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Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 5981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5981 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16803/2020 R.G. proposto da: Stilgrafica Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ZI Ravida' unitamente all’avvocato OL Pittori -domicilio digitale alle PEC: fabrizioravida@ordineavvocatiroma.org e paolopittori@ordineavvocatiroma.org- -ricorrente- contro Poste Italiane Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato EL Clarizia unitamente all’avvocato Carlo Mirabile -domicilio digitale alle PEC: angelo.clarizia@pec.it e carlomirabile@ordineavvocatiroma.org- -controricorrente- Civile Sent. Sez. 2 Num. 5981 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: MACCARRONE TIZIANA Data pubblicazione: 17/03/2026 2 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 291/2020 depositata il 16/01/2020. Udita la relazione della causa effettuata dal Consigliere ZI MA nella pubblica udienza del 27/01/2026, svoltasi senza la partecipazione dei difensori delle parti, pur ritualmente avvisati. Udito i Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RO EP, che ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese compensate. FATTI DI CAUSA Stilgrafica s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, pubblicata in data 16.1.2020, con la quale era stata riformata la sentenza del Tribunale di Roma che, all’esito del giudizio di primo grado, aveva accolto le domande svolte da Stilgrafica s.r.l. nei confronti di Poste Italiane s.p.a., fondate sul contratto per la fornitura di prodotti tipografici intercorso tra le parti in data 20.6.2006: il contratto era stato risolto da Poste Italiane s.p.a. a fronte della richiesta della società attrice di maggiori importi rispetto a quanto la convenuta appellante -attuale controricorrente- riteneva esserle dovuto e Stilgrafica s.r.l. aveva contestato la disposta risoluzione del contratto ed aveva chiesto il risarcimento dei danni conseguenti. Accogliendo parzialmente l’appello proposto la Corte di merito aveva respinto le domande della società attrice appellata Stilgrafica s.r.l. dichiarando, come richiesto con domanda riconvenzionale da Poste Italiane s.p.a., la risoluzione del contratto del 20.6.2006 per inadempimento della controparte. Il ricorso per cassazione di Stilgrafica s.r.l. è stato affidato a quattro motivi. Poste Italiane s.p.a. ha depositato controricorso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso proposto. 3 Fissata pubblica udienza per la discussione del ricorso al 27.1.2026, prima del suo svolgimento è stato depositato ritualmente atto di richiesta congiunta dei difensori delle parti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per essere stato raggiunto un accordo transattivo. All’udienza del 27.1.2026, svoltasi senza la partecipazione dei difensori delle parti, il Sostituto Procuratore Generale, presente, ha ribadito le proprie conclusioni scritte, di accoglimento dell’istanza congiunta, pur sottolineando l’assenza in capo ai difensori del potere di rinuncia, non risultante dalle procure. RAGIONI DELLA DECISIONE Non si ritiene necessario approfondire il tema se i difensori delle parti, che hanno congiuntamente richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e non l’estinzione del giudizio, siano muniti dello specifico potere di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare la rinuncia. La cessazione della materia del contendere presuppone infatti il sopravvenire di circostanze comportanti il venir meno dell’interesse delle parti ad ottenere una pronuncia giudiziale di composizione della lite che, nel caso di specie, è stato legittimamente evidenziato, nello svolgimento dell’incarico professionale conferito loro e della rappresentanza processuale delle parti che esso comprende, ex art.82-84 c.p.c., dai procuratori della ricorrente e della controricorrente ed è stato giustificato con il raggiungimento di una definizione pattizia della controversia attraverso la stipula di una transazione. Si ritengono infatti condivisibili i rilievi svolti nella sentenza di questa Corte n.8822/2003, secondo i quali <<la dichiarazione congiunta dei difensori è di mera conoscenza e denuncia fatti non contiene atti disposizione del diritto controverso … conseguenza i difensori, pur se dotati poteri specifici conferiti con procura speciale, in quanto dispongono diritti loro rappresentati, sono legittimati a comunicare 4 congiuntamente per quali sopravvenuta l'estinzione processo, effetto della fine d'ogni controversia tra le parti qualsiasi interesse alla pronuncia (così cass. 21 maggio 2002 n. 7450, s.u. 28 settembre 2000 1048, 11 1996 8219, 29 1993 6048)…>> -non si ritiene in reale contrasto con la pronuncia richiamata la sentenza di questa Corte n.149/2014, secondo la quale anche la dichiarazione di intervenuta cessazione del contendere per transazione deve provenire da difensori muniti della procura speciale conferente il potere di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare la rinuncia, perché in quel caso l’affermata cessazione della materia del contendere era il presupposto per la rinuncia agli atti del giudizio e per la relativa accettazione-. Deve essere quindi dichiarata, come richiesto, l’intervenuta cessazione della materia del contendere per il venir meno dell’interesse delle parti, ritualmente comunicato dai difensori, alla pronuncia sul ricorso ai fini della composizione della controversia -già intervenuta negozialmente-. Si compensano integralmente le spese del presente giudizio di legittimità, essendo l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere congiunta. Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito.
PQM
La Corte di Cassazione -dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
-compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.1.2026. 5 Il Consigliere estensore ZI MA Il Presidente ZO IA
PQM
La Corte di Cassazione -dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
-compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.1.2026. 5 Il Consigliere estensore ZI MA Il Presidente ZO IA