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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 19/12/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. RE HI, viste le note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza depositate in data
17.12.2025 da parte ricorrente e in data 19.12.2025 dal resistente, CP_1
alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1496/2024 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi
RICORRENTE
contro
, cod. fisc. , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis
c.p.c. dalle dott.sse Tecla Riverso, Elisa Cesaro, Claudia Tartaglia, Gabriella
Colosimo e dal dott. Angelo Maurizio Ragusa
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Pt_1
• Accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi, posta da parte resistente, per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del
al risarcimento danno secondo i criteri forfettari Controparte_2 indicati nel ricorso.
• Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
per parte resistente Controparte_2
Pag. 1 a 5 respingere il ricorso per i motivi sopra esposti.
Vinte le spese da liquidarsi secondo la tariffa vigente per gli avvocati, con riduzione del 20% degli onorari di avvocato così come previsto dall'art. 152 bis, disp. att., c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente esponeva di aver lavorato quale docente alle dipendenze del resistente in forza dei seguenti contratti a termine: CP_1
Il ricorrente si doleva che la reiterazione dei contratti a termine per gli aa.ss.
2020/2021 – 2024/2025 per supplenza su organico di diritto era illegittima, con conseguente diritto all'indennizzo previsto per legge (art. 36, comma 5, d.lgs.
165/2001).
Tempestivamente costituitosi in giudizio, il resistente chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso.
*
Ritiene questo giudice che, a seguito dei principi espressi da Cass. lav., 6 aprile
2025, n. 9049, la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento dell'indennità risarcitoria per illegittima reiterazione di contratti a termine non sia meritevole di accoglimento.
Deve, infatti, evidenziarsi che i contratti di cui si lamenta l'illegittima reiterazione sono tutti successivi all'entrata in vigore della l. 107/2015. In tale contesto, la Corte di cassazione ha espressamente affermato che non è possibile ritenere che il mero superamento del limite di 36 mesi costituisca illegittima reiterazione in quanto la previsione di svolgimento di concorsi con cadenza triennale è misura sufficiente a evitare la consumazione dell'abuso. Si richiamano i pertinenti passi motivazionali di
Cass. lav., 6 aprile 2025, n. 9049:
« Pertanto, la proposta di definizione anticipata non è condivisibile nella parte in cui estende il limite dei 36 mesi ai contratti a tempo determinato stipulati nella vigenza della legge n. 107/2015 con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili perché, alla luce dei suddetti interventi normativi, ai suindicati contratti non può essere applicato il principio secondo cui nel settore scolastico costituisce abuso la reiterazione di contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi.
8. Questa Corte ai fini della configurabilità dell'abuso rilevante sul piano del diritto UE, e dunque del diritto interno, nella stipulazione di contratti a tempo determinato con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, nelle citate sentenze del
Pag. 2 a 5 18 ottobre 2016 ha valorizzato la cadenza triennale dei concorsi pubblici, prevista dall'art. 1, comma 113, della legge n. 107/2015, che ha riformato l'art. 400 del T.U. d.lgs. n. 297/1994.
Tali principi sono tuttora validi in base alle disposizioni vigenti, nel senso che è configurabile un abuso nella reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 107/2015, qualora non vengano banditi i concorsi con la cadenza triennale prevista dall'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, come modificato dall'art. 1, comma 113, della stessa legge n. 107/2015, o qualora, pur essendo rispettata la cadenza triennale, non vengano banditi concorsi adeguati (cioè vengano banditi concorsi che non permettono il conseguimento del bene della vita costituito dall'immissione in ruolo).
L'art. 1, comma 113, della legge n. 107/2015 ha infatti modificato il primo periodo del comma 01 dell'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994 prevedendo: “I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio”.
La cadenza triennale dei concorsi è stata ritenuta misura adeguata rispetto alla sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 2014 resa nelle cause riunite C-22/13, da C- 61/13 a C-63/13 e C-418/13, e altri, la quale ha statuito: «La clausola 5, punto 1, Per_1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo».
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 187/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124/99, nella parte in cui autorizzava, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, “il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino” ed ha rammentato, nell'esercizio dell'inedito ruolo di giudice del rinvio pregiudiziale svolto, come sia indiscutibile che competa al giudice “comune” chiamato ad applicare nel rapporto una sentenza di illegittimità costituzionale di accoglimento di questione afferente la norma applicabile, dare ingresso allo “jus superveniens” che sia intervenuto (v. anche Cass. da n. 22552/2016 alla n. 22557/2016).
Pag. 3 a 5 Dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime che transitori, effettuati con la legge n. 107/2015, il giudice delle leggi ha desunto l'esistenza “in tutti i casi che vengono in rilievo”, di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia, individuandole, quanto ai docenti, nelle procedure privilegiate di assunzione che attribuivano a tutto il personale interessato serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo;
ha dunque evidenziato che le misure autorizzate dalla normativa comunitaria sono fra loro alternative ed ha pertanto ritenuto sufficiente l'applicazione di una sola di esse.
Ha in particolare richiamato i paragrafi 77 e 79 della sentenza in cui si legge Per_1 rispettivamente: “…quando, come nel caso di specie, il diritto dell'Unione non prevede sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui vengano nondimeno accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro…”; “quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione”, evidenziando che tale sentenza, pur avendo precisato alcune delle misure che possono essere adottate (procedure di assunzione certe, anche nel tempo, e risarcimento del danno), non ne esclude altre, purché rispondenti ai suddetti requisiti.
Ha pertanto evidenziato che è solo una la misura da applicare, purché presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela.
All'indizione corretta dei concorsi è dunque legata la sussistenza di una ragione oggettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a) dell'accordo quadro, nei termini evidenziati dalla Corte di giustizia, secondo cui le esigenze di continuità didattica che inducono ad assunzioni temporanee di dipendenti nel comparto scuola possono costituire una ragione obiettiva ai sensi della suddetta clausola, che giustifica sia la durata determinata dei contratti conclusi con il personale supplente, sia il rinnovo di tali contratti in funzione delle esigenze di continuità didattica, fatto salvo il rispetto dei requisiti fissati dall'accordo quadro.
Come ritenuto da questa Corte riguardo all'abusiva utilizzazione della contrattazione a termine nei confronti dei docenti di religione (v. Cass. n. 18698/2022), l'abuso lesivo dell'Accordo quadro si verifica qualora l'insegnante sia mantenuto in servizio senza che siano indetti i concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza triennale prevista dalla legge senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema congegnato dal legislatore.
Per il reclutamento dei docenti a tempo indeterminato, l'Amministrazione é tenuta a bandire correttamente i concorsi con cadenza triennale;
tali concorsi devono essere idonei a consentire il conseguimento del bene della vita, costituito dall'immissione in ruolo.
Tale idoneità non sussiste qualora le procedure concorsuali, pur bandite con la cadenza triennale prevista dalla legge, non consentano il conseguimento immediato
Pag. 4 a 5 dell'immissione in ruolo dei precari (ad esempio: siano riservate a docenti in possesso dell'abilitazione e non siano state precedute da procedure abilitanti)»
Le osservazioni sopra riportate valgono, evidentemente, anche per il sistema di reclutamento dei docenti come disciplinato dal d.lgs. 59/2017 che all'art. 3, comma 2, prevede l'indizione di concorsi con cadenza biennale per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria.
In applicazione dei principi sopra richiamati, ritiene questo giudice che elemento costitutivo dell'abuso – per quanto riguarda le supplenze successive alla l. 107/2015
– non sia il superamento della soglia dei 36 mesi bensì l'omesso svolgimento di procedure concorsuali o, comunque, l'omesso svolgimento di procedure concorsuali con un numero di posti adeguato (cfr. altresì C. App. Brescia, sez. lav., sent. n.
80/2024 in causa RGL 332/2023).
È pertanto onere di parte ricorrente allegare l'omesso svolgimento di procedure concorsuali durante il periodo in cui afferma essersi verificata l'illegittima reiterazione di contratti a termine;
è inoltre onere di parte ricorrente allegare e provare di aver partecipato allo svolgimento delle procedure concorsuali eventualmente indette: infatti, l'eventuale legittima scelta individuale di non partecipare a tali procedure non può tuttavia andare a danno del in quanto altrimenti al docente verrebbe CP_1 sostanzialmente riconosciuta la facoltà di fare apparire la sussistenza di un abuso nonostante il , conformemente alle previsioni di legge, abbia regolarmente CP_1 indetto i concorsi.
Tali oneri, nel caso di specie, non sono stati assolti e, pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite vengono integralmente compensate poiché la pronuncia della Corte di cassazione sopra richiamata è successiva al deposito del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese.
Ivrea, 19.12.2025
Il Giudice
RE HI
Pag. 5 a 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. RE HI, viste le note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza depositate in data
17.12.2025 da parte ricorrente e in data 19.12.2025 dal resistente, CP_1
alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1496/2024 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi
RICORRENTE
contro
, cod. fisc. , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis
c.p.c. dalle dott.sse Tecla Riverso, Elisa Cesaro, Claudia Tartaglia, Gabriella
Colosimo e dal dott. Angelo Maurizio Ragusa
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Pt_1
• Accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi, posta da parte resistente, per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del
al risarcimento danno secondo i criteri forfettari Controparte_2 indicati nel ricorso.
• Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
per parte resistente Controparte_2
Pag. 1 a 5 respingere il ricorso per i motivi sopra esposti.
Vinte le spese da liquidarsi secondo la tariffa vigente per gli avvocati, con riduzione del 20% degli onorari di avvocato così come previsto dall'art. 152 bis, disp. att., c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente esponeva di aver lavorato quale docente alle dipendenze del resistente in forza dei seguenti contratti a termine: CP_1
Il ricorrente si doleva che la reiterazione dei contratti a termine per gli aa.ss.
2020/2021 – 2024/2025 per supplenza su organico di diritto era illegittima, con conseguente diritto all'indennizzo previsto per legge (art. 36, comma 5, d.lgs.
165/2001).
Tempestivamente costituitosi in giudizio, il resistente chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso.
*
Ritiene questo giudice che, a seguito dei principi espressi da Cass. lav., 6 aprile
2025, n. 9049, la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento dell'indennità risarcitoria per illegittima reiterazione di contratti a termine non sia meritevole di accoglimento.
Deve, infatti, evidenziarsi che i contratti di cui si lamenta l'illegittima reiterazione sono tutti successivi all'entrata in vigore della l. 107/2015. In tale contesto, la Corte di cassazione ha espressamente affermato che non è possibile ritenere che il mero superamento del limite di 36 mesi costituisca illegittima reiterazione in quanto la previsione di svolgimento di concorsi con cadenza triennale è misura sufficiente a evitare la consumazione dell'abuso. Si richiamano i pertinenti passi motivazionali di
Cass. lav., 6 aprile 2025, n. 9049:
« Pertanto, la proposta di definizione anticipata non è condivisibile nella parte in cui estende il limite dei 36 mesi ai contratti a tempo determinato stipulati nella vigenza della legge n. 107/2015 con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili perché, alla luce dei suddetti interventi normativi, ai suindicati contratti non può essere applicato il principio secondo cui nel settore scolastico costituisce abuso la reiterazione di contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi.
8. Questa Corte ai fini della configurabilità dell'abuso rilevante sul piano del diritto UE, e dunque del diritto interno, nella stipulazione di contratti a tempo determinato con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, nelle citate sentenze del
Pag. 2 a 5 18 ottobre 2016 ha valorizzato la cadenza triennale dei concorsi pubblici, prevista dall'art. 1, comma 113, della legge n. 107/2015, che ha riformato l'art. 400 del T.U. d.lgs. n. 297/1994.
Tali principi sono tuttora validi in base alle disposizioni vigenti, nel senso che è configurabile un abuso nella reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 107/2015, qualora non vengano banditi i concorsi con la cadenza triennale prevista dall'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, come modificato dall'art. 1, comma 113, della stessa legge n. 107/2015, o qualora, pur essendo rispettata la cadenza triennale, non vengano banditi concorsi adeguati (cioè vengano banditi concorsi che non permettono il conseguimento del bene della vita costituito dall'immissione in ruolo).
L'art. 1, comma 113, della legge n. 107/2015 ha infatti modificato il primo periodo del comma 01 dell'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994 prevedendo: “I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio”.
La cadenza triennale dei concorsi è stata ritenuta misura adeguata rispetto alla sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 2014 resa nelle cause riunite C-22/13, da C- 61/13 a C-63/13 e C-418/13, e altri, la quale ha statuito: «La clausola 5, punto 1, Per_1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo».
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 187/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124/99, nella parte in cui autorizzava, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, “il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino” ed ha rammentato, nell'esercizio dell'inedito ruolo di giudice del rinvio pregiudiziale svolto, come sia indiscutibile che competa al giudice “comune” chiamato ad applicare nel rapporto una sentenza di illegittimità costituzionale di accoglimento di questione afferente la norma applicabile, dare ingresso allo “jus superveniens” che sia intervenuto (v. anche Cass. da n. 22552/2016 alla n. 22557/2016).
Pag. 3 a 5 Dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime che transitori, effettuati con la legge n. 107/2015, il giudice delle leggi ha desunto l'esistenza “in tutti i casi che vengono in rilievo”, di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia, individuandole, quanto ai docenti, nelle procedure privilegiate di assunzione che attribuivano a tutto il personale interessato serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo;
ha dunque evidenziato che le misure autorizzate dalla normativa comunitaria sono fra loro alternative ed ha pertanto ritenuto sufficiente l'applicazione di una sola di esse.
Ha in particolare richiamato i paragrafi 77 e 79 della sentenza in cui si legge Per_1 rispettivamente: “…quando, come nel caso di specie, il diritto dell'Unione non prevede sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui vengano nondimeno accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro…”; “quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione”, evidenziando che tale sentenza, pur avendo precisato alcune delle misure che possono essere adottate (procedure di assunzione certe, anche nel tempo, e risarcimento del danno), non ne esclude altre, purché rispondenti ai suddetti requisiti.
Ha pertanto evidenziato che è solo una la misura da applicare, purché presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela.
All'indizione corretta dei concorsi è dunque legata la sussistenza di una ragione oggettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a) dell'accordo quadro, nei termini evidenziati dalla Corte di giustizia, secondo cui le esigenze di continuità didattica che inducono ad assunzioni temporanee di dipendenti nel comparto scuola possono costituire una ragione obiettiva ai sensi della suddetta clausola, che giustifica sia la durata determinata dei contratti conclusi con il personale supplente, sia il rinnovo di tali contratti in funzione delle esigenze di continuità didattica, fatto salvo il rispetto dei requisiti fissati dall'accordo quadro.
Come ritenuto da questa Corte riguardo all'abusiva utilizzazione della contrattazione a termine nei confronti dei docenti di religione (v. Cass. n. 18698/2022), l'abuso lesivo dell'Accordo quadro si verifica qualora l'insegnante sia mantenuto in servizio senza che siano indetti i concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza triennale prevista dalla legge senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema congegnato dal legislatore.
Per il reclutamento dei docenti a tempo indeterminato, l'Amministrazione é tenuta a bandire correttamente i concorsi con cadenza triennale;
tali concorsi devono essere idonei a consentire il conseguimento del bene della vita, costituito dall'immissione in ruolo.
Tale idoneità non sussiste qualora le procedure concorsuali, pur bandite con la cadenza triennale prevista dalla legge, non consentano il conseguimento immediato
Pag. 4 a 5 dell'immissione in ruolo dei precari (ad esempio: siano riservate a docenti in possesso dell'abilitazione e non siano state precedute da procedure abilitanti)»
Le osservazioni sopra riportate valgono, evidentemente, anche per il sistema di reclutamento dei docenti come disciplinato dal d.lgs. 59/2017 che all'art. 3, comma 2, prevede l'indizione di concorsi con cadenza biennale per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria.
In applicazione dei principi sopra richiamati, ritiene questo giudice che elemento costitutivo dell'abuso – per quanto riguarda le supplenze successive alla l. 107/2015
– non sia il superamento della soglia dei 36 mesi bensì l'omesso svolgimento di procedure concorsuali o, comunque, l'omesso svolgimento di procedure concorsuali con un numero di posti adeguato (cfr. altresì C. App. Brescia, sez. lav., sent. n.
80/2024 in causa RGL 332/2023).
È pertanto onere di parte ricorrente allegare l'omesso svolgimento di procedure concorsuali durante il periodo in cui afferma essersi verificata l'illegittima reiterazione di contratti a termine;
è inoltre onere di parte ricorrente allegare e provare di aver partecipato allo svolgimento delle procedure concorsuali eventualmente indette: infatti, l'eventuale legittima scelta individuale di non partecipare a tali procedure non può tuttavia andare a danno del in quanto altrimenti al docente verrebbe CP_1 sostanzialmente riconosciuta la facoltà di fare apparire la sussistenza di un abuso nonostante il , conformemente alle previsioni di legge, abbia regolarmente CP_1 indetto i concorsi.
Tali oneri, nel caso di specie, non sono stati assolti e, pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite vengono integralmente compensate poiché la pronuncia della Corte di cassazione sopra richiamata è successiva al deposito del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese.
Ivrea, 19.12.2025
Il Giudice
RE HI
Pag. 5 a 5