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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/10/2025, n. 5218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5218 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 12563/2020
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 12563/2020 promosso da
, C.F. , rappresentata e difesa dall'AVV. Parte_1 C.F._1
MI BENINTENDE, C.F. e dall'AVV. CHIARA VALENTINA C.F._2
FUSARI, C.F. , ed elettivamente domiciliata in Via Alberto Mario, nn. 32/34, C.F._3
Catania; attore contro
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, C.F. rappresentata e difesa dall'AVV. SALVATORE CIRVILLERI, C.F. P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata in Viale XX Settembre, n.76, Catania;
C.F._4 convenuta
e in persona del curatore, C.F. , rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'AVV. LUCIA BRUNO, C.F. , ed elettivamente domiciliato in C.F._5
Corso delle Provincie, n. 43, CATANIA;
convenuto
e
, C.F. rappresentato e difeso dall'AVV: ALFIO CP_3 C.F._6
GAETANO PATANE', C.F. , ed elettivamente domiciliato in Via C.F._7
D'Azeglio, n. 48, Giarre (CT);
convenuto avente ad oggetto: contratto di appalto – responsabilità contrattuale – domanda di condanna – improcedibilità nei confronti di procedura fallimentare.
All'udienza del 23.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale che si intende trascritto, e il procedimento è stato posto in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO ha convenuto in giudizio la società cooperativa edilizia il Parte_1 CP_1
e , deducendo che con atto pubblico di assegnazione di alloggio Controparte_2 Parte_2 del 14.12.2017 la suddetta le ha trasferito la piena proprietà di una Controparte_1 villetta a schiera, costituita da un livello seminterrato e tre elevazioni fuori terra, sita nel comune di
Acireale. Secondo la prospettazione attorea, all'atto della consegna l'immobile era ancora incompleto e presentava vizi, rispetto alla previsione progettuale, secondo quanto risulta dal verbale di consegna del 06.06.2018. I lavori di costruzione delle villette erano stati eseguiti da CP_2
(oggi fallita) e diretti da , ingegnere. Parte_2
L'attrice ha rappresentato di aver interamente pagato il prezzo di acquisto dell'immobile e che, tuttavia i lavori di completamento della villetta ed eliminazione dei vizi non sono mai stati eseguiti, causando ulteriori danni all'immobile, né sono stati espletati, da parte del direttore dei lavori, gli adempimenti tecnici e burocratici necessari ai fini della regolarità edilizia dell'immobile.
dopo aver incaricato un tecnico di fiducia per l'accertamento dei vizi Parte_1 lamentati, con p.e.c. di data 08.04.2019 ha notificata denuncia dei vizi medesimi ai tre odierni convenuti, nelle rispettive qualità di società cooperativa edilizia dante causa, società appaltatrice dei lavori e direttore dei lavori.
In mancanza di riscontro, ha depositato ricorso per accertamento tecnico Parte_1 preventivo presso il Tribunale di Catania (procedimento R.G. 3057/2020), all'esito del quale, il c.t.u. nominato ha quantificato il costo dei lavori necessari per il completamento dell'immobile e per l'eliminazione dei vizi riscontrati in complessivi euro 23.134,05. ha dunque promosso l'odierno giudizio e ha formulato le seguenti Parte_1 conclusioni:
“dichiarare la responsabilità solidale ex art. 2043 e 1669 c.c. della Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, della società ' in
[...] Controparte_4 persona del curatore fallimentare (…), nonché del Direttore dei Lavori Ing. e Persona_1 condannare gli stessi in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'odierna attrice di tutti i danni subiti che si quantificano in €25.393,81, ossia nelle spese da sostenere per il ripristino del buono stato dell'immobile;
- condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi professionali della procedura di accertamento tecnico preventivo n°3057/2020, già conclusasi, comprendendo altresì le somme riconosciute al CTU nominato dal Tribunale, Ing. e del presente Persona_2 procedimento, dunque con vittoria di spese e compensi professionali”.
si è costituita in giudizio ed ha eccepito la decadenza e la Controparte_1 prescrizione del diritto all'azione, sia con riferimento alla disciplina del contratto di vendita (art. 1495 c.c.), sia con riferimento alla disciplina del contratto di appalto (art. 1667 c.c.)
Secondo la prospettazione della cooperativa convenuta i vizi lamentati da parte attrice avrebbero dovuto essere denunciati, ai sensi dell'art. 1495 c.c., nel termine di otto giorni decorrenti dall'assegnazione in godimento dell'immobile, disposta con delibera del consiglio di amministrazione della società cooperativa in data 04.10.2017 (p. 5 atto pubblico di CP_5 assegnazione) e, in ogni caso, l'azione avrebbe dovuto essere esercitata, ai sensi dell'art. 1495 co. III,
c.c., entro un'anno dall'assegnazione dell'immobile (04.10.2017).
Anche facendo applicazione delle norme che disciplinano il contratto d'appalto, i vizi lamentati avrebbero dovuto essere denunciati nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla consegna
(04.10.2017) e l'azione avrebbe dovuto esercitata entro due anni dalla consegna medesima.
Parte attrice, al contrario, non avrebbe rispettato nessuno dei suddetti termini.
La società convenuta ha inoltre precisato che la garanzia ex art 1667 c.c. non sarebbe comunque dovuta, posto che parte attrice, pur consapevole dei vizi, ha accettato l'immobile nello stato in cui si trovava, secondo quanto si evince dal verbale di consegna del 08.06.2017 e dallo stesso atto pubblico di assegnazione del 14.12.2017.
In relazione all'invocata responsabilità ex art. 1669 c.c., la ha eccepito Controparte_1 la decadenza di parte attrice, in quanto il vizio, pur immediatamente riconoscibile e riconosciuto, non
è stato denunciato entro un anno dall'immissione in possesso dell'immobile, avvenuta il 04.10.2017.
In ogni caso, la società cooperativa convenuta ha contestato la quantificazione dei danni quale operata dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
ha quidi rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“ l'Ill.mo Giudice del Tribunale civile in questa sede adito Voglia:
- in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda ai sensi e per gli effetti degli artt. 1495 e 1667 c.c. tenuto conto controparte non ha denunciato i vizi né ha avanzato la domanda di tutela entro i termini di legge;
- in ogni caso, e fermo quanto sopra, nel merito si insiste per il rigetto delle avverse domande tutte, tenuto conto che controparte non ha fornito alcuna prova né della mancanza delle prescritte concessioni e/o certificazioni, né degli asseriti vizi dell'immobile.
- in via subordinata,
Voglia il Giudice accertare e dichiarare che il costo dei lavori necessari per l'ultimazione dell'opera e per il ripristino dei vizi e/o difformità dell'immobile, per come richiesto dall'attrice, risulta erroneo, eccessivo e sproporzionato. In particolare, per come documentalmente accertato (si veda doc. 6), il costo per l'esecuzione dei lavori residuali non ammonta ad euro 23.134,05 ma, al più, ad euro 14.378,00 (si legga pag. 7 del doc. 6)”.
Il si è costituito in giudizio ed ha eccepito, in via preliminare, Controparte_2
l'improcedibilità della domanda nei proprio confronti, ai sensi degli artt. 24 e 52 l.f.
In subrdine, la curatela del fallimento ha eccepito la decadenza e la prescrizione del CP_2 diritto a proporre l'azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. In particolare, la curatela ha eccepito la mancanza di prova circa la denuncia dei presunti vizi, in quanto mancherebbe, agli atti di causa, la prova dell'avvenuta consegna alla curatela della p.e.c. del 08.04.2018.
In ulteriore subordine, la curatela convenuta ha evidenziato che parte attrice sarebbe comunque decaduta dall'azione, in quanto il termine di prescrizione previsto dall'art. 1669 c.c. per la denuncia dei vizi è ampiamente decorso, posto che i vizi lamentati, essendo apparenti e di immediata percezione, avrebbero dovuto essere denunciati nel termine di un anno decorrente dall'atto pubblico di assegnazione del 14.12.2017, ovvero dalla data di consegna delle chiavi di cui al verbale del
06.06.2017.
La curatela del fallimento ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
“In via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità delle domande proposte da parte attrice nei confronti del Controparte_2
Nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione pregiudiziale formulata, in via preliminarmente accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto azionato dalla sig.ra
nei confronti del e per l'effetto rigettare la domanda spiegata da Pt_1 Controparte_2 parte attrice. Nel merito rigettare le domande attrice poiché infondate in fatto e diritto”.
Il convenuto si è costituito ed ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di CP_6 legittimazione passiva, non avendo intrattenuto nessun rapporto contrattuale con parte attrice;
sempre in via preliminare, ha eccepito l'inopponibilità della consulenza tecnica espletata nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo, non avendo partecipato al relativo giudizio.
Il convenuto ha inoltre eccepito l'improcedibilità delle domande avanzate da parte attrice per mancato esperimento della negoziazione assistita, trattandosi di azione avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro in misura inferiore ad euro 50.000,00.
Nel merito, il convenuto ha argomentato in ordine all'errata qualificazione giuridica della Pt_2 domanda, non ricnducibile a responsabilità ex art. 1669 c.c., bensì nell'ambito dell'inadempimento contrattuale, posto che la società appaltatrice si è resa inadempiente rispetto all'obbligazione di completare i lavori mancanti nel termine di trenta giorni dalla consegna della villetta (si rinvia al verbale di consegna di data 08.06.2017).
Infine, ha eccepito la decadenza di parte attrice dall'azione, per mancata denuncia Parte_2 dei vizi nei termini di legge.
Il convenuto ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: Pt_2
“Rigettare la domanda attrice perchè del tutto inammissibile, improponibile ed improcedibile ed infondata sia in fatto che in diritto e se ne chiede il rigetto in toto,oltre che decaduta e non provata.
Comunque per i motivi di cui in narrativa ritenere e dichiarare:
1) la carenza di legittimazione passiva del concludente Pt_2
2) l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della negoziazione assistita,trattandosi di recupero di somme nei confronti della impresa;
3) la inopponibilità dell'ATP al deducente per non essere stato parte o chiamato in causa Pt_2 in tale procedimento;
4) che nessuna denunzia di vizi è stata spiegata nei confronti del nei termini di Pt_2 legge,essendo ormai tutto tardivo e decaduto sotto il profilo degli artt. 1495,1667,1669 C.C. ;
5) nel merito nessuna responsabilità va addossata al concludente sia per essere stato Pt_2 sempre adempiente al suo mandato sia perché l'eventuale obbligazione esula dal mandato di direttore conferitogli sia perchè la Impresa con il verbale del 6.06.2018 si era assunta la obbligazione di eseguire la fornitura degli accessori mancanti.
6) in ogni caso,senza recesso dalle superiori assorbenti eccezioni e deduzioni,si eccepisce la esosità ed erroneità della richiesta attrice”.
Con ordinanza del 21.09.2021 – rigettata l'istanza di ammissione dell'interrogatorio formale del curatore del – è stato ammesso l'interrogatorio formale del legale Controparte_2 rappresentante di e di (interrogatori assunti Controparte_1 Parte_2 all'udienza del 24.05.2023); con successiva ordinanza del 19.09.2023 è stato ammesso l'interrogatorio formale di (assunto all'udienza del 29.01.2025). Parte_1
Così ricostruite le domande, eccezioni e difese delle parti e l'iter del procedimento, va preliminarmente trattata l'eccezione di improcedibilità formulata dalla del fallimento CP_7 CP_2
[...]
La curatela ha, infatti, eccepito l'improcedibilità della domanda spiegata nei confronti del dichiarato già con sentenza del 31.01.2019, atteso che la pretesa di pagamento Controparte_2 vantata nei confronti del soggetto dichiarato fallito è di competenza del Tribunale fallimentare in forza dell'art. 24 l.f., in quanto attratta dalla competenza funzionale di questo.
L'eccezione è fondata, sebbene la pronuncia debba essere emessa in termini di inammissibilità e non improcedibilità, in quanto la dichiarazione di fallimento era stata emessa in data 31.01.2019, prima dell'instaurazione dell'odierno procedimento, per il quale, dunque, difettava il relativo presupposto processuale sin dall'origine.
L'art. 52 l.f. prevede infatti che “Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito” (co. I) e “Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge” (co. II). La norma prevede dunque il carattere esclusivo dell'accertamento nel concorso dei crediti nei confronti del fallito, prevedendo la competenza funzionale ed esclusiva del Tribunale fallimentare.
L'azione odierna, avente ad oggetto una domanda di condanna nei confronti della società fallita, è dunque sottoposta alla suddetta vis attractiva e deve, dunque, dichiararsi inammissibile in quanto proposta al di fuori dell'accertamento in concorso mediante rito speciale dinanzi al Tribunale fallimentare.
Sul punto va osservato che la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che “In materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa” (Cass. civ., Sez. VI, 18.06.2018, n. 15982; in senso analogo, ex multis,
Cass. civ., Sez. I , n. 2990/2020 e Corte appello Catania, sez. II, 09.04.2022, n. 735).
Sul punto, non preclude la pronuncia di inammissibilità il rilievo, operato da parte attrice nella memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., secondo cui “nel momento in cui il procedimento previsto dall'art. 696 c.p.c. è stato promosso, non era in corso neppure la verifica dei crediti sicché, non potendosi ritenere che l'interessato durante tale fase venga privato della tutela giurisdizionale garantita da tale norma, non resta che concludere nel senso dell'utilizzabilità della prova raccolta nell'ambito del procedimento in questione”, trattandosi di questione che (oltre ad incidere, astrattamente, sulla delibazione in rito relativa alla domanda di accertamento tecnico preventivo) attiene, semmai, all'opponibilità dell'esito del procedimento di a.t.p. in fase di accertamento del credito concorsuale, ma non esclude, in ogni caso, l'incompetenza funzionale del presente Giudice adito a conoscere del credito.
Tanto chiarito, l'inammissibilità della domanda derivante dalle superiori motivazioni non può riguardare o comunque estendersi alle domande proposte contro i condebitori solidali, le quali non danno luogo a litisconsorzio necessario e hanno natura di cause scindibili.
Sul tema, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1306 c.c., che incontrovertibilmente ammette una pronuncia nei confronti di uno solo dei contitolari passivi, evidenzia la non necessarietà del litisconsorzio. Infatti, l'autonomia delle azioni proponibili da un creditore nei confronti di più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti opera anche nel caso di fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito (e, quindi, l'inammissiiblità o improcedibilità della domanda non proposta con il rito fallimentare), mentre l'azione nei confronti del coobbligato in bonis può procedere con il rito ordinario (ex multis, Cass. civ., Sez. III, n. 4464/2011 e Sez. I, 09.07.2005, n.
14468).
In conclusione, non ravvisandosi litisconsorzio necessario tra i condebitori solidali, le domande avanzate contro la curatela del fallimento vanno dichiarate inammissibili ed il giudizio può Parte_3 proseguire nei confronti degli altri due convenuti e . Controparte_1 Parte_2
Al fine di procedere alla suddetta pronuncia, tuttavia, risulta necessario rimettere il procedimento in istruttoria, in quanto non è stato acquisito il fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo richiamato.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte attrice e liquidate in dispositivo in misura pari ai paramentri minimi, ai sensi del D.M. 55/2014, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore della controversia, della ridotta attività procesuale compiuta, delle limitate questioni giuridiche trattate, dell'emissione di pronuncia in rito e della modalità di assunzione della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, non definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 12563/2020, così statuisce:
- dichiara inammissibili le domande proposte da nei confronti del Parte_1
Controparte_2
- condanna a corrispondere al fallimento le spese di lite, Parte_1 CP_2 CP_2 liquidate in euro 2.540,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio tra Parte_1
e .
[...] Controparte_1 Parte_2
Si comunichi alle parti a cura della cancelleria.
