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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 3034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3034 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 9715 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
, , , e n.q. di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
eredi del sig. (Avv. ALESSI CHRISTIAN) Persona_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. CACIOPPO SALVATORE) CP_1
(Avv. Rosa Bianca Maria Torrisi) Controparte_2
Resistente
CP_3
Resitente contumace
All'udienza del 27.06.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊annulla l'intimazione di pagamento opposta n. 29620229020537132/000,
notificata in data notificata addì 7.06.2023, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento n. 29620140031965164, n. 29620150036420756, relativamente alle quali dichiara cessata la materia del contendere e agli AVA n. 59620140002402778,
n. 59620150000821458, e n. 59620180004869028, di cui dichiara prescritti crediti.
◊compensa le spese di lite tra il ricorrente e . Pt_6 CP_1
CP_
◊condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.305,50, oltre spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 31.07.2023, il ricorrente indicato in epigrafe oppose l'intimazione di pagamento n. 29620229020537132/000 notificata addì 7.06.2023,
limitatamente alle seguenti cartelle e avvisi di addebito:
n. 29620140031965164, per un importo di euro 45,83 presumibilmente notificata in data 23.9.2014 ( ); CP_1
- n. 29620150036420756, per un importo di euro 1.038,15 presumibilmente notificata in data 1.10.2015 ( ); CP_1
- n. 59620140002402778, per un importo di euro 1.318,45 presumibilmente
CP_ notificata in data 26.9.2014 ( ,
- n. 59620150000821458, per un importo di euro 1.334,27 presumibilmente
CP_ notificata in data 23.9.2015 ( ;
- n. 59620180004869028, per un importo di euro 762,38 presumibilmente notificata
CP_ in data 21.11.2018 ( . A sostegno delle proprie pretese deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici l'intimazione opposta, nonché l'intervenuta
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro prescrizione del credito, anche successiva alla loro provata notificazione e la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora, domandandone l'annullamento.
Costituitasi ritualmente in giudizio, l chiedeva dichiararsi cessata la materia CP_1
del contendere stante che le due cartelle oggetto dell'intimazione risultavano annullate dall in data 30/04/2023 “ex legge 197/2022 commi 222-226”. Pt_6
Si costituiva altresì' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione perché Pt_6
presentata tardivamente, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica degli avvisi di addebito opposti (di competenza dell e la CP_3
regolare notifica della cartella.
CP_
pur regolarmente citata, rimaneva contumace.
Indi, istruita in via documentale, la causa veniva rinviata all'udienza odierna e in pari data trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato.
Va, innanzitutto osservato, che il ricorrente, eccependo quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615,
comma 1, c.p.c. .
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è l'Ente creditore. Deve, infatti, rilevarsi,
come difetti di legittimazione passiva e ciò alla Controparte_4
stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno chiarito che: “In tema di riscossione dei
crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/99, nell'ipotesi di opposizione
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di fare valere l'inesistenza del
credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della
prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore, quale
unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
Inoltre, con riferimento alla legittimazione passiva dell , si Controparte_5
osserva che l'intimazione di pagamento è atto esclusivo dello stesso, unico titolare dell'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 3870/2024) Essendo l'azione proposta diretta a contestare un atto proprio dell , quest'ultimo risulta soggetto Controparte_5
legittimato dal punto di vista passivo, salvo per le eccezioni sul merito degli avvisi di addebito, di competenza esclusiva dell'ente impositore.
Mal si palesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata da Pt_6
convenuti per il preteso mancato rispetto del termine decadenziale di impugnazione di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/99, decorrente dalla data di notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Come già osservato, il ricorrente, eccependo quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'art. 615,
comma 1, c.p.c. .
Tale opposizione può proporsi per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) davanti al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.), ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro se la stessa sia già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.). Questa
opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. civ., sez. III, 31/03/2007, n.8061).
Va, ancora, evidenziata l'infondatezza della censura afferente all'incompletezza dell'avviso di intimazione con riguardo alla quantificazione degli interessi applicati e alla loro decorrenza temporale, atteso che il tasso di interesse è di diretta derivazione normativa e l'intimazione, redatta con modalità indubbiamente analitica e dettagliata, ben consente di effettuare qualsivoglia verifica, essendo specificate le singole decorrenze e il criterio di liquidazione applicato.
A tal proposito, la Corte di cassazione ha evidenziato come il tasso annuo degli interessi sia noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati (Cass.
15/04/2011, n. 8613).
Inoltre, la Suprema Corte ha recentemente affermato (cfr.: Cass. Civ., Sez. V, Sent.
