Sentenza 8 aprile 1981
Massime • 3
Di fronte alla sentenza del giudice ordinario che risolva una controversia sorta circa la natura dell'arbitrato previsto dalle parti ovvero sull'ambito di applicazione della clausola compromissoria, la formula conclusiva adottata da quel giudice per la relativa pronuncia decisoria non vincola la Corte di Cassazione che, nella Sede del regolamento di Competenza, ha i piu ampi poteri d'indagine, anche di merito, in ordine all'istanza delle parti volta ad ottenere la designazione dell'organo cui spetti di decidere la controversia nel sistema generale di ripartizione delle competenze. ( Conf 1070/62, mass n 251791).*
Poiche la rinuncia ad avvalersi della clausola compromissoria deve risultare in modo inequivoco, al comportamento del conduttore che, di fronte alla disdetta del contratto di locazione per convenzionale scadenza, non eccepisca - prima dell'inizio del processo - l'incompetenza del giudice ordinario ed ometta di promuovere la Costituzione del collegio arbitrale, non puo riconnettersi il preciso significato di rinuncia al potere di provocare il procedimento arbitrale. ( V 1575/62, mass n 252519; ( V 3499/72, mass n 361421).*
Qualora in un giudizio introdotto avanti al giudice ordinario il convenuto eccepisca tempestivamente l'esistenza di una clausola compromissoria,il giudice adito - ove ravvisi la pattuizione di un arbitrato irrituale sostitutivo della autonomia negoziale delle parti - dovra limitarsi a rilevare la Mancanza delle condizioni per la proponibilita dell'Azione giudiziaria, sotto il profilo della carenza d'interesse. In tal caso, la sentenza del giudice ordinario, anche se impropriamente redatta in termini di affermazione o di declinatoria della propria Competenza, e una pronuncia di merito, impugnabile con l'appello ovvero con il ricorso per Cassazione, se emessa in secondo grado, ma non con il regolamento di Competenza. ( Conf 69/74, mass n 367593; ( Conf 1653/76, mass n 380401; ( Conf 4964/77, mass n 388568; ( Conf 935/79, mass n 397099).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/1981, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 8 aprile 1981 |
Testo completo
Poiche la rinuncia ad avvalersi della clausola compromissoria deve risultare in modo inequivoco, al comportamento del conduttore che, di fronte alla disdetta del contratto di locazione per convenzionale scadenza, non eccepisca - prima dell'inizio del processo - l'incompetenza del giudice ordinario ed ometta di promuovere la Costituzione del collegio arbitrale, non puo riconnettersi il preciso significato di rinuncia al potere di provocare il procedimento arbitrale. ( V 1575/62, mass n 252519; ( V 3499/72, mass n 361421).*