Catania, 26/10/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 12563/2020 promosso da
, C.F. , rappresentata e difesa dall'AVV. Parte_1 C.F._1
MI BENINTENDE, C.F. e dall'AVV. CHIARA VALENTINA C.F._2
FUSARI, C.F. , ed elettivamente domiciliata in Via Alberto Mario, nn. 32/34, C.F._3
Catania; attore contro
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, C.F. rappresentata e difesa dall'AVV. SALVATORE CIRVILLERI, C.F. P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata in Viale XX Settembre, n.76, Catania;
C.F._4 convenuta
e in persona del curatore, C.F. , rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'AVV. LUCIA BRUNO, C.F. , ed elettivamente domiciliato in C.F._5
Corso delle Provincie, n. 43, CATANIA;
convenuto
e
, C.F. rappresentato e difeso dall'AVV: ALFIO CP_3 C.F._6
GAETANO PATANE', C.F. , ed elettivamente domiciliato in Via C.F._7
D'Azeglio, n. 48, Giarre (CT);
convenuto avente ad oggetto: contratto di appalto – responsabilità contrattuale – domanda di condanna – improcedibilità nei confronti di procedura fallimentare.
All'udienza del 23.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale che si intende trascritto, e il procedimento è stato posto in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO ha convenuto in giudizio la società cooperativa edilizia il Parte_1 CP_1
e , deducendo che con atto pubblico di assegnazione di alloggio Controparte_2 Parte_2 del 14.12.2017 la suddetta le ha trasferito la piena proprietà di una Controparte_1 villetta a schiera, costituita da un livello seminterrato e tre elevazioni fuori terra, sita nel comune di
Acireale. Secondo la prospettazione attorea, all'atto della consegna l'immobile era ancora incompleto e presentava vizi, rispetto alla previsione progettuale, secondo quanto risulta dal verbale di consegna del 06.06.2018. I lavori di costruzione delle villette erano stati eseguiti da CP_2
(oggi fallita) e diretti da , ingegnere. Parte_2
L'attrice ha rappresentato di aver interamente pagato il prezzo di acquisto dell'immobile e che, tuttavia i lavori di completamento della villetta ed eliminazione dei vizi non sono mai stati eseguiti, causando ulteriori danni all'immobile, né sono stati espletati, da parte del direttore dei lavori, gli adempimenti tecnici e burocratici necessari ai fini della regolarità edilizia dell'immobile.
dopo aver incaricato un tecnico di fiducia per l'accertamento dei vizi Parte_1 lamentati, con p.e.c. di data 08.04.2019 ha notificata denuncia dei vizi medesimi ai tre odierni convenuti, nelle rispettive qualità di società cooperativa edilizia dante causa, società appaltatrice dei lavori e direttore dei lavori.
In mancanza di riscontro, ha depositato ricorso per accertamento tecnico Parte_1 preventivo presso il Tribunale di Catania (procedimento R.G. 3057/2020), all'esito del quale, il c.t.u. nominato ha quantificato il costo dei lavori necessari per il completamento dell'immobile e per l'eliminazione dei vizi riscontrati in complessivi euro 23.134,05. ha dunque promosso l'odierno giudizio e ha formulato le seguenti Parte_1 conclusioni:
“dichiarare la responsabilità solidale ex art. 2043 e 1669 c.c. della Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, della società ' in
[...] Controparte_4 persona del curatore fallimentare (…), nonché del Direttore dei Lavori Ing. e Persona_1 condannare gli stessi in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'odierna attrice di tutti i danni subiti che si quantificano in €25.393,81, ossia nelle spese da sostenere per il ripristino del buono stato dell'immobile;
- condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi professionali della procedura di accertamento tecnico preventivo n°3057/2020, già conclusasi, comprendendo altresì le somme riconosciute al CTU nominato dal Tribunale, Ing. e del presente Persona_2 procedimento, dunque con vittoria di spese e compensi professionali”.
si è costituita in giudizio ed ha eccepito la decadenza e la Controparte_1 prescrizione del diritto all'azione, sia con riferimento alla disciplina del contratto di vendita (art. 1495 c.c.), sia con riferimento alla disciplina del contratto di appalto (art. 1667 c.c.)
Secondo la prospettazione della cooperativa convenuta i vizi lamentati da parte attrice avrebbero dovuto essere denunciati, ai sensi dell'art. 1495 c.c., nel termine di otto giorni decorrenti dall'assegnazione in godimento dell'immobile, disposta con delibera del consiglio di amministrazione della società cooperativa in data 04.10.2017 (p. 5 atto pubblico di CP_5 assegnazione) e, in ogni caso, l'azione avrebbe dovuto essere esercitata, ai sensi dell'art. 1495 co. III,
c.c., entro un'anno dall'assegnazione dell'immobile (04.10.2017).
Anche facendo applicazione delle norme che disciplinano il contratto d'appalto, i vizi lamentati avrebbero dovuto essere denunciati nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla consegna
(04.10.2017) e l'azione avrebbe dovuto esercitata entro due anni dalla consegna medesima.
Parte attrice, al contrario, non avrebbe rispettato nessuno dei suddetti termini.
La società convenuta ha inoltre precisato che la garanzia ex art 1667 c.c. non sarebbe comunque dovuta, posto che parte attrice, pur consapevole dei vizi, ha accettato l'immobile nello stato in cui si trovava, secondo quanto si evince dal verbale di consegna del 08.06.2017 e dallo stesso atto pubblico di assegnazione del 14.12.2017.
In relazione all'invocata responsabilità ex art. 1669 c.c., la ha eccepito Controparte_1 la decadenza di parte attrice, in quanto il vizio, pur immediatamente riconoscibile e riconosciuto, non
è stato denunciato entro un anno dall'immissione in possesso dell'immobile, avvenuta il 04.10.2017.
In ogni caso, la società cooperativa convenuta ha contestato la quantificazione dei danni quale operata dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
ha quidi rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“ l'Ill.mo Giudice del Tribunale civile in questa sede adito Voglia:
- in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda ai sensi e per gli effetti degli artt. 1495 e 1667 c.c. tenuto conto controparte non ha denunciato i vizi né ha avanzato la domanda di tutela entro i termini di legge;
- in ogni caso, e fermo quanto sopra, nel merito si insiste per il rigetto delle avverse domande tutte, tenuto conto che controparte non ha fornito alcuna prova né della mancanza delle prescritte concessioni e/o certificazioni, né degli asseriti vizi dell'immobile.
- in via subordinata,
Voglia il Giudice accertare e dichiarare che il costo dei lavori necessari per l'ultimazione dell'opera e per il ripristino dei vizi e/o difformità dell'immobile, per come richiesto dall'attrice, risulta erroneo, eccessivo e sproporzionato. In particolare, per come documentalmente accertato (si veda doc. 6), il costo per l'esecuzione dei lavori residuali non ammonta ad euro 23.134,05 ma, al più, ad euro 14.378,00 (si legga pag. 7 del doc. 6)”.
Il si è costituito in giudizio ed ha eccepito, in via preliminare, Controparte_2
l'improcedibilità della domanda nei proprio confronti, ai sensi degli artt. 24 e 52 l.f.
In subrdine, la curatela del fallimento ha eccepito la decadenza e la prescrizione del CP_2 diritto a proporre l'azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. In particolare, la curatela ha eccepito la mancanza di prova circa la denuncia dei presunti vizi, in quanto mancherebbe, agli atti di causa, la prova dell'avvenuta consegna alla curatela della p.e.c. del 08.04.2018.
In ulteriore subordine, la curatela convenuta ha evidenziato che parte attrice sarebbe comunque decaduta dall'azione, in quanto il termine di prescrizione previsto dall'art. 1669 c.c. per la denuncia dei vizi è ampiamente decorso, posto che i vizi lamentati, essendo apparenti e di immediata percezione, avrebbero dovuto essere denunciati nel termine di un anno decorrente dall'atto pubblico di assegnazione del 14.12.2017, ovvero dalla data di consegna delle chiavi di cui al verbale del
06.06.2017.
La curatela del fallimento ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
“In via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità delle domande proposte da parte attrice nei confronti del Controparte_2
Nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione pregiudiziale formulata, in via preliminarmente accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto azionato dalla sig.ra
nei confronti del e per l'effetto rigettare la domanda spiegata da Pt_1 Controparte_2 parte attrice. Nel merito rigettare le domande attrice poiché infondate in fatto e diritto”.
Il convenuto si è costituito ed ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di CP_6 legittimazione passiva, non avendo intrattenuto nessun rapporto contrattuale con parte attrice;
sempre in via preliminare, ha eccepito l'inopponibilità della consulenza tecnica espletata nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo, non avendo partecipato al relativo giudizio.
Il convenuto ha inoltre eccepito l'improcedibilità delle domande avanzate da parte attrice per mancato esperimento della negoziazione assistita, trattandosi di azione avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro in misura inferiore ad euro 50.000,00.
Nel merito, il convenuto ha argomentato in ordine all'errata qualificazione giuridica della Pt_2 domanda, non ricnducibile a responsabilità ex art. 1669 c.c., bensì nell'ambito dell'inadempimento contrattuale, posto che la società appaltatrice si è resa inadempiente rispetto all'obbligazione di completare i lavori mancanti nel termine di trenta giorni dalla consegna della villetta (si rinvia al verbale di consegna di data 08.06.2017).
Infine, ha eccepito la decadenza di parte attrice dall'azione, per mancata denuncia Parte_2 dei vizi nei termini di legge.
Il convenuto ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: Pt_2
“Rigettare la domanda attrice perchè del tutto inammissibile, improponibile ed improcedibile ed infondata sia in fatto che in diritto e se ne chiede il rigetto in toto,oltre che decaduta e non provata.
Comunque per i motivi di cui in narrativa ritenere e dichiarare:
1) la carenza di legittimazione passiva del concludente Pt_2
2) l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della negoziazione assistita,trattandosi di recupero di somme nei confronti della impresa;
3) la inopponibilità dell'ATP al deducente per non essere stato parte o chiamato in causa Pt_2 in tale procedimento;
4) che nessuna denunzia di vizi è stata spiegata nei confronti del nei termini di Pt_2 legge,essendo ormai tutto tardivo e decaduto sotto il profilo degli artt. 1495,1667,1669 C.C. ;
5) nel merito nessuna responsabilità va addossata al concludente sia per essere stato Pt_2 sempre adempiente al suo mandato sia perché l'eventuale obbligazione esula dal mandato di direttore conferitogli sia perchè la Impresa con il verbale del 6.06.2018 si era assunta la obbligazione di eseguire la fornitura degli accessori mancanti.
6) in ogni caso,senza recesso dalle superiori assorbenti eccezioni e deduzioni,si eccepisce la esosità ed erroneità della richiesta attrice”.
Con ordinanza del 21.09.2021 – rigettata l'istanza di ammissione dell'interrogatorio formale del curatore del – è stato ammesso l'interrogatorio formale del legale Controparte_2 rappresentante di e di (interrogatori assunti Controparte_1 Parte_2 all'udienza del 24.05.2023); con successiva ordinanza del 19.09.2023 è stato ammesso l'interrogatorio formale di (assunto all'udienza del 29.01.2025). Parte_1
Così ricostruite le domande, eccezioni e difese delle parti e l'iter del procedimento, va preliminarmente trattata l'eccezione di improcedibilità formulata dalla del fallimento CP_7 CP_2
[...]
La curatela ha, infatti, eccepito l'improcedibilità della domanda spiegata nei confronti del dichiarato già con sentenza del 31.01.2019, atteso che la pretesa di pagamento Controparte_2 vantata nei confronti del soggetto dichiarato fallito è di competenza del Tribunale fallimentare in forza dell'art. 24 l.f., in quanto attratta dalla competenza funzionale di questo.
L'eccezione è fondata, sebbene la pronuncia debba essere emessa in termini di inammissibilità e non improcedibilità, in quanto la dichiarazione di fallimento era stata emessa in data 31.01.2019, prima dell'instaurazione dell'odierno procedimento, per il quale, dunque, difettava il relativo presupposto processuale sin dall'origine.
L'art. 52 l.f. prevede infatti che “Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito” (co. I) e “Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge” (co. II). La norma prevede dunque il carattere esclusivo dell'accertamento nel concorso dei crediti nei confronti del fallito, prevedendo la competenza funzionale ed esclusiva del Tribunale fallimentare.
L'azione odierna, avente ad oggetto una domanda di condanna nei confronti della società fallita, è dunque sottoposta alla suddetta vis attractiva e deve, dunque, dichiararsi inammissibile in quanto proposta al di fuori dell'accertamento in concorso mediante rito speciale dinanzi al Tribunale fallimentare.
Sul punto va osservato che la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che “In materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa” (Cass. civ., Sez. VI, 18.06.2018, n. 15982; in senso analogo, ex multis,
Cass. civ., Sez. I , n. 2990/2020 e Corte appello Catania, sez. II, 09.04.2022, n. 735).
Sul punto, non preclude la pronuncia di inammissibilità il rilievo, operato da parte attrice nella memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., secondo cui “nel momento in cui il procedimento previsto dall'art. 696 c.p.c. è stato promosso, non era in corso neppure la verifica dei crediti sicché, non potendosi ritenere che l'interessato durante tale fase venga privato della tutela giurisdizionale garantita da tale norma, non resta che concludere nel senso dell'utilizzabilità della prova raccolta nell'ambito del procedimento in questione”, trattandosi di questione che (oltre ad incidere, astrattamente, sulla delibazione in rito relativa alla domanda di accertamento tecnico preventivo) attiene, semmai, all'opponibilità dell'esito del procedimento di a.t.p. in fase di accertamento del credito concorsuale, ma non esclude, in ogni caso, l'incompetenza funzionale del presente Giudice adito a conoscere del credito.
Tanto chiarito, l'inammissibilità della domanda derivante dalle superiori motivazioni non può riguardare o comunque estendersi alle domande proposte contro i condebitori solidali, le quali non danno luogo a litisconsorzio necessario e hanno natura di cause scindibili.
Sul tema, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1306 c.c., che incontrovertibilmente ammette una pronuncia nei confronti di uno solo dei contitolari passivi, evidenzia la non necessarietà del litisconsorzio. Infatti, l'autonomia delle azioni proponibili da un creditore nei confronti di più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti opera anche nel caso di fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito (e, quindi, l'inammissiiblità o improcedibilità della domanda non proposta con il rito fallimentare), mentre l'azione nei confronti del coobbligato in bonis può procedere con il rito ordinario (ex multis, Cass. civ., Sez. III, n. 4464/2011 e Sez. I, 09.07.2005, n.
14468).
In conclusione, non ravvisandosi litisconsorzio necessario tra i condebitori solidali, le domande avanzate contro la curatela del fallimento vanno dichiarate inammissibili ed il giudizio può Parte_3 proseguire nei confronti degli altri due convenuti e . Controparte_1 Parte_2
Al fine di procedere alla suddetta pronuncia, tuttavia, risulta necessario rimettere il procedimento in istruttoria, in quanto non è stato acquisito il fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo richiamato.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte attrice e liquidate in dispositivo in misura pari ai paramentri minimi, ai sensi del D.M. 55/2014, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore della controversia, della ridotta attività procesuale compiuta, delle limitate questioni giuridiche trattate, dell'emissione di pronuncia in rito e della modalità di assunzione della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, non definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 12563/2020, così statuisce:
- dichiara inammissibili le domande proposte da nei confronti del Parte_1
Controparte_2
- condanna a corrispondere al fallimento le spese di lite, Parte_1 CP_2 CP_2 liquidate in euro 2.540,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio tra Parte_1
e .
[...] Controparte_1 Parte_2
Si comunichi alle parti a cura della cancelleria.
Catania, 26/10/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone