Articolo 18 della Legge 7 agosto 1973, n. 519
Articolo 17Articolo 19
Versione
9 settembre 1973
>
Versione
7 agosto 2012
Art. 18. (Attribuzioni del direttore di reparto)

Il direttore di reparto dirige il reparto cui e' preposto ed ha, di fronte al direttore del laboratorio, la responsabilita' delle attivita' di ricerca e di controllo che in esso si svolgono.
Entro il primo bimestre di ogni anno, il direttore di reparto presenta per iscritto al direttore del laboratorio una relazione particolareggiata sulle attivita' di ricerca e di controllo svolte dal reparto nell'annata precedente.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Entrata in vigore il 7 agosto 2012