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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 23/09/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 108/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 108/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 23 settembre 2025 alle ore 9.55 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per , la parte personalmente con l'avv. MUSIO SARAH;
Parte_1
Per , l'avv. GALIGANI CLAUDIA, anche in sostituzione dell'avv. PACI Controparte_1
FEDERICA
Le parti discutono la causa, riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate.
Inoltre, parte ricorrente esibisce la motivazione della sentenza penale di assoluzione per insussistenza del fatto pronunciata a giugno 2025 nel procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente per i fatti di cui alla prima delle due contestazioni disciplinari per cui è causa. Chiede di depositarla in via telematica. L'avv. Galigani, quanto alla pronuncia esibita da parte ricorrente, evidenzia come la materialità del fatto sia stata accertata anche nel giudizio penale, ad esclusione della altruità del bene.
Il giudice invita parte ricorrente a produrre in via telematica entro le ore 13.00 la pronuncia esibita nel corso della discussione. A richiesta di chiarimenti del giudice, le parti danno atto che la somma di € 70,00 di cui al secondo provvedimento disciplinare irrogato nei confronti del ricorrente non sono stati versati dallo stesso, in attesa dell'esito della presente controversia.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 15.10 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 108/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MUSIO SARAH, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GALIGANI CLAUDIA e dell'avv. PACI FEDERICA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. PACI FEDERICA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1
Comune di , suo datore di lavoro, formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, valutata la fondatezza delle ragioni addotte ed esperita ogni indagine ritenuta necessaria ed/o opportuna, accogliere le domande proposte a mezzo del presente ricorso ed in particolare Voglia:
A) In via cautelare e urgente : accertare e dichiarare la illegittimità del procedimento disciplinare n.
59744 del 2.05.2023 per violazione dell'art. 55 bis del D.Lvo 165/2001 comma 4 e comma 9 ter , per violazione dell'art. 55 ter comma 1 d. Lvo 165/2001 e per l'effetto disporre l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dalla prestazione lavorativa e dallo pari a 4 Parte_2 mensilità o, in subordine, in attesa del merito, la sospensione della medesima sanzione con immediato ripristino della prestazione lavorativa e della relativa retribuzione;
B) Ancora in via cautelare e urgente accertare e dichiarare la illegittimità del procedimento disciplinare n.113954 del 24.08.2023 per violazione dell'art. 55 bis del D.Lvo 165/2001 comma 4 e comma 9 ter e violazione del Codice disciplinare art. 59 commi 1 e 8 lettera e e per l'effetto disporre l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dalla prestazione lavorativa e dallo
pari a 2 mensilità o, in subordine , in attesa del merito, la sospensione della medesima Parte_2 sanzione con immediato ripristino della prestazione lavorativa e della relativa retribuzione;
B) Nel merito: Accertata e dichiarata la illegittimità dei due procedimenti disciplinari per violazione dell'art. 55 bis del D.Lvo 165/2001 comma 4 e comma 9 ter , per violazione dell'art. 55 ter comma 1 d. Lvo 165/2001e violazione del Codice disciplinare CCNL Enti locali art. 59 commi 1 e 8 lettera e annullare le sanzioni disciplinari comminate dal datore di lavoro e, per l'effetto, condannare il Comune di alla ripresa lavorativa del dipendente e al pagamento delle mancate CP_1 Parte_1 retribuzioni per tutto il periodo della sospensione oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo;
Ancora nel merito: accertare e dichiarare ex art. 53 comma 7 D.Lvo 165 /2001 non dovuto l'importo di euro 70 alla Tesoreria del in assenza dei presupposti di legge;
Controparte_1
In ipotesi: accertata l'insussistenza dei fatti contestati con i due procedimenti disciplinari annullare le sanzioni della sospensione di mesi 4 e di mesi 2 dalla prestazione lavorativa e dallo stipendio e per l'effetto condannare il datore di lavoro alla ripresa lavorativa del dipendente e al Parte_1 pagamento delle mancate retribuzioni per tutto il periodo della sospensione oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo;
In ulteriore ipotesi: accertata la violazione del Codice disciplinare CCNL Enti Locali art. 59 comma1 e comma 8 lettera e, ridurre la sanzione disciplinare ad una misura temporale inferiore e per l'effetto condannare il a pagare al dipendente le retribuzioni dovute con Controparte_1 Pt_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo;
[…] Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. In particolare, il ricorrente ha dedotto di essere stato sanzionato disciplinarmente dal CP_1
convenuto in due occasioni: i) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di 4 mesi, irrogatagli il 24.8.2023 con decorrenza 1.10.2023, scaturita da contestazione disciplinare del 3.5.2023, per l'asserita sottrazione da un cantiere comunale, nel novembre 2021, di alcune canaline di ferro di proprietà del fatti emersi nel corso di un procedimento penale in cui era imputato ai CP_1 Pt_1
sensi degli artt. 110 – 624 - 625, n. 7, c.p.; ii) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di 2 mesi, applicatagli con provvedimento del 21.11.2023 a decorrere dal 1.2.2024, per asserito svolgimento di attività lavorativa prestata in favore di soggetti diversi dal Comune datore di lavoro.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento disciplinare sub i), sulla scorta dei seguenti motivi: a) il procedimento disciplinare sarebbe stato avviato tardivamente, in violazione dell'art. 55-bis
d.lgs. 165/2001; b) la contestazione disciplinare del 3.5.2023 sarebbe generica;
c) ad ogni modo, i fatti contestati non corrisponderebbero alle concrete vicende storico-fattuali, che invece il ricorrente aveva rappresentato in sede di memoria difensiva nel corso del procedimento disciplinare. Ha poi contestato la legittimità del provvedimento disciplinare sub ii) per: a) genericità della contestazione disciplinare;
b) insussistenza dei fatti contestati;
c) sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla concreta gravità del fatto contestato.
Costituitosi tempestivamente, il convenuto, evidenziata la correttezza Controparte_1 dell'operato del sia sotto il profilo procedurale che formale, ha chiesto il rigetto della domanda CP_1
avversaria, la conferma delle sanzioni oggetto di causa e la vittoria delle spese di giudizio.
La causa, istruita anche a mezzo di prove orali, previo parziale accoglimento della domanda cautelare in corso di causa, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
*** La sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di 4 mesi, irrogata nei confronti di
in data 24.8.2023 a decorrere dal 1.10.2023 Parte_1
In relazione al provvedimento disciplinare n. 4897/2023, adottato in data 24 agosto 2023 (con decorrenza posticipata al 1 ottobre 2023), scaturito dalla contestazione disciplinare del 2 maggio 2023
(all'esito del procedimento prot. n. 59744/2023), il ricorso merita accoglimento, alla luce del principio della ragione più liquida, e la sospensione in esame deve essere annullata, con ogni effetto di legge.
Non risulta, infatti, raggiunta la prova – il cui onere incombeva sulla parte resistente – della fondatezza dell'addebito disciplinare mosso dal al ricorrente, né in ordine alla sussistenza del CP_1
fatto né in merito alla sua rilevanza disciplinare.
Il tenore della contestazione disciplinare è il seguente: “In data 7 aprile 2023 è stato notificato al
Sindaco del Comune di decreto di citazione diretta a giudizio nei Suoi confronti, acquisito con CP_1
prot. ris. N. 49993 in pari data. In esito alle indagini preliminari, risulta la Sua imputazione per il reato di cui agli artt. 110-624 e 625 n. 7) c.p. compiuto in ragione del servizio prestato come dipendente del . Nello specifico, il reato imputato consisterebbe nell'essersi Controparte_1
impossessato di materiali di proprietà del agendo quale dipendente del al Controparte_1 CP_1 fine di trarne profitto e in concorso con altri dipendenti, con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio e abusando del rapporto d'opera che la legava all'ente datore di lavoro. I fatti oggetto di indagine, fatte salve le conseguenze penali, costituiscono violazione degli obblighi di comportamento del dipendente, sanzionabili disciplinarmente in base al sistema disciplinare costituito dagli artt. 55 e ss. del D.Lgs. 165/2001, dal Codice di Comportamento dei dipendenti del , approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 Controparte_1 dell'11.4.2014 nonché dall'allora vigente Codice Disciplinare di cui all'art. 59 del CCNL 21.05.2018 coordinato con le previsioni del D.Lgs. 165/2001 […]” (cfr. doc. 1 ricorso, analogo a doc. 4 memoria).
Nel decreto di citazione diretta a giudizio (emesso nel corso del proced. RGNR 4522/2021; cfr. doc.
3 memoria) cui l'addebito disciplinare fa rinvio per relationem era formulata l'imputazione nei confronti dell'odierno ricorrente – e di un suo collega – per il “delitto p.e.p. dagli artt. 110-624 e 625
n.7) c.p., perché, al fine di trarne profitto per sé, in concorso tra loro, agendo quali dipendenti del
con la qualifica di collaboratori specializzati, assegnati al reparto fabbricati, con le Controparte_1
mansioni rispettivamente di idraulico, il , e di muratore, il ...., si impossessavano di Pt_1
materiale edile costituito da canaline, sottraendolo al che lo deteneva presso il Controparte_1
Cantiere comunale. Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio e abusando del rapporto di opera che li legava al suddetto ente pubblico”. Dunque, da quanto evidenziato, si deduce che l'Ente convenuto ha inteso contestare al ricorrente quale illecito disciplinare la commissione del delitto di furto aggravato così come addebitatogli anche nell'ambito del procedimento penale 'parallelo', senza ulteriore specificazione di elementi diversi ed ulteriori che potessero assumere rilevanza disciplinare ancorché penalmente irrilevanti o non significativi.
A questo proposito, vale la pena premettere come non si possa condividere quanto asserito in memoria difensiva dal Comune datore di lavoro, allorché afferma che in ambito disciplinare sarebbe stato dato rilievo alla “condotta (accertata a mezzo dei video, testimonianze e pacificamente ammessa ex adverso) di accesso non autorizzato e clandestino a locali non aperti al pubblico all'interno dei
Cantieri comunali, unitamente ad una terza persona, per sottrarre beni nella disponibilità dell'Ente.
Tale condotta del dipendente, sulla base della valorizzazione in sede disciplinare di queste circostanze,
è stata correttamente qualificata come "disciplinarmente censurabile e configura gli estremi di cui al comma 8 dell'art. 59 del codice disciplinare del CCNL 21/05/2018- vigente all'epoca dei fatti- lett. e
"violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'ente agli utenti o a terzi"” (cfr. pag. 11 memoria difensiva). Gli elementi fattuali menzionati nelle difese del convenuto, invero, non compaiono
– come visto – nella contestazione disciplinare, ove si addebita al l'impossessamento di Pt_1
materiali di proprietà del Comune, abusando del rapporto di servizio che lo lega al datore di lavoro
(ancorché nessuna specificazione di cosa debba intendersi per tale 'abuso' compaia nella contestazione de qua).
È pacifico tra le parti che il ricorrente si sia introdotto nel cantiere di via Buzzati a Sant'Agostino
(Pistoia) il 2 novembre 2021 a fine giornata e che abbia portato via due canaline di alluminio, e tuttavia non è provato che si sia trattato di accesso abusivo né che in tale circostanza il abbia sottratto Pt_1
materiale di proprietà del CP_1
L'istruttoria orale ha permesso di evidenziare come fosse prassi che il funzionario responsabile del cantiere sino a fine ottobre 2021 ( autorizzasse oralmente i dipendenti che prestavano Testimone_1
servizio presso il cantiere ad introdurvi e depositarvi materiale da lavoro personale. Sul punto, il teste
(da ritenersi attendibile in quanto capo tecnico del cantiere sito in via Buzzati) ha riferito che Tes_2
“il funzionario aveva consentito a tutti di depositare nel cantiere e materiale da lavoro Tes_1 personale. Era diventata un[a] consuetudine per tutti, forse non proprio corretta” (cfr. verbale ud.
19.9.24, pag. 3) e che “si trattava di autorizzazioni concesse solo verbalmente ed era sempre stato così” (ibidem, pag. 4). La circostanza non risulta essere stata smentita dai dichiaranti intimati dalla parte convenuta (cfr. dichiarazioni teste verbale ud. 19.9.24, pag. 4: “io non sono a Tes_3 conoscenza degli accordi che biagini prendeva con i vari dipendenti del cantiere comunale. Ad
Giudice: io non ero a conoscenza del fatto che nel cantiere del comune vi fosse la possibilità di depositare materiale privato di un dipendente. Posso dire che a quei tempi le consuetudine e all'interno del cantiere erano molto “blande” e vi erano anche accessi fuori dlal'oraio di lavoro del personale addetto”, che anzi pare confermare la circostanza, riconoscendo come all'epoca dei fatti, prima che stesso sostituisse come funzionario responsabile del cantiere, vi fossero Tes_3 Tes_1
prassi poco rigorose, quantunque egli non sappia precisare in cosa consistessero;
di nessun rilievo risultano le dichiarazioni del teste sentito all'udienza del 22.10.24, il quale nulla ha saputo Tes_4
riferire in ordine ai fatti di cui si discute).
Ancora, nessun riscontro probatorio è stato offerto dal convenuto all'affermazione che il materiale che avrebbe asportato dal cantiere di Sant'Agostino fosse di proprietà del Comune, mentre Pt_1
sono stati acquisiti elementi sufficienti per affermare che le canaline di alluminio che il ricorrente ha portato via dal cantiere fossero del lavoratore medesimo1, e che lo stesso fosse stato autorizzato (dal funzionario previa comunicazione anche al capo tecnico a recarsi in loco a Tes_1 Tes_2 depositare tale materiale (cfr. dichiarazioni teste “si è vero che il ha portato questi Tes_2 Pt_1
profili di alluminio nel cantiere di Via buzzati. Me lo ha chiesto personalmente ame e io gli ho detto che essendo soltanto il capo tecnico del cantiere, doveva chiedere al funzionario se lui e Testimone_1
acconsentiva a questo. Ad giudice: A me poi alcuni gionri dopo mi disse che aveva chiesto al Pt_1 il quale aveva dato l'autorizzazione al deposito di questo materiale sul cantiere”). Vi è inoltre Tes_1
la prova che anche il recupero del materiale personale dei dipendenti presente sul cantiere di via
Buzzati fosse stato autorizzato in via orale dal capo tecnico per evitare che lo stesso venisse Tes_2 smaltito con quanto depositato nel cantiere (cfr. dichiarazioni teste “io avevo soltanto detto Tes_2
in ufficio che siccome vi era stato il sopralluogo dei Vigili del Fuoco, i quali avevano trovato un enorme quantità di materiale in più depositata all'interno del magazzino che andava liberata e portarla ad una quantità di materiale congrua ce doveva essere di 75q come da indicazioni dei vigili mentre al momento del sopralluogo erano molti molti di più. Io dissi a tutti i dipendenti che se avessero del materiale personali di portalo via perché altrimenti sarebbe stato smaltito indistintamente”). Mancando la prova che i profili di alluminio che ha asportato dal cantiere non fossero i Pt_1
medesimi che lo stesso vi aveva depositato su autorizzazione del funzionario ed essendovi Tes_1 dimostrazione del fatto che l'accesso al cantiere per recuperare il materiale personale fosse stato autorizzato, deve concludersi, applicando lo standard probatorio del 'più probabile che non' ed il riparto degli oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., per l'infondatezza dell'addebito disciplinare per come contestato e sanzionato dal Comune datore di lavoro nei confronti del ricorrente per i fatti del 2 novembre 2021.
A conferma della ricostruzione storico-fattuale sin qui illustrata può trarsi ulteriore argomento di prova ulteriore dalla sentenza n. 383/2025 di assoluzione per insussistenza del fatto contestato resa da questo Tribunale all'esito del giudizio penale di primo grado (RGNR 4522/2021 – Dib. 922/2023) nei confronti di (cfr. produzione documentale di parte ricorrente con le note del 9.5.2025; si Parte_1 veda altresì la sentenza completa di motivazione esibita nel corso dell'odierna udienza e prodotta in via telematica dal ricorrente su autorizzazione di questo giudice), da cui può evincersi che anche in tale sede non sia stata raggiunta la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del fatto contestato.
In definitiva, la sanzione disciplinare di 4 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata al con provvedimento n. 4897/2023, del 24 agosto 2023 (con decorrenza posticipata Pt_1 al 1 ottobre 2023), all'esito del procedimento prot. n. 59744/2023, deve essere annullata, con conseguente condanna di parte resistente alla corresponsione al lavoratore delle retribuzioni corrispondenti, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
Ogni ulteriore questione assorbita.
La sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di 2 mesi, irrogata nei confronti di
in data 21.11.2023 a decorrere dal 1.2.2024 Parte_1
Il ricorso risulta fondato, invero, anche in ordine alle doglianze che il ricorrente muove nei confronti della contestazione disciplinare del 24.8.2023, in particolare sotto il profilo della genericità di quest'ultima.
Ebbene, la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare (cfr. doc. 10-bis ricorso) così recita: “In data 3 luglio 2023 si è ricevuto autorizzazione da parte del PM dott. – per Per_1
tramite della Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di – alla consultazione del CP_1
fascicolo del procedimento penale n. 1402/2022 RGNR mod. 45 conclusosi con la valutazione di insussistenza di violazioni di natura penale. Nel fascicolo suddetto Lei figura nello specifico quale indagato per attività lavorativa prestata per soggetti diversi dal suo Ente datore di lavoro CP_1
. I fatti accertati, pur valutati dall'autorità giudiziaria come privi di rilevanza penale in quanto
[...] fra l'altro compiuti fuori orario di lavoro e senza uso di mezzi in dotazione del , Controparte_1 assumono invece rilevanza disciplinare, costituendo in ipotesi violazione della normativa statale e regolamentare dell'Ente in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi da parte dei dipendenti pubblici, nonché violazione degli obblighi di comportamento del dipendente sanzionabili disciplinarmente […]”; a questa esposizione segue poi la sola indicazione dei riferimenti normativi inerenti alle fattispecie di violazione disciplinare asseritamente commesse dall'incolpato ed un elenco dei criteri generalmente applicabili per la determinazione, in astratto, della sanzione disciplinare da irrogarsi.
Il resistente, sia nella memoria difensiva sia nel corso dell'udienza del 13.6.2024, ha CP_1
contestato le censure di genericità della contestazione sollevate dal ricorrente, deducendo che il richiamato provvedimento rappresenterebbe l'illecito addebitato nei suoi elementi essenziali, facendo rinvio per relationem agli atti del procedimento penale RGNR n. 1402/2022.
Simili assunti risultano destituiti di fondamento e non persuasivi, se sol si considerano gli insegnamenti della Suprema Corte in punto di specificità della contestazione dell'addebito disciplinare nell'ambito del pubblico impiego privatizzato. In specie, la Cassazione ha, a più riprese, affermato che lo scopo della contestazione disciplinare consiste nel mettere il lavoratore incolpato nella condizione di difendersi immediatamente, motivo per cui la stessa deve contenere tutte le indicazioni necessarie, essenziali, per l'individuazione della condotta ascritta al dipendente nella sua materialità. In questo senso, l'accertamento in punto di specificità dell'addebito contestato deve essere condotto considerando che, quantunque non aderisca a canoni rigidi e precostituiti, la contestazione disciplinare deve corrispondere ai princìpi di correttezza che sempre devono informare i rapporti fra le parti e, dunque, deve possedere tutti quegli elementi che la rendano idonea a soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa.
Ciò non esclude che la contestazione possa avvenire per relationem, e tuttavia, affinché siano assicurati i menzionati canoni di correttezza e garanzia del principio di difesa (nella sua veste di diritto al contraddittorio), è indispensabile – afferma la Suprema Corte – che gli atti cui l'atto di addebito disciplinare fa rinvio siano già a conoscenza dell'interessato. Solo in tal modo lo stesso viene posto nella condizione di difendersi in maniera compiuta e celere (così, ex plurimis, Cass. civ. sez. L, 3 marzo
2010, n. 5115; Cass. civ. sez. L, 15 maggio 2014, n. 10662: “In tema di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori subordinati, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza
l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati. Ne consegue la piena ammissibilità della contestazione "per relationem", mediante il richiamo agli atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore, per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell'interessato, risultando rispettati, anche in tale ipotesi, i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio”; Cass. civ. sez. L, 6 dicembre
2017, n. 29240). “A detta ipotesi non è assimilabile la fattispecie che si verifica allorquando la contestazione non contenga gli elementi necessari per individuare i fatti materiali addebitati e
l'integrazione necessaria per soddisfare il requisito della specificità, debba essere operata con atti in possesso del solo datore di lavoro, non portati previamente a conoscenza del dipendente interessato”
(così Cass. civ., sez. L, 1 ottobre 2018, n. 23771, accogliendo il ricorso in un caso – analogo a quello che qui ci occupa – nel quale la Corte territoriale aveva non correttamente valorizzato, per escludere la genericità della contestazione, la circostanza che al lavoratore fosse stato consentito l'accesso agli atti del procedimento e, quindi, fosse stata concessa la possibilità di esaminare la documentazione dalla quale era possibile desumere l'indicazione analitica di tutti gli elementi necessari a circostanziare l'addebito).
Tenuto conto di tali autorevoli coordinate esegetiche, nel caso di specie la contestazione disciplinare de qua non assurge ai necessari requisiti di specificità. In essa non si fa riferimento alle circostanze spazio-temporali nelle quali le condotte contestate sarebbero state tenute dal ricorrente, non si indicano le tipologie di attività lavorativa che il dipendente avrebbe asseritamente svolto per soggetti diversi dal datore di lavoro, non si fa alcun cenno alla circostanza che il ricorrente abbia ricevuto compensi per lo svolgimento dell'attività lavorativa contestatagli (quantunque in seguito il abbia preteso la CP_1 restituzione di tali somme ritenute 'retribuzione' per i servizi prestati a terzi). Difetta, in definitiva, qualunque elemento di contestualizzazione dei fatti per cui si è intrapresa l'iniziativa disciplinare.
A maggior ragione non può supplire al difetto di specificità il rinvio per relationem al procedimento penale chiusosi senza alcun esercizio dell'azione penale nei confronti di dal momento che è Pt_1
ragionevole ritenere che il ricorrente, proprio in ragione del tipo di esito raggiunto dal procedimento penale, non fosse stato portato a conoscenza delle attività d'indagine né della susseguente richiesta di archiviazione. Nulla sul punto è stato peraltro dedotto dal resistente, che si è difeso solo CP_1
sostenendo che, ad ogni buon conto, il ricorrente aveva potuto effettuare accesso agli atti (circostanza allegata anche dal ricorrente: cfr. docc. 10 ter e 10 quater ricorso). E tuttavia, proprio in ragione di quanto già evidenziato, se il diritto di accesso agli atti, previsto nell'ambito del procedimento disciplinare ex art. 55-bis d.lgs. 165/2001, assicura certo una ulteriore garanzia per l'incolpato, esso non può ritenersi sostitutivo della necessità che la contestazione disciplinare sia specifica nei termini già chiariti: l'accesso agli atti non è altro che mezzo strumentale ad un più efficace esercizio del diritto di difesa rispetto ad un addebito che, già di per sé, deve essere specifico e circostanziato (anche a garanzia dell'ulteriore aspetto essenziale dell'immutabilità della contestazione disciplinare).
In conclusione, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 2 mesi, irrogata nei confronti del ricorrente con provvedimento del 21.11.2023 all'esito del procedimento n. 113954/2023, deve essere annullata per le ragioni sin qui esposte, con assorbimento di ogni altro motivo di doglianza dedotto in ricorso.
Ne consegue l'obbligo in capo alla parte resistente di corrispondere al lavoratore le retribuzioni per tutto il periodo dal 1.2.2024 (data di decorrenza della sospensione disciplinare in esame) sino alla data di riammissione in servizio (i.e. il 16 marzo 2024, data dalla quale ha avuto efficacia il provvedimento cautelare emesso in corso di causa in data 15 marzo 2024), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese, sia della fase di merito sia della precedente fase cautelare in corso di causa, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in prossimità ai medi di scaglione, tenuto conto della concreta attività processuale delle parti, del numero di udienze istruttorie, della unica udienza di discussione in fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Annulla la sanzione disciplinare di 4 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata ad con provvedimento n. 4897/2023, del 24.8.2023, all'esito del procedimento prot. n. Parte_1
59744/2023, per le ragioni di cui in motivazione, e, per l'effetto, condanna il alla Controparte_1
corresponsione al ricorrente delle retribuzioni corrispondenti (a decorrere dal 1.10.2023), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
2) Annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 2 mesi, irrogata nei confronti del ricorrente con provvedimento del 21.11.2023 all'esito del procedimento n.
113954/2023, per le ragioni di cui in motivazione, e, per l'effetto, condanna parte resistente a corrispondere al lavoratore le retribuzioni per tutto il periodo dal 1.2.2024 sino al 16 marzo 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) Condanna il al pagamento in favore di delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi € 4.900,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti. Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 23 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In proposito è stato sentito il teste (cfr. verbale ud. 19.9.2024, pagg. 1-2), il quale ha riferito di essere stato lui Tes_5
a cedere al i profili di alluminio de quibus, e di averlo prima aiutato a portarli nel cantiere di via Buzzati e di averlo Pt_1 poi accompagnato per recuperarle, nel 2021. Il teste ha altresì specificato: “si trattava delle stesse canaline che gli avevo dato io così come mi avevva riferito . Ad giudice: io non so dire se nel cantiere del comune vi erano altri profili Pt_1 simili o uguali. Ad : Io ho quindi aiutato il a portarle e ripendere dal cantiere di Sant'agostino. L'abbiamo Tes_6 Pt_1 riprese nel 2021 quando mi disse che doveano fare puliziza su questo cantiere”. Quest'ultima puntualizzazione vale a confermare l'attendibilità estrinseca del teste, poiché coerente con quanto emerso anche dalle dichiarazioni di e Tes_2 in ordine al fatto che il materiale depositato nel cantiere di Sant'Agostino dovesse essere smaltito proprio nel Tes_3 periodo in cui si collocano i fatti di cui trattasi.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 108/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 23 settembre 2025 alle ore 9.55 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per , la parte personalmente con l'avv. MUSIO SARAH;
Parte_1
Per , l'avv. GALIGANI CLAUDIA, anche in sostituzione dell'avv. PACI Controparte_1
FEDERICA
Le parti discutono la causa, riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate.
Inoltre, parte ricorrente esibisce la motivazione della sentenza penale di assoluzione per insussistenza del fatto pronunciata a giugno 2025 nel procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente per i fatti di cui alla prima delle due contestazioni disciplinari per cui è causa. Chiede di depositarla in via telematica. L'avv. Galigani, quanto alla pronuncia esibita da parte ricorrente, evidenzia come la materialità del fatto sia stata accertata anche nel giudizio penale, ad esclusione della altruità del bene.
Il giudice invita parte ricorrente a produrre in via telematica entro le ore 13.00 la pronuncia esibita nel corso della discussione. A richiesta di chiarimenti del giudice, le parti danno atto che la somma di € 70,00 di cui al secondo provvedimento disciplinare irrogato nei confronti del ricorrente non sono stati versati dallo stesso, in attesa dell'esito della presente controversia.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 15.10 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 108/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MUSIO SARAH, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GALIGANI CLAUDIA e dell'avv. PACI FEDERICA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. PACI FEDERICA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1
Comune di , suo datore di lavoro, formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, valutata la fondatezza delle ragioni addotte ed esperita ogni indagine ritenuta necessaria ed/o opportuna, accogliere le domande proposte a mezzo del presente ricorso ed in particolare Voglia:
A) In via cautelare e urgente : accertare e dichiarare la illegittimità del procedimento disciplinare n.
59744 del 2.05.2023 per violazione dell'art. 55 bis del D.Lvo 165/2001 comma 4 e comma 9 ter , per violazione dell'art. 55 ter comma 1 d. Lvo 165/2001 e per l'effetto disporre l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dalla prestazione lavorativa e dallo pari a 4 Parte_2 mensilità o, in subordine, in attesa del merito, la sospensione della medesima sanzione con immediato ripristino della prestazione lavorativa e della relativa retribuzione;
B) Ancora in via cautelare e urgente accertare e dichiarare la illegittimità del procedimento disciplinare n.113954 del 24.08.2023 per violazione dell'art. 55 bis del D.Lvo 165/2001 comma 4 e comma 9 ter e violazione del Codice disciplinare art. 59 commi 1 e 8 lettera e e per l'effetto disporre l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dalla prestazione lavorativa e dallo
pari a 2 mensilità o, in subordine , in attesa del merito, la sospensione della medesima Parte_2 sanzione con immediato ripristino della prestazione lavorativa e della relativa retribuzione;
B) Nel merito: Accertata e dichiarata la illegittimità dei due procedimenti disciplinari per violazione dell'art. 55 bis del D.Lvo 165/2001 comma 4 e comma 9 ter , per violazione dell'art. 55 ter comma 1 d. Lvo 165/2001e violazione del Codice disciplinare CCNL Enti locali art. 59 commi 1 e 8 lettera e annullare le sanzioni disciplinari comminate dal datore di lavoro e, per l'effetto, condannare il Comune di alla ripresa lavorativa del dipendente e al pagamento delle mancate CP_1 Parte_1 retribuzioni per tutto il periodo della sospensione oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo;
Ancora nel merito: accertare e dichiarare ex art. 53 comma 7 D.Lvo 165 /2001 non dovuto l'importo di euro 70 alla Tesoreria del in assenza dei presupposti di legge;
Controparte_1
In ipotesi: accertata l'insussistenza dei fatti contestati con i due procedimenti disciplinari annullare le sanzioni della sospensione di mesi 4 e di mesi 2 dalla prestazione lavorativa e dallo stipendio e per l'effetto condannare il datore di lavoro alla ripresa lavorativa del dipendente e al Parte_1 pagamento delle mancate retribuzioni per tutto il periodo della sospensione oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo;
In ulteriore ipotesi: accertata la violazione del Codice disciplinare CCNL Enti Locali art. 59 comma1 e comma 8 lettera e, ridurre la sanzione disciplinare ad una misura temporale inferiore e per l'effetto condannare il a pagare al dipendente le retribuzioni dovute con Controparte_1 Pt_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo;
[…] Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. In particolare, il ricorrente ha dedotto di essere stato sanzionato disciplinarmente dal CP_1
convenuto in due occasioni: i) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di 4 mesi, irrogatagli il 24.8.2023 con decorrenza 1.10.2023, scaturita da contestazione disciplinare del 3.5.2023, per l'asserita sottrazione da un cantiere comunale, nel novembre 2021, di alcune canaline di ferro di proprietà del fatti emersi nel corso di un procedimento penale in cui era imputato ai CP_1 Pt_1
sensi degli artt. 110 – 624 - 625, n. 7, c.p.; ii) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di 2 mesi, applicatagli con provvedimento del 21.11.2023 a decorrere dal 1.2.2024, per asserito svolgimento di attività lavorativa prestata in favore di soggetti diversi dal Comune datore di lavoro.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento disciplinare sub i), sulla scorta dei seguenti motivi: a) il procedimento disciplinare sarebbe stato avviato tardivamente, in violazione dell'art. 55-bis
d.lgs. 165/2001; b) la contestazione disciplinare del 3.5.2023 sarebbe generica;
c) ad ogni modo, i fatti contestati non corrisponderebbero alle concrete vicende storico-fattuali, che invece il ricorrente aveva rappresentato in sede di memoria difensiva nel corso del procedimento disciplinare. Ha poi contestato la legittimità del provvedimento disciplinare sub ii) per: a) genericità della contestazione disciplinare;
b) insussistenza dei fatti contestati;
c) sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla concreta gravità del fatto contestato.
Costituitosi tempestivamente, il convenuto, evidenziata la correttezza Controparte_1 dell'operato del sia sotto il profilo procedurale che formale, ha chiesto il rigetto della domanda CP_1
avversaria, la conferma delle sanzioni oggetto di causa e la vittoria delle spese di giudizio.
La causa, istruita anche a mezzo di prove orali, previo parziale accoglimento della domanda cautelare in corso di causa, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
*** La sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di 4 mesi, irrogata nei confronti di
in data 24.8.2023 a decorrere dal 1.10.2023 Parte_1
In relazione al provvedimento disciplinare n. 4897/2023, adottato in data 24 agosto 2023 (con decorrenza posticipata al 1 ottobre 2023), scaturito dalla contestazione disciplinare del 2 maggio 2023
(all'esito del procedimento prot. n. 59744/2023), il ricorso merita accoglimento, alla luce del principio della ragione più liquida, e la sospensione in esame deve essere annullata, con ogni effetto di legge.
Non risulta, infatti, raggiunta la prova – il cui onere incombeva sulla parte resistente – della fondatezza dell'addebito disciplinare mosso dal al ricorrente, né in ordine alla sussistenza del CP_1
fatto né in merito alla sua rilevanza disciplinare.
Il tenore della contestazione disciplinare è il seguente: “In data 7 aprile 2023 è stato notificato al
Sindaco del Comune di decreto di citazione diretta a giudizio nei Suoi confronti, acquisito con CP_1
prot. ris. N. 49993 in pari data. In esito alle indagini preliminari, risulta la Sua imputazione per il reato di cui agli artt. 110-624 e 625 n. 7) c.p. compiuto in ragione del servizio prestato come dipendente del . Nello specifico, il reato imputato consisterebbe nell'essersi Controparte_1
impossessato di materiali di proprietà del agendo quale dipendente del al Controparte_1 CP_1 fine di trarne profitto e in concorso con altri dipendenti, con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio e abusando del rapporto d'opera che la legava all'ente datore di lavoro. I fatti oggetto di indagine, fatte salve le conseguenze penali, costituiscono violazione degli obblighi di comportamento del dipendente, sanzionabili disciplinarmente in base al sistema disciplinare costituito dagli artt. 55 e ss. del D.Lgs. 165/2001, dal Codice di Comportamento dei dipendenti del , approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 Controparte_1 dell'11.4.2014 nonché dall'allora vigente Codice Disciplinare di cui all'art. 59 del CCNL 21.05.2018 coordinato con le previsioni del D.Lgs. 165/2001 […]” (cfr. doc. 1 ricorso, analogo a doc. 4 memoria).
Nel decreto di citazione diretta a giudizio (emesso nel corso del proced. RGNR 4522/2021; cfr. doc.
3 memoria) cui l'addebito disciplinare fa rinvio per relationem era formulata l'imputazione nei confronti dell'odierno ricorrente – e di un suo collega – per il “delitto p.e.p. dagli artt. 110-624 e 625
n.7) c.p., perché, al fine di trarne profitto per sé, in concorso tra loro, agendo quali dipendenti del
con la qualifica di collaboratori specializzati, assegnati al reparto fabbricati, con le Controparte_1
mansioni rispettivamente di idraulico, il , e di muratore, il ...., si impossessavano di Pt_1
materiale edile costituito da canaline, sottraendolo al che lo deteneva presso il Controparte_1
Cantiere comunale. Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio e abusando del rapporto di opera che li legava al suddetto ente pubblico”. Dunque, da quanto evidenziato, si deduce che l'Ente convenuto ha inteso contestare al ricorrente quale illecito disciplinare la commissione del delitto di furto aggravato così come addebitatogli anche nell'ambito del procedimento penale 'parallelo', senza ulteriore specificazione di elementi diversi ed ulteriori che potessero assumere rilevanza disciplinare ancorché penalmente irrilevanti o non significativi.
A questo proposito, vale la pena premettere come non si possa condividere quanto asserito in memoria difensiva dal Comune datore di lavoro, allorché afferma che in ambito disciplinare sarebbe stato dato rilievo alla “condotta (accertata a mezzo dei video, testimonianze e pacificamente ammessa ex adverso) di accesso non autorizzato e clandestino a locali non aperti al pubblico all'interno dei
Cantieri comunali, unitamente ad una terza persona, per sottrarre beni nella disponibilità dell'Ente.
Tale condotta del dipendente, sulla base della valorizzazione in sede disciplinare di queste circostanze,
è stata correttamente qualificata come "disciplinarmente censurabile e configura gli estremi di cui al comma 8 dell'art. 59 del codice disciplinare del CCNL 21/05/2018- vigente all'epoca dei fatti- lett. e
"violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'ente agli utenti o a terzi"” (cfr. pag. 11 memoria difensiva). Gli elementi fattuali menzionati nelle difese del convenuto, invero, non compaiono
– come visto – nella contestazione disciplinare, ove si addebita al l'impossessamento di Pt_1
materiali di proprietà del Comune, abusando del rapporto di servizio che lo lega al datore di lavoro
(ancorché nessuna specificazione di cosa debba intendersi per tale 'abuso' compaia nella contestazione de qua).
È pacifico tra le parti che il ricorrente si sia introdotto nel cantiere di via Buzzati a Sant'Agostino
(Pistoia) il 2 novembre 2021 a fine giornata e che abbia portato via due canaline di alluminio, e tuttavia non è provato che si sia trattato di accesso abusivo né che in tale circostanza il abbia sottratto Pt_1
materiale di proprietà del CP_1
L'istruttoria orale ha permesso di evidenziare come fosse prassi che il funzionario responsabile del cantiere sino a fine ottobre 2021 ( autorizzasse oralmente i dipendenti che prestavano Testimone_1
servizio presso il cantiere ad introdurvi e depositarvi materiale da lavoro personale. Sul punto, il teste
(da ritenersi attendibile in quanto capo tecnico del cantiere sito in via Buzzati) ha riferito che Tes_2
“il funzionario aveva consentito a tutti di depositare nel cantiere e materiale da lavoro Tes_1 personale. Era diventata un[a] consuetudine per tutti, forse non proprio corretta” (cfr. verbale ud.
19.9.24, pag. 3) e che “si trattava di autorizzazioni concesse solo verbalmente ed era sempre stato così” (ibidem, pag. 4). La circostanza non risulta essere stata smentita dai dichiaranti intimati dalla parte convenuta (cfr. dichiarazioni teste verbale ud. 19.9.24, pag. 4: “io non sono a Tes_3 conoscenza degli accordi che biagini prendeva con i vari dipendenti del cantiere comunale. Ad
Giudice: io non ero a conoscenza del fatto che nel cantiere del comune vi fosse la possibilità di depositare materiale privato di un dipendente. Posso dire che a quei tempi le consuetudine e all'interno del cantiere erano molto “blande” e vi erano anche accessi fuori dlal'oraio di lavoro del personale addetto”, che anzi pare confermare la circostanza, riconoscendo come all'epoca dei fatti, prima che stesso sostituisse come funzionario responsabile del cantiere, vi fossero Tes_3 Tes_1
prassi poco rigorose, quantunque egli non sappia precisare in cosa consistessero;
di nessun rilievo risultano le dichiarazioni del teste sentito all'udienza del 22.10.24, il quale nulla ha saputo Tes_4
riferire in ordine ai fatti di cui si discute).
Ancora, nessun riscontro probatorio è stato offerto dal convenuto all'affermazione che il materiale che avrebbe asportato dal cantiere di Sant'Agostino fosse di proprietà del Comune, mentre Pt_1
sono stati acquisiti elementi sufficienti per affermare che le canaline di alluminio che il ricorrente ha portato via dal cantiere fossero del lavoratore medesimo1, e che lo stesso fosse stato autorizzato (dal funzionario previa comunicazione anche al capo tecnico a recarsi in loco a Tes_1 Tes_2 depositare tale materiale (cfr. dichiarazioni teste “si è vero che il ha portato questi Tes_2 Pt_1
profili di alluminio nel cantiere di Via buzzati. Me lo ha chiesto personalmente ame e io gli ho detto che essendo soltanto il capo tecnico del cantiere, doveva chiedere al funzionario se lui e Testimone_1
acconsentiva a questo. Ad giudice: A me poi alcuni gionri dopo mi disse che aveva chiesto al Pt_1 il quale aveva dato l'autorizzazione al deposito di questo materiale sul cantiere”). Vi è inoltre Tes_1
la prova che anche il recupero del materiale personale dei dipendenti presente sul cantiere di via
Buzzati fosse stato autorizzato in via orale dal capo tecnico per evitare che lo stesso venisse Tes_2 smaltito con quanto depositato nel cantiere (cfr. dichiarazioni teste “io avevo soltanto detto Tes_2
in ufficio che siccome vi era stato il sopralluogo dei Vigili del Fuoco, i quali avevano trovato un enorme quantità di materiale in più depositata all'interno del magazzino che andava liberata e portarla ad una quantità di materiale congrua ce doveva essere di 75q come da indicazioni dei vigili mentre al momento del sopralluogo erano molti molti di più. Io dissi a tutti i dipendenti che se avessero del materiale personali di portalo via perché altrimenti sarebbe stato smaltito indistintamente”). Mancando la prova che i profili di alluminio che ha asportato dal cantiere non fossero i Pt_1
medesimi che lo stesso vi aveva depositato su autorizzazione del funzionario ed essendovi Tes_1 dimostrazione del fatto che l'accesso al cantiere per recuperare il materiale personale fosse stato autorizzato, deve concludersi, applicando lo standard probatorio del 'più probabile che non' ed il riparto degli oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., per l'infondatezza dell'addebito disciplinare per come contestato e sanzionato dal Comune datore di lavoro nei confronti del ricorrente per i fatti del 2 novembre 2021.
A conferma della ricostruzione storico-fattuale sin qui illustrata può trarsi ulteriore argomento di prova ulteriore dalla sentenza n. 383/2025 di assoluzione per insussistenza del fatto contestato resa da questo Tribunale all'esito del giudizio penale di primo grado (RGNR 4522/2021 – Dib. 922/2023) nei confronti di (cfr. produzione documentale di parte ricorrente con le note del 9.5.2025; si Parte_1 veda altresì la sentenza completa di motivazione esibita nel corso dell'odierna udienza e prodotta in via telematica dal ricorrente su autorizzazione di questo giudice), da cui può evincersi che anche in tale sede non sia stata raggiunta la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del fatto contestato.
In definitiva, la sanzione disciplinare di 4 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata al con provvedimento n. 4897/2023, del 24 agosto 2023 (con decorrenza posticipata Pt_1 al 1 ottobre 2023), all'esito del procedimento prot. n. 59744/2023, deve essere annullata, con conseguente condanna di parte resistente alla corresponsione al lavoratore delle retribuzioni corrispondenti, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
Ogni ulteriore questione assorbita.
La sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di 2 mesi, irrogata nei confronti di
in data 21.11.2023 a decorrere dal 1.2.2024 Parte_1
Il ricorso risulta fondato, invero, anche in ordine alle doglianze che il ricorrente muove nei confronti della contestazione disciplinare del 24.8.2023, in particolare sotto il profilo della genericità di quest'ultima.
Ebbene, la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare (cfr. doc. 10-bis ricorso) così recita: “In data 3 luglio 2023 si è ricevuto autorizzazione da parte del PM dott. – per Per_1
tramite della Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di – alla consultazione del CP_1
fascicolo del procedimento penale n. 1402/2022 RGNR mod. 45 conclusosi con la valutazione di insussistenza di violazioni di natura penale. Nel fascicolo suddetto Lei figura nello specifico quale indagato per attività lavorativa prestata per soggetti diversi dal suo Ente datore di lavoro CP_1
. I fatti accertati, pur valutati dall'autorità giudiziaria come privi di rilevanza penale in quanto
[...] fra l'altro compiuti fuori orario di lavoro e senza uso di mezzi in dotazione del , Controparte_1 assumono invece rilevanza disciplinare, costituendo in ipotesi violazione della normativa statale e regolamentare dell'Ente in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi da parte dei dipendenti pubblici, nonché violazione degli obblighi di comportamento del dipendente sanzionabili disciplinarmente […]”; a questa esposizione segue poi la sola indicazione dei riferimenti normativi inerenti alle fattispecie di violazione disciplinare asseritamente commesse dall'incolpato ed un elenco dei criteri generalmente applicabili per la determinazione, in astratto, della sanzione disciplinare da irrogarsi.
Il resistente, sia nella memoria difensiva sia nel corso dell'udienza del 13.6.2024, ha CP_1
contestato le censure di genericità della contestazione sollevate dal ricorrente, deducendo che il richiamato provvedimento rappresenterebbe l'illecito addebitato nei suoi elementi essenziali, facendo rinvio per relationem agli atti del procedimento penale RGNR n. 1402/2022.
Simili assunti risultano destituiti di fondamento e non persuasivi, se sol si considerano gli insegnamenti della Suprema Corte in punto di specificità della contestazione dell'addebito disciplinare nell'ambito del pubblico impiego privatizzato. In specie, la Cassazione ha, a più riprese, affermato che lo scopo della contestazione disciplinare consiste nel mettere il lavoratore incolpato nella condizione di difendersi immediatamente, motivo per cui la stessa deve contenere tutte le indicazioni necessarie, essenziali, per l'individuazione della condotta ascritta al dipendente nella sua materialità. In questo senso, l'accertamento in punto di specificità dell'addebito contestato deve essere condotto considerando che, quantunque non aderisca a canoni rigidi e precostituiti, la contestazione disciplinare deve corrispondere ai princìpi di correttezza che sempre devono informare i rapporti fra le parti e, dunque, deve possedere tutti quegli elementi che la rendano idonea a soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa.
Ciò non esclude che la contestazione possa avvenire per relationem, e tuttavia, affinché siano assicurati i menzionati canoni di correttezza e garanzia del principio di difesa (nella sua veste di diritto al contraddittorio), è indispensabile – afferma la Suprema Corte – che gli atti cui l'atto di addebito disciplinare fa rinvio siano già a conoscenza dell'interessato. Solo in tal modo lo stesso viene posto nella condizione di difendersi in maniera compiuta e celere (così, ex plurimis, Cass. civ. sez. L, 3 marzo
2010, n. 5115; Cass. civ. sez. L, 15 maggio 2014, n. 10662: “In tema di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori subordinati, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza
l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati. Ne consegue la piena ammissibilità della contestazione "per relationem", mediante il richiamo agli atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore, per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell'interessato, risultando rispettati, anche in tale ipotesi, i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio”; Cass. civ. sez. L, 6 dicembre
2017, n. 29240). “A detta ipotesi non è assimilabile la fattispecie che si verifica allorquando la contestazione non contenga gli elementi necessari per individuare i fatti materiali addebitati e
l'integrazione necessaria per soddisfare il requisito della specificità, debba essere operata con atti in possesso del solo datore di lavoro, non portati previamente a conoscenza del dipendente interessato”
(così Cass. civ., sez. L, 1 ottobre 2018, n. 23771, accogliendo il ricorso in un caso – analogo a quello che qui ci occupa – nel quale la Corte territoriale aveva non correttamente valorizzato, per escludere la genericità della contestazione, la circostanza che al lavoratore fosse stato consentito l'accesso agli atti del procedimento e, quindi, fosse stata concessa la possibilità di esaminare la documentazione dalla quale era possibile desumere l'indicazione analitica di tutti gli elementi necessari a circostanziare l'addebito).
Tenuto conto di tali autorevoli coordinate esegetiche, nel caso di specie la contestazione disciplinare de qua non assurge ai necessari requisiti di specificità. In essa non si fa riferimento alle circostanze spazio-temporali nelle quali le condotte contestate sarebbero state tenute dal ricorrente, non si indicano le tipologie di attività lavorativa che il dipendente avrebbe asseritamente svolto per soggetti diversi dal datore di lavoro, non si fa alcun cenno alla circostanza che il ricorrente abbia ricevuto compensi per lo svolgimento dell'attività lavorativa contestatagli (quantunque in seguito il abbia preteso la CP_1 restituzione di tali somme ritenute 'retribuzione' per i servizi prestati a terzi). Difetta, in definitiva, qualunque elemento di contestualizzazione dei fatti per cui si è intrapresa l'iniziativa disciplinare.
A maggior ragione non può supplire al difetto di specificità il rinvio per relationem al procedimento penale chiusosi senza alcun esercizio dell'azione penale nei confronti di dal momento che è Pt_1
ragionevole ritenere che il ricorrente, proprio in ragione del tipo di esito raggiunto dal procedimento penale, non fosse stato portato a conoscenza delle attività d'indagine né della susseguente richiesta di archiviazione. Nulla sul punto è stato peraltro dedotto dal resistente, che si è difeso solo CP_1
sostenendo che, ad ogni buon conto, il ricorrente aveva potuto effettuare accesso agli atti (circostanza allegata anche dal ricorrente: cfr. docc. 10 ter e 10 quater ricorso). E tuttavia, proprio in ragione di quanto già evidenziato, se il diritto di accesso agli atti, previsto nell'ambito del procedimento disciplinare ex art. 55-bis d.lgs. 165/2001, assicura certo una ulteriore garanzia per l'incolpato, esso non può ritenersi sostitutivo della necessità che la contestazione disciplinare sia specifica nei termini già chiariti: l'accesso agli atti non è altro che mezzo strumentale ad un più efficace esercizio del diritto di difesa rispetto ad un addebito che, già di per sé, deve essere specifico e circostanziato (anche a garanzia dell'ulteriore aspetto essenziale dell'immutabilità della contestazione disciplinare).
In conclusione, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 2 mesi, irrogata nei confronti del ricorrente con provvedimento del 21.11.2023 all'esito del procedimento n. 113954/2023, deve essere annullata per le ragioni sin qui esposte, con assorbimento di ogni altro motivo di doglianza dedotto in ricorso.
Ne consegue l'obbligo in capo alla parte resistente di corrispondere al lavoratore le retribuzioni per tutto il periodo dal 1.2.2024 (data di decorrenza della sospensione disciplinare in esame) sino alla data di riammissione in servizio (i.e. il 16 marzo 2024, data dalla quale ha avuto efficacia il provvedimento cautelare emesso in corso di causa in data 15 marzo 2024), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese, sia della fase di merito sia della precedente fase cautelare in corso di causa, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in prossimità ai medi di scaglione, tenuto conto della concreta attività processuale delle parti, del numero di udienze istruttorie, della unica udienza di discussione in fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Annulla la sanzione disciplinare di 4 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata ad con provvedimento n. 4897/2023, del 24.8.2023, all'esito del procedimento prot. n. Parte_1
59744/2023, per le ragioni di cui in motivazione, e, per l'effetto, condanna il alla Controparte_1
corresponsione al ricorrente delle retribuzioni corrispondenti (a decorrere dal 1.10.2023), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
2) Annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 2 mesi, irrogata nei confronti del ricorrente con provvedimento del 21.11.2023 all'esito del procedimento n.
113954/2023, per le ragioni di cui in motivazione, e, per l'effetto, condanna parte resistente a corrispondere al lavoratore le retribuzioni per tutto il periodo dal 1.2.2024 sino al 16 marzo 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) Condanna il al pagamento in favore di delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi € 4.900,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti. Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 23 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In proposito è stato sentito il teste (cfr. verbale ud. 19.9.2024, pagg. 1-2), il quale ha riferito di essere stato lui Tes_5
a cedere al i profili di alluminio de quibus, e di averlo prima aiutato a portarli nel cantiere di via Buzzati e di averlo Pt_1 poi accompagnato per recuperarle, nel 2021. Il teste ha altresì specificato: “si trattava delle stesse canaline che gli avevo dato io così come mi avevva riferito . Ad giudice: io non so dire se nel cantiere del comune vi erano altri profili Pt_1 simili o uguali. Ad : Io ho quindi aiutato il a portarle e ripendere dal cantiere di Sant'agostino. L'abbiamo Tes_6 Pt_1 riprese nel 2021 quando mi disse che doveano fare puliziza su questo cantiere”. Quest'ultima puntualizzazione vale a confermare l'attendibilità estrinseca del teste, poiché coerente con quanto emerso anche dalle dichiarazioni di e Tes_2 in ordine al fatto che il materiale depositato nel cantiere di Sant'Agostino dovesse essere smaltito proprio nel Tes_3 periodo in cui si collocano i fatti di cui trattasi.