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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1531/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott. Rossella Milone Consigliere dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1531/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) nella qualità di erede dei sigg. e Parte_1 C.F._1 Persona_1
, elettivamente domiciliata in CORSO ROMA, 35 15100 ALESSANDRIA presso lo Persona_2 studio dell'avv. SANTAGOSTINO GUIDO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Via Freguglia 1 20100 MILANO presso L' P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI MILANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Responsabilita civile dei magistrati (cause di cui alla legge n. 117/1988) pagina 1 di 16 sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, riformare l'impugnata sentenza n.
9056/2021 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 05.11.2021, pubblicata l'08.11.2021, non notificata, nel procedimento civile n. 28673/2019 R.G., ed in accoglimento del proposto gravame:
- accogliere le conclusioni rassegnate dall'attrice nel corso del primo grado di giudizio, e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare lo , in persona della sua CP_2 Controparte_1
al risarcimento, in favore dell'attrice sig.ra dei danni patrimoniali da lei sofferti
[...] Parte_1 in conseguenza della colpa grave ravvisabile nell'operato dei componenti della Corte d'Appello di
Torino in sede di pronuncia della sentenza in data 13-24/01/2012 n. 125, e della Corte di Cassazione, in sede di pronuncia della sentenza in data 04/02-18/05/2016 n. 10149, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
Vinti il compenso professionale e le spese di difesa di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori e maggiorazioni di legge.
In via subordinata, per il caso di reiezione dell'interposto appello, compensare quantomeno le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA ITALIANA: respingere l'appello e confermare la sentenza di primo grado, condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite anche del secondo grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. La vicenda in sintesi:
I.1. Con atto di citazione notificato in data 28.05.2005, madre e dante causa di Persona_1 Pt_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Tortona, la cognata ed il nipote di
[...] CP_3 quest'ultima, sostenendo di aver maturato, nei confronti del proprio fratello, CP_4 [...]
un credito di € 132.706,291 (Lire 256.955.000) oltre interessi e rivalutazione monetaria. Per_3 1 Segnatamente: 20.615,93 euro chiesti in prestito il 2.05.1992 da 27.320,57 euro a titolo di prestito Persona_3 ricevuto da in data 25.05.92; 27.541,04, denaro originariamente appartenente a e che Persona_3 Parte_2 pagina 2 di 16 In particolare, la assumeva di essere creditrice nei confronti del fratello in virtù di vari Per_3 Per_3 prestiti, riconosciuti in tre scritture da lui sottoscritte (l'ultima delle quali nel novembre 1995).
L'attrice agiva in giudizio, dunque, dopo la morte del fratello , per la restituzione della somma Per_3
complessivamente mutuata, domandando la condanna in solido di e di oltre CP_3 CP_4
al risarcimento del danno di entrambi da responsabilità extracontrattuale, per aver cooperato al fine di determinare l'insolvenza del debitore originario e al fine di distogliere il patrimonio della a CP_3
garanzia del credito.
I.2. Si costituivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Tortona, i convenuti e CP_3 CP_4
i quali, in via preliminare, contestavano la nullità della citazione avversaria nonché la mancanza
[...]
di legittimazione passiva dello stesso Nel merito, eccepivano la prescrizione del credito CP_4 azionato dall'attrice, nonché la sua quantificazione. I convenuti contestavano i riconoscimenti di debito
(allegati 1, 2 e 8 all'atto di citazione innanzi al Tribunale di Tortona) in siffatta maniera: “occorre, poi, per mero scrupolo difensivo, esprimere le più ampie riserve sulla genuinità dei riconoscimenti di debito in atti (All. 1, All. 2 e All. 8 prod. avversarie), perplessità deducibili proprio dal tipo di affermazioni contenute negli stessi;
si reitera, pertanto, la richiesta acché l'Ill.mo Giudice voglia licenziare la relativa consulenza tecnica onde procedere alla verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni, nonché stabilire il periodo di apposizione delle firme stesse.” (vd. pag. 18 comparsa di costituzione e rispota, all. 3, fasc. I grado . Pt_1
Previa interruzione del processo per intervenuto decesso della Sig.ra il processo Persona_1 veniva riassunto da – anch'egli deceduto nelle more del processo – e da in Persona_2 Parte_1
qualità di unica erede di Persona_1
I.
3. La sentenza del Tribunale di Tortona: con sentenza n. 354 del 6 dicembre 2008 accoglieva parzialmente le domande attoree ritenendo che i convenuti non avessero effettuato alcun valido disconoscimento delle scritture costituenti il riconoscimento di debito sottoscritte dal defunto Persona_3
Rilevava in particolare sul punto, il Tribunale di Tortona, che le parti convenute si erano limitate ad esprimere “ampie riserve” sia in relazione al periodo di redazione delle relative scritture sia con riguardo alla loro genuinità; secondo il Tribunale di Tortona, ali “ampie riserve” non integravano dichiarazione, di specifico ed univoco contenuto, di disconoscimento della scrittura privata.
avrebbe dovuto essere acquisito da quale parte della sua quota ereditaria;
euro 57.228,75, somma che competeva, Per_1 sempre a titolo di quota ereditaria per l'intero ammontare, alla Per_3 pagina 3 di 16 Il medesimo Tribunale, ritenute dunque non disconosciute dall'erede le scritture di riconoscimento del debito e rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, per essere stato il termine decennale interrotto dalle ricognizioni di debito, e, da ultimo, dalla notifica dell'atto di citazione, condannava alla restituzione della somma rigettando le domande nei confronti di CP_3 CP_4
[...]
I.4. La sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 125/2012: su appello di e e su appello incidentale proposto da volto, CP_3 CP_4 Parte_1 quest'ultimo, all'ottenimento della domanda anche nei confronti di la Corte d'Appello di CP_4
Torino così disponeva: “La Corte di Appello di Torino definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Tortona n. CP_3 CP_4
354 del 6 dicembre 2008, nei confronti di , nonché sull'appello incidentale di Parte_1 quest'ultima; respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in accoglimento dell'appello principale;
respinge tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti di e CP_3 CP_4
con atto di citazione notificato il 28 maggio 2005; dichiara tenuta e condanna a Parte_1
rifondere a e le spese dei due gradi di giudizio, che liquida come segue:- per CP_3 CP_4 il primo grado € 2000,00 per diritti ed € 6.000,00 per onorari: - per il presente grado euro 550,00 per esposti, € 1.500,00 per diritto ed euro 7000,00 per onorari oltre al rimborso forfettario, IVA e cpa come per legge”.
In sintesi, la Corte di Appello di Torino riteneva effettuato ritualmente il disconoscimento delle scritture private contenenti la ricognizione del debito, divenute inutilizzabili in mancanza di istanza di verificazione da parte dell'attrice; rilevava, inoltre, l'avvenuta prescrizione del diritto di credito, poiché
l'ultimo atto interruttivo dello stesso coincideva con uno dei documenti disconosciuti.
Per tali ragioni respingeva le domande attoree.
I.5. La sentenza della Suprema Corte n. 10149/2016: avverso la pronuncia della Corte di Appello di Torino, proponeva ricorso in Cassazione, Parte_1
affidato a cinque motivi.
In particolare, con i motivi terzo e quarto – i soli oggetto di domanda risarcitoria nel presente giudizio – la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 112, 115, 183 c.p.c. e 2697 c.c. nonché, in subordine, la omessa motivazione in quanto se anche si fosse ritenuto che le espressioni utilizzate dai convenuti in comparsa di risposta integrassero un formale disconoscimento dei documenti prodotti, l'attrice avrebbe potuto provare le stesse circostanze con gli ordinari mezzi di prova ed in particolare con le prove pagina 4 di 16 testimoniali dedotte fin dal primo grado e non ammesse dalla Corte d'Appello la quale non aveva neppure preso in considerazione la relativa istanza senza fornire alcuna motivazione ed aveva considerato automaticamente infondata la domanda in conseguenza della ritenuta prescrizione del credito.
La Suprema Corte rigettava il ricorso confermando, dunque, la sentenza resa dalla Corte di Appello di
Torino. In particolare, il Supremo Collegio riteneva corretta la decisione resa dal giudice d'appello, consistita nell'aver dato atto della ritualità dell'eccezione di prescrizione, della pacifica circostanza dell'essere i crediti sorti e divenuti esigibili ben oltre il decennio dal giudizio e dell'aver messo in rilievo che l'effetto interruttivo opposto avrebbe potuto valere solo se il documento di riconoscimento del debito, disconosciuto, fosse stato utilizzabile nella causa per effetto dell'esito positivo della verificazione, nella specie neanche richiesta. Segnatamente, la Cassazione rilevava come l'ultimo documento non fosse utilizzabile ai fini interruttivi della prescrizione, in quanto lo stesso era stato disconosciuto e non verificato. “Né può assumere alcun rilievo il dedotto profilo dell'omessa pronuncia in ordine alle prove testimoniali ai fini della interruzione della prescrizione. E' assorbente la considerazione del carattere tassativo degli atti interruttivi e il rilievo che alla prova orale è stato riconosciuto rilievo solo ai fini della prova di ricezione di atti di costituzione in mora (cass. n.
18243/2003)” (v. pag. 8 della sentenza). La S.C. dichiarava quindi assorbito il terzo motivo di ricorso poiché “essendo il credito prescritto, ogni prova testimoniale volto a provarne la sua esistenza è irrilevante posto che, anche per l'ipotesi di esito positivo della prova testimoniale, si tratterebbe dell'accertamento di un credito prescritto”.
II. Il giudizio di primo grado:
I.1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la Parte_1 Controparte_1
al fine di sentir condannare lo al risarcimento dei danni patrimoniali patiti in
[...] CP_2
ragione della colpa grave a suo dire ravvisabile nella condotta dei componenti del collegio della Corte
d'Appello di Torino e della Suprema Corte nelle sentenze sopra riportate, nella misura da quantificarsi in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A tal fine, deduceva che:
- tanto i giudici della Corte d'Appello di Torino, quanto quelli della Corte di Cassazione, erano incorsi in gravi violazioni di legge dovute a negligenza inescusabile tali da assumere rilevanza a norma dell'art. 2 della L. 117/1988 e da giustificare l'azione risarcitoria;
pagina 5 di 16 - più precisamente, quanto alla decisione della Corte d'Appello, l'attrice rappresentava che la Corte era pervenuta alla declaratoria di prescrizione del credito sul presupposto che non fossero stati compiuti atti interruttivi della prescrizione, omettendo di pronunciarsi sulla possibilità, per l'attrice, di dimostrare, tramite le prove testimoniali2, l'interruzione della prescrizione a mezzo di plurimi atti di riconoscimento del debito (art. 1988 c.c. ), nonostante tale istanza istruttoria fosse stata reiterata a più riprese sia nel corso del giudizio di primo grado sia in grado di appello;
- quanto alla Corte di Cassazione, l'attrice deduceva che la Suprema Corte aveva respinto il ricorso, confermando la decisione della Corte di Appello non ammissiva delle prove orali, statuendo erroneamente che la prova degli atti interruttivi della prescrizione non potesse essere fornita mediante prove testimoniali, essendo invece i capitoli di prova dedotti dall'attrice diretti a dimostrare il riconoscimento del debito per gli effetti di cui all'art. 2944 c.c. e non atti di messa in mora;
- in particolare adduceva che “nel ragionamento posto a base della decisione censurata, con riguardo al punto considerato, emerge con tutta evidenza la distrazione e la superficialità dei Giudici della
Cassazione estensori della sentenza, che verosimilmente non si sono concentrati nella lettura dei 2 A seguire i capitoli di prova per interpello e testi dedotti: “1) vero che nel mese di maggio del 1985 il sig. in occasione Persona_3 del suo compleanno, riconobbe verbalmente di essersi impossessato, per volere di sua moglie, indebitamente e di nascosto di t utte le somme appartenenti al fratello e quindi di avere un grosso debito e rimorso nei confronti della sorella ?; Pt_2 Per_1
2) vero che in seguito al funerale di avvenuto in forma privata nell'aprile del 2001 il sig. ebbe Parte_3 Persona_3 nuovamente a riconoscere verbalmente di essersi impossessato, per volere di sua moglie, indebitamente e di nascosto di tutte le somme appartenenti al fratello e quindi di avere un grosso debito e rimorso nei confronti della sorella ?; Pt_2 Per_1
3) vero che in data 13.05.1992 il sig. in occasione del secondo prestito ricevuto dalla sorella per lire 5 2.900.000 Persona_3 Per_1 riconobbe tutti i suoi debiti precedenti nei confronti proprio della sorella sia verbalmente che per iscritto, rilasci ando al sig. Per_1
un semplice pro memoria manoscritto?; Parte_4
4) vero che nel suo promemoria manoscritto del 13.05.1992 riconosceva complessivamente un debito nei confronti della Persona_3 sorella di lire 256.900.000 oltre ai relativi interessi legali?; Per_1
5) vero che da ultimo nel mese di settembre del 2002 il sig. nei pressi del supermercato Dì per Dì di Pontecurone ebbe a Persona_3 riconoscere per l'ultima volta il suo debito di circa euro 250.000,00 nei confronti della sorella ma che era Persona_1 impossibilitato a pagare il suo debito?;
6) vero che in data 20.11.1995 il sig. riconobbe anche verbalmente il suo debito per la somma di lire 53.326.896 riferita Persona_3 al 1985, nei confronti di , a suo dire a titolo di successione “mortis causa”di ; Persona_1 Parte_2
7) vero che in data 20.11.1995 il sig. riconobbe anche verbalmente il suo debito di lire 110.810.317 riferite al 1992 nei Persona_3 confronti di per essersene impossessato a suo dire indebitamente e subdolamente?; Persona_1
8) vero che in data 20.11.1995 il sig. riconobbe anche verbalmente il suo debito per due mutui ricevuti da Persona_3 Per_1
rispettivamente in data 02/05/1992 per lire 39.918.000 ed in data 13/05/1992 per lire 52.900.000?;
[...]
9) vero che in data 20.11.1995 il sig. dichiarò che per evitare litigi con sua moglie non aveva alcuna intenzione di Persona_3 pagare i suoi debiti di denaro aumentati degli interessi legali, nei confronti di ?; Persona_1
10) vero che in data 20.11.1995 il sig. dichiarò che sua moglie già cointestataria di tutte le predette somme Persona_3 CP_3 dovute a , operava dei giroconti senza alcun motivo di debito in favore di suo nipote ?; Persona_1 CP_4
11) vero che nei primi giorni del mese di febbraio 2003 sui conti cointestati a di cui al doc. n. 13 ter) prod otto in causa, Persona_3 giacevano solo circa 11.000,00 euro?;
12) vero che il deposito a risparmio della CRT n. 370/1 intestato a e venne estinto in data 22 genna io 1993?; CP_3 CP_4
13) vero che durante la telefonata effettuata in data 22.11.2006 alle ore 10,30 circa, da nell'interesse di , a Parte_4 Parte_1
, per trattare sulla causa R.G. n. 495/05, vennero riconosciuti da quest'ultima i debiti di portati nel CP_3 Persona_3 documento prodotto in causa di riconoscimento di debito datato 20.11.1995 per circa euro 258.000,00?; 14) vero che durante la telefonata effettuata in data 22.11.2006 alle ore 10,30 circa, da nell'interesse di , a Parte_4 Parte_1
, per trattare sulla causa R.G. n. 495/05, venne riconosciuto da quest'ultima il fatto che purtroppo risultava orma i priva di CP_3 soldi? pagina 6 di 16 capitoli di prova, e non ne hanno compreso il senso, confondendo nella loro portata giuridica i diversi istituti della "messa in mora" e del "riconoscimento di debito", per i quali devono ritenersi applicabili principi giuridici sostanzialmente diversi.”
- in diritto, adduceva che, pertanto, i membri del collegio della Corte d'Appello di Torino e della
Suprema Corte erano incorsi “in una serie di macroscopici errori violando non soltanto norme di riferimento, bensì principi generali regolanti la materia in esame, riconducibili ai principi informatori dell'interno nostro Ordinamento Giuridico” (pag. 39 atto di citazione I grado);
-quantificava, dunque, il danno subito in euro 132.706,29, quale somma inizialmente riconosciuta dal
Tribunale di Tortona, nonché in ulteriori 39.610,93 euro (somma pari alle spese processuali liquidate in suo danno dalla Corte d'Appello, per i due gradi di giudizio, e dalla Cassazione;
somma integralmente corrisposta a controparte), ed in euro 1.320,00, versate a titolo di contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso per Cassazione più esborsi da quantificarsi nel corso del giudizio.
I.2. La si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto.
I.3. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9056/2021, pubblicata in data 8.11.2021, rigettava la domanda attorea, sulla base dei seguenti rilievi.
In primis, il Tribunale di Milano dava atto che il legislatore del 2015 era intervenuto in materia di responsabilità civile dei magistrati, novellando, attraverso la legge n. 18/2015, il comma III dell'art. 2 della legge “Vassalli” (l. n. 117/1988), con eliminazione del riferimento alla “negligenza inescusabile”.
Conseguentemente, le ipotesi di colpa grave del magistrato erano divenute le seguenti: “- violazione manifesta della Legge nonché del diritto dell'Unione Europea (in luogo della grave violazione di legge precedentemente prevista); - travisamento del fatto o delle prove;
- affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o, viceversa, negazione di un fatto incontrastabilmente esistente;
- emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dei casi consentiti dalla Legge o senza motivazione. Nel nuovo comma 3-bis, sempre osservava il
Tribunale, erano stati inoltre precisati i presupposti della concreta determinazione dei casi in cui è ravvisabile la “violazione manifesta” della legge (o del diritto dell'Unione Europea) in particolare richiamando al riguardo il “…grado di chiarezza e precisione delle norme violate;
l'inescusabilità e la gravità dell'inosservanza”. Ciò posto, con riguardo alla sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino
n.125\2012, il Tribunale ha rilevato che coerentemente la Corte d'Appello ha ritenuto che l'unico atto interruttivo della prescrizione allegato fosse il riconoscimento del debito documentato nella scrittura 20
pagina 7 di 16 novembre 1995 prodotta in fotocopia e che- a fronte del disconoscimento di tale scrittura - fossero irrilevanti le prove orali dedotte nei 14 capitoli formulati dall'attrice nella memoria istruttoria, in quanto volte solo a dimostrare i crediti prescritti, ossia il fondamento causale o sottostante dei suoi pretesi crediti di restituzione, indipendentemente dai vantaggi probatori che le sarebbero derivati, ex art. 1988 cc., dai riconoscimenti di debito disconosciuti qualora questi ultimi fossero stati effettivamente sottoposti a verifica positiva di autenticità.
Il Tribunale escludeva pertanto la negligenza o la superficialità della Corte d'Appello per non aver ammesso i capitoli di prova, in quanto, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, la Corte
d'Appello aveva esaminato l'istanza istruttoria e non aveva ammesso i capitoli di prova in quanto volti a far valere crediti prescritti: dalle allegazioni esposte dall'attrice nella memoria istruttoria del
10.12.2006 non risultava affatto che i capitoli fossero finalizzati a dimostrare atti interruttivi della prescrizione ex art. 2944 c.c., ulteriori rispetto al riconoscimento del debito in data 20 novembre 1995, disconosciuto dai convenuti e non sottoposto a verificazione ex art. 216 cpc da parte dell'attrice.
In particolare, rilevava il Tribunale che l'attrice, quanto ai riconoscimenti di debito ed alla prescrizione del diritto azionato, aveva affermato, nella propria memoria istruttoria che “si evidenzia solo che, ai vari riconoscimenti di debito va ricollegato, per consolidata giurisprudenza, l'effetto giuridico di costituire una ineluttabile rinuncia tacita a far valere la prescrizione, posto che, i diversi e cronologicamente collegati fra loro atti prodotti in causa, ne escludono comunque la sussistenza, per il chiaro perpetrarsi dell'esecuzione dell'illecito disegno di ledere il diritto di credito di CP_5
sino al 2003. Al riconoscimento di debito del 1995 contemporaneamente dovrà riconoscersi per
[...] altro verso l'effetto della immediata costituzione in mora, attesa la chiara dichiarazione di non volere eseguire l'obbligazione riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 cc n. 2”.
Sulla base di tale affermazione si desumeva che i riconoscimenti di debito non fossero affatto dedotti come atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., bensì come fatti implicanti la rinuncia del debitore a far valere la prescrizione ai sensi dell'art. 2937 c.c., ovvero come dichiarazione, per iscritto, del debitore, di non voler eseguire l'obbligazione, il che, a norma dell'art. 1219 c.c., esclude la necessità della costituzione in mora.
In ordine alla sentenza resa dalla S.C., il Tribunale ha ribadiva che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente nei motivi di ricorso per Cassazione, la Corte d'Appello si era pronunciata sull'istanza di prova orale formulata dall'attrice nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc in data 10 dicembre 2006, ritenendo che le prove orali fossero finalizzate a dimostrare crediti prescritti e che pagina 8 di 16 l'unico atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 cpc fosse il riconoscimento del debito scritto in data 20 novembre 1995.
Il Tribunale escludeva che fosse ravvisabile la dedotta negligenza in capo al collegio della S.C. per aver confermato la sentenza della Corte d'Appello anche nella parte in cui non erano state ammesse le prove orali: “si ribadisce [, infatti,] che dalle allegazioni della sig.ra , sia nella memoria istruttoria del Pt_1
10 dicembre 2006 (nella quale faceva riferimento al riconoscimento del debito come fatto implicante la rinuncia del debitore a far valere la prescrizione oppure come dichiarazione, iscritta, del debitore di non voler eseguire l'obbligazione che, a norma dell'art. 1219 n. 2 c.c.), sia nei motivi di ricorso per cassazione sub 3 e 4, risultava che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c. era il riconoscimento scritto del debito del 20 novembre 1995, mentre non risultava chiaramente allegato dalle parte che i capitoli di prova orale fossero volti a dimostrare, fra l'altro, asseriti riconoscimenti di debito “verbali” come atti interruttivi del decorso della prescrizione a norma dell'art. 2944 c.c.” (vd. pag. 22 della sentenza).
Inoltre, il giudice di primo grado osservava che, come sottolineato dall'Avvocatura dello Stato nei propri atti difensivi, la decisione della Corte d'Appello di non ammettere capitoli di prova testimoniale formulati dall'attrice nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc era conforme ad un orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'interruzione della prescrizione è qualificabile come eccezione in senso stretto.
Pertanto, il Tribunale di Milano respingeva la domanda risarcitoria proposta dalla sig.ra nei Pt_1 confronti dello Stato ai sensi dell'art. 2 Legge n. 117/1988.
II. Il giudizio di appello.
II.1. Avverso tale decisione ha interposto appello affidando l'impugnazione a tre motivi, Parte_1
non partitamente rubricati, che si riassumono in sintesi.
1. Con il primo motivo d'appello l'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver ravvisato colpa grave nell'operato dei giudici della Corte d'Appello di Torino.
Più precisamente, l'appellante ribadisce che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di
Milano, la Corte d'Appello di Torino ha omesso colpevolmente di soffermarsi sulla valutazione dei mezzi di prova dedotti, e quindi non ha consentito all'attrice di assolvere all'onere probatorio su di lei incombente, respingendo poi la sua domanda sul presupposto che non avesse fornito prove a sostegno della sua posizione processuale.
pagina 9 di 16 Critica, sotto plurimi profili, la statuizione del giudice di primo grado, là dove ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'Appello di Torino nel non ammettere i capitoli di prova in questione, ritenendo che non fossero diretti a dimostrare un fatto interruttivo della prescrizione. Anzitutto, contesta che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, secondo il quale il giudice d'appello avrebbe ritenuto di non ammettere le istanze istruttorie trattandosi di capitoli di prova non diretti a dimostrare un fatto interruttivo della prescrizione, l'attrice aveva, già con il proprio atto di citazione, dichiarato espressamente che il riconoscimento di debito doveva valere anche come atto interruttivo della prescrizione. Ancora, avrebbe errato il Tribunale nell'escludere l'inescusabile negligenza sul rilievo per cui “la Corte d'Appello ha esaminato l'istanza istruttoria e non ha ammesso i capitoli in quanto volti a far valere crediti prescritti....”.
Difatti, espone l'appellante, i capitoli di prova dedotti dall'attrice non erano diretti a dimostrare l'esistenza di un credito prescritto, bensì erano diretti a dimostrare un atto interruttivo della prescrizione compiuto dal debitore entro il decennio dall'insorgere del credito.
Rappresenta, inoltre, che erroneamente il Tribunale afferma che la Corte d'Appello non ha ammesso i capitoli in quanto non risultava che gli stessi fossero finalizzati a dimostrare atti interruttivi della prescrizione ex art. 2944 c.c., ulteriori rispetto al riconoscimento del debito del 20.11.1995, disconosciuto dai convenuti, posto che il cap. 1) fa riferimento ad un riconoscimento di debito effettuato verbalmente nel mese di maggio 1985; il cap. 2) fa riferimento ad un riconoscimento di debito effettuato verbalmente nel mese di aprile 2001; il cap. 3) fa riferimento ad un riconoscimento di debito effettuato verbalmente in data 13.05.1992; il cap. 5) fa riferimento ad un riconoscimento di debito effettuato verbalmente nel mese di settembre del 2002; i cap. 6), 7), 8), fanno riferimento a un riconoscimento di debito effettuato verbalmente in data 20.11.1995; il cap. 13) fa infine riferimento ad un riconoscimento di debito effettuato verbalmente in data 22.11.2006.
2. Con il secondo motivo d'appello l'appellante critica la decisione per aver escluso la responsabilità in capo ai membri del collegio della Suprema Corte.
In sintesi, la tesi dell'appellante è quella per cui il Tribunale – a cascata – avrebbe erroneamente ritenuto infondata la pretesa dell'attrice di addebitare a colpa della Cassazione la mancata ammissione dei capitoli di prova orale formulati dall'attrice nella memoria istruttoria “considerato che la stessa attrice non aveva allegato neppure in fase d'appello riconoscimenti di debito “verbali” come atti interruttivi della prescrizione ulteriori rispetto al riconoscimento scritto del 10.11.1995…”.
pagina 10 di 16 Invero, deduce l'appellante, l'attrice, nel proprio grado di appello ha richiamato espressamente le conclusioni assunte in primo grado, richiamando, altresì, le proprie istanze istruttorie.
Ribadisce, dunque, che in plurime occasioni – ed anche in grado di appello – l'odierna appellante si era offerta di provare l'avvenuta interruzione della prescrizione tramite la dedotta prova per testi.
Critica, inoltre, in punto di diritto la decisione di primo grado per aver rilevato come l'eccezione di interruzione della prescrizione vada qualificata come “eccezione in senso stretto” affermando che si tratta, invero, di orientamento giurisprudenziale minoritario e superato.
3. Con il terzo motivo d'appello la impugna il capo della sentenza relativo alle spese di lite, Pt_1 adducendo che “si ritiene che sussistessero giusti motivi per una compensazione delle spese del giudizio”.
II.2. Si è costituita nel presente giudizio di appello la Controparte_1 domandando il rigetto dell'impugnazione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Sul primo motivo di appello, la parte ha rilevato come non corrisponda al vero che la Corte di Appello di Torino abbia omesso di esaminare le istanze istruttorie riproposte dall'appellante: “essa le ha per contro ritenute irrilevanti, in quanto dirette a dimostrare la fondatezza della pretesa azionata
(l'esistenza del credito) e non l'esistenza di atti interruttivi diversi dalle scritture disconosciute dai convenuti, peraltro neppure dedotti”. A tal proposito, parte appellata rammenta che per giurisprudenza costante l'interruzione della prescrizione integra una controeccezione all'eccezione avversaria, ed è pertanto soggetta al regime processuale delle eccezioni in senso stretto. Aggiunge che “in ogni caso e a scopo meramente tuzioristico si deve rilevare che quand'anche l'omissione o l'errore addebitato ai magistrati della Corte d'appello di Torino fosse ritenuto esistente, esso non consentirebbe comunque di fondare la pretesa risarcitoria ai sensi della L. 117/88, come modificata dalla L. 18/2015. L'art. 2 co. 2 esclude infatti che possa dar luogo a responsabilità, tra l'altro, l'attività di valutazione del fatto e delle prove;
dalla sentenza della Corte d'appello si evince del resto che, contrariamente all'assunto dell'attrice, essa non ha ammesso le prove dedotte non già per non averle esaminate, bensì perché le ha ritenute superflue alla luce del complessivo quadro istruttorio, che essa ha ritenuto esaustivo quanto al tema della prescrizione del credito, anche in considerazione del fatto che a fronte della contestazione del documento che avrebbe dovuto dimostrare l'interruzione della prescrizione l'attrice non ne avesse chiesta la verificazione” (vd. pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta).
pagina 11 di 16 Sul secondo motivo di appello, la parte ha fatto proprie le valutazioni del giudice di primo grado, e così in ordine al terzo motivo, rappresentando l'insussistenza di motivi “per derogare alla regola stabilita dall'art. 91 c.p.c., stante l'evidente soccombenza dell'attrice.”.
III. Le osservazioni della Corte.
III. 1. Il primo motivo di appello è infondato.
Come si è già accennato, la appellante ha lamentato, sin dal primo grado di giudizio, l'errore, a suo dire commesso dai magistrati componenti il collegio della Corte di Appello di Torino, consistito nel non ammettere i capitoli di prova dichiarativa con la quale ella si era offerta di provare l'esistenza di plurimi riconoscimenti di debito effettuati negli anni dal Tale errore aveva condotto alla, Per_3
altrettanto erronea, reiezione della sua domanda, atteso che la Corte aveva ritenuto prescritto il credito in assenza di prova di tempestivi atti interruttivi -tali non potendosi considerare i riconoscimenti di debito scritti, disconosciuti e di cui l'attrice non aveva richiesto la verificazione- atteso che il credito stesso era sorto ben prima del decennio anteriore l'introduzione del giudizio. La Corte di Appello non si era avveduta del fatto che l'attrice si era offerta di provare per testi l'esistenza dei riconoscimenti di debito, costituenti atto interruttivo della prescrizione, e tale errore sarebbe stato connotato da colpa grave, per non aver la Corte territoriale neppure “letto” i capitoli di prova formulati: “La Corte
d'Appello non ha respinto tali istanze istruttorie ritenendole inammissibili o irrilevanti;
semplicemente ha omesso ogni pronuncia al riguardo. Evidentemente i componenti del Collegio Giudicante, in sede di decisione, effettuando una valutazione superficiale ed approssimativa del contenuto degli atti difensivi depositati nel corso del giudizio dalle parti, si sono semplicemente dimenticati di prendere in considerazione le istanze istruttorie dell'attrice” (cfr. atto di citazione in primo grado, pag. 21).
Il Tribunale di Milano ha rilevato come, al contrario, dalla motivazione della sentenza di appello sia evincibile che la Corte non abbia negligentemente trascurato di valutare il tenore dei 14 capitoli di prova dedotti dall'attrice, tant'è che a pag. 18 della sentenza si legge “…la si è offerta di Pt_1
provare (mediante innumerevoli produzioni e la formulazione di 14 capitoli di prova per interrogatorio
e testi) il fondamento causale o sottostante dei suoi pretesi crediti di restituzione, indipendentemente dai vantaggi probatori che le sarebbero derivati, ex art. 1988 cc., dai riconoscimenti di debito disconosciuti qualora questi ultimi fossero stati effettivamente sottoposti a verifica positiva di autenticità…”.
pagina 12 di 16 Tale passaggio della sentenza, sempre ad avviso del Tribunale, sarebbe poi “perfettamente coerente con le allegazioni dell'attrice desumibili dalla memoria istruttoria 10 dicembre 2006 depositata ex art.
183, VI comma n. 2 cpc”, in quanto, in tale memoria, a corredo dei capitoli stessi, l'attrice aveva dedotto in replica alla eccepita prescrizione: “si evidenzia solo che, ai vari riconoscimenti di debito va ricollegato, per consolidata giurisprudenza, l'effetto giuridico di costituire una ineluttabile rinuncia tacita a far valere la prescrizione, posto che, i diversi e cronologicamente collegati fra loro atti prodotti in causa, ne escludono comunque la sussistenza, per il chiaro perpetrarsi dell'esecuzione dell'illecito disegno di ledere il diritto di credito di sino al 2003. Al Controparte_5 riconoscimento di debito del 1995 contemporaneamente dovrà riconoscersi per altro verso l'effetto della immediata costituzione in mora, attesa la chiara dichiarazione di non volere eseguire
l'obbligazione riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 cc n. 2.”.
Da tale chiara allegazione, ha ritenuto il Tribunale di Milano, non risultava affatto che i capitoli fossero finalizzati a dimostrare atti interruttivi della prescrizione ex art. 2944 c.c. ulteriori rispetto al riconoscimento del debito in data 20 novembre 1995, disconosciuto dai convenuti e non sottoposto a verificazione ex art. 216 cpc da parte dell'attrice, ed ha conseguentemente concluso “E' palese, pertanto, l'insussistenza di un'ipotesi di colpa grave ex art. 2 legge n. 117\1988 a carico dei componenti della Corte d'Appello di Torino.”.
La appellante reagisce alle affermazioni del Tribunale riconoscendo di avere svolto quelle allegazioni, rappresentando tuttavia di non essersi fermata ad esse nei propri scritti difensivi: “In tale memoria istruttoria ha effettivamente dichiarato che il riconoscimento di debito doveva avere anche tali effetti
(di rinuncia a far valere la prescrizione, e di immediata costituzione in mora), ma non ha assolutamente affermato che i suoi effetti giuridici dovevano limitarsi a quelli citati in tale sede processuale.”.
Ebbene, la Corte osserva che, quand'anche la Corte di Appello di Torino avesse mal valutato il significato dell'offerta probatoria dell'attrice -ritenendo che la stessa intendesse provare ciò che non era più rilevante, e cioè l'esistenza del credito a fronte dell'eccepita prescrizione, quando invece l'attrice intendeva, con gli stessi capitoli, provare, anche, l'interruzione di quella stessa prescrizione- a fronte dell'evidenziata allegazione contenuta nella memoria istruttoria, certamente del tutto sviante rispetto a questa ultima ricostruzione, non sarebbe dato ravvisare, nella condotta dei magistrati in questione, la colpa grave idonea a fondarne la responsabilità.
pagina 13 di 16 Ed invero, per costante giurisprudenza della Cassazione, “In tema di responsabilità civile dei magistrati, la L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 2 nel fissare - a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della stessa Legge - i presupposti della domanda risarcitoria contro lo Stato per atto commesso con dolo o colpa grave dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, esclude che possa dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova. La clausola di salvaguardia riconducibile a quest'ultima esclusione prevista nel citato art. 2 non tollera letture riduttive perché giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria e - come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 18 del 19 gennaio 1989 - attuativa della garanzia costituzionale dell'indipendenza del giudice e, con essa, del giudizio (Cass. n. 25123 del 27/11/2006).” (ex multis, Cass. Civ. 23979/12). Ed ancora, la medesima pronuncia (sottolineatura aggiunta): “Va ricordato che per pacifica giurisprudenza di questa Corte la responsabilità prevista dalla L. n. 117 del 1988 è incentrata sulla colpa grave del magistrato tipizzata secondo ipotesi specifiche riconducibili al comune fattore della negligenza inescusabile
(Cass.20.3.1999, n. 2201), di tal che occorre un "quid pluris" rispetto alla colpa grave delineata dall'art. 2236 c.c. nel senso che si esige che la colpa stessa si presenti come "non spiegabile" e, cioè, senza agganci con le particolarità della vicenda idonee a rendere comprensibile anche se non giustificato l'errore del magistrato (Cass. 6.11.1999, n. 12357, in motivazione).”.
III.2. Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
Con riferimento ai magistrati della Corte di Cassazione, dinanzi alla quale la aveva impugnato Pt_1
la sentenza di secondo grado, tra l'altro, per non aver pronunciato e comunque non avere ammesso la prova testimoniale in tesi diretta a contrastare l'eccezione di prescrizione del credito, pare sufficiente rilevare che il Tribunale (pag. 17) ha sottolineato che “col terzo motivo la ricorrente ha ribadito che le prove orali, non ammesse dalla Corte d'Appello, erano volte a dimostrare “il proprio diritto di credito mediante testimoni”, e dunque, rileva questa Corte, ancora una volta ha effettuato un'allegazione - rectius, in questo caso una doglianza- assolutamente sviante rispetto alla valenza probatoria dei capitoli in ordine alla diversa questione dell'interruzione del termine prescrizionale. Quanto riscontrato dal
Tribunale è verificabile in modo piano dalla lettura del ricorso. A pag. 38, la ricorrente ha infatti chiaramente ed esclusivamente affermato (sottolineatura aggiunta): “Quindi, dopo aver dato atto che
l'esponente si era offerta di provare il proprio diritto di credito mediante testimoni (e quindi indipendentemente dalle scritture “disconosciute”), la Corte d'Appello, senza fornire alcuna
pagina 14 di 16 spiegazione, e quindi con motivazione assente più che insufficiente, non ha ammesso le prove testimoniali.”.
Anche a voler ritenere che i magistrati della Cassazione -dato che, come la appellante rimarca, il testo dei 14 capitoli di prova era stato interamente trascritto per il principio di autosufficienza del ricorso- non abbiano colto che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di Appello, il tenore dell'offerta di prova era tale da renderla rilevante (anche) al fine di paralizzare l'eccezione di prescrizione del credito, il surriportato tenore del motivo di ricorso vale ad escludere che ciò sia accaduto in virtù di quella negligenza inescusabile che sola integra la colpa grave ai fini della responsabilità.
Pertanto, le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Milano sono condivise dalla Corte.
III.3. Il terzo motivo di appello, che attiene al regolamento delle spese di lite, è parimenti infondato.
Con esso la appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia disposto la compensazione, pur respingendo la domanda attorea, in ragione della “evidente disattenzione” che avrebbe connotato l'attività dei giudici, quand'anche non costituente colpa grave.
La Corte non ravvisa, invero, ragioni per cui il Tribunale avrebbe dovuto discostarsi dal principio dettato dall'art. 91 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ragioni in relazione alle quali l'art. 92 c.p.c. prevede la facoltà del giudice di derogarvi in favore della compensazione.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e poste quindi a carico della appellante soccombente, liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al
D.M. 10/3/2014 n. 55 (da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), secondo i valori medi dello scaglione di valore di riferimento (valore indeterminabile-complessità media), avuto riguardo all'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.9056/21 del Tribunale di Milano pubblicata il 08.11.2021, ogni altra domanda od eccezione respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
pagina 15 di 16 2. Condanna la appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 8.470,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetario spese
15% ed accessori dovuti per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.11.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott. Rossella Milone Consigliere dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1531/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) nella qualità di erede dei sigg. e Parte_1 C.F._1 Persona_1
, elettivamente domiciliata in CORSO ROMA, 35 15100 ALESSANDRIA presso lo Persona_2 studio dell'avv. SANTAGOSTINO GUIDO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Via Freguglia 1 20100 MILANO presso L' P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI MILANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Responsabilita civile dei magistrati (cause di cui alla legge n. 117/1988) pagina 1 di 16 sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, riformare l'impugnata sentenza n.
9056/2021 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 05.11.2021, pubblicata l'08.11.2021, non notificata, nel procedimento civile n. 28673/2019 R.G., ed in accoglimento del proposto gravame:
- accogliere le conclusioni rassegnate dall'attrice nel corso del primo grado di giudizio, e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare lo , in persona della sua CP_2 Controparte_1
al risarcimento, in favore dell'attrice sig.ra dei danni patrimoniali da lei sofferti
[...] Parte_1 in conseguenza della colpa grave ravvisabile nell'operato dei componenti della Corte d'Appello di
Torino in sede di pronuncia della sentenza in data 13-24/01/2012 n. 125, e della Corte di Cassazione, in sede di pronuncia della sentenza in data 04/02-18/05/2016 n. 10149, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
Vinti il compenso professionale e le spese di difesa di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori e maggiorazioni di legge.
In via subordinata, per il caso di reiezione dell'interposto appello, compensare quantomeno le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA ITALIANA: respingere l'appello e confermare la sentenza di primo grado, condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite anche del secondo grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. La vicenda in sintesi:
I.1. Con atto di citazione notificato in data 28.05.2005, madre e dante causa di Persona_1 Pt_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Tortona, la cognata ed il nipote di
[...] CP_3 quest'ultima, sostenendo di aver maturato, nei confronti del proprio fratello, CP_4 [...]
un credito di € 132.706,291 (Lire 256.955.000) oltre interessi e rivalutazione monetaria. Per_3 1 Segnatamente: 20.615,93 euro chiesti in prestito il 2.05.1992 da 27.320,57 euro a titolo di prestito Persona_3 ricevuto da in data 25.05.92; 27.541,04, denaro originariamente appartenente a e che Persona_3 Parte_2 pagina 2 di 16 In particolare, la assumeva di essere creditrice nei confronti del fratello in virtù di vari Per_3 Per_3 prestiti, riconosciuti in tre scritture da lui sottoscritte (l'ultima delle quali nel novembre 1995).
L'attrice agiva in giudizio, dunque, dopo la morte del fratello , per la restituzione della somma Per_3
complessivamente mutuata, domandando la condanna in solido di e di oltre CP_3 CP_4
al risarcimento del danno di entrambi da responsabilità extracontrattuale, per aver cooperato al fine di determinare l'insolvenza del debitore originario e al fine di distogliere il patrimonio della a CP_3
garanzia del credito.
I.2. Si costituivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Tortona, i convenuti e CP_3 CP_4
i quali, in via preliminare, contestavano la nullità della citazione avversaria nonché la mancanza
[...]
di legittimazione passiva dello stesso Nel merito, eccepivano la prescrizione del credito CP_4 azionato dall'attrice, nonché la sua quantificazione. I convenuti contestavano i riconoscimenti di debito
(allegati 1, 2 e 8 all'atto di citazione innanzi al Tribunale di Tortona) in siffatta maniera: “occorre, poi, per mero scrupolo difensivo, esprimere le più ampie riserve sulla genuinità dei riconoscimenti di debito in atti (All. 1, All. 2 e All. 8 prod. avversarie), perplessità deducibili proprio dal tipo di affermazioni contenute negli stessi;
si reitera, pertanto, la richiesta acché l'Ill.mo Giudice voglia licenziare la relativa consulenza tecnica onde procedere alla verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni, nonché stabilire il periodo di apposizione delle firme stesse.” (vd. pag. 18 comparsa di costituzione e rispota, all. 3, fasc. I grado . Pt_1
Previa interruzione del processo per intervenuto decesso della Sig.ra il processo Persona_1 veniva riassunto da – anch'egli deceduto nelle more del processo – e da in Persona_2 Parte_1
qualità di unica erede di Persona_1
I.
3. La sentenza del Tribunale di Tortona: con sentenza n. 354 del 6 dicembre 2008 accoglieva parzialmente le domande attoree ritenendo che i convenuti non avessero effettuato alcun valido disconoscimento delle scritture costituenti il riconoscimento di debito sottoscritte dal defunto Persona_3
Rilevava in particolare sul punto, il Tribunale di Tortona, che le parti convenute si erano limitate ad esprimere “ampie riserve” sia in relazione al periodo di redazione delle relative scritture sia con riguardo alla loro genuinità; secondo il Tribunale di Tortona, ali “ampie riserve” non integravano dichiarazione, di specifico ed univoco contenuto, di disconoscimento della scrittura privata.
avrebbe dovuto essere acquisito da quale parte della sua quota ereditaria;
euro 57.228,75, somma che competeva, Per_1 sempre a titolo di quota ereditaria per l'intero ammontare, alla Per_3 pagina 3 di 16 Il medesimo Tribunale, ritenute dunque non disconosciute dall'erede le scritture di riconoscimento del debito e rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, per essere stato il termine decennale interrotto dalle ricognizioni di debito, e, da ultimo, dalla notifica dell'atto di citazione, condannava alla restituzione della somma rigettando le domande nei confronti di CP_3 CP_4
[...]
I.4. La sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 125/2012: su appello di e e su appello incidentale proposto da volto, CP_3 CP_4 Parte_1 quest'ultimo, all'ottenimento della domanda anche nei confronti di la Corte d'Appello di CP_4
Torino così disponeva: “La Corte di Appello di Torino definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Tortona n. CP_3 CP_4
354 del 6 dicembre 2008, nei confronti di , nonché sull'appello incidentale di Parte_1 quest'ultima; respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in accoglimento dell'appello principale;
respinge tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti di e CP_3 CP_4
con atto di citazione notificato il 28 maggio 2005; dichiara tenuta e condanna a Parte_1
rifondere a e le spese dei due gradi di giudizio, che liquida come segue:- per CP_3 CP_4 il primo grado € 2000,00 per diritti ed € 6.000,00 per onorari: - per il presente grado euro 550,00 per esposti, € 1.500,00 per diritto ed euro 7000,00 per onorari oltre al rimborso forfettario, IVA e cpa come per legge”.
In sintesi, la Corte di Appello di Torino riteneva effettuato ritualmente il disconoscimento delle scritture private contenenti la ricognizione del debito, divenute inutilizzabili in mancanza di istanza di verificazione da parte dell'attrice; rilevava, inoltre, l'avvenuta prescrizione del diritto di credito, poiché
l'ultimo atto interruttivo dello stesso coincideva con uno dei documenti disconosciuti.
Per tali ragioni respingeva le domande attoree.
I.5. La sentenza della Suprema Corte n. 10149/2016: avverso la pronuncia della Corte di Appello di Torino, proponeva ricorso in Cassazione, Parte_1
affidato a cinque motivi.
In particolare, con i motivi terzo e quarto – i soli oggetto di domanda risarcitoria nel presente giudizio – la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 112, 115, 183 c.p.c. e 2697 c.c. nonché, in subordine, la omessa motivazione in quanto se anche si fosse ritenuto che le espressioni utilizzate dai convenuti in comparsa di risposta integrassero un formale disconoscimento dei documenti prodotti, l'attrice avrebbe potuto provare le stesse circostanze con gli ordinari mezzi di prova ed in particolare con le prove pagina 4 di 16 testimoniali dedotte fin dal primo grado e non ammesse dalla Corte d'Appello la quale non aveva neppure preso in considerazione la relativa istanza senza fornire alcuna motivazione ed aveva considerato automaticamente infondata la domanda in conseguenza della ritenuta prescrizione del credito.
La Suprema Corte rigettava il ricorso confermando, dunque, la sentenza resa dalla Corte di Appello di
Torino. In particolare, il Supremo Collegio riteneva corretta la decisione resa dal giudice d'appello, consistita nell'aver dato atto della ritualità dell'eccezione di prescrizione, della pacifica circostanza dell'essere i crediti sorti e divenuti esigibili ben oltre il decennio dal giudizio e dell'aver messo in rilievo che l'effetto interruttivo opposto avrebbe potuto valere solo se il documento di riconoscimento del debito, disconosciuto, fosse stato utilizzabile nella causa per effetto dell'esito positivo della verificazione, nella specie neanche richiesta. Segnatamente, la Cassazione rilevava come l'ultimo documento non fosse utilizzabile ai fini interruttivi della prescrizione, in quanto lo stesso era stato disconosciuto e non verificato. “Né può assumere alcun rilievo il dedotto profilo dell'omessa pronuncia in ordine alle prove testimoniali ai fini della interruzione della prescrizione. E' assorbente la considerazione del carattere tassativo degli atti interruttivi e il rilievo che alla prova orale è stato riconosciuto rilievo solo ai fini della prova di ricezione di atti di costituzione in mora (cass. n.
18243/2003)” (v. pag. 8 della sentenza). La S.C. dichiarava quindi assorbito il terzo motivo di ricorso poiché “essendo il credito prescritto, ogni prova testimoniale volto a provarne la sua esistenza è irrilevante posto che, anche per l'ipotesi di esito positivo della prova testimoniale, si tratterebbe dell'accertamento di un credito prescritto”.
II. Il giudizio di primo grado:
I.1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la Parte_1 Controparte_1
al fine di sentir condannare lo al risarcimento dei danni patrimoniali patiti in
[...] CP_2
ragione della colpa grave a suo dire ravvisabile nella condotta dei componenti del collegio della Corte
d'Appello di Torino e della Suprema Corte nelle sentenze sopra riportate, nella misura da quantificarsi in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A tal fine, deduceva che:
- tanto i giudici della Corte d'Appello di Torino, quanto quelli della Corte di Cassazione, erano incorsi in gravi violazioni di legge dovute a negligenza inescusabile tali da assumere rilevanza a norma dell'art. 2 della L. 117/1988 e da giustificare l'azione risarcitoria;
pagina 5 di 16 - più precisamente, quanto alla decisione della Corte d'Appello, l'attrice rappresentava che la Corte era pervenuta alla declaratoria di prescrizione del credito sul presupposto che non fossero stati compiuti atti interruttivi della prescrizione, omettendo di pronunciarsi sulla possibilità, per l'attrice, di dimostrare, tramite le prove testimoniali2, l'interruzione della prescrizione a mezzo di plurimi atti di riconoscimento del debito (art. 1988 c.c. ), nonostante tale istanza istruttoria fosse stata reiterata a più riprese sia nel corso del giudizio di primo grado sia in grado di appello;
- quanto alla Corte di Cassazione, l'attrice deduceva che la Suprema Corte aveva respinto il ricorso, confermando la decisione della Corte di Appello non ammissiva delle prove orali, statuendo erroneamente che la prova degli atti interruttivi della prescrizione non potesse essere fornita mediante prove testimoniali, essendo invece i capitoli di prova dedotti dall'attrice diretti a dimostrare il riconoscimento del debito per gli effetti di cui all'art. 2944 c.c. e non atti di messa in mora;
- in particolare adduceva che “nel ragionamento posto a base della decisione censurata, con riguardo al punto considerato, emerge con tutta evidenza la distrazione e la superficialità dei Giudici della
Cassazione estensori della sentenza, che verosimilmente non si sono concentrati nella lettura dei 2 A seguire i capitoli di prova per interpello e testi dedotti: “1) vero che nel mese di maggio del 1985 il sig. in occasione Persona_3 del suo compleanno, riconobbe verbalmente di essersi impossessato, per volere di sua moglie, indebitamente e di nascosto di t utte le somme appartenenti al fratello e quindi di avere un grosso debito e rimorso nei confronti della sorella ?; Pt_2 Per_1
2) vero che in seguito al funerale di avvenuto in forma privata nell'aprile del 2001 il sig. ebbe Parte_3 Persona_3 nuovamente a riconoscere verbalmente di essersi impossessato, per volere di sua moglie, indebitamente e di nascosto di tutte le somme appartenenti al fratello e quindi di avere un grosso debito e rimorso nei confronti della sorella ?; Pt_2 Per_1
3) vero che in data 13.05.1992 il sig. in occasione del secondo prestito ricevuto dalla sorella per lire 5 2.900.000 Persona_3 Per_1 riconobbe tutti i suoi debiti precedenti nei confronti proprio della sorella sia verbalmente che per iscritto, rilasci ando al sig. Per_1
un semplice pro memoria manoscritto?; Parte_4
4) vero che nel suo promemoria manoscritto del 13.05.1992 riconosceva complessivamente un debito nei confronti della Persona_3 sorella di lire 256.900.000 oltre ai relativi interessi legali?; Per_1
5) vero che da ultimo nel mese di settembre del 2002 il sig. nei pressi del supermercato Dì per Dì di Pontecurone ebbe a Persona_3 riconoscere per l'ultima volta il suo debito di circa euro 250.000,00 nei confronti della sorella ma che era Persona_1 impossibilitato a pagare il suo debito?;
6) vero che in data 20.11.1995 il sig. riconobbe anche verbalmente il suo debito per la somma di lire 53.326.896 riferita Persona_3 al 1985, nei confronti di , a suo dire a titolo di successione “mortis causa”di ; Persona_1 Parte_2
7) vero che in data 20.11.1995 il sig. riconobbe anche verbalmente il suo debito di lire 110.810.317 riferite al 1992 nei Persona_3 confronti di per essersene impossessato a suo dire indebitamente e subdolamente?; Persona_1
8) vero che in data 20.11.1995 il sig. riconobbe anche verbalmente il suo debito per due mutui ricevuti da Persona_3 Per_1
rispettivamente in data 02/05/1992 per lire 39.918.000 ed in data 13/05/1992 per lire 52.900.000?;
[...]
9) vero che in data 20.11.1995 il sig. dichiarò che per evitare litigi con sua moglie non aveva alcuna intenzione di Persona_3 pagare i suoi debiti di denaro aumentati degli interessi legali, nei confronti di ?; Persona_1
10) vero che in data 20.11.1995 il sig. dichiarò che sua moglie già cointestataria di tutte le predette somme Persona_3 CP_3 dovute a , operava dei giroconti senza alcun motivo di debito in favore di suo nipote ?; Persona_1 CP_4
11) vero che nei primi giorni del mese di febbraio 2003 sui conti cointestati a di cui al doc. n. 13 ter) prod otto in causa, Persona_3 giacevano solo circa 11.000,00 euro?;
12) vero che il deposito a risparmio della CRT n. 370/1 intestato a e venne estinto in data 22 genna io 1993?; CP_3 CP_4
13) vero che durante la telefonata effettuata in data 22.11.2006 alle ore 10,30 circa, da nell'interesse di , a Parte_4 Parte_1
, per trattare sulla causa R.G. n. 495/05, vennero riconosciuti da quest'ultima i debiti di portati nel CP_3 Persona_3 documento prodotto in causa di riconoscimento di debito datato 20.11.1995 per circa euro 258.000,00?; 14) vero che durante la telefonata effettuata in data 22.11.2006 alle ore 10,30 circa, da nell'interesse di , a Parte_4 Parte_1
, per trattare sulla causa R.G. n. 495/05, venne riconosciuto da quest'ultima il fatto che purtroppo risultava orma i priva di CP_3 soldi? pagina 6 di 16 capitoli di prova, e non ne hanno compreso il senso, confondendo nella loro portata giuridica i diversi istituti della "messa in mora" e del "riconoscimento di debito", per i quali devono ritenersi applicabili principi giuridici sostanzialmente diversi.”
- in diritto, adduceva che, pertanto, i membri del collegio della Corte d'Appello di Torino e della
Suprema Corte erano incorsi “in una serie di macroscopici errori violando non soltanto norme di riferimento, bensì principi generali regolanti la materia in esame, riconducibili ai principi informatori dell'interno nostro Ordinamento Giuridico” (pag. 39 atto di citazione I grado);
-quantificava, dunque, il danno subito in euro 132.706,29, quale somma inizialmente riconosciuta dal
Tribunale di Tortona, nonché in ulteriori 39.610,93 euro (somma pari alle spese processuali liquidate in suo danno dalla Corte d'Appello, per i due gradi di giudizio, e dalla Cassazione;
somma integralmente corrisposta a controparte), ed in euro 1.320,00, versate a titolo di contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso per Cassazione più esborsi da quantificarsi nel corso del giudizio.
I.2. La si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto.
I.3. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9056/2021, pubblicata in data 8.11.2021, rigettava la domanda attorea, sulla base dei seguenti rilievi.
In primis, il Tribunale di Milano dava atto che il legislatore del 2015 era intervenuto in materia di responsabilità civile dei magistrati, novellando, attraverso la legge n. 18/2015, il comma III dell'art. 2 della legge “Vassalli” (l. n. 117/1988), con eliminazione del riferimento alla “negligenza inescusabile”.
Conseguentemente, le ipotesi di colpa grave del magistrato erano divenute le seguenti: “- violazione manifesta della Legge nonché del diritto dell'Unione Europea (in luogo della grave violazione di legge precedentemente prevista); - travisamento del fatto o delle prove;
- affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o, viceversa, negazione di un fatto incontrastabilmente esistente;
- emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dei casi consentiti dalla Legge o senza motivazione. Nel nuovo comma 3-bis, sempre osservava il
Tribunale, erano stati inoltre precisati i presupposti della concreta determinazione dei casi in cui è ravvisabile la “violazione manifesta” della legge (o del diritto dell'Unione Europea) in particolare richiamando al riguardo il “…grado di chiarezza e precisione delle norme violate;
l'inescusabilità e la gravità dell'inosservanza”. Ciò posto, con riguardo alla sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino
n.125\2012, il Tribunale ha rilevato che coerentemente la Corte d'Appello ha ritenuto che l'unico atto interruttivo della prescrizione allegato fosse il riconoscimento del debito documentato nella scrittura 20
pagina 7 di 16 novembre 1995 prodotta in fotocopia e che- a fronte del disconoscimento di tale scrittura - fossero irrilevanti le prove orali dedotte nei 14 capitoli formulati dall'attrice nella memoria istruttoria, in quanto volte solo a dimostrare i crediti prescritti, ossia il fondamento causale o sottostante dei suoi pretesi crediti di restituzione, indipendentemente dai vantaggi probatori che le sarebbero derivati, ex art. 1988 cc., dai riconoscimenti di debito disconosciuti qualora questi ultimi fossero stati effettivamente sottoposti a verifica positiva di autenticità.
Il Tribunale escludeva pertanto la negligenza o la superficialità della Corte d'Appello per non aver ammesso i capitoli di prova, in quanto, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, la Corte
d'Appello aveva esaminato l'istanza istruttoria e non aveva ammesso i capitoli di prova in quanto volti a far valere crediti prescritti: dalle allegazioni esposte dall'attrice nella memoria istruttoria del
10.12.2006 non risultava affatto che i capitoli fossero finalizzati a dimostrare atti interruttivi della prescrizione ex art. 2944 c.c., ulteriori rispetto al riconoscimento del debito in data 20 novembre 1995, disconosciuto dai convenuti e non sottoposto a verificazione ex art. 216 cpc da parte dell'attrice.
In particolare, rilevava il Tribunale che l'attrice, quanto ai riconoscimenti di debito ed alla prescrizione del diritto azionato, aveva affermato, nella propria memoria istruttoria che “si evidenzia solo che, ai vari riconoscimenti di debito va ricollegato, per consolidata giurisprudenza, l'effetto giuridico di costituire una ineluttabile rinuncia tacita a far valere la prescrizione, posto che, i diversi e cronologicamente collegati fra loro atti prodotti in causa, ne escludono comunque la sussistenza, per il chiaro perpetrarsi dell'esecuzione dell'illecito disegno di ledere il diritto di credito di CP_5
sino al 2003. Al riconoscimento di debito del 1995 contemporaneamente dovrà riconoscersi per
[...] altro verso l'effetto della immediata costituzione in mora, attesa la chiara dichiarazione di non volere eseguire l'obbligazione riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 cc n. 2”.
Sulla base di tale affermazione si desumeva che i riconoscimenti di debito non fossero affatto dedotti come atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., bensì come fatti implicanti la rinuncia del debitore a far valere la prescrizione ai sensi dell'art. 2937 c.c., ovvero come dichiarazione, per iscritto, del debitore, di non voler eseguire l'obbligazione, il che, a norma dell'art. 1219 c.c., esclude la necessità della costituzione in mora.
In ordine alla sentenza resa dalla S.C., il Tribunale ha ribadiva che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente nei motivi di ricorso per Cassazione, la Corte d'Appello si era pronunciata sull'istanza di prova orale formulata dall'attrice nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc in data 10 dicembre 2006, ritenendo che le prove orali fossero finalizzate a dimostrare crediti prescritti e che pagina 8 di 16 l'unico atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 cpc fosse il riconoscimento del debito scritto in data 20 novembre 1995.
Il Tribunale escludeva che fosse ravvisabile la dedotta negligenza in capo al collegio della S.C. per aver confermato la sentenza della Corte d'Appello anche nella parte in cui non erano state ammesse le prove orali: “si ribadisce [, infatti,] che dalle allegazioni della sig.ra , sia nella memoria istruttoria del Pt_1
10 dicembre 2006 (nella quale faceva riferimento al riconoscimento del debito come fatto implicante la rinuncia del debitore a far valere la prescrizione oppure come dichiarazione, iscritta, del debitore di non voler eseguire l'obbligazione che, a norma dell'art. 1219 n. 2 c.c.), sia nei motivi di ricorso per cassazione sub 3 e 4, risultava che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c. era il riconoscimento scritto del debito del 20 novembre 1995, mentre non risultava chiaramente allegato dalle parte che i capitoli di prova orale fossero volti a dimostrare, fra l'altro, asseriti riconoscimenti di debito “verbali” come atti interruttivi del decorso della prescrizione a norma dell'art. 2944 c.c.” (vd. pag. 22 della sentenza).
Inoltre, il giudice di primo grado osservava che, come sottolineato dall'Avvocatura dello Stato nei propri atti difensivi, la decisione della Corte d'Appello di non ammettere capitoli di prova testimoniale formulati dall'attrice nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc era conforme ad un orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'interruzione della prescrizione è qualificabile come eccezione in senso stretto.
Pertanto, il Tribunale di Milano respingeva la domanda risarcitoria proposta dalla sig.ra nei Pt_1 confronti dello Stato ai sensi dell'art. 2 Legge n. 117/1988.
II. Il giudizio di appello.
II.1. Avverso tale decisione ha interposto appello affidando l'impugnazione a tre motivi, Parte_1
non partitamente rubricati, che si riassumono in sintesi.
1. Con il primo motivo d'appello l'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver ravvisato colpa grave nell'operato dei giudici della Corte d'Appello di Torino.
Più precisamente, l'appellante ribadisce che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di
Milano, la Corte d'Appello di Torino ha omesso colpevolmente di soffermarsi sulla valutazione dei mezzi di prova dedotti, e quindi non ha consentito all'attrice di assolvere all'onere probatorio su di lei incombente, respingendo poi la sua domanda sul presupposto che non avesse fornito prove a sostegno della sua posizione processuale.
pagina 9 di 16 Critica, sotto plurimi profili, la statuizione del giudice di primo grado, là dove ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'Appello di Torino nel non ammettere i capitoli di prova in questione, ritenendo che non fossero diretti a dimostrare un fatto interruttivo della prescrizione. Anzitutto, contesta che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, secondo il quale il giudice d'appello avrebbe ritenuto di non ammettere le istanze istruttorie trattandosi di capitoli di prova non diretti a dimostrare un fatto interruttivo della prescrizione, l'attrice aveva, già con il proprio atto di citazione, dichiarato espressamente che il riconoscimento di debito doveva valere anche come atto interruttivo della prescrizione. Ancora, avrebbe errato il Tribunale nell'escludere l'inescusabile negligenza sul rilievo per cui “la Corte d'Appello ha esaminato l'istanza istruttoria e non ha ammesso i capitoli in quanto volti a far valere crediti prescritti....”.
Difatti, espone l'appellante, i capitoli di prova dedotti dall'attrice non erano diretti a dimostrare l'esistenza di un credito prescritto, bensì erano diretti a dimostrare un atto interruttivo della prescrizione compiuto dal debitore entro il decennio dall'insorgere del credito.
Rappresenta, inoltre, che erroneamente il Tribunale afferma che la Corte d'Appello non ha ammesso i capitoli in quanto non risultava che gli stessi fossero finalizzati a dimostrare atti interruttivi della prescrizione ex art. 2944 c.c., ulteriori rispetto al riconoscimento del debito del 20.11.1995, disconosciuto dai convenuti, posto che il cap. 1) fa riferimento ad un riconoscimento di debito effettuato verbalmente nel mese di maggio 1985; il cap. 2) fa riferimento ad un riconoscimento di debito effettuato verbalmente nel mese di aprile 2001; il cap. 3) fa riferimento ad un riconoscimento di debito effettuato verbalmente in data 13.05.1992; il cap. 5) fa riferimento ad un riconoscimento di debito effettuato verbalmente nel mese di settembre del 2002; i cap. 6), 7), 8), fanno riferimento a un riconoscimento di debito effettuato verbalmente in data 20.11.1995; il cap. 13) fa infine riferimento ad un riconoscimento di debito effettuato verbalmente in data 22.11.2006.
2. Con il secondo motivo d'appello l'appellante critica la decisione per aver escluso la responsabilità in capo ai membri del collegio della Suprema Corte.
In sintesi, la tesi dell'appellante è quella per cui il Tribunale – a cascata – avrebbe erroneamente ritenuto infondata la pretesa dell'attrice di addebitare a colpa della Cassazione la mancata ammissione dei capitoli di prova orale formulati dall'attrice nella memoria istruttoria “considerato che la stessa attrice non aveva allegato neppure in fase d'appello riconoscimenti di debito “verbali” come atti interruttivi della prescrizione ulteriori rispetto al riconoscimento scritto del 10.11.1995…”.
pagina 10 di 16 Invero, deduce l'appellante, l'attrice, nel proprio grado di appello ha richiamato espressamente le conclusioni assunte in primo grado, richiamando, altresì, le proprie istanze istruttorie.
Ribadisce, dunque, che in plurime occasioni – ed anche in grado di appello – l'odierna appellante si era offerta di provare l'avvenuta interruzione della prescrizione tramite la dedotta prova per testi.
Critica, inoltre, in punto di diritto la decisione di primo grado per aver rilevato come l'eccezione di interruzione della prescrizione vada qualificata come “eccezione in senso stretto” affermando che si tratta, invero, di orientamento giurisprudenziale minoritario e superato.
3. Con il terzo motivo d'appello la impugna il capo della sentenza relativo alle spese di lite, Pt_1 adducendo che “si ritiene che sussistessero giusti motivi per una compensazione delle spese del giudizio”.
II.2. Si è costituita nel presente giudizio di appello la Controparte_1 domandando il rigetto dell'impugnazione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Sul primo motivo di appello, la parte ha rilevato come non corrisponda al vero che la Corte di Appello di Torino abbia omesso di esaminare le istanze istruttorie riproposte dall'appellante: “essa le ha per contro ritenute irrilevanti, in quanto dirette a dimostrare la fondatezza della pretesa azionata
(l'esistenza del credito) e non l'esistenza di atti interruttivi diversi dalle scritture disconosciute dai convenuti, peraltro neppure dedotti”. A tal proposito, parte appellata rammenta che per giurisprudenza costante l'interruzione della prescrizione integra una controeccezione all'eccezione avversaria, ed è pertanto soggetta al regime processuale delle eccezioni in senso stretto. Aggiunge che “in ogni caso e a scopo meramente tuzioristico si deve rilevare che quand'anche l'omissione o l'errore addebitato ai magistrati della Corte d'appello di Torino fosse ritenuto esistente, esso non consentirebbe comunque di fondare la pretesa risarcitoria ai sensi della L. 117/88, come modificata dalla L. 18/2015. L'art. 2 co. 2 esclude infatti che possa dar luogo a responsabilità, tra l'altro, l'attività di valutazione del fatto e delle prove;
dalla sentenza della Corte d'appello si evince del resto che, contrariamente all'assunto dell'attrice, essa non ha ammesso le prove dedotte non già per non averle esaminate, bensì perché le ha ritenute superflue alla luce del complessivo quadro istruttorio, che essa ha ritenuto esaustivo quanto al tema della prescrizione del credito, anche in considerazione del fatto che a fronte della contestazione del documento che avrebbe dovuto dimostrare l'interruzione della prescrizione l'attrice non ne avesse chiesta la verificazione” (vd. pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta).
pagina 11 di 16 Sul secondo motivo di appello, la parte ha fatto proprie le valutazioni del giudice di primo grado, e così in ordine al terzo motivo, rappresentando l'insussistenza di motivi “per derogare alla regola stabilita dall'art. 91 c.p.c., stante l'evidente soccombenza dell'attrice.”.
III. Le osservazioni della Corte.
III. 1. Il primo motivo di appello è infondato.
Come si è già accennato, la appellante ha lamentato, sin dal primo grado di giudizio, l'errore, a suo dire commesso dai magistrati componenti il collegio della Corte di Appello di Torino, consistito nel non ammettere i capitoli di prova dichiarativa con la quale ella si era offerta di provare l'esistenza di plurimi riconoscimenti di debito effettuati negli anni dal Tale errore aveva condotto alla, Per_3
altrettanto erronea, reiezione della sua domanda, atteso che la Corte aveva ritenuto prescritto il credito in assenza di prova di tempestivi atti interruttivi -tali non potendosi considerare i riconoscimenti di debito scritti, disconosciuti e di cui l'attrice non aveva richiesto la verificazione- atteso che il credito stesso era sorto ben prima del decennio anteriore l'introduzione del giudizio. La Corte di Appello non si era avveduta del fatto che l'attrice si era offerta di provare per testi l'esistenza dei riconoscimenti di debito, costituenti atto interruttivo della prescrizione, e tale errore sarebbe stato connotato da colpa grave, per non aver la Corte territoriale neppure “letto” i capitoli di prova formulati: “La Corte
d'Appello non ha respinto tali istanze istruttorie ritenendole inammissibili o irrilevanti;
semplicemente ha omesso ogni pronuncia al riguardo. Evidentemente i componenti del Collegio Giudicante, in sede di decisione, effettuando una valutazione superficiale ed approssimativa del contenuto degli atti difensivi depositati nel corso del giudizio dalle parti, si sono semplicemente dimenticati di prendere in considerazione le istanze istruttorie dell'attrice” (cfr. atto di citazione in primo grado, pag. 21).
Il Tribunale di Milano ha rilevato come, al contrario, dalla motivazione della sentenza di appello sia evincibile che la Corte non abbia negligentemente trascurato di valutare il tenore dei 14 capitoli di prova dedotti dall'attrice, tant'è che a pag. 18 della sentenza si legge “…la si è offerta di Pt_1
provare (mediante innumerevoli produzioni e la formulazione di 14 capitoli di prova per interrogatorio
e testi) il fondamento causale o sottostante dei suoi pretesi crediti di restituzione, indipendentemente dai vantaggi probatori che le sarebbero derivati, ex art. 1988 cc., dai riconoscimenti di debito disconosciuti qualora questi ultimi fossero stati effettivamente sottoposti a verifica positiva di autenticità…”.
pagina 12 di 16 Tale passaggio della sentenza, sempre ad avviso del Tribunale, sarebbe poi “perfettamente coerente con le allegazioni dell'attrice desumibili dalla memoria istruttoria 10 dicembre 2006 depositata ex art.
183, VI comma n. 2 cpc”, in quanto, in tale memoria, a corredo dei capitoli stessi, l'attrice aveva dedotto in replica alla eccepita prescrizione: “si evidenzia solo che, ai vari riconoscimenti di debito va ricollegato, per consolidata giurisprudenza, l'effetto giuridico di costituire una ineluttabile rinuncia tacita a far valere la prescrizione, posto che, i diversi e cronologicamente collegati fra loro atti prodotti in causa, ne escludono comunque la sussistenza, per il chiaro perpetrarsi dell'esecuzione dell'illecito disegno di ledere il diritto di credito di sino al 2003. Al Controparte_5 riconoscimento di debito del 1995 contemporaneamente dovrà riconoscersi per altro verso l'effetto della immediata costituzione in mora, attesa la chiara dichiarazione di non volere eseguire
l'obbligazione riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 cc n. 2.”.
Da tale chiara allegazione, ha ritenuto il Tribunale di Milano, non risultava affatto che i capitoli fossero finalizzati a dimostrare atti interruttivi della prescrizione ex art. 2944 c.c. ulteriori rispetto al riconoscimento del debito in data 20 novembre 1995, disconosciuto dai convenuti e non sottoposto a verificazione ex art. 216 cpc da parte dell'attrice, ed ha conseguentemente concluso “E' palese, pertanto, l'insussistenza di un'ipotesi di colpa grave ex art. 2 legge n. 117\1988 a carico dei componenti della Corte d'Appello di Torino.”.
La appellante reagisce alle affermazioni del Tribunale riconoscendo di avere svolto quelle allegazioni, rappresentando tuttavia di non essersi fermata ad esse nei propri scritti difensivi: “In tale memoria istruttoria ha effettivamente dichiarato che il riconoscimento di debito doveva avere anche tali effetti
(di rinuncia a far valere la prescrizione, e di immediata costituzione in mora), ma non ha assolutamente affermato che i suoi effetti giuridici dovevano limitarsi a quelli citati in tale sede processuale.”.
Ebbene, la Corte osserva che, quand'anche la Corte di Appello di Torino avesse mal valutato il significato dell'offerta probatoria dell'attrice -ritenendo che la stessa intendesse provare ciò che non era più rilevante, e cioè l'esistenza del credito a fronte dell'eccepita prescrizione, quando invece l'attrice intendeva, con gli stessi capitoli, provare, anche, l'interruzione di quella stessa prescrizione- a fronte dell'evidenziata allegazione contenuta nella memoria istruttoria, certamente del tutto sviante rispetto a questa ultima ricostruzione, non sarebbe dato ravvisare, nella condotta dei magistrati in questione, la colpa grave idonea a fondarne la responsabilità.
pagina 13 di 16 Ed invero, per costante giurisprudenza della Cassazione, “In tema di responsabilità civile dei magistrati, la L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 2 nel fissare - a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della stessa Legge - i presupposti della domanda risarcitoria contro lo Stato per atto commesso con dolo o colpa grave dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, esclude che possa dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova. La clausola di salvaguardia riconducibile a quest'ultima esclusione prevista nel citato art. 2 non tollera letture riduttive perché giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria e - come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 18 del 19 gennaio 1989 - attuativa della garanzia costituzionale dell'indipendenza del giudice e, con essa, del giudizio (Cass. n. 25123 del 27/11/2006).” (ex multis, Cass. Civ. 23979/12). Ed ancora, la medesima pronuncia (sottolineatura aggiunta): “Va ricordato che per pacifica giurisprudenza di questa Corte la responsabilità prevista dalla L. n. 117 del 1988 è incentrata sulla colpa grave del magistrato tipizzata secondo ipotesi specifiche riconducibili al comune fattore della negligenza inescusabile
(Cass.20.3.1999, n. 2201), di tal che occorre un "quid pluris" rispetto alla colpa grave delineata dall'art. 2236 c.c. nel senso che si esige che la colpa stessa si presenti come "non spiegabile" e, cioè, senza agganci con le particolarità della vicenda idonee a rendere comprensibile anche se non giustificato l'errore del magistrato (Cass. 6.11.1999, n. 12357, in motivazione).”.
III.2. Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
Con riferimento ai magistrati della Corte di Cassazione, dinanzi alla quale la aveva impugnato Pt_1
la sentenza di secondo grado, tra l'altro, per non aver pronunciato e comunque non avere ammesso la prova testimoniale in tesi diretta a contrastare l'eccezione di prescrizione del credito, pare sufficiente rilevare che il Tribunale (pag. 17) ha sottolineato che “col terzo motivo la ricorrente ha ribadito che le prove orali, non ammesse dalla Corte d'Appello, erano volte a dimostrare “il proprio diritto di credito mediante testimoni”, e dunque, rileva questa Corte, ancora una volta ha effettuato un'allegazione - rectius, in questo caso una doglianza- assolutamente sviante rispetto alla valenza probatoria dei capitoli in ordine alla diversa questione dell'interruzione del termine prescrizionale. Quanto riscontrato dal
Tribunale è verificabile in modo piano dalla lettura del ricorso. A pag. 38, la ricorrente ha infatti chiaramente ed esclusivamente affermato (sottolineatura aggiunta): “Quindi, dopo aver dato atto che
l'esponente si era offerta di provare il proprio diritto di credito mediante testimoni (e quindi indipendentemente dalle scritture “disconosciute”), la Corte d'Appello, senza fornire alcuna
pagina 14 di 16 spiegazione, e quindi con motivazione assente più che insufficiente, non ha ammesso le prove testimoniali.”.
Anche a voler ritenere che i magistrati della Cassazione -dato che, come la appellante rimarca, il testo dei 14 capitoli di prova era stato interamente trascritto per il principio di autosufficienza del ricorso- non abbiano colto che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di Appello, il tenore dell'offerta di prova era tale da renderla rilevante (anche) al fine di paralizzare l'eccezione di prescrizione del credito, il surriportato tenore del motivo di ricorso vale ad escludere che ciò sia accaduto in virtù di quella negligenza inescusabile che sola integra la colpa grave ai fini della responsabilità.
Pertanto, le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Milano sono condivise dalla Corte.
III.3. Il terzo motivo di appello, che attiene al regolamento delle spese di lite, è parimenti infondato.
Con esso la appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia disposto la compensazione, pur respingendo la domanda attorea, in ragione della “evidente disattenzione” che avrebbe connotato l'attività dei giudici, quand'anche non costituente colpa grave.
La Corte non ravvisa, invero, ragioni per cui il Tribunale avrebbe dovuto discostarsi dal principio dettato dall'art. 91 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ragioni in relazione alle quali l'art. 92 c.p.c. prevede la facoltà del giudice di derogarvi in favore della compensazione.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e poste quindi a carico della appellante soccombente, liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al
D.M. 10/3/2014 n. 55 (da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), secondo i valori medi dello scaglione di valore di riferimento (valore indeterminabile-complessità media), avuto riguardo all'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.9056/21 del Tribunale di Milano pubblicata il 08.11.2021, ogni altra domanda od eccezione respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
pagina 15 di 16 2. Condanna la appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 8.470,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetario spese
15% ed accessori dovuti per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.11.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
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