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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 10/12/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O - composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente Dr. ssa Simonetta Liscio Consigliera rel. Dr. Pierluigi Panariello Consigliere
All'udienza del giorno 10 dicembre 2025 all'esito della camera di consiglio nella causa civile in grado di appello iscritta al n.105 dell'anno 2025 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
(P.IVA ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Spoleto, Via Antonio Busetti n. 38.40, in persona del Direttore Generale, Ing. rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano CP_1
Annunziata (C.F. ), con Studio in Roma, Via C.F._1
Federico Cesi 21, ed ivi elettivamente domiciliata all'indirizzo Pec
, giusta procura allegata Email_1 in atti (indirizzo Pec: ) Email_1
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_2
2.12.1973 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Siro Centofanti, con Studio in Perugia, Via Cesare Fani n. 14 (C.F.: e che CodiceFiscale_3 dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata e comunicato all'Ordine degli Avvocati di Perugia
“ o al n. di fax 075-5726881), Email_2
1 presso cui all'indirizzo pec “ è Email_2 elettivamente domiciliato per delega, per ogni grado e fase 13.10.2023, già allegata al ricorso in primo grado appellato- appellante incidentale-
OGGETTO: appelli avverso la sentenza n. 129/2025 del Tribunale di Spoleto -giudice del lavoro pubblicata il 26.6.2025
ha definito il giudizio pronunciando il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
Pronunciando nel contraddittorio tra le parti, respinge l'appello principale proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 129/2025 del giudice del lavoro di Spoleto. In accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_2 avverso la medesima sentenza ed in parziale riforma della stessa, così provvede:
- Confermata l'illegittimità dell'esclusione di dal novero CP_2 degli idonei da assumere a seguito del bando di selezione indetto Parte da il 18 novembre 2022, dichiara costituito, ai sensi dell'art. 2932 c.c., un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra la e , Parte_1 Controparte_2 con l'assunzione di quest'ultimo alle dipendenze della prima nel profilo professionale di “ conducente di veicoli e mezzi d'opera per i servizi di igiene urbana”, livello 3B del CCNL dei Servizi Ambientali.
- Dichiara tenuta e condanna l'appellante a versare a Parte_3
a titolo di risarcimento del danno patito per l'illegittima CP_2 esclusione, la somma corrispondente alle retribuzioni - al netto dell'” aliunde perceptum” - che avrebbe potuto percepire, qui fatta pari sino a tutto il mese di ottobre 2025 ad €.43.167,82 e da maggiorarsi con interessi legali e rivalutazione monetaria da ciascuna scadenza sino al saldo.
- Ferma la statuizione sulle spese adottata dalla sentenza impugnata, dichiara tenuta e condanna l'appellante principale a rifondere all'appellato le spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in €.3.500,00 per compenso professionale, da maggiorarsi con rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA. Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto che l'appellante principale è tenuta a versare una seconda volta il contributo unificato, d'importo pari a quello già versato. 2 Così deciso il giorno 10 dicembre 2025
Il Presidente Dr. Vincenzo Pio Baldi
3
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O - composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente Dr. ssa Simonetta Liscio Consigliera rel. Dr. Pierluigi Panariello Consigliere
All'udienza del giorno 10 dicembre 2025 all'esito della camera di consiglio nella causa civile in grado di appello iscritta al n.105 dell'anno 2025 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
(P.IVA ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Spoleto, Via Antonio Busetti n. 38.40, in persona del Direttore Generale, Ing. rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano CP_1
Annunziata (C.F. ), con Studio in Roma, Via C.F._1
Federico Cesi 21, ed ivi elettivamente domiciliata all'indirizzo Pec
, giusta procura allegata Email_1 in atti (indirizzo Pec: ) Email_1
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_2
2.12.1973 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Siro Centofanti, con Studio in Perugia, Via Cesare Fani n. 14 (C.F.: e che CodiceFiscale_3 dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata e comunicato all'Ordine degli Avvocati di Perugia
“ o al n. di fax 075-5726881), Email_2
1 presso cui all'indirizzo pec “ è Email_2 elettivamente domiciliato per delega, per ogni grado e fase 13.10.2023, già allegata al ricorso in primo grado appellato- appellante incidentale-
OGGETTO: appelli avverso la sentenza n. 129/2025 del Tribunale di Spoleto -giudice del lavoro pubblicata il 26.6.2025
ha definito il giudizio pronunciando il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
Pronunciando nel contraddittorio tra le parti, respinge l'appello principale proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 129/2025 del giudice del lavoro di Spoleto. In accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_2 avverso la medesima sentenza ed in parziale riforma della stessa, così provvede:
- Confermata l'illegittimità dell'esclusione di dal novero CP_2 degli idonei da assumere a seguito del bando di selezione indetto Parte da il 18 novembre 2022, dichiara costituito, ai sensi dell'art. 2932 c.c., un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra la e , Parte_1 Controparte_2 con l'assunzione di quest'ultimo alle dipendenze della prima nel profilo professionale di “ conducente di veicoli e mezzi d'opera per i servizi di igiene urbana”, livello 3B del CCNL dei Servizi Ambientali.
- Dichiara tenuta e condanna l'appellante a versare a Parte_3
a titolo di risarcimento del danno patito per l'illegittima CP_2 esclusione, la somma corrispondente alle retribuzioni - al netto dell'” aliunde perceptum” - che avrebbe potuto percepire, qui fatta pari sino a tutto il mese di ottobre 2025 ad €.43.167,82 e da maggiorarsi con interessi legali e rivalutazione monetaria da ciascuna scadenza sino al saldo.
- Ferma la statuizione sulle spese adottata dalla sentenza impugnata, dichiara tenuta e condanna l'appellante principale a rifondere all'appellato le spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in €.3.500,00 per compenso professionale, da maggiorarsi con rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA. Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto che l'appellante principale è tenuta a versare una seconda volta il contributo unificato, d'importo pari a quello già versato. 2 Così deciso il giorno 10 dicembre 2025
Il Presidente Dr. Vincenzo Pio Baldi
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