dalle parti.
2. Nel corso del giudizio non sono emersi elementi tali da determinare la regolamentazione del rapporto tra i genitori ed i figli minori in maniera difforme rispetto a quanto già stabilito con
p. 1/3 provvedimento presidenziale del 29/11/2023. Con tale provvedimento è stata confermata la regolamentazione del rapporto tra le parti e figli già stabilita in sede di separazione giudiziale,
come risultante all'esito della sentenza della Corte d'Appello di Napoli nr. 4096/2021, in punto di affido condiviso dei minori con collocazione prevalente con il padre presso l'abitazione dei nonni paterni, di regolamentazione del diritto di visita della madre, da esercitarsi nel territorio del
Comune di Durazzano. In sede di separazione è stato previsto che il padre provveda integralmente al mantenimento dei minori, sostenendone per intero anche le spese straordinarie, come da lui proposto, statuizione che è stata ritenuta immune da censure da parte della Corte
d'Appello di Napoli e che neppure in questa sede sussistono ragioni per disattendere. Neppure
sono emerse variazione delle condizioni psichiche della resistente, che, come accertato dal C.T.U. nominato nel giudizio di separazione personale, “con elevato grado di probabilità presenta una personalità di tipo borderline, che in presenza di forti emozioni o eventi fortemente stressanti può evolvere in situazione di tipo francamente psicotico. Nel corso de colloqui e dall'esame clinico, la periziata è apparsa frequentemente contradditoria disconfermando, spesso, senza apparente motivazione logica, le proprie
affermazioni e questo ha lascato un senso di scasa adeguatezza generale, nonché di scarsa affidabilità”
(sentenza della Corte d'Appello di Napoli nr. 4096/2021).
3. Anche per quanto concerne l'assegno divorzile, ritiene il Collegio che non sono emersi elementi tali da disporre in modo diverso da quanto già statuito dalla corte di merito, che ha fissato l'importo di detto assegno in misura pari a 550 euro mensili. Infatti, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza dell'ex coniuge e la sua oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr. Cass. n. 37577 del 2022), a seguito di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniale di entrambe le parti, del contributo fornito dal
richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto” (Cassazione, sez. I, 19/6/2023, n.17505). Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che non sono emerse significative variazioni reddituali della resistente, che risulta ancora disoccupata e negli anni d'imposta dal 2019 al 2022 ha prodotto redditi per un imponibile compreso tra €.
3.615 e €.
4.100. Neppure sono state allegate variazioni reddituale del ricorrente, rispetto a quanto già accertato e statuito nelle precedenti fasi di giudizio, che svolge l'attività di imprenditore e nel mantenimento dei figli è coadiuvato dai suoi genitori
(nonni paterni), presso la cui abitazione vive con i minori. Da tali rilievi, pertanto, deve ritenersi che lo squilibrio patrimoniale e reddituale tra le parti è rimasto invariato. Pertanto, il Collegio, sulla base delle predette valutazioni e in base alla durata del matrimonio, ritiene congruo stabilire
p. 2/3 un assegno di divorzile mensile a carico del ricorrente in favore della resistente di €.550, così come stabilito dalla corte di merito (sent. nr. 4096/2021).
4. Spese di lite compensate, attesa la comune volontà delle parti di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dispone la regolamentazione del rapporto tra le parti e figli minori come motivazione;
- dispone a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore di favore della resistente quantificato in €.550 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- rimette gli atti al Giudice Tutelare per il monitoraggio del nucleo, attese le condizioni psichiche della resistente.
Benevento, 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 822/2023 avente ad oggetto: divorzio giudiziale
TRA
, nato a San Felice a [...] il [...] (avv.ti Laura Gaetini e Parte_1
ER La RO, giusta procura in atti) parte ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (avv. Antonio Di Santo, Controparte_1
giusta procura in atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3/4/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c., come modificato ex L. 69/2009)
1. Con sentenza non definitiva nr. 728/2024 il Tribunale di Benevento ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti in data 12/1/2013 e ha rimesso la causa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio in ordine alle domande proposte dalle parti.
2. Nel corso del giudizio non sono emersi elementi tali da determinare la regolamentazione del rapporto tra i genitori ed i figli minori in maniera difforme rispetto a quanto già stabilito con
p. 1/3 provvedimento presidenziale del 29/11/2023. Con tale provvedimento è stata confermata la regolamentazione del rapporto tra le parti e figli già stabilita in sede di separazione giudiziale,
come risultante all'esito della sentenza della Corte d'Appello di Napoli nr. 4096/2021, in punto di affido condiviso dei minori con collocazione prevalente con il padre presso l'abitazione dei nonni paterni, di regolamentazione del diritto di visita della madre, da esercitarsi nel territorio del
Comune di Durazzano. In sede di separazione è stato previsto che il padre provveda integralmente al mantenimento dei minori, sostenendone per intero anche le spese straordinarie, come da lui proposto, statuizione che è stata ritenuta immune da censure da parte della Corte
d'Appello di Napoli e che neppure in questa sede sussistono ragioni per disattendere. Neppure
sono emerse variazione delle condizioni psichiche della resistente, che, come accertato dal C.T.U. nominato nel giudizio di separazione personale, “con elevato grado di probabilità presenta una personalità di tipo borderline, che in presenza di forti emozioni o eventi fortemente stressanti può evolvere in situazione di tipo francamente psicotico. Nel corso de colloqui e dall'esame clinico, la periziata è apparsa frequentemente contradditoria disconfermando, spesso, senza apparente motivazione logica, le proprie
affermazioni e questo ha lascato un senso di scasa adeguatezza generale, nonché di scarsa affidabilità”
(sentenza della Corte d'Appello di Napoli nr. 4096/2021).
3. Anche per quanto concerne l'assegno divorzile, ritiene il Collegio che non sono emersi elementi tali da disporre in modo diverso da quanto già statuito dalla corte di merito, che ha fissato l'importo di detto assegno in misura pari a 550 euro mensili. Infatti, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza dell'ex coniuge e la sua oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr. Cass. n. 37577 del 2022), a seguito di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniale di entrambe le parti, del contributo fornito dal
richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto” (Cassazione, sez. I, 19/6/2023, n.17505). Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che non sono emerse significative variazioni reddituali della resistente, che risulta ancora disoccupata e negli anni d'imposta dal 2019 al 2022 ha prodotto redditi per un imponibile compreso tra €.
3.615 e €.
4.100. Neppure sono state allegate variazioni reddituale del ricorrente, rispetto a quanto già accertato e statuito nelle precedenti fasi di giudizio, che svolge l'attività di imprenditore e nel mantenimento dei figli è coadiuvato dai suoi genitori
(nonni paterni), presso la cui abitazione vive con i minori. Da tali rilievi, pertanto, deve ritenersi che lo squilibrio patrimoniale e reddituale tra le parti è rimasto invariato. Pertanto, il Collegio, sulla base delle predette valutazioni e in base alla durata del matrimonio, ritiene congruo stabilire
p. 2/3 un assegno di divorzile mensile a carico del ricorrente in favore della resistente di €.550, così come stabilito dalla corte di merito (sent. nr. 4096/2021).
4. Spese di lite compensate, attesa la comune volontà delle parti di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dispone la regolamentazione del rapporto tra le parti e figli minori come motivazione;
- dispone a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore di favore della resistente quantificato in €.550 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- rimette gli atti al Giudice Tutelare per il monitoraggio del nucleo, attese le condizioni psichiche della resistente.
Benevento, 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3