04.07.2022 n. 21065) che, in base alla legge, l'avviso che contiene l'intimazione di pagamento - e che l'agente della riscossione è tenuto a notificare quando ne ricorrano i presupposti - è redatto “in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”. Da ciò, consegue che tale atto non è annullabile per insufficienza della motivazione, “in quanto per la natura vincolata del provvedimento,
è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato”. Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello previsto dalla legge, ed essendo sufficiente il semplice riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, continua la Cassazione, non sussiste mancanza di motivazione, poiché l'interessato è
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro comunque posto nelle condizioni di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione.
Ciò posto, va innanzitutto osservato che in forza delle incontestate allegazioni di
, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti rispetto alle CP_1
seguenti cartelle: n. 29620140031965164, e n. 29620150036420756.
Al riguardo si osserva che ai sensi dell'art. 1, comma 222, della L. n. 197/2022
“Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo
residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo
di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015 dalle
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché
compresi nelle definizioni di cui all'art.3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'art. 16-bis del
decreto legge 30 aprile 2019, n 34, convertito, con modificazioni, dalla legge28
giugno2019, n. 58, e dall'art. 1, commi dal 184 al 198, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente
creditore, e dell'eliminazione delle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione
trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate,
su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di
cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15
giugno 2015, pubblicato nella G.U. n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti
creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie
scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i
necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento”.
Orbene, essendo quindi automaticamente annullato il carico previdenziale portato nelle già menzionate cartelle di pagamento, deve dichiararsi la sopravvenuta cessazione del contendere in relazione ai menzionati titoli e le spese di lite compensate.
Venendo al merito dell'opposizione, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente con riferimento agli AVA n. 59620140002402778000,
n. 59620150000821458000 e n. 59620180004869028 relativi a contributi anni
2010, 2011, 2013 e 2014.
Al riguardo è opportuno ricordare come l'art. 3 della L. 335 del 1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, abbia espressamente sancito che: “Le
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal
1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Orbene, nel caso di specie il termine prescrizionale quinquennale deve ritenersi decorso con riferimento ai crediti contributivi previdenziali di cui ai predetti AVA in quanto l'ente previdenziale, non costituendosi, non ha dato prova della regolare
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro notifica degli stessi avvisi di addebito oggetto di causa, atti prodromici all'intimazione di pagamento.
Il termine di prescrizione quinquennale, in mancanza di validi atti interruttivi, deve quindi ritenersi maturato alla data della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (7.06.2023).
CP_ Sussistono giusti motivi, connessi alla esclusiva responsabilità per compensare le spese di lite tra la ricorrente e . CP_1 Pt_6
Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo, dichiarandone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 27/06/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 9715 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
, , , e n.q. di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
eredi del sig. (Avv. ALESSI CHRISTIAN) Persona_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. CACIOPPO SALVATORE) CP_1
(Avv. Rosa Bianca Maria Torrisi) Controparte_2
Resistente
CP_3
Resitente contumace
All'udienza del 27.06.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊annulla l'intimazione di pagamento opposta n. 29620229020537132/000,
notificata in data notificata addì 7.06.2023, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento n. 29620140031965164, n. 29620150036420756, relativamente alle quali dichiara cessata la materia del contendere e agli AVA n. 59620140002402778,
n. 59620150000821458, e n. 59620180004869028, di cui dichiara prescritti crediti.
◊compensa le spese di lite tra il ricorrente e . Pt_6 CP_1
CP_
◊condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.305,50, oltre spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 31.07.2023, il ricorrente indicato in epigrafe oppose l'intimazione di pagamento n. 29620229020537132/000 notificata addì 7.06.2023,
limitatamente alle seguenti cartelle e avvisi di addebito:
n. 29620140031965164, per un importo di euro 45,83 presumibilmente notificata in data 23.9.2014 ( ); CP_1
- n. 29620150036420756, per un importo di euro 1.038,15 presumibilmente notificata in data 1.10.2015 ( ); CP_1
- n. 59620140002402778, per un importo di euro 1.318,45 presumibilmente
CP_ notificata in data 26.9.2014 ( ,
- n. 59620150000821458, per un importo di euro 1.334,27 presumibilmente
CP_ notificata in data 23.9.2015 ( ;
- n. 59620180004869028, per un importo di euro 762,38 presumibilmente notificata
CP_ in data 21.11.2018 ( . A sostegno delle proprie pretese deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici l'intimazione opposta, nonché l'intervenuta
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro prescrizione del credito, anche successiva alla loro provata notificazione e la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora, domandandone l'annullamento.
Costituitasi ritualmente in giudizio, l chiedeva dichiararsi cessata la materia CP_1
del contendere stante che le due cartelle oggetto dell'intimazione risultavano annullate dall in data 30/04/2023 “ex legge 197/2022 commi 222-226”. Pt_6
Si costituiva altresì' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione perché Pt_6
presentata tardivamente, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica degli avvisi di addebito opposti (di competenza dell e la CP_3
regolare notifica della cartella.
CP_
pur regolarmente citata, rimaneva contumace.
Indi, istruita in via documentale, la causa veniva rinviata all'udienza odierna e in pari data trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato.
Va, innanzitutto osservato, che il ricorrente, eccependo quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615,
comma 1, c.p.c. .
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è l'Ente creditore. Deve, infatti, rilevarsi,
come difetti di legittimazione passiva e ciò alla Controparte_4
stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno chiarito che: “In tema di riscossione dei
crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/99, nell'ipotesi di opposizione
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di fare valere l'inesistenza del
credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della
prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore, quale
unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
Inoltre, con riferimento alla legittimazione passiva dell , si Controparte_5
osserva che l'intimazione di pagamento è atto esclusivo dello stesso, unico titolare dell'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 3870/2024) Essendo l'azione proposta diretta a contestare un atto proprio dell , quest'ultimo risulta soggetto Controparte_5
legittimato dal punto di vista passivo, salvo per le eccezioni sul merito degli avvisi di addebito, di competenza esclusiva dell'ente impositore.
Mal si palesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata da Pt_6
convenuti per il preteso mancato rispetto del termine decadenziale di impugnazione di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/99, decorrente dalla data di notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Come già osservato, il ricorrente, eccependo quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'art. 615,
comma 1, c.p.c. .
Tale opposizione può proporsi per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) davanti al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.), ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro se la stessa sia già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.). Questa
opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. civ., sez. III, 31/03/2007, n.8061).
Va, ancora, evidenziata l'infondatezza della censura afferente all'incompletezza dell'avviso di intimazione con riguardo alla quantificazione degli interessi applicati e alla loro decorrenza temporale, atteso che il tasso di interesse è di diretta derivazione normativa e l'intimazione, redatta con modalità indubbiamente analitica e dettagliata, ben consente di effettuare qualsivoglia verifica, essendo specificate le singole decorrenze e il criterio di liquidazione applicato.
A tal proposito, la Corte di cassazione ha evidenziato come il tasso annuo degli interessi sia noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati (Cass.
15/04/2011, n. 8613).
Inoltre, la Suprema Corte ha recentemente affermato (cfr.: Cass. Civ., Sez. V, Sent.
04.07.2022 n. 21065) che, in base alla legge, l'avviso che contiene l'intimazione di pagamento - e che l'agente della riscossione è tenuto a notificare quando ne ricorrano i presupposti - è redatto “in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”. Da ciò, consegue che tale atto non è annullabile per insufficienza della motivazione, “in quanto per la natura vincolata del provvedimento,
è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato”. Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello previsto dalla legge, ed essendo sufficiente il semplice riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, continua la Cassazione, non sussiste mancanza di motivazione, poiché l'interessato è
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro comunque posto nelle condizioni di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione.
Ciò posto, va innanzitutto osservato che in forza delle incontestate allegazioni di
, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti rispetto alle CP_1
seguenti cartelle: n. 29620140031965164, e n. 29620150036420756.
Al riguardo si osserva che ai sensi dell'art. 1, comma 222, della L. n. 197/2022
“Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo
residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo
di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015 dalle
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché
compresi nelle definizioni di cui all'art.3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'art. 16-bis del
decreto legge 30 aprile 2019, n 34, convertito, con modificazioni, dalla legge28
giugno2019, n. 58, e dall'art. 1, commi dal 184 al 198, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente
creditore, e dell'eliminazione delle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione
trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate,
su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di
cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15
giugno 2015, pubblicato nella G.U. n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti
creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie
scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i
necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento”.
Orbene, essendo quindi automaticamente annullato il carico previdenziale portato nelle già menzionate cartelle di pagamento, deve dichiararsi la sopravvenuta cessazione del contendere in relazione ai menzionati titoli e le spese di lite compensate.
Venendo al merito dell'opposizione, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente con riferimento agli AVA n. 59620140002402778000,
n. 59620150000821458000 e n. 59620180004869028 relativi a contributi anni
2010, 2011, 2013 e 2014.
Al riguardo è opportuno ricordare come l'art. 3 della L. 335 del 1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, abbia espressamente sancito che: “Le
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal
1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Orbene, nel caso di specie il termine prescrizionale quinquennale deve ritenersi decorso con riferimento ai crediti contributivi previdenziali di cui ai predetti AVA in quanto l'ente previdenziale, non costituendosi, non ha dato prova della regolare
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro notifica degli stessi avvisi di addebito oggetto di causa, atti prodromici all'intimazione di pagamento.
Il termine di prescrizione quinquennale, in mancanza di validi atti interruttivi, deve quindi ritenersi maturato alla data della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (7.06.2023).
CP_ Sussistono giusti motivi, connessi alla esclusiva responsabilità per compensare le spese di lite tra la ricorrente e . CP_1 Pt_6
Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo, dichiarandone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 27/06/2025.
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- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro