Art. 11.
Ai sensi dell' articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 , l'ammontare del contributo dello Stato alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province, e' stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 55.000.000.000.
Ai sensi dell' articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 , l'ammontare del contributo dello Stato alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province, e' stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 55.000.000.000.