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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 06/03/2025, ha pronunciato seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 41630 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
nata il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Parte_1
Santonicola; RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona del Dirigente pro tempore;
, Controparte_3 Controparte_4 in persona del Dirigente pro tempore;
RESISTENTI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 14/11/2024 e ritualmente notificato, l'istante in epigrafe adiva l'intestato Tribunale, chiedendo al Giudice: “Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge n. 107/2015, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.” Alle esposte conclusioni veniva premesso che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del convenuto, in qualità di docente con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico CP_1
2018/2019 presso l'I.C. “Piazza De Cupis”, per l'anno scolastico 2019/2020 presso l'I.C. “Artemisia Gentileschi”; per l'anno scolastico 2020/2021 presso l'Istituto Comprensivo “Largo Cocconi”; per l'anno scolastico 2021/2022 presso Istituto Comprensivo Via Anagni, senza tuttavia beneficare della somma annua nominale di € 500,00 di cui all'art. 1, co. 121 e ss., della L. n. 107/2015, c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. Nonostante la rituale vocatio in ius le Amministrazioni convenute restavano contumaci.
All'odierna udienza, il Giudice, ritenutane l'opportunità anche in ragione della natura documentale del procedimento, letti gli atti e le note ritualmente depositate, ha deciso la causa come da sentenza contestuale.
^^^^^ Il ricorso è fondato e come tale merita di essere accolto.
1 A seguito dell'introduzione dell'art. 1, comma 121 della Legge n. 107/2015 e del successivo D.P.C.M. n. 32313 del 23/09/2015, al fine di sostenere la formazione degli insegnanti, è stata istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico. La possibilità di usufruire di tale beneficio, però, è stata riservata, originariamente, ai soli docenti di ruolo. Tale previsione normativa ha generato, tuttavia, un'inammissibile differenziazione nel trattamento degli insegnanti precari rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato, totalmente priva di qualsiasi giustificazione. I docenti assunti con contratti a tempo determinato, infatti, durante il periodo di precariato, svolgono le medesime mansioni del personale di ruolo e risultano, pertanto, assoggettati ai medesimi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti. Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25/09/2015, la previsione ivi contenuta è del tutto priva di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Inoltre, l'estensione del beneficio costituito dalla Carta Docente anche agli insegnanti precari deriva dall'applicazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18/03/1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28/06/1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Pertanto, per un generale principio di non discriminazione, a parità di lavoro svolto, il beneficio deve essere accordato anche agli insegnati con contratto a tempo determinato. L'odierna ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica. Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, anche nel caso oggetto del presente giudizio, l'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui attribuisce la carta docente al solo personale assunto a tempo indeterminato, deve essere disapplicato in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus di 500,00 euro, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, che compete sia al personale assunto con contratto a termine, che al personale a tempo indeterminato.
^^^^^
Nella materia di cui trattasi è stata di recente introdotta una nuova previsione normativa, volta ad evitare l'esposizione dell'Italia a procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Con il D.L. 13/06/2023, n. 69 (convertito in L. 10/08/2023, n. 103) all'art. 15, si prevede il riconoscimento del bonus in discorso, per l'anno 2023, ai docenti a tempo indeterminato ed altresì a quelli a termine ma a condizione che abbiano stipulato con l'amministrazione un contratto di supplenza annuale su posto vacante disponibile. Anche a tal proposito si osserva che la previsione di cui all'art. 15 D.L. n. 69/2023 deve essere disapplicata alla luce di quanto statuito dal citato art. 5 Direttiva 1999/70/UE poiché, al pari di quanto previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015, anche la novella da ultimo introdotta, ove applicata secondo il suo senso strettamente letterale, comporterebbe una inammissibile disparità di trattamento tra docenti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli c.d. di ruolo.
^^^^^
Alla luce delle premesse in fatto ed in diritto svolte, il ricorso presentato in questa sede trova accoglimento con riferimento alla prestazione dovuta per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, con la conseguenza che la sig.ra ha diritto a beneficiare, per detti anni Pt_1 scolastici, del bonus di € 500,00 di cui all'art. 1, Legge n.107/2015.
2 La ricorrente ha infatti depositato in atti la documentazione comprovante l'attuale inserimento nel sistema scolastico, producendo il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con l'amministrazione nel 2023, dal quale è possibile desumere l'attualità dell'interesse della stessa a percepire gli importi della c.d. Carta docente a titolo di corrispettivo e non anche a titolo risarcitorio, stante la sua persistenza all'interno del sistema scolastico e il conseguente permanere del diritto/dovere formativo (cfr. Corte Cass. n. 29961/2023). Quanto al regime delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza delle Amministrazioni convenute e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
^^^^
(
P.Q.M.
)
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza: 1) condanna il e del merito alla attribuzione della Carta Docente, in favore di Controparte_1
per l'anno scolastico 2018/2019, 2019/2020, 2020/20221 e 2021/2022 secondo il Parte_1 sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio;
2) condanna il al pagamento, in favore dei procuratori costituti Controparte_1 dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.303,00#, di cui € 170,00# per spese generali ed € 1.133,00# per compensi, oltre IVA e CPA;
3) manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti;
Roma, 06/03/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, Funzionario addetto
UPP.
