Articolo 6 della Legge 5 febbraio 1992, n. 93
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 marzo 1992
Art. 6. Compensi maturati e non distribuiti 1. I compensi maturati dagli artisti interpreti o esecutori, ai sensi dell' articolo 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e successive modificazioni e integrazioni, e non distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, che trasmettono altresi' al medesimo Istituto la documentazione necessaria all'identificazione degli aventi diritto.
Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1› settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 20 settembre 1975.
2. L'IMAIE determina l'ammontare dei compensi di cui al comma 1, spettanti a ciascun artista interprete o esecutore, in base ai criteri definiti da accordo concluso tra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Il medesimo accordo stabilisce altresi' le modalita' di riscossione ed erogazione dei compensi.
3. Entro centottanta giorni dalla conclusione dell'accordo di cui al comma 2, l'IMAIE comunica agli aventi diritto l'ammontare dei compensi ad essi spettanti e pubblica altresi' l'elenco dei nominativi degli aventi diritto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Gli artisti interpreti o esecutori o i loro aventi causa hanno diritto di riscuotere dall'IMAIE i compensi ad essi spettanti ai sensi del presente articolo, al netto delle spese, entro millenovantacinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3.
5. Trascorso il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le somme relative ai diritti non esercitati sono devolute all'IMAIE e sono utilizzate per le attivita' e per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 2.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell' art. 73, primo comma, della legge n. 633/1941 si veda la precedente nota all'art. 2.
Entrata in vigore il 1 marzo 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente