Sentenza 9 giugno 2025
Decreto collegiale 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 09/06/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00904/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00422/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 422 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Denis Rosa, Maria Maniscalco, con domicilio eletto presso lo studio Denis Rosa in Mestre, via Torre Belfredo, n. 13/4;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.11.2023, e notificata in forma esecutiva il 27.09.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Andrea Orlandi e rinviato al verbale quanto alla presenza delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, con la sentenza 21 novembre 2023 n. -OMISSIS- pronunciata a decisione del ricorso R.G. n. -OMISSIS- ivi proposto dalla prof.ssa -OMISSIS- contro il Ministero dell’istruzione e del merito ha così statuito:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, - accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 per ciascun anno scolastico 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23; - condanna il Ministero convenuto a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2,5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta “Carta elettronica” della somma pari a 500,00 per ciascun anno scolastico 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23; - condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.100,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore dei procuratori antistatari..”
2. La predetta sentenza:
-non è stata impugnata;
-è stata notificata in copia informatica munita di asseverazione di conformità ai sensi di legge il 27 settembre 2024 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione (uffgabinetto@postacert.istruzione.it, estratto dal “Registro PP.AA.”),.
3. Decorso il termine di centoventi giorni considerato dall’art.14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, con ricorso notificato il 7 marzo 2025 e in pari data depositato la prof.ssa -OMISSIS- ha introdotto il presente giudizio di ottemperanza chiedendo a questo T.A.R. di “ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza n.-OMISSIS- del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l’assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta complessivi € 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale; per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, si chiede di nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto o un funzionario da questi delegato, ovvero altro funzionario dell’Amministrazione resistente, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi; con condanna del Ministero dell’istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente procedura, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori della parte ricorrente, che si dichiarano antistatari.”
4. Il Ministero dell’istruzione e del merito, pur ritualmente notiziato della pendenza del ricorso, non si è costituito in giudizio.
5. All’esito della camera di consiglio del 5 giugno 2025 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
6. Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio il 14 febbraio 2025;
-all’avvenuta notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.
7. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Infatti, quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, e in particolare di procedere all’accredito sul portafoglio “carta docente” della prof.ssa -OMISSIS- della somma di euro 2.000,00# (duemila/00) per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015.
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. In conformità alle richieste della ricorrente occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta che viene individuato nella persona del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
10. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore di procedere, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, all’accredito sul portafoglio “carta docente” della prof.ssa -OMISSIS- della somma di euro 2.000,00# (duemila/00) per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare alla prof.ssa -OMISSIS-, e per essa ai procuratori dichiaratisi antistatari Avvocati Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci, Denis Rosa, Nicola Zampieri e Maria Maniscalco, in solido tra loro, la somma di Euro 800,00# (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, accessori di legge (i.v.a. e c.p.a., se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO