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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8423/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata in [...] l'[...] cittadina: Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesco Musacchio presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3 nato in [...] il [...] cittadino: egiziano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesco Musacchio presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 25/05/2002 (anno 2002 atto n.
0954 parte 01 serie 1 ).
In separazione dei beni.
separati con sentenza non definitiva 1634/2024 pubblicata il 25/10/2024, RG 8423/2024 pagina 1 di 3 con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Saponaro n. 26; codice fiscale cittadina italiana, maggiorenne C.F._3 economicamente autosufficiente;
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Saponaro n. 26; codice fiscale , cittadina italiana, maggiorenne non C.F._4 economicamente autosufficiente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
− Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Milano in Via Michele Saponaro n. 26, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_1 nell'interesse delle figlie ivi stabilmente conviventi e fin tanto che le stesse non
[...] avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
− - Determinare in € 200,00 l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della figlia non autosufficiente che verserà alla sig.ra Parte_5 Parte_3 [...] entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese tramite accredito in c/c e Parte_1 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 2 di 3 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data
25/05/2002 tra i sigg.ri e Parte_1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 21 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata in [...] l'[...] cittadina: Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesco Musacchio presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3 nato in [...] il [...] cittadino: egiziano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesco Musacchio presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 25/05/2002 (anno 2002 atto n.
0954 parte 01 serie 1 ).
In separazione dei beni.
separati con sentenza non definitiva 1634/2024 pubblicata il 25/10/2024, RG 8423/2024 pagina 1 di 3 con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Saponaro n. 26; codice fiscale cittadina italiana, maggiorenne C.F._3 economicamente autosufficiente;
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Saponaro n. 26; codice fiscale , cittadina italiana, maggiorenne non C.F._4 economicamente autosufficiente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
− Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Milano in Via Michele Saponaro n. 26, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_1 nell'interesse delle figlie ivi stabilmente conviventi e fin tanto che le stesse non
[...] avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
− - Determinare in € 200,00 l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della figlia non autosufficiente che verserà alla sig.ra Parte_5 Parte_3 [...] entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese tramite accredito in c/c e Parte_1 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 2 di 3 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data
25/05/2002 tra i sigg.ri e Parte_1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 21 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
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