Art. 7. Compensi non distribuibili 1. I compensi di cui agli articoli 5 e 6, relativi ai diritti di cui non sono individuabili i titolari, sono devoluti all'IMAIE.
(( 2. L'IMAIE utilizza le somme di cui al comma 1 e quelle di cui all' art. 5, comma 5, e all'art. 6, comma 5, nonche' la quota di cui all' art. 71-octies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, per le attivita' di studio e di ricerca nonche' per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori. ))
(( 2. L'IMAIE utilizza le somme di cui al comma 1 e quelle di cui all' art. 5, comma 5, e all'art. 6, comma 5, nonche' la quota di cui all' art. 71-octies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, per le attivita' di studio e di ricerca nonche' per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori. ))