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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 3396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3396 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 388/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 23.2.2023, vertente
TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Armida Dal Bo e Maria Laura Ficola, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Armida Dal Bo, in Motta di Livenza, Via Duomo n. 1, appellanti/attori in primo grado
E
n. di iscrizione al Companies Registration Office Controparte_1
, con sede in One Molesworth Street, Dublin 2, D02 R126 (Irlanda), e sede P.IVA_1 secondaria in Milano (Italia), Via della Moscova n. 18, c.f. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza in persona del procuratore P.IVA_2 speciale, avv. Gabriele Galeano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Villani,
LA AL e RE DR, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in
Venezia Mestre, Via Einaudi n. 15, appellata/convenuta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 49/2023, pubblicata in data 17 gennaio 2023 a definizione del procedimento di I° grado n.
4360/2020 R.G. Tribunale Treviso, in punto: nullità parziale del contratto di mutuo stipulato inter partes, ripetizione dell'indebito e risarcimento del danno;
1 causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante [ , ]: Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettata ogni contraria istanza, accogliere i motivi d'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 49/2023 del Tribunale di Treviso, giudice unico dottor Carlo Baggio – depositata il 17.01.2023
- notificata a mezzo pec il giorno 25.01.2023, accogliere integralmente le domande
e conclusioni attoree come di seguito formulate: A. In via pregiudiziale Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello, previa sospensione del presente giudizio, rimettere alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 del TFUE le seguenti questioni - rilevanti ai fini della decisione cui è chiamata la Corte d'Appello - relative all'interpretazione della Direttiva 93/13/CEE: 1.) se l'art. 7 della Direttiva 93/13/CEE,
l'art. 3 comma 1 e l'art. 4 comma 2 della Direttiva 93/13/CEE, letti alla luce del fondamentale principio di cui all'Art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, ostino ad un'interpretazione da parte di una giurisprudenza nazionale, come quella espressa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
1580/2025 - di interpretazione dell'art. 37 bis comma 4 del codice del consumo italiano (D.lgs. 206/2005) emanato in attuazione dell'art. 7, paragrafi 2 e 3 della
Direttiva - secondo la quale: a) l'accertamento effettuato dall'autorità di public enforcement (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) con il Provvedimento
n. 27214 del 13.06.2018, la quale ha dichiarato che le clausole di cui agli articoli 4,
4bis, 7, 7bis (identiche a quelle del contratto di finanziamento di cui è causa) non sono redatte in modo chiaro e comprensibile e violano, quindi, l'art. 35, comma 1, del Codice del Consumo, “tenuto conto del fatto che risultano scarsamente intellegibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al loro singolo contenuto sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale sono inserite” - confermato – all'esito dell'impugnazione del professionista – con sentenza del TAR del N. 08845/2023 reg prov coll n. 11033 2018 reg. ric. - “non assume valore di presunzione legale - pur suscettibile di prova contraria in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto da parte del professionista ndr - nel giudizio civile promosso ex art. 37 bis comma 4 cod. cons. non essendo tale valore desumibile dalla disciplina di settore e nemmeno ricavabile dal sistema, dovendosi negare, in particolare, che la detta presunzione possa dal regime della prova privilegiata operante in materia di illecito antitrust” (Cass. 1580/2025 punto 13) e che “la nominata presunzione non può dirsi imposta nemmeno dall'esigenza di assicurare effettività e unitarietà all'ordinamento. In presenza di una decisione che
2 non vede direttamente coinvolta una delle parti del giudizio risarcitorio (il consumatore), il punto di equilibrio tra i nominati valori e l'autonomia della giurisdizione, quanto al giudizio di validità delle clausole, può dirsi assicurato dalla facoltà, da parte del giudice civile, di tener conto dell'accertamento dell'Autorità antitrust e di far propri i rilievi espressi nel provvedimento pronunciato in sede amministrativa o nelle decisioni giudiziali emesse in sede di impugnazione del medesimo”; e ciò con riferimento al giudizio civile avviato dal consumatore contro il professionista, nel quale, come nel caso di specie, il consumatore ha dichiarato di volersi avvalere di detta decisione dell'Autorità di Public Enforcement, per
l'accertamento dell'assenza di chiarezza e comprensibilità delle clausole ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Direttiva 93/13/CE del Consiglio in funzione del giudizio di abusività delle clausole medesime;
il tutto tenendo conto dei principi espressi dalla
Corte di Giustizia (Corte di Giustizia, sentenza 21.12.2016 resa in causa C-119/15
Biuro Podrozy Partner – Corte di Giustizia sentenza del 18.01.2024 resa in causa C-
531/2022 Getin Noble Bank S.A.), nonché, mutatis mutandis, nella sentenza del
29.07.2024 causa C_298/2022 (quest'ultima relativa all'ambito antitrust ma con principi estensibili per la medesima ratio sottostante anche alla materia che ci occupa). 2.) Se l'art. 3 comma 1 e l'art. 4 commi 1 e 2 della Direttiva 93/13/CEE, letti alla luce del principio di effettività di cui agli art. 6 e 7 della Direttiva e art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, possano essere interpretati nel senso che, in un contratto di mutuo ipotecario a lungo termine a tasso fisso (tasso BO CHF) stipulato in Euro e da restituire in Euro stipulato tra un professionista e due mutuatari consumatori residenti in Italia e con redditi percepiti in Euro, ostino ad una interpretazione, come quella sposata dalla giurisprudenza nazionale di cui al procedimento principale, per la quale sussiste il requisito di chiarezza e comprensibilità e non sussiste un significativo squilibrio di diritti e obblighi, a fronte di clausole non oggetto di negoziato individuale che, come quelle contenute nel contratto in contestazione di cui al procedimento principale, aggiungono alla pattuizione tipica del contratto di mutuo (obbligo del consumatore di restituire quote di capitale e quote di interessi a tasso fisso) una ”componente ulteriore” incidente sulla quantificazione dell'ammontare da restituire (capitale) e sugli interessi, costituita da: (i) un meccanismo di ricalcolo periodico (semestrale) del capitale sulla base del differenziale semestrale del cambio CHF/Euro rispetto ad un cambio convenzionale fisso da applicare a “quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale nel corso dei sei mesi che precedono le date del 1 giugno e del 1 dicembre”;
(ii) un meccanismo di ricalcolo periodico degli interessi per differenziali tra gli
3 interessi calcolati nel semestre precedente in base al tasso convenzionale e gli
“interessi effettivamente dovuti in base al tasso BO chf rilevato alle date indicate nelle relative clausole”; (iii) In caso di estinzione anticipata la conversione del residuo capitale in euro al cambio chf/euro convenzionale e poi la riconversione del risultato in CHF al saggio di cambio al momento dell'operazione di estinzione anticipata. E quanto sopra nel caso in cui tali clausole siano state pattuite in assenza di preventiva pertinente informazione ai consumatori odierni appellanti da parte del professionista in relazione: - al fatto che il cambio convenzionale concretamente indicato in contratto non era quello rilevato sul mercato alla data di stipula del contratto;
- al concreto contenuto del rischio con riferimento agli scenari probabilistici sull'andamento del cambio e sull'andamento del tasso disponibili al professionista del settore;
- al concreto andamento dei cambi e dei tassi attesi sul mercato per la durata del mutuo;
- al valore implicito delle clausole collaterali di indicizzazione al momento della stipula;
- alla previsione di calcolo del rischio, con o senza formule matematiche, ma con esempi chiarificatori dell'applicazione delle clausole in scenari favorevoli e in scenari sfavorevoli ai consumatori;
- al fatto che, in caso di andamento del cambio sfavorevole ai consumatori, costoro si sarebbero trovati sottoposti ad un rischio elevato di dover restituire, nonostante le quote capitale già restituite, un capitale di gran lunga maggiore rispetto alla differenza fra quello effettivamente mutuato (oltre che gli interessi) e il capitale già restituito;
- al fatto che in caso di estinzione anticipata del contratto in un momento in cui il cambio convenzionale chf/euro era superiore al cambio rilevato al momento dell'estinzione anticipata, i consumatori avrebbero avrebbe dovuto restituire in Euro un importo maggiore rispetto a quello che risultava contabilmente quale residuo debito da piano di ammortamento nel momento dell'estinzione anticipata;
- in assenza di simulazioni in relazione a possibili mutamenti significativi del tasso di interessi e del tasso di cambio sfavorevoli ai consumatori;
- in assenza di indicazione dei fattori di natura politica ed economica che potevano incidere sul tasso di interesse e sul tasso di cambio. B. Ferma la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia, e qui ribaditi, da intendersi integralmente richiamati, i disconoscimenti delle scritture ex adverso depositate con la comparsa di costituzione e di risposta, per come già analiticamente formulati con le note di trattazione scritta 17.11.2020 e con il contestuale pre-verbale di prima udienza oltre che nelle note di precisazione delle conclusioni dimesse in primo grado, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in via istruttoria, in accoglimento del relativo motivo d'appello, ammettere le istanze istruttorie formulate in primo grado
e qui espressamente riproposte nella misura in cui i fatti allegati dagli attori
4 consumatori non dovessero essere ritenuti provati anche in quanto non contestati ex art. 115 c.p.c., previa revoca ex art. 177 c.p.c. dell'ordinanza non ammissiva del
13.07.2023. Nel merito: 1.) Accertare e dichiarare la nullità delle pattuizioni di cui agli art. 3, 4, 4bis, 7, 7bis del contratto di mutuo a rogito Notaio del Persona_1
29 01 2007 rep. 186471 - racc. 6533 stipulato tra i consumatori attori e CP_1 per i motivi tutti già espressi nell'atto di citazione e nei successivi scritti,
[...] nonché per qualsivoglia altra ragione di nullità dovesse essere rilevata ex officio in ogni stato e grado del procedimento;
1.1 per l'effetto, condannare
[...]
- quale cessionaria in blocco ex art. 58 Dlgs 385 1993 Controparte_2 dei beni e rapporti giuridici facenti capo alla Società - a restituire Controparte_1 agli attori consumatori, anche a titolo di indebito, tutte le somme pagate dagli attori medesimi a titolo di interessi corrispettivi, differenziali di indicizzazione valutaria e finanziaria, oneri correlati all'erogazione ed incasso del credito, nonché premi per polizze assicurative, dalla data di stipula del contratto alla data di estinzione, nonché le somme pagate dagli attori a titolo di indicizzazione valutaria e finanziaria e di rivalutazione “cambio storico” correlati all'operazione di estinzione anticipata per surrogazione, il tutto nella misura non inferiore ad Euro 95.200,74, in applicazione in via principale dell'art. 117, comma settimo TUB per i motivi espressi e per quanto già attestato in atti, e già portati in deduzione gli importi a credito degli attori, oltre ai premi di polizza pagati per totali Euro 1.541,73, salvo miglior quidditazione in corso di causa;
ovvero, ma in via subordinata, con i diversi importi quantificati secondo il meccanismo della rideterminazione del piano con i tassi legali sostitutivi di cui all'art.
1284, comma terzo c.c., senza in ogni caso qualsiasi ulteriore spesa;
1.1.1 in subordine a quanto sub 1.1. e salvo il gravame, determinare le somme dovute in restituzione espungendo dal piano di ammortamento le somme pagate in occasione dell'estinzione anticipata del mutuo per un importo di euro 34.634,14, oltre a tutte le maggiori somme addebitate e corrisposte a titolo diverso dai meri interessi corrispettivi pattuiti al saggio BO franco VI sei mesi maggiorato di 1 punto percentuale, ivi inclusi i maggiori importi dovuti per errato computo degli interessi
(pari questi ultimi ad Euro 6.974,42); con conseguente condanna alla restituzione dei maggiori importi pagati;
1.2 maggiorare ogni somma dovuta in restituzione agli attori degli interessi ai tassi sostitutivi massimi dei BOT tempo per tempo di cui all'art. 117 comma 7 TUB – a titolo di indebito e comunque a titolo di risarcimento danni - calcolati dalla data di ricezione di ciascun pagamento o in subordine (e salvo il gravame) degli interessi legali dalla data di ciascun pagamento, ed oltre al maggior danno da rivalutazione monetaria. Oltre agli interessi legali di mora, ai saggi di cui
5 all'art. 1284 c. 4 c.c., dalla data di notifica dell'atto di citazione atto alla data di effettivo pagamento. Tutti gli interessi da calcolare con capitalizzazione dalla data della domanda giudiziale trattandosi di interessi dovuti per almeno sei mesi ex art.
1283 c.c.; 2.) In subordine rispetto alla domanda di nullità della relativa pattuizione
(art. 7 del contratto), condannare la convenuta a risarcire agli attori tutti i danni patrimoniali patiti e patiendi in ragione della violazione del Dlgs 58 1998 quanto alla clausola sub art. 7 del contratto per i motivi espressi negli scritti;
danni sin d'ora quantificati in euro 34.634,14 oltre interessi legali e al maggior danno da rivalutazione monetaria dalla data del versamento della somma alla data di effettivo rimborso. 3.) Condannare in ogni caso la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali patiti e patendi dagli attori e pari alle maggiori somme percepite dalla convenuta rispetto a quelle dovute, per i titoli di cui all'atto di citazione e successivi scritti;
detto importo da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria sino alla loro liquidazione ed oltre agli interessi legali di mora dalla data di notifica del presente atto. Sin d'ora richiesta la condanna della convenuta appellata alla restituzione delle somme che gli attori fossero tenuti a pagare nelle more del procedimento in ottemperanza alla provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, da maggiorare degli interessi legali di mora dalla data del relativo pagamento. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi gradi, spese generali, cpa ed IVA come per Legge, oltre alle spese dei consulenti tecnici di parte
e d'ufficio e a quelle della fase di mediazione obbligatoria;
con distrazione dei compensi ed accessori del doppio grado di giudizio a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari. Il tutto con maggiorazione dei compensi del 30% ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 stante la predisposizione e deposito degli atti di causa mediante collegamenti ipertestuali che agevolano la consultazione dei documenti”;
➢ conclusioni di parte appellata [ ]: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare: in via pregiudiziale - dichiarare inammissibile i motivi di appello formulati dai signori e per tutti i motivi di Parte_1 Parte_2 cui in narrativa;
nel merito - respingere integralmente l'appello promosso dai signori
e e le domande dai medesimi formulate nei confronti di Parte_1 Parte_2
, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, per Controparte_1 tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Treviso n. 49/2023 (R.G. 4360/20) emessa in data 17 gennaio 2023.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre a
6 spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato in data 8.7.2020, e – Parte_1 Parte_2 premesso di avere stipulato in data 29.1.2007 con il contratto di Controparte_1 mutuo fondiario indicizzato al franco VI con garanzia ipotecaria Rep. 186471,
Racc. 6533, notaio dr di Treviso, di originari euro 150.000, da Persona_1 rimborsare in 240 rate mensili posticipate, la prima con scadenza 1.3.2007 e le altre successive fino all'1.2.2027, e di essersi successivamente accorti nelle more del rapporto della rilevante rischiosità di detto strumento in ragione degli imprevedibili costi che potevano derivarne in ragione della abusività (e conseguente nullità) delle clausole contenute negli artt. 3, 4, 4bis, 7, 7bis, e quindi determinatisi per tali ragioni ad estinguere anticipatamente il finanziamento – convennero in giudizio avanti al
Tribunale di Treviso (quale cessionaria Controparte_2 in blocco, ex art. 58 D.L.gs n. 385/1993 dei beni e rapporti giuridici facenti capo a
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “Nel merito Controparte_1
1.) Accertare e dichiarare la nullità delle pattuizioni di cui agli art. 3, 4, 4bis, 7, 7bis del contratto di mutuo a rogito Notaio del 29 01 2007 rep. 186471 - Persona_1 racc. 6533 stipulato tra gli attori e per le ragioni in narrativa Controparte_1 indicate;
1.1 per l'effetto, condannare Controparte_2
- quale cessionaria in blocco ex art. 58 Dlgs 385 1993 dei beni e rapporti giuridici facenti capo alla Società - a restituire agli attori, anche a titolo di Controparte_1 indebito, tutte le somme pagate dagli attori a titolo di interessi corrispettivi, differenziali di indicizzazione valutaria e finanziaria, oneri correlati all'erogazione ed incasso del credito, nonché premi per polizze assicurative, dalla data di stipula del contratto alla data di estinzione, nonché le somme pagate dagli attori a titolo di indicizzazione valutaria e finanziaria e di rivalutazione “cambio storico” correlati all'operazione di estinzione anticipata per surrogazione. I suddetti importi sin d'ora quantificati in euro 95.200, 74, in applicazione in via principale dell'art. 117, comma settimo TUB per i motivi espressi e già portati in deduzione gli importi a credito degli attori, oltre ai premi di polizza pagati per totali Euro 1.541,73, salvo miglior determinazione in corso di causa;
ovvero, ma in via subordinata, con i diversi importi quantificati secondo il meccanismo della rideterminazione del piano con i tassi legali sostitutivi di cui all'art. 1284, comma terzo c.c., senza in ogni caso qualsiasi ulteriore spesa;
1.1.1 in subordine a quanto sub 1.1. e salvo il gravame, determinare le
7 somme dovute in restituzione espungendo dal piano di ammortamento le somme pagate in occasione dell'estinzione anticipata del mutuo nonché tutte le maggiori somme addebitate e corrisposte a titolo diverso dai meri interessi corrispettivi pattuiti al saggio BO franco VI sei mesi maggiorato di 1 punto percentuale 1.2 maggiorare ogni somma dovuta in restituzione agli attori degli interessi ai tassi Cont sostitutivi massimi dei BOT tempo per tempo di cui all'art. 117 comma 7 - a titolo di indebito e comunque a titolo di risarcimento danni - calcolati dalla data di ricezione di ciascun pagamento o in subordine (e salvo il gravame) degli interessi legali dalla data di ciascun pagamento, ed oltre al maggior danno da rivalutazione monetaria. Oltre agli interessi legali di mora, ai saggi di cui all'art. 1284 c. 4 c.c., dalla data di notifica del presente atto alla data di effettivo pagamento. Tutti gli interessi da calcolare con capitalizzazione dalla data della domanda giudiziale trattandosi di interessi dovuti per almeno sei mesi ex art. 1283 c.c. 2.) In subordine rispetto alla domanda di nullità della relativa pattuizione (art.7 del contratto), condannare la convenuta a risarcire agli attori tutti i danni patrimoniali patiti e patiendi in ragione della violazione del D.L.gs 58/1998 quanto alla clausola sub art.
7 del contratto;
danni sin d'ora quantificati in euro 34.634,14 oltre interessi legali e al maggior danno da rivalutazione monetaria dalla data del versamento della somma alla data di effettivo rimborso. 3.) Condannare in ogni caso la convenuta al risarcimento dei maggiori danni patrimoniali patiti e patiendi dagli attori e pari alle maggiori somme percepite dalla convenuta rispetto a quelle dovute, per i titoli di cui al retreoesteso atto;
detto importo da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria sino alla loro liquidazione ed oltre agli legali di mora dalla data di notifica del presente atto. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi dell'intero procedimento, spese generali come per legge, nonché delle spese e compensi di assistenza tecnica di parte, dei consulenti tecnici d'ufficio e della fase di mediazione obbligatoria;
cassa previdenza ed iva come per legge sui compensi professionali. In caso di resistenza della convenuta, si chiede sin d'ora la condanna all'indennizzo ex art. 96 comma 3 cpc. Il restroesteso atto, e tutti i seguenti, sono redatti con modalità di collegamento ipertestuale con i documenti via via prodotti;
viene sin d'ora richiesto l'aumento dei compensi a carico della convenuta nella misura del 30% per come disciplinato dall'art. 4 del DM 55/2014 come modificato dal d.m.
n. 37/2018. In via istruttoria: si producono i documenti in narrativa indicati, con riserva di ogni altra produzione e/o istanza istruttoria nei concedendi termini ex art.
183 c. 6 cpc sin d'ora richiesti. Nel caso di contestazione degli importi dovuti in restituzione e quantificati nel retroesteso atto, si chiede sin d'ora l'ammissione di CTU
8 contabile al fine di accertare e determinare le somme dovute in restituzione in ragione delle plurime nullità dedotte in atto. Sin d'ora richiesta l'esibizione in giudizio ex art.
119 t.u.b - 210 cpc dei documenti via via indicati in atto)”.
Nello specifico, a fondamento delle esposte pretese allegarono:
a) che gli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo dovevano ritenersi nulli per violazione dell'art. 35 del Codice del consumo in ragione della loro scarsa chiarezza e comprensibilità, con la conseguenza che le relative clausole avrebbero dovuto essere “tutte soppresse dal giudice” (cfr. atto di citazione, pag. 24) e conseguentemente fatta “applicazione della sanzione prevista dalla disposizione speciale di cui all'art. 117, comma 7, TUB” e quindi rideterminato il piano di ammortamento (cfr. atto di citazione, pag. 24);
b) che le medesime previsioni contrattuali dovevano ritenersi nulle per violazione della disciplina di cui all'art. 117, comma 4, TUB, in combinato disposto con l'art. 116
TUB, in quanto non indicavano i prezzi e ogni altra condizione pattuita, donde la necessità di applicare la “sanzione speciale di cui al settimo comma dell'art. 117 TUB
e diritto del cliente ad ottenere il ricalcolo del piano di ammortamento con applicazione dei tassi previsti al comma settimo dell'art. 117 TUB, senza alcuna ulteriore spesa” (cfr. atto di citazione, pag. 28); Par c) che l'indicazione dell nel contrato di mutuo non era “conforme”, atteso che, non essendo comprensibili e determinabili i criteri di indicizzazione valutaria e Par finanziaria, l non corrispondeva all'effettivo costo del mutuo (cfr. atto di citazione, pag. 30), donde il prodursi delle stesse conseguenze indicate nel punto che precede;
d) in via subordinata rispetto alle predette contestazioni, che l'indeterminatezza delle citate previsioni contrattuali determinava la nullità del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1346 c.c. (cfr. atto di citazione, pag. 31);
e) che le clausole di cui agli artt. 7 e 7 bis del Contratto di mutuo trasformavano il mutuo in uno “strumento finanziario”, ma la banca aveva omesso di adempiere
“agli obblighi informativi, attivi e passivi, nonché agli obblighi di valutazione dell'adeguatezza dello strumento finanziario rispetto al profilo soggettivo dei clienti”, donde la nullità delle citate previsioni contrattuali anche per violazione della normativa dettata in materia di intermediazione finanziaria dal T.U.F. e dal
Regolamento Consob 16190/2007 (cfr. atto di citazione, pag. 34 ss.);
f) per il caso in cui non fossero state accolte le contestazioni relative alla nullità delle pattuizioni contrattuali, che la restituzione delle “maggiori somme pagate dagli attori” andavano loro restituite da a titolo di risarcimento del danno, “stante CP_1 la responsabilità precontrattuale e contrattuale della convenuta nell'aver preteso il
9 pagamento di somme non determinate, né determinabili ex ante […]” (cfr. atto di citazione, pag. 35 ss.);
g) infine, che stante la “mancanza di ogni determinazione dell'oggetto delle garanzie”, avevano diritto di ottenere la restituzione dei premi legati alle polizze assicurative sottoscritte in occasione della stipulazione del mutuo (cfr. atto di citazione, pag. 36).
2. La convenuta si costituì in causa contestando in fatto Controparte_1
e in diritto tutte le doglianze sollevate dagli attori in quanto in contrasto con la corretta interpretazione del contratto e delle disposizioni normative di riferimento, così come intese dalla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente, chiedendo quindi il rigetto delle domande avversarie, così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare: nel merito - rigettare integralmente, e con la migliore formula, tutte le domande formulate dai Sig.ri e nei confronti di in quanto Pt_1 Pt_2 Controparte_1 totalmente infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa, ivi inclusa la prescrizione della domanda risarcitoria;
in ogni caso - con vittoria di spese
e onorari del presente procedimento, oltre a spese generali, iva e c.p.a. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza”.
3. Senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata decisa con la sentenza n. 49/2023 qui impugnata, con la quale il giudice ha rigettato tutte le domande attoree sulla base delle seguenti considerazioni:
A) quanto alla natura e al funzionamento del contratto di mutuo per cui è causa:
i) “tra le parti è intercorso un contratto di mutuo a tasso variabile parametrato sia sull'indice LIBOR CHF, sia sul tasso di cambio tra il franco VI e l'euro, dovendo i pagamenti essere effettuati in tale ultima valuta, avente corso legale in Italia” (pag. 6);
ii) “In caso di esercizio della facoltà di estinzione anticipata l'indicizzazione comporta la rideterminazione del capitale da restituire sulla base del tasso di cambio convenzionale individuato alla data della conclusione del contratto e quindi la sua riparametrazione sulla base del tasso di cambio attuale” (pag. 6);
iii) “È evidente che tale contratto comporta un duplice elemento aleatorio, relativo sia alla fluttuazione dei tassi di interesse, sia del variare dei tassi di cambio tra le valute” (pag. 6); iv) “La convenienza di ricorrere a tali tipologie di mutuo era rappresentata, all'epoca, dal fatto che i tassi di interesse legati al franco VI erano stabilmente più bassi di quelli legati all'euro, con l'effetto che – stipulando un
10 mutuo in franchi svizzeri – diveniva possibile avvalersi di un tasso di interesse inferiore e, quindi, più conveniente per il mutuatario. Ed infatti, nei primi anni di durata contrattuale gli attori (come dagli stessi riconosciuto) hanno ricevuto conguagli semestrali positivi;
invero, in base all'andamento dei tassi di mercato,
i conguagli semestrali sul conto deposito intestato agli attori erano positivi, in quanto, da un lato il franco VI si è progressivamente apprezzato sull'euro, ma dall'altro è progressivamente diminuito il tasso di interesse BO chf rispetto al tasso convenzionale previsto nel contratto, con conguaglio positivo a favore dei clienti, maggiore dell'aggravio connesso al cambio” (pagg. 6-7);
B) quanto alla contestata nullità delle clausole del contratto di mutuo ai sensi degli artt. 116 e 117 TUB e per indeterminatezza ex artt. 1346 e 1283 c.c.:
v) “Il contratto, pur nell'elevato tecnicismo che lo caratterizza (e, si ribadisce, indipendentemente dal livello di chiarezza atto a rendere perfettamente edotto il consumatore circa la portata dei diritti e degli obblighi assunti, in questa sede irrilevante), ed i relativi allegati, espressamente da considerarsi “parte integrante e sostanziale” del contratto stesso, contengono tutti gli elementi necessari e sufficienti a determinare compiutamente diritti ed obblighi delle parti” (pag. 7); vi) il meccanismo dei conguagli semestrali disciplinato dall'art. 4 del Contratto di
Mutuo “dovuti nel tempo a causa dell'oscillazione dei parametri valutari e finanziari reali, ossia il tasso di cambio CHF/EUR e il BO CHF 6 mesi, rispetto ai tassi “convenzionali” (e, lo si ricorda ancora una volta, ai fini dell'art. 1346
c.c. rileva unicamente la determinabilità in sé e per sé dell'oggetto del contratto, rimanendo invece irrilevante che i criteri per la determinazione siano, agli occhi del consumatore medio, eventualmente poco chiari o di difficile comprensione); in sintesi, viene previsto un tasso di interesse iniziale annuo, convenzionalmente stabilito, e parimenti l'ammontare della rata viene calcolato sulla scorta di un tasso di cambio in valuta, anch'esso convenzionalmente fissato al momento della stipula del contratto;
al termine di ogni semestre, nel caso in cui i tassi convenzionali su cui si è costruita la rata fissa subiscano delle variazioni rispetto ai tassi reali, in positivo o in negativo, la somma a credito o
a debito derivante dall'oscillazione del cambio valuta viene aggiunta o sottratta al conto deposito fruttifero, accessorio al mutuo;
si sottolinea che la previsione per cui “la differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in HI
VI (calcolato al “tasso di cambio convenzionale”) di quanto liquidato alla
Parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione
11 che precedono le date del 1° giugno e del primo dicembre non appare così incomprensibile come sostenuto dagli attori: la lettura integrale della clausola consente, infatti, di comprendere che la differenza di cui si parla è quella, eventuale, che emerga tra gli interessi e il tasso di cambio convenzionali (in base ai quali sono state calcolate le rate del semestre precedente) e quelli effettivamente rilevati nel medesimo semestre” (pagg. 8-9); vii) “sulla base del piano di ammortamento allegato al contratto, seppur riferito a
100 euro di capitale mutuato, poteva agevolmente essere calcolato il capitale rimborsato e quello residuo al momento della scadenza delle singole rate” (pag.
9); viii) “seppure il piano di ammortamento non comprendeva gli interessi, non può essere sottaciuto che il mutuo in questione era a tasso variabile, di tal che la pretesa dei mutuatari di conoscere in anticipo l'esatto ammontare delle singole rate può apparire addirittura fuori luogo” (pag. 9); ix) “Per quanto la censura attorea relativa all'asserita nullità ex art. 1346 c.c. faccia implicitamente riferimento solo alle clausole relative alla determinazione degli interessi (artt. 4 e 4-bis del contratto), si ritiene opportuno specificare che anche la clausola relativa all'estinzione anticipata (art.
7-bis) sia immune dal vizio in esame” (pag. 9);
x) “la locuzione “capitale restituito” potrebbe – ma solo ad un primo e superficiale sguardo – destare qualche perplessità, in realtà non vi sia alcun dubbio sull'interpretazione della stessa: è evidente, infatti, che la clausola non può che riferirsi al capitale ancora da restituire, ossia al capitale residuo” (pag. 10); xi) le operazioni da compiere per il calcolo dell'importo dovuto dai mutuatari in sede di estinzione anticipata del rapporto di mutuo (o del capitale di ripartenza in caso di conversione) sono le seguenti: “si parte dall'importo complessivo da rimborsare (espresso, evidentemente, in euro); lo si converte in franchi, adottando il tasso di cambio convenzionalmente pattuito, ossia quello adottato in origine per determinare in franchi svizzeri l'importo da mutuare;
si riconverte poi l'importo così ottenuto in euro, adottando però il tasso di cambio corrente alla data dell'operazione di rimborso, dato che il mutuatario effettua il pagamento in euro e, alla medesima data, la banca dovrà estinguere il mutuo in franchi svizzeri” (pagg. 10-11); xii) “Il meccanismo di indicizzazione previsto in sede di estinzione anticipata è quindi esattamente lo stesso che viene utilizzato durante l'ammortamento del mutuo, con l'unica differenza che, dovendosi in sede di estinzione anticipata
12 avere riferimento solo al capitale (e non anche agli interessi), l'unico parametro che rileva è quello valutario – ossia il tasso di cambio chf/eur – e non anche quello finanziario – ossia l'indice BO chf (il che è chiaramente specificato nel contratto)” (pag. 11);
C) quanto alla contestata nullità delle clausole del contratto di mutuo per violazione del codice del consumo e della direttiva CEE 13/1993: xiii) “il difetto di trasparenza non comporta di per sé la vessatorietà/abusività, ma costituisce unicamente il presupposto affinché si possa procedere al giudizio di vessatorietà/abusività, ossia alla verifica se – da un punto di vista giuridico, non meramente economico, ed oggettivo – sussista un significativo squilibrio delle prestazioni tra le parti a carico/danno del consumatore” (pag. 13); xiv) “È quindi evidente l'errore in cui sono incorsi gli attori nel momento in cui affermano che il difetto di trasparenza comporterebbe di per sé anche la vessatorietà/abusività della clausola: come detto, ciò non è vero per le clausole accessorie del contratto e non può esserlo, a maggior ragione, per quelle essenziali” (pag. 13); xv) “Laddove invece la clausola, accessoria o essenziale, non sia formulata in termini chiari (e, quindi, presenti un significato dubbio), ma ciò nonostante non comporti alcun significativo squilibrio di prestazioni, la clausola non potrà essere considerata per ciò solo vessatoria / abusiva (e quindi nulla), ma dovrà unicamente essere interpretata nel senso più favorevole al consumatore” (pag.
13); xvi) i Signori e “nulla hanno osservato di specifico circa l'esistenza del Pt_1 Pt_2
“significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti”, essendosi limitati ad affermare che vi sarebbe uno squilibrio di tipo giuridico, e non solo economico, dato che il meccanismo di indicizzazione valutaria contenuto nel contratto non consentirebbe al consumatore di recedere dallo stesso se non a costi spropositati”; xvii) “si ritiene in ogni caso che detto squilibrio non sussista nel caso di specie, il che
è assorbente per rigettare le domande di nullità in esame […] Il complesso sistema di indicizzazione pattuito dalle parti sia per la fase di ammortamento, sia per l'ipotesi dell'estinzione anticipata comporta un elemento di aleatorietà nel contratto (stante la nota – anche per l'uomo medio – variabilità nel tempo sia dei tassi di cambio, sia dei tassi di interesse), ma non vi è dubbio che detta alea fosse senz'altro bilaterale, ossia gravasse in eguale misura tanto sul mutuante quanto sul mutuatario, non essendo affatto prevedibile a priori, tanto
13 meno in un orizzonte temporale di vent'anni, come i detti tassi sarebbero mutati rispetto a quelli “convenzionali” indicati in contratto, se in aumento o in diminuzione” (pag. 14);
D) quanto al contestato difetto di trasparenza delle predette clausole : xviii) “il contratto venne stipulato in forma di rogito notarile, ossia con una solennità che presuppone e implica necessariamente la lettura di tutte le condizioni negoziali e, quindi, la piena conoscenza delle stesse da parte dei mutuatari”
(pag. 14 e ss.); xix) l'indicizzazione al CO ZE e i relativi rischi erano conosciuti dai mutuatari, essendo espressamente citati in diversi passaggi del Contratto di
Mutuo e nella documentazione precontrattuale messa a disposizione dei mutuatari. In particolare, “il Foglio Informativo redatto dalla banca (pagg. 20-
22 doc. 1 conv.) indica chiaramente, nella sezione “rischi tipici” che “il rischio connesso al mutuo a tasso variabile indicizzato al si riferisce Controparte_4 alla possibilità di variazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi dell'andamento del parametro di riferimento (CHF 6 mesi) e del tasso di cambio tra Euro e ”; Controparte_4 xx) “è universalmente noto, anche al consumatore medio, che sia i tassi di cambio tra valute, sia i tassi di interesse sono soggetti a variazioni anche considerevoli nel tempo e ciò tanto più considerando nel lungo orizzonte temporale di vent'anni”; xxi) “Si deve quindi ritenere che, considerate tutte le circostanze del caso, sia del tutto inverosimile che i mutuatari non fossero pienamente a conoscenza dei rischi connessi all'indicizzazione del contratto sia al tasso di cambio chf/eur sia al BO chf 6 mesi, non potendo essi non sapere che detto cambio e detto indice avrebbero potuto variare negli anni anche in modo significativo, a fronte di un rapporto dalla durata prevista di vent'anni”.
E) Ha inoltre statuito: xxii) che il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(AGCM) n. 27214 del 13.6.2018 non assume alcuna rilevanza nel caso di specie, atteso che “non è vincolante per il giudice ordinario, stante il chiaro disposto dell'art. 37-bis co. 4 cod. cons.” e, in ogni caso, “a ben vedere la stessa AGCM si limita ad affermare che le clausole di cui si discute sarebbero redatte in violazione del principio di trasparenza ai sensi dell'art. 35 cod. cons., ma non si spinge mai ad affermare che le stesse sarebbero anche vessatorie ai sensi
14 dell'art. 33 co.
1. Ne consegue che, anche a voler prestare totale adesione al provvedimento in esame, comunque non potrebbe essere dichiarata la vessatorietà delle clausole in discussione e si aprirebbe unicamente la porta all'adozione dell'interpretazione più favorevole al consumatore, ai sensi del medesimo art. 35 (sempre che, beninteso, una tale interpretazione alternativa sia possibile, il che non è nel caso di specie)” (pag. 18); xxiii) che non sussiste la contestata nullità delle disposizioni dettate dagli artt. 7 e 7- bis per violazione del TUF, atteso che “la mera previsione dei noti parametri di indicizzazione non costituisce quindi, di per sé, un elemento che possa introdurre nel mutuo un derivato implicito di qualsivoglia genere” (pag. 19); xxiv) che parimenti infondate vanno ritenute le doglianze relative alla pretesa violazione dell'art. 8, comma 3, del D.L. n. 7/2007 in ragione del fatto che “La clausola di indicizzazione valutaria contenuta nelle disposizioni in esame non introduce affatto alcuno specifico “onere” a carico del mutuatario che intenda esercitare la facoltà di surrogazione, ma è una mera conseguenza della natura indicizzata del mutuo, la quale impone di determinare l'importo da corrispondere ai fini dell'estinzione anticipata superando l'apparente discrasia rappresentata da pagamenti effettuati in una valuta (l'euro) differente rispetto
a quella individuata quale riferimento per l'importo mutuato (il franco VI)”
(pag. 20).
4. La sentenza è stata ritualmente impugnata dagli attori con atto d'appello notificato in data 23.2.2023, articolato sulla base di dieci motivi, con il quale, previa inibitoria, hanno chiesto alla Corte:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettata ogni contraria istanza ed altresì
l'eventuale appello incidentale, previo accoglimento dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, accogliere i motivi d'appello e per
l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 49/2023 del Tribunale di Treviso, giudice unico dottor Carlo Baggio – depositata il 17.01.2023 – notificata a mezzo pec il giorno
25.01.2023, accogliere integralmente le domande e conclusioni attoree come di seguito formulate: - qui ribaditi e da intendersi integralmente richiamati i disconoscimenti delle scritture ex adverso depositate con la comparsa di costituzione
e di risposta, per come già analiticamente formulati con le note di trattazione scritta
17.11.2020 e con il contestuale pre-verbale di prima udienza, oltre che nelle note di precisazione delle conclusioni dimesse in primo grado. In via istruttoria, in accoglimento del relativo motivo d'appello, ammettere le istanze istruttorie formulate in primo grado e qui espressamente riproposte nella misura in cui i fatti allegati dagli
15 attori consumatori non dovessero essere ritenuti provati anche in quanto non contestati ex art. 115 c.p.c. Nel merito: 1.) Accertare e dichiarare la nullità delle pattuizioni di cui agli art. 3, 4, 4bis, 7, 7bis del contratto di mutuo a rogito Notaio
del 29.1.2007, rep. 186471 - racc. 6533 stipulato tra i consumatori Persona_1 attori e per i motivi tutti già espressi nell'atto di citazione e nei Controparte_1 successivi scritti, nonché per qualsivoglia altra ragione di nullità dovesse essere rilevata ex officio in ogni stato e grado del procedimento;
1.1 per l'effetto, condannare - quale cessionaria in Controparte_2 blocco ex art. 58 Dlgs 385 1993 dei beni e rapporti giuridici facenti capo alla Società
- a restituire agli attori consumatori, anche a titolo di indebito, tutte Controparte_1 le somme pagate dagli attori medesimi a titolo di interessi corrispettivi, differenziali di indicizzazione valutaria e finanziaria, oneri correlati all'erogazione ed incasso del credito, nonché premi per polizze assicurative, dalla data di stipula del contratto alla data di estinzione, nonché le somme pagate dagli attori a titolo di indicizzazione valutaria e finanziaria e di rivalutazione “cambio storico” correlati all'operazione di estinzione anticipata per surrogazione, il tutto nella misura non inferiore a euro
95.200,74, in applicazione in via principale dell'art. 117, comma settimo, TUB, per i motivi espressi e per quanto già attestato in atti, e già portati in deduzione gli importi
a credito degli attori, oltre ai premi di polizza pagati per totali euro 1.541,73, salvo miglior liquidazione in corso di causa;
ovvero, ma in via subordinata, con i diversi importi quantificati secondo il meccanismo della rideterminazione del piano con i tassi legali sostitutivi di cui all'art. 1284, comma terzo c.c., senza in ogni caso qualsiasi ulteriore spesa;
1.1.1 in subordine a quanto sub 1.1., e salvo il gravame, determinare le somme dovute in restituzione espungendo dal piano di ammortamento le somme pagate in occasione dell'estinzione anticipata del mutuo per un importo di Euro
34.634,14, oltre a tutte le maggiori somme addebitate e corrisposte a titolo diverso dai meri interessi corrispettivi pattuiti al saggio BO franco VI sei mesi maggiorato di 1 punto percentuale, ivi inclusi i maggiori importi dovuti per errato computo degli interessi (pari questi ultimi ad Euro 6.974,42); con conseguente condanna alla restituzione dei maggiori importi pagati;
1.2 maggiorare ogni somma dovuta in restituzione agli attori degli interessi ai tassi sostitutivi massimi dei BOT tempo per tempo di cui all'art. 117 comma 7 TUB – a titolo di indebito e comunque
a titolo di risarcimento danni - calcolati dalla data di ricezione di ciascun pagamento
o in subordine (e salvo il gravame) degli interessi legali dalla data di ciascun pagamento, ed oltre al maggior danno da rivalutazione monetaria. Oltre agli interessi legali di mora, ai saggi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dalla data di notifica dell'atto
16 di citazione atto alla data di effettivo pagamento. Tutti gli interessi da calcolare con capitalizzazione dalla data della domanda giudiziale trattandosi di interessi dovuti per almeno sei mesi ex art. 1283 c.c. 2). In subordine rispetto alla domanda di nullità della relativa pattuizione (art.7 del contratto), condannare la convenuta a risarcire agli attori tutti i danni patrimoniali patiti e patiendi in ragione della violazione del
D.L.gs n. 58/1998 quanto alla clausola sub art. 7 del contratto per i motivi espressi negli scritti;
danni sin d'ora quantificati in euro 34.634,14, oltre interessi legali e al maggior danno da rivalutazione monetaria dalla data del versamento della somma alla data di effettivo rimborso. 3.) Condannare in ogni caso la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali patiti e patiendi dagli attori e pari alle maggiori somme percepite dalla convenuta rispetto a quelle dovute, per i titoli di cui all'atto di citazione e successivi scritti;
detto importo da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria sino alla loro liquidazione ed oltre agli interessi legali di mora dalla data di notifica del presente atto. Sin d'ora richiesta la condanna della convenuta appellata alla restituzione delle somme che gli attori fossero tenuti a pagare nelle more del procedimento in ottemperanza alla provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, da maggiorare degli interessi legali di mora dalla data del relativo pagamento. In via istruttoria: si producono: - pec di notificazione della sentenza (Atti n. 01 02 03); - copia autentica della sentenza impugnata;
- i provvedimenti del giudizio di primo grado;
- Gli atti di parte e i documenti del fascicolo di primo grado con indice ipertestuale complessivo e gli indici già dimessi, sin d'ora richiesta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio, sin d'ora ribadite le istanze istruttorie rigettate e qui integralmente riformulate anche a valere quale motivo d'appello. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi gradi, spese generali, cpa ed
IVA come per Legge, oltre alle spese dei consulenti tecnici di parte e d'ufficio e a quelle della fase di mediazione obbligatoria;
con distrazione dei compensi ed accessori del doppio grado di giudizio a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari. Il tutto con maggiorazione dei compensi del 30% ai sensi del
DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 stante la predisposizione e deposito degli atti di causa mediante collegamenti ipertestuali che agevolano la consultazione dei documenti”, nello specifico deducendo che la sentenza andrebbe integralmente riformata in quanto il giudice:
i) non avrebbe valutato circostanze rilevanti ai fini della decisione sulla doglianza relativa alla scarsa chiarezza e comprensibilità delle clausole del contratto di mutuo
17 e quindi alla nullità per abusività delle clausole oggetto di contestazione: artt. 3, 4,
4bis, 7, 7bis del contratto di mutuo (primo motivo: cfr. atto d'appello pagg. 14-33);
ii) avrebbe errato nel ritenere: -) che gli attori avessero affermato che “il difetto di trasparenza comporta di per sé solo un giudizio di vessatorietà delle clausole” (pag.
33 ss.), atteso che nel corso del giudizio di primo grado erano stati dedotte plurime ragioni a sostegno della tesi dell'esistenza di un significativo squilibrio degli obblighi e dei diritti delle parti, ed in particolare, che il carattere trasparente o non di una clausola deve essere tenuto in considerazione dal giudice proprio nella valutazione del suo carattere abusivo (pagg. 36-37); -) che il rischio di cambio chf/euro e il rischio dei differenziali dei tassi rientrino in una sorte di alea normale del contratto (secondo motivo: cfr. atto d'appello, pagg. 33-46);
iii) non avrebbe attribuito il giusto valore di prova privilegiata al provvedimento reso dall'AGCM affermando di non essere vincolato a quanto nello stesso ritenuto e che comunque in detto provvedimento non sarebbe stato affermato che le clausole del contratto di mutuo indicizzato al franco VI sono vessatorie ai sensi CP_1 dell'art. 33, co. 1, Cod. Cons (terzo motivo: cfr. atto d'appello, pag.
47-51); iv) avrebbe errato nel ritenere che il contratto di mutuo non “avrebbe natura di strumento finanziario derivato” e trascurato che tale questione è stata “rimessa dalla
Corte di Cassazione al Primo Presidente per la sua remissione alle Sezioni Unite”
(quarto motivo: cfr. atto d'appello, pagg. 51-57);
v) avrebbe erroneamente escluso la “nullità della pattuizione relativa agli interessi del mutuo per violazione dell'art. 1346 c.c., ovvero della normativa sulla trasparenza bancaria” (quinto motivo: cfr. atto d'appello, pag. 57-67); vi) avrebbe “omesso totalmente di motivare sulle ragioni per le quali abbia inteso rigettare l'istanza per ammissione di C.T.U.” (sesto motivo: cfr. atto d'appello, pagg.
67-71); vii) avrebbe erroneamente ritenuto che non sussista una violazione del D.L. n.
7/2007 (conv. in L. n. 40/2007), atteso che “la limitazione del diritto di recedere mediante surroga” è invece “insita nell'abusività della clausola” (settimo motivo: cfr. atto d'appello, pagg. 71-73); viii) avrebbe erroneamente ritenuto che “all'art. 10 del contratto gli attori hanno espressamente dichiarato di aver ricevuto copia dei fogli informativi e che tale dichiarazione ha carattere confessorio e non può oggi essere messa in discussione”, atteso che il foglio informativo riporta “solo una generica informativa sul rischio di
18 cambio, non ripetuta nel documento di sintesi allegato al rogito notarile” (ottavo motivo: cfr. atto d'appello, pag. 73-76); ix) avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata con la quale gli attori avevano chiesto la condanna della banca a restituire la somma di
“euro 2.926,49 per errato computo dell'indicizzazione finanziaria ed 4.047,93 per errato computo dell'indicizzazione valutaria”, contestazione supportata da consulenza di parte e sulla quale la banca non aveva preso posizione (nono motivo: cfr. atto d'appello, pag. 76-77);
x) avrebbe erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno
“ritenendola infondata alla luce della ritenuta perfetta chiarezza trasparenza non abusività e validità delle pattuizioni contrattuali”, mentre andava invece accolta in quanto “correlata alla violazione del dovere di informazione contrattuale e precontrattuale, e in definitiva delle norme di condotta previste dal D.L.gs n.
58/1998”.
5. si è costituita nel secondo grado contestando Controparte_1 integralmente l'impugnazione in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondata in fatto e in diritto, chiedendone l'integrale rigetto, evidenziando in via preliminare come il formante giurisprudenziale relativo a contratti di mutuo “ identici a quello CP_1 oggetto di causa (con la sola differenza costituita dai valori economici di riferimento, quali il capitale mutuato, il tasso di interesse, ecc.) sarebbe in senso esattamente contrario alle tesi sostenute dall'attrice/appellante, che le disattende sulla base di considerazioni analoghe a quelle impiegate dal primo giudice per respingere le contestazioni sollevate nel presente giudizio.
6. Respinta l'istanza di inibitoria, precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti e depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata posta in decisione, e quindi decisa, nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
7. Considerata la pluralità delle contestazioni sollevate dagli attori avverso il contratto di mutuo in esame, respinte in primo grado e qui integralmente riprese – in particolare relative: i) al sistema di determinazione del tasso di interesse caratteristico per mezzo dell'indicizzazione della prevista valuta in franchi svizzeri
(divisa differente rispetto a quella in cui è stato erogato il mutuo, ossia in euro); ii) all'informativa precontrattuale fornita dalla banca;
iii) alle modalità e ai costi per procedere all'estinzione anticipata del rapporto di finanziamento – appare
19 preliminarmente opportuno chiarirne il meccanismo di funzionamento e le principali caratteristiche.
7.1 Il contratto di mutuo sottoscritto dai sig.ri e il Parte_1 Parte_2
29.1.2007 (doc. 1 del fasc. di 1° grado di parte attrice) è un mutuo in euro indicizzato al franco VI, il che significa che è un mutuo pagabile in euro (essendo questa la moneta corrente in Italia alla data di stipulazione del contratto), ma la cui valuta di riferimento, al fine dei pagamenti dovuti dal mutuatario, è unicamente il franco VI, la cui variazione sull'euro è, quindi, suscettibile di incidere sull'ammontare delle rate: invero, sotto il profilo matematico e finanziario, l'indicizzazione al franco VI equivale alla stipulazione del mutuo in tale valuta, nel senso che gli importi che in concreto il mutuatario deve versare alla banca sono calcolati come se lo stesso dovesse restituire franchi svizzeri, con l'ovvia conseguenza che a seconda dell'andamento del tasso di cambio chf/eur corrente alla rispettiva data di riferimento il mutuatario deve utilizzare una maggiore o minore quantità di euro per restituire l'equivalente della medesima quantità di franchi svizzeri.
La natura indicizzata del mutuo in esame, così come gli elementi che lo contraddistinguono (primo tra tutti il tasso di interesse), sono chiaramente illustrati ed esplicitati in molteplici passaggi testuali della documentazione messa a disposizione dei mutuatari attori, ed in particolare:
i) in primo luogo, nell'art. 4 (rubricato “Interessi”), a tenore del quale: “Le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco VI, secondo le modalità di seguito indicate e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento a un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale dello
0,332% (zero virgola trecento-trentadue per cento) mensile, pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del 3,990% (tre virgola novecento novanta per cento)
("tasso di interesse convenzionale"). Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio franco VI/euro è stato determinato convenzionalmente in franchi svizzeri 1,6445 per un euro ("tasso di cambio convenzionale"). Le parti convengono che per il periodo di preammortamento, intercorrente dalla data di stipula alla data di decorrenza del piano di ammortamento, sarà applicato il tasso di interesse convenzionale come sopra indicato”;
ii) in secondo luogo, nel Documento di sintesi allegato al contratto. In tale documento, nella parte relativa alla tabella riepilogativa delle caratteristiche del tasso di interesse, si indica chiaramente che si tratta di un mutuo a tasso variabile a rata costante “indicizzato in franchi svizzeri”;
20 iii) in terzo luogo, nel Foglio informativo consegnato dalla banca ai mutuatari prima ancora della stipulazione del contratto di mutuo (v. contratto di mutuo, art. 10: “Ai sensi e per gli effetti del Titolo VI° Capo 1 del T.U.B. (art. 115 e seguenti) e di quanto disposto dalle istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia del 25 luglio 2003, relative alle norme sulla trasparenza, la Parte mutuataria dichiara di aver ricevuto copia dell'avviso delle principali norme sulla trasparenza e dei fogli informativi e di essersi avvalsa del proprio diritto di visionare il testo contrattuale prima della stipula”) e da questi sottoscritto (nella sezione denominata “Caratteristiche e rischi tipici”, sub- sezione denominata “Rischi tipici”, si legge testualmente che: “Il rischio connesso al mutuo a tasso variabile indicizzato al si riferisce alla possibilità di Controparte_4 variazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi dell'andamento del parametro di riferimento (CHF 6 mesi) e del tasso di cambio tra Euro e ”, mentre Controparte_4 nella sezione denominata “Clausole contrattuali” viene ripreso pedissequamente il testo contrattuale dell'art. 4 relativo al calcolo dei conguagli semestrali.
E' opportuno sottolineare che la clausola di indicizzazione valutaria in sé considerata, al pari di qualsivoglia clausola di indicizzazione, costituisce un elemento aleatorio nel contratto di mutuo, che va ad influire sull'ammontare della prestazione dovuta dal mutuatario, da cui l'ulteriore considerazione che la clausola può certamente avere come conseguenza l'effetto che la somma da restituire sia ben superiore a quella ricevuta, ma può anche avvenire, se l'indice di riferimento è una moneta estera o l'oro, che la somma da restituire sia inferiore. Si tratta, infatti, di una clausola aleatoria per natura, la quale comporta che la prestazione dovuta dal mutuatario possa aumentare o diminuire a seconda dell'andamento del parametro a cui il mutuo
è indicizzato, rientrando la possibile variazione del valore delle prestazioni nell'alea consapevolmente accettata dai contraenti. In altri termini, la clausola di indicizzazione, in sé considerata, costituisce un elemento aleatorio per entrambe le parti e il rischio connesso alla fluttuazione del cambio chf/euro rientra, per definizione, nella normale alea del contratto, avendo entrambe le parti consapevolmente accettato il rischio (ossia confidato) che tale fluttuazione potesse determinare, rispettivamente, un peggioramento, ovvero un miglioramento, della propria posizione contrattuale, sicché non può, per definizione, parlarsi di un onere imposto dalla banca al mutuatario;
e ciò, naturalmente, vale, sia durante l'ammortamento del mutuo, in corrispondenza del rimborso delle singole rate (cfr. art. 4), sia in occasione dell'eventuale rimborso anticipato (totale o parziale) del prestito (cfr. art. 7).
21 Stabilita la natura di prestito indicizzato a una valuta straniera del mutuo di riferimento (come detto, chiaramente esplicitata e manifestata in più punti del testo contrattuale, nonché nell'ulteriore documentazione posta a disposizione dei mutuatari), per quanto attiene allo specifico meccanismo di indicizzazione – e segnatamente alle modalità con le quali l'indicizzazione al franco VI incide sull'ammontare delle rate del mutuo – questo risulta esplicitato nel menzionato articolo 4, secondo cui, per tutta la durata del mutuo, al termine di ogni semestre la banca determinerà le differenze sussistenti tra i tassi di interesse e di cambio pattuiti contrattualmente e i corrispondenti tassi reali rilevati sul mercato l'ultimo giorno di ogni semestre. Più precisamente, tali differenze consistono nella eventuale differenza tra gli interessi calcolati nel semestre precedente in base al tasso pattuito contrattualmente e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso BO (London
Interbank Offered Rate) franco VI sei mesi maggiorato dello spread contrattuale (di 1,00 punti percentuali), nonché nella eventuale differenza tra il tasso di cambio franco VI/euro pattuito contrattualmente e quello rilevato per valuta al termine di ogni semestre. Le eventuali differenze così calcolate danno luogo a ogni scadenza a un conguaglio positivo o negativo che viene accreditato, ovvero addebitato, dalla banca sul deposito fruttifero associato al mutuo, ossia sullo speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa parte mutuataria con le modalità previste al successivo art.
4-bis (cfr. art. 4:
“Le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco VI, secondo le modalità di seguito indicate e che il paino di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale dello 0,332% (zero virgola tre centotrentadue per cento) mensile, pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del 3,990% (tre virgola novecento novanta per cento), (“Tasso di interesse convenzionale”). Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio franco VI/euro è stato determinato convenzionalmente in franchi svizzeri 1,6445 (uno virgola seimila quattrocento quaranta cinque) per un euro
(“tasso di cambio convenzionale”). Le parti convengono che per il periodo di preammortamento, intercorrente dalla data di stipula alla data di decorrenza del piano di ammortamento, sarà applicato il tasso di interesse convenzionale sopra indicato. Gli interessi di preammortamento, pari ad euro 65,59 (sessantacinque virgola cinquantanove), verranno addebitati sulla prima rata. Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e di dicembre la Banca determinerà:
A) per il primo semestre, o frazione, scadente il 31 maggio o il 30 novembre: a.1.)
l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al “tasso di interesse convenzionale” e
22 gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso BO (London Interbank Offered
Rate) franco VI sei mesi rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione, sulla pagina BO2 del circuito TE e pubblicato … omissis a.2.
l'eventuale differenza tra il ”tasso di cambio convenzionale” franco VI/euro e quello rilevato per valuta, rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina
FXBX del circuito TE e pubblicato su “Il . Ove tali date dovessero CP_5 cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente. La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in HI VI (Calcolato al tasso di cambio convenzionale) di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del 1° giugno e del 1 dicembre;
B) Per i semestri successivi fino alla scadenza del contratto di mutuo: b.1. - l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati nel semestre precedente in base al “tasso di interesse convenzionale” e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso BO
(London Interbank Offered Rate) CO VI sei mesi per valuta 31 maggio relativamente al primo semestre 1° giugno - 30 novembre e per valuta 30 novembre relativamente al semestre 1° dicembre-31maggio, rilevato sulla pagina BO2 del circuito TE e pubblicato su “il Sole 24 ore”, maggiorato di 1,000 punti percentuali;
b.2. - l'eventuale differenza tra il “tasso di cambio convenzionale” franco VI
/euro e quello rilevato per valuta, il 31 maggio per il semestre scadente a tale data
o il 30 novembre per il semestre scadente a tale data, rilevato sulla pagina FKXK del circuito TE e pubblicato su “il Sole 24 Ore”; ove tali date dovessero cadere il giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente. La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in franchi svizzeri (calcolato al “tasso di cambio convenzionale”) di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre. Ad ogni scadenza,
l'importo globale determinato dalla somma algebrica delle cifre rivenienti dalle operazioni sopra descritte costituirà il conguaglio positivo o negativo e sarà regolato come segue: - in caso di conguaglio positivo in favore della Parte mutuataria
,l'importo sarà accreditato in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la banca con le modalità previste dal successivo art.
4bis; all'operazione di accredito sarà applicata valuta 1° gennaio successivo per il conguaglio riferito al 1° dicembre e 1° luglio successivo per il conguaglio riferito al
1° giugno. - in caso di conguaglio negativo per la parte mutuataria, l'importo sarà addebitato sul rapporto di deposito fruttifero di cui sopra e con le stesse valute di cui
23 sopra, sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il residuo sulla prima rata utile dopo il 1° dicembre ed il 1° giugno. In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 e relative disposizioni di attuazione si precisa che l'indicatore sintetico di costo (ISC) relativo al presente mutuo è pari al
3,392%”).
Il meccanismo di indicizzazione previsto nella fattispecie è, quindi, nella sostanza in sé semplice, in quanto il contratto prevede:
i) da un lato, che la rata pagata mensilmente – comprensiva di quota capitale e quota interessi – sia convenzionalmente pattuita in misura costante secondo il piano di ammortamento allegato al contratto, calcolato sulla base del tasso di interesse e del tasso di cambio pattuiti contrattualmente;
ii) dall'altro lato, che ogni sei mesi la banca compia gli opportuni aggiustamenti sulla base dei menzionati conguagli semestrali calcolati in funzione dei menzionati due parametri: a) il tasso di interesse BO applicato al franco VI maggiorato dello spread contrattuale;
b) il tasso di cambio franco VI/euro, trattandosi, come detto, di un mutuo indicizzato al franco VI, il cui tasso di cambio contro l'euro deve pertanto essere preso in considerazione per calcolare l'equivalente in euro delle rate di rimborso.
Ad escludere la natura aprioristicamente decettiva del contratto in esame sostenuta dagli attori è infine opportuno sottolineare che il principale fattore di convenienza di questo prodotto – commercializzato in Italia da (inizialmente per il tramite CP_1 di Banca Woolwich) a partire dal 1993 sino al 2011 – era costituito dal fatto che i tassi di interesse legati al franco VI erano sensibilmente più bassi rispetto a quelli della Lira italiana, prima, e della zona euro, poi. Conseguentemente, un cliente che avesse sottoscritto un mutuo indicizzato al franco VI avrebbe beneficiato di un minore tasso di interesse, giacché il tasso di interesse base di riferimento, sul quale viene applicato il c.d. “spread”, è il chf BO, che è sempre stato sensibilmente inferiore all'Euribor, e ancor prima al Tasso Ufficiale di Sconto. Ciò, unito a un Pt_ contesto valutario sostanzialmente stabile, che per lungo tempo ha visto la , e poi anche l'euro, mantenersi entro soglie di oscillazione fisiologiche – e talvolta guadagnare – sul franco VI, quantomeno sino al 2010, aveva reso questo prodotto bancario conveniente per i mutuatari, taluni dei quali hanno ottenuto notevoli benefici, sia durante l'ammortamento del mutuo, sia in caso di estinzione anticipata dello stesso. I clienti, infatti, che avevano stipulato questo tipo di mutuo negli anni novanta e fino ai primi anni 2000 e che lo hanno estinto anticipatamente sino al 2010 hanno beneficiato di tassi di cambio chf/eur decisamente più favorevoli
24 di quelli esistenti al momento della stipula, con la conseguenza che, per rimborsare la medesima quantità di franchi svizzeri (tenuto ovviamente conto del capitale già rimborsato), hanno potuto pagare alla banca un importo capitale in euro addirittura inferiore rispetto a quello ottenuto in sede di erogazione, e ciò avendo nel frattempo beneficiato di tassi di interesse sensibilmente più bassi rispetto a quelli della zona
Lira/euro. Dunque, a ben vedere, in casi come quelli appena descritti, è stata la banca, e non il cliente, a sopportare il rischio contrattuale legato a questa particolare tipologia di mutuo.
In definitiva, l'unico elemento che distingue il mutuo in esame dai mutui più comuni
è solamente l'applicazione, sulle somme che il mutuatario deve versare, del tasso di cambio franco VI/euro rilevato semestralmente dalla banca, la qual cosa, peraltro, costituisce una caratteristica per così dire connaturata e imprescindibile di qualsiasi prestito indicizzato a una valuta straniera, sia esso un mutuo fondiario
(come nel caso di specie), o un'altra forma di finanziamento: ad esempio, se viene deciso di acquistare un'obbligazione pagabile in dollari, è evidente che l'ammontare del denaro che verrà incassato alla scadenza del prestito dipenderà, in concreto, oltre che dal tasso di interesse pattuito (che costituisce il rendimento finanziario dell'obbligazione), anche dal tasso di cambio dollaro/euro esistente al momento del rimborso, che potrà naturalmente tradursi in un vantaggio per l'obbligazionista, nel caso in cui il dollaro si sia apprezzato sull'euro rispetto al giorno di sottoscrizione dell'obbligazione (giacché a parità di dollari rimborsati si riceveranno in cambio più euro), ovvero in uno svantaggio, nel caso in cui il dollaro si sia svalutato rispetto all'euro, giacché a parità di dollari rimborsati si riceveranno meno euro.
7.2 Venendo più nel dettaglio all'informativa precontrattuale fornita ai mutuatari, si osserva che la natura e le caratteristiche del mutuo in esame (del tutto analoghe a quelli dei mutui indicizzati al franco VI della medesima tipologia commercializzati da e ripetutamente posti al vaglio delle corti nazionali, CP_1 anche di questa Corte d'Appello: v. sentenza n. 900/2022 del 20.4.2022), così come le potenziali conseguenze che ne derivano per i contraenti, oltre a essere ben indicate nel Contratto di mutuo e nel Documento di sintesi, erano altresì indicate nel dettaglio anche nel Foglio informativo messo a disposizione dei clienti prima della stipulazione del contratto di mutuo e poi a questo allegato, evidenziano che il rischio specifico di questo prodotto bancario è proprio connesso alla variabilità, sia del tasso di interesse
(come peraltro si verifica in qualsiasi mutuo a tasso varabile), sia del tasso di cambio
(trattandosi di un mutuo indicizzato a una valuta straniera). Più in particolare, il Foglio informativo mette bene in evidenza due elementi:
25 i) il primo, relativo alla natura indicizzata del mutuo, laddove sub “Caratteristiche
e rischi tipici”, nel paragrafo rubricato “Struttura e funzione economica del Mutuo” viene precisato che il prodotto è un “finanziamento a medio lungo termine finalizzato all'acquisto di un immobile ad uso abitativo o alla sostituzione di altro mutuo.
L'immobile viene vincolato a favore delle banca tramite ipoteca a garanzia del rimborso del finanziamento stesso. Il debitore rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso variabile indicizzato al ”, risultando, quindi, riportata in maniera Controparte_4 chiaramente intelleggibile la natura indicizzata del mutuo alla valuta elvetica;
ii) il secondo, che emerge con chiarezza dal Foglio informativo, è relativo ai rischi tipici del mutuo, laddove è chiaramente indicato che, con riferimento al tasso di interesse, il rischio si riferisce alla possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza, mentre con riferimento al tasso di cambio in caso di mutuo in valuta (franchi svizzeri), il rischio tipico è connesso proprio alla variabilità del tasso di cambio (cfr. F.I., sub “Rischi tipici”: “Il rischio connesso al mutuo a tasso variabile indicizzato al ZE si riferisce alla possibilità di CP_4 variazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi dell'andamento del parametro di riferimento (CHF 6 mesi) e del tasso di cambio tra Euro e ”). Controparte_4
Dunque, non solo la caratteristica del mutuo indicizzata a una valuta straniera e il riferimento ai franchi svizzeri sono riportati ripetutamente nel Foglio informativo, ma tale documento reca bene in evidenza i rischi specifici associati a ciascun parametro di indicizzazione, vale a dire il tasso di interesse e il tasso di cambio.
7.3 Altro elemento caratteristico del contratto di mutuo in esame è costituito dai conguagli semestrali effettuati dalla banca nel corso del rapporto e le lettere annuali di trasparenza inviate ai clienti.
Mediante i conguagli semestrali la banca ha messo a confronto i valori convenzionali delle due variabili prese in considerazione – e cioè il tasso BO franco VI e il relativo tasso di cambio contro l'euro – con i valori attuali dei medesimi parametri, ossia quelli reali rilevati sul mercato al termine di ogni semestre, calcolando le relative differenze, positive o negative, rispetto alle quote (fisse) di capitale e di interessi pagate dal cliente nel semestre precedente.
Tali rendiconti semestrali riportano quattro dati, e segnatamente: - il “tasso di interesse annuo nominale” (cioè il “tasso di interesse convenzionale”); - il “tasso di interesse applicato nel periodo” (cioè il tasso effettivo di mercato rilevato al termine di ciascun semestre); - il “valore contrattuale cambio chf/eur” (cioè il “tasso di cambio
26 convenzionale”); - il “valore al […] cambio chf/eur” (cioè il tasso di cambio effettivo rilevato al termine di ciascun semestre).
Dall'esame di ciascun singolo estratto del conguaglio semestrale inviato dalla banca ai clienti si evince come i conguagli rechino in evidenza i due parametri a cui il mutuo
è indicizzato (i.e. il tasso di interesse BO chf e il tasso di cambio chf/eur), dando opportuna evidenza dell'eventuale scostamento tra il tasso di cambio chf/eur convenzionalmente pattuito al momento della sottoscrizione del contratto e quello rilevato alla fine di ogni semestre.
Dall'esame delle disposizioni che regolano il funzionamento del deposito fruttifero all'interno del contratto di mutuo emerge in maniera evidente come la sua funzione sia quella di consentire la creazione di una riserva di valore a favore dei mutuatari mediante l'accantonamento degli eventuali conguagli semestrali positivi maturati nel corso del rapporto, onde far fronte a eventuali futuri conguagli negativi, in tal modo stabilizzando il più possibile la rata fissa che viene pagata tutti i mesi e che gli stessi allorquando hanno sottoscritto il contratto di mutuo di cui si tratta hanno evidentemente giudicato compatibile con la propria capacità di spesa.
Il deposito fruttifero assolve, quindi, a una funzione di salvaguardia e di protezione degli interessi dei mutuatari, che grazie a questo accorgimento venivano messi nella condizione di poter beneficiare dei tassi di interesse sensibilmente più bassi applicati sulla moneta elvetica (BO chf), mettendosi al contempo al riparo da eventuali oscillazioni dei cambi determinanti, anche solo temporaneamente, un aggravio della componente valutaria dell'indicizzazione tale da determinare conguagli semestrali negativi.
E che tale funzione di salvaguardia produca dei benefici per il mutuatario è possibile verificarlo in concreto proprio esaminando i (quasi sempre positivi) conguagli di cui hanno beneficiato gli attuali attori/appellanti, la ragione di ciò derivando dal fatto che il descritto meccanismo di indicizzazione mediante i conguagli semestrali ha fatto sì:
- da un lato, che il tasso di cambio effettivo chf/eur si è progressivamente apprezzato a favore del franco VI (tendenza che tuttavia si è interrotta a partire dalla metà del 2017, momento a partire dal quale l'euro ha ricominciato a recuperare terreno sul franco VI), con conseguente conguaglio negativo a sfavore del cliente (che in tal modo deve pagare più euro per rimborsare l'equivalente della rata in franchi svizzeri);
- dall'altro, che vi è stata una netta e più marcata diminuzione del tasso di interesse BO rispetto al tasso convenzionale previsto nel contratto, con
27 conseguente conguaglio positivo a favore del cliente (che in tal modo deve pagare minori interessi rispetto a quelli previsti nel piano di ammortamento).
Più precisamente, poiché il risparmio derivante dalla diminuzione del tasso di interesse è stato di gran lunga maggiore dell'aggravio derivante dall'apprezzamento del franco VI sull'euro, il conguaglio netto semestrale è quasi sempre stato positivo, e cioè, nella specie, a favore dei clienti della banca.
7.4 Venendo, infine, all'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo, la relativa clausola (art. 7 del Contratto, rubricato, appunto, “Estinzione anticipata”) prevede testualmente che: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al
“tasso di cambio convenzionale” e successivamente convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco VI/euro rilevato e pubblicato su 'Il Sole
24 Ore' nel giorno dell'operazione di rimborso”.
Il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione anticipata del mutuo si articola, quindi, in due fasi:
i) in un primo momento, si converte in franchi svizzeri il capitale residuo previsto nel piano di ammortamento applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula. La ragione di questo calcolo è la seguente: poiché il capitale erogato venne al tempo calcolato in franchi svizzeri e convertito in euro sulla base del tasso esistente al momento dell'erogazione (cioè il “tasso di cambio convenzionale”), e poiché i mutuatari hanno continuato a versare le rate costanti previste dal piano di ammortamento allegato al mutuo e calcolate sulla base del medesimo tasso di cambio convenzionale stabilito al momento dell'erogazione, per calcolare a quanti franchi svizzeri corrisponde il capitale residuo (espresso in euro) previsto dal piano di ammortamento, è necessario utilizzare lo stesso tasso di cambio storico adottato al momento dell'erogazione. Detto altrimenti, dato il tasso di cambio convenzionale stabilito al momento dell'erogazione del capitale e tenuto conto delle rate fisse pagate sulla base del piano di ammortamento redatto sulla base del menzionato tasso di cambio convenzionale, per calcolare l'equivalente in franchi svizzeri del capitale residuo che dev'essere restituito alla banca si deve moltiplicare il capitale residuo espresso in euro in base al piano di ammortamento per il tasso di cambio convenzionale, il cui risultato esprime, appunto, l'equivalente del capitale residuo in franchi svizzeri da restituire per l'estinzione anticipata del mutuo (con la precisazione che in questa prima parte del calcolo non vi è alcuna alea, poiché il tasso di cambio convenzionale è noto sin dall'origine e non muta nel tempo);
28 ii) in un secondo momento, per calcolare la somma che i mutuatari devono in concreto corrispondere alla banca (somma che, evidentemente, non può che essere corrisposta in euro), si deve riconvertire in tale valuta il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione. Anche in questo caso l'operazione matematica che traduce il passaggio logico di cui sopra è una banale divisione tra il capitale residuo espresso in franchi svizzeri e il tasso di cambio di mercato rilevato il giorno dell'estinzione, il cui risultato esprime appunto l'equivalente in euro del capitale residuo effettivamente dovuto dal mutuatario per estinguere anticipatamente il mutuo.
Alla somma così ottenuta, occorre poi sottrarre il saldo attivo eventualmente giacente sul fondo fruttifero (quello sul quale sono stati accreditati, o addebitati, i conguagli semestrali nel corso del rapporto), ottenendo in tal modo l'importo che la parte mutuataria deve restituire alla banca per estinguere anticipatamente il mutuo.
Ciò posto, va evidenziato che il meccanismo di indicizzazione descritto dall'art. 7 è il medesimo che trova applicazione durante il normale ammortamento del mutuo: in altri termini, le operazioni ora sintetizzate sono le stesse che la banca effettua ogniqualvolta, ogni sei mesi, calcola i conguagli semestrali in precedenza descritti, con l'unica differenza per cui, in sede di estinzione anticipata, l'unico indice che viene preso in considerazione è il tasso di cambio franco VI/euro e non anche il tasso di interesse, giacché si tratta di un'operazione relativa al solo capitale, che non considera gli interessi, trattandosi appunto di un conteggio di mero rimborso del capitale residuo mutuato.
Da ciò consegue che, attesa l'indicizzazione del capitale al franco VI, qualora il tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione sia favorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” di erogazione del capitale (qualora, cioè, l'euro si sia apprezzato sul franco VI), l'equivalente in euro del capitale residuo da rimborsare sarà senz'altro inferiore all'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento. Analogamente, e in modo del tutto speculare, qualora il tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione sia sfavorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” di erogazione del capitale (cioè nel caso in cui il franco VI si sia apprezzato sull'euro), l'equivalente in euro del capitale residuo da rimborsare sarà senz'altro maggiore dell'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento.
Così stando le cose, ben si comprende la ragione per cui, a differenza di quanto avvenuto in sede di calcolo dei conguagli semestrali, che, come si è detto, sono stati sostanzialmente sempre positivi per i mutuatari, in sede di conteggio per la determinazione dell'estinzione anticipata del mutuo, il calcolo del capitale residuo è
29 risultato maggiore di quello previsto nel piano di ammortamento: infatti, l'operazione di estinzione anticipata, essendo un'operazione relativa al solo capitale e non anche agli interessi, prende in considerazione un solo parametro di indicizzazione, vale a dire il tasso di cambio chf/euro, e non anche il tasso di interesse BO chf, con la conseguenza che il conteggio di estinzione non beneficia degli effetti positivi derivanti dalla forte diminuzione dei tassi di interesse verificatasi negli ultimi anni, che invece, ai fini del calcolo dei conguagli semestrali, compensa più che proporzionalmente gli effetti negativi derivanti dall'apprezzamento del franco VI sull'euro.
Con l'ulteriore considerazione che quanto rilevato non è una caratteristica tipica del mutuo in esame, ma è dovuto unicamente all'andamento del tasso di cambio chf/eur nel momento storico in cui i mutuatari decisero, del tutto autonomamente, di chiedere il conteggio di estinzione anticipata del mutuo e quindi di estinguerlo.
8. Sempre in via preliminare è poi opportuno dare atto che nelle more sui temi qui in disamina, e in particolare su quello attinente alla legittimità, chiarezza e trasparenza del contratto di mutuo di cui è causa, si sono pronunciati la Corte di
Cassazione (sezione prima), con sentenza n. 1580 del 22 gennaio 2025, e il Consiglio di Stato (sezione sesta), con sentenza n. 1699 del 26 febbraio 2025, sviluppando considerazioni conformi a quelle poste dal Tribunale di Venezia a sostegno della decisione qui impugnata.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa. Come è evidente, la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria. […] poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma
1, cod. cons. […] occorre ricordare che la Corte di appello, attraverso un giudizio di fatto non sindacabile nella presente sede, ha accertato l'intellegibilità delle clausole di cui qui si dibatte, osservando, tra l'altro, che la previsione contrattuale si manifestava «sufficientemente chiara sia nell'evidenziare la duplicità delle variabili incidenti sul mutuo (tasso di interesse ancorato al parametro CHF a sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco VI), sia nell'evidenziare l'incidenza di tali variabili sull'importo che il mutuatario debba restituire all'istituto di credito, con chiaro riferimento, quindi, a qualsiasi importo e non solo sugli interessi»”.
30 Il Consiglio di Stato, a propria volta, sviluppando considerazioni analoghe a quelle della Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento dell'A.G.C.M. (n. 27214, adottato il 13 giugno 2018, a conclusione del procedimento
CV159 – con il quale l'Autorità ha ritenuto che alcune clausole contenute CP_1 nei contratti di mutuo fondiario indicizzato al franco VI con tasso BO commercializzati da dal 2003 al 2010 fossero redatte con una “formulazione CP_1 non chiara e trasparente” in violazione dell'art. 35 del D.L.gs 6 settembre 2005, n.
206, disponendo che pubblicasse un estratto del provvedimento sul proprio CP_1 sito internet per venti giorni consecutivi), statuendo che “le clausole in contestazione erano chiare e comprensibili in relazione, sia all'effettivo meccanismo applicato, sia in relazione alla conseguente elevata aleatorietà per ciascuna delle due parti contrattuali, secondo un'immagine che richiama quella del pendolo. Infatti, a seconda dell'andamento degli indici presi a parametro, con particolare riferimento a quello valutario, nella specie il tasso variabile avrebbe comportato un sensibile mutamento dell'importo della rata, in favore ora dell'una ora dell'altra delle due parti del contratto di mutuo fondiario”. La predetta aleatorietà “rileva ai fini dell'oggetto del presente giudizio, sagomato dal provvedimento incentrato sulla sola contestazione della chiarezza e la comprensibilità delle clausole – rese obiettivamente in modo adeguato con l'obiettivo di avvertire il consumatore medio che si appresta a sottoscrivere un rilevante contratto di mutuo fondiario […]”.
9. Venendo ai motivi di impugnazione, stante la stretta connessione vanno esaminati congiuntamente i motivi nn. 1, 2, 5 e 8. Nello specifico:
9.1 con il primo motivo si contesta che il giudice non avrebbe adeguatamente valutato talune circostanze che sarebbero invece rilevanti ai fini della decisione sul merito della censura sollevata dagli attori con riguardo alla scarsa chiarezza e comprensibilità delle clausole del contratto di mutuo. In particolare: a) non risulterebbe da alcun documento, né istanza istruttoria, della banca, che [i mutuatari] siano stati compiutamente informati in ordine allo specifico rischio, potenzialmente illimitato, connesso al fatto di percepire redditi fissi in euro a fronte di un debito che, sebbene espresso in euro e da rimborsare in euro quale moneta del contratto, prevedeva “a latere” l'applicazione di clausole che parametravano il capitale da restituire all'andamento del cambio chf/euro e che sostanzialmente trasformavano un mutuo in euro a tasso fisso in un mutuo in franchi svizzeri a tasso variabile”; b) la mutuante [dante causa della convenuta] avrebbe acquistato la CP_1 provvista (per erogare il mutuo in euro) pagando in franchi svizzeri e obbligandosi quindi verso terzi a restituire gli importi in detta divisa, con la conseguenza che l'alea
31 dell'andamento del tasso di cambio sarebbe stata riversata esclusivamente sul cliente;
c) il tasso di cambio chf/euro vigente al momento della stipula del rogito notarile” sarebbe “inferiore rispetto al tasso di cambio convenzionale pattuito in contratto”; d) al momento della stipula, “i tassi di cambio chf/euro attesi dal mercato per i vent'anni seguenti alla data della stipulazione del contratto erano decrescenti ed espressione di un atteso rafforzamento del franco VI rispetto all'euro”; e) non risulterebbe dimostrato quanto affermato dal primo giudice laddove afferma che la convenienza per il consumatore nello stipulare siffatto contratto sarebbe stata rappresentata “dal fatto che i tassi di interesse legati al franco VI erano stabilmente più bassi di quelli legati all'euro, con l'effetto che – stipulando un mutuo in franchi svizzeri – diveniva possibile avvalersi di un tasso di interessi inferiore e quindi più conveniente per il mutuatario”; f) il contratto di mutuo non si limiterebbe
“affatto a una clausola di trasformazione della moneta di conto (chf) in moneta di pagamento (euro); al contrario, in un contratto stipulato in euro a tasso fisso, con nozionale erogato in euro, con piano di ammortamento in euro a tasso fisso e obbligo di restituzione in euro, con le clausole censurate viene operata una trasformazione sintetica da mutuo in euro a tasso fisso a mutuo in franco VI indicizzato al BO chf 6 mesi, resa possibile dall'affiancamento di un derivato di tipo Cross Currency
Swap al mutuo originario integrato proprio dalle clausole impugnate”; g) sarebbe irrilevante la circostanza valorizzata dal giudice di primo grado secondo cui “il contratto è stipulato per rogito notarile ossia con una solennità che presuppone e implica necessariamente la lettura di tutte le condizioni negoziali e quindi la piena conoscenza delle stesse da parte dei mutuatari”; h) con riferimento al meccanismo dei conguagli semestrali:
1. non sarebbe “dato comprendere quale fosse la base di calcolo degli interessi”;
2. la base di calcolo della doppia indicizzazione valutaria sarebbe priva di chiarezza;
3. “i differenziali regolati sul c/c” non sarebbero stati “resi disponibili al cliente e l'eventuale differenziale negativo che non trovava capienza nel saldo del c/c doveva essere regolato dal cliente alla prima scadenza della rata successiva”; i) con riferimento al meccanismo di estinzione anticipata, non sarebbe
“dato comprendere cosa si intenda per “capitale restituito” sul quale debbono essere calcolati i complicati meccanismi di conversione ivi previsti”; j) il Documento di Sintesi allegato al contratto di mutuo non indicherebbe una serie di informazioni rilevanti per gli appellanti;
k) non sarebbe corretto quanto affermato dal giudice laddove ha precisato che è “universalmente noto, anche al consumatore medio, che sia i tassi di cambio tra valute, sia i tassi di interesse, sono soggetti a variazioni anche considerevoli nel tempo, e ciò tanto più considerando nel lungo orizzonte temporale”;
32 l) risulterebbe omessa “ogni motivazione in ordine al fatto che, come osservato ed eccepito fin dalla prima memoria, tale foglio informativo non contiene le informazioni essenziali alla comprensione del contratto che i mutuatari sono stati chiamati a stipulare”; m) il giudice avrebbe omesso “di considerare” le circostanze dedotte in Par merito alla difformità dell indicato in contratto rispetto a quello applicato dalla banca. In definitiva, “per effetto dell'omessa o erronea valutazione dei fatti come sopra analiticamente riportati, il Tribunale” avrebbe “errato nel ritenere che le clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile” (cfr. atto d'appello, pag.
29);
9.2 con il secondo motivo si contesta che il giudice avrebbe errato nel ritenere che gli attori avessero affermato che “il difetto di trasparenza comporta di per sé solo un giudizio di vessatorietà delle clausole”, atteso che nel corso del giudizio di primo grado avevano in realtà dedotto diversi argomenti a sostegno della tesi dell'esistenza di un significativo squilibrio degli obblighi e dei diritti delle parti. In ogni caso, il carattere trasparente o meno di una clausola avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione dal giudice nella valutazione del suo carattere abusivo. Più in particolare, il giudice: a) avrebbe errato “nel ritenere che si tratti di un mero contratto in euro indicizzato al chf”; b) non avrebbe considerato che il contratto di mutuo era
“stato stipulato a fronte di un gap informativo”; c) non avrebbe “considerato che il contratto “porta dentro” un derivato Cross Currency Swap”; d) non avrebbe considerato “la peculiarità del caso concreto” derivante dal fatto che “i clienti percepivano stipendi fissi in valuta euro a fronte di un mutuo con rischio potenzialmente illimitato”. Per l'effetto, se il giudice avesse correttamente valorizzato le suddette circostanze, “avrebbe dovuto concludere per la sussistenza di uno squilibrio dei diritti e obblighi delle parti rilevante ai sensi dell'art. 3 comma 1 della
Direttiva 93/12/CEE”;
9.3 con il quinto motivo si contesta che il giudice avrebbe erroneamente escluso la
“nullità della pattuizione relativa agli interessi del mutuo per violazione dell'art. 1346
c.c., ovvero della normativa sulla trasparenza bancaria”. In particolare, la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria deriverebbe: i) dalla mancata decisione circa la violazione delle prescrizioni imposte con la Circolare 229/119, non essendo
“mai stata resa l'informativa sul “prodotto complesso”, e di quelle relative alla Par struttura dei fogli informativi;
ii) dalla errata indicazione dell;
b) dall'erroneità dell'assunto secondo cui “per determinare in modo univoco l'obbligazione deli interessi da corrispondere periodicamente a fronte di un capitale, sarebbe sufficiente conoscere l'importo del capitale, la durata del prestito, il numero delle rate, la
33 tipologia di piano di ammortamento, il tasso nominale”, essendo invece necessaria anche l'indicazione del regime finanziario applicato;
c) dal fatto che, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, il contratto di mutuo: i) non sarebbe “a tasso variabile, bensì a tasso fisso”; ii) non sarebbe “dato comprendere come” vengono
“calcolati gli interessi e su quali [basi] di calcolo”, iii) l'indicizzazione valutaria sarebbe determinata “applicando un criterio non specificamente indicato”; iv) nel documento di sintesi non sarebbe “indicata la modalità di applicazione dei conguagli”; v) il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo non sarebbe “il piano di ammortamento dello specifico contratto concluso dai consumatori”;
9.4 con l'ottavo motivo, infine, si contesta che il giudice abbia ritenuto che “all'art. 10 del contratto gli attori hanno espressamente dichiarato di aver ricevuto copia dei fogli informativi: tale dichiarazione ha carattere confessorio e non può oggi essere messa in discussione”. Il foglio informativo riporterebbe, invero, “solo una generica informativa sul rischio di cambio, non ripetuta nel Documento di Sintesi allegato al rogito notarile”.
9.5 I riassunti motivi di impugnazione ruotano tutti attorno all'idea di fondo sostenuta dagli attori/appellanti secondo cui il contratto di mutuo oggetto di causa sarebbe nel suo complesso oscuro e di fatto ingannevole, risultando per i mutuatari oggettivamente impossibile comprenderne il reale funzionamento, che nel suo concreto sviluppo si sarebbe poi tradotto in una “scommessa” per gli stessi largamente pregiudizievole.
In realtà, come già detto, il contratto di mutuo di cui si tratta non contiene affatto clausole ambigue e ingannevoli nei termini lamentati dagli attori, né tantomeno vessatorie, e come tali invalide, né implica uno stabile squilibrio a danno del mutuatario consumatore, integrando in realtà un contratto caratterizzato da una evidente aleatorietà bilaterale, chiaramente esposta nella scheda contrattuale e nella documentazione accompagnatoria.
Come anticipato nel superiore § 8, a tale approdo sono recentemente pervenuti, sia il Consiglio di Stato, annullando il provvedimento dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato al quale fa riferimento il terzo motivo, sia la Corte di
Cassazione, escludendo – in termini che il Collegio condivide integralmente – con riferimento proprio ai mutui indicizzati al franco VI, il difetto di CP_1 chiarezza, trasparenza e comprensibilità delle clausole in esame e la loro, pretesa, conseguente invalidità e/o inefficacia. In particolare:
a) il Consiglio di Stato, con la sentenza sez. 6^ n. 1699 del 26.2.2025, ha annullato il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato qui
34 ancora valorizzato dagli appellanti, escludendo che i mutui indicizzati al CP_1 franco VI del tipo qui in esame contengano clausole carenti sotto il profilo della chiarezza e della comprensibilità e che le stesse debbano essere ritenute vessatorie,
e quindi nulle laddove la parte mutuataria sia un consumatore, nello specifico osservando: “(omissis)
3. Nel caso di specie l'Autorità ha ritenuto le clausole predette violative del principio di cui all'art. 35, comma 1, del medesimo codice, a mente del quale: “Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile”. L'art. 35 statuisce anche quanto segue: “2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. 3.
La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all'articolo 37”.
3.1 In relazione alla possibile vessatorietà della clausola in base alla mancanza di chiarezza
e comprensibilità, va richiamato l'art. 34 comma 2 del medesimo codice del consumo,
a mente del quale “La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”. Ne discende che, a fronte della rilevanza delle clausole di indicizzazione in relazione alla determinazione della rata e quindi dell'importo dovuto
(e quindi anche per una parte determinante per il consumatore dell'oggetto del contratto di mutuo e per la relativa adeguatezza del corrispettivo dovuto), la chiarezza e comprensibilità rilevano ai fini di valutazione della vessatorietà.
4. Invero, per ciò che rileva nella presente fattispecie, se per un verso l'art. 35 (applicato dall'Autorità) ha un rimedio immediato (comma 2), per un altro verso il carattere vessatorio nel senso contestato ex art. 37bis pare mancante in radice sotto il profilo della carenza dei presupposti di cui allo stesso art. 35. 4.1 Infatti, se la violazione del
35 potrebbe di per sé rilevare in termini di vessatorietà anche ai sensi del predetto art. 34, comma 2 (seppur non direttamente invocato ed applicato dall'Autorità), vanno sottolineati due elementi dirimenti: da un canto, l'art. 35 ha un rimedio immediato e specifico (l'interpretazione orientata nei termini più favorevoli per il consumatore) distinto dalla sanzionabilità in termini di pura vessatorietà; da un altro
e preminente canto, nel caso di specie non emerge alcuna mancanza di chiarezza tale da assurgere comunque alla contestata vessatorietà e non tutelabile tramite i rimedi specifici, dettati a partire dal 35, comma 2. 5. Invero, le clausole in contestazione erano chiare e comprensibili in relazione, sia all'effettivo meccanismo applicato, sia in relazione alla conseguente elevata aleatorietà per ciascuna delle due parti contrattuali, secondo un'immagine che richiama quella del pendolo. Infatti, a
35 seconda dell'andamento degli indici presi a parametro, con particolare riferimento a quello valutario, nella specie il tasso variabile avrebbe comportato un sensibile mutamento dell'importo della rata, in favore, ora dell'una, ora dell'altra, delle due parti del contratto di mutuo fondiario.
5.1 Pertanto, tale aleatorietà rileva ai fini dell'oggetto del presente giudizio, sagomato dal provvedimento incentrato sulla sola contestazione della chiarezza e della comprensibilità delle clausole – rese obiettivamente in modo adeguato con l'obiettivo di avvertire il consumatore medio che si appresta a sottoscrivere un rilevante contratto di mutuo fondiario – mentre resta estranea all'oggetto del giudizio la questione dei limiti di ammissibilità di fondo di tali meccanismi e pattuizioni contrattuali, che per la loro elevata complessità impongono un'attenta verifica del concreto atteggiarsi delle relazioni contrattuali. Ma ciò fuoriesce dall'oggetto della contestazione posta a base del provvedimento finale,
e quindi dall'oggetto della presente controversia (restando impregiudicati i risvolti civilistici dei singoli rapporti contrattuali, che potrebbero, in relazione al profilo di rischio del cliente, anche escludere l'ammissibilità dell'offerta di uno strumento contrattuale siffatto).
5.2 Non a caso, l'originaria contestazione, contenuta negli atti di avvio del procedimento aveva un oggetto duplice (vessatorietà ai sensi degli artt.
33, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo, in quanto risultavano scarsamente intellegibili per il consumatore, sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al loro singolo contenuto, sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale erano inserite). Il provvedimento conclusivo, invece, si è limitato a contestare la violazione dell'art. 35 per mancanza di chiarezza
e comprensibilità.
6. L'illegittimità di tale contestazione peraltro appare, in relazione alla carenza dei presupposti di cui all'art. 35 cit., evidente anche dalla formulazione generica e di stile di due delle tre voci di clausole censurate, attraverso una redazione priva di concretezza e specifica riferibilità alla singola clausola ed al singolo meccanismo, con una terminologia riutilizzabile in astratto per qualsiasi contestazione (cfr. in specie. la valutazione sub paragrafo 48 e quella sub paragrafo
52).
7. In dettaglio, vanno condivise le considerazioni poste a fondamento della giurisprudenza civile richiamata da parte appellante. Non sussiste la scarsa chiarezza
e comprensibilità del testo, sia in generale, che in particolare.
7.1 In primo luogo, in quanto la valutazione dell'Autorità non tiene adeguatamente conto del fatto che il piano di ammortamento sia stato predisposto, al momento della sua conclusione, con
l'indicazione puntuale dei criteri utilizzati;
lo stesso non può pertanto dirsi 'indicativo' della scarsa chiarezza e comprensibilità della formulazione adottata. In proposito, non incidono in alcun modo i conguagli semestrali, indicati con chiarezza e destinati
36 ad operare a parte, mediante l'accredito o l'addebito sullo speciale deposito fruttifero, proprio in forza del carattere aleatorio del meccanismo operante e chiaramente descritto.
7.2 In secondo luogo, con riferimento ai meccanismi in contestazione sostanziale, il meccanismo di indicizzazione non appare oscuro;
infatti, anche ad un soggetto non esperto in materia finanziaria e valutaria, quale il consumatore tutelato dalla disciplina applicata, è dato cogliere il significato sostanziale della previsione contrattuale, in base alle clausole stesse e alla relativa formulazione, cioè di un mutuo
a tasso variabile, determinato attraverso indici più aleatori, con un vantaggio che, a seconda dell'andamento specie valutario (soggetto a variazioni giornaliere nonché a valutazioni o svalutazioni, secondo nozioni ampiamente notorie anche per un semplice livello informativo medio di un consumatore che si appresta a stipulare un impegnativo contratto di mutuo), può andare all'una o all'altra parte del contratto.
7.3 In terzo luogo, se la complessità tecnica è evidente, è parimenti evidente la conseguente necessità di comprendere, resa possibile dalla chiarezza delle clausole indicative dei meccanismi e dei criteri utilizzati, il rischio assunto correlato a un contratto palesemente aleatorio, a partire dal riferimento a una valuta diversa, di un paese terzo, avente una propria gestione valutaria distinta da quella dell'euro.
7.4 In quarto luogo, la doverosa chiarezza delle condizioni economiche, così come richiesta anche dalla giurisprudenza europea, non può essere intesa nel senso di imporre alla
Banca l'indicazione – per gli anni a venire, o comunque nel lungo periodo – delle oscillazioni (o delle probabili oscillazioni) del tasso di interesse e del tasso di cambio, ciò in quanto sul piano giuridico il contratto in esame si connota per una evidente e chiara alea – che, come sopra già evidenziato, è bilaterale, in quanto posta a carico di entrambe le parti – oltre che pienamente valutabile dal consumatore, il quale, quando ha sottoscritto il contratto, era reso edotto del suo tenore della sua operatività.
7.5 In quinto luogo, sul piano economico, il mutare del quantum della rata si basa su variazioni che non dipendono dalla condotta del professionista, ma dagli andamenti macroeconomici del mercato, non prevedibili ex ante, neppure con la diligenza qualificata dell'operatore professionale;
né qualsiasi redazione delle clausole avrebbe potuto prevedere l'evoluzione dell'andamento. Ciò che costituiva oggetto delle clausole, cioè il legame dell'indicizzazione a voci soggette a nota aleatorietà, quali il rapporto di cambio fra valute ben diverse, era invece chiaramente comprensibile, per come formulato al meglio delle possibilità prospettabili, proprio dal consumatore medio, che opta per un mutuo a tasso variabile con criteri di indicizzazione del tasso e quindi della conseguente rata, all'evidenza aleatori, sia nel bene, che nel male, per l'uno contraente e viceversa.
7.6 Vanno condivise anche le
37 conclusioni della giurisprudenza richiamata: le clausole analizzate, risultano chiare – da un punto di vista descrittivo e operativo – e non ambigue – atteso che non appare ipotizzabile attribuire alle stesse diversi significati, eventualmente contrastanti. Il consumatore medio, proprio in relazione alla tipologia di contratto non soggetto a quotidianità, era in grado di comprendere – da un punto di vista sostanziale – i rischi che, sul piano economico, si assumeva con la sottoscrizione del contratto, in quanto, così come espressamente indicato, con l'apprezzamento della valuta estera, rispetto alla valuta nazionale, poteva subire un aggravio dal punto di vista economico, ovvero un vantaggio a seconda dell'andamento dei cambi.
8. L'assenza dei presupposti di cui all'art. 35 emerge dall'insostenibilità degli ulteriori elementi addotti.
8.1 In particolare, l'inserimento diretto nel testo del contratto della formula matematica, vero e proprio perno della contestazione dell'Autorità, lungi dall'aggiungere qualcosa in termini di comprensibilità in favore del consumatore medio, ne avrebbe semmai minato la piana lettura del meccanismo come esplicato nelle clausole (con rinvio ad una formula matematica leggibile solo da esperti in matematica finanziaria). 8.2
Peraltro, va parimenti condivisa la considerazione di parte appellante, nel senso che tutta la documentazione direttamente allegata al testo del contratto faccia parte integrante del contratto stesso, anche in termini di elementi da prendere in considerazione al fine della valutazione della comprensibilità e chiarezza della pattuizione in discussione. In proposito, la chiarezza e la comprensibilità della clausola devono essere esaminate alla luce dell'insieme degli elementi di fatto rilevanti, tra cui la pubblicità e l'informazione fornite dal mutuante nell'ambito della negoziazione di un contratto di mutuo. La normativa di settore imponeva alla odierna appellante [ di mettere a disposizione dei clienti fogli informativi e di CP_1 predisporre un documento di sintesi che riproduce lo schema di foglio informativo ed
è unito al contratto. Pertanto, altrimenti opinando, si perderebbe anche il senso della stessa necessità di tali ulteriori elementi informativi se poi non dovessero essere presi in considerazione. Peraltro, nella specie le stesse clausole erano – in relazione all'indubbia complessità del contratto posto in essere – chiare, sia nel meccanismo operativo, che negli effetti di estrema alea.
9. La stessa giurisprudenza europea, non
a caso evocata da tutte le parti, evidenzia due concetti di fondo, rilevanti anche nella specie e che determinano la conclusione qui esposta.
9.1 In primo luogo, le clausole contrattuali scritte devono essere «sempre» redatte in modo chiaro e comprensibile.
Come la Corte ha già dichiarato, il requisito di trasparenza che figura nella prima disposizione della direttiva ha la stessa portata di quello previsto dalla seconda (cfr. ad es., sentenza del 30 aprile 2014, e C-26/13).
9.2 In Per_2 Persona_3
38 secondo luogo, il suddetto requisito di trasparenza deve essere inteso nel senso che impone, non solo che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che tale consumatore sia posto in grado di valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2015, , C-348/14). Per_4
Orbene, nel caso di specie le clausole erano chiare, sia nelle modalità di operatività del meccanismo di indicizzazione, sia negli effetti di evidente aleatorietà in favore dell'uno o dell'altro contraente. Nulla quindi che incida sulla chiarezza e comprensibilità, oggetto della contestazione errata dell'Autorità, ma piuttosto oggetto di una possibile valutazione circa la ammissibilità di tali meccanismo per mutui da stipulare da parte di normali consumatori;
peraltro, come già evidenziato, tale ultimo elemento fuoriesce dall'oggetto della contestazione finale dell'Autorità e, conseguentemente, dall'oggetto del presente giudizio. 10. Le clausole erano chiare nei propri effetti, ciò che non era noto era il risultato, ma nel senso della aleatorietà, non della mancanza di chiarezza dei meccanismi. Al mutuatario (ma anche al mutuante) erano ignoti, al momento della stipulazione del mutuo, sia l'importo complessivo che sarà tenuto a restituire, sia quello delle singole rate, giacché, per la determinazione di questi elementi, si sarebbe dovuto attendere di conoscere il tasso di cambio, tra la divisa domestica e quella estera, corrente al giorno della scadenza della rata o dell'eventuale estinzione anticipata del finanziamento. Mediante la pattuizione in parola, insomma, le parti hanno finito per dare luogo alla medesima situazione che si sarebbe avuta là dove il mutuo fosse stato rilasciato, e dovesse essere rimborsato, direttamente nella moneta straniera. Ma ciò fa parte della chiara aleatorietà, non certo della incomprensibilità del meccanismo. 11. Anche la presenza del notaio non appare correttamente valutata dalla sentenza impugnata. Va condivisa la considerazione per cui, al pari dei fogli informativi allegati, in astratto la presenza di un notaio (cui è demandato il compito di garantire che il contratto di mutuo sia conforme alla volontà delle parti, che ha accertato) ben poteva agevolare la piena comprensione di clausole e meccanismi di per sé già chiari, rispetto all'evidente aleatorietà degli effetti. Invero, un consumatore medio chiamato a stipulare un contratto all'evidenza rilevante per la propria vita, quale un mutuo fondiario, non può che approfittare della stipula attraverso un pubblico ufficiale esperto della stipula di tali contratti al fine di chiedere eventuali delucidazioni. Va pertanto esclusa la irrilevanza ritenuta sul punto dal Tar. 12. Con riguardo al piano di ammortamento, lo stesso lungi dall'essere meramente indicativo, rimane sempre lo stesso, non mutando nel tempo, in quanto l'importo e la composizione in termini di capitale e interessi
39 delle rate che il cliente rimborsa mensilmente seguono effettivamente il piano di ammortamento stabilito nel contratto, fermo restando il meccanismo dei conguagli semestrali reso necessario dalla natura indicizzata del mutuo. Proprio a cagione del carattere e della natura del mutuo in oggetto, il piano non avrebbe potuto essere predisposto in maniera differente, dato che esso era predisposto e fornito al mutuatario in sede di conclusione del contratto, cioè in un momento in cui nessuna delle parti (sia la banca, che il consumatore) poteva prevedere come si sarebbero evoluti in futuro i parametri a cui erano legati i meccanismi di indicizzazione. La chiara
e comprensibile esistenza della doppia indicizzazione del mutuo (al cambio CHF/EUR
e al LIBOR), evidenziata nella documentazione contrattuale, comportava necessariamente l'esigenza dei periodici conguagli in funzione, appunto, dell'andamento concreto del cambio CHF/EUR e del LIBOR, secondo un meccanismo parimenti chiaramente descritto nel contratto. 13. Va condivisa la giurisprudenza (cfr. ad es. Cass. 22 febbraio 2021, n. 4659, Corte giust. UE 3 dicembre 2015, causa C-
312/14) secondo cui la clausola di indicizzazione alla valuta straniera è assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, a meccanismi del tipo qualificabile come “domestic currency swap”, provvedendo la stessa soltanto a veicolare nel contratto un congegno di adeguamento della prestazione pecuniaria dovuta dall'utilizzatore. E tale valutazione esclude, anche su tale versante, la contestata mancanza di chiarezza e comprensibilità. 14. Per le ragioni esposte l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado ed annullato il provvedimento impugnato”;
b) la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1580 del 22.1.2025, esaminando un caso sovrapponibile a quello in esame (nella specie la Corte d'Appello, rigettando il gravame, aveva ritenuto: a) che le condizioni contrattuali erano connotate da chiarezza e trasparenza, posto che nel foglio informativo messo a disposizione dei mutuatari era evidenziata la duplicità delle varianti incidenti sul mutuo, risultavano rappresentati gli elementi che spiegavano effetto sull'assetto economico del rapporto
(«tasso di interesse ancorato al parametro chf a sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco VI») ed era infine evidenziata l'influenza di tali variabili sulla somma che il mutuatario doveva restituire all'istituto di credito, «con chiaro riferimento, quindi, a qualsiasi importo e non solo agli interessi»; b) che il meccanismo di indicizzazione non determinava l'immeritevolezza o l'illiceità della causa del contratto, né generava un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti;
c) che, in ogni caso, l'eventuale scarsa trasparenza delle clausole contrattuali non poteva fondare la domanda di declaratoria di nullità, non prevedendo
40 l'art. 35, comma 1, del Cod. Cons. (D.L.gs n. 206 del 2005) tale conseguenza giuridica, e tanto portava a ridimensionare il giudizio espresso dall'AGCM col provvedimento del 9 luglio 2018, secondo cui le disposizioni di cui agli artt. 4, 4-bis,
7 e 7-bis dello schema negoziale replicato nei contratti di mutuo dedotti in lite risultavano essere redatte in modo poco chiaro;
d) che il sistema di calcolo del tasso variabile ancorato alla valuta estera, in particolare al franco VI, non snaturava lo schema del mutuo e non trasformava il contratto concluso in uno strumento finanziario derivato), ha escluso la pretesa vessatorietà delle clausole del contratto di mutuo contestate dai mutuatari ricorrenti e la loro pretesa invalidità, nello CP_1 specifico osservando: “(omissis) 10. ― Da quanto sopra si ricava che l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa. Come è evidente, la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni
e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria. Può certamente ipotizzarsi che l'assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma 1, Cod. Cons.. Non esisterebbe, del resto, alcuna ragione per privare di efficacia, attraverso la disciplina di cui agli artt. 33 ss. Cod. Cons., una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti. Appare pertanto non superabile l'affermazione della Corte di merito secondo cui
l'accertamento dell'AGCM, in quanto incidente sulla chiarezza delle clausole impugnate, e non sulla loro vessatorietà, non poteva determinarne la nullità. Tanto
è sufficiente per escludere l'accoglimento del motivo di ricorso. 11. ― Sotto un diverso riflesso, occorre ricordare che la Corte di appello, attraverso un giudizio di fatto non sindacabile nella presente sede, ha accertato l'intellegibilità delle clausole di cui qui si dibatte, osservando, tra l'altro, che la previsione contrattuale si manifestava «sufficientemente chiara sia nell'evidenziare la duplicità delle variabili incidenti sul mutuo (tasso di interesse ancorato al parametro CHF a sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco VI), sia nell'evidenziare l'incidenza di tali variabili sull'importo che il mutuatario debba restituire all'istituto di credito, con chiaro riferimento, quindi, a qualsiasi importo e non solo sugli interessi»”.
41 9.6 Le richiamate considerazioni e statuizioni fatte dai due supremi consessi (della
Giustizia amministrativa e di quella ordinaria) già risolvono in termini adeguati (e condivisibili) tutte le questioni oggetto delle contestazioni sollevate dagli attori, attuali appellanti.
Tuttavia, per completezza di disamina, anche al fine di evidenziare come si tratti in realtà di considerazioni pienamente coerenti con l'effettivo contenuto dei contratti di mutuo fondiario indicizzati al franco VI già commercializzati da , CP_1 così come interpretati dalla giurisprudenza assolutamente prevalente, e quindi in linea con il formante giurisprudenziale sviluppatosi sui temi qui in esame, appare opportuno aggiungere le seguenti ulteriori considerazioni, in relazione:
A) all'insussistenza di uno squilibrio giuridicamente rilevante a danno del consumatore nelle clausole del contratto di mutuo di cui si tratta;
B) al meccanismo dei conguagli semestrali di cui agli artt. 4 e 4bis;
C) alla contestata mancanza di chiarezza e comprensibilità del meccanismo di indicizzazione di cui agli artt. 7 e 7bis;
D) all'impossibilità di configurare la nullità delle clausole di indicizzazione;
E) alla contestata violazione degli artt. 116 e 117 TUB in relazione alle risultanze del Foglio informativo;
F) alla mancata indicazione del regime finanziario applicato al rapporto di mutuo;
G) alla contestata difformità dell'ISC indicato nel contratto rispetto a quello effettivo.
9.7 Sub A).
Come già rilevato dalla giurisprudenza della C.G.U.E e dalla S.C. (Cass. n.
23655/2021), onde poter sancire la nullità di una clausola contrattuale ai sensi dell'art. 36 del Codice del Consumo, è necessario dimostrare che la clausola in questione determini uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore, non essendo a tal fine sufficiente che essa sia, in ipotesi, poco chiara, dando luogo l'eventuale scarsa chiarezza della clausola alla possibile interpretazione più favorevole per il consumatore, sempre che una interpretazione alternativa esista e abbia senso.
A tale riguardo il primo giudice ha correttamente escluso la sussistenza di qualsivoglia squilibrio derivante dal meccanismo di indicizzazione al franco VI, precisando che “si ritiene in ogni caso che detto squilibrio non sussista nel caso di specie, il che
è assorbente per rigettare le domande di nullità in esame […] Il complesso sistema di indicizzazione pattuito dalle parti sia per la fase di ammortamento, sia per l'ipotesi dell'estinzione anticipata comporta un elemento di aleatorietà nel contratto (stante
42 la nota – anche per l'uomo medio – variabilità nel tempo sia dei tassi di cambio, sia dei tassi di interesse), ma non vi è dubbio che detta alea fosse senz'altro bilaterale, ossia gravasse in eguale misura tanto sul mutuante quanto sul mutuatario, non essendo affatto prevedibile a priori, tanto meno in un orizzonte temporale di vent'anni, come i detti tassi sarebbero mutati rispetto a quelli “convenzionali” indicati in contratto, se in aumento o in diminuzione. In altri termini, il fatto che in concreto il mutuo si fosse rivelato via via più oneroso e che si fosse verificato un aumento dell'importo da pagare per l'estinzione anticipata è dipeso non dall'esistenza di diritti ed obblighi squilibrati tra le parti a sfavore del consumatore, ma unicamente dalla circostanza – del tutto contingente – per cui in concreto il franco VI si è nel corso del tempo apprezzato sull'euro; se invece il franco si fosse nel corso del tempo deprezzato, il medesimo meccanismo di indicizzazione avrebbe comportato sostanziali vantaggi per i mutuatari sia in corso di rapporto, sia in sede di estinzione anticipata (pare financo superfluo ribadire che il meccanismo di indicizzazione avrebbe operato sempre nel medesimo modo, indipendentemente dalla circostanza che il franco si fosse apprezzato o deprezzato, cosa che invece il ragionamento attoreo sembra sottendere)” (cfr. sentenza impugnata, pag. 14).
La decisione (e la corrispondente motivazione) sono corrette, considerato che effettivamente l'applicazione del meccanismo di indicizzazione valutaria regolato nel contratto in esame, tanto durante l'ammortamento del mutuo, quanto in sede di estinzione anticipata, e/o di conversione del mutuo medesimo, non determina alcuno squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, e ciò in quanto tale meccanismo rappresenta un elemento aleatorio per entrambe le parti (e non già per una parte soltanto), in quanto suscettibile di incidere, in aumento o in diminuzione, sull'ammontare della prestazione dovuta dal mutuatario. Invero, diversamente da quanto sostengono gli appellanti, la clausola di indicizzazione al tasso chf/eur in sé considerata, al pari di qualsivoglia clausola di indicizzazione, costituisce un elemento aleatorio che va ad influire sull'ammontare della prestazione dovuta dal mutuatario, da cui l'ulteriore considerazione per cui la clausola può certamente avere come conseguenza che la somma da restituire sia ben superiore a quella ricevuta, ma può anche avvenire, se l'indice di riferimento è una moneta estera o l'oro, che la somma da restituire sia inferiore.
Si tratta, infatti, di una “clausola aleatoria per natura”, la quale comporta che la prestazione dovuta dal mutuatario possa aumentare o diminuire a seconda dell'andamento del parametro a cui il mutuo è indicizzato, rientrando la possibile variazione del valore delle prestazioni nell'alea consapevolmente accettata dai
43 contraenti. In altri termini, la clausola di indicizzazione, in sé considerata, costituisce un elemento aleatorio per entrambe le parti ed il rischio connesso alla fluttuazione del cambio chf/euro rientra, per definizione, nella normale alea del contratto, avendo entrambe le parti consapevolmente accettato il rischio, ovvero confidato, che tale fluttuazione potesse determinare, rispettivamente, un peggioramento, ovvero un miglioramento, della propria posizione contrattuale.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, qualora un contratto di mutuo sia espresso in valuta estera “le parti (si badi, non una parte sola), nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno assunto un rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, così rendendo il contratto di mutuo aleatorio in senso giuridico e non solo economico” (Cass., sez. 3, 29 maggio 2012, n. 8548,
Rv. 622813 – 01: “L'obbligo della banca di comunicare al cliente le variazioni unilaterali delle condizioni di contratto, previsto dall'art. 118 del d.lgs. 1° settembre
1993, n. 385, sussiste solo se tali variazioni siano state decise dalla banca stessa ed in senso sfavorevole alla controparte. Tale obbligo non sussiste, invece, quando la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni
(quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio”). Ancora più chiaramente, sempre la Suprema Corte ha ritenuto rientrare “nel rischio normale del creditore e del debitore di prestiti in valuta estera il verificarsi del ben noto – relativamente frequente – fenomeno di oscillazioni anche ampie nel rapporto di cambio: che, ovviamente, a seconda della direzione dell'oscillazione, possono giovare al creditore o al debitore” (Cass., 17 luglio 2003, n.
11200, Rv. 565215 - 01). Anche l'Arbitro Bancario Finanziario, con riferimento a un mutuo erogato proprio da corrispondente a quello di specie, ha ritenuto che CP_1
“il previsto meccanismo di indicizzazione valutaria, come qualsiasi meccanismo del genere, viene a innestare nel contratto un elemento di aleatorietà […] per ambedue
i contrenti, la stipulazione di contratti del tipo di quello qui in esame essendo reputata
o meno più conveniente dai mutuatari sulla base della fiducia nell'andamento della propria valuta” (Decisione ABF n. 2374 del 3.11.2011).
La rischiosità discendente da tale clausola è pertanto sopportata da entrambi i contraenti e non da uno soltanto, con la conseguenza che – stante tale carattere aleatorio – non può per definizione parlarsi di “onere” o “costo” imposto dalla banca al mutuatario.
44 Alla luce di tali rilievi appare quindi evidente che se nel caso concreto gli effetti della clausola di estinzione anticipata sono stati negativi per i mutuatari, determinando un aumento dell'importo dovuto a titolo di estinzione anticipata, ciò è dipeso unicamente da circostanze contingenti, e in particolare dall'andamento del tasso di cambio franco VI/euro registratosi al tempo dell'estinzione, e non già da una caratteristica intrinseca della clausola di indicizzazione, la quale è aleatoria, e quindi di per sé
“neutra” rispetto alla posizione dell'una o dell'altra parte.
In linea con tali considerazioni questa Corte d'Appello si è già pronunciata con sentenza n. 900/2022, rilevando che “con riferimento alla domanda di nullità delle clausole di cui all'art. 7 […] appare opportuno premettere che il mutuo fondiario indicizzato è un contratto aleatorio e l'alea in questione […] è allocata su entrambe le parti in base a variabili esterne, fuori dal controllo delle (e non prevedibili dalle) stesse” e che la “La Suprema Corte ha riconosciuto la liceità della causa di mutuo ai prestiti indicizzati a una valuta estera, laddove ha affermato che “qualora il contratto di mutuo sia espresso in valuta estera, le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno assunto un rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, così rendendo il contratto di mutuo aleatorio in senso giuridico e non solo economico”.
Negli stessi termini, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza 4 maggio 2023, resa nel proc. n. 3334/2021 R.G., ha affermato che “(omissis) II.C. In ogni caso, la Corte ritiene insussistente lo squilibrio dei diritti ed obblighi posti a carico delle parti, in conseguenza della dedotta non chiarezza del testo contrattuale, quale requisito necessario al fine della declaratoria di nullità delle clausole, se ed in quanto vessatorie. La c.d. doppia indicizzazione prevista nel contratto genera un'alea contrattuale - di natura bilaterale - in quanto posta a carico di entrambe le parti, atteso che l'apprezzamento o il deprezzamento del franco VI avrebbe potuto determinare un aggravio o un beneficio economico, tanto per il cliente, quanto per la
Banca. Nel caso concreto, è pacifico che, in una prima fase di esecuzione del contratto, il rapporto di cambio CHF/Euro e il rapporto LIBOR a sei mesi/Euribor siano risultati favorevoli per il consumatore;
poi, con l'apprezzamento del franco VI sull'euro e il superamento del tasso BO a sei mesi sul tasso Euribor, si è avuto un aggravio economico per quest'ultimo. Peraltro, tale circostanza non è la conseguenza di una previsione contrattuale ab origine iniqua ai danni del consumatore e non percepita per l'oscurità del testo contrattuale, ma semmai per il mutamento - sopravvenuto e indipendente dalla volontà delle parti - del mercato valutario e finanziario”.
45 Sempre nella prospettiva qui in esame gli appellanti sostengono ancora che il giudice, nell'esprimere la propria valutazione:
a) avrebbe errato “nel ritenere che si tratti di un mero contratto in euro indicizzato al CHF”;
b) non avrebbe considerato che il contratto di mutuo era “stato stipulato a fronte di un gap informativo”;
c) non avrebbe “considerato che il contratto “porta dentro” un derivato Cross
Currency Swap”;
d) non avrebbe considerato “la peculiarità del caso concreto” derivante dal fatto che “i clienti percepivano stipendi fissi in valuta euro a fronte di un mutuo con rischio potenzialmente illimitato”.
Si tratta di considerazioni infondate e comunque non incidenti sulla validità delle clausole in contestazione, al riguardo osservandosi:
1. sub a): risulta innegabile che il contratto di mutuo in esame sia un mutuo in euro indicizzato al franco VI, ossia, in altri termini, un mutuo che è pagabile in euro (essendo quest'ultima la moneta corrente in Italia), ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è unicamente il franco VI, la cui variazione sull'euro è, quindi, suscettibile di incidere sull'ammontare delle rate stesse: come noto, per indicizzazione si intende un meccanismo con il quale si ancorano ad un certo parametro di riferimento (ad esempio un tasso di interesse, il tasso di inflazione, un tasso di cambio ecc.) l'ammontare, a seconda dei casi, di una somma capitale (ad esempio, una somma assicurata, un salario ecc.) o il valore di rimborso di un debito (come nel caso di rimborso di un mutuo o di una obbligazione).
Nel caso di specie, le parti del contratto di mutuo hanno inteso indicizzare le rate di rimborso, oltre che al tasso di interesse BO chf, anche all'andamento del tasso di cambio di una valuta straniera rispetto all'euro, segnatamente il franco VI;
2. sub b): come già in precedenza osservato, la Banca ha fornito ai mutuatari tutta l'informativa corretta e necessaria per far comprendere appieno le caratteristiche della tipologia di mutuo scelto, ivi inclusi i principali rischi connessi all'indicizzazione al franco VI;
3. sub c): la qualificazione del meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo come un “currency swap” è impropria e non pertinente, sia sul piano prettamente tecnico, sia sotto il profilo giuridico. Va in proposito richiamato in senso contrario quanto già ritenuto in proposito dalla Corte di Cassazione (sezione prima) con ordinanza n. 30556 del 3.11.2023 (Rv. 669365 - 02), che in parte qua ha affermato: “(omissis) Questa Corte, nella già citata decisione del 2021 [Cassazione,
46 sentenza n. 23655 del 31.8.2021 – Rv. 662338 – 01], che qui si richiama e a cui si dà continuità, ha avuto modo di escludere che la previsione di doppia indicizzazione,
e dunque la variabilità collegata, sia alla mutevolezza del tasso di interesse, sia all'evoluzione del rapporto di cambio, dia luogo alla figura, di elaborazione dottrinale, del derivato implicito, al che resta soltanto da aggiungere che Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5657, ha escluso in radice la configurabilità di derivati così congegnati, non per l'atteggiarsi del contratto, quale contratto derivato, bensì per effetto di singole clausole”, e quindi, ancora, con la richiamata sentenza n. 1580 del
22.1.2025: “(omissis) Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 132, n. 4, c.p.c., 61 e 191 c.p.c., 1421, 1175, 1176, comma 2, 1322, 1325, 1337, 1343, 1375 e 1418 c.c., 33 ss. cod. cons., 23 e 30 t.u.f.
e dei pertinenti regolamenti Consob. Si assume che il mutuo fondiario per la prima casa indicizzato al franco VI contiene un derivato finanziario implicito e si oppone la nullità del contratto per difetto o illiceità della causa e per violazione delle norme poste a tutela del consumatore e risparmiatore in materia di trasparenza, correttezza, completezza, diligenza e accuratezza dell'informazione nell'attività di intermediazione finanziaria. Viene rilevato, in particolare, che il mutuo in questione sarebbe classificabile come un derivato su valuta, in quanto il sottostante sarebbe dato dal rapporto di cambio, mutevole per la durata del rapporto di finanziamento. Il motivo è infondato. Come già rilevato da questa Corte in giudizi vertenti sulla medesima questione oggetto del presente motivo, la previsione di doppia indicizzazione del mutuo non dà luogo alla figura, di elaborazione dottrinale, del derivato implicito: infatti, manca nella struttura contrattuale che qui viene in esame
«l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato» (Cass. 31 agosto 2021, n.
23655, cit., in motivazione) e, del resto, Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657, ha escluso possano qualificarsi derivati i negozi così congegnati «non per l'atteggiarsi del contratto, quale contratto derivato, bensì per effetto di singole clausole» (Cass.
3 novembre 2023, n. 30556, cit., in motivazione)”;
4. sub d): risulta irrilevante il rilievo per cui “i clienti percepivano stipendi fissi in valuta Euro a fronte di un mutuo con rischio potenzialmente illimitato”. La scelta del prodotto bancario de quo è stata infatti consapevolmente assunta dai mutuatari sulla base dell'informativa (completa ed esaustiva) fornita dalla banca, nella quale era chiaramente evidenziata la natura indicizzata del rapporto di mutuo e i rischi correlati a tale indicizzazione a una valuta straniera. Anzi, a ben vedere, la scelta degli attori di sottoscrivere un mutuo indicizzato al franco VI venne consapevolmente (e
47 quindi opportunisticamente) fatta per poter beneficiare, come detto, di tassi di interesse che erano più bassi di quelli applicati con riferimento all'euro.
9.8 Sub B).
Gli appellanti contestano ancora la chiarezza del meccanismo dei conguagli semestrali previsto dagli artt. 4 e 4-bis (v. atto d'appello, pag. 20-22).
Il giudice si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini:
a) “Il contratto, pur nell'elevato tecnicismo che lo caratterizza (e, si ribadisce, indipendentemente dal livello di chiarezza atto a rendere perfettamente edotto il consumatore circa la portata dei diritti e degli obblighi assunti, in questa sede irrilevante), ed i relativi allegati, espressamente da considerarsi “parte integrante e sostanziale” del contratto stesso, contengono tutti gli elementi necessari e sufficienti
a determinare compiutamente diritti ed obblighi delle parti” (pag. 7);
b) il meccanismo dei conguagli semestrali disciplinato dall'art. 4 del Contratto di
Mutuo “dovuti nel tempo a causa dell'oscillazione dei parametri valutari e finanziari reali, ossia il tasso di cambio CHF/EUR e il BO CHF 6 mesi, rispetto ai tassi
“convenzionali” (e, lo si ricorda ancora una volta, ai fini dell'art. 1346 CC rileva unicamente la determinabilità in sé e per sé dell'oggetto del contratto, rimanendo invece irrilevante che i criteri per la determinazione siano, agli occhi del consumatore medio, eventualmente poco chiari o di difficile comprensione); in sintesi, viene previsto un tasso di interesse iniziale annuo, convenzionalmente stabilito, e parimenti
l'ammontare della rata viene calcolato sulla scorta di un tasso di cambio in valuta, anch'esso convenzionalmente fissato al momento della stipula del contratto;
al termine di ogni semestre, nel caso in cui i tassi convenzionali su cui si è costruita la rata fissa subiscano delle variazioni rispetto ai tassi reali, in positivo o in negativo, la somma a credito o a debito derivante dall'oscillazione del cambio valuta viene aggiunta o sottratta al conto deposito fruttifero, accessorio al mutuo;
si sottolinea che la previsione per cui “la differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in HI VI (calcolato al “tasso di cambio convenzionale”) di quanto liquidato alla Parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del primo giugno e del primo dicembre” non appare così incomprensibile come sostenuto dagli attori: la lettura integrale della clausola consente, infatti, di comprendere che la differenza di cui si parla è quella, eventuale, che emerga tra gli interessi e il tasso di cambio convenzionali (in base ai quali sono state calcolate le rate del semestre precedente) e quelli effettivamente rilevati nel medesimo semestre” (pagg. 8-9);
48 c) “sulla base del piano di ammortamento allegato al contratto, seppur riferito a
100 euro di capitale mutuato, poteva agevolmente essere calcolato il capitale rimborsato e quello residuo al momento della scadenza delle singole rate” (pag. 9);
d) “seppure il piano di ammortamento non comprendeva gli interessi, non può essere sottaciuto che il mutuo in questione era a tasso variabile, di talché la pretesa dei mutuatari di conoscere in anticipo l'esatto ammontare delle singole rate può apparire addirittura fuori luogo”.
La decisione e la corrispondente motivazione sono corrette e vanno confermate.
Per contro, le contestazioni svolte in parte qua dagli appellanti non colgono nel segno, non potendo ragionevolmente sostenersi che il riferimento a parametri che per loro natura sono soggetti ad oscillazioni nel tempo (quale, appunto, il BO chf 6 mesi, tasso applicato al contratto de quo) renderebbe indeterminato o indeterminabile l'oggetto del contratto. Peraltro, seguendo tale ragionamento si giungerebbe alla
(evidentemente paradossale) conclusione per cui dovrebbero essere viziati da nullità tutti i mutui a tasso variabile, ossia tutti i mutui in cui, pur essendo determinato ex ante il parametro di riferimento per la determinazione del tasso di interesse, non è dato sapere al momento della conclusione del contratto l'esatto tasso di interesse che sarà di volta in volta concretamente applicato nel corso del rapporto.
D'altra parte, ai sensi dell'art. 1346 c.c. l'oggetto del contratto, per essere valido, deve essere determinato o determinabile alla stregua di criteri oggettivi contemplati nel contratto medesimo. Ebbene, nella specie l'importo della rata effettivamente dovuta dai mutuatari (e da questi incontestatamente – per anni – corrisposta) è stato determinato sulla base delle variazioni di indici oggettivi, univocamente determinati e costanti per tutta la durata del rapporto, il cui andamento era totalmente indipendente dalla volontà della Banca.
In relazione alla validità del contratto sotto il profilo qui in esame questa Corte si è già espressa nella richiamata sentenza n. 900 del 20.4.2022, osservando che
“dall'esame complessivo delle clausole del contratto di mutuo in esame deve, innanzitutto, rilevarsi che agli artt. 3 e 4 è esplicato, in modo dettagliato e analitico, il funzionamento del finanziamento in HI VI. Il mutuo in parola, per mezzo dell'indicizzazione a valuta in HI VI, moneta differente rispetto a quello in cui è erogato, ovvero in euro, corrisponde ad un mutuo contratto nella valuta cui è indicizzato. Il debitore, insomma, riceve una somma in euro che, tuttavia, per effetto dell'indicizzazione, è l'equivalente di un determinato importo in HI VI, convertito sulla base del tasso convenzionale di cambio fissato alla data della stipula del contratto. Il piano di ammortamento viene redatto in euro, ma corrisponde, sulla
49 base del rapporto di conversione, ad un ipotetico piano di ammortamento redatto in
HI VI. Per redigere il piano di ammortamento a rata fissa, l'art. 4 del contratto prevede un tasso di interesse iniziale annuo, convenzionalmente stabilito.
La rata semestrale frazionata, inoltre, viene calcolata sulla scorta di un tasso di cambio in valuta, anch'esso convenzionalmente fissato al momento della stipula del contratto. Al termine di ogni semestre, tuttavia, nel caso in cui i tassi convenzionali su cui si è costruita la rata fissa subiscano delle variazioni rispetto ai tassi reali, in positivo o in negativo, la somma a credito o a debito derivante dall'oscillazione del cambio valuta sarà aggiunta o sottratta al conto deposito fruttifero, accessorio al mutuo. Il mutuo oggetto di causa, pertanto, è variabile con riferimento a due tassi: il primo è quello dell'interesse, tipico di ogni contratto di mutuo a tasso variabile, ancorato al tasso di interesse BO CO ZE sei mesi, maggiorato dello spread contrattualmente previsto;
il secondo è quello del cambio valuta Euro/CO
ZE”.
Infondata è anche la contestazione di nullità dell'art. 4 fondata sulle pretese carenze del Documento di Sintesi.
Invero, in ottemperanza delle disposizioni in materia di trasparenza e, in particolare, di quelle di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, emanato in attuazione della delibera CICR del 4 marzo 2003, il documento di sintesi deve riportare le più significative condizioni contrattuali ed economiche, precisandosi che
“possono essere omesse le informazioni riguardanti l'intermediario, quelle relative alle caratteristiche e ai rischi dell'operazione e del servizio” (cfr. Provvedimento di
Bankitalia del 25 luglio 2003).
Ed infatti, tale documento si compone: - di una prima parte, costituita dalla “sintesi delle principali condizioni economiche del contratto”, nella quale sono indicati (tra gli altri), sia il tasso di interesse, sia il tasso di cambio chf/euro, vale a dire i due parametri di indicizzazione del mutuo;
- di una seconda parte, rubricata: “Sintesi delle principali clausole contrattuali non aventi contenuto economico”, nella quale viene riportata esattamente la clausola relativa ai “criteri di indicizzazione e modalità di calcolo del conguaglio per interessi e tasso”, che a sua volta riporta testualmente la clausola contrattuale relativa al meccanismo di indicizzazione dei conguagli semestrali.
Così stando le cose, diversamente da quanto sostengono gli appellanti (v. atto d'appello, § 9, pag. 24-26), che si dolgono di una pluralità di carenze informative che non avrebbero consentito loro di vagliare la bontà del contratto da sottoscrivere, va ribadito che le caratteristiche salienti del mutuo di riferimento, con la descrizione
50 puntuale del meccanismo di indicizzazione, non solo si trovano adeguatamente illustrate nel testo del contratto, ma sono riportate anche nel Documento di Sintesi ad esso allegato.
Da ultimo, sugli ulteriori profili oggetto di contestazione si osserva:
1. non corrisponde al vero che non sarebbe possibile neanche indirettamente determinare l'importo della rata da corrispondere. Invero, il meccanismo di indicizzazione che contraddistingue il mutuo scelto dagli attori prevede, in sintesi, da un lato, che la rata pagata mensilmente – comprensiva di quota capitale e quota interessi – sia convenzionalmente pattuita in misura costante secondo il piano di ammortamento allegato al contratto, calcolato sulla base del “tasso di interesse” e il
“tasso di cambio” pattuiti contrattualmente;
dall'altro, che ogni sei mesi la banca compia gli opportuni “aggiustamenti” sulla base dei menzionati “conguagli semestrali”, calcolati in funzione dei menzionati due parametri, ossia: a) il tasso di interesse BO applicato al franco VI maggiorato dello spread contrattuale e,
b) il tasso di cambio franco VI/euro, trattandosi, come detto, di un mutuo indicizzato al franco VI, il cui tasso di cambio contro l'euro deve pertanto essere preso in considerazione per calcolare l'equivalente in euro delle rate di rimborso. Non risulta, quindi, ragionevolmente ipotizzabile, né è comunque riscontrabile, alcuna indeterminatezza della rata possa essere validamente formulata in tale contesto;
2. l'importo delle rate, fatto salvo l'eventuale meccanismo di adeguamento dei conguagli semestrali (che tuttavia incide solo nel caso di erosione del conto di deposito fruttifero associato al mutuo), è esattamente indicato nel piano di ammortamento allegato al contratto. Del resto, anche il documento di sintesi allegato al contratto di mutuo esplicita chiaramente che il mutuo in questione è caratterizzato da un tasso variabile – da applicarsi a una rata costante, calcolata inizialmente sulla base del tasso convenzionale – il quale varia in funzione del parametro costituito dal
BO chf sei mesi maggiorato dello spread contrattuale (laddove nel Documento di
Sintesi il tasso di interesse è indicato solamente come “tasso di ingresso” e “tasso di interesse convenzionale”);
3. l'affermazione fatta dagli appellanti secondo cui “Il tasso di cambio chf/euro vigente al momento della stipula del rogito notarile” sarebbe “inferiore rispetto al tasso di cambio convenzionale pattuito in contratto” e al momento della stipula, “i tassi di cambio chf/euro attesi dal mercato per i venti anni seguenti la data di stipula del contratto erano decrescenti ed espressione di un atteso rafforzamento del franco VI rispetto all'Euro” (cfr. atto d'appello, pag. 17), è, da un lato indimostrata, e nella sostanza apodittica, e dall'altro comunque irrilevante ai fini della valutazione
51 sulla chiarezza delle clausole de qua. E' appena il caso di aggiungere, con riguardo alla lamentata difformità del tasso di cambio convenzionale chf/eur pattuito in contratto rispetto al tasso di mercato rilevato il giorno del rogito, che, da una parte, nel contratto di mutuo il tasso di cambio iniziale chf/euro sulla base del quale è stato erogato il capitale mutuato è stato esplicitamente qualificato come tasso di cambio
“determinato convenzionalmente” dalle parti e, dall'altra, che il parametro di riferimento non poteva in ogni caso essere quello del giorno della stipula, è ciò per due ordini di ragioni: - in primo luogo, perché il tasso di cambio del giorno della stipula è noto soltanto alla fine della giornata, e cioè a mercati chiusi;
pertanto, dal momento che il rogito notarile viene stipulato (come è stato stipulato) in orario di ufficio, è evidente che nel momento in cui le parti stipulavano, il tasso di cambio di quel giorno non era ancora noto;
- inoltre, per evidenti ragioni organizzative, la bozza dell'atto viene inviata dalla banca al notaio alcuni giorni prima della stipula, anche per dare il tempo al notaio di fare tutte le verifiche del caso;
per tale ragione, la
Banca deve “chiudere” il testo con un anticipo di pochi giorni prima della stipula ed è questo il motivo per cui le parti hanno previsto un tasso di cambio “convenzionale” che, tuttavia, è molto prossimo a quello del giorno della stipula, essendo il mercato dei cambi soggetto a continue oscillazioni (per quanto lievi) Quanto, invece, alla affermata prevedibilità del rafforzamento del franco VI sull'euro, come è stato correttamente osservato dal giudice di primo grado, l'andamento effettivo del tasso di cambio è un elemento per definizione non conoscibile ex ante da nessuna delle due parti, sicché nel sottoscrivere questa tipologia di mutuo entrambi i contraenti si sono liberamente e volontariamente assunti il rischio, ovvero hanno confidato, che tale fluttuazione potesse determinare una variazione, in aumento o in diminuzione, del capitale da rimborsare;
4. la contestazione della carenza di riscontro dell'affermazione fatta dal giudice di primo grado per cui “la convenienza per il consumatore nello stipulare siffatto contratto sarebbe stata rappresentata dal fatto che i tassi di interesse legati al franco VI erano stabilmente più bassi di quelli legati all'euro, con l'effetto che – stipulando un mutuo in franchi svizzeri – diveniva possibile avvalersi di un tasso di interessi inferiore e quindi più conveniente per il mutuatario” trova smentita nell'analisi anche dei soli conguagli semestrali, dai quali si evince che i tassi di interesse legati al franco VI (i.e. BO chf 6 mesi) erano (come ancora oggi sono) più bassi rispetto a quelli della zona euro. È comunque pacifico, oltre che documentalmente provato, che il cliente che sottoscriveva un mutuo indicizzato al franco VI poteva beneficiare, e ancora oggi beneficia, di un minore tasso di
52 interesse (giacché, il tasso di interesse base di riferimento sul quale viene applicato il c.d. spread è il BO chf, mediamente inferiore all'Euribor o, ancor prima, al Tasso
Ufficiale di Sconto), con conseguente incidenza positiva sull'indicizzazione finanziaria applicata al rapporto in sede di ammortamento del mutuo;
5. la contestazione per cui il contratto di mutuo non si limiterebbe “affatto ad una clausola di trasformazione della moneta di conto (CHF) in moneta di pagamento
(Euro); al contrario, in un contratto stipulato in Euro a tasso fisso, con nozionale erogato in Euro, con piano di ammortamento in Euro a tasso fisso e obbligo di restituzione in euro, con le clausole censurate viene operata una trasformazione sintetica da mutuo in euro a tasso fisso a mutuo in franco VI indicizzato al CHF
BO 6 mesi, resa possibile dall'affiancamento di un derivato di tipo Cross Currency
Swap al mutuo originario integrato proprio dalle clausole impugnate” (cfr. atto d'appello, pag. 20) è infondata alla luce di quanto già rilevato in proposito nel precedente § 9.7 (punto 3.).
9.9 Sub C).
Con riguardo al calcolo della somma da restituire alla banca in ipotesi di esercizio della facoltà di estinzione anticipata del mutuo, gli appellanti contestano la chiarezza della clausola (art. 7 e 7bis del Contratto) in quanto suscettibile (come evidenziato dai propri consulenti contabili) di varie interpretazioni ed applicazioni, tanto è vero che lo stesso giudice non avrebbe esattamente compreso l'esatto funzionamento del meccanismo di indicizzazione valutaria e finanziaria applicabile per la determinazione dell'importo di estinzione, peraltro non valutabile come “chiaro e comprensibile” per il fatto che i mutuatari siano riusciti ad esporlo nel proprio atto introduttivo.
La contestazione presenta concorrenti profili di inammissiblità e di infondatezza e non può quindi essere accolta.
Va in primo luogo sottolineato, alla luce di quanto in precedenza osservato, che anche a poterle ritenere tali, la pretesa scarsa chiarezza delle clausole in esame non ne comporta affatto la nullità, donde l'inconferenza della doglianza, non essendo stato neppure affacciato quale conseguenza ne deriverebbe nel caso di specie.
La doglianza è inoltre inammissibile sotto altro profilo per carenza di specificità, non bastando sollevare perplessità per affermare la nullità per indeterminatezza della clausola, che peraltro è stata in concreto applicata senza che il risultato del computo sia stato contestato per errore di calcolo.
In ogni caso, la clausola di cui all'art. 7 (rubricato “estinzione anticipata” e disponente: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in HI VI in base al “tasso di
53 cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio /Euro rilevato sulla pagina FXBX del Controparte_4 circuito TE e pubblicato sul “il sole 23 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso.
Il rimborso, sia parziale che totale, dovrà essere perfezionato contestualmente alla scadenza di una rata”. Omissis… “Sia in caso di rimborso parziale che totale, fermo restando quanto previsto circa la sorte del deposito fruttifero, la Parte Mutuataria dovrà corrispondere un compenso omnicomprensivo di estinzione (art. 40 c. I del
TUB come modificato dal D.Lgs 342/199) nella misura seguente: in caso di estinzione entro la scadenza della 60ma rata di ammortamento, il compenso sarà pari al 3%
(tre per cento calcolato su capitale anticipatamente rimborsato alla data di estinzione secondo la seguente formula: capitale anticipatamente rimborsato x 3/100; in caso di estinzione successiva alla scadenza della 60ma rata di ammortamento, il compenso sarà pari all'1.5% (uno virgola cinque percento), calcolato sul capitale anticipatamente rimborsato alla data di estinzione secondo la seguente formula: capitale anticipatamente rimborsato x 1,5/100” (seguono gli esempi di calcolo ndr)
“La somma restituita dalla parte mutuataria al netto di quanto sopra e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuataria determinerà la quota di capitale estinto sulla base della quale verrà calcolata la quota d capitale residuo”), diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti appare estremamente chiara nell'esplicitare i seguenti due passaggi logici previsti per il calcolo del capitale residuo in caso di estinzione anticipata, prevedendo che: i) in primo luogo, si debba convertire in franchi svizzeri il capitale residuo espresso in euro nel piano di ammortamento a rate costanti, sulla base del “tasso di cambio convenzionale”, essendo necessario calcolare l'equivalente dei franchi svizzeri che la cliente deve ancora restituire alla ciò si traduce in un'operazione aritmetica elementare, cioè Parte_5 si moltiplica il capitale residuo in euro per il tasso di cambio convenzionale, il che è esattamente quello che la clausola in questione prevede con una locuzione che oggettivamente chiara: “il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in HI VI in base al 'tasso di cambio convenzionale'”. Infatti, dal momento che il tasso di cambio inserito nel contratto viene espresso in termini di “quanti franchi svizzeri equivalgono ad un euro”, è evidente che se si intende convertire un certo capitale espresso in euro in franchi svizzeri in base al menzionato tasso di cambio, non si può che moltiplicare detto capitale per il tasso di cambio, ottenendo appunto l'equivalente dello stesso in franchi svizzeri;
ii) in secondo luogo, essendo il mutuo regolato in euro, l'importo in franchi svizzeri come sopra ottenuto deve essere riconvertito in euro al tasso di cambio
54 corrente al momento dell'estinzione anticipata, onde calcolare l'importo effettivamente dovuto dal mutuatario alla banca. Anche in questo caso si tratta di effettuare un'altra operazione elementare, cioè dividere il capitale espresso in franchi svizzeri per il tasso di cambio attuale, essendo sempre il tasso di cambio espresso in termini di “quanti franchi svizzeri equivalgono ad un euro”. Pure tale passaggio è chiaramente individuato nella clausola di estinzione anticipata che testualmente dispone: “[…] e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio CO ZE/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito
TE e pubblicato su 'Il Sole 24 Ore' nel giorno dell'operazione di rimborso”.
Come si vede, dunque, la clausola che disciplina l'ipotesi di estinzione anticipata è assolutamente chiara nell'esplicitare i due semplici passaggi logici – che corrispondono a loro volta a due semplici operazioni matematiche – seguendo i quali
è possibile in ogni momento calcolare il capitale residuo dovuto dal mutuatario al fine di estinguere il mutuo. Con l'ulteriore considerazione che tali passaggi logici sono chiari, non solo perché estremamente semplici, ma anche perché sono gli unici matematicamente e logicamente possibili.
Venendo alla pretesa “ambiguità” della locuzione “capitale restituito”, va confermata la valutazione fattane dal primo giudice, sia avendo riguardo al significato letterale della locuzione in questione (tenendo conto della clausola contrattuale in cui è inserita), sia facendo ricorso a criteri interpretativi di natura logico-sistematica.
In particolare, da un punto di vista letterale occorre anzitutto ricordare che la locuzione in parola è inserita nella sopra analizzata clausola contrattuale che descrive in forma discorsiva la formula matematica da utilizzare “ai fini del rimborso anticipato”, e cioè per calcolare l'importo che materialmente il mutuatario deve corrispondere per estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il mutuo.
In questa prospettiva (che è peraltro l'unica sensata, perché, come si è detto, la clausola in questione attiene proprio all'estinzione anticipata), l'espressione “capitale restituito” significa il capitale nominale che il cliente intende restituire sulla base del piano di ammortamento allegato al contratto, che è l'unico capitale a cui la norma può fare riferimento, perché è l'unico che viene indicato nel contratto.
Ovviamente, a seconda che il capitale nominale che il cliente intenda restituire alla banca coincida o meno con il capitale residuo del mutuo, si avrà un'estinzione totale o parziale dello stesso. Tra l'altro, è proprio nell'ottica di un'eventuale rimborso anticipato parziale del mutuo che si coglie l'illogicità della tesi degli appellanti, poiché non avrebbe alcun senso prevedere un meccanismo di indicizzazione contrattuale che in caso di rimborso anticipato di una somma inferiore al capitale già restituito alla
55 data della relativa operazione, porterebbe alla determinazione di un importo negativo da corrispondersi da parte del mutuatario.
“Capitale restituito” è, dunque, il capitale che si assume 'restituito' per poter effettuare il calcolo di cui si è appena detto, cioè la base di partenza per calcolare la somma che in concreto il mutuatario deve versare alla banca.
In secondo luogo, e in ogni caso, al medesimo risultato si perviene anche in base a una lettura complessiva delle disposizioni contrattuali che regolano il meccanismo di indicizzazione, dalle quali emerge chiaramente che la comune volontà dei contraenti sia stata – come evincibile facendo applicazione degli ordinari criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c. – nel senso di intendere la locuzione “capitale restituito” come capitale residuo nominale che il cliente intende estinguere anticipatamente (in questi termini, già questa C.A. nella richiamata sentenza n.
900/2022: “(omissis) “In realtà, il capitale già restituito/ammortato, attraverso il meccanismo di indicizzazione sopra descritto delle rate costanti del piano di ammortamento e dei conguagli semestrali, risulta già convertito in franchi svizzeri, per cui, a discapito della paventata scarsa chiarezza, appare evidente che la clausola in esame si riferisce al capitale residuo, vale a dire a quello ancora da restituire, espresso, naturalmente, in euro”.
9.10 Sub D).
Ciò posto – e in disparte il rilievo che, per quanto detto, le clausole di cui si tratta devono in realtà ritenersi assolutamente chiare e comprensibili – deve comunque escludersi che la pretesa scarsa chiarezza di formulazione delle predette clausole possa comportare di per sé l'applicazione della sanzione della nullità di protezione sancita dall'art. 36 del Codice del Consumo, e ciò in quanto l'applicabilità di tale rimedio è stata espressamente limitata, per volontà del Legislatore, alle sole ipotesi contemplate dagli artt. 33 e 34 del medesimo Codice (tra le quali pacificamente non rientrano i casi di clausole redatte in maniera poco chiara o comprensibile).
Come già detto (e come ora chiaramente confermato dalla S.C. e dal Consiglio di
Stato), le clausole in esame non possono essere ritenute vessatorie, in quanto non comportano uno squilibrio di diritti ed obblighi derivanti dal contratto: la regolamentazione contrattuale de qua non genera, infatti, alcun effetto squilibrante nei rapporti inter partes, atteso che, come già osservato, il meccanismo operativo risulta del tutto conforme alla natura del contratto in termini di contratto aleatorio.
L'unico rimedio possibile è quindi quello dell'interpretatio contra stipulatorem di cui al comma 2 dell'art. 35 Cod. Cons., sempre che, ovviamente, una diversa interpretazione sia possibile, e nel caso di specie non lo è, non sussistendo i
56 presupposti per l'eventuale interpretazione della clausola in favore del consumatore non predisponente, in quanto le clausole analizzate, risultano chiare, da un punto di vista descrittivo e operativo – e non ambigue – atteso che non appare ipotizzabile attribuire alle stesse diversi significati, eventualmente contrastanti.
A tale riguardo il primo giudice ha correttamente osservato che: “stante l'assenza di vessatorietà/abusività delle clausole contrattuali in esame (posto che l'aleatorietà bilaterale data dalla variabilità dei tassi d'interesse e dei cambi avrebbe potuto comportare non solo svantaggi, ma anche vantaggi per il consumatore, in tal modo escludendo qualsiasi squilibrio nelle prestazioni contrattuali), l'unico rimedio all'asserito (ma insussistente) difetto di trasparenza sarebbe da individuarsi nell'interpretazione delle clausole dubbie nel senso (art. 35 cod. cons. e art. 5 direttiva). Nel caso di specie, tuttavia, una siffatta interpretazione più favorevole al consumatore degli articoli 4, 4-bis, 7 e 7-bis nemmeno sarebbe possibile. Quanto agli artt. 4 e 4-bis, non si vede come gli stessi potrebbero essere interpretati in modo differente rispetto a quanto fatto nel corso degli anni dalla banca e rispetto a quanto sopra illustrato […]. Quanto poi all'art. 7, gli attori non hanno mai neppure proposto di effettuare il calcolo dell'onere per l'estinzione anticipata considerando, quale dato di partenza, il capitale già “restituito”, anziché quello da rimborsare, né hanno indicato quali altre conseguenze si produrrebbero qualora si adottasse
l'interpretazione alternativa della locuzione controversa. Per di più, da un lato non avrebbe alcun senso logico considerare il capitale già restituito, dall'altro neppure si comprenderebbe per quale ragione porre a base del calcolo l'importo già rimborsato sarebbe, secondo la valutazione ex ante di cui si è detto, “più favorevole al consumatore”.
In definitiva, anche laddove si potesse astrattamente ipotizzare che le clausole censurate dagli attori/appellanti possano essere considerate, per via della loro formulazione, in contrasto con i principi di trasparenza e chiarezza imposti a tutela del consumatore – cosa che non è, per tutte le ragioni già viste – cionondimeno la conseguenza che ne deriverebbe non sarebbe in nessun caso la nullità di protezione di cui all'art. 36 del Codice del Consumo, bensì, unicamente un'eventuale applicazione delle stesse disposizioni nel senso più favorevole al consumatore (ovviamente sul presupposto che esistano due possibili interpretazioni delle medesime, entrambe astrattamente valide ed applicabili, cosa che neppure è nel caso di specie, non essendovi – come precisato nella sentenza impugnata – alcun altro metodo alternativo per arrivare a determinare gli effetti dell'indicizzazione in un mutuo indicizzato ad una valuta straniera come quello de quo.
57 9.11 Sub E).
Da quanto esposto consegue de plano che non è incorsa in alcuna violazione CP_1 della disciplina di cui ai citati articoli 116 e 117 del T.U.B., atteso che risulta non contestabile che le clausole contrattuali in contestazione siano perfettamente comprensibili (altra e diversa questione essendo quella della loro complessità, peraltro del tutto fisiologica siccome insita nel fatto che si tratta di uno strumento a doppia indicizzazione e quindi di regolamentazione intrinsecamente più articolata rispetto ad un mutuo di più semplice costruzione) e che il contratto di mutuo sia aderente alla normativa di trasparenza pro tempore applicabile.
Sul punto va ricordato che l'art. 116 TUB, nel disciplinare la “Pubblicità” precontrattuale relativamente ai contratti bancari, prevede che “le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti”, come meglio specificato dalla normativa di settore (identificabile, nel caso di specie, nella Delibera CICR del 4 marzo 2003 e nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche emanate con circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, come modificate in data 25 luglio 2003). Tale normativa speciale, nel disciplinare l'effettivo contenuto dell'obbligo di informativa gravante sulla banca, impone alle banche e agli intermediari di: a) esporre “nei locali aperti al pubblico” e mettere “a disposizione della clientela un avviso denominato “principali norme di trasparenza”, contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del titolo VI del testo unico bancario” (cfr. delibera CICR 4 marzo 2003, art. 4); b) mettere “a disposizione della clientela “fogli informativi” contenenti informazioni sull'intermediario, su tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi tipici dell'operazione o del servizio” (cfr. delibera CICR 4 marzo 2003, art. 5); c) consegnare, solo su richiesta espressa del cliente, “una copia completa” del contratto da stipularsi “per una ponderata valutazione del contenuto”, al quale è “unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri della Banca d'Italia” (cfr. delibera CICR 4 marzo 2003, artt. 8 e 9). Le Istruzioni di
Vigilanza di Banca d'Italia prevedono poi, all'art. 8, Sezione II, che il Documento di
Sintesi “riproduce lo schema grafico del foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio, con opportuni adattamenti” derivanti dal fatto che il contenuto di tale documento “corrisponde, quanto alle condizioni economiche, a quello pubblicizzato nel foglio informativo relativo al determinato tipo di operazione
o servizio, ma da questo si differenzia per il rilevantissimo particolare di essere personalizzato” rispetto al contratto al quale è allegato.
58 Ciò premesso, nel caso di specie le contestazioni degli appellanti circa la violazione dell'art. 116 TUB risultano smentite anzitutto dall'art. 10 dello stesso contratto di mutuo, rubricato, appunto, “Trasparenza”, ove si dà atto: - da un lato, che “ai sensi
e per gli effetti del Titolo VI Capo 1 del T.U.B. (art. 115 e seguenti) e di quanto disposto dalle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 […], la
Parte mutuataria dichiara di aver ricevuto copia dell'avviso delle principali norme sulla trasparenza e dei fogli informativi” (ciò che dimostra da parte della banca un livello di diligenza addirittura superiore rispetto a quanto le sarebbe stato imposto, laddove la normativa di settore si limita a prevedere che l'avviso con le principali norme sulla trasparenza così come il foglio informativo siano esposti e messi a disposizione della clientela, non finanche consegnati); - dall'altro, che la “Parte mutuataria dichiara […] di essersi avvalsa del proprio diritto di visionare il testo contrattuale” [ivi incluso quindi anche il relativo Documento di Sintesi] “prima della stipula”.
Tali dichiarazioni sono state rese dai mutuatari davanti al notaio, con la conseguenza che l'avvenuta consegna della documentazione informativa è circostanza pienamente provata, risultando da atto pubblico. Più in particolare, essendo il contratto di mutuo sottoscritto per atto pubblico, quanto riferito nello stesso fa piena prova nei confronti degli appellanti (cfr. Appello Venezia, sentenza 900/2022: “l'adeguatezza e la correttezza delle informazioni rese dalla banca ai consumatori in sede contrattuale è provata dalla documentazione prodotta e firmata dagli attori (condizioni generali e documento di sintesi) e l'intervento del notaio garantisce che il testo contrattuale sia comunque espressione della comune volontà entrambe le parti, e non di una sola di esse. Sul punto va altresì richiamato il principio più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui 'le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione' (Cass., 20 giugno 2017, n. 15237; conf. Cass., n. 193/1992; Cass.,
4188/1998; Cass., 18917/2004)”. E ancora, sempre in punto di informativa precontrattuale: “Le “possibili variazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi del parametro di riferimento e del tasso di cambio” sono il rischio tipico del contratto di mutuo indicizzato, come adeguatamente espresso nel contratto medesimo e nel documento di sintesi allegato al contratto e firmato dagli attori in modo comprensibile anche per un contraente non professionista. Né tale rischio specifico può ritenersi addossato solo alla parte “debole” del contratto, assumendosi le parti – come si è detto – un'alea
59 reciproca che incide sulla convenienza finale del finanziamento, atteso che a seconda della variazione del tasso di cambio, dovrà restituirsi una somma maggiore o minore dell'importo originario”).
Non ricorrono in ogni caso le condizioni per l'applicazione della sanzione di cui al settimo dell'art. 117 (secondo cui sono nulle e da considerarsi come non apposte “le clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”).
Questa trova infatti applicazione a quelle ipotesi in cui vi è una “discordanza tra la condizione inserita in contratto e quella pubblicizzata, sempre che quella inserita in contratto sia più sfavorevole per il cliente”. Sennonché, gli appellanti non hanno allegato, né comunque, dimostrato, alcuna discordanza tra le informazioni e/o condizioni pubblicizzate (vuoi nei fogli informativi, vuoi nell'avviso sulle principali norme di trasparenza) e quelle contenute nel contratto di mutuo.
9.12 Sub F).
Quanto alla contestazione relativa alla mancata indicazione del regime finanziario applicato al rapporto di mutuo, ne va senz'altro esclusa la fondatezza alla luce di quanto risulta dalla documentazione contrattuale. In particolare, il documento di sintesi allegato al contratto di mutuo indica chiaramente che si tratta di un “piano di ammortamento alla francese”, ossia, come noto, di un piano di ammortamento che prevede un piano di rimborso del debito a rate costanti, caratterizzato da una rata costante la cui quota interessi è pari al tasso di interesse del periodo per il debito residuo alla fine del periodo precedente, e la cui quota capitale è data dalla differenza tra rata e quota interessi. In sintesi, il piano di ammortamento alla francese è costituito da rate tutte uguali, con una quota interessi inizialmente molto alta ma decrescente nel tempo, e una quota capitale inizialmente molto bassa, ma che aumenta progressivamente. Ciò, del resto, emerge chiaramente tanto dal piano di ammortamento, quanto dalle comunicazioni di trasparenza, regolarmente trasmesse ai mutuatari. In ogni caso, diversamente da quanto sostengono gli appellanti, la mancata indicazione del regime di capitalizzazione non potrebbe in nessun caso condurre alle paventate conseguenze, e cioè la pretesa indeterminatezza e/o nullità del contratto di mutuo.
9.13 Sub G). Par Infondata è infine anche la censura relativa alla pretesa difformità tra l indicato nel contratto di mutuo e quello effettivo, dovendo in proposito richiamarsi innanzitutto quanto più volte ripetuto, e cioè che i “criteri di indicizzazione” sono illustrati nel dettaglio e in modo chiaro, tanto nel Contratto di mutuo, quanto nel
60 Documento di Sintesi e nel Foglio informativo consegnato ai mutuatari prima della sottoscrizione del contratto e da questi sottoscritto per ricevuta. Così stando le cose, appare evidente che le allegazioni sulla base delle quali gli appellanti pretendono di dimostrare l'applicazione da parte della banca di un TAEG superiore rispetto a quello previsto nel contratto risultano indeterminate, non essendovi alcuna esplicitazione degli eventuali valori presi come riferimento.
In ogni caso, anche volendo astrattamente ipotizzare che la banca possa avere applicato al rapporto de quo un TAEG/ISC diverso rispetto a quello indicato nel contratto – cosa peraltro solo affermata dagli attori/appellanti, ma negata dalla banca e non positivamente dimostrata dagli interessati – deve rilevarsi come da tale circostanza non potrebbero comunque derivare le conseguenze invocate, ossia la nullità delle clausole contrattuali che prevedono gli interessi convenzionali e il conseguente ricalcolo degli interessi secondo i tassi BOT annuali ex art. 117 TUB.
Invero, l'art. 117, comma 6, T.U.B., dispone la nullità le clausole contrattuali “che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, prevedendo quale sanzione la sostituzione della clausola nulla con le prescrizioni di cui al successivo comma 7, e cioè l'applicazione dei tassi minimi dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti alla conclusione del contratto.
In altri termini, la norma sostitutiva di cui all'art. 117, comma 7, TUB, per espressa indicazione del legislatore è destinata a trovare applicazione solamente a quelle ipotesi di nullità parziale derivante dalla “discordanza tra la condizione inserita in contratto e quella pubblicizzata, sempre che quella inserita in contratto sia più sfavorevole per il cliente, e non invece ad ipotesi di ipotetica discordanza tra la condizione inserita nel contratto e quella in concreto applicata dalla banca, come lamentato dagli appellanti nel caso di specie.
Quindi, anche laddove fosse dimostrata un'effettiva difformità tra il TAEG/ISC indicato nel contratto e quello in concreto applicato da tale circostanza CP_1 potrebbe rilevare al più sotto il profilo della trasparenza contrattuale e dare luogo a un obbligo di natura risarcitoria in capo alla banca, ma non anche incidere sulla determinatezza, e dunque sulla validità, anche solo parziale, delle relative previsioni contrattuali, sicché il rimedio di cui all'art. 117 TUB non risulta pertinente alla doglianza in esame.
10. Con il terzo motivo – rubricato: “violazione dell'art. 115 c.p.c.; art. 3, comma
1, art. 4, comma 2, Direttiva 93/13/CEE; art. 37bis, comma 4, del codice del consumo, in ordine al valore di prova privilegiata dall'accertamento dell'AGCM” – gli appellanti contestano che il giudice non avrebbe attribuito il valore di prova
61 privilegiata al provvedimento reso dall'AGCM e avrebbe inoltre erroneamente ritenuto che l'Autorità Garante non avrebbe mai affermato che le clausole del contratto di mutuo sono vessatorie.
Il motivo, oltre ad essere infondato – dovendo al riguardo considerarsi: a) da un lato, che solo i provvedimenti assunti dall'Autorità Garante in materia antitrust, e non anche quelli in materia consumeristica, possono assumere efficacia di “prova privilegiata” nell'ambito del giudizio civile (cfr. art. 7 D.Lgs. 3/2017), dovendosi osservare che gli accertamenti effettuati dall'AGCM in materia antitrust attengono esclusivamente a circostanze di fatto, avendo ad oggetto i comportamenti e le condotte assunte dalle imprese in violazione delle norme a tutela della concorrenza sul mercato (l'AGCM non essendo in tale sede chiamata a svolgere alcuna attività interpretativa di norme;
attività che, per contro, la valutazione del carattere vessatorio di una clausola contrattuale necessariamente implica e che, per definizione, non può che essere demandata al giudice civile) e che anche nella stessa materia antitrust il carattere privilegiato dell'accertamento dell'AGCM è strettamente limitato alla condotta accertata, dovendo tutti gli altri elementi essere invece accertati dal giudice civile;
b) dall'altro, che si tratta comunque di un provvedimento amministrativo che non è in alcun modo vincolante per il giudice ordinario, a cui spetta la giurisdizione sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 37 bis, co. 4, del Codice del Consumo. Non trova infatti applicazione alla fattispecie in esame la previsione di cui all'art. 7 del D.L.gs n.
3/2017, secondo la quale nei giudizi di risarcimento del danno da violazione della normativa antitrust, si ritiene definitivamente accertata nel processo civile la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'A.G.C.M. non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato. La valutazione dell'Autorità Garante non risulta comunque condivisibile. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, la clausola in esame (art. 7 del Contratto) deve infatti ritenersi pienamente coerente con il meccanismo di indicizzazione e, soprattutto, con il rischio tipico di tale contratto di mutuo, gravante su entrambe le parti ed accettato consapevolmente anche dalla contraente consumatrice. In disparte l'osservazione che l'art. 34, co. 4, del Codice del Consumo dispone che “non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”, come nel caso di specie, ne va comunque esclusa la natura vessatoria essendo stata formulata in modo chiaro e comprensibile anche per il consumatore mediamente diligente (Appello Venezia, sent.
n. 900/2022) – risulta attualmente superato in ragione dell'annullamento in sede
62 giurisdizionale del richiamato provvedimento dell'AGCM. Invero, come sopra anticipato, il Consiglio di Stato, con sentenza del 26 febbraio 2025, accogliendo l'appello proposto da in riforma della sentenza del Tar Lazio n. 8845/2023, CP_1 ha integralmente annullato il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato n. 27214 del 9 luglio 2018.
11. Con il quarto motivo – rubricato: “violazione dell'art. 1322, comma 2, cod. civ.; art. 1418, comma 2, cod. civ.; art. 1325 cod.civ.; art. 21 D.L.gs n. 58/1998; omessa pronunzia” – contestano la sentenza: a) nella parte in cui, al § 4 pag. 18, il giudice ha ritenuto infondate le doglianze attoree (dal Tribunale erroneamente riferite alla sola clausola di indicizzazione valutaria contenuta negli art. 7 e 7 bis del contratto e non anche al combinato disposto di queste clausole con i precedenti art.4 e 4 bis) per cui il contratto avrebbe natura di strumento finanziario derivato e pertanto soggetto alla verifica di validità ai sensi del codice civile e alla disciplina del TUF;
b) nella parte in cui (a pag. 10, ultimo capoverso) viene affermato che “considerato che la ratio del meccanismo pattuito dalle parti al fine di determinare l'importo da corrispondere ai fini dell'estinzione anticipata risiede nell'apparente discrasia rappresentata da pagamenti effettuati con una valuta (l'euro) differente rispetto a quella individuata quale riferimento per l'importo mutuato (il franco VI)”, così riducendo le clausole in questione ad una mera questione di differenziali tra “moneta di conto” e
“moneta di pagamento”.
Il motivo è infondato, come già anticipato nel superiore § 9.7, sub 3: non è infatti possibile assimilare il contratto di mutuo, ancorché indicizzato, e per questa via sottoposto all'operatività di clausole di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, a uno strumento finanziario, e questo per la semplice ed assorbente ragione che manca nella struttura contrattuale l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato.
In aggiunta, avendo gli appellanti fatto riferimento all'ordinanza della S.C. n.
8603/2022 di rimessione alle Sezioni Unite, va opportunamente ricordato che le
Sezioni Unite si sono al riguardo pronunciate con sentenza n. 5657 del 23.2.2023
(Rv. 667188 - 02), statuendo che: i) “Una clausola […] la quale faccia dipendere gli interessi dovuti dall'utilizzatore dalla variazione di un indice finanziario insieme ad un indice monetario […] non è uno strumento finanziario derivato, e tanto meno un
“derivato implicito” (cfr. pag. 19); ii) “la clausola di cui si discorre non è sussumibile in alcuna di queste categorie [le categorie di contratti derivati elencate nel D.Lgs
58/98], per la semplice ragione che attraverso essa le parti non hanno scambiato
63 nulla;
né hanno inteso trarre frutto da uno scambio di valori comunque determinati”
[…] “Nessun “reciproco scambio di flussi di denaro” era previsto tra le parti, né fu interesse delle parti concludere quel contratto per lucrare sulle previste fluttuazioni valutarie, e tanto meno per coprire un rischio di credito.” (pag. 21); iii) “la clausola di “rischio cambio” inserita nel contratto […] non può qualificarsi “strumento finanziario derivato” nemmeno facendo ricorso all'analogia, per due ragioni: sia perché la sua causa […] nulla ha in comune con quella degli “strumenti finanziari derivati” elencati dalla legge;
sia perché è privo di alcuni elementi essenziali che accomunano la maggior parte degli strumenti finanziari derivati tipici”, ossia “l'intento di trarre vantaggio dalla differenza di due valori variabili”, “l'esistenza di un “capitale nozionale”, “la possibilità […] di sciogliersi” dal contratto “avvalendosi dell'opzione
“mark to market” (pagg. 21-22); iv) “la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.” (pag. 24); v) la circostanza che le parti di un contratto decidano di regolare periodicamente i reciproci rapporti di dare ed avere mediante conguagli in denaro è una mera modalità di adempimento dell'obbligazione, ovviamente lecito e di per sé inidonea a predicare l'esistenza d'uno strumento finanziario derivato” (pag. 25); vi) “le considerazioni sin qui svolte non mutano per il fatto che il contratto […] prevedeva una doppia indicizzazione, agganciando le variazioni del canone sia alle variazioni del tasso BO, sia alle variazioni del rapporto di cambio franco/euro. Ed infatti: a) l'indicizzazione del canone al tasso BO costituisce una normale clausola onnipresente nei finanziamenti a tasso variabile;
essa è pacificamente lecita e non costituisce un derivato;
b) l'indicizzazione del canone alle fluttuazioni del rapporto di cambio costituisce una clausola-valore, secondo quanto appena esposto;
così inquadrata, anch'essa è pacificamente lecita e non costituisce un derivato” (pag. 26).
12. Con il sesto motivo – rubricato: “Omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione della CTU e formulazione dei quesiti di cui alla memoria pag. 8 e 9 e delle altre istanze istruttorie formulate dagli attori;
rilevanza ai fini del decidere.
Violazione dell'art. 115 c.p.c. e art. 132 c.p.c.” – gli appellanti denunciano l'omessa motivazione sull'istanza di ammissione di C.T.U.
Il motivo è infondato alla luce delle considerazioni in fatto e in diritto sopra esposte, che rendono superfluo qualsiasi approfondimento tecnico.
64 In ogni caso, l'istanza di ammissione di C.T.U. così come formulata dagli attori nella seconda memoria istruttoria (da pag. 8 a pag. 11) risulta palesemente inaccoglibile siccome volta per la più parte a far esprimere al C.T.U. inammissibili giudizi sulla capacità degli stessi mutuatari di apprezzare le clausole contrattuali, ovvero di carattere prettamente giuridico e come tali preclusi al consulente tecnico contabile.
13. Con il settimo motivo – rubricato: “violazione dell'art. 8 co. 3 L. 7 /2007 (§ 5 della sentenza)” – gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui, in ordine alla dedotta violazione degli artt. 7 e 7bis per violazione dell'art. 8, co. 3, del D.L. n.
7/2007, afferma: “La clausola di indicizzazione valutaria contenuta nelle disposizioni in esame non introduce affatto alcuno specifico “onere” a carico del mutuatario che intenda esercitare la facoltà di surrogazione, ma è una mera conseguenza della natura indicizzata del mutuo, la quale impone di determinare l'importo da corrispondere ai fini dell'estinzione anticipata superando l'apparente discrasia rappresentata da pagamenti effettuati in una valuta (l'euro) differente rispetto a quella individuata quale riferimento per l'importo mutuato (il franco VI). - Il meccanismo individuato dalle parti è però del tutto neutro ed opera nello stesso modo qualunque sia l'andamento del cambio CHF/EUR nel corso del tempo, tanto che (come già ampiamente detto) nel caso di deprezzamento del franco rispetto all'euro il medesimo meccanismo avrebbe comportato una riduzione dell'importo dovuto e quindi un sostanziale vantaggio per i mutuatari e non un aggravio dei costi. - Anche in tal caso è evidente che la clausola contrattuale non può essere dichiarata nulla solo perché, in concreto e in base a circostanze contingenti, ha comportato un aumento dell'importo da corrispondere (in euro) per l'estinzione anticipata, stante la natura aleatoria della stessa”. Risulterebbe, in tesi, trascurato il rilievo che una clausola che influisce sulla rivalutazione del capitale mutuato costituisce la principale evidenza della natura finanziaria e speculativa del contratto contestato, ultronea rispetto a un contratto di mutuo. In un mutuo, difatti, non si può presentare un rischio per il soggetto finanziato di rimborsare somme ulteriori rispetto agli interessi dovuti al creditore sul capitale erogato, così come, per altro verso, per il mutuante di non veder restituito il capitale dato a prestito. La clausola deve ritenersi quindi estranea alla fisiologia del contratto di mutuo nel quale è contenuta. Essendo la stessa applicabile solo in caso di estinzione anticipata del rapporto, non può che essere considerata una clausola penale (non essendo indirizzata a remunerare alcuna prestazione dell'istituto mutuante, ma unicamente l'anticipata conclusione del rapporto), e in quanto tale deve essere considerata nulla per contrarietà alla legge 40/2007 (ora art. 120-ter
TUB).
65 Il motivo è infondato.
L'art. 7 del contratto di mutuo (rubricato: “Estinzione anticipata”) come già detto prevede che: “E' in facoltà della Parte mutuataria effettuare rimborsi parziali ed estinguere anticipatamente il mutuo, a condizione che: a) siano saldati gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili e quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria;
b) siano versati gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell'estinzione. La Parte mutuataria dichiara che intende beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dal
D.P.R. 601 del 1973. Quanto sopra fermo restando quanto disposto dall'art. primo comma, del T.U.B. e senza che la suddetta dichiarazione costituisca rinuncia alcuna ai diritti previsti da disposizioni inderogabili di legge. La Parte mutuataria dovrà inoltrare richiesta scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire alla Banca almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della rata in cui la Parte mutuataria intende effettuare la restituzione parziale o totale. Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in HI VI in base al "tasso di cambio convenzionale", e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio CO ZE/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito
TEs pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso. Il rimborso, sia parziale che totale, dovrà essere perfezionato contestualmente alla scadenza di una rata. Nelle more del preavviso, rimane invariato l'obbligo della Parte mutuataria di pagare le rate del piano di rimborso frattanto in scadenza compresa quella in scadenza nella data prevista per l'estinzione, in caso di rimborso totale. In caso di rimborso parziale, si pattuisce espressamente che la somma restituita sarà in ogni caso di esclusivo utilizzo, anche parziale, del saldo recato dal rapporto di deposito fruttifero. La somma restituita dalla Parte mutuataria al netto di quanto sopra e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria alla Banca determinerà la quota di capitale estinto sulla base della quale verrà calcolata la quota di capitale residuo”.
Detta clausola non può qualificarsi come “penale” o “commissione per estinzione anticipata” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, co. 3, del D.L. n. 7/2007, convertito con mod. dalla legge n. 40/2007 (secondo cui: “3. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto”), in quanto non introduce alcuno specifico
“onere” a carico del mutuatario che intenda esercitare la facoltà di surrogazione, ma
66 è una mera conseguenza della natura indicizzata del mutuo, la quale impone di determinare l'importo da corrispondere ai fini dell'estinzione anticipata superando l'apparente discrasia rappresentata da pagamenti effettuati in una valuta (l'euro) differente rispetto a quella individuata quale riferimento per l'importo mutuato (il franco VI).
Il meccanismo individuato dalle parti è, però, del tutto neutro ed opera nello stesso modo qualunque sia l'andamento del cambio chf/eur nel corso del tempo, tanto che nel caso di deprezzamento del franco VI rispetto all'euro il medesimo meccanismo avrebbe comportato una riduzione dell'importo dovuto, e quindi un sostanziale vantaggio per la mutuataria, e non già un aggravio dei costi.
Anche in tal caso è evidente come la clausola contrattuale non possa essere dichiarata nulla solo perché potrebbe astrattamente, in base a circostanze contingenti (ma non anche con certezza in concreto), comportare un aumento dell'importo da corrispondere (in euro) per l'estinzione anticipata, stante la sua natura aleatoria.
In altri termini, la clausola di indicizzazione rappresenta un elemento aleatorio per entrambe le parti e il rischio connesso alla fluttuazione del cambio chf/eur rientra, per definizione, nella normale alea del contratto, avendo entrambe le parti consapevolmente accettato il rischio, ovvero confidato, che tale fluttuazione potesse determinare, rispettivamente, un peggioramento, ovvero un miglioramento della propria posizione contrattuale. Tale è anche il parere della giurisprudenza di merito che si è espressa su contratti di mutuo identici a quello di cui è causa, la quale ha chiarito che la (eventuale) maggiorazione che può derivare dal meccanismo di indicizzazione di cui all'art. 7 “non può essere qualificata quale penale prevista per il caso di estinzione anticipata, in quanto dipende semplicemente dalla necessità di parametrare le corresponsioni in euro all'importo mutuato in HI VI” (cfr.
Trib. Milano, 6 dicembre 2017; Trib. Milano, 9 giugno 2017; Trib. Napoli 9 gennaio
2018).
Ne discende, quindi, l'insussistenza della lamentata violazione della normativa richiamata dagli appellanti e la piena legittimità dell'art. 7 del contratto.
14. Con il nono e il decimo motivo gli appellanti lamentano rispettivamente:
a) che il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alla domanda subordinata con la quale avevano richiesto la condanna della banca a restituire la somma di “euro 2.926,49 per errato computo dell'indicizzazione finanziaria e di euro
4.047,93 per errato computo dell'indicizzazione valutaria”;
b) che il giudice avrebbe erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno “ritenendola infondata alla luce della ritenuta perfetta chiarezza trasparenza
67 non abusività e validità delle pattuizioni contrattuali”, atteso che tale domanda sarebbe invece “correlata alla violazione del dovere di informazione contrattuale e precontrattuale e, in definitiva, delle norme di condotta previste dal D.L.gs n.
58/1998”.
I motivi presentano concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e vanno pertanto entrambi respinti.
Con riferimento al nono motivo viene fatta valere una pretesa restitutoria conseguente ad affermati errori di calcolo nel quale la banca sarebbe ripetutamente incorsa nell'accreditamento dei differenziali ai clienti.
La domanda non risulta specificamente dedotta, né nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (a pag. 47 si rinviene invero solo la parte intermedia di un foglio di calcolo non meglio illustrato in parte qua), né nella prima memoria integrativa ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., costituente il momento finale di cristallizzazione del perimetro delle allegazioni.
Si tratta, quindi, di una domanda tardivamente proposta, rinvenendosene traccia solo nelle conclusioni precisate in via definitiva.
Il lamentato errore di calcolo e di imputazione dei differenziali non risulta in ogni caso spiegato in termini intelleggibili, risolvendosi il doc. 24 di parte attrice/appellante in un mero prospetto contabile privo di legenda e non altrimenti illustrato, donde l'impossibilità di verificare se, in qual modo e con quali effetti si sarebbe verificato un errore di computo in relazione alla sommatoria dei differenziali, non potendo peraltro neppure valorizzarsi la condotta processuale tenuta al riguardo dalla difesa della banca mancando, come detto, la specifica allegazione di un fatto noto alla banca sulla quale questa avrebbe dovuto prendere formalmente posizione.
In ogni caso, anche ammesso che si tratti di un mero errore di calcolo, la sua contestazione risulterebbe preclusa ex art. 1832 c.c., siccome mai dedotta nel corso dello sviluppo del rapporto.
Con riguardo al decimo motivo, attinente alla richiesta di risarcimento danni, occorre anzitutto osservare che gli appellanti affermano che questi deriverebbero dall'avere
“preteso il pagamento di somme non determinate né determinabili ex ante CP_1
e in assenza di adeguata informativa ai clienti”.
Tale essendo il tenore della doglianza, alla luce delle sopra esposte considerazioni in merito all'insussistenza dei vizi lamentati dagli attori (che qui, per brevità, si hanno per richiamate), il primo giudice ha del tutto correttamente statuito che: “Le domande risarcitorie formulate dagli attori non possono logicamente trovare accoglimento, in quanto fondate sull'asserita nullità del contratto, ritenuta tuttavia insussistente”,
68 essendo risultata ogni contestazione relativa alla pretesa indeterminabilità/indeterminatezza delle clausole contrattuali e ad eventuali profili di responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della banca priva di fondamento.
15. Con riguardo, infine, alla richiesta di rimessione pregiudiziale alla Corte di
Giustizia UE ex art. 267 del TFUE, alla luce di quanto ritenuto sul merito delle domande attoree non ne sussistono le condizioni, bastando qui richiamare quanto affermato dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 1699/2025, § 9, e segnatamente: “(omissis)
9. La stessa giurisprudenza europea, non a caso evocata da tutte le parti, evidenzia due concetti di fondo, rilevanti anche nella specie e che determinano la conclusione qui esposta.
9.1 In primo luogo, le clausole contrattuali scritte devono essere «sempre» redatte in modo chiaro e comprensibile. Come la
Corte ha già dichiarato, il requisito di trasparenza che figura nella prima disposizione della direttiva ha la stessa portata di quello previsto dalla seconda (cfr. ad es., sentenza del 30 aprile 2014, e C-26/13).
9.2 In secondo luogo, Per_2 Persona_3 il suddetto requisito di trasparenza deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che tale consumatore sia posto in grado di valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano
(v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2015, , C-348/14). Orbene, nel caso di Per_4 specie le clausole erano chiare, sia nelle modalità di operatività del meccanismo di indicizzazione, sia negli effetti di evidente aleatorietà in favore dell'uno o dell'altro contraente. Nulla quindi che incida sulla chiarezza e comprensibilità, oggetto della contestazione errata dell'Autorità, ma piuttosto oggetto di una possibile valutazione circa la ammissibilità di tali meccanismo per mutui da stipulare da parte di normali consumatori”).
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico degli appellanti e e a favore della appellata Parte_1 Parte_2 [...]
con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. Controparte_2
e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per le prime due fasi e quello minimo per le seconde due in ragione della sostanziale ripetizione delle considerazioni già svolte negli atti introduttivi, nell'ambito dello scaglione “da € 52.001 a € 260.000”.
69 Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo, che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 388/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 49/2023 del Tribunale di Treviso;
b) condanna in solido gli appellanti e a rimborsare Parte_1 Parte_2 all'appellata le spese di lite del presente secondo Controparte_1 grado, che liquida, per compensi, in € 9.603,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico degli appellanti, e , Parte_1 Parte_2 dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
70
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 388/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 23.2.2023, vertente
TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Armida Dal Bo e Maria Laura Ficola, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Armida Dal Bo, in Motta di Livenza, Via Duomo n. 1, appellanti/attori in primo grado
E
n. di iscrizione al Companies Registration Office Controparte_1
, con sede in One Molesworth Street, Dublin 2, D02 R126 (Irlanda), e sede P.IVA_1 secondaria in Milano (Italia), Via della Moscova n. 18, c.f. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza in persona del procuratore P.IVA_2 speciale, avv. Gabriele Galeano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Villani,
LA AL e RE DR, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in
Venezia Mestre, Via Einaudi n. 15, appellata/convenuta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 49/2023, pubblicata in data 17 gennaio 2023 a definizione del procedimento di I° grado n.
4360/2020 R.G. Tribunale Treviso, in punto: nullità parziale del contratto di mutuo stipulato inter partes, ripetizione dell'indebito e risarcimento del danno;
1 causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante [ , ]: Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettata ogni contraria istanza, accogliere i motivi d'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 49/2023 del Tribunale di Treviso, giudice unico dottor Carlo Baggio – depositata il 17.01.2023
- notificata a mezzo pec il giorno 25.01.2023, accogliere integralmente le domande
e conclusioni attoree come di seguito formulate: A. In via pregiudiziale Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello, previa sospensione del presente giudizio, rimettere alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 del TFUE le seguenti questioni - rilevanti ai fini della decisione cui è chiamata la Corte d'Appello - relative all'interpretazione della Direttiva 93/13/CEE: 1.) se l'art. 7 della Direttiva 93/13/CEE,
l'art. 3 comma 1 e l'art. 4 comma 2 della Direttiva 93/13/CEE, letti alla luce del fondamentale principio di cui all'Art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, ostino ad un'interpretazione da parte di una giurisprudenza nazionale, come quella espressa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
1580/2025 - di interpretazione dell'art. 37 bis comma 4 del codice del consumo italiano (D.lgs. 206/2005) emanato in attuazione dell'art. 7, paragrafi 2 e 3 della
Direttiva - secondo la quale: a) l'accertamento effettuato dall'autorità di public enforcement (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) con il Provvedimento
n. 27214 del 13.06.2018, la quale ha dichiarato che le clausole di cui agli articoli 4,
4bis, 7, 7bis (identiche a quelle del contratto di finanziamento di cui è causa) non sono redatte in modo chiaro e comprensibile e violano, quindi, l'art. 35, comma 1, del Codice del Consumo, “tenuto conto del fatto che risultano scarsamente intellegibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al loro singolo contenuto sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale sono inserite” - confermato – all'esito dell'impugnazione del professionista – con sentenza del TAR del N. 08845/2023 reg prov coll n. 11033 2018 reg. ric. - “non assume valore di presunzione legale - pur suscettibile di prova contraria in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto da parte del professionista ndr - nel giudizio civile promosso ex art. 37 bis comma 4 cod. cons. non essendo tale valore desumibile dalla disciplina di settore e nemmeno ricavabile dal sistema, dovendosi negare, in particolare, che la detta presunzione possa dal regime della prova privilegiata operante in materia di illecito antitrust” (Cass. 1580/2025 punto 13) e che “la nominata presunzione non può dirsi imposta nemmeno dall'esigenza di assicurare effettività e unitarietà all'ordinamento. In presenza di una decisione che
2 non vede direttamente coinvolta una delle parti del giudizio risarcitorio (il consumatore), il punto di equilibrio tra i nominati valori e l'autonomia della giurisdizione, quanto al giudizio di validità delle clausole, può dirsi assicurato dalla facoltà, da parte del giudice civile, di tener conto dell'accertamento dell'Autorità antitrust e di far propri i rilievi espressi nel provvedimento pronunciato in sede amministrativa o nelle decisioni giudiziali emesse in sede di impugnazione del medesimo”; e ciò con riferimento al giudizio civile avviato dal consumatore contro il professionista, nel quale, come nel caso di specie, il consumatore ha dichiarato di volersi avvalere di detta decisione dell'Autorità di Public Enforcement, per
l'accertamento dell'assenza di chiarezza e comprensibilità delle clausole ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Direttiva 93/13/CE del Consiglio in funzione del giudizio di abusività delle clausole medesime;
il tutto tenendo conto dei principi espressi dalla
Corte di Giustizia (Corte di Giustizia, sentenza 21.12.2016 resa in causa C-119/15
Biuro Podrozy Partner – Corte di Giustizia sentenza del 18.01.2024 resa in causa C-
531/2022 Getin Noble Bank S.A.), nonché, mutatis mutandis, nella sentenza del
29.07.2024 causa C_298/2022 (quest'ultima relativa all'ambito antitrust ma con principi estensibili per la medesima ratio sottostante anche alla materia che ci occupa). 2.) Se l'art. 3 comma 1 e l'art. 4 commi 1 e 2 della Direttiva 93/13/CEE, letti alla luce del principio di effettività di cui agli art. 6 e 7 della Direttiva e art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, possano essere interpretati nel senso che, in un contratto di mutuo ipotecario a lungo termine a tasso fisso (tasso BO CHF) stipulato in Euro e da restituire in Euro stipulato tra un professionista e due mutuatari consumatori residenti in Italia e con redditi percepiti in Euro, ostino ad una interpretazione, come quella sposata dalla giurisprudenza nazionale di cui al procedimento principale, per la quale sussiste il requisito di chiarezza e comprensibilità e non sussiste un significativo squilibrio di diritti e obblighi, a fronte di clausole non oggetto di negoziato individuale che, come quelle contenute nel contratto in contestazione di cui al procedimento principale, aggiungono alla pattuizione tipica del contratto di mutuo (obbligo del consumatore di restituire quote di capitale e quote di interessi a tasso fisso) una ”componente ulteriore” incidente sulla quantificazione dell'ammontare da restituire (capitale) e sugli interessi, costituita da: (i) un meccanismo di ricalcolo periodico (semestrale) del capitale sulla base del differenziale semestrale del cambio CHF/Euro rispetto ad un cambio convenzionale fisso da applicare a “quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale nel corso dei sei mesi che precedono le date del 1 giugno e del 1 dicembre”;
(ii) un meccanismo di ricalcolo periodico degli interessi per differenziali tra gli
3 interessi calcolati nel semestre precedente in base al tasso convenzionale e gli
“interessi effettivamente dovuti in base al tasso BO chf rilevato alle date indicate nelle relative clausole”; (iii) In caso di estinzione anticipata la conversione del residuo capitale in euro al cambio chf/euro convenzionale e poi la riconversione del risultato in CHF al saggio di cambio al momento dell'operazione di estinzione anticipata. E quanto sopra nel caso in cui tali clausole siano state pattuite in assenza di preventiva pertinente informazione ai consumatori odierni appellanti da parte del professionista in relazione: - al fatto che il cambio convenzionale concretamente indicato in contratto non era quello rilevato sul mercato alla data di stipula del contratto;
- al concreto contenuto del rischio con riferimento agli scenari probabilistici sull'andamento del cambio e sull'andamento del tasso disponibili al professionista del settore;
- al concreto andamento dei cambi e dei tassi attesi sul mercato per la durata del mutuo;
- al valore implicito delle clausole collaterali di indicizzazione al momento della stipula;
- alla previsione di calcolo del rischio, con o senza formule matematiche, ma con esempi chiarificatori dell'applicazione delle clausole in scenari favorevoli e in scenari sfavorevoli ai consumatori;
- al fatto che, in caso di andamento del cambio sfavorevole ai consumatori, costoro si sarebbero trovati sottoposti ad un rischio elevato di dover restituire, nonostante le quote capitale già restituite, un capitale di gran lunga maggiore rispetto alla differenza fra quello effettivamente mutuato (oltre che gli interessi) e il capitale già restituito;
- al fatto che in caso di estinzione anticipata del contratto in un momento in cui il cambio convenzionale chf/euro era superiore al cambio rilevato al momento dell'estinzione anticipata, i consumatori avrebbero avrebbe dovuto restituire in Euro un importo maggiore rispetto a quello che risultava contabilmente quale residuo debito da piano di ammortamento nel momento dell'estinzione anticipata;
- in assenza di simulazioni in relazione a possibili mutamenti significativi del tasso di interessi e del tasso di cambio sfavorevoli ai consumatori;
- in assenza di indicazione dei fattori di natura politica ed economica che potevano incidere sul tasso di interesse e sul tasso di cambio. B. Ferma la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia, e qui ribaditi, da intendersi integralmente richiamati, i disconoscimenti delle scritture ex adverso depositate con la comparsa di costituzione e di risposta, per come già analiticamente formulati con le note di trattazione scritta 17.11.2020 e con il contestuale pre-verbale di prima udienza oltre che nelle note di precisazione delle conclusioni dimesse in primo grado, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in via istruttoria, in accoglimento del relativo motivo d'appello, ammettere le istanze istruttorie formulate in primo grado
e qui espressamente riproposte nella misura in cui i fatti allegati dagli attori
4 consumatori non dovessero essere ritenuti provati anche in quanto non contestati ex art. 115 c.p.c., previa revoca ex art. 177 c.p.c. dell'ordinanza non ammissiva del
13.07.2023. Nel merito: 1.) Accertare e dichiarare la nullità delle pattuizioni di cui agli art. 3, 4, 4bis, 7, 7bis del contratto di mutuo a rogito Notaio del Persona_1
29 01 2007 rep. 186471 - racc. 6533 stipulato tra i consumatori attori e CP_1 per i motivi tutti già espressi nell'atto di citazione e nei successivi scritti,
[...] nonché per qualsivoglia altra ragione di nullità dovesse essere rilevata ex officio in ogni stato e grado del procedimento;
1.1 per l'effetto, condannare
[...]
- quale cessionaria in blocco ex art. 58 Dlgs 385 1993 Controparte_2 dei beni e rapporti giuridici facenti capo alla Società - a restituire Controparte_1 agli attori consumatori, anche a titolo di indebito, tutte le somme pagate dagli attori medesimi a titolo di interessi corrispettivi, differenziali di indicizzazione valutaria e finanziaria, oneri correlati all'erogazione ed incasso del credito, nonché premi per polizze assicurative, dalla data di stipula del contratto alla data di estinzione, nonché le somme pagate dagli attori a titolo di indicizzazione valutaria e finanziaria e di rivalutazione “cambio storico” correlati all'operazione di estinzione anticipata per surrogazione, il tutto nella misura non inferiore ad Euro 95.200,74, in applicazione in via principale dell'art. 117, comma settimo TUB per i motivi espressi e per quanto già attestato in atti, e già portati in deduzione gli importi a credito degli attori, oltre ai premi di polizza pagati per totali Euro 1.541,73, salvo miglior quidditazione in corso di causa;
ovvero, ma in via subordinata, con i diversi importi quantificati secondo il meccanismo della rideterminazione del piano con i tassi legali sostitutivi di cui all'art.
1284, comma terzo c.c., senza in ogni caso qualsiasi ulteriore spesa;
1.1.1 in subordine a quanto sub 1.1. e salvo il gravame, determinare le somme dovute in restituzione espungendo dal piano di ammortamento le somme pagate in occasione dell'estinzione anticipata del mutuo per un importo di euro 34.634,14, oltre a tutte le maggiori somme addebitate e corrisposte a titolo diverso dai meri interessi corrispettivi pattuiti al saggio BO franco VI sei mesi maggiorato di 1 punto percentuale, ivi inclusi i maggiori importi dovuti per errato computo degli interessi
(pari questi ultimi ad Euro 6.974,42); con conseguente condanna alla restituzione dei maggiori importi pagati;
1.2 maggiorare ogni somma dovuta in restituzione agli attori degli interessi ai tassi sostitutivi massimi dei BOT tempo per tempo di cui all'art. 117 comma 7 TUB – a titolo di indebito e comunque a titolo di risarcimento danni - calcolati dalla data di ricezione di ciascun pagamento o in subordine (e salvo il gravame) degli interessi legali dalla data di ciascun pagamento, ed oltre al maggior danno da rivalutazione monetaria. Oltre agli interessi legali di mora, ai saggi di cui
5 all'art. 1284 c. 4 c.c., dalla data di notifica dell'atto di citazione atto alla data di effettivo pagamento. Tutti gli interessi da calcolare con capitalizzazione dalla data della domanda giudiziale trattandosi di interessi dovuti per almeno sei mesi ex art.
1283 c.c.; 2.) In subordine rispetto alla domanda di nullità della relativa pattuizione
(art. 7 del contratto), condannare la convenuta a risarcire agli attori tutti i danni patrimoniali patiti e patiendi in ragione della violazione del Dlgs 58 1998 quanto alla clausola sub art. 7 del contratto per i motivi espressi negli scritti;
danni sin d'ora quantificati in euro 34.634,14 oltre interessi legali e al maggior danno da rivalutazione monetaria dalla data del versamento della somma alla data di effettivo rimborso. 3.) Condannare in ogni caso la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali patiti e patendi dagli attori e pari alle maggiori somme percepite dalla convenuta rispetto a quelle dovute, per i titoli di cui all'atto di citazione e successivi scritti;
detto importo da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria sino alla loro liquidazione ed oltre agli interessi legali di mora dalla data di notifica del presente atto. Sin d'ora richiesta la condanna della convenuta appellata alla restituzione delle somme che gli attori fossero tenuti a pagare nelle more del procedimento in ottemperanza alla provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, da maggiorare degli interessi legali di mora dalla data del relativo pagamento. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi gradi, spese generali, cpa ed IVA come per Legge, oltre alle spese dei consulenti tecnici di parte
e d'ufficio e a quelle della fase di mediazione obbligatoria;
con distrazione dei compensi ed accessori del doppio grado di giudizio a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari. Il tutto con maggiorazione dei compensi del 30% ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 stante la predisposizione e deposito degli atti di causa mediante collegamenti ipertestuali che agevolano la consultazione dei documenti”;
➢ conclusioni di parte appellata [ ]: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare: in via pregiudiziale - dichiarare inammissibile i motivi di appello formulati dai signori e per tutti i motivi di Parte_1 Parte_2 cui in narrativa;
nel merito - respingere integralmente l'appello promosso dai signori
e e le domande dai medesimi formulate nei confronti di Parte_1 Parte_2
, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, per Controparte_1 tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Treviso n. 49/2023 (R.G. 4360/20) emessa in data 17 gennaio 2023.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre a
6 spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato in data 8.7.2020, e – Parte_1 Parte_2 premesso di avere stipulato in data 29.1.2007 con il contratto di Controparte_1 mutuo fondiario indicizzato al franco VI con garanzia ipotecaria Rep. 186471,
Racc. 6533, notaio dr di Treviso, di originari euro 150.000, da Persona_1 rimborsare in 240 rate mensili posticipate, la prima con scadenza 1.3.2007 e le altre successive fino all'1.2.2027, e di essersi successivamente accorti nelle more del rapporto della rilevante rischiosità di detto strumento in ragione degli imprevedibili costi che potevano derivarne in ragione della abusività (e conseguente nullità) delle clausole contenute negli artt. 3, 4, 4bis, 7, 7bis, e quindi determinatisi per tali ragioni ad estinguere anticipatamente il finanziamento – convennero in giudizio avanti al
Tribunale di Treviso (quale cessionaria Controparte_2 in blocco, ex art. 58 D.L.gs n. 385/1993 dei beni e rapporti giuridici facenti capo a
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “Nel merito Controparte_1
1.) Accertare e dichiarare la nullità delle pattuizioni di cui agli art. 3, 4, 4bis, 7, 7bis del contratto di mutuo a rogito Notaio del 29 01 2007 rep. 186471 - Persona_1 racc. 6533 stipulato tra gli attori e per le ragioni in narrativa Controparte_1 indicate;
1.1 per l'effetto, condannare Controparte_2
- quale cessionaria in blocco ex art. 58 Dlgs 385 1993 dei beni e rapporti giuridici facenti capo alla Società - a restituire agli attori, anche a titolo di Controparte_1 indebito, tutte le somme pagate dagli attori a titolo di interessi corrispettivi, differenziali di indicizzazione valutaria e finanziaria, oneri correlati all'erogazione ed incasso del credito, nonché premi per polizze assicurative, dalla data di stipula del contratto alla data di estinzione, nonché le somme pagate dagli attori a titolo di indicizzazione valutaria e finanziaria e di rivalutazione “cambio storico” correlati all'operazione di estinzione anticipata per surrogazione. I suddetti importi sin d'ora quantificati in euro 95.200, 74, in applicazione in via principale dell'art. 117, comma settimo TUB per i motivi espressi e già portati in deduzione gli importi a credito degli attori, oltre ai premi di polizza pagati per totali Euro 1.541,73, salvo miglior determinazione in corso di causa;
ovvero, ma in via subordinata, con i diversi importi quantificati secondo il meccanismo della rideterminazione del piano con i tassi legali sostitutivi di cui all'art. 1284, comma terzo c.c., senza in ogni caso qualsiasi ulteriore spesa;
1.1.1 in subordine a quanto sub 1.1. e salvo il gravame, determinare le
7 somme dovute in restituzione espungendo dal piano di ammortamento le somme pagate in occasione dell'estinzione anticipata del mutuo nonché tutte le maggiori somme addebitate e corrisposte a titolo diverso dai meri interessi corrispettivi pattuiti al saggio BO franco VI sei mesi maggiorato di 1 punto percentuale 1.2 maggiorare ogni somma dovuta in restituzione agli attori degli interessi ai tassi Cont sostitutivi massimi dei BOT tempo per tempo di cui all'art. 117 comma 7 - a titolo di indebito e comunque a titolo di risarcimento danni - calcolati dalla data di ricezione di ciascun pagamento o in subordine (e salvo il gravame) degli interessi legali dalla data di ciascun pagamento, ed oltre al maggior danno da rivalutazione monetaria. Oltre agli interessi legali di mora, ai saggi di cui all'art. 1284 c. 4 c.c., dalla data di notifica del presente atto alla data di effettivo pagamento. Tutti gli interessi da calcolare con capitalizzazione dalla data della domanda giudiziale trattandosi di interessi dovuti per almeno sei mesi ex art. 1283 c.c. 2.) In subordine rispetto alla domanda di nullità della relativa pattuizione (art.7 del contratto), condannare la convenuta a risarcire agli attori tutti i danni patrimoniali patiti e patiendi in ragione della violazione del D.L.gs 58/1998 quanto alla clausola sub art.
7 del contratto;
danni sin d'ora quantificati in euro 34.634,14 oltre interessi legali e al maggior danno da rivalutazione monetaria dalla data del versamento della somma alla data di effettivo rimborso. 3.) Condannare in ogni caso la convenuta al risarcimento dei maggiori danni patrimoniali patiti e patiendi dagli attori e pari alle maggiori somme percepite dalla convenuta rispetto a quelle dovute, per i titoli di cui al retreoesteso atto;
detto importo da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria sino alla loro liquidazione ed oltre agli legali di mora dalla data di notifica del presente atto. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi dell'intero procedimento, spese generali come per legge, nonché delle spese e compensi di assistenza tecnica di parte, dei consulenti tecnici d'ufficio e della fase di mediazione obbligatoria;
cassa previdenza ed iva come per legge sui compensi professionali. In caso di resistenza della convenuta, si chiede sin d'ora la condanna all'indennizzo ex art. 96 comma 3 cpc. Il restroesteso atto, e tutti i seguenti, sono redatti con modalità di collegamento ipertestuale con i documenti via via prodotti;
viene sin d'ora richiesto l'aumento dei compensi a carico della convenuta nella misura del 30% per come disciplinato dall'art. 4 del DM 55/2014 come modificato dal d.m.
n. 37/2018. In via istruttoria: si producono i documenti in narrativa indicati, con riserva di ogni altra produzione e/o istanza istruttoria nei concedendi termini ex art.
183 c. 6 cpc sin d'ora richiesti. Nel caso di contestazione degli importi dovuti in restituzione e quantificati nel retroesteso atto, si chiede sin d'ora l'ammissione di CTU
8 contabile al fine di accertare e determinare le somme dovute in restituzione in ragione delle plurime nullità dedotte in atto. Sin d'ora richiesta l'esibizione in giudizio ex art.
119 t.u.b - 210 cpc dei documenti via via indicati in atto)”.
Nello specifico, a fondamento delle esposte pretese allegarono:
a) che gli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo dovevano ritenersi nulli per violazione dell'art. 35 del Codice del consumo in ragione della loro scarsa chiarezza e comprensibilità, con la conseguenza che le relative clausole avrebbero dovuto essere “tutte soppresse dal giudice” (cfr. atto di citazione, pag. 24) e conseguentemente fatta “applicazione della sanzione prevista dalla disposizione speciale di cui all'art. 117, comma 7, TUB” e quindi rideterminato il piano di ammortamento (cfr. atto di citazione, pag. 24);
b) che le medesime previsioni contrattuali dovevano ritenersi nulle per violazione della disciplina di cui all'art. 117, comma 4, TUB, in combinato disposto con l'art. 116
TUB, in quanto non indicavano i prezzi e ogni altra condizione pattuita, donde la necessità di applicare la “sanzione speciale di cui al settimo comma dell'art. 117 TUB
e diritto del cliente ad ottenere il ricalcolo del piano di ammortamento con applicazione dei tassi previsti al comma settimo dell'art. 117 TUB, senza alcuna ulteriore spesa” (cfr. atto di citazione, pag. 28); Par c) che l'indicazione dell nel contrato di mutuo non era “conforme”, atteso che, non essendo comprensibili e determinabili i criteri di indicizzazione valutaria e Par finanziaria, l non corrispondeva all'effettivo costo del mutuo (cfr. atto di citazione, pag. 30), donde il prodursi delle stesse conseguenze indicate nel punto che precede;
d) in via subordinata rispetto alle predette contestazioni, che l'indeterminatezza delle citate previsioni contrattuali determinava la nullità del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1346 c.c. (cfr. atto di citazione, pag. 31);
e) che le clausole di cui agli artt. 7 e 7 bis del Contratto di mutuo trasformavano il mutuo in uno “strumento finanziario”, ma la banca aveva omesso di adempiere
“agli obblighi informativi, attivi e passivi, nonché agli obblighi di valutazione dell'adeguatezza dello strumento finanziario rispetto al profilo soggettivo dei clienti”, donde la nullità delle citate previsioni contrattuali anche per violazione della normativa dettata in materia di intermediazione finanziaria dal T.U.F. e dal
Regolamento Consob 16190/2007 (cfr. atto di citazione, pag. 34 ss.);
f) per il caso in cui non fossero state accolte le contestazioni relative alla nullità delle pattuizioni contrattuali, che la restituzione delle “maggiori somme pagate dagli attori” andavano loro restituite da a titolo di risarcimento del danno, “stante CP_1 la responsabilità precontrattuale e contrattuale della convenuta nell'aver preteso il
9 pagamento di somme non determinate, né determinabili ex ante […]” (cfr. atto di citazione, pag. 35 ss.);
g) infine, che stante la “mancanza di ogni determinazione dell'oggetto delle garanzie”, avevano diritto di ottenere la restituzione dei premi legati alle polizze assicurative sottoscritte in occasione della stipulazione del mutuo (cfr. atto di citazione, pag. 36).
2. La convenuta si costituì in causa contestando in fatto Controparte_1
e in diritto tutte le doglianze sollevate dagli attori in quanto in contrasto con la corretta interpretazione del contratto e delle disposizioni normative di riferimento, così come intese dalla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente, chiedendo quindi il rigetto delle domande avversarie, così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare: nel merito - rigettare integralmente, e con la migliore formula, tutte le domande formulate dai Sig.ri e nei confronti di in quanto Pt_1 Pt_2 Controparte_1 totalmente infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa, ivi inclusa la prescrizione della domanda risarcitoria;
in ogni caso - con vittoria di spese
e onorari del presente procedimento, oltre a spese generali, iva e c.p.a. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza”.
3. Senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata decisa con la sentenza n. 49/2023 qui impugnata, con la quale il giudice ha rigettato tutte le domande attoree sulla base delle seguenti considerazioni:
A) quanto alla natura e al funzionamento del contratto di mutuo per cui è causa:
i) “tra le parti è intercorso un contratto di mutuo a tasso variabile parametrato sia sull'indice LIBOR CHF, sia sul tasso di cambio tra il franco VI e l'euro, dovendo i pagamenti essere effettuati in tale ultima valuta, avente corso legale in Italia” (pag. 6);
ii) “In caso di esercizio della facoltà di estinzione anticipata l'indicizzazione comporta la rideterminazione del capitale da restituire sulla base del tasso di cambio convenzionale individuato alla data della conclusione del contratto e quindi la sua riparametrazione sulla base del tasso di cambio attuale” (pag. 6);
iii) “È evidente che tale contratto comporta un duplice elemento aleatorio, relativo sia alla fluttuazione dei tassi di interesse, sia del variare dei tassi di cambio tra le valute” (pag. 6); iv) “La convenienza di ricorrere a tali tipologie di mutuo era rappresentata, all'epoca, dal fatto che i tassi di interesse legati al franco VI erano stabilmente più bassi di quelli legati all'euro, con l'effetto che – stipulando un
10 mutuo in franchi svizzeri – diveniva possibile avvalersi di un tasso di interesse inferiore e, quindi, più conveniente per il mutuatario. Ed infatti, nei primi anni di durata contrattuale gli attori (come dagli stessi riconosciuto) hanno ricevuto conguagli semestrali positivi;
invero, in base all'andamento dei tassi di mercato,
i conguagli semestrali sul conto deposito intestato agli attori erano positivi, in quanto, da un lato il franco VI si è progressivamente apprezzato sull'euro, ma dall'altro è progressivamente diminuito il tasso di interesse BO chf rispetto al tasso convenzionale previsto nel contratto, con conguaglio positivo a favore dei clienti, maggiore dell'aggravio connesso al cambio” (pagg. 6-7);
B) quanto alla contestata nullità delle clausole del contratto di mutuo ai sensi degli artt. 116 e 117 TUB e per indeterminatezza ex artt. 1346 e 1283 c.c.:
v) “Il contratto, pur nell'elevato tecnicismo che lo caratterizza (e, si ribadisce, indipendentemente dal livello di chiarezza atto a rendere perfettamente edotto il consumatore circa la portata dei diritti e degli obblighi assunti, in questa sede irrilevante), ed i relativi allegati, espressamente da considerarsi “parte integrante e sostanziale” del contratto stesso, contengono tutti gli elementi necessari e sufficienti a determinare compiutamente diritti ed obblighi delle parti” (pag. 7); vi) il meccanismo dei conguagli semestrali disciplinato dall'art. 4 del Contratto di
Mutuo “dovuti nel tempo a causa dell'oscillazione dei parametri valutari e finanziari reali, ossia il tasso di cambio CHF/EUR e il BO CHF 6 mesi, rispetto ai tassi “convenzionali” (e, lo si ricorda ancora una volta, ai fini dell'art. 1346
c.c. rileva unicamente la determinabilità in sé e per sé dell'oggetto del contratto, rimanendo invece irrilevante che i criteri per la determinazione siano, agli occhi del consumatore medio, eventualmente poco chiari o di difficile comprensione); in sintesi, viene previsto un tasso di interesse iniziale annuo, convenzionalmente stabilito, e parimenti l'ammontare della rata viene calcolato sulla scorta di un tasso di cambio in valuta, anch'esso convenzionalmente fissato al momento della stipula del contratto;
al termine di ogni semestre, nel caso in cui i tassi convenzionali su cui si è costruita la rata fissa subiscano delle variazioni rispetto ai tassi reali, in positivo o in negativo, la somma a credito o
a debito derivante dall'oscillazione del cambio valuta viene aggiunta o sottratta al conto deposito fruttifero, accessorio al mutuo;
si sottolinea che la previsione per cui “la differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in HI
VI (calcolato al “tasso di cambio convenzionale”) di quanto liquidato alla
Parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione
11 che precedono le date del 1° giugno e del primo dicembre non appare così incomprensibile come sostenuto dagli attori: la lettura integrale della clausola consente, infatti, di comprendere che la differenza di cui si parla è quella, eventuale, che emerga tra gli interessi e il tasso di cambio convenzionali (in base ai quali sono state calcolate le rate del semestre precedente) e quelli effettivamente rilevati nel medesimo semestre” (pagg. 8-9); vii) “sulla base del piano di ammortamento allegato al contratto, seppur riferito a
100 euro di capitale mutuato, poteva agevolmente essere calcolato il capitale rimborsato e quello residuo al momento della scadenza delle singole rate” (pag.
9); viii) “seppure il piano di ammortamento non comprendeva gli interessi, non può essere sottaciuto che il mutuo in questione era a tasso variabile, di tal che la pretesa dei mutuatari di conoscere in anticipo l'esatto ammontare delle singole rate può apparire addirittura fuori luogo” (pag. 9); ix) “Per quanto la censura attorea relativa all'asserita nullità ex art. 1346 c.c. faccia implicitamente riferimento solo alle clausole relative alla determinazione degli interessi (artt. 4 e 4-bis del contratto), si ritiene opportuno specificare che anche la clausola relativa all'estinzione anticipata (art.
7-bis) sia immune dal vizio in esame” (pag. 9);
x) “la locuzione “capitale restituito” potrebbe – ma solo ad un primo e superficiale sguardo – destare qualche perplessità, in realtà non vi sia alcun dubbio sull'interpretazione della stessa: è evidente, infatti, che la clausola non può che riferirsi al capitale ancora da restituire, ossia al capitale residuo” (pag. 10); xi) le operazioni da compiere per il calcolo dell'importo dovuto dai mutuatari in sede di estinzione anticipata del rapporto di mutuo (o del capitale di ripartenza in caso di conversione) sono le seguenti: “si parte dall'importo complessivo da rimborsare (espresso, evidentemente, in euro); lo si converte in franchi, adottando il tasso di cambio convenzionalmente pattuito, ossia quello adottato in origine per determinare in franchi svizzeri l'importo da mutuare;
si riconverte poi l'importo così ottenuto in euro, adottando però il tasso di cambio corrente alla data dell'operazione di rimborso, dato che il mutuatario effettua il pagamento in euro e, alla medesima data, la banca dovrà estinguere il mutuo in franchi svizzeri” (pagg. 10-11); xii) “Il meccanismo di indicizzazione previsto in sede di estinzione anticipata è quindi esattamente lo stesso che viene utilizzato durante l'ammortamento del mutuo, con l'unica differenza che, dovendosi in sede di estinzione anticipata
12 avere riferimento solo al capitale (e non anche agli interessi), l'unico parametro che rileva è quello valutario – ossia il tasso di cambio chf/eur – e non anche quello finanziario – ossia l'indice BO chf (il che è chiaramente specificato nel contratto)” (pag. 11);
C) quanto alla contestata nullità delle clausole del contratto di mutuo per violazione del codice del consumo e della direttiva CEE 13/1993: xiii) “il difetto di trasparenza non comporta di per sé la vessatorietà/abusività, ma costituisce unicamente il presupposto affinché si possa procedere al giudizio di vessatorietà/abusività, ossia alla verifica se – da un punto di vista giuridico, non meramente economico, ed oggettivo – sussista un significativo squilibrio delle prestazioni tra le parti a carico/danno del consumatore” (pag. 13); xiv) “È quindi evidente l'errore in cui sono incorsi gli attori nel momento in cui affermano che il difetto di trasparenza comporterebbe di per sé anche la vessatorietà/abusività della clausola: come detto, ciò non è vero per le clausole accessorie del contratto e non può esserlo, a maggior ragione, per quelle essenziali” (pag. 13); xv) “Laddove invece la clausola, accessoria o essenziale, non sia formulata in termini chiari (e, quindi, presenti un significato dubbio), ma ciò nonostante non comporti alcun significativo squilibrio di prestazioni, la clausola non potrà essere considerata per ciò solo vessatoria / abusiva (e quindi nulla), ma dovrà unicamente essere interpretata nel senso più favorevole al consumatore” (pag.
13); xvi) i Signori e “nulla hanno osservato di specifico circa l'esistenza del Pt_1 Pt_2
“significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti”, essendosi limitati ad affermare che vi sarebbe uno squilibrio di tipo giuridico, e non solo economico, dato che il meccanismo di indicizzazione valutaria contenuto nel contratto non consentirebbe al consumatore di recedere dallo stesso se non a costi spropositati”; xvii) “si ritiene in ogni caso che detto squilibrio non sussista nel caso di specie, il che
è assorbente per rigettare le domande di nullità in esame […] Il complesso sistema di indicizzazione pattuito dalle parti sia per la fase di ammortamento, sia per l'ipotesi dell'estinzione anticipata comporta un elemento di aleatorietà nel contratto (stante la nota – anche per l'uomo medio – variabilità nel tempo sia dei tassi di cambio, sia dei tassi di interesse), ma non vi è dubbio che detta alea fosse senz'altro bilaterale, ossia gravasse in eguale misura tanto sul mutuante quanto sul mutuatario, non essendo affatto prevedibile a priori, tanto
13 meno in un orizzonte temporale di vent'anni, come i detti tassi sarebbero mutati rispetto a quelli “convenzionali” indicati in contratto, se in aumento o in diminuzione” (pag. 14);
D) quanto al contestato difetto di trasparenza delle predette clausole : xviii) “il contratto venne stipulato in forma di rogito notarile, ossia con una solennità che presuppone e implica necessariamente la lettura di tutte le condizioni negoziali e, quindi, la piena conoscenza delle stesse da parte dei mutuatari”
(pag. 14 e ss.); xix) l'indicizzazione al CO ZE e i relativi rischi erano conosciuti dai mutuatari, essendo espressamente citati in diversi passaggi del Contratto di
Mutuo e nella documentazione precontrattuale messa a disposizione dei mutuatari. In particolare, “il Foglio Informativo redatto dalla banca (pagg. 20-
22 doc. 1 conv.) indica chiaramente, nella sezione “rischi tipici” che “il rischio connesso al mutuo a tasso variabile indicizzato al si riferisce Controparte_4 alla possibilità di variazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi dell'andamento del parametro di riferimento (CHF 6 mesi) e del tasso di cambio tra Euro e ”; Controparte_4 xx) “è universalmente noto, anche al consumatore medio, che sia i tassi di cambio tra valute, sia i tassi di interesse sono soggetti a variazioni anche considerevoli nel tempo e ciò tanto più considerando nel lungo orizzonte temporale di vent'anni”; xxi) “Si deve quindi ritenere che, considerate tutte le circostanze del caso, sia del tutto inverosimile che i mutuatari non fossero pienamente a conoscenza dei rischi connessi all'indicizzazione del contratto sia al tasso di cambio chf/eur sia al BO chf 6 mesi, non potendo essi non sapere che detto cambio e detto indice avrebbero potuto variare negli anni anche in modo significativo, a fronte di un rapporto dalla durata prevista di vent'anni”.
E) Ha inoltre statuito: xxii) che il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(AGCM) n. 27214 del 13.6.2018 non assume alcuna rilevanza nel caso di specie, atteso che “non è vincolante per il giudice ordinario, stante il chiaro disposto dell'art. 37-bis co. 4 cod. cons.” e, in ogni caso, “a ben vedere la stessa AGCM si limita ad affermare che le clausole di cui si discute sarebbero redatte in violazione del principio di trasparenza ai sensi dell'art. 35 cod. cons., ma non si spinge mai ad affermare che le stesse sarebbero anche vessatorie ai sensi
14 dell'art. 33 co.
1. Ne consegue che, anche a voler prestare totale adesione al provvedimento in esame, comunque non potrebbe essere dichiarata la vessatorietà delle clausole in discussione e si aprirebbe unicamente la porta all'adozione dell'interpretazione più favorevole al consumatore, ai sensi del medesimo art. 35 (sempre che, beninteso, una tale interpretazione alternativa sia possibile, il che non è nel caso di specie)” (pag. 18); xxiii) che non sussiste la contestata nullità delle disposizioni dettate dagli artt. 7 e 7- bis per violazione del TUF, atteso che “la mera previsione dei noti parametri di indicizzazione non costituisce quindi, di per sé, un elemento che possa introdurre nel mutuo un derivato implicito di qualsivoglia genere” (pag. 19); xxiv) che parimenti infondate vanno ritenute le doglianze relative alla pretesa violazione dell'art. 8, comma 3, del D.L. n. 7/2007 in ragione del fatto che “La clausola di indicizzazione valutaria contenuta nelle disposizioni in esame non introduce affatto alcuno specifico “onere” a carico del mutuatario che intenda esercitare la facoltà di surrogazione, ma è una mera conseguenza della natura indicizzata del mutuo, la quale impone di determinare l'importo da corrispondere ai fini dell'estinzione anticipata superando l'apparente discrasia rappresentata da pagamenti effettuati in una valuta (l'euro) differente rispetto
a quella individuata quale riferimento per l'importo mutuato (il franco VI)”
(pag. 20).
4. La sentenza è stata ritualmente impugnata dagli attori con atto d'appello notificato in data 23.2.2023, articolato sulla base di dieci motivi, con il quale, previa inibitoria, hanno chiesto alla Corte:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettata ogni contraria istanza ed altresì
l'eventuale appello incidentale, previo accoglimento dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, accogliere i motivi d'appello e per
l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 49/2023 del Tribunale di Treviso, giudice unico dottor Carlo Baggio – depositata il 17.01.2023 – notificata a mezzo pec il giorno
25.01.2023, accogliere integralmente le domande e conclusioni attoree come di seguito formulate: - qui ribaditi e da intendersi integralmente richiamati i disconoscimenti delle scritture ex adverso depositate con la comparsa di costituzione
e di risposta, per come già analiticamente formulati con le note di trattazione scritta
17.11.2020 e con il contestuale pre-verbale di prima udienza, oltre che nelle note di precisazione delle conclusioni dimesse in primo grado. In via istruttoria, in accoglimento del relativo motivo d'appello, ammettere le istanze istruttorie formulate in primo grado e qui espressamente riproposte nella misura in cui i fatti allegati dagli
15 attori consumatori non dovessero essere ritenuti provati anche in quanto non contestati ex art. 115 c.p.c. Nel merito: 1.) Accertare e dichiarare la nullità delle pattuizioni di cui agli art. 3, 4, 4bis, 7, 7bis del contratto di mutuo a rogito Notaio
del 29.1.2007, rep. 186471 - racc. 6533 stipulato tra i consumatori Persona_1 attori e per i motivi tutti già espressi nell'atto di citazione e nei Controparte_1 successivi scritti, nonché per qualsivoglia altra ragione di nullità dovesse essere rilevata ex officio in ogni stato e grado del procedimento;
1.1 per l'effetto, condannare - quale cessionaria in Controparte_2 blocco ex art. 58 Dlgs 385 1993 dei beni e rapporti giuridici facenti capo alla Società
- a restituire agli attori consumatori, anche a titolo di indebito, tutte Controparte_1 le somme pagate dagli attori medesimi a titolo di interessi corrispettivi, differenziali di indicizzazione valutaria e finanziaria, oneri correlati all'erogazione ed incasso del credito, nonché premi per polizze assicurative, dalla data di stipula del contratto alla data di estinzione, nonché le somme pagate dagli attori a titolo di indicizzazione valutaria e finanziaria e di rivalutazione “cambio storico” correlati all'operazione di estinzione anticipata per surrogazione, il tutto nella misura non inferiore a euro
95.200,74, in applicazione in via principale dell'art. 117, comma settimo, TUB, per i motivi espressi e per quanto già attestato in atti, e già portati in deduzione gli importi
a credito degli attori, oltre ai premi di polizza pagati per totali euro 1.541,73, salvo miglior liquidazione in corso di causa;
ovvero, ma in via subordinata, con i diversi importi quantificati secondo il meccanismo della rideterminazione del piano con i tassi legali sostitutivi di cui all'art. 1284, comma terzo c.c., senza in ogni caso qualsiasi ulteriore spesa;
1.1.1 in subordine a quanto sub 1.1., e salvo il gravame, determinare le somme dovute in restituzione espungendo dal piano di ammortamento le somme pagate in occasione dell'estinzione anticipata del mutuo per un importo di Euro
34.634,14, oltre a tutte le maggiori somme addebitate e corrisposte a titolo diverso dai meri interessi corrispettivi pattuiti al saggio BO franco VI sei mesi maggiorato di 1 punto percentuale, ivi inclusi i maggiori importi dovuti per errato computo degli interessi (pari questi ultimi ad Euro 6.974,42); con conseguente condanna alla restituzione dei maggiori importi pagati;
1.2 maggiorare ogni somma dovuta in restituzione agli attori degli interessi ai tassi sostitutivi massimi dei BOT tempo per tempo di cui all'art. 117 comma 7 TUB – a titolo di indebito e comunque
a titolo di risarcimento danni - calcolati dalla data di ricezione di ciascun pagamento
o in subordine (e salvo il gravame) degli interessi legali dalla data di ciascun pagamento, ed oltre al maggior danno da rivalutazione monetaria. Oltre agli interessi legali di mora, ai saggi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dalla data di notifica dell'atto
16 di citazione atto alla data di effettivo pagamento. Tutti gli interessi da calcolare con capitalizzazione dalla data della domanda giudiziale trattandosi di interessi dovuti per almeno sei mesi ex art. 1283 c.c. 2). In subordine rispetto alla domanda di nullità della relativa pattuizione (art.7 del contratto), condannare la convenuta a risarcire agli attori tutti i danni patrimoniali patiti e patiendi in ragione della violazione del
D.L.gs n. 58/1998 quanto alla clausola sub art. 7 del contratto per i motivi espressi negli scritti;
danni sin d'ora quantificati in euro 34.634,14, oltre interessi legali e al maggior danno da rivalutazione monetaria dalla data del versamento della somma alla data di effettivo rimborso. 3.) Condannare in ogni caso la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali patiti e patiendi dagli attori e pari alle maggiori somme percepite dalla convenuta rispetto a quelle dovute, per i titoli di cui all'atto di citazione e successivi scritti;
detto importo da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria sino alla loro liquidazione ed oltre agli interessi legali di mora dalla data di notifica del presente atto. Sin d'ora richiesta la condanna della convenuta appellata alla restituzione delle somme che gli attori fossero tenuti a pagare nelle more del procedimento in ottemperanza alla provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, da maggiorare degli interessi legali di mora dalla data del relativo pagamento. In via istruttoria: si producono: - pec di notificazione della sentenza (Atti n. 01 02 03); - copia autentica della sentenza impugnata;
- i provvedimenti del giudizio di primo grado;
- Gli atti di parte e i documenti del fascicolo di primo grado con indice ipertestuale complessivo e gli indici già dimessi, sin d'ora richiesta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio, sin d'ora ribadite le istanze istruttorie rigettate e qui integralmente riformulate anche a valere quale motivo d'appello. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi gradi, spese generali, cpa ed
IVA come per Legge, oltre alle spese dei consulenti tecnici di parte e d'ufficio e a quelle della fase di mediazione obbligatoria;
con distrazione dei compensi ed accessori del doppio grado di giudizio a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari. Il tutto con maggiorazione dei compensi del 30% ai sensi del
DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 stante la predisposizione e deposito degli atti di causa mediante collegamenti ipertestuali che agevolano la consultazione dei documenti”, nello specifico deducendo che la sentenza andrebbe integralmente riformata in quanto il giudice:
i) non avrebbe valutato circostanze rilevanti ai fini della decisione sulla doglianza relativa alla scarsa chiarezza e comprensibilità delle clausole del contratto di mutuo
17 e quindi alla nullità per abusività delle clausole oggetto di contestazione: artt. 3, 4,
4bis, 7, 7bis del contratto di mutuo (primo motivo: cfr. atto d'appello pagg. 14-33);
ii) avrebbe errato nel ritenere: -) che gli attori avessero affermato che “il difetto di trasparenza comporta di per sé solo un giudizio di vessatorietà delle clausole” (pag.
33 ss.), atteso che nel corso del giudizio di primo grado erano stati dedotte plurime ragioni a sostegno della tesi dell'esistenza di un significativo squilibrio degli obblighi e dei diritti delle parti, ed in particolare, che il carattere trasparente o non di una clausola deve essere tenuto in considerazione dal giudice proprio nella valutazione del suo carattere abusivo (pagg. 36-37); -) che il rischio di cambio chf/euro e il rischio dei differenziali dei tassi rientrino in una sorte di alea normale del contratto (secondo motivo: cfr. atto d'appello, pagg. 33-46);
iii) non avrebbe attribuito il giusto valore di prova privilegiata al provvedimento reso dall'AGCM affermando di non essere vincolato a quanto nello stesso ritenuto e che comunque in detto provvedimento non sarebbe stato affermato che le clausole del contratto di mutuo indicizzato al franco VI sono vessatorie ai sensi CP_1 dell'art. 33, co. 1, Cod. Cons (terzo motivo: cfr. atto d'appello, pag.
47-51); iv) avrebbe errato nel ritenere che il contratto di mutuo non “avrebbe natura di strumento finanziario derivato” e trascurato che tale questione è stata “rimessa dalla
Corte di Cassazione al Primo Presidente per la sua remissione alle Sezioni Unite”
(quarto motivo: cfr. atto d'appello, pagg. 51-57);
v) avrebbe erroneamente escluso la “nullità della pattuizione relativa agli interessi del mutuo per violazione dell'art. 1346 c.c., ovvero della normativa sulla trasparenza bancaria” (quinto motivo: cfr. atto d'appello, pag. 57-67); vi) avrebbe “omesso totalmente di motivare sulle ragioni per le quali abbia inteso rigettare l'istanza per ammissione di C.T.U.” (sesto motivo: cfr. atto d'appello, pagg.
67-71); vii) avrebbe erroneamente ritenuto che non sussista una violazione del D.L. n.
7/2007 (conv. in L. n. 40/2007), atteso che “la limitazione del diritto di recedere mediante surroga” è invece “insita nell'abusività della clausola” (settimo motivo: cfr. atto d'appello, pagg. 71-73); viii) avrebbe erroneamente ritenuto che “all'art. 10 del contratto gli attori hanno espressamente dichiarato di aver ricevuto copia dei fogli informativi e che tale dichiarazione ha carattere confessorio e non può oggi essere messa in discussione”, atteso che il foglio informativo riporta “solo una generica informativa sul rischio di
18 cambio, non ripetuta nel documento di sintesi allegato al rogito notarile” (ottavo motivo: cfr. atto d'appello, pag. 73-76); ix) avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata con la quale gli attori avevano chiesto la condanna della banca a restituire la somma di
“euro 2.926,49 per errato computo dell'indicizzazione finanziaria ed 4.047,93 per errato computo dell'indicizzazione valutaria”, contestazione supportata da consulenza di parte e sulla quale la banca non aveva preso posizione (nono motivo: cfr. atto d'appello, pag. 76-77);
x) avrebbe erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno
“ritenendola infondata alla luce della ritenuta perfetta chiarezza trasparenza non abusività e validità delle pattuizioni contrattuali”, mentre andava invece accolta in quanto “correlata alla violazione del dovere di informazione contrattuale e precontrattuale, e in definitiva delle norme di condotta previste dal D.L.gs n.
58/1998”.
5. si è costituita nel secondo grado contestando Controparte_1 integralmente l'impugnazione in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondata in fatto e in diritto, chiedendone l'integrale rigetto, evidenziando in via preliminare come il formante giurisprudenziale relativo a contratti di mutuo “ identici a quello CP_1 oggetto di causa (con la sola differenza costituita dai valori economici di riferimento, quali il capitale mutuato, il tasso di interesse, ecc.) sarebbe in senso esattamente contrario alle tesi sostenute dall'attrice/appellante, che le disattende sulla base di considerazioni analoghe a quelle impiegate dal primo giudice per respingere le contestazioni sollevate nel presente giudizio.
6. Respinta l'istanza di inibitoria, precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti e depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata posta in decisione, e quindi decisa, nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
7. Considerata la pluralità delle contestazioni sollevate dagli attori avverso il contratto di mutuo in esame, respinte in primo grado e qui integralmente riprese – in particolare relative: i) al sistema di determinazione del tasso di interesse caratteristico per mezzo dell'indicizzazione della prevista valuta in franchi svizzeri
(divisa differente rispetto a quella in cui è stato erogato il mutuo, ossia in euro); ii) all'informativa precontrattuale fornita dalla banca;
iii) alle modalità e ai costi per procedere all'estinzione anticipata del rapporto di finanziamento – appare
19 preliminarmente opportuno chiarirne il meccanismo di funzionamento e le principali caratteristiche.
7.1 Il contratto di mutuo sottoscritto dai sig.ri e il Parte_1 Parte_2
29.1.2007 (doc. 1 del fasc. di 1° grado di parte attrice) è un mutuo in euro indicizzato al franco VI, il che significa che è un mutuo pagabile in euro (essendo questa la moneta corrente in Italia alla data di stipulazione del contratto), ma la cui valuta di riferimento, al fine dei pagamenti dovuti dal mutuatario, è unicamente il franco VI, la cui variazione sull'euro è, quindi, suscettibile di incidere sull'ammontare delle rate: invero, sotto il profilo matematico e finanziario, l'indicizzazione al franco VI equivale alla stipulazione del mutuo in tale valuta, nel senso che gli importi che in concreto il mutuatario deve versare alla banca sono calcolati come se lo stesso dovesse restituire franchi svizzeri, con l'ovvia conseguenza che a seconda dell'andamento del tasso di cambio chf/eur corrente alla rispettiva data di riferimento il mutuatario deve utilizzare una maggiore o minore quantità di euro per restituire l'equivalente della medesima quantità di franchi svizzeri.
La natura indicizzata del mutuo in esame, così come gli elementi che lo contraddistinguono (primo tra tutti il tasso di interesse), sono chiaramente illustrati ed esplicitati in molteplici passaggi testuali della documentazione messa a disposizione dei mutuatari attori, ed in particolare:
i) in primo luogo, nell'art. 4 (rubricato “Interessi”), a tenore del quale: “Le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco VI, secondo le modalità di seguito indicate e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento a un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale dello
0,332% (zero virgola trecento-trentadue per cento) mensile, pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del 3,990% (tre virgola novecento novanta per cento)
("tasso di interesse convenzionale"). Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio franco VI/euro è stato determinato convenzionalmente in franchi svizzeri 1,6445 per un euro ("tasso di cambio convenzionale"). Le parti convengono che per il periodo di preammortamento, intercorrente dalla data di stipula alla data di decorrenza del piano di ammortamento, sarà applicato il tasso di interesse convenzionale come sopra indicato”;
ii) in secondo luogo, nel Documento di sintesi allegato al contratto. In tale documento, nella parte relativa alla tabella riepilogativa delle caratteristiche del tasso di interesse, si indica chiaramente che si tratta di un mutuo a tasso variabile a rata costante “indicizzato in franchi svizzeri”;
20 iii) in terzo luogo, nel Foglio informativo consegnato dalla banca ai mutuatari prima ancora della stipulazione del contratto di mutuo (v. contratto di mutuo, art. 10: “Ai sensi e per gli effetti del Titolo VI° Capo 1 del T.U.B. (art. 115 e seguenti) e di quanto disposto dalle istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia del 25 luglio 2003, relative alle norme sulla trasparenza, la Parte mutuataria dichiara di aver ricevuto copia dell'avviso delle principali norme sulla trasparenza e dei fogli informativi e di essersi avvalsa del proprio diritto di visionare il testo contrattuale prima della stipula”) e da questi sottoscritto (nella sezione denominata “Caratteristiche e rischi tipici”, sub- sezione denominata “Rischi tipici”, si legge testualmente che: “Il rischio connesso al mutuo a tasso variabile indicizzato al si riferisce alla possibilità di Controparte_4 variazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi dell'andamento del parametro di riferimento (CHF 6 mesi) e del tasso di cambio tra Euro e ”, mentre Controparte_4 nella sezione denominata “Clausole contrattuali” viene ripreso pedissequamente il testo contrattuale dell'art. 4 relativo al calcolo dei conguagli semestrali.
E' opportuno sottolineare che la clausola di indicizzazione valutaria in sé considerata, al pari di qualsivoglia clausola di indicizzazione, costituisce un elemento aleatorio nel contratto di mutuo, che va ad influire sull'ammontare della prestazione dovuta dal mutuatario, da cui l'ulteriore considerazione che la clausola può certamente avere come conseguenza l'effetto che la somma da restituire sia ben superiore a quella ricevuta, ma può anche avvenire, se l'indice di riferimento è una moneta estera o l'oro, che la somma da restituire sia inferiore. Si tratta, infatti, di una clausola aleatoria per natura, la quale comporta che la prestazione dovuta dal mutuatario possa aumentare o diminuire a seconda dell'andamento del parametro a cui il mutuo
è indicizzato, rientrando la possibile variazione del valore delle prestazioni nell'alea consapevolmente accettata dai contraenti. In altri termini, la clausola di indicizzazione, in sé considerata, costituisce un elemento aleatorio per entrambe le parti e il rischio connesso alla fluttuazione del cambio chf/euro rientra, per definizione, nella normale alea del contratto, avendo entrambe le parti consapevolmente accettato il rischio (ossia confidato) che tale fluttuazione potesse determinare, rispettivamente, un peggioramento, ovvero un miglioramento, della propria posizione contrattuale, sicché non può, per definizione, parlarsi di un onere imposto dalla banca al mutuatario;
e ciò, naturalmente, vale, sia durante l'ammortamento del mutuo, in corrispondenza del rimborso delle singole rate (cfr. art. 4), sia in occasione dell'eventuale rimborso anticipato (totale o parziale) del prestito (cfr. art. 7).
21 Stabilita la natura di prestito indicizzato a una valuta straniera del mutuo di riferimento (come detto, chiaramente esplicitata e manifestata in più punti del testo contrattuale, nonché nell'ulteriore documentazione posta a disposizione dei mutuatari), per quanto attiene allo specifico meccanismo di indicizzazione – e segnatamente alle modalità con le quali l'indicizzazione al franco VI incide sull'ammontare delle rate del mutuo – questo risulta esplicitato nel menzionato articolo 4, secondo cui, per tutta la durata del mutuo, al termine di ogni semestre la banca determinerà le differenze sussistenti tra i tassi di interesse e di cambio pattuiti contrattualmente e i corrispondenti tassi reali rilevati sul mercato l'ultimo giorno di ogni semestre. Più precisamente, tali differenze consistono nella eventuale differenza tra gli interessi calcolati nel semestre precedente in base al tasso pattuito contrattualmente e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso BO (London
Interbank Offered Rate) franco VI sei mesi maggiorato dello spread contrattuale (di 1,00 punti percentuali), nonché nella eventuale differenza tra il tasso di cambio franco VI/euro pattuito contrattualmente e quello rilevato per valuta al termine di ogni semestre. Le eventuali differenze così calcolate danno luogo a ogni scadenza a un conguaglio positivo o negativo che viene accreditato, ovvero addebitato, dalla banca sul deposito fruttifero associato al mutuo, ossia sullo speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa parte mutuataria con le modalità previste al successivo art.
4-bis (cfr. art. 4:
“Le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco VI, secondo le modalità di seguito indicate e che il paino di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale dello 0,332% (zero virgola tre centotrentadue per cento) mensile, pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del 3,990% (tre virgola novecento novanta per cento), (“Tasso di interesse convenzionale”). Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio franco VI/euro è stato determinato convenzionalmente in franchi svizzeri 1,6445 (uno virgola seimila quattrocento quaranta cinque) per un euro
(“tasso di cambio convenzionale”). Le parti convengono che per il periodo di preammortamento, intercorrente dalla data di stipula alla data di decorrenza del piano di ammortamento, sarà applicato il tasso di interesse convenzionale sopra indicato. Gli interessi di preammortamento, pari ad euro 65,59 (sessantacinque virgola cinquantanove), verranno addebitati sulla prima rata. Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e di dicembre la Banca determinerà:
A) per il primo semestre, o frazione, scadente il 31 maggio o il 30 novembre: a.1.)
l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al “tasso di interesse convenzionale” e
22 gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso BO (London Interbank Offered
Rate) franco VI sei mesi rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione, sulla pagina BO2 del circuito TE e pubblicato … omissis a.2.
l'eventuale differenza tra il ”tasso di cambio convenzionale” franco VI/euro e quello rilevato per valuta, rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina
FXBX del circuito TE e pubblicato su “Il . Ove tali date dovessero CP_5 cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente. La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in HI VI (Calcolato al tasso di cambio convenzionale) di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del 1° giugno e del 1 dicembre;
B) Per i semestri successivi fino alla scadenza del contratto di mutuo: b.1. - l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati nel semestre precedente in base al “tasso di interesse convenzionale” e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso BO
(London Interbank Offered Rate) CO VI sei mesi per valuta 31 maggio relativamente al primo semestre 1° giugno - 30 novembre e per valuta 30 novembre relativamente al semestre 1° dicembre-31maggio, rilevato sulla pagina BO2 del circuito TE e pubblicato su “il Sole 24 ore”, maggiorato di 1,000 punti percentuali;
b.2. - l'eventuale differenza tra il “tasso di cambio convenzionale” franco VI
/euro e quello rilevato per valuta, il 31 maggio per il semestre scadente a tale data
o il 30 novembre per il semestre scadente a tale data, rilevato sulla pagina FKXK del circuito TE e pubblicato su “il Sole 24 Ore”; ove tali date dovessero cadere il giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente. La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in franchi svizzeri (calcolato al “tasso di cambio convenzionale”) di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre. Ad ogni scadenza,
l'importo globale determinato dalla somma algebrica delle cifre rivenienti dalle operazioni sopra descritte costituirà il conguaglio positivo o negativo e sarà regolato come segue: - in caso di conguaglio positivo in favore della Parte mutuataria
,l'importo sarà accreditato in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la banca con le modalità previste dal successivo art.
4bis; all'operazione di accredito sarà applicata valuta 1° gennaio successivo per il conguaglio riferito al 1° dicembre e 1° luglio successivo per il conguaglio riferito al
1° giugno. - in caso di conguaglio negativo per la parte mutuataria, l'importo sarà addebitato sul rapporto di deposito fruttifero di cui sopra e con le stesse valute di cui
23 sopra, sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il residuo sulla prima rata utile dopo il 1° dicembre ed il 1° giugno. In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 e relative disposizioni di attuazione si precisa che l'indicatore sintetico di costo (ISC) relativo al presente mutuo è pari al
3,392%”).
Il meccanismo di indicizzazione previsto nella fattispecie è, quindi, nella sostanza in sé semplice, in quanto il contratto prevede:
i) da un lato, che la rata pagata mensilmente – comprensiva di quota capitale e quota interessi – sia convenzionalmente pattuita in misura costante secondo il piano di ammortamento allegato al contratto, calcolato sulla base del tasso di interesse e del tasso di cambio pattuiti contrattualmente;
ii) dall'altro lato, che ogni sei mesi la banca compia gli opportuni aggiustamenti sulla base dei menzionati conguagli semestrali calcolati in funzione dei menzionati due parametri: a) il tasso di interesse BO applicato al franco VI maggiorato dello spread contrattuale;
b) il tasso di cambio franco VI/euro, trattandosi, come detto, di un mutuo indicizzato al franco VI, il cui tasso di cambio contro l'euro deve pertanto essere preso in considerazione per calcolare l'equivalente in euro delle rate di rimborso.
Ad escludere la natura aprioristicamente decettiva del contratto in esame sostenuta dagli attori è infine opportuno sottolineare che il principale fattore di convenienza di questo prodotto – commercializzato in Italia da (inizialmente per il tramite CP_1 di Banca Woolwich) a partire dal 1993 sino al 2011 – era costituito dal fatto che i tassi di interesse legati al franco VI erano sensibilmente più bassi rispetto a quelli della Lira italiana, prima, e della zona euro, poi. Conseguentemente, un cliente che avesse sottoscritto un mutuo indicizzato al franco VI avrebbe beneficiato di un minore tasso di interesse, giacché il tasso di interesse base di riferimento, sul quale viene applicato il c.d. “spread”, è il chf BO, che è sempre stato sensibilmente inferiore all'Euribor, e ancor prima al Tasso Ufficiale di Sconto. Ciò, unito a un Pt_ contesto valutario sostanzialmente stabile, che per lungo tempo ha visto la , e poi anche l'euro, mantenersi entro soglie di oscillazione fisiologiche – e talvolta guadagnare – sul franco VI, quantomeno sino al 2010, aveva reso questo prodotto bancario conveniente per i mutuatari, taluni dei quali hanno ottenuto notevoli benefici, sia durante l'ammortamento del mutuo, sia in caso di estinzione anticipata dello stesso. I clienti, infatti, che avevano stipulato questo tipo di mutuo negli anni novanta e fino ai primi anni 2000 e che lo hanno estinto anticipatamente sino al 2010 hanno beneficiato di tassi di cambio chf/eur decisamente più favorevoli
24 di quelli esistenti al momento della stipula, con la conseguenza che, per rimborsare la medesima quantità di franchi svizzeri (tenuto ovviamente conto del capitale già rimborsato), hanno potuto pagare alla banca un importo capitale in euro addirittura inferiore rispetto a quello ottenuto in sede di erogazione, e ciò avendo nel frattempo beneficiato di tassi di interesse sensibilmente più bassi rispetto a quelli della zona
Lira/euro. Dunque, a ben vedere, in casi come quelli appena descritti, è stata la banca, e non il cliente, a sopportare il rischio contrattuale legato a questa particolare tipologia di mutuo.
In definitiva, l'unico elemento che distingue il mutuo in esame dai mutui più comuni
è solamente l'applicazione, sulle somme che il mutuatario deve versare, del tasso di cambio franco VI/euro rilevato semestralmente dalla banca, la qual cosa, peraltro, costituisce una caratteristica per così dire connaturata e imprescindibile di qualsiasi prestito indicizzato a una valuta straniera, sia esso un mutuo fondiario
(come nel caso di specie), o un'altra forma di finanziamento: ad esempio, se viene deciso di acquistare un'obbligazione pagabile in dollari, è evidente che l'ammontare del denaro che verrà incassato alla scadenza del prestito dipenderà, in concreto, oltre che dal tasso di interesse pattuito (che costituisce il rendimento finanziario dell'obbligazione), anche dal tasso di cambio dollaro/euro esistente al momento del rimborso, che potrà naturalmente tradursi in un vantaggio per l'obbligazionista, nel caso in cui il dollaro si sia apprezzato sull'euro rispetto al giorno di sottoscrizione dell'obbligazione (giacché a parità di dollari rimborsati si riceveranno in cambio più euro), ovvero in uno svantaggio, nel caso in cui il dollaro si sia svalutato rispetto all'euro, giacché a parità di dollari rimborsati si riceveranno meno euro.
7.2 Venendo più nel dettaglio all'informativa precontrattuale fornita ai mutuatari, si osserva che la natura e le caratteristiche del mutuo in esame (del tutto analoghe a quelli dei mutui indicizzati al franco VI della medesima tipologia commercializzati da e ripetutamente posti al vaglio delle corti nazionali, CP_1 anche di questa Corte d'Appello: v. sentenza n. 900/2022 del 20.4.2022), così come le potenziali conseguenze che ne derivano per i contraenti, oltre a essere ben indicate nel Contratto di mutuo e nel Documento di sintesi, erano altresì indicate nel dettaglio anche nel Foglio informativo messo a disposizione dei clienti prima della stipulazione del contratto di mutuo e poi a questo allegato, evidenziano che il rischio specifico di questo prodotto bancario è proprio connesso alla variabilità, sia del tasso di interesse
(come peraltro si verifica in qualsiasi mutuo a tasso varabile), sia del tasso di cambio
(trattandosi di un mutuo indicizzato a una valuta straniera). Più in particolare, il Foglio informativo mette bene in evidenza due elementi:
25 i) il primo, relativo alla natura indicizzata del mutuo, laddove sub “Caratteristiche
e rischi tipici”, nel paragrafo rubricato “Struttura e funzione economica del Mutuo” viene precisato che il prodotto è un “finanziamento a medio lungo termine finalizzato all'acquisto di un immobile ad uso abitativo o alla sostituzione di altro mutuo.
L'immobile viene vincolato a favore delle banca tramite ipoteca a garanzia del rimborso del finanziamento stesso. Il debitore rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso variabile indicizzato al ”, risultando, quindi, riportata in maniera Controparte_4 chiaramente intelleggibile la natura indicizzata del mutuo alla valuta elvetica;
ii) il secondo, che emerge con chiarezza dal Foglio informativo, è relativo ai rischi tipici del mutuo, laddove è chiaramente indicato che, con riferimento al tasso di interesse, il rischio si riferisce alla possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza, mentre con riferimento al tasso di cambio in caso di mutuo in valuta (franchi svizzeri), il rischio tipico è connesso proprio alla variabilità del tasso di cambio (cfr. F.I., sub “Rischi tipici”: “Il rischio connesso al mutuo a tasso variabile indicizzato al ZE si riferisce alla possibilità di CP_4 variazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi dell'andamento del parametro di riferimento (CHF 6 mesi) e del tasso di cambio tra Euro e ”). Controparte_4
Dunque, non solo la caratteristica del mutuo indicizzata a una valuta straniera e il riferimento ai franchi svizzeri sono riportati ripetutamente nel Foglio informativo, ma tale documento reca bene in evidenza i rischi specifici associati a ciascun parametro di indicizzazione, vale a dire il tasso di interesse e il tasso di cambio.
7.3 Altro elemento caratteristico del contratto di mutuo in esame è costituito dai conguagli semestrali effettuati dalla banca nel corso del rapporto e le lettere annuali di trasparenza inviate ai clienti.
Mediante i conguagli semestrali la banca ha messo a confronto i valori convenzionali delle due variabili prese in considerazione – e cioè il tasso BO franco VI e il relativo tasso di cambio contro l'euro – con i valori attuali dei medesimi parametri, ossia quelli reali rilevati sul mercato al termine di ogni semestre, calcolando le relative differenze, positive o negative, rispetto alle quote (fisse) di capitale e di interessi pagate dal cliente nel semestre precedente.
Tali rendiconti semestrali riportano quattro dati, e segnatamente: - il “tasso di interesse annuo nominale” (cioè il “tasso di interesse convenzionale”); - il “tasso di interesse applicato nel periodo” (cioè il tasso effettivo di mercato rilevato al termine di ciascun semestre); - il “valore contrattuale cambio chf/eur” (cioè il “tasso di cambio
26 convenzionale”); - il “valore al […] cambio chf/eur” (cioè il tasso di cambio effettivo rilevato al termine di ciascun semestre).
Dall'esame di ciascun singolo estratto del conguaglio semestrale inviato dalla banca ai clienti si evince come i conguagli rechino in evidenza i due parametri a cui il mutuo
è indicizzato (i.e. il tasso di interesse BO chf e il tasso di cambio chf/eur), dando opportuna evidenza dell'eventuale scostamento tra il tasso di cambio chf/eur convenzionalmente pattuito al momento della sottoscrizione del contratto e quello rilevato alla fine di ogni semestre.
Dall'esame delle disposizioni che regolano il funzionamento del deposito fruttifero all'interno del contratto di mutuo emerge in maniera evidente come la sua funzione sia quella di consentire la creazione di una riserva di valore a favore dei mutuatari mediante l'accantonamento degli eventuali conguagli semestrali positivi maturati nel corso del rapporto, onde far fronte a eventuali futuri conguagli negativi, in tal modo stabilizzando il più possibile la rata fissa che viene pagata tutti i mesi e che gli stessi allorquando hanno sottoscritto il contratto di mutuo di cui si tratta hanno evidentemente giudicato compatibile con la propria capacità di spesa.
Il deposito fruttifero assolve, quindi, a una funzione di salvaguardia e di protezione degli interessi dei mutuatari, che grazie a questo accorgimento venivano messi nella condizione di poter beneficiare dei tassi di interesse sensibilmente più bassi applicati sulla moneta elvetica (BO chf), mettendosi al contempo al riparo da eventuali oscillazioni dei cambi determinanti, anche solo temporaneamente, un aggravio della componente valutaria dell'indicizzazione tale da determinare conguagli semestrali negativi.
E che tale funzione di salvaguardia produca dei benefici per il mutuatario è possibile verificarlo in concreto proprio esaminando i (quasi sempre positivi) conguagli di cui hanno beneficiato gli attuali attori/appellanti, la ragione di ciò derivando dal fatto che il descritto meccanismo di indicizzazione mediante i conguagli semestrali ha fatto sì:
- da un lato, che il tasso di cambio effettivo chf/eur si è progressivamente apprezzato a favore del franco VI (tendenza che tuttavia si è interrotta a partire dalla metà del 2017, momento a partire dal quale l'euro ha ricominciato a recuperare terreno sul franco VI), con conseguente conguaglio negativo a sfavore del cliente (che in tal modo deve pagare più euro per rimborsare l'equivalente della rata in franchi svizzeri);
- dall'altro, che vi è stata una netta e più marcata diminuzione del tasso di interesse BO rispetto al tasso convenzionale previsto nel contratto, con
27 conseguente conguaglio positivo a favore del cliente (che in tal modo deve pagare minori interessi rispetto a quelli previsti nel piano di ammortamento).
Più precisamente, poiché il risparmio derivante dalla diminuzione del tasso di interesse è stato di gran lunga maggiore dell'aggravio derivante dall'apprezzamento del franco VI sull'euro, il conguaglio netto semestrale è quasi sempre stato positivo, e cioè, nella specie, a favore dei clienti della banca.
7.4 Venendo, infine, all'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo, la relativa clausola (art. 7 del Contratto, rubricato, appunto, “Estinzione anticipata”) prevede testualmente che: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al
“tasso di cambio convenzionale” e successivamente convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco VI/euro rilevato e pubblicato su 'Il Sole
24 Ore' nel giorno dell'operazione di rimborso”.
Il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione anticipata del mutuo si articola, quindi, in due fasi:
i) in un primo momento, si converte in franchi svizzeri il capitale residuo previsto nel piano di ammortamento applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula. La ragione di questo calcolo è la seguente: poiché il capitale erogato venne al tempo calcolato in franchi svizzeri e convertito in euro sulla base del tasso esistente al momento dell'erogazione (cioè il “tasso di cambio convenzionale”), e poiché i mutuatari hanno continuato a versare le rate costanti previste dal piano di ammortamento allegato al mutuo e calcolate sulla base del medesimo tasso di cambio convenzionale stabilito al momento dell'erogazione, per calcolare a quanti franchi svizzeri corrisponde il capitale residuo (espresso in euro) previsto dal piano di ammortamento, è necessario utilizzare lo stesso tasso di cambio storico adottato al momento dell'erogazione. Detto altrimenti, dato il tasso di cambio convenzionale stabilito al momento dell'erogazione del capitale e tenuto conto delle rate fisse pagate sulla base del piano di ammortamento redatto sulla base del menzionato tasso di cambio convenzionale, per calcolare l'equivalente in franchi svizzeri del capitale residuo che dev'essere restituito alla banca si deve moltiplicare il capitale residuo espresso in euro in base al piano di ammortamento per il tasso di cambio convenzionale, il cui risultato esprime, appunto, l'equivalente del capitale residuo in franchi svizzeri da restituire per l'estinzione anticipata del mutuo (con la precisazione che in questa prima parte del calcolo non vi è alcuna alea, poiché il tasso di cambio convenzionale è noto sin dall'origine e non muta nel tempo);
28 ii) in un secondo momento, per calcolare la somma che i mutuatari devono in concreto corrispondere alla banca (somma che, evidentemente, non può che essere corrisposta in euro), si deve riconvertire in tale valuta il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione. Anche in questo caso l'operazione matematica che traduce il passaggio logico di cui sopra è una banale divisione tra il capitale residuo espresso in franchi svizzeri e il tasso di cambio di mercato rilevato il giorno dell'estinzione, il cui risultato esprime appunto l'equivalente in euro del capitale residuo effettivamente dovuto dal mutuatario per estinguere anticipatamente il mutuo.
Alla somma così ottenuta, occorre poi sottrarre il saldo attivo eventualmente giacente sul fondo fruttifero (quello sul quale sono stati accreditati, o addebitati, i conguagli semestrali nel corso del rapporto), ottenendo in tal modo l'importo che la parte mutuataria deve restituire alla banca per estinguere anticipatamente il mutuo.
Ciò posto, va evidenziato che il meccanismo di indicizzazione descritto dall'art. 7 è il medesimo che trova applicazione durante il normale ammortamento del mutuo: in altri termini, le operazioni ora sintetizzate sono le stesse che la banca effettua ogniqualvolta, ogni sei mesi, calcola i conguagli semestrali in precedenza descritti, con l'unica differenza per cui, in sede di estinzione anticipata, l'unico indice che viene preso in considerazione è il tasso di cambio franco VI/euro e non anche il tasso di interesse, giacché si tratta di un'operazione relativa al solo capitale, che non considera gli interessi, trattandosi appunto di un conteggio di mero rimborso del capitale residuo mutuato.
Da ciò consegue che, attesa l'indicizzazione del capitale al franco VI, qualora il tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione sia favorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” di erogazione del capitale (qualora, cioè, l'euro si sia apprezzato sul franco VI), l'equivalente in euro del capitale residuo da rimborsare sarà senz'altro inferiore all'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento. Analogamente, e in modo del tutto speculare, qualora il tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione sia sfavorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” di erogazione del capitale (cioè nel caso in cui il franco VI si sia apprezzato sull'euro), l'equivalente in euro del capitale residuo da rimborsare sarà senz'altro maggiore dell'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento.
Così stando le cose, ben si comprende la ragione per cui, a differenza di quanto avvenuto in sede di calcolo dei conguagli semestrali, che, come si è detto, sono stati sostanzialmente sempre positivi per i mutuatari, in sede di conteggio per la determinazione dell'estinzione anticipata del mutuo, il calcolo del capitale residuo è
29 risultato maggiore di quello previsto nel piano di ammortamento: infatti, l'operazione di estinzione anticipata, essendo un'operazione relativa al solo capitale e non anche agli interessi, prende in considerazione un solo parametro di indicizzazione, vale a dire il tasso di cambio chf/euro, e non anche il tasso di interesse BO chf, con la conseguenza che il conteggio di estinzione non beneficia degli effetti positivi derivanti dalla forte diminuzione dei tassi di interesse verificatasi negli ultimi anni, che invece, ai fini del calcolo dei conguagli semestrali, compensa più che proporzionalmente gli effetti negativi derivanti dall'apprezzamento del franco VI sull'euro.
Con l'ulteriore considerazione che quanto rilevato non è una caratteristica tipica del mutuo in esame, ma è dovuto unicamente all'andamento del tasso di cambio chf/eur nel momento storico in cui i mutuatari decisero, del tutto autonomamente, di chiedere il conteggio di estinzione anticipata del mutuo e quindi di estinguerlo.
8. Sempre in via preliminare è poi opportuno dare atto che nelle more sui temi qui in disamina, e in particolare su quello attinente alla legittimità, chiarezza e trasparenza del contratto di mutuo di cui è causa, si sono pronunciati la Corte di
Cassazione (sezione prima), con sentenza n. 1580 del 22 gennaio 2025, e il Consiglio di Stato (sezione sesta), con sentenza n. 1699 del 26 febbraio 2025, sviluppando considerazioni conformi a quelle poste dal Tribunale di Venezia a sostegno della decisione qui impugnata.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa. Come è evidente, la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria. […] poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma
1, cod. cons. […] occorre ricordare che la Corte di appello, attraverso un giudizio di fatto non sindacabile nella presente sede, ha accertato l'intellegibilità delle clausole di cui qui si dibatte, osservando, tra l'altro, che la previsione contrattuale si manifestava «sufficientemente chiara sia nell'evidenziare la duplicità delle variabili incidenti sul mutuo (tasso di interesse ancorato al parametro CHF a sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco VI), sia nell'evidenziare l'incidenza di tali variabili sull'importo che il mutuatario debba restituire all'istituto di credito, con chiaro riferimento, quindi, a qualsiasi importo e non solo sugli interessi»”.
30 Il Consiglio di Stato, a propria volta, sviluppando considerazioni analoghe a quelle della Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento dell'A.G.C.M. (n. 27214, adottato il 13 giugno 2018, a conclusione del procedimento
CV159 – con il quale l'Autorità ha ritenuto che alcune clausole contenute CP_1 nei contratti di mutuo fondiario indicizzato al franco VI con tasso BO commercializzati da dal 2003 al 2010 fossero redatte con una “formulazione CP_1 non chiara e trasparente” in violazione dell'art. 35 del D.L.gs 6 settembre 2005, n.
206, disponendo che pubblicasse un estratto del provvedimento sul proprio CP_1 sito internet per venti giorni consecutivi), statuendo che “le clausole in contestazione erano chiare e comprensibili in relazione, sia all'effettivo meccanismo applicato, sia in relazione alla conseguente elevata aleatorietà per ciascuna delle due parti contrattuali, secondo un'immagine che richiama quella del pendolo. Infatti, a seconda dell'andamento degli indici presi a parametro, con particolare riferimento a quello valutario, nella specie il tasso variabile avrebbe comportato un sensibile mutamento dell'importo della rata, in favore ora dell'una ora dell'altra delle due parti del contratto di mutuo fondiario”. La predetta aleatorietà “rileva ai fini dell'oggetto del presente giudizio, sagomato dal provvedimento incentrato sulla sola contestazione della chiarezza e la comprensibilità delle clausole – rese obiettivamente in modo adeguato con l'obiettivo di avvertire il consumatore medio che si appresta a sottoscrivere un rilevante contratto di mutuo fondiario […]”.
9. Venendo ai motivi di impugnazione, stante la stretta connessione vanno esaminati congiuntamente i motivi nn. 1, 2, 5 e 8. Nello specifico:
9.1 con il primo motivo si contesta che il giudice non avrebbe adeguatamente valutato talune circostanze che sarebbero invece rilevanti ai fini della decisione sul merito della censura sollevata dagli attori con riguardo alla scarsa chiarezza e comprensibilità delle clausole del contratto di mutuo. In particolare: a) non risulterebbe da alcun documento, né istanza istruttoria, della banca, che [i mutuatari] siano stati compiutamente informati in ordine allo specifico rischio, potenzialmente illimitato, connesso al fatto di percepire redditi fissi in euro a fronte di un debito che, sebbene espresso in euro e da rimborsare in euro quale moneta del contratto, prevedeva “a latere” l'applicazione di clausole che parametravano il capitale da restituire all'andamento del cambio chf/euro e che sostanzialmente trasformavano un mutuo in euro a tasso fisso in un mutuo in franchi svizzeri a tasso variabile”; b) la mutuante [dante causa della convenuta] avrebbe acquistato la CP_1 provvista (per erogare il mutuo in euro) pagando in franchi svizzeri e obbligandosi quindi verso terzi a restituire gli importi in detta divisa, con la conseguenza che l'alea
31 dell'andamento del tasso di cambio sarebbe stata riversata esclusivamente sul cliente;
c) il tasso di cambio chf/euro vigente al momento della stipula del rogito notarile” sarebbe “inferiore rispetto al tasso di cambio convenzionale pattuito in contratto”; d) al momento della stipula, “i tassi di cambio chf/euro attesi dal mercato per i vent'anni seguenti alla data della stipulazione del contratto erano decrescenti ed espressione di un atteso rafforzamento del franco VI rispetto all'euro”; e) non risulterebbe dimostrato quanto affermato dal primo giudice laddove afferma che la convenienza per il consumatore nello stipulare siffatto contratto sarebbe stata rappresentata “dal fatto che i tassi di interesse legati al franco VI erano stabilmente più bassi di quelli legati all'euro, con l'effetto che – stipulando un mutuo in franchi svizzeri – diveniva possibile avvalersi di un tasso di interessi inferiore e quindi più conveniente per il mutuatario”; f) il contratto di mutuo non si limiterebbe
“affatto a una clausola di trasformazione della moneta di conto (chf) in moneta di pagamento (euro); al contrario, in un contratto stipulato in euro a tasso fisso, con nozionale erogato in euro, con piano di ammortamento in euro a tasso fisso e obbligo di restituzione in euro, con le clausole censurate viene operata una trasformazione sintetica da mutuo in euro a tasso fisso a mutuo in franco VI indicizzato al BO chf 6 mesi, resa possibile dall'affiancamento di un derivato di tipo Cross Currency
Swap al mutuo originario integrato proprio dalle clausole impugnate”; g) sarebbe irrilevante la circostanza valorizzata dal giudice di primo grado secondo cui “il contratto è stipulato per rogito notarile ossia con una solennità che presuppone e implica necessariamente la lettura di tutte le condizioni negoziali e quindi la piena conoscenza delle stesse da parte dei mutuatari”; h) con riferimento al meccanismo dei conguagli semestrali:
1. non sarebbe “dato comprendere quale fosse la base di calcolo degli interessi”;
2. la base di calcolo della doppia indicizzazione valutaria sarebbe priva di chiarezza;
3. “i differenziali regolati sul c/c” non sarebbero stati “resi disponibili al cliente e l'eventuale differenziale negativo che non trovava capienza nel saldo del c/c doveva essere regolato dal cliente alla prima scadenza della rata successiva”; i) con riferimento al meccanismo di estinzione anticipata, non sarebbe
“dato comprendere cosa si intenda per “capitale restituito” sul quale debbono essere calcolati i complicati meccanismi di conversione ivi previsti”; j) il Documento di Sintesi allegato al contratto di mutuo non indicherebbe una serie di informazioni rilevanti per gli appellanti;
k) non sarebbe corretto quanto affermato dal giudice laddove ha precisato che è “universalmente noto, anche al consumatore medio, che sia i tassi di cambio tra valute, sia i tassi di interesse, sono soggetti a variazioni anche considerevoli nel tempo, e ciò tanto più considerando nel lungo orizzonte temporale”;
32 l) risulterebbe omessa “ogni motivazione in ordine al fatto che, come osservato ed eccepito fin dalla prima memoria, tale foglio informativo non contiene le informazioni essenziali alla comprensione del contratto che i mutuatari sono stati chiamati a stipulare”; m) il giudice avrebbe omesso “di considerare” le circostanze dedotte in Par merito alla difformità dell indicato in contratto rispetto a quello applicato dalla banca. In definitiva, “per effetto dell'omessa o erronea valutazione dei fatti come sopra analiticamente riportati, il Tribunale” avrebbe “errato nel ritenere che le clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile” (cfr. atto d'appello, pag.
29);
9.2 con il secondo motivo si contesta che il giudice avrebbe errato nel ritenere che gli attori avessero affermato che “il difetto di trasparenza comporta di per sé solo un giudizio di vessatorietà delle clausole”, atteso che nel corso del giudizio di primo grado avevano in realtà dedotto diversi argomenti a sostegno della tesi dell'esistenza di un significativo squilibrio degli obblighi e dei diritti delle parti. In ogni caso, il carattere trasparente o meno di una clausola avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione dal giudice nella valutazione del suo carattere abusivo. Più in particolare, il giudice: a) avrebbe errato “nel ritenere che si tratti di un mero contratto in euro indicizzato al chf”; b) non avrebbe considerato che il contratto di mutuo era
“stato stipulato a fronte di un gap informativo”; c) non avrebbe “considerato che il contratto “porta dentro” un derivato Cross Currency Swap”; d) non avrebbe considerato “la peculiarità del caso concreto” derivante dal fatto che “i clienti percepivano stipendi fissi in valuta euro a fronte di un mutuo con rischio potenzialmente illimitato”. Per l'effetto, se il giudice avesse correttamente valorizzato le suddette circostanze, “avrebbe dovuto concludere per la sussistenza di uno squilibrio dei diritti e obblighi delle parti rilevante ai sensi dell'art. 3 comma 1 della
Direttiva 93/12/CEE”;
9.3 con il quinto motivo si contesta che il giudice avrebbe erroneamente escluso la
“nullità della pattuizione relativa agli interessi del mutuo per violazione dell'art. 1346
c.c., ovvero della normativa sulla trasparenza bancaria”. In particolare, la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria deriverebbe: i) dalla mancata decisione circa la violazione delle prescrizioni imposte con la Circolare 229/119, non essendo
“mai stata resa l'informativa sul “prodotto complesso”, e di quelle relative alla Par struttura dei fogli informativi;
ii) dalla errata indicazione dell;
b) dall'erroneità dell'assunto secondo cui “per determinare in modo univoco l'obbligazione deli interessi da corrispondere periodicamente a fronte di un capitale, sarebbe sufficiente conoscere l'importo del capitale, la durata del prestito, il numero delle rate, la
33 tipologia di piano di ammortamento, il tasso nominale”, essendo invece necessaria anche l'indicazione del regime finanziario applicato;
c) dal fatto che, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, il contratto di mutuo: i) non sarebbe “a tasso variabile, bensì a tasso fisso”; ii) non sarebbe “dato comprendere come” vengono
“calcolati gli interessi e su quali [basi] di calcolo”, iii) l'indicizzazione valutaria sarebbe determinata “applicando un criterio non specificamente indicato”; iv) nel documento di sintesi non sarebbe “indicata la modalità di applicazione dei conguagli”; v) il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo non sarebbe “il piano di ammortamento dello specifico contratto concluso dai consumatori”;
9.4 con l'ottavo motivo, infine, si contesta che il giudice abbia ritenuto che “all'art. 10 del contratto gli attori hanno espressamente dichiarato di aver ricevuto copia dei fogli informativi: tale dichiarazione ha carattere confessorio e non può oggi essere messa in discussione”. Il foglio informativo riporterebbe, invero, “solo una generica informativa sul rischio di cambio, non ripetuta nel Documento di Sintesi allegato al rogito notarile”.
9.5 I riassunti motivi di impugnazione ruotano tutti attorno all'idea di fondo sostenuta dagli attori/appellanti secondo cui il contratto di mutuo oggetto di causa sarebbe nel suo complesso oscuro e di fatto ingannevole, risultando per i mutuatari oggettivamente impossibile comprenderne il reale funzionamento, che nel suo concreto sviluppo si sarebbe poi tradotto in una “scommessa” per gli stessi largamente pregiudizievole.
In realtà, come già detto, il contratto di mutuo di cui si tratta non contiene affatto clausole ambigue e ingannevoli nei termini lamentati dagli attori, né tantomeno vessatorie, e come tali invalide, né implica uno stabile squilibrio a danno del mutuatario consumatore, integrando in realtà un contratto caratterizzato da una evidente aleatorietà bilaterale, chiaramente esposta nella scheda contrattuale e nella documentazione accompagnatoria.
Come anticipato nel superiore § 8, a tale approdo sono recentemente pervenuti, sia il Consiglio di Stato, annullando il provvedimento dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato al quale fa riferimento il terzo motivo, sia la Corte di
Cassazione, escludendo – in termini che il Collegio condivide integralmente – con riferimento proprio ai mutui indicizzati al franco VI, il difetto di CP_1 chiarezza, trasparenza e comprensibilità delle clausole in esame e la loro, pretesa, conseguente invalidità e/o inefficacia. In particolare:
a) il Consiglio di Stato, con la sentenza sez. 6^ n. 1699 del 26.2.2025, ha annullato il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato qui
34 ancora valorizzato dagli appellanti, escludendo che i mutui indicizzati al CP_1 franco VI del tipo qui in esame contengano clausole carenti sotto il profilo della chiarezza e della comprensibilità e che le stesse debbano essere ritenute vessatorie,
e quindi nulle laddove la parte mutuataria sia un consumatore, nello specifico osservando: “(omissis)
3. Nel caso di specie l'Autorità ha ritenuto le clausole predette violative del principio di cui all'art. 35, comma 1, del medesimo codice, a mente del quale: “Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile”. L'art. 35 statuisce anche quanto segue: “2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. 3.
La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all'articolo 37”.
3.1 In relazione alla possibile vessatorietà della clausola in base alla mancanza di chiarezza
e comprensibilità, va richiamato l'art. 34 comma 2 del medesimo codice del consumo,
a mente del quale “La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”. Ne discende che, a fronte della rilevanza delle clausole di indicizzazione in relazione alla determinazione della rata e quindi dell'importo dovuto
(e quindi anche per una parte determinante per il consumatore dell'oggetto del contratto di mutuo e per la relativa adeguatezza del corrispettivo dovuto), la chiarezza e comprensibilità rilevano ai fini di valutazione della vessatorietà.
4. Invero, per ciò che rileva nella presente fattispecie, se per un verso l'art. 35 (applicato dall'Autorità) ha un rimedio immediato (comma 2), per un altro verso il carattere vessatorio nel senso contestato ex art. 37bis pare mancante in radice sotto il profilo della carenza dei presupposti di cui allo stesso art. 35. 4.1 Infatti, se la violazione del
35 potrebbe di per sé rilevare in termini di vessatorietà anche ai sensi del predetto art. 34, comma 2 (seppur non direttamente invocato ed applicato dall'Autorità), vanno sottolineati due elementi dirimenti: da un canto, l'art. 35 ha un rimedio immediato e specifico (l'interpretazione orientata nei termini più favorevoli per il consumatore) distinto dalla sanzionabilità in termini di pura vessatorietà; da un altro
e preminente canto, nel caso di specie non emerge alcuna mancanza di chiarezza tale da assurgere comunque alla contestata vessatorietà e non tutelabile tramite i rimedi specifici, dettati a partire dal 35, comma 2. 5. Invero, le clausole in contestazione erano chiare e comprensibili in relazione, sia all'effettivo meccanismo applicato, sia in relazione alla conseguente elevata aleatorietà per ciascuna delle due parti contrattuali, secondo un'immagine che richiama quella del pendolo. Infatti, a
35 seconda dell'andamento degli indici presi a parametro, con particolare riferimento a quello valutario, nella specie il tasso variabile avrebbe comportato un sensibile mutamento dell'importo della rata, in favore, ora dell'una, ora dell'altra, delle due parti del contratto di mutuo fondiario.
5.1 Pertanto, tale aleatorietà rileva ai fini dell'oggetto del presente giudizio, sagomato dal provvedimento incentrato sulla sola contestazione della chiarezza e della comprensibilità delle clausole – rese obiettivamente in modo adeguato con l'obiettivo di avvertire il consumatore medio che si appresta a sottoscrivere un rilevante contratto di mutuo fondiario – mentre resta estranea all'oggetto del giudizio la questione dei limiti di ammissibilità di fondo di tali meccanismi e pattuizioni contrattuali, che per la loro elevata complessità impongono un'attenta verifica del concreto atteggiarsi delle relazioni contrattuali. Ma ciò fuoriesce dall'oggetto della contestazione posta a base del provvedimento finale,
e quindi dall'oggetto della presente controversia (restando impregiudicati i risvolti civilistici dei singoli rapporti contrattuali, che potrebbero, in relazione al profilo di rischio del cliente, anche escludere l'ammissibilità dell'offerta di uno strumento contrattuale siffatto).
5.2 Non a caso, l'originaria contestazione, contenuta negli atti di avvio del procedimento aveva un oggetto duplice (vessatorietà ai sensi degli artt.
33, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo, in quanto risultavano scarsamente intellegibili per il consumatore, sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al loro singolo contenuto, sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale erano inserite). Il provvedimento conclusivo, invece, si è limitato a contestare la violazione dell'art. 35 per mancanza di chiarezza
e comprensibilità.
6. L'illegittimità di tale contestazione peraltro appare, in relazione alla carenza dei presupposti di cui all'art. 35 cit., evidente anche dalla formulazione generica e di stile di due delle tre voci di clausole censurate, attraverso una redazione priva di concretezza e specifica riferibilità alla singola clausola ed al singolo meccanismo, con una terminologia riutilizzabile in astratto per qualsiasi contestazione (cfr. in specie. la valutazione sub paragrafo 48 e quella sub paragrafo
52).
7. In dettaglio, vanno condivise le considerazioni poste a fondamento della giurisprudenza civile richiamata da parte appellante. Non sussiste la scarsa chiarezza
e comprensibilità del testo, sia in generale, che in particolare.
7.1 In primo luogo, in quanto la valutazione dell'Autorità non tiene adeguatamente conto del fatto che il piano di ammortamento sia stato predisposto, al momento della sua conclusione, con
l'indicazione puntuale dei criteri utilizzati;
lo stesso non può pertanto dirsi 'indicativo' della scarsa chiarezza e comprensibilità della formulazione adottata. In proposito, non incidono in alcun modo i conguagli semestrali, indicati con chiarezza e destinati
36 ad operare a parte, mediante l'accredito o l'addebito sullo speciale deposito fruttifero, proprio in forza del carattere aleatorio del meccanismo operante e chiaramente descritto.
7.2 In secondo luogo, con riferimento ai meccanismi in contestazione sostanziale, il meccanismo di indicizzazione non appare oscuro;
infatti, anche ad un soggetto non esperto in materia finanziaria e valutaria, quale il consumatore tutelato dalla disciplina applicata, è dato cogliere il significato sostanziale della previsione contrattuale, in base alle clausole stesse e alla relativa formulazione, cioè di un mutuo
a tasso variabile, determinato attraverso indici più aleatori, con un vantaggio che, a seconda dell'andamento specie valutario (soggetto a variazioni giornaliere nonché a valutazioni o svalutazioni, secondo nozioni ampiamente notorie anche per un semplice livello informativo medio di un consumatore che si appresta a stipulare un impegnativo contratto di mutuo), può andare all'una o all'altra parte del contratto.
7.3 In terzo luogo, se la complessità tecnica è evidente, è parimenti evidente la conseguente necessità di comprendere, resa possibile dalla chiarezza delle clausole indicative dei meccanismi e dei criteri utilizzati, il rischio assunto correlato a un contratto palesemente aleatorio, a partire dal riferimento a una valuta diversa, di un paese terzo, avente una propria gestione valutaria distinta da quella dell'euro.
7.4 In quarto luogo, la doverosa chiarezza delle condizioni economiche, così come richiesta anche dalla giurisprudenza europea, non può essere intesa nel senso di imporre alla
Banca l'indicazione – per gli anni a venire, o comunque nel lungo periodo – delle oscillazioni (o delle probabili oscillazioni) del tasso di interesse e del tasso di cambio, ciò in quanto sul piano giuridico il contratto in esame si connota per una evidente e chiara alea – che, come sopra già evidenziato, è bilaterale, in quanto posta a carico di entrambe le parti – oltre che pienamente valutabile dal consumatore, il quale, quando ha sottoscritto il contratto, era reso edotto del suo tenore della sua operatività.
7.5 In quinto luogo, sul piano economico, il mutare del quantum della rata si basa su variazioni che non dipendono dalla condotta del professionista, ma dagli andamenti macroeconomici del mercato, non prevedibili ex ante, neppure con la diligenza qualificata dell'operatore professionale;
né qualsiasi redazione delle clausole avrebbe potuto prevedere l'evoluzione dell'andamento. Ciò che costituiva oggetto delle clausole, cioè il legame dell'indicizzazione a voci soggette a nota aleatorietà, quali il rapporto di cambio fra valute ben diverse, era invece chiaramente comprensibile, per come formulato al meglio delle possibilità prospettabili, proprio dal consumatore medio, che opta per un mutuo a tasso variabile con criteri di indicizzazione del tasso e quindi della conseguente rata, all'evidenza aleatori, sia nel bene, che nel male, per l'uno contraente e viceversa.
7.6 Vanno condivise anche le
37 conclusioni della giurisprudenza richiamata: le clausole analizzate, risultano chiare – da un punto di vista descrittivo e operativo – e non ambigue – atteso che non appare ipotizzabile attribuire alle stesse diversi significati, eventualmente contrastanti. Il consumatore medio, proprio in relazione alla tipologia di contratto non soggetto a quotidianità, era in grado di comprendere – da un punto di vista sostanziale – i rischi che, sul piano economico, si assumeva con la sottoscrizione del contratto, in quanto, così come espressamente indicato, con l'apprezzamento della valuta estera, rispetto alla valuta nazionale, poteva subire un aggravio dal punto di vista economico, ovvero un vantaggio a seconda dell'andamento dei cambi.
8. L'assenza dei presupposti di cui all'art. 35 emerge dall'insostenibilità degli ulteriori elementi addotti.
8.1 In particolare, l'inserimento diretto nel testo del contratto della formula matematica, vero e proprio perno della contestazione dell'Autorità, lungi dall'aggiungere qualcosa in termini di comprensibilità in favore del consumatore medio, ne avrebbe semmai minato la piana lettura del meccanismo come esplicato nelle clausole (con rinvio ad una formula matematica leggibile solo da esperti in matematica finanziaria). 8.2
Peraltro, va parimenti condivisa la considerazione di parte appellante, nel senso che tutta la documentazione direttamente allegata al testo del contratto faccia parte integrante del contratto stesso, anche in termini di elementi da prendere in considerazione al fine della valutazione della comprensibilità e chiarezza della pattuizione in discussione. In proposito, la chiarezza e la comprensibilità della clausola devono essere esaminate alla luce dell'insieme degli elementi di fatto rilevanti, tra cui la pubblicità e l'informazione fornite dal mutuante nell'ambito della negoziazione di un contratto di mutuo. La normativa di settore imponeva alla odierna appellante [ di mettere a disposizione dei clienti fogli informativi e di CP_1 predisporre un documento di sintesi che riproduce lo schema di foglio informativo ed
è unito al contratto. Pertanto, altrimenti opinando, si perderebbe anche il senso della stessa necessità di tali ulteriori elementi informativi se poi non dovessero essere presi in considerazione. Peraltro, nella specie le stesse clausole erano – in relazione all'indubbia complessità del contratto posto in essere – chiare, sia nel meccanismo operativo, che negli effetti di estrema alea.
9. La stessa giurisprudenza europea, non
a caso evocata da tutte le parti, evidenzia due concetti di fondo, rilevanti anche nella specie e che determinano la conclusione qui esposta.
9.1 In primo luogo, le clausole contrattuali scritte devono essere «sempre» redatte in modo chiaro e comprensibile.
Come la Corte ha già dichiarato, il requisito di trasparenza che figura nella prima disposizione della direttiva ha la stessa portata di quello previsto dalla seconda (cfr. ad es., sentenza del 30 aprile 2014, e C-26/13).
9.2 In Per_2 Persona_3
38 secondo luogo, il suddetto requisito di trasparenza deve essere inteso nel senso che impone, non solo che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che tale consumatore sia posto in grado di valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2015, , C-348/14). Per_4
Orbene, nel caso di specie le clausole erano chiare, sia nelle modalità di operatività del meccanismo di indicizzazione, sia negli effetti di evidente aleatorietà in favore dell'uno o dell'altro contraente. Nulla quindi che incida sulla chiarezza e comprensibilità, oggetto della contestazione errata dell'Autorità, ma piuttosto oggetto di una possibile valutazione circa la ammissibilità di tali meccanismo per mutui da stipulare da parte di normali consumatori;
peraltro, come già evidenziato, tale ultimo elemento fuoriesce dall'oggetto della contestazione finale dell'Autorità e, conseguentemente, dall'oggetto del presente giudizio. 10. Le clausole erano chiare nei propri effetti, ciò che non era noto era il risultato, ma nel senso della aleatorietà, non della mancanza di chiarezza dei meccanismi. Al mutuatario (ma anche al mutuante) erano ignoti, al momento della stipulazione del mutuo, sia l'importo complessivo che sarà tenuto a restituire, sia quello delle singole rate, giacché, per la determinazione di questi elementi, si sarebbe dovuto attendere di conoscere il tasso di cambio, tra la divisa domestica e quella estera, corrente al giorno della scadenza della rata o dell'eventuale estinzione anticipata del finanziamento. Mediante la pattuizione in parola, insomma, le parti hanno finito per dare luogo alla medesima situazione che si sarebbe avuta là dove il mutuo fosse stato rilasciato, e dovesse essere rimborsato, direttamente nella moneta straniera. Ma ciò fa parte della chiara aleatorietà, non certo della incomprensibilità del meccanismo. 11. Anche la presenza del notaio non appare correttamente valutata dalla sentenza impugnata. Va condivisa la considerazione per cui, al pari dei fogli informativi allegati, in astratto la presenza di un notaio (cui è demandato il compito di garantire che il contratto di mutuo sia conforme alla volontà delle parti, che ha accertato) ben poteva agevolare la piena comprensione di clausole e meccanismi di per sé già chiari, rispetto all'evidente aleatorietà degli effetti. Invero, un consumatore medio chiamato a stipulare un contratto all'evidenza rilevante per la propria vita, quale un mutuo fondiario, non può che approfittare della stipula attraverso un pubblico ufficiale esperto della stipula di tali contratti al fine di chiedere eventuali delucidazioni. Va pertanto esclusa la irrilevanza ritenuta sul punto dal Tar. 12. Con riguardo al piano di ammortamento, lo stesso lungi dall'essere meramente indicativo, rimane sempre lo stesso, non mutando nel tempo, in quanto l'importo e la composizione in termini di capitale e interessi
39 delle rate che il cliente rimborsa mensilmente seguono effettivamente il piano di ammortamento stabilito nel contratto, fermo restando il meccanismo dei conguagli semestrali reso necessario dalla natura indicizzata del mutuo. Proprio a cagione del carattere e della natura del mutuo in oggetto, il piano non avrebbe potuto essere predisposto in maniera differente, dato che esso era predisposto e fornito al mutuatario in sede di conclusione del contratto, cioè in un momento in cui nessuna delle parti (sia la banca, che il consumatore) poteva prevedere come si sarebbero evoluti in futuro i parametri a cui erano legati i meccanismi di indicizzazione. La chiara
e comprensibile esistenza della doppia indicizzazione del mutuo (al cambio CHF/EUR
e al LIBOR), evidenziata nella documentazione contrattuale, comportava necessariamente l'esigenza dei periodici conguagli in funzione, appunto, dell'andamento concreto del cambio CHF/EUR e del LIBOR, secondo un meccanismo parimenti chiaramente descritto nel contratto. 13. Va condivisa la giurisprudenza (cfr. ad es. Cass. 22 febbraio 2021, n. 4659, Corte giust. UE 3 dicembre 2015, causa C-
312/14) secondo cui la clausola di indicizzazione alla valuta straniera è assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, a meccanismi del tipo qualificabile come “domestic currency swap”, provvedendo la stessa soltanto a veicolare nel contratto un congegno di adeguamento della prestazione pecuniaria dovuta dall'utilizzatore. E tale valutazione esclude, anche su tale versante, la contestata mancanza di chiarezza e comprensibilità. 14. Per le ragioni esposte l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado ed annullato il provvedimento impugnato”;
b) la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1580 del 22.1.2025, esaminando un caso sovrapponibile a quello in esame (nella specie la Corte d'Appello, rigettando il gravame, aveva ritenuto: a) che le condizioni contrattuali erano connotate da chiarezza e trasparenza, posto che nel foglio informativo messo a disposizione dei mutuatari era evidenziata la duplicità delle varianti incidenti sul mutuo, risultavano rappresentati gli elementi che spiegavano effetto sull'assetto economico del rapporto
(«tasso di interesse ancorato al parametro chf a sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco VI») ed era infine evidenziata l'influenza di tali variabili sulla somma che il mutuatario doveva restituire all'istituto di credito, «con chiaro riferimento, quindi, a qualsiasi importo e non solo agli interessi»; b) che il meccanismo di indicizzazione non determinava l'immeritevolezza o l'illiceità della causa del contratto, né generava un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti;
c) che, in ogni caso, l'eventuale scarsa trasparenza delle clausole contrattuali non poteva fondare la domanda di declaratoria di nullità, non prevedendo
40 l'art. 35, comma 1, del Cod. Cons. (D.L.gs n. 206 del 2005) tale conseguenza giuridica, e tanto portava a ridimensionare il giudizio espresso dall'AGCM col provvedimento del 9 luglio 2018, secondo cui le disposizioni di cui agli artt. 4, 4-bis,
7 e 7-bis dello schema negoziale replicato nei contratti di mutuo dedotti in lite risultavano essere redatte in modo poco chiaro;
d) che il sistema di calcolo del tasso variabile ancorato alla valuta estera, in particolare al franco VI, non snaturava lo schema del mutuo e non trasformava il contratto concluso in uno strumento finanziario derivato), ha escluso la pretesa vessatorietà delle clausole del contratto di mutuo contestate dai mutuatari ricorrenti e la loro pretesa invalidità, nello CP_1 specifico osservando: “(omissis) 10. ― Da quanto sopra si ricava che l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa. Come è evidente, la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni
e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria. Può certamente ipotizzarsi che l'assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma 1, Cod. Cons.. Non esisterebbe, del resto, alcuna ragione per privare di efficacia, attraverso la disciplina di cui agli artt. 33 ss. Cod. Cons., una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti. Appare pertanto non superabile l'affermazione della Corte di merito secondo cui
l'accertamento dell'AGCM, in quanto incidente sulla chiarezza delle clausole impugnate, e non sulla loro vessatorietà, non poteva determinarne la nullità. Tanto
è sufficiente per escludere l'accoglimento del motivo di ricorso. 11. ― Sotto un diverso riflesso, occorre ricordare che la Corte di appello, attraverso un giudizio di fatto non sindacabile nella presente sede, ha accertato l'intellegibilità delle clausole di cui qui si dibatte, osservando, tra l'altro, che la previsione contrattuale si manifestava «sufficientemente chiara sia nell'evidenziare la duplicità delle variabili incidenti sul mutuo (tasso di interesse ancorato al parametro CHF a sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco VI), sia nell'evidenziare l'incidenza di tali variabili sull'importo che il mutuatario debba restituire all'istituto di credito, con chiaro riferimento, quindi, a qualsiasi importo e non solo sugli interessi»”.
41 9.6 Le richiamate considerazioni e statuizioni fatte dai due supremi consessi (della
Giustizia amministrativa e di quella ordinaria) già risolvono in termini adeguati (e condivisibili) tutte le questioni oggetto delle contestazioni sollevate dagli attori, attuali appellanti.
Tuttavia, per completezza di disamina, anche al fine di evidenziare come si tratti in realtà di considerazioni pienamente coerenti con l'effettivo contenuto dei contratti di mutuo fondiario indicizzati al franco VI già commercializzati da , CP_1 così come interpretati dalla giurisprudenza assolutamente prevalente, e quindi in linea con il formante giurisprudenziale sviluppatosi sui temi qui in esame, appare opportuno aggiungere le seguenti ulteriori considerazioni, in relazione:
A) all'insussistenza di uno squilibrio giuridicamente rilevante a danno del consumatore nelle clausole del contratto di mutuo di cui si tratta;
B) al meccanismo dei conguagli semestrali di cui agli artt. 4 e 4bis;
C) alla contestata mancanza di chiarezza e comprensibilità del meccanismo di indicizzazione di cui agli artt. 7 e 7bis;
D) all'impossibilità di configurare la nullità delle clausole di indicizzazione;
E) alla contestata violazione degli artt. 116 e 117 TUB in relazione alle risultanze del Foglio informativo;
F) alla mancata indicazione del regime finanziario applicato al rapporto di mutuo;
G) alla contestata difformità dell'ISC indicato nel contratto rispetto a quello effettivo.
9.7 Sub A).
Come già rilevato dalla giurisprudenza della C.G.U.E e dalla S.C. (Cass. n.
23655/2021), onde poter sancire la nullità di una clausola contrattuale ai sensi dell'art. 36 del Codice del Consumo, è necessario dimostrare che la clausola in questione determini uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore, non essendo a tal fine sufficiente che essa sia, in ipotesi, poco chiara, dando luogo l'eventuale scarsa chiarezza della clausola alla possibile interpretazione più favorevole per il consumatore, sempre che una interpretazione alternativa esista e abbia senso.
A tale riguardo il primo giudice ha correttamente escluso la sussistenza di qualsivoglia squilibrio derivante dal meccanismo di indicizzazione al franco VI, precisando che “si ritiene in ogni caso che detto squilibrio non sussista nel caso di specie, il che
è assorbente per rigettare le domande di nullità in esame […] Il complesso sistema di indicizzazione pattuito dalle parti sia per la fase di ammortamento, sia per l'ipotesi dell'estinzione anticipata comporta un elemento di aleatorietà nel contratto (stante
42 la nota – anche per l'uomo medio – variabilità nel tempo sia dei tassi di cambio, sia dei tassi di interesse), ma non vi è dubbio che detta alea fosse senz'altro bilaterale, ossia gravasse in eguale misura tanto sul mutuante quanto sul mutuatario, non essendo affatto prevedibile a priori, tanto meno in un orizzonte temporale di vent'anni, come i detti tassi sarebbero mutati rispetto a quelli “convenzionali” indicati in contratto, se in aumento o in diminuzione. In altri termini, il fatto che in concreto il mutuo si fosse rivelato via via più oneroso e che si fosse verificato un aumento dell'importo da pagare per l'estinzione anticipata è dipeso non dall'esistenza di diritti ed obblighi squilibrati tra le parti a sfavore del consumatore, ma unicamente dalla circostanza – del tutto contingente – per cui in concreto il franco VI si è nel corso del tempo apprezzato sull'euro; se invece il franco si fosse nel corso del tempo deprezzato, il medesimo meccanismo di indicizzazione avrebbe comportato sostanziali vantaggi per i mutuatari sia in corso di rapporto, sia in sede di estinzione anticipata (pare financo superfluo ribadire che il meccanismo di indicizzazione avrebbe operato sempre nel medesimo modo, indipendentemente dalla circostanza che il franco si fosse apprezzato o deprezzato, cosa che invece il ragionamento attoreo sembra sottendere)” (cfr. sentenza impugnata, pag. 14).
La decisione (e la corrispondente motivazione) sono corrette, considerato che effettivamente l'applicazione del meccanismo di indicizzazione valutaria regolato nel contratto in esame, tanto durante l'ammortamento del mutuo, quanto in sede di estinzione anticipata, e/o di conversione del mutuo medesimo, non determina alcuno squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, e ciò in quanto tale meccanismo rappresenta un elemento aleatorio per entrambe le parti (e non già per una parte soltanto), in quanto suscettibile di incidere, in aumento o in diminuzione, sull'ammontare della prestazione dovuta dal mutuatario. Invero, diversamente da quanto sostengono gli appellanti, la clausola di indicizzazione al tasso chf/eur in sé considerata, al pari di qualsivoglia clausola di indicizzazione, costituisce un elemento aleatorio che va ad influire sull'ammontare della prestazione dovuta dal mutuatario, da cui l'ulteriore considerazione per cui la clausola può certamente avere come conseguenza che la somma da restituire sia ben superiore a quella ricevuta, ma può anche avvenire, se l'indice di riferimento è una moneta estera o l'oro, che la somma da restituire sia inferiore.
Si tratta, infatti, di una “clausola aleatoria per natura”, la quale comporta che la prestazione dovuta dal mutuatario possa aumentare o diminuire a seconda dell'andamento del parametro a cui il mutuo è indicizzato, rientrando la possibile variazione del valore delle prestazioni nell'alea consapevolmente accettata dai
43 contraenti. In altri termini, la clausola di indicizzazione, in sé considerata, costituisce un elemento aleatorio per entrambe le parti ed il rischio connesso alla fluttuazione del cambio chf/euro rientra, per definizione, nella normale alea del contratto, avendo entrambe le parti consapevolmente accettato il rischio, ovvero confidato, che tale fluttuazione potesse determinare, rispettivamente, un peggioramento, ovvero un miglioramento, della propria posizione contrattuale.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, qualora un contratto di mutuo sia espresso in valuta estera “le parti (si badi, non una parte sola), nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno assunto un rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, così rendendo il contratto di mutuo aleatorio in senso giuridico e non solo economico” (Cass., sez. 3, 29 maggio 2012, n. 8548,
Rv. 622813 – 01: “L'obbligo della banca di comunicare al cliente le variazioni unilaterali delle condizioni di contratto, previsto dall'art. 118 del d.lgs. 1° settembre
1993, n. 385, sussiste solo se tali variazioni siano state decise dalla banca stessa ed in senso sfavorevole alla controparte. Tale obbligo non sussiste, invece, quando la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni
(quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio”). Ancora più chiaramente, sempre la Suprema Corte ha ritenuto rientrare “nel rischio normale del creditore e del debitore di prestiti in valuta estera il verificarsi del ben noto – relativamente frequente – fenomeno di oscillazioni anche ampie nel rapporto di cambio: che, ovviamente, a seconda della direzione dell'oscillazione, possono giovare al creditore o al debitore” (Cass., 17 luglio 2003, n.
11200, Rv. 565215 - 01). Anche l'Arbitro Bancario Finanziario, con riferimento a un mutuo erogato proprio da corrispondente a quello di specie, ha ritenuto che CP_1
“il previsto meccanismo di indicizzazione valutaria, come qualsiasi meccanismo del genere, viene a innestare nel contratto un elemento di aleatorietà […] per ambedue
i contrenti, la stipulazione di contratti del tipo di quello qui in esame essendo reputata
o meno più conveniente dai mutuatari sulla base della fiducia nell'andamento della propria valuta” (Decisione ABF n. 2374 del 3.11.2011).
La rischiosità discendente da tale clausola è pertanto sopportata da entrambi i contraenti e non da uno soltanto, con la conseguenza che – stante tale carattere aleatorio – non può per definizione parlarsi di “onere” o “costo” imposto dalla banca al mutuatario.
44 Alla luce di tali rilievi appare quindi evidente che se nel caso concreto gli effetti della clausola di estinzione anticipata sono stati negativi per i mutuatari, determinando un aumento dell'importo dovuto a titolo di estinzione anticipata, ciò è dipeso unicamente da circostanze contingenti, e in particolare dall'andamento del tasso di cambio franco VI/euro registratosi al tempo dell'estinzione, e non già da una caratteristica intrinseca della clausola di indicizzazione, la quale è aleatoria, e quindi di per sé
“neutra” rispetto alla posizione dell'una o dell'altra parte.
In linea con tali considerazioni questa Corte d'Appello si è già pronunciata con sentenza n. 900/2022, rilevando che “con riferimento alla domanda di nullità delle clausole di cui all'art. 7 […] appare opportuno premettere che il mutuo fondiario indicizzato è un contratto aleatorio e l'alea in questione […] è allocata su entrambe le parti in base a variabili esterne, fuori dal controllo delle (e non prevedibili dalle) stesse” e che la “La Suprema Corte ha riconosciuto la liceità della causa di mutuo ai prestiti indicizzati a una valuta estera, laddove ha affermato che “qualora il contratto di mutuo sia espresso in valuta estera, le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno assunto un rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, così rendendo il contratto di mutuo aleatorio in senso giuridico e non solo economico”.
Negli stessi termini, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza 4 maggio 2023, resa nel proc. n. 3334/2021 R.G., ha affermato che “(omissis) II.C. In ogni caso, la Corte ritiene insussistente lo squilibrio dei diritti ed obblighi posti a carico delle parti, in conseguenza della dedotta non chiarezza del testo contrattuale, quale requisito necessario al fine della declaratoria di nullità delle clausole, se ed in quanto vessatorie. La c.d. doppia indicizzazione prevista nel contratto genera un'alea contrattuale - di natura bilaterale - in quanto posta a carico di entrambe le parti, atteso che l'apprezzamento o il deprezzamento del franco VI avrebbe potuto determinare un aggravio o un beneficio economico, tanto per il cliente, quanto per la
Banca. Nel caso concreto, è pacifico che, in una prima fase di esecuzione del contratto, il rapporto di cambio CHF/Euro e il rapporto LIBOR a sei mesi/Euribor siano risultati favorevoli per il consumatore;
poi, con l'apprezzamento del franco VI sull'euro e il superamento del tasso BO a sei mesi sul tasso Euribor, si è avuto un aggravio economico per quest'ultimo. Peraltro, tale circostanza non è la conseguenza di una previsione contrattuale ab origine iniqua ai danni del consumatore e non percepita per l'oscurità del testo contrattuale, ma semmai per il mutamento - sopravvenuto e indipendente dalla volontà delle parti - del mercato valutario e finanziario”.
45 Sempre nella prospettiva qui in esame gli appellanti sostengono ancora che il giudice, nell'esprimere la propria valutazione:
a) avrebbe errato “nel ritenere che si tratti di un mero contratto in euro indicizzato al CHF”;
b) non avrebbe considerato che il contratto di mutuo era “stato stipulato a fronte di un gap informativo”;
c) non avrebbe “considerato che il contratto “porta dentro” un derivato Cross
Currency Swap”;
d) non avrebbe considerato “la peculiarità del caso concreto” derivante dal fatto che “i clienti percepivano stipendi fissi in valuta euro a fronte di un mutuo con rischio potenzialmente illimitato”.
Si tratta di considerazioni infondate e comunque non incidenti sulla validità delle clausole in contestazione, al riguardo osservandosi:
1. sub a): risulta innegabile che il contratto di mutuo in esame sia un mutuo in euro indicizzato al franco VI, ossia, in altri termini, un mutuo che è pagabile in euro (essendo quest'ultima la moneta corrente in Italia), ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è unicamente il franco VI, la cui variazione sull'euro è, quindi, suscettibile di incidere sull'ammontare delle rate stesse: come noto, per indicizzazione si intende un meccanismo con il quale si ancorano ad un certo parametro di riferimento (ad esempio un tasso di interesse, il tasso di inflazione, un tasso di cambio ecc.) l'ammontare, a seconda dei casi, di una somma capitale (ad esempio, una somma assicurata, un salario ecc.) o il valore di rimborso di un debito (come nel caso di rimborso di un mutuo o di una obbligazione).
Nel caso di specie, le parti del contratto di mutuo hanno inteso indicizzare le rate di rimborso, oltre che al tasso di interesse BO chf, anche all'andamento del tasso di cambio di una valuta straniera rispetto all'euro, segnatamente il franco VI;
2. sub b): come già in precedenza osservato, la Banca ha fornito ai mutuatari tutta l'informativa corretta e necessaria per far comprendere appieno le caratteristiche della tipologia di mutuo scelto, ivi inclusi i principali rischi connessi all'indicizzazione al franco VI;
3. sub c): la qualificazione del meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo come un “currency swap” è impropria e non pertinente, sia sul piano prettamente tecnico, sia sotto il profilo giuridico. Va in proposito richiamato in senso contrario quanto già ritenuto in proposito dalla Corte di Cassazione (sezione prima) con ordinanza n. 30556 del 3.11.2023 (Rv. 669365 - 02), che in parte qua ha affermato: “(omissis) Questa Corte, nella già citata decisione del 2021 [Cassazione,
46 sentenza n. 23655 del 31.8.2021 – Rv. 662338 – 01], che qui si richiama e a cui si dà continuità, ha avuto modo di escludere che la previsione di doppia indicizzazione,
e dunque la variabilità collegata, sia alla mutevolezza del tasso di interesse, sia all'evoluzione del rapporto di cambio, dia luogo alla figura, di elaborazione dottrinale, del derivato implicito, al che resta soltanto da aggiungere che Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5657, ha escluso in radice la configurabilità di derivati così congegnati, non per l'atteggiarsi del contratto, quale contratto derivato, bensì per effetto di singole clausole”, e quindi, ancora, con la richiamata sentenza n. 1580 del
22.1.2025: “(omissis) Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 132, n. 4, c.p.c., 61 e 191 c.p.c., 1421, 1175, 1176, comma 2, 1322, 1325, 1337, 1343, 1375 e 1418 c.c., 33 ss. cod. cons., 23 e 30 t.u.f.
e dei pertinenti regolamenti Consob. Si assume che il mutuo fondiario per la prima casa indicizzato al franco VI contiene un derivato finanziario implicito e si oppone la nullità del contratto per difetto o illiceità della causa e per violazione delle norme poste a tutela del consumatore e risparmiatore in materia di trasparenza, correttezza, completezza, diligenza e accuratezza dell'informazione nell'attività di intermediazione finanziaria. Viene rilevato, in particolare, che il mutuo in questione sarebbe classificabile come un derivato su valuta, in quanto il sottostante sarebbe dato dal rapporto di cambio, mutevole per la durata del rapporto di finanziamento. Il motivo è infondato. Come già rilevato da questa Corte in giudizi vertenti sulla medesima questione oggetto del presente motivo, la previsione di doppia indicizzazione del mutuo non dà luogo alla figura, di elaborazione dottrinale, del derivato implicito: infatti, manca nella struttura contrattuale che qui viene in esame
«l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato» (Cass. 31 agosto 2021, n.
23655, cit., in motivazione) e, del resto, Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657, ha escluso possano qualificarsi derivati i negozi così congegnati «non per l'atteggiarsi del contratto, quale contratto derivato, bensì per effetto di singole clausole» (Cass.
3 novembre 2023, n. 30556, cit., in motivazione)”;
4. sub d): risulta irrilevante il rilievo per cui “i clienti percepivano stipendi fissi in valuta Euro a fronte di un mutuo con rischio potenzialmente illimitato”. La scelta del prodotto bancario de quo è stata infatti consapevolmente assunta dai mutuatari sulla base dell'informativa (completa ed esaustiva) fornita dalla banca, nella quale era chiaramente evidenziata la natura indicizzata del rapporto di mutuo e i rischi correlati a tale indicizzazione a una valuta straniera. Anzi, a ben vedere, la scelta degli attori di sottoscrivere un mutuo indicizzato al franco VI venne consapevolmente (e
47 quindi opportunisticamente) fatta per poter beneficiare, come detto, di tassi di interesse che erano più bassi di quelli applicati con riferimento all'euro.
9.8 Sub B).
Gli appellanti contestano ancora la chiarezza del meccanismo dei conguagli semestrali previsto dagli artt. 4 e 4-bis (v. atto d'appello, pag. 20-22).
Il giudice si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini:
a) “Il contratto, pur nell'elevato tecnicismo che lo caratterizza (e, si ribadisce, indipendentemente dal livello di chiarezza atto a rendere perfettamente edotto il consumatore circa la portata dei diritti e degli obblighi assunti, in questa sede irrilevante), ed i relativi allegati, espressamente da considerarsi “parte integrante e sostanziale” del contratto stesso, contengono tutti gli elementi necessari e sufficienti
a determinare compiutamente diritti ed obblighi delle parti” (pag. 7);
b) il meccanismo dei conguagli semestrali disciplinato dall'art. 4 del Contratto di
Mutuo “dovuti nel tempo a causa dell'oscillazione dei parametri valutari e finanziari reali, ossia il tasso di cambio CHF/EUR e il BO CHF 6 mesi, rispetto ai tassi
“convenzionali” (e, lo si ricorda ancora una volta, ai fini dell'art. 1346 CC rileva unicamente la determinabilità in sé e per sé dell'oggetto del contratto, rimanendo invece irrilevante che i criteri per la determinazione siano, agli occhi del consumatore medio, eventualmente poco chiari o di difficile comprensione); in sintesi, viene previsto un tasso di interesse iniziale annuo, convenzionalmente stabilito, e parimenti
l'ammontare della rata viene calcolato sulla scorta di un tasso di cambio in valuta, anch'esso convenzionalmente fissato al momento della stipula del contratto;
al termine di ogni semestre, nel caso in cui i tassi convenzionali su cui si è costruita la rata fissa subiscano delle variazioni rispetto ai tassi reali, in positivo o in negativo, la somma a credito o a debito derivante dall'oscillazione del cambio valuta viene aggiunta o sottratta al conto deposito fruttifero, accessorio al mutuo;
si sottolinea che la previsione per cui “la differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in HI VI (calcolato al “tasso di cambio convenzionale”) di quanto liquidato alla Parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del primo giugno e del primo dicembre” non appare così incomprensibile come sostenuto dagli attori: la lettura integrale della clausola consente, infatti, di comprendere che la differenza di cui si parla è quella, eventuale, che emerga tra gli interessi e il tasso di cambio convenzionali (in base ai quali sono state calcolate le rate del semestre precedente) e quelli effettivamente rilevati nel medesimo semestre” (pagg. 8-9);
48 c) “sulla base del piano di ammortamento allegato al contratto, seppur riferito a
100 euro di capitale mutuato, poteva agevolmente essere calcolato il capitale rimborsato e quello residuo al momento della scadenza delle singole rate” (pag. 9);
d) “seppure il piano di ammortamento non comprendeva gli interessi, non può essere sottaciuto che il mutuo in questione era a tasso variabile, di talché la pretesa dei mutuatari di conoscere in anticipo l'esatto ammontare delle singole rate può apparire addirittura fuori luogo”.
La decisione e la corrispondente motivazione sono corrette e vanno confermate.
Per contro, le contestazioni svolte in parte qua dagli appellanti non colgono nel segno, non potendo ragionevolmente sostenersi che il riferimento a parametri che per loro natura sono soggetti ad oscillazioni nel tempo (quale, appunto, il BO chf 6 mesi, tasso applicato al contratto de quo) renderebbe indeterminato o indeterminabile l'oggetto del contratto. Peraltro, seguendo tale ragionamento si giungerebbe alla
(evidentemente paradossale) conclusione per cui dovrebbero essere viziati da nullità tutti i mutui a tasso variabile, ossia tutti i mutui in cui, pur essendo determinato ex ante il parametro di riferimento per la determinazione del tasso di interesse, non è dato sapere al momento della conclusione del contratto l'esatto tasso di interesse che sarà di volta in volta concretamente applicato nel corso del rapporto.
D'altra parte, ai sensi dell'art. 1346 c.c. l'oggetto del contratto, per essere valido, deve essere determinato o determinabile alla stregua di criteri oggettivi contemplati nel contratto medesimo. Ebbene, nella specie l'importo della rata effettivamente dovuta dai mutuatari (e da questi incontestatamente – per anni – corrisposta) è stato determinato sulla base delle variazioni di indici oggettivi, univocamente determinati e costanti per tutta la durata del rapporto, il cui andamento era totalmente indipendente dalla volontà della Banca.
In relazione alla validità del contratto sotto il profilo qui in esame questa Corte si è già espressa nella richiamata sentenza n. 900 del 20.4.2022, osservando che
“dall'esame complessivo delle clausole del contratto di mutuo in esame deve, innanzitutto, rilevarsi che agli artt. 3 e 4 è esplicato, in modo dettagliato e analitico, il funzionamento del finanziamento in HI VI. Il mutuo in parola, per mezzo dell'indicizzazione a valuta in HI VI, moneta differente rispetto a quello in cui è erogato, ovvero in euro, corrisponde ad un mutuo contratto nella valuta cui è indicizzato. Il debitore, insomma, riceve una somma in euro che, tuttavia, per effetto dell'indicizzazione, è l'equivalente di un determinato importo in HI VI, convertito sulla base del tasso convenzionale di cambio fissato alla data della stipula del contratto. Il piano di ammortamento viene redatto in euro, ma corrisponde, sulla
49 base del rapporto di conversione, ad un ipotetico piano di ammortamento redatto in
HI VI. Per redigere il piano di ammortamento a rata fissa, l'art. 4 del contratto prevede un tasso di interesse iniziale annuo, convenzionalmente stabilito.
La rata semestrale frazionata, inoltre, viene calcolata sulla scorta di un tasso di cambio in valuta, anch'esso convenzionalmente fissato al momento della stipula del contratto. Al termine di ogni semestre, tuttavia, nel caso in cui i tassi convenzionali su cui si è costruita la rata fissa subiscano delle variazioni rispetto ai tassi reali, in positivo o in negativo, la somma a credito o a debito derivante dall'oscillazione del cambio valuta sarà aggiunta o sottratta al conto deposito fruttifero, accessorio al mutuo. Il mutuo oggetto di causa, pertanto, è variabile con riferimento a due tassi: il primo è quello dell'interesse, tipico di ogni contratto di mutuo a tasso variabile, ancorato al tasso di interesse BO CO ZE sei mesi, maggiorato dello spread contrattualmente previsto;
il secondo è quello del cambio valuta Euro/CO
ZE”.
Infondata è anche la contestazione di nullità dell'art. 4 fondata sulle pretese carenze del Documento di Sintesi.
Invero, in ottemperanza delle disposizioni in materia di trasparenza e, in particolare, di quelle di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, emanato in attuazione della delibera CICR del 4 marzo 2003, il documento di sintesi deve riportare le più significative condizioni contrattuali ed economiche, precisandosi che
“possono essere omesse le informazioni riguardanti l'intermediario, quelle relative alle caratteristiche e ai rischi dell'operazione e del servizio” (cfr. Provvedimento di
Bankitalia del 25 luglio 2003).
Ed infatti, tale documento si compone: - di una prima parte, costituita dalla “sintesi delle principali condizioni economiche del contratto”, nella quale sono indicati (tra gli altri), sia il tasso di interesse, sia il tasso di cambio chf/euro, vale a dire i due parametri di indicizzazione del mutuo;
- di una seconda parte, rubricata: “Sintesi delle principali clausole contrattuali non aventi contenuto economico”, nella quale viene riportata esattamente la clausola relativa ai “criteri di indicizzazione e modalità di calcolo del conguaglio per interessi e tasso”, che a sua volta riporta testualmente la clausola contrattuale relativa al meccanismo di indicizzazione dei conguagli semestrali.
Così stando le cose, diversamente da quanto sostengono gli appellanti (v. atto d'appello, § 9, pag. 24-26), che si dolgono di una pluralità di carenze informative che non avrebbero consentito loro di vagliare la bontà del contratto da sottoscrivere, va ribadito che le caratteristiche salienti del mutuo di riferimento, con la descrizione
50 puntuale del meccanismo di indicizzazione, non solo si trovano adeguatamente illustrate nel testo del contratto, ma sono riportate anche nel Documento di Sintesi ad esso allegato.
Da ultimo, sugli ulteriori profili oggetto di contestazione si osserva:
1. non corrisponde al vero che non sarebbe possibile neanche indirettamente determinare l'importo della rata da corrispondere. Invero, il meccanismo di indicizzazione che contraddistingue il mutuo scelto dagli attori prevede, in sintesi, da un lato, che la rata pagata mensilmente – comprensiva di quota capitale e quota interessi – sia convenzionalmente pattuita in misura costante secondo il piano di ammortamento allegato al contratto, calcolato sulla base del “tasso di interesse” e il
“tasso di cambio” pattuiti contrattualmente;
dall'altro, che ogni sei mesi la banca compia gli opportuni “aggiustamenti” sulla base dei menzionati “conguagli semestrali”, calcolati in funzione dei menzionati due parametri, ossia: a) il tasso di interesse BO applicato al franco VI maggiorato dello spread contrattuale e,
b) il tasso di cambio franco VI/euro, trattandosi, come detto, di un mutuo indicizzato al franco VI, il cui tasso di cambio contro l'euro deve pertanto essere preso in considerazione per calcolare l'equivalente in euro delle rate di rimborso. Non risulta, quindi, ragionevolmente ipotizzabile, né è comunque riscontrabile, alcuna indeterminatezza della rata possa essere validamente formulata in tale contesto;
2. l'importo delle rate, fatto salvo l'eventuale meccanismo di adeguamento dei conguagli semestrali (che tuttavia incide solo nel caso di erosione del conto di deposito fruttifero associato al mutuo), è esattamente indicato nel piano di ammortamento allegato al contratto. Del resto, anche il documento di sintesi allegato al contratto di mutuo esplicita chiaramente che il mutuo in questione è caratterizzato da un tasso variabile – da applicarsi a una rata costante, calcolata inizialmente sulla base del tasso convenzionale – il quale varia in funzione del parametro costituito dal
BO chf sei mesi maggiorato dello spread contrattuale (laddove nel Documento di
Sintesi il tasso di interesse è indicato solamente come “tasso di ingresso” e “tasso di interesse convenzionale”);
3. l'affermazione fatta dagli appellanti secondo cui “Il tasso di cambio chf/euro vigente al momento della stipula del rogito notarile” sarebbe “inferiore rispetto al tasso di cambio convenzionale pattuito in contratto” e al momento della stipula, “i tassi di cambio chf/euro attesi dal mercato per i venti anni seguenti la data di stipula del contratto erano decrescenti ed espressione di un atteso rafforzamento del franco VI rispetto all'Euro” (cfr. atto d'appello, pag. 17), è, da un lato indimostrata, e nella sostanza apodittica, e dall'altro comunque irrilevante ai fini della valutazione
51 sulla chiarezza delle clausole de qua. E' appena il caso di aggiungere, con riguardo alla lamentata difformità del tasso di cambio convenzionale chf/eur pattuito in contratto rispetto al tasso di mercato rilevato il giorno del rogito, che, da una parte, nel contratto di mutuo il tasso di cambio iniziale chf/euro sulla base del quale è stato erogato il capitale mutuato è stato esplicitamente qualificato come tasso di cambio
“determinato convenzionalmente” dalle parti e, dall'altra, che il parametro di riferimento non poteva in ogni caso essere quello del giorno della stipula, è ciò per due ordini di ragioni: - in primo luogo, perché il tasso di cambio del giorno della stipula è noto soltanto alla fine della giornata, e cioè a mercati chiusi;
pertanto, dal momento che il rogito notarile viene stipulato (come è stato stipulato) in orario di ufficio, è evidente che nel momento in cui le parti stipulavano, il tasso di cambio di quel giorno non era ancora noto;
- inoltre, per evidenti ragioni organizzative, la bozza dell'atto viene inviata dalla banca al notaio alcuni giorni prima della stipula, anche per dare il tempo al notaio di fare tutte le verifiche del caso;
per tale ragione, la
Banca deve “chiudere” il testo con un anticipo di pochi giorni prima della stipula ed è questo il motivo per cui le parti hanno previsto un tasso di cambio “convenzionale” che, tuttavia, è molto prossimo a quello del giorno della stipula, essendo il mercato dei cambi soggetto a continue oscillazioni (per quanto lievi) Quanto, invece, alla affermata prevedibilità del rafforzamento del franco VI sull'euro, come è stato correttamente osservato dal giudice di primo grado, l'andamento effettivo del tasso di cambio è un elemento per definizione non conoscibile ex ante da nessuna delle due parti, sicché nel sottoscrivere questa tipologia di mutuo entrambi i contraenti si sono liberamente e volontariamente assunti il rischio, ovvero hanno confidato, che tale fluttuazione potesse determinare una variazione, in aumento o in diminuzione, del capitale da rimborsare;
4. la contestazione della carenza di riscontro dell'affermazione fatta dal giudice di primo grado per cui “la convenienza per il consumatore nello stipulare siffatto contratto sarebbe stata rappresentata dal fatto che i tassi di interesse legati al franco VI erano stabilmente più bassi di quelli legati all'euro, con l'effetto che – stipulando un mutuo in franchi svizzeri – diveniva possibile avvalersi di un tasso di interessi inferiore e quindi più conveniente per il mutuatario” trova smentita nell'analisi anche dei soli conguagli semestrali, dai quali si evince che i tassi di interesse legati al franco VI (i.e. BO chf 6 mesi) erano (come ancora oggi sono) più bassi rispetto a quelli della zona euro. È comunque pacifico, oltre che documentalmente provato, che il cliente che sottoscriveva un mutuo indicizzato al franco VI poteva beneficiare, e ancora oggi beneficia, di un minore tasso di
52 interesse (giacché, il tasso di interesse base di riferimento sul quale viene applicato il c.d. spread è il BO chf, mediamente inferiore all'Euribor o, ancor prima, al Tasso
Ufficiale di Sconto), con conseguente incidenza positiva sull'indicizzazione finanziaria applicata al rapporto in sede di ammortamento del mutuo;
5. la contestazione per cui il contratto di mutuo non si limiterebbe “affatto ad una clausola di trasformazione della moneta di conto (CHF) in moneta di pagamento
(Euro); al contrario, in un contratto stipulato in Euro a tasso fisso, con nozionale erogato in Euro, con piano di ammortamento in Euro a tasso fisso e obbligo di restituzione in euro, con le clausole censurate viene operata una trasformazione sintetica da mutuo in euro a tasso fisso a mutuo in franco VI indicizzato al CHF
BO 6 mesi, resa possibile dall'affiancamento di un derivato di tipo Cross Currency
Swap al mutuo originario integrato proprio dalle clausole impugnate” (cfr. atto d'appello, pag. 20) è infondata alla luce di quanto già rilevato in proposito nel precedente § 9.7 (punto 3.).
9.9 Sub C).
Con riguardo al calcolo della somma da restituire alla banca in ipotesi di esercizio della facoltà di estinzione anticipata del mutuo, gli appellanti contestano la chiarezza della clausola (art. 7 e 7bis del Contratto) in quanto suscettibile (come evidenziato dai propri consulenti contabili) di varie interpretazioni ed applicazioni, tanto è vero che lo stesso giudice non avrebbe esattamente compreso l'esatto funzionamento del meccanismo di indicizzazione valutaria e finanziaria applicabile per la determinazione dell'importo di estinzione, peraltro non valutabile come “chiaro e comprensibile” per il fatto che i mutuatari siano riusciti ad esporlo nel proprio atto introduttivo.
La contestazione presenta concorrenti profili di inammissiblità e di infondatezza e non può quindi essere accolta.
Va in primo luogo sottolineato, alla luce di quanto in precedenza osservato, che anche a poterle ritenere tali, la pretesa scarsa chiarezza delle clausole in esame non ne comporta affatto la nullità, donde l'inconferenza della doglianza, non essendo stato neppure affacciato quale conseguenza ne deriverebbe nel caso di specie.
La doglianza è inoltre inammissibile sotto altro profilo per carenza di specificità, non bastando sollevare perplessità per affermare la nullità per indeterminatezza della clausola, che peraltro è stata in concreto applicata senza che il risultato del computo sia stato contestato per errore di calcolo.
In ogni caso, la clausola di cui all'art. 7 (rubricato “estinzione anticipata” e disponente: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in HI VI in base al “tasso di
53 cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio /Euro rilevato sulla pagina FXBX del Controparte_4 circuito TE e pubblicato sul “il sole 23 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso.
Il rimborso, sia parziale che totale, dovrà essere perfezionato contestualmente alla scadenza di una rata”. Omissis… “Sia in caso di rimborso parziale che totale, fermo restando quanto previsto circa la sorte del deposito fruttifero, la Parte Mutuataria dovrà corrispondere un compenso omnicomprensivo di estinzione (art. 40 c. I del
TUB come modificato dal D.Lgs 342/199) nella misura seguente: in caso di estinzione entro la scadenza della 60ma rata di ammortamento, il compenso sarà pari al 3%
(tre per cento calcolato su capitale anticipatamente rimborsato alla data di estinzione secondo la seguente formula: capitale anticipatamente rimborsato x 3/100; in caso di estinzione successiva alla scadenza della 60ma rata di ammortamento, il compenso sarà pari all'1.5% (uno virgola cinque percento), calcolato sul capitale anticipatamente rimborsato alla data di estinzione secondo la seguente formula: capitale anticipatamente rimborsato x 1,5/100” (seguono gli esempi di calcolo ndr)
“La somma restituita dalla parte mutuataria al netto di quanto sopra e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuataria determinerà la quota di capitale estinto sulla base della quale verrà calcolata la quota d capitale residuo”), diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti appare estremamente chiara nell'esplicitare i seguenti due passaggi logici previsti per il calcolo del capitale residuo in caso di estinzione anticipata, prevedendo che: i) in primo luogo, si debba convertire in franchi svizzeri il capitale residuo espresso in euro nel piano di ammortamento a rate costanti, sulla base del “tasso di cambio convenzionale”, essendo necessario calcolare l'equivalente dei franchi svizzeri che la cliente deve ancora restituire alla ciò si traduce in un'operazione aritmetica elementare, cioè Parte_5 si moltiplica il capitale residuo in euro per il tasso di cambio convenzionale, il che è esattamente quello che la clausola in questione prevede con una locuzione che oggettivamente chiara: “il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in HI VI in base al 'tasso di cambio convenzionale'”. Infatti, dal momento che il tasso di cambio inserito nel contratto viene espresso in termini di “quanti franchi svizzeri equivalgono ad un euro”, è evidente che se si intende convertire un certo capitale espresso in euro in franchi svizzeri in base al menzionato tasso di cambio, non si può che moltiplicare detto capitale per il tasso di cambio, ottenendo appunto l'equivalente dello stesso in franchi svizzeri;
ii) in secondo luogo, essendo il mutuo regolato in euro, l'importo in franchi svizzeri come sopra ottenuto deve essere riconvertito in euro al tasso di cambio
54 corrente al momento dell'estinzione anticipata, onde calcolare l'importo effettivamente dovuto dal mutuatario alla banca. Anche in questo caso si tratta di effettuare un'altra operazione elementare, cioè dividere il capitale espresso in franchi svizzeri per il tasso di cambio attuale, essendo sempre il tasso di cambio espresso in termini di “quanti franchi svizzeri equivalgono ad un euro”. Pure tale passaggio è chiaramente individuato nella clausola di estinzione anticipata che testualmente dispone: “[…] e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio CO ZE/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito
TE e pubblicato su 'Il Sole 24 Ore' nel giorno dell'operazione di rimborso”.
Come si vede, dunque, la clausola che disciplina l'ipotesi di estinzione anticipata è assolutamente chiara nell'esplicitare i due semplici passaggi logici – che corrispondono a loro volta a due semplici operazioni matematiche – seguendo i quali
è possibile in ogni momento calcolare il capitale residuo dovuto dal mutuatario al fine di estinguere il mutuo. Con l'ulteriore considerazione che tali passaggi logici sono chiari, non solo perché estremamente semplici, ma anche perché sono gli unici matematicamente e logicamente possibili.
Venendo alla pretesa “ambiguità” della locuzione “capitale restituito”, va confermata la valutazione fattane dal primo giudice, sia avendo riguardo al significato letterale della locuzione in questione (tenendo conto della clausola contrattuale in cui è inserita), sia facendo ricorso a criteri interpretativi di natura logico-sistematica.
In particolare, da un punto di vista letterale occorre anzitutto ricordare che la locuzione in parola è inserita nella sopra analizzata clausola contrattuale che descrive in forma discorsiva la formula matematica da utilizzare “ai fini del rimborso anticipato”, e cioè per calcolare l'importo che materialmente il mutuatario deve corrispondere per estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il mutuo.
In questa prospettiva (che è peraltro l'unica sensata, perché, come si è detto, la clausola in questione attiene proprio all'estinzione anticipata), l'espressione “capitale restituito” significa il capitale nominale che il cliente intende restituire sulla base del piano di ammortamento allegato al contratto, che è l'unico capitale a cui la norma può fare riferimento, perché è l'unico che viene indicato nel contratto.
Ovviamente, a seconda che il capitale nominale che il cliente intenda restituire alla banca coincida o meno con il capitale residuo del mutuo, si avrà un'estinzione totale o parziale dello stesso. Tra l'altro, è proprio nell'ottica di un'eventuale rimborso anticipato parziale del mutuo che si coglie l'illogicità della tesi degli appellanti, poiché non avrebbe alcun senso prevedere un meccanismo di indicizzazione contrattuale che in caso di rimborso anticipato di una somma inferiore al capitale già restituito alla
55 data della relativa operazione, porterebbe alla determinazione di un importo negativo da corrispondersi da parte del mutuatario.
“Capitale restituito” è, dunque, il capitale che si assume 'restituito' per poter effettuare il calcolo di cui si è appena detto, cioè la base di partenza per calcolare la somma che in concreto il mutuatario deve versare alla banca.
In secondo luogo, e in ogni caso, al medesimo risultato si perviene anche in base a una lettura complessiva delle disposizioni contrattuali che regolano il meccanismo di indicizzazione, dalle quali emerge chiaramente che la comune volontà dei contraenti sia stata – come evincibile facendo applicazione degli ordinari criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c. – nel senso di intendere la locuzione “capitale restituito” come capitale residuo nominale che il cliente intende estinguere anticipatamente (in questi termini, già questa C.A. nella richiamata sentenza n.
900/2022: “(omissis) “In realtà, il capitale già restituito/ammortato, attraverso il meccanismo di indicizzazione sopra descritto delle rate costanti del piano di ammortamento e dei conguagli semestrali, risulta già convertito in franchi svizzeri, per cui, a discapito della paventata scarsa chiarezza, appare evidente che la clausola in esame si riferisce al capitale residuo, vale a dire a quello ancora da restituire, espresso, naturalmente, in euro”.
9.10 Sub D).
Ciò posto – e in disparte il rilievo che, per quanto detto, le clausole di cui si tratta devono in realtà ritenersi assolutamente chiare e comprensibili – deve comunque escludersi che la pretesa scarsa chiarezza di formulazione delle predette clausole possa comportare di per sé l'applicazione della sanzione della nullità di protezione sancita dall'art. 36 del Codice del Consumo, e ciò in quanto l'applicabilità di tale rimedio è stata espressamente limitata, per volontà del Legislatore, alle sole ipotesi contemplate dagli artt. 33 e 34 del medesimo Codice (tra le quali pacificamente non rientrano i casi di clausole redatte in maniera poco chiara o comprensibile).
Come già detto (e come ora chiaramente confermato dalla S.C. e dal Consiglio di
Stato), le clausole in esame non possono essere ritenute vessatorie, in quanto non comportano uno squilibrio di diritti ed obblighi derivanti dal contratto: la regolamentazione contrattuale de qua non genera, infatti, alcun effetto squilibrante nei rapporti inter partes, atteso che, come già osservato, il meccanismo operativo risulta del tutto conforme alla natura del contratto in termini di contratto aleatorio.
L'unico rimedio possibile è quindi quello dell'interpretatio contra stipulatorem di cui al comma 2 dell'art. 35 Cod. Cons., sempre che, ovviamente, una diversa interpretazione sia possibile, e nel caso di specie non lo è, non sussistendo i
56 presupposti per l'eventuale interpretazione della clausola in favore del consumatore non predisponente, in quanto le clausole analizzate, risultano chiare, da un punto di vista descrittivo e operativo – e non ambigue – atteso che non appare ipotizzabile attribuire alle stesse diversi significati, eventualmente contrastanti.
A tale riguardo il primo giudice ha correttamente osservato che: “stante l'assenza di vessatorietà/abusività delle clausole contrattuali in esame (posto che l'aleatorietà bilaterale data dalla variabilità dei tassi d'interesse e dei cambi avrebbe potuto comportare non solo svantaggi, ma anche vantaggi per il consumatore, in tal modo escludendo qualsiasi squilibrio nelle prestazioni contrattuali), l'unico rimedio all'asserito (ma insussistente) difetto di trasparenza sarebbe da individuarsi nell'interpretazione delle clausole dubbie nel senso (art. 35 cod. cons. e art. 5 direttiva). Nel caso di specie, tuttavia, una siffatta interpretazione più favorevole al consumatore degli articoli 4, 4-bis, 7 e 7-bis nemmeno sarebbe possibile. Quanto agli artt. 4 e 4-bis, non si vede come gli stessi potrebbero essere interpretati in modo differente rispetto a quanto fatto nel corso degli anni dalla banca e rispetto a quanto sopra illustrato […]. Quanto poi all'art. 7, gli attori non hanno mai neppure proposto di effettuare il calcolo dell'onere per l'estinzione anticipata considerando, quale dato di partenza, il capitale già “restituito”, anziché quello da rimborsare, né hanno indicato quali altre conseguenze si produrrebbero qualora si adottasse
l'interpretazione alternativa della locuzione controversa. Per di più, da un lato non avrebbe alcun senso logico considerare il capitale già restituito, dall'altro neppure si comprenderebbe per quale ragione porre a base del calcolo l'importo già rimborsato sarebbe, secondo la valutazione ex ante di cui si è detto, “più favorevole al consumatore”.
In definitiva, anche laddove si potesse astrattamente ipotizzare che le clausole censurate dagli attori/appellanti possano essere considerate, per via della loro formulazione, in contrasto con i principi di trasparenza e chiarezza imposti a tutela del consumatore – cosa che non è, per tutte le ragioni già viste – cionondimeno la conseguenza che ne deriverebbe non sarebbe in nessun caso la nullità di protezione di cui all'art. 36 del Codice del Consumo, bensì, unicamente un'eventuale applicazione delle stesse disposizioni nel senso più favorevole al consumatore (ovviamente sul presupposto che esistano due possibili interpretazioni delle medesime, entrambe astrattamente valide ed applicabili, cosa che neppure è nel caso di specie, non essendovi – come precisato nella sentenza impugnata – alcun altro metodo alternativo per arrivare a determinare gli effetti dell'indicizzazione in un mutuo indicizzato ad una valuta straniera come quello de quo.
57 9.11 Sub E).
Da quanto esposto consegue de plano che non è incorsa in alcuna violazione CP_1 della disciplina di cui ai citati articoli 116 e 117 del T.U.B., atteso che risulta non contestabile che le clausole contrattuali in contestazione siano perfettamente comprensibili (altra e diversa questione essendo quella della loro complessità, peraltro del tutto fisiologica siccome insita nel fatto che si tratta di uno strumento a doppia indicizzazione e quindi di regolamentazione intrinsecamente più articolata rispetto ad un mutuo di più semplice costruzione) e che il contratto di mutuo sia aderente alla normativa di trasparenza pro tempore applicabile.
Sul punto va ricordato che l'art. 116 TUB, nel disciplinare la “Pubblicità” precontrattuale relativamente ai contratti bancari, prevede che “le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti”, come meglio specificato dalla normativa di settore (identificabile, nel caso di specie, nella Delibera CICR del 4 marzo 2003 e nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche emanate con circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, come modificate in data 25 luglio 2003). Tale normativa speciale, nel disciplinare l'effettivo contenuto dell'obbligo di informativa gravante sulla banca, impone alle banche e agli intermediari di: a) esporre “nei locali aperti al pubblico” e mettere “a disposizione della clientela un avviso denominato “principali norme di trasparenza”, contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del titolo VI del testo unico bancario” (cfr. delibera CICR 4 marzo 2003, art. 4); b) mettere “a disposizione della clientela “fogli informativi” contenenti informazioni sull'intermediario, su tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi tipici dell'operazione o del servizio” (cfr. delibera CICR 4 marzo 2003, art. 5); c) consegnare, solo su richiesta espressa del cliente, “una copia completa” del contratto da stipularsi “per una ponderata valutazione del contenuto”, al quale è “unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri della Banca d'Italia” (cfr. delibera CICR 4 marzo 2003, artt. 8 e 9). Le Istruzioni di
Vigilanza di Banca d'Italia prevedono poi, all'art. 8, Sezione II, che il Documento di
Sintesi “riproduce lo schema grafico del foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio, con opportuni adattamenti” derivanti dal fatto che il contenuto di tale documento “corrisponde, quanto alle condizioni economiche, a quello pubblicizzato nel foglio informativo relativo al determinato tipo di operazione
o servizio, ma da questo si differenzia per il rilevantissimo particolare di essere personalizzato” rispetto al contratto al quale è allegato.
58 Ciò premesso, nel caso di specie le contestazioni degli appellanti circa la violazione dell'art. 116 TUB risultano smentite anzitutto dall'art. 10 dello stesso contratto di mutuo, rubricato, appunto, “Trasparenza”, ove si dà atto: - da un lato, che “ai sensi
e per gli effetti del Titolo VI Capo 1 del T.U.B. (art. 115 e seguenti) e di quanto disposto dalle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 […], la
Parte mutuataria dichiara di aver ricevuto copia dell'avviso delle principali norme sulla trasparenza e dei fogli informativi” (ciò che dimostra da parte della banca un livello di diligenza addirittura superiore rispetto a quanto le sarebbe stato imposto, laddove la normativa di settore si limita a prevedere che l'avviso con le principali norme sulla trasparenza così come il foglio informativo siano esposti e messi a disposizione della clientela, non finanche consegnati); - dall'altro, che la “Parte mutuataria dichiara […] di essersi avvalsa del proprio diritto di visionare il testo contrattuale” [ivi incluso quindi anche il relativo Documento di Sintesi] “prima della stipula”.
Tali dichiarazioni sono state rese dai mutuatari davanti al notaio, con la conseguenza che l'avvenuta consegna della documentazione informativa è circostanza pienamente provata, risultando da atto pubblico. Più in particolare, essendo il contratto di mutuo sottoscritto per atto pubblico, quanto riferito nello stesso fa piena prova nei confronti degli appellanti (cfr. Appello Venezia, sentenza 900/2022: “l'adeguatezza e la correttezza delle informazioni rese dalla banca ai consumatori in sede contrattuale è provata dalla documentazione prodotta e firmata dagli attori (condizioni generali e documento di sintesi) e l'intervento del notaio garantisce che il testo contrattuale sia comunque espressione della comune volontà entrambe le parti, e non di una sola di esse. Sul punto va altresì richiamato il principio più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui 'le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione' (Cass., 20 giugno 2017, n. 15237; conf. Cass., n. 193/1992; Cass.,
4188/1998; Cass., 18917/2004)”. E ancora, sempre in punto di informativa precontrattuale: “Le “possibili variazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi del parametro di riferimento e del tasso di cambio” sono il rischio tipico del contratto di mutuo indicizzato, come adeguatamente espresso nel contratto medesimo e nel documento di sintesi allegato al contratto e firmato dagli attori in modo comprensibile anche per un contraente non professionista. Né tale rischio specifico può ritenersi addossato solo alla parte “debole” del contratto, assumendosi le parti – come si è detto – un'alea
59 reciproca che incide sulla convenienza finale del finanziamento, atteso che a seconda della variazione del tasso di cambio, dovrà restituirsi una somma maggiore o minore dell'importo originario”).
Non ricorrono in ogni caso le condizioni per l'applicazione della sanzione di cui al settimo dell'art. 117 (secondo cui sono nulle e da considerarsi come non apposte “le clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”).
Questa trova infatti applicazione a quelle ipotesi in cui vi è una “discordanza tra la condizione inserita in contratto e quella pubblicizzata, sempre che quella inserita in contratto sia più sfavorevole per il cliente”. Sennonché, gli appellanti non hanno allegato, né comunque, dimostrato, alcuna discordanza tra le informazioni e/o condizioni pubblicizzate (vuoi nei fogli informativi, vuoi nell'avviso sulle principali norme di trasparenza) e quelle contenute nel contratto di mutuo.
9.12 Sub F).
Quanto alla contestazione relativa alla mancata indicazione del regime finanziario applicato al rapporto di mutuo, ne va senz'altro esclusa la fondatezza alla luce di quanto risulta dalla documentazione contrattuale. In particolare, il documento di sintesi allegato al contratto di mutuo indica chiaramente che si tratta di un “piano di ammortamento alla francese”, ossia, come noto, di un piano di ammortamento che prevede un piano di rimborso del debito a rate costanti, caratterizzato da una rata costante la cui quota interessi è pari al tasso di interesse del periodo per il debito residuo alla fine del periodo precedente, e la cui quota capitale è data dalla differenza tra rata e quota interessi. In sintesi, il piano di ammortamento alla francese è costituito da rate tutte uguali, con una quota interessi inizialmente molto alta ma decrescente nel tempo, e una quota capitale inizialmente molto bassa, ma che aumenta progressivamente. Ciò, del resto, emerge chiaramente tanto dal piano di ammortamento, quanto dalle comunicazioni di trasparenza, regolarmente trasmesse ai mutuatari. In ogni caso, diversamente da quanto sostengono gli appellanti, la mancata indicazione del regime di capitalizzazione non potrebbe in nessun caso condurre alle paventate conseguenze, e cioè la pretesa indeterminatezza e/o nullità del contratto di mutuo.
9.13 Sub G). Par Infondata è infine anche la censura relativa alla pretesa difformità tra l indicato nel contratto di mutuo e quello effettivo, dovendo in proposito richiamarsi innanzitutto quanto più volte ripetuto, e cioè che i “criteri di indicizzazione” sono illustrati nel dettaglio e in modo chiaro, tanto nel Contratto di mutuo, quanto nel
60 Documento di Sintesi e nel Foglio informativo consegnato ai mutuatari prima della sottoscrizione del contratto e da questi sottoscritto per ricevuta. Così stando le cose, appare evidente che le allegazioni sulla base delle quali gli appellanti pretendono di dimostrare l'applicazione da parte della banca di un TAEG superiore rispetto a quello previsto nel contratto risultano indeterminate, non essendovi alcuna esplicitazione degli eventuali valori presi come riferimento.
In ogni caso, anche volendo astrattamente ipotizzare che la banca possa avere applicato al rapporto de quo un TAEG/ISC diverso rispetto a quello indicato nel contratto – cosa peraltro solo affermata dagli attori/appellanti, ma negata dalla banca e non positivamente dimostrata dagli interessati – deve rilevarsi come da tale circostanza non potrebbero comunque derivare le conseguenze invocate, ossia la nullità delle clausole contrattuali che prevedono gli interessi convenzionali e il conseguente ricalcolo degli interessi secondo i tassi BOT annuali ex art. 117 TUB.
Invero, l'art. 117, comma 6, T.U.B., dispone la nullità le clausole contrattuali “che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, prevedendo quale sanzione la sostituzione della clausola nulla con le prescrizioni di cui al successivo comma 7, e cioè l'applicazione dei tassi minimi dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti alla conclusione del contratto.
In altri termini, la norma sostitutiva di cui all'art. 117, comma 7, TUB, per espressa indicazione del legislatore è destinata a trovare applicazione solamente a quelle ipotesi di nullità parziale derivante dalla “discordanza tra la condizione inserita in contratto e quella pubblicizzata, sempre che quella inserita in contratto sia più sfavorevole per il cliente, e non invece ad ipotesi di ipotetica discordanza tra la condizione inserita nel contratto e quella in concreto applicata dalla banca, come lamentato dagli appellanti nel caso di specie.
Quindi, anche laddove fosse dimostrata un'effettiva difformità tra il TAEG/ISC indicato nel contratto e quello in concreto applicato da tale circostanza CP_1 potrebbe rilevare al più sotto il profilo della trasparenza contrattuale e dare luogo a un obbligo di natura risarcitoria in capo alla banca, ma non anche incidere sulla determinatezza, e dunque sulla validità, anche solo parziale, delle relative previsioni contrattuali, sicché il rimedio di cui all'art. 117 TUB non risulta pertinente alla doglianza in esame.
10. Con il terzo motivo – rubricato: “violazione dell'art. 115 c.p.c.; art. 3, comma
1, art. 4, comma 2, Direttiva 93/13/CEE; art. 37bis, comma 4, del codice del consumo, in ordine al valore di prova privilegiata dall'accertamento dell'AGCM” – gli appellanti contestano che il giudice non avrebbe attribuito il valore di prova
61 privilegiata al provvedimento reso dall'AGCM e avrebbe inoltre erroneamente ritenuto che l'Autorità Garante non avrebbe mai affermato che le clausole del contratto di mutuo sono vessatorie.
Il motivo, oltre ad essere infondato – dovendo al riguardo considerarsi: a) da un lato, che solo i provvedimenti assunti dall'Autorità Garante in materia antitrust, e non anche quelli in materia consumeristica, possono assumere efficacia di “prova privilegiata” nell'ambito del giudizio civile (cfr. art. 7 D.Lgs. 3/2017), dovendosi osservare che gli accertamenti effettuati dall'AGCM in materia antitrust attengono esclusivamente a circostanze di fatto, avendo ad oggetto i comportamenti e le condotte assunte dalle imprese in violazione delle norme a tutela della concorrenza sul mercato (l'AGCM non essendo in tale sede chiamata a svolgere alcuna attività interpretativa di norme;
attività che, per contro, la valutazione del carattere vessatorio di una clausola contrattuale necessariamente implica e che, per definizione, non può che essere demandata al giudice civile) e che anche nella stessa materia antitrust il carattere privilegiato dell'accertamento dell'AGCM è strettamente limitato alla condotta accertata, dovendo tutti gli altri elementi essere invece accertati dal giudice civile;
b) dall'altro, che si tratta comunque di un provvedimento amministrativo che non è in alcun modo vincolante per il giudice ordinario, a cui spetta la giurisdizione sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 37 bis, co. 4, del Codice del Consumo. Non trova infatti applicazione alla fattispecie in esame la previsione di cui all'art. 7 del D.L.gs n.
3/2017, secondo la quale nei giudizi di risarcimento del danno da violazione della normativa antitrust, si ritiene definitivamente accertata nel processo civile la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'A.G.C.M. non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato. La valutazione dell'Autorità Garante non risulta comunque condivisibile. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, la clausola in esame (art. 7 del Contratto) deve infatti ritenersi pienamente coerente con il meccanismo di indicizzazione e, soprattutto, con il rischio tipico di tale contratto di mutuo, gravante su entrambe le parti ed accettato consapevolmente anche dalla contraente consumatrice. In disparte l'osservazione che l'art. 34, co. 4, del Codice del Consumo dispone che “non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”, come nel caso di specie, ne va comunque esclusa la natura vessatoria essendo stata formulata in modo chiaro e comprensibile anche per il consumatore mediamente diligente (Appello Venezia, sent.
n. 900/2022) – risulta attualmente superato in ragione dell'annullamento in sede
62 giurisdizionale del richiamato provvedimento dell'AGCM. Invero, come sopra anticipato, il Consiglio di Stato, con sentenza del 26 febbraio 2025, accogliendo l'appello proposto da in riforma della sentenza del Tar Lazio n. 8845/2023, CP_1 ha integralmente annullato il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato n. 27214 del 9 luglio 2018.
11. Con il quarto motivo – rubricato: “violazione dell'art. 1322, comma 2, cod. civ.; art. 1418, comma 2, cod. civ.; art. 1325 cod.civ.; art. 21 D.L.gs n. 58/1998; omessa pronunzia” – contestano la sentenza: a) nella parte in cui, al § 4 pag. 18, il giudice ha ritenuto infondate le doglianze attoree (dal Tribunale erroneamente riferite alla sola clausola di indicizzazione valutaria contenuta negli art. 7 e 7 bis del contratto e non anche al combinato disposto di queste clausole con i precedenti art.4 e 4 bis) per cui il contratto avrebbe natura di strumento finanziario derivato e pertanto soggetto alla verifica di validità ai sensi del codice civile e alla disciplina del TUF;
b) nella parte in cui (a pag. 10, ultimo capoverso) viene affermato che “considerato che la ratio del meccanismo pattuito dalle parti al fine di determinare l'importo da corrispondere ai fini dell'estinzione anticipata risiede nell'apparente discrasia rappresentata da pagamenti effettuati con una valuta (l'euro) differente rispetto a quella individuata quale riferimento per l'importo mutuato (il franco VI)”, così riducendo le clausole in questione ad una mera questione di differenziali tra “moneta di conto” e
“moneta di pagamento”.
Il motivo è infondato, come già anticipato nel superiore § 9.7, sub 3: non è infatti possibile assimilare il contratto di mutuo, ancorché indicizzato, e per questa via sottoposto all'operatività di clausole di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, a uno strumento finanziario, e questo per la semplice ed assorbente ragione che manca nella struttura contrattuale l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato.
In aggiunta, avendo gli appellanti fatto riferimento all'ordinanza della S.C. n.
8603/2022 di rimessione alle Sezioni Unite, va opportunamente ricordato che le
Sezioni Unite si sono al riguardo pronunciate con sentenza n. 5657 del 23.2.2023
(Rv. 667188 - 02), statuendo che: i) “Una clausola […] la quale faccia dipendere gli interessi dovuti dall'utilizzatore dalla variazione di un indice finanziario insieme ad un indice monetario […] non è uno strumento finanziario derivato, e tanto meno un
“derivato implicito” (cfr. pag. 19); ii) “la clausola di cui si discorre non è sussumibile in alcuna di queste categorie [le categorie di contratti derivati elencate nel D.Lgs
58/98], per la semplice ragione che attraverso essa le parti non hanno scambiato
63 nulla;
né hanno inteso trarre frutto da uno scambio di valori comunque determinati”
[…] “Nessun “reciproco scambio di flussi di denaro” era previsto tra le parti, né fu interesse delle parti concludere quel contratto per lucrare sulle previste fluttuazioni valutarie, e tanto meno per coprire un rischio di credito.” (pag. 21); iii) “la clausola di “rischio cambio” inserita nel contratto […] non può qualificarsi “strumento finanziario derivato” nemmeno facendo ricorso all'analogia, per due ragioni: sia perché la sua causa […] nulla ha in comune con quella degli “strumenti finanziari derivati” elencati dalla legge;
sia perché è privo di alcuni elementi essenziali che accomunano la maggior parte degli strumenti finanziari derivati tipici”, ossia “l'intento di trarre vantaggio dalla differenza di due valori variabili”, “l'esistenza di un “capitale nozionale”, “la possibilità […] di sciogliersi” dal contratto “avvalendosi dell'opzione
“mark to market” (pagg. 21-22); iv) “la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.” (pag. 24); v) la circostanza che le parti di un contratto decidano di regolare periodicamente i reciproci rapporti di dare ed avere mediante conguagli in denaro è una mera modalità di adempimento dell'obbligazione, ovviamente lecito e di per sé inidonea a predicare l'esistenza d'uno strumento finanziario derivato” (pag. 25); vi) “le considerazioni sin qui svolte non mutano per il fatto che il contratto […] prevedeva una doppia indicizzazione, agganciando le variazioni del canone sia alle variazioni del tasso BO, sia alle variazioni del rapporto di cambio franco/euro. Ed infatti: a) l'indicizzazione del canone al tasso BO costituisce una normale clausola onnipresente nei finanziamenti a tasso variabile;
essa è pacificamente lecita e non costituisce un derivato;
b) l'indicizzazione del canone alle fluttuazioni del rapporto di cambio costituisce una clausola-valore, secondo quanto appena esposto;
così inquadrata, anch'essa è pacificamente lecita e non costituisce un derivato” (pag. 26).
12. Con il sesto motivo – rubricato: “Omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione della CTU e formulazione dei quesiti di cui alla memoria pag. 8 e 9 e delle altre istanze istruttorie formulate dagli attori;
rilevanza ai fini del decidere.
Violazione dell'art. 115 c.p.c. e art. 132 c.p.c.” – gli appellanti denunciano l'omessa motivazione sull'istanza di ammissione di C.T.U.
Il motivo è infondato alla luce delle considerazioni in fatto e in diritto sopra esposte, che rendono superfluo qualsiasi approfondimento tecnico.
64 In ogni caso, l'istanza di ammissione di C.T.U. così come formulata dagli attori nella seconda memoria istruttoria (da pag. 8 a pag. 11) risulta palesemente inaccoglibile siccome volta per la più parte a far esprimere al C.T.U. inammissibili giudizi sulla capacità degli stessi mutuatari di apprezzare le clausole contrattuali, ovvero di carattere prettamente giuridico e come tali preclusi al consulente tecnico contabile.
13. Con il settimo motivo – rubricato: “violazione dell'art. 8 co. 3 L. 7 /2007 (§ 5 della sentenza)” – gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui, in ordine alla dedotta violazione degli artt. 7 e 7bis per violazione dell'art. 8, co. 3, del D.L. n.
7/2007, afferma: “La clausola di indicizzazione valutaria contenuta nelle disposizioni in esame non introduce affatto alcuno specifico “onere” a carico del mutuatario che intenda esercitare la facoltà di surrogazione, ma è una mera conseguenza della natura indicizzata del mutuo, la quale impone di determinare l'importo da corrispondere ai fini dell'estinzione anticipata superando l'apparente discrasia rappresentata da pagamenti effettuati in una valuta (l'euro) differente rispetto a quella individuata quale riferimento per l'importo mutuato (il franco VI). - Il meccanismo individuato dalle parti è però del tutto neutro ed opera nello stesso modo qualunque sia l'andamento del cambio CHF/EUR nel corso del tempo, tanto che (come già ampiamente detto) nel caso di deprezzamento del franco rispetto all'euro il medesimo meccanismo avrebbe comportato una riduzione dell'importo dovuto e quindi un sostanziale vantaggio per i mutuatari e non un aggravio dei costi. - Anche in tal caso è evidente che la clausola contrattuale non può essere dichiarata nulla solo perché, in concreto e in base a circostanze contingenti, ha comportato un aumento dell'importo da corrispondere (in euro) per l'estinzione anticipata, stante la natura aleatoria della stessa”. Risulterebbe, in tesi, trascurato il rilievo che una clausola che influisce sulla rivalutazione del capitale mutuato costituisce la principale evidenza della natura finanziaria e speculativa del contratto contestato, ultronea rispetto a un contratto di mutuo. In un mutuo, difatti, non si può presentare un rischio per il soggetto finanziato di rimborsare somme ulteriori rispetto agli interessi dovuti al creditore sul capitale erogato, così come, per altro verso, per il mutuante di non veder restituito il capitale dato a prestito. La clausola deve ritenersi quindi estranea alla fisiologia del contratto di mutuo nel quale è contenuta. Essendo la stessa applicabile solo in caso di estinzione anticipata del rapporto, non può che essere considerata una clausola penale (non essendo indirizzata a remunerare alcuna prestazione dell'istituto mutuante, ma unicamente l'anticipata conclusione del rapporto), e in quanto tale deve essere considerata nulla per contrarietà alla legge 40/2007 (ora art. 120-ter
TUB).
65 Il motivo è infondato.
L'art. 7 del contratto di mutuo (rubricato: “Estinzione anticipata”) come già detto prevede che: “E' in facoltà della Parte mutuataria effettuare rimborsi parziali ed estinguere anticipatamente il mutuo, a condizione che: a) siano saldati gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili e quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria;
b) siano versati gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell'estinzione. La Parte mutuataria dichiara che intende beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dal
D.P.R. 601 del 1973. Quanto sopra fermo restando quanto disposto dall'art. primo comma, del T.U.B. e senza che la suddetta dichiarazione costituisca rinuncia alcuna ai diritti previsti da disposizioni inderogabili di legge. La Parte mutuataria dovrà inoltrare richiesta scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire alla Banca almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della rata in cui la Parte mutuataria intende effettuare la restituzione parziale o totale. Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in HI VI in base al "tasso di cambio convenzionale", e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio CO ZE/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito
TEs pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso. Il rimborso, sia parziale che totale, dovrà essere perfezionato contestualmente alla scadenza di una rata. Nelle more del preavviso, rimane invariato l'obbligo della Parte mutuataria di pagare le rate del piano di rimborso frattanto in scadenza compresa quella in scadenza nella data prevista per l'estinzione, in caso di rimborso totale. In caso di rimborso parziale, si pattuisce espressamente che la somma restituita sarà in ogni caso di esclusivo utilizzo, anche parziale, del saldo recato dal rapporto di deposito fruttifero. La somma restituita dalla Parte mutuataria al netto di quanto sopra e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria alla Banca determinerà la quota di capitale estinto sulla base della quale verrà calcolata la quota di capitale residuo”.
Detta clausola non può qualificarsi come “penale” o “commissione per estinzione anticipata” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, co. 3, del D.L. n. 7/2007, convertito con mod. dalla legge n. 40/2007 (secondo cui: “3. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto”), in quanto non introduce alcuno specifico
“onere” a carico del mutuatario che intenda esercitare la facoltà di surrogazione, ma
66 è una mera conseguenza della natura indicizzata del mutuo, la quale impone di determinare l'importo da corrispondere ai fini dell'estinzione anticipata superando l'apparente discrasia rappresentata da pagamenti effettuati in una valuta (l'euro) differente rispetto a quella individuata quale riferimento per l'importo mutuato (il franco VI).
Il meccanismo individuato dalle parti è, però, del tutto neutro ed opera nello stesso modo qualunque sia l'andamento del cambio chf/eur nel corso del tempo, tanto che nel caso di deprezzamento del franco VI rispetto all'euro il medesimo meccanismo avrebbe comportato una riduzione dell'importo dovuto, e quindi un sostanziale vantaggio per la mutuataria, e non già un aggravio dei costi.
Anche in tal caso è evidente come la clausola contrattuale non possa essere dichiarata nulla solo perché potrebbe astrattamente, in base a circostanze contingenti (ma non anche con certezza in concreto), comportare un aumento dell'importo da corrispondere (in euro) per l'estinzione anticipata, stante la sua natura aleatoria.
In altri termini, la clausola di indicizzazione rappresenta un elemento aleatorio per entrambe le parti e il rischio connesso alla fluttuazione del cambio chf/eur rientra, per definizione, nella normale alea del contratto, avendo entrambe le parti consapevolmente accettato il rischio, ovvero confidato, che tale fluttuazione potesse determinare, rispettivamente, un peggioramento, ovvero un miglioramento della propria posizione contrattuale. Tale è anche il parere della giurisprudenza di merito che si è espressa su contratti di mutuo identici a quello di cui è causa, la quale ha chiarito che la (eventuale) maggiorazione che può derivare dal meccanismo di indicizzazione di cui all'art. 7 “non può essere qualificata quale penale prevista per il caso di estinzione anticipata, in quanto dipende semplicemente dalla necessità di parametrare le corresponsioni in euro all'importo mutuato in HI VI” (cfr.
Trib. Milano, 6 dicembre 2017; Trib. Milano, 9 giugno 2017; Trib. Napoli 9 gennaio
2018).
Ne discende, quindi, l'insussistenza della lamentata violazione della normativa richiamata dagli appellanti e la piena legittimità dell'art. 7 del contratto.
14. Con il nono e il decimo motivo gli appellanti lamentano rispettivamente:
a) che il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alla domanda subordinata con la quale avevano richiesto la condanna della banca a restituire la somma di “euro 2.926,49 per errato computo dell'indicizzazione finanziaria e di euro
4.047,93 per errato computo dell'indicizzazione valutaria”;
b) che il giudice avrebbe erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno “ritenendola infondata alla luce della ritenuta perfetta chiarezza trasparenza
67 non abusività e validità delle pattuizioni contrattuali”, atteso che tale domanda sarebbe invece “correlata alla violazione del dovere di informazione contrattuale e precontrattuale e, in definitiva, delle norme di condotta previste dal D.L.gs n.
58/1998”.
I motivi presentano concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e vanno pertanto entrambi respinti.
Con riferimento al nono motivo viene fatta valere una pretesa restitutoria conseguente ad affermati errori di calcolo nel quale la banca sarebbe ripetutamente incorsa nell'accreditamento dei differenziali ai clienti.
La domanda non risulta specificamente dedotta, né nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (a pag. 47 si rinviene invero solo la parte intermedia di un foglio di calcolo non meglio illustrato in parte qua), né nella prima memoria integrativa ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., costituente il momento finale di cristallizzazione del perimetro delle allegazioni.
Si tratta, quindi, di una domanda tardivamente proposta, rinvenendosene traccia solo nelle conclusioni precisate in via definitiva.
Il lamentato errore di calcolo e di imputazione dei differenziali non risulta in ogni caso spiegato in termini intelleggibili, risolvendosi il doc. 24 di parte attrice/appellante in un mero prospetto contabile privo di legenda e non altrimenti illustrato, donde l'impossibilità di verificare se, in qual modo e con quali effetti si sarebbe verificato un errore di computo in relazione alla sommatoria dei differenziali, non potendo peraltro neppure valorizzarsi la condotta processuale tenuta al riguardo dalla difesa della banca mancando, come detto, la specifica allegazione di un fatto noto alla banca sulla quale questa avrebbe dovuto prendere formalmente posizione.
In ogni caso, anche ammesso che si tratti di un mero errore di calcolo, la sua contestazione risulterebbe preclusa ex art. 1832 c.c., siccome mai dedotta nel corso dello sviluppo del rapporto.
Con riguardo al decimo motivo, attinente alla richiesta di risarcimento danni, occorre anzitutto osservare che gli appellanti affermano che questi deriverebbero dall'avere
“preteso il pagamento di somme non determinate né determinabili ex ante CP_1
e in assenza di adeguata informativa ai clienti”.
Tale essendo il tenore della doglianza, alla luce delle sopra esposte considerazioni in merito all'insussistenza dei vizi lamentati dagli attori (che qui, per brevità, si hanno per richiamate), il primo giudice ha del tutto correttamente statuito che: “Le domande risarcitorie formulate dagli attori non possono logicamente trovare accoglimento, in quanto fondate sull'asserita nullità del contratto, ritenuta tuttavia insussistente”,
68 essendo risultata ogni contestazione relativa alla pretesa indeterminabilità/indeterminatezza delle clausole contrattuali e ad eventuali profili di responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della banca priva di fondamento.
15. Con riguardo, infine, alla richiesta di rimessione pregiudiziale alla Corte di
Giustizia UE ex art. 267 del TFUE, alla luce di quanto ritenuto sul merito delle domande attoree non ne sussistono le condizioni, bastando qui richiamare quanto affermato dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 1699/2025, § 9, e segnatamente: “(omissis)
9. La stessa giurisprudenza europea, non a caso evocata da tutte le parti, evidenzia due concetti di fondo, rilevanti anche nella specie e che determinano la conclusione qui esposta.
9.1 In primo luogo, le clausole contrattuali scritte devono essere «sempre» redatte in modo chiaro e comprensibile. Come la
Corte ha già dichiarato, il requisito di trasparenza che figura nella prima disposizione della direttiva ha la stessa portata di quello previsto dalla seconda (cfr. ad es., sentenza del 30 aprile 2014, e C-26/13).
9.2 In secondo luogo, Per_2 Persona_3 il suddetto requisito di trasparenza deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che tale consumatore sia posto in grado di valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano
(v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2015, , C-348/14). Orbene, nel caso di Per_4 specie le clausole erano chiare, sia nelle modalità di operatività del meccanismo di indicizzazione, sia negli effetti di evidente aleatorietà in favore dell'uno o dell'altro contraente. Nulla quindi che incida sulla chiarezza e comprensibilità, oggetto della contestazione errata dell'Autorità, ma piuttosto oggetto di una possibile valutazione circa la ammissibilità di tali meccanismo per mutui da stipulare da parte di normali consumatori”).
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico degli appellanti e e a favore della appellata Parte_1 Parte_2 [...]
con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. Controparte_2
e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per le prime due fasi e quello minimo per le seconde due in ragione della sostanziale ripetizione delle considerazioni già svolte negli atti introduttivi, nell'ambito dello scaglione “da € 52.001 a € 260.000”.
69 Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo, che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 388/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 49/2023 del Tribunale di Treviso;
b) condanna in solido gli appellanti e a rimborsare Parte_1 Parte_2 all'appellata le spese di lite del presente secondo Controparte_1 grado, che liquida, per compensi, in € 9.603,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico degli appellanti, e , Parte_1 Parte_2 dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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