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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2555/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2555/2020
PROMOSSA DA
in persona del Sindaco pro tempore, P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Carmelo Ossino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I. Controparte_1
, con il patrocinio dell'Avv. Ezio Pugliese, elettivamente domiciliata P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Cassarino, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza dell'11.09.2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. dal Parte_1 contro il decreto ingiuntivo n. 519/2020 emesso in data 09.04.2020 dal
[...]
Tribunale di Siracusa, nel procedimento iscritto al n. 1001/2020 r.g., con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 78.141,88, Controparte_1 oltre interessi come da domanda, spese e competenze del monitorio.
Pag. 1 di 5 1.1. - A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto: a) la nullità del decreto ingiuntivo opposto, poiché le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio si riferiscono all'erogazione di un servizio differente rispetto al titolo vantato dall'opposta; b) l'inesistenza del credito in quanto derivante parzialmente da fatture già regolarmente saldate;
c) l'erronea quantificazione degli interessi moratori.
2. - Si è costituita in giudizio riconoscendo il pagamento parziale Controparte_1 delle fatture da parte del opponente già in epoca anteriore alla proposizione del Pt_1 ricorso monitorio, rilevando che le ulteriori fatture residue azionate sono state, nelle more, pagate dal successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto e Pt_1 chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di € 13.210,35,
a titolo di sorte capitale residua e interessi moratori.
3. - Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito negativamente il procedimento di mediazione delegata, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza dell'11.09.2024, sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - L'opposizione è fondata e va accolta.
4.1. - Al riguardo, va premesso che, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., l'attore può adeguare le proprie difese in conseguenza di quelle proposte dal convenuto, potendo proporre domande ed eccezioni nuove conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni proposte dal convenuto nella comparsa di risposta (c.d. “mutatio libelli”), introducendo, di fatto, nuovi fatti costitutivi o estintivi, modificativi, impeditivi del giudizio, ampliando il thema decidendum.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità, ribaltando l'orientamento previgente, partendo da una nuova visione degli artt. 183 e 189 c.p.c., ha affermato che nell'art. 183 c.p.c. non si riscontra un esplicito divieto di domande nuove all'udienza, mentre nell'art. 189 c.p.c. il giudice invita le parti a precisare le conclusioni “nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183”, così confermando che nel paradigma dell'art. 183 c.p.c. è inclusa la modifica delle domande e delle conclusioni dell'atto introduttivo in misura sensibilmente apprezzabile, e non come mere correzioni/precisazioni.
Le domande nuove attoree sono ammissibili solo se costituiscono una reazione specifica alle difese del convenuto. “La vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate e le domande “modificate” espressamente ammesse non sta nel fatto che in queste ultime le “modifiche” non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si
Pag. 2 di 5 pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”. E invero, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio (cfr. Sez. Un. n. 22404/2018; Sez. Un. n.
12310/2015).
4.2. - Con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, va rilevato che il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità ha inteso parificare il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo allo strumento ordinario;
la via monitoria, invero, ha una potenzialità piena, essendo il decreto ingiuntivo abilitato a generare un “ordinario” (così lo qualifica l'art. 645 c.p.c.) giudizio di cognizione con il giudizio di opposizione, il quale, infatti, devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso,
e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione
(cfr. Sez. Un. n. 927/2022; Sez. Un. n. 19246/2010).
Il soggetto che si è avvalso dello strumento monitorio, ottenendolo, nel giudizio ordinario di cognizione riveste poi, processualmente, il ruolo di convenuto, ma, sostanzialmente, ha il ruolo di attore.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, il più recente orientamento giurisprudenziale ha riconosciuto all'opposto la facoltà di “proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 c.p.c.”
(cfr. Cass. n. 32933/2023; Cass. n. 9633/2022).
Ne deriva, pertanto, che l'opposto è legittimato a proporre, nella comparsa di costituzione, non solo domande “reattive” stricto sensu (cioè riconvenzionali), ma, altresì, domande che rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero domande aggiuntive/alternative che mutano la causa petendi e il petitum, ma sono ammissibili perché sono correlate/connesse, pur nella specie di alternatività o incompatibilità, alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale (cfr. Sez. Un. n. 26727/2024).
4.3. - Con riguardo al caso in esame, nel ricorso monitorio l'opposta CP_1 ha agito in qualità di acquirente pro-soluto dei crediti originariamente vantati, nei
[...]
Pag. 3 di 5 confronti del dalla “Cooperativa Iblea Servizi Territoriali”, Parte_1 appaltatrice della gestione del progetto “Home Care Premium 2017”, avente finalità di erogazione di prestazioni assistenziali integrative, finanziato dall' con patto di Pt_2 accreditamento n. 15 dell'1.08.2017 (cfr. doc. 1, fasc. opponente).
Tuttavia, come correttamente evidenziato dall'opponente, le fatture poste a fondamento del credito richiesto nel giudizio monitorio non si riferiscono al progetto “Home Care Premium 2017”, bensì al differente progetto “PAC 2° Riparto”, finanziato dal Ministero dell'Interno con patto di accreditamento n. 2 del 16.06.2017, avente finalità di cura agli anziani non autosufficienti, assistenza domiciliare integrata e assistenza domiciliare non integrata.
L'opposta, a fronte della radicale contestazione del titolo costituivo del proprio diritto di credito, non solo non ha fornito alcuna prova del titolo costitutivo del proprio diritto di credito, ma ha sostenuto l'irrilevanza della “causale” sottostante le fatture prodotte, affermando che “qualunque sia la causale indicata in monitorio, la sostanziale effettività del credito nei confronti del ed a favore di permane” Pt_1 CP_1
(cfr. pag. 3, comparsa di costituzione), aggiungendo che “In sostanza [il fatto, n.d.r.] che il credito di cui alle fatture azionate si originasse dal rapporto di cui al progetto Contr 2017 ovvero a quello di cura e assistenza degli anziani non autosufficienti, è del tutto ininfluente e secondario” (cfr. pag. 4, comparsa di costituzione).
Tuttavia, va ricordato che, nel caso in esame, risultano applicabili i principi espressi dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (cfr. Sez. Un., n. 13533/2001), secondo cui colui il quale agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno), deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, incombendo sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui diritto.
L'opposta, dunque, non ha assolto l'onere probatorio su di sé gravante, non avendo dimostrato la riconducibilità delle fatture al progetto “Home Care Premium 2017”, come specificamente allegato in sede monitoria.
4.4. - Va evidenziato, altresì, che l'opposta avrebbe potuto modificare la domanda monitoria, ponendo a fondamento della propria domanda di condanna il diverso rapporto contrattuale nascente dal progetto “PAC 2° Riparto”.
Ed infatti, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in precedenza richiamato, la suddetta domanda “nuova” sarebbe stata ammissibile in quanto, pur modificando la causa petendi della domanda monitoria, sarebbe stata connessa per alternatività/incompatibilità a quella originariamente proposta e riferibile alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenendo al medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione dell'originaria domanda nel ricorso monitorio, consistente nel diritto al pagamento di una certa somma di danaro.
Pag. 4 di 5 Tuttavia, come poc'anzi rilevato, l'opposta, anziché proporre una nuova e legittima domanda, si è limitata, erroneamente, ad affermare l'irrilevanza della “causale” - leggasi della causa petendi - della propria domanda di pagamento.
5. - Pertanto, la mancata prova del titolo negoziale posto alla base della domanda monitoria, nonché la mancata proposizione di una domanda nuova/modificata da parte dell'opposta, rappresentano ragioni idonee a determinare, anche disgiuntamente considerate, l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6. - Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino ad € 260.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opposta nei confronti dell'opponente, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmelo Ossino, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa od assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2555/2020 r.g., così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. dal contro il decreto ingiuntivo n. 519/2020 emesso in data Parte_1
09.04.2020 dal Tribunale di Siracusa, nel procedimento iscritto al n. 1001/2020
r.g., revoca il suddetto decreto ingiuntivo.
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla rifusione, in favore del in persona del Sindaco Parte_1 pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 406,50 per spese vive (di cui € 27,00 per bolli e € 379,50 per c.u.), ed € 14.103,00 per compensi (fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale ai valori medi), oltre rimborso forfetario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv.
Carmelo Ossino, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso a Siracusa, in data 19 gennaio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2555/2020
PROMOSSA DA
in persona del Sindaco pro tempore, P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Carmelo Ossino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I. Controparte_1
, con il patrocinio dell'Avv. Ezio Pugliese, elettivamente domiciliata P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Cassarino, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza dell'11.09.2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. dal Parte_1 contro il decreto ingiuntivo n. 519/2020 emesso in data 09.04.2020 dal
[...]
Tribunale di Siracusa, nel procedimento iscritto al n. 1001/2020 r.g., con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 78.141,88, Controparte_1 oltre interessi come da domanda, spese e competenze del monitorio.
Pag. 1 di 5 1.1. - A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto: a) la nullità del decreto ingiuntivo opposto, poiché le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio si riferiscono all'erogazione di un servizio differente rispetto al titolo vantato dall'opposta; b) l'inesistenza del credito in quanto derivante parzialmente da fatture già regolarmente saldate;
c) l'erronea quantificazione degli interessi moratori.
2. - Si è costituita in giudizio riconoscendo il pagamento parziale Controparte_1 delle fatture da parte del opponente già in epoca anteriore alla proposizione del Pt_1 ricorso monitorio, rilevando che le ulteriori fatture residue azionate sono state, nelle more, pagate dal successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto e Pt_1 chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di € 13.210,35,
a titolo di sorte capitale residua e interessi moratori.
3. - Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito negativamente il procedimento di mediazione delegata, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza dell'11.09.2024, sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - L'opposizione è fondata e va accolta.
4.1. - Al riguardo, va premesso che, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., l'attore può adeguare le proprie difese in conseguenza di quelle proposte dal convenuto, potendo proporre domande ed eccezioni nuove conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni proposte dal convenuto nella comparsa di risposta (c.d. “mutatio libelli”), introducendo, di fatto, nuovi fatti costitutivi o estintivi, modificativi, impeditivi del giudizio, ampliando il thema decidendum.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità, ribaltando l'orientamento previgente, partendo da una nuova visione degli artt. 183 e 189 c.p.c., ha affermato che nell'art. 183 c.p.c. non si riscontra un esplicito divieto di domande nuove all'udienza, mentre nell'art. 189 c.p.c. il giudice invita le parti a precisare le conclusioni “nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183”, così confermando che nel paradigma dell'art. 183 c.p.c. è inclusa la modifica delle domande e delle conclusioni dell'atto introduttivo in misura sensibilmente apprezzabile, e non come mere correzioni/precisazioni.
Le domande nuove attoree sono ammissibili solo se costituiscono una reazione specifica alle difese del convenuto. “La vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate e le domande “modificate” espressamente ammesse non sta nel fatto che in queste ultime le “modifiche” non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si
Pag. 2 di 5 pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”. E invero, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio (cfr. Sez. Un. n. 22404/2018; Sez. Un. n.
12310/2015).
4.2. - Con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, va rilevato che il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità ha inteso parificare il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo allo strumento ordinario;
la via monitoria, invero, ha una potenzialità piena, essendo il decreto ingiuntivo abilitato a generare un “ordinario” (così lo qualifica l'art. 645 c.p.c.) giudizio di cognizione con il giudizio di opposizione, il quale, infatti, devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso,
e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione
(cfr. Sez. Un. n. 927/2022; Sez. Un. n. 19246/2010).
Il soggetto che si è avvalso dello strumento monitorio, ottenendolo, nel giudizio ordinario di cognizione riveste poi, processualmente, il ruolo di convenuto, ma, sostanzialmente, ha il ruolo di attore.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, il più recente orientamento giurisprudenziale ha riconosciuto all'opposto la facoltà di “proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 c.p.c.”
(cfr. Cass. n. 32933/2023; Cass. n. 9633/2022).
Ne deriva, pertanