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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 9999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9999 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 767/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dott.ssa Paola Giovene di Girasole nella causa
T R A
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliati in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b, presso lo studio dell'avv. Domenico Naso, che li rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore resistente contumace all'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
F A T T O E D I R I T T O
Con ricorso depositato il 9.1.25 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il , chiedendo: “A) PREVIA DICHIARAZIONE Controparte_2
DELL'ILLEGITTIMITA' delle attività con cui l'Amministrazione resistente ha proceduto all'inibizione dell'erogazione del differenziale stipendiale all'ex art. 52, comma 4 del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 e alla non corretta individuazione della Fascia Economica;
B) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dei ricorrenti al riconoscimento delle disposizioni di cui all'art. 52 ccnl
2019 – 2021 ed ad ogni altra previsione di cui al CCNL Funzioni Centrali 2019
– 2021 da ritenere applicabile alla posizione delle parti ricorrenti, ivi compresa la Fascia Economica spettante - come da Bando di concorso;
C)
CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad applicare al contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dai ricorrenti le previsioni di cui al CCNL Funzioni Centrali 2019 con ripristino del riconoscimento del differenziale stipendiale ex art. 52 del predetto CCNL e contestuale accredito delle somme sino ad ora decurtate e/o trattenute e/o non riconosciute alla parte ricorrente con maggiorazione di interessi e/o rivalutazione monetaria emanando ogni provvedimento utile a garantire gli effetti della decisione;
D)
CONDANNARE l'Amministrazione resistente al riconoscimento della Fascia
Economica spettante al ricorrente emanando ogni provvedimento utile a garantire gli effetti della decisione;
E) IN OGNI CASO Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno esposto di avere preso parte a un concorso per personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della cultura e Avvocatura dello stato, bandito in data
31 dicembre 2021; di essere stati inseriti nella graduatoria del concorso quali idonei non vincitori per il profilo di assistente amministrativo (codice FA31), settore amministrativo, giudiziario, storico culturale e linguistico - fascia retributiva F2; di essere stati assunti a tempo indeterminato per lo svolgimento dell'attività lavorativa a tempo pieno a decorrere dall'11dicembre 2023, presso la Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio, per effetto dell'utile scorrimento della graduatoria, richiesto dal Controparte_1
; di avere ricevuto, ai sensi dell'art. 2 del detto contratto individuale, la
[...]
retribuzione annua lorda prevista per l'Area Assistenti, fascia retributiva F1 di cui alla tabella H allegata al C.C.N.L. 2019-2021 del 09/05/2022 non incrementata, come stabilito dall'art. 52 del predetto Contratto collettivo, del differenziale stipendiale;
che il aveva infatti inteso Controparte_1 adeguarsi ad una circolare dell'ARAN, emessa il 15 marzo 2024 che assimilava la fattispecie dello scorrimento della graduatoria a quella di un nuovo concorso pubblico, comportando una differenziazione tra il personale assunto alla pubblicazione iniziale della graduatoria e il personale assunto a seguito di scorrimento.
Tanto premesso, deducendo sotto vari aspetti l'erroneità di siffatta interpretazione, hanno concluso come innanzi riportato. 2 Il non si è costituito in giudizio benchè ritualmente Controparte_1
citato, sicchè ne è stata dichiarata la contumacia.
Quindi, sulla documentazione in atti, concesso termine per il deposito di note autorizzate, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2025, viste le note autorizzate e di trattazione scritta di parti ricorrenti, la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, alla stregua di quanto già deciso in altri precedenti pronunce di questo Tribunale e della Corte di Appello di
Roma sul punto (cfr. sent. Trib. Roma n. 1058 del 28.1.25, dott. Luna;
sent.
Trib. Roma, n. 5676 del 15.5.25, dott. ; sent. Trib. Roma n. 9290 del Per_1
25.9.25, dott.ssa Giovene di Girasole;
sent. Corte Appello Roma n. 1868 del
20.5.25, Pres. Rel. dott. ). Per_2
E' pacifico e documentalmente provato che i ricorrenti, inseriti tra gli idonei nella graduatoria del concorso pubblico bandito il 31.12.21 per il reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area Seconda, posizione economica F2, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del
, a seguito dello Controparte_3 scorrimento della suddetta graduatoria, siano stati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza 11.12.2023, presso il
[...]
, inquadrati nell'Area Assistenti, già Area seconda, profilo di CP_1
Assistente Amministrativo, ed assegnati presso gli Uffici Centrali del suddetto
(docc.
1-6 prod. ricorr.). CP_1
Ciò posto, la questione oggetto del presente giudizio attiene all'incidenza sulla retribuzione dei ricorrenti delle modifiche introdotte dal CCNL Funzioni
Centrali sottoscritto il 9 maggio 2022, che ha previsto l'istituzione di soli tre profili economici: Operatore, Assistente e Funzionario. In particolare, l'art. 52 del citato CCNL prevede che al personale in servizio al 31.10.22, passato nei nuovi profili economici a decorrere dall'1.11.22, sia corrisposto, oltre allo stipendio tabellare, un emolumento ad personam pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento alla data del 31.10.22, comprensivo della fascia economica maturata a seguito delle progressioni economiche, e quello 3 iniziale attribuitogli con il nuovo inquadramento: “1. A decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale prevista dall'art. 18 (Norma di prima applicazione), gli stipendi tabellari di Ministeri,
Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici e CNEL, come rideterminati ai sensi dell'art. 47, comma 3 (Incrementi degli stipendi tabellari), sono ulteriormente incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata tabella F. Detti incrementi sono finanziati mediante quota parte della riduzione delle indennità di amministrazione e della indennità di ente effettuata ai sensi del comma 2. Agli incrementi di cui al presente comma si applicano gli effetti di cui all'art. 48 (Effetti dei nuovi stipendi).
2. Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, le indennità di amministrazione dei delle Agenzie fiscali e del CNEL, nonché le indennità di ente degli CP_4 enti pubblici non economici sono rideterminate nei nuovi valori di area calcolati secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella G, distintamente esposte per Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici e CNEL.
3. CP_4
Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, lo stipendio tabellare delle nuove aree di inquadramento è stabilito negli importi di cui all'allegata tabella
H.
4. Con decorrenza dalla data indicata al comma 1, al personale in servizio alla medesima data sono mantenuti a titolo di differenziale stipendiale di cui all'art. 44 (Struttura della retribuzione del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari): a) la differenza, ove presente, tra gli stipendi tabellari in corrispondenza di ciascuna fascia retributiva o posizione economica, come rideterminati ai sensi del comma 1 ed i nuovi stipendi tabellari di cui al comma
3, indicati in tabella H;
…” (doc. 5 prod. ricorr.).
In sostanza, in base alla suddetta disposizione, la retribuzione tabellare prevista per il personale assunto dopo l'entrata in vigore del CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021 (1 novembre 2022) è quella di cui al comma 3, indicata nella tabella H del CCNL medesimo. Invece al personale in servizio alla medesima data (1 novembre 2022) spetta anche il differenziale stipendiale
(tra retribuzione rideterminata ai sensi del comma 1 e nuova retribuzione determinata ai sensi del comma 3) di cui al comma 4 del medesimo art. 52.
L'art. 18, comma 5, del medesimo CCNL 9.5.22, prevede però una speciale clausola di salvaguardia per coloro che, pur se assunti in data successiva 4 all'1.11.22 (data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale), lo siano stati in quanto vincitori di una procedura concorsuale bandita prima di tale data, ai sensi del previgente ordinamento. In tal caso la suddetta disposizione attribuisce espressamente l'inquadramento nell'ex fascia economica F2 indicata nel bando di concorso, ed il diritto al differenziale stipendiale di cui all'art. 52, comma 4, che richiama l'art. 44: "le procedure concorsuali di accesso alle aree già bandite prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al presente Titolo". Alla stregua di siffatta specifica disciplina il resistente ha pacificamente CP_1
corrisposto ai vincitori del concorso bandito il 31.12.2021 il differenziale di cui all'art. 52, comma 4, CCNL Funzioni Centrali, innanzi richiamato.
Invece il non ha corrisposto il differenziale in questione al CP_1 personale che, come gli odierni ricorrenti, sia risultato non vincitore della procedura concorsuale bandita secondo il vecchio ordinamento, ma solo utilmente collocato nella relativa graduatoria quale idoneo, e successivamente assunto per scorrimento della stessa. A tale determinazione il è CP_1
addivenuto all'esito di richiesta di parere all'ARAN, il quale ha puntualizzato che “l'art. 18, comma 5 del citato CCNL permette com'è noto alle amministrazioni di portare a termine e concludere sulla base del precedente ordinamento professionale “le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l'amministrazione, già bandite prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento...”. Come si evince dalla lettura dell'articolo summenzionato, la fattispecie dello scorrimento di graduatoria non è stata esplicitamente prevista dal contratto collettivo;
le parti contrattuali, invero, hanno preso in considerazione, nel citato comma 5, soltanto la specifica ipotesi di procedura concorsuale bandita dall'amministrazione. E tuttavia, si deve sottolineare che la ratio logico-giuridica sottesa a tale comma 5 non può che essere quella di salvaguardare tutte quelle determinazioni relative al reclutamento di nuovo personale poste in essere dall'amministrazione prima dell'entrata in vigore del 5 nuovo ordinamento professionale. Pertanto, alla luce di quanto precede, se il prescritto iter amministrativo di autorizzazione allo scorrimento di graduatorie vigenti, inclusa la determinazione dell'amministrazione in tal senso, sono stati avviati e conclusi prima del 1° novembre 2022, si ritiene che la fattispecie dello scorrimento possa essere assimilata a quella di bandire un nuovo concorso pubblico. Di conseguenza, al personale così reclutato sarà applicabile quanto disposto dal citato comma 5 dell'art. 18 e, dunque, sarà possibile estendere anche nei suoi confronti la disciplina relativa all'attribuzione del differenziale stipendiale di cui all'art. 52 citato. Diversamente, nel caso in cui tali attività prodromiche di autorizzazione allo scorrimento di graduatoria fossero state poste in essere dopo l'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale non si potrà applicare il disposto di cui all'art. 18, comma 5, né attribuire il conseguente differenziale stipendiale, atteso che tale procedura sarebbe assimilabile ad una procedura concorsuale bandita successivamente al 1° novembre 2022” (doc. 8 prod. ricorr.).
Trattasi di parere pienamente condivisibile dal momento che l'assunzione degli idonei di un precedente concorso, se avvenuta a seguito della successiva decisione dell'Amministrazione di procedere ad ulteriori assunzioni rispetto a quelle a suo tempo deliberate per il concorso alla cui graduatoria si attinge, deve intendersi come nuovo bando di concorso.
E ciò è appunto quanto avvenuto nel caso in esame, in cui il Controparte_2
solo con nota del 3.10.23, richiamata nei contratti di assunzione dei
[...]
ricorrenti, ha chiesto uno scorrimento di n. 15 unità con profilo di assistente amministrativo sulla graduatoria di cui al bando n. 104 del 31.12.2021 (docc. 1,
2 e 5 prod. ricorr.).
Ne consegue che i ricorrenti, seppure individuati tra gli idonei di un precedente concorso bandito prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale di cui al CCNL comparto funzioni centrali
2019/2021 entrato in vigore l'1.11.22, sono stati in realtà assunti in base ad una determinazione successiva a tale data.
Pertanto la loro situazione non rientra nella clausola di salvaguardia di cui all'art. 18, comma 5, del suddetto CCNL.
6 Quanto all'asserita violazione dell'affidamento ingenerato in parti ricorrenti a causa dell'iniziale assegnazione dell'indennità per cui è causa, così come evidenziato da altri precedenti pronunce di questo Tribunale sul punto (sent.
Trib. Roma n. 1058 del 28.1.25, dott. Luna;
sent. Trib. Roma, n. 5676 del
15.5.25, dott. ), cui questo giudice si riporta integralmente, ai sensi Per_1 dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ritenendole pienamente condivisibili: “Da un lato, non sussistono i presupposti per individuare un legittimo affidamento in capo ai ricorrenti atteso che difetta il presupposto del consolidarsi nel tempo della situazione. Presupposto indefettibile per ravvisare la violazione dell'affidamento è, infatti, che l'utilità sia stata conservata per un orizzonte temporale sufficientemente lungo da convincere il beneficiario della sua stabilità (cfr. Cons. Stato sez. IV, 01/08/2017, n. 3840). Ciò non è avvenuto nel caso di specie in quanto il differenziale stipendiale è stato corrisposto limitatamente al periodo compreso tra la data di assunzione (26 febbraio 2024)
e aprile/maggio 2024. Inoltre, l'errore nell'indicare nel contratto individuale di assunzione l'attribuzione del differenziale stipendiale non è rilevante alla luce del seguente principio: “in tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di pari trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (Cass., Sez. L, n. 6553 del 6 marzo 2019). In particolare, l'atto con cui venga attribuito ad un dipendente un trattamento economico non conforme alle previsioni di legge o del contratto collettivo è nullo ed obbliga la P.A. all'azione di recupero di quanto indebitamente corrisposto” (Cass., Sez. L, n. 6715 del 10 marzo 2021). Peraltro, l'errore del appare scusabile alla luce dei fondati dubbi interpretativi emersi in CP_1
relazione agli articoli del CCNL in oggetto. Dall'altro lato, anche ammettendo in via controfattuale la sussistenza della lesione dell'affidamento lamentata, la domanda dei ricorrenti non potrebbe comunque essere accolta sul piano del petitum. Infatti, la violazione dell'affidamento ingenerato non potrebbe portare al consolidamento di una situazione in contrasto con il contratto collettivo nazionale ma, al più, paralizzare il recupero delle somme indebitamente corrisposte da parte del . Infine, nel caso di specie non risultano CP_1
violati i principi di non discriminazione, ragionevolezza e uguaglianza che 7 possono essere trattati congiuntamente. Stante l'interpretazione del CCNL sopra formulata, la differenza di trattamento tra candidati vincitori e gli idonei non vincitori assunti a seguito di scorrimento non dovrebbe sussistere poiché
l'indennità di cui all'art. 52, comma 4, dovrebbe essere applicata ai soli dipendenti già in servizio il 01.11.2022 con la conseguenza di escludere entrambe le categorie dall'attribuzione dell'indennità. Tuttavia, anche aderendo alla tesi estensiva, non sussisterebbe alcuna irragionevole discriminazione tra le due categorie poiché lo scorrere del tempo costituisce una circostanza idonea a ritenere giustificata la differenza di trattamento, soprattutto tenuto conto dell'eccezionalità dell'applicazione dell'art. 52, comma 4, a dipendenti che non erano in servizio e rispetto ai quali non sussisteva dunque l'esigenza che fonda la ratio dell'indennità compensativa in questione. Sul punto, infatti, la Corte Costituzionale ha chiarito che “Non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche” (C. Cost. 7/2024). Deve pertanto affermarsi che, nel caso di specie, il decorso del tempo, unito al sopraggiungere di nuove normative, rende dissimili, e perciò comparabili ai fini della verifica della violazione del principio di eguaglianza, situazioni giuridiche soggettive altrimenti omogenee”.
Infine, parimenti destituita di fondamento è la doglianza circa la presunta violazione da parte del resistente dell'art. 49 del d.lgs 165/2001 il CP_1 quale prevede che, in caso di incerta interpretazione di un contratto collettivo:
“Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse”.
Trattasi di disposizione non applicabile al caso in esame, in cui non si tratta di valutare la legittimità della procedura che ha condotto l'amministrazione ad adottare una certa decisione, ma solamente di verificare la correttezza sostanziale della decisione stessa, alla luce della legge e del CCNL.
Ed a tal proposito questo giudice, per le argomentazioni innanzi indicate, sulla base di un'autonoma interpretazione delle norme di legge e contrattuali 8 applicabili alla fattispecie in questione, ha ritenuto la correttezza dell'operato dell'Amministrazione resistente censurato nei ricorsi.
Nulla per le spese, in assenza di costituzione del resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Nulla per le spese di lite.
Roma, 9 ottobre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
9