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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 598/2020 promossa da:
), e per essa quale mandataria Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore, con l'avv. PICONE CARMINE
), dal quale rappresentato e difeso giusta procura generale C.F._1
ATTORE contro
), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 88, con l'avv. ANDREOLI DARIO ), C.F._2 dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione a seguito di riassunzione
), in proprio e nella qualità di erede di Controparte_2 C.F._3
, ER Parte_3
), in proprio e nella qualità di erede di C.F._4 [...]
e ER Controparte_3 Controparte_4
), in proprio e nella qualità di erede di C.F._5 Controparte_3 tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 4, con l'avv. ANDREOLI
DARIO ), dal quale rappresentati e difesi giusta procura in calce alla C.F._2 comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
1 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La e per essa quale mandataria ha agito in Parte_1 Parte_2 giudizio ai sensi dell'art. 2901 c.c. al fine di ottenere la revocatoria dei seguenti atti:
1) contratto di compravendita del 4.2.2016 (a rogito Notaio di Roma, Persona_2 rep. 224.655 racc. 71.208) con cui e Parte_3 [...]
hanno alienato a , per la quota di un quarto ciascuno, ER Controparte_4 la proprietà dell'immobile in Fiumicino, via della Scrofa n. 144/A (censito al NCEU al foglio
1061, part. 850, sub 21);
2) atto a titolo gratuito del 28.6.2017, in adempimento di accordo per la separazione personale dei coniugi (a rogito Notaio rep. 31092- racc. 23532), con Persona_3 cui ha ceduto alla moglie tutti i diritti e quote ER Controparte_2 indivise di proprietà a lui spettanti sulle seguenti porzioni immobiliari:
- diritti e quote indivise di proprietà pari ad 1/4 (un quarto) di porzioni immobiliari in
Fiumicino (RM), via della Scafa n. 144/A, e precisamente:
a) locale negozio censito in Catasto Fabbricati al foglio 1061, particella 850, subalterno 7;
b) appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno uno, censito al
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 12;
c) appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno tre, censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 14;
d) appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno quattro, distinto al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 501;
e) appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno sette, censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 18;
f) appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno otto, censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 19;
g) appartamento posto sui piani secondo e terzo, distinto con il numero interno nove, censito al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 20;
h) appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno undici, censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 502;
i) appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno quattordici, censito al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 25;
2 di 7
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l) appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno sedici, censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 27;
- diritti e quote indivise di proprietà pari ad un mezzo di porzione immobiliare
(appartamento) in Fiumicino (RM), via dello Zeffiro n. 46, distinto con il numero interno tre, censito al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1062, particella 793, sub 501;
- diritti e quote indivise di proprietà pari ad un quarto di porzione immobiliare (locale laboratorio con annessa corte esclusiva) in Fiumicino (RM), via Coni Zugna n. 3 ora n. 19, censito al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 351, sub 507;
3) atto a titolo gratuito del 28.6.2017, in adempimento all'accordo di separazione dei coniugi (a rogito Notaio dott. rep. 31094 - racc. 23533), con cui Persona_3 [...]
ha ceduto alla moglie tutti i diritti a lui spettanti Parte_3 Controparte_3 sulle seguenti porzioni immobiliari:
- diritti e quote indivise di proprietà pari ad un quarto di porzioni immobiliari in
Fiumicino, via della Scafa n. 144/A e precisamente:
a) locale negozio censito al Catasto fabbricati al foglio 1061, particella 850, sub 7;
b) appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno uno, censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 12;
c) appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno tre, censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 14;
d) appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno quattro, censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 501;
e) appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno sette, censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 18;
f) appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno otto, censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 19;
g) appartamento posto sui piani secondo e terzo, distinto con il numero interno nove, censito al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 20;
h) appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno undici, censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 502;
i) appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno quattordici, censito al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 25;
l) appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno sedici, censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 27;
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- diritti e quote indivise di proprietà pari a ¼ (un quarto) di porzione immobiliare (locale laboratorio con annessa corte esclusiva) in Fiumicino, via Coni Zugna n. 3 ora n. 19, censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 351, sub 507;
- diritti e quote indivise di proprietà pari alla metà di porzione immobiliare
(appartamento) in Atri (TE), , censito nel Catasto fabbricati di detto Parte_4
Comune al foglio 67, particella 427, sub 2.
Vantando un credito nei confronti di e in Per_1 Parte_3 relazione al contratto di mutuo concluso con l'allora il 29.7.1997 (a rogito Notaio CP_5 dott. rep. 30590, racc. 19965), la società attrice ha sostenuto che gli atti di cui Persona_4 sopra sarebbero stati realizzati dai debitori al solo scopo di sottrarre gli immobili di loro proprietà dalla garanzia patrimoniale e ha quindi chiesto di dichiarare l'inefficacia degli atti nei suoi confronti.
Si sono costituiti i convenuti , ER Controparte_2 [...]
, e , eccependo la Parte_3 Controparte_3 Controparte_4 carenza di legittimazione attiva della società attrice e di interesse ad agire, per mancanza di prova in ordine alla titolarità del credito;
inoltre, sempre in via preliminare, hanno eccepito il difetto di procura alle liti;
nel merito, hanno contestato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.; in via riconvenzionale, hanno chiesto l'accertamento della prescrizione del credito posto alla base dell'azione revocatoria e, in via subordinata, la rideterminazione dell'entità del credito stesso.
Il processo è stato interrotto con provvedimento del 30.11.2023 a causa dell'intervenuto decesso di e di a seguito di riassunzione su ER Controparte_3 ricorso di parte attrice, si è costituito , contestando la propria qualità di Controparte_1 erede di Controparte_3
La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c. con provvedimento del 3.10.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, va respinta l'eccezione relativa al difetto di procura alle liti in capo a parte attrice in quanto infondata.
Risulta versata in atti la procura speciale conferita per atto pubblico (a rogito Notaio
rep. 60850, racc. 11358) in data 20.7.2017 da a Persona_5 Parte_1
(ora relativamente al compimento di ogni atto, attività, CP_6 Parte_2 adempimento e formalità necessari per il recupero dei crediti (doc. 8 del fascicolo di parte attrice).
Ciò posto, ogni questione relativa alla sussistenza di valida procura alle liti in capo all'avv.
Valentino Benedetti risulta superato dalla costituzione in giudizio del nuovo difensore
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contestualmente al deposito del ricorso in riassunzione da parte di Parte_1 tramite la mandataria cui risulta allegata la relativa procura alle liti e con espressa Parte_2 ratifica e conferma dell'attività processuale sino ad allora compiuta.
3. Nel merito, le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria, stabilite dall'art. 2901
c.c., consistono: 1) nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore e il debitore disponente;
2) nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale derivata dall'atto traslativo posto in essere dal debitore e 3) nella sussistenza in capo al debitore, nonché in capo al terzo se l'atto dispositivo è a titolo oneroso, della consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza della garanzia assicurata al creditore dal patrimonio del debitore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, della dolosa preordinazione al pregiudizio delle ragioni creditorie.
In riferimento al primo requisito, i convenuti hanno contestato la titolarità in capo a
[...] del credito per cui si procede, derivante dal contratto di mutuo concluso da Parte_1
e con l'allora il 29.7.1997 (a rogito Per_1 Parte_3 CP_5
Notaio dott. rep. 30590, racc. 19965), in mancanza di prova della cessione del Persona_4 credito alla società attrice.
Sotto tale profilo, parte attrice ha allegato l'esistenza di tre distinti e successivi atti di cessione, tutti avvenuti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999
e dell'art. 58 TUB.
Sul punto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs 385/1993, in caso di cessione a
Banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, "la Banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" (commi 1 e 2); siffatti adempimenti pubblicitari producono, nei confronti dei debitori ceduti, "gli effetti indicati dall'art. 1264 cc", e cioè i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione (comma 4).
Si tratta di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, e trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione
(costituito, come detto, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive) e nel conseguente gran numero dei soggetti interessati.
È, quindi, vero che la pubblicazione dell'estratto della cessione su Gazzetta Ufficiale non
è l'atto traslativo né è l'adempimento che produce l'effetto traslativo e, dunque, non è il titolo che
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fonda il diritto del cessionario del credito, essendo soltanto un adempimento pubblicitario imposto dalla norma speciale con chiara finalità di semplificare le modalità di comunicazione agli interessati dell'avvenuta operazione bancaria di cessione dei crediti. Tuttavia, poiché il contratto di cessione dei crediti in blocco non è sottoposto ad alcun requisito formale previsto a pena di invalidità dell'atto, la sua esistenza può essere provata in giudizio con qualunque mezzo e, pertanto, a maggior ragione con la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, che ha proprio la precipua funzione di rendere nota – alla collettività ed ai debitori ceduti – l'esistenza del negozio di cessione ed il suo oggetto, al fine di informare il debitore dell'intervenuta novazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio e di impedire pagamenti a chi si è spogliato del credito e, quindi, non è più legittimato a riceverli.
Come già precisato dalla giurisprudenza di legittimità, è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017); al riguardo è stato evidenziato che siffatta possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. 31188/2017 cfr. Cass. 5385/2011; 1836172004); a tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per «rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999).
In altre parole, quindi, come è stato anche precisato da Cass. 22268 /2018, "una cosa è
l'avviso della cessione -necessario ai fini dell'efficacia della cessione-, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto"; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se non individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima; in caso di
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contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione (conf. Cass.
4116/2016).
Peraltro, nell'ipotesi – che ricorre nel caso di specie – di plurime cessioni, tale prova deve essere fornita in ordine a ciascuna cessione.
Orbene, nel caso di specie l'oggetto della cessione di crediti “in blocco” tra
[...]
(incorporante a sua volta cessionaria di Controparte_7 Controparte_8
quale incorporante di e (cedente di Controparte_7 Controparte_9 Controparte_10
è individuato nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (foglio delle Parte_1 inserzioni n. 139 del 25.11.2014, doc. 5 allegato alla nota di deposito del 3.6.2020 di parte attrice) mediante un elenco di numeri indicativi dei rapporti ceduti.
Tuttavia, non vi sono elementi per ritenere che uno di tali numeri identificativi corrisponda a quello attribuito al contratto di mutuo per cui è causa.
In mancanza di tale prova, non può ritenersi sussistente la titolarità del credito per cui si procede in capo alla società attrice e la domanda di revocatoria merita conseguentemente di essere rigettata.
La domanda riconvenzionale resta assorbita.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 250.001 ad € 520.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.882,00 per compensi in favore di e in € 17.252,00 per compensi in favore Controparte_1 degli altri convenuti, il tutto oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 10 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 598/2020 promossa da:
), e per essa quale mandataria Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore, con l'avv. PICONE CARMINE
), dal quale rappresentato e difeso giusta procura generale C.F._1
ATTORE contro
), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 88, con l'avv. ANDREOLI DARIO ), C.F._2 dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione a seguito di riassunzione
), in proprio e nella qualità di erede di Controparte_2 C.F._3
, ER Parte_3
), in proprio e nella qualità di erede di C.F._4 [...]
e ER Controparte_3 Controparte_4
), in proprio e nella qualità di erede di C.F._5 Controparte_3 tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 4, con l'avv. ANDREOLI
DARIO ), dal quale rappresentati e difesi giusta procura in calce alla C.F._2 comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
1 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La e per essa quale mandataria ha agito in Parte_1 Parte_2 giudizio ai sensi dell'art. 2901 c.c. al fine di ottenere la revocatoria dei seguenti atti:
1) contratto di compravendita del 4.2.2016 (a rogito Notaio di Roma, Persona_2 rep. 224.655 racc. 71.208) con cui e Parte_3 [...]
hanno alienato a , per la quota di un quarto ciascuno, ER Controparte_4 la proprietà dell'immobile in Fiumicino, via della Scrofa n. 144/A (censito al NCEU al foglio
1061, part. 850, sub 21);
2) atto a titolo gratuito del 28.6.2017, in adempimento di accordo per la separazione personale dei coniugi (a rogito Notaio rep. 31092- racc. 23532), con Persona_3 cui ha ceduto alla moglie tutti i diritti e quote ER Controparte_2 indivise di proprietà a lui spettanti sulle seguenti porzioni immobiliari:
- diritti e quote indivise di proprietà pari ad 1/4 (un quarto) di porzioni immobiliari in
Fiumicino (RM), via della Scafa n. 144/A, e precisamente:
a) locale negozio censito in Catasto Fabbricati al foglio 1061, particella 850, subalterno 7;
b) appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno uno, censito al
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 12;
c) appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno tre, censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 14;
d) appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno quattro, distinto al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 501;
e) appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno sette, censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 18;
f) appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno otto, censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 19;
g) appartamento posto sui piani secondo e terzo, distinto con il numero interno nove, censito al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 20;
h) appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno undici, censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 502;
i) appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno quattordici, censito al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 25;
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l) appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno sedici, censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 27;
- diritti e quote indivise di proprietà pari ad un mezzo di porzione immobiliare
(appartamento) in Fiumicino (RM), via dello Zeffiro n. 46, distinto con il numero interno tre, censito al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1062, particella 793, sub 501;
- diritti e quote indivise di proprietà pari ad un quarto di porzione immobiliare (locale laboratorio con annessa corte esclusiva) in Fiumicino (RM), via Coni Zugna n. 3 ora n. 19, censito al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 351, sub 507;
3) atto a titolo gratuito del 28.6.2017, in adempimento all'accordo di separazione dei coniugi (a rogito Notaio dott. rep. 31094 - racc. 23533), con cui Persona_3 [...]
ha ceduto alla moglie tutti i diritti a lui spettanti Parte_3 Controparte_3 sulle seguenti porzioni immobiliari:
- diritti e quote indivise di proprietà pari ad un quarto di porzioni immobiliari in
Fiumicino, via della Scafa n. 144/A e precisamente:
a) locale negozio censito al Catasto fabbricati al foglio 1061, particella 850, sub 7;
b) appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno uno, censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 12;
c) appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno tre, censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 14;
d) appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno quattro, censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 501;
e) appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno sette, censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 18;
f) appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno otto, censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 19;
g) appartamento posto sui piani secondo e terzo, distinto con il numero interno nove, censito al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 20;
h) appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno undici, censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 502;
i) appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno quattordici, censito al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 25;
l) appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno sedici, censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 850, sub 27;
3 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- diritti e quote indivise di proprietà pari a ¼ (un quarto) di porzione immobiliare (locale laboratorio con annessa corte esclusiva) in Fiumicino, via Coni Zugna n. 3 ora n. 19, censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1061, particella 351, sub 507;
- diritti e quote indivise di proprietà pari alla metà di porzione immobiliare
(appartamento) in Atri (TE), , censito nel Catasto fabbricati di detto Parte_4
Comune al foglio 67, particella 427, sub 2.
Vantando un credito nei confronti di e in Per_1 Parte_3 relazione al contratto di mutuo concluso con l'allora il 29.7.1997 (a rogito Notaio CP_5 dott. rep. 30590, racc. 19965), la società attrice ha sostenuto che gli atti di cui Persona_4 sopra sarebbero stati realizzati dai debitori al solo scopo di sottrarre gli immobili di loro proprietà dalla garanzia patrimoniale e ha quindi chiesto di dichiarare l'inefficacia degli atti nei suoi confronti.
Si sono costituiti i convenuti , ER Controparte_2 [...]
, e , eccependo la Parte_3 Controparte_3 Controparte_4 carenza di legittimazione attiva della società attrice e di interesse ad agire, per mancanza di prova in ordine alla titolarità del credito;
inoltre, sempre in via preliminare, hanno eccepito il difetto di procura alle liti;
nel merito, hanno contestato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.; in via riconvenzionale, hanno chiesto l'accertamento della prescrizione del credito posto alla base dell'azione revocatoria e, in via subordinata, la rideterminazione dell'entità del credito stesso.
Il processo è stato interrotto con provvedimento del 30.11.2023 a causa dell'intervenuto decesso di e di a seguito di riassunzione su ER Controparte_3 ricorso di parte attrice, si è costituito , contestando la propria qualità di Controparte_1 erede di Controparte_3
La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c. con provvedimento del 3.10.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, va respinta l'eccezione relativa al difetto di procura alle liti in capo a parte attrice in quanto infondata.
Risulta versata in atti la procura speciale conferita per atto pubblico (a rogito Notaio
rep. 60850, racc. 11358) in data 20.7.2017 da a Persona_5 Parte_1
(ora relativamente al compimento di ogni atto, attività, CP_6 Parte_2 adempimento e formalità necessari per il recupero dei crediti (doc. 8 del fascicolo di parte attrice).
Ciò posto, ogni questione relativa alla sussistenza di valida procura alle liti in capo all'avv.
Valentino Benedetti risulta superato dalla costituzione in giudizio del nuovo difensore
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contestualmente al deposito del ricorso in riassunzione da parte di Parte_1 tramite la mandataria cui risulta allegata la relativa procura alle liti e con espressa Parte_2 ratifica e conferma dell'attività processuale sino ad allora compiuta.
3. Nel merito, le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria, stabilite dall'art. 2901
c.c., consistono: 1) nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore e il debitore disponente;
2) nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale derivata dall'atto traslativo posto in essere dal debitore e 3) nella sussistenza in capo al debitore, nonché in capo al terzo se l'atto dispositivo è a titolo oneroso, della consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza della garanzia assicurata al creditore dal patrimonio del debitore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, della dolosa preordinazione al pregiudizio delle ragioni creditorie.
In riferimento al primo requisito, i convenuti hanno contestato la titolarità in capo a
[...] del credito per cui si procede, derivante dal contratto di mutuo concluso da Parte_1
e con l'allora il 29.7.1997 (a rogito Per_1 Parte_3 CP_5
Notaio dott. rep. 30590, racc. 19965), in mancanza di prova della cessione del Persona_4 credito alla società attrice.
Sotto tale profilo, parte attrice ha allegato l'esistenza di tre distinti e successivi atti di cessione, tutti avvenuti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999
e dell'art. 58 TUB.
Sul punto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs 385/1993, in caso di cessione a
Banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, "la Banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" (commi 1 e 2); siffatti adempimenti pubblicitari producono, nei confronti dei debitori ceduti, "gli effetti indicati dall'art. 1264 cc", e cioè i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione (comma 4).
Si tratta di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, e trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione
(costituito, come detto, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive) e nel conseguente gran numero dei soggetti interessati.
È, quindi, vero che la pubblicazione dell'estratto della cessione su Gazzetta Ufficiale non
è l'atto traslativo né è l'adempimento che produce l'effetto traslativo e, dunque, non è il titolo che
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fonda il diritto del cessionario del credito, essendo soltanto un adempimento pubblicitario imposto dalla norma speciale con chiara finalità di semplificare le modalità di comunicazione agli interessati dell'avvenuta operazione bancaria di cessione dei crediti. Tuttavia, poiché il contratto di cessione dei crediti in blocco non è sottoposto ad alcun requisito formale previsto a pena di invalidità dell'atto, la sua esistenza può essere provata in giudizio con qualunque mezzo e, pertanto, a maggior ragione con la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, che ha proprio la precipua funzione di rendere nota – alla collettività ed ai debitori ceduti – l'esistenza del negozio di cessione ed il suo oggetto, al fine di informare il debitore dell'intervenuta novazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio e di impedire pagamenti a chi si è spogliato del credito e, quindi, non è più legittimato a riceverli.
Come già precisato dalla giurisprudenza di legittimità, è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017); al riguardo è stato evidenziato che siffatta possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. 31188/2017 cfr. Cass. 5385/2011; 1836172004); a tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per «rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999).
In altre parole, quindi, come è stato anche precisato da Cass. 22268 /2018, "una cosa è
l'avviso della cessione -necessario ai fini dell'efficacia della cessione-, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto"; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se non individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima; in caso di
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contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione (conf. Cass.
4116/2016).
Peraltro, nell'ipotesi – che ricorre nel caso di specie – di plurime cessioni, tale prova deve essere fornita in ordine a ciascuna cessione.
Orbene, nel caso di specie l'oggetto della cessione di crediti “in blocco” tra
[...]
(incorporante a sua volta cessionaria di Controparte_7 Controparte_8
quale incorporante di e (cedente di Controparte_7 Controparte_9 Controparte_10
è individuato nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (foglio delle Parte_1 inserzioni n. 139 del 25.11.2014, doc. 5 allegato alla nota di deposito del 3.6.2020 di parte attrice) mediante un elenco di numeri indicativi dei rapporti ceduti.
Tuttavia, non vi sono elementi per ritenere che uno di tali numeri identificativi corrisponda a quello attribuito al contratto di mutuo per cui è causa.
In mancanza di tale prova, non può ritenersi sussistente la titolarità del credito per cui si procede in capo alla società attrice e la domanda di revocatoria merita conseguentemente di essere rigettata.
La domanda riconvenzionale resta assorbita.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 250.001 ad € 520.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.882,00 per compensi in favore di e in € 17.252,00 per compensi in favore Controparte_1 degli altri convenuti, il tutto oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 10 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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