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 06/03/2025, ha pronunciato seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 41630 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
nata il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Parte_1
Santonicola; RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona del Dirigente pro tempore;
, Controparte_3 Controparte_4 in persona del Dirigente pro tempore;
RESISTENTI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 14/11/2024 e ritualmente notificato, l'istante in epigrafe adiva l'intestato Tribunale, chiedendo al Giudice: “Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge n. 107/2015, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.” Alle esposte conclusioni veniva premesso che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del convenuto, in qualità di docente con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico CP_1
2018/2019 presso l'I.C. “Piazza De Cupis”, per l'anno scolastico 2019/2020 presso l'I.C. “Artemisia Gentileschi”; per l'anno scolastico 2020/2021 presso l'Istituto Comprensivo “Largo Cocconi”; per l'anno scolastico 2021/2022 presso Istituto Comprensivo Via Anagni, senza tuttavia beneficare della somma annua nominale di € 500,00 di cui all'art. 1, co. 121 e ss., della L. n. 107/2015, c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. Nonostante la rituale vocatio in ius le Amministrazioni convenute restavano contumaci.
All'odierna udienza, il Giudice, ritenutane l'opportunità anche in ragione della natura documentale del procedimento, letti gli atti e le note ritualmente depositate, ha deciso la causa come da sentenza contestuale.
^^^^^ Il ricorso è fondato e come tale merita di essere accolto.
1 A seguito dell'introduzione dell'art. 1, comma 121 della Legge n. 107/2015 e del successivo D.P.C.M. n. 32313 del 23/09/2015, al fine di sostenere la formazione degli insegnanti, è stata istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico. La possibilità di usufruire di tale beneficio, però, è stata riservata, originariamente, ai soli docenti di ruolo. Tale previsione normativa ha generato, tuttavia, un'inammissibile differenziazione nel trattamento degli insegnanti precari rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato, totalmente priva di qualsiasi giustificazione. I docenti assunti con contratti a tempo determinato, infatti, durante il periodo di precariato, svolgono le medesime mansioni del personale di ruolo e risultano, pertanto, assoggettati ai medesimi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti. Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25/09/2015, la previsione ivi contenuta è del tutto priva di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Inoltre, l'estensione del beneficio costituito dalla Carta Docente anche agli insegnanti precari deriva dall'applicazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18/03/1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28/06/1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Pertanto, per un generale principio di non discriminazione, a parità di lavoro svolto, il beneficio deve essere accordato anche agli insegnati con contratto a tempo determinato. L'odierna ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica. Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, anche nel caso oggetto del presente giudizio, l'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui attribuisce la carta docente al solo personale assunto a tempo indeterminato, deve essere disapplicato in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus di 500,00 euro, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, che compete sia al personale assunto con contratto a termine, che al personale a tempo indeterminato.
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Nella materia di cui trattasi è stata di recente introdotta una nuova previsione normativa, volta ad evitare l'esposizione dell'Italia a procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Con il D.L. 13/06/2023, n. 69 (convertito in L. 10/08/2023, n. 103) all'art. 15, si prevede il riconoscimento del bonus in discorso, per l'anno 2023, ai docenti a tempo indeterminato ed altresì a quelli a termine ma a condizione che abbiano stipulato con l'amministrazione un contratto di supplenza annuale su posto vacante disponibile. Anche a tal proposito si osserva che la previsione di cui all'art. 15 D.L. n. 69/2023 deve essere disapplicata alla luce di quanto statuito dal citato art. 5 Direttiva 1999/70/UE poiché, al pari di quanto previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015, anche la novella da ultimo introdotta, ove applicata secondo il suo senso strettamente letterale, comporterebbe una inammissibile disparità di trattamento tra docenti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli c.d. di ruolo.
^^^^^
Alla luce delle premesse in fatto ed in diritto svolte, il ricorso presentato in questa sede trova accoglimento con riferimento alla prestazione dovuta per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, con la conseguenza che la sig.ra ha diritto a beneficiare, per detti anni Pt_1 scolastici, del bonus di € 500,00 di cui all'art. 1, Legge n.107/2015.
2 La ricorrente ha infatti depositato in atti la documentazione comprovante l'attuale inserimento nel sistema scolastico, producendo il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con l'amministrazione nel 2023, dal quale è possibile desumere l'attualità dell'interesse della stessa a percepire gli importi della c.d. Carta docente a titolo di corrispettivo e non anche a titolo risarcitorio, stante la sua persistenza all'interno del sistema scolastico e il conseguente permanere del diritto/dovere formativo (cfr. Corte Cass. n. 29961/2023). Quanto al regime delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza delle Amministrazioni convenute e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
^^^^
(
P.Q.M.
)
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza: 1) condanna il e del merito alla attribuzione della Carta Docente, in favore di Controparte_1
per l'anno scolastico 2018/2019, 2019/2020, 2020/20221 e 2021/2022 secondo il Parte_1 sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio;
2) condanna il al pagamento, in favore dei procuratori costituti Controparte_1 dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.303,00#, di cui € 170,00# per spese generali ed € 1.133,00# per compensi, oltre IVA e CPA;
3) manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti;
Roma, 06/03/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, Funzionario addetto
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