Articolo 4 della Legge 25 luglio 1941, n. 934
Articolo 3Articolo 5
Versione
27 settembre 1941
Art. 4.

Le entrate della Cassa sono costituite:
a) dai contributi dei salariati;
b) dai contributi degli Enti;
c) dalla ritenuta sulle pensioni;
d) dai versamenti volontari;
e) dallepenalita' e dalle indennita' di mora contemplate dal presente Ordinamento;
f) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro proventostraordinario;
g) dagli interessi sulle attivita' della Cassa.
Entrata in vigore il 27 settembre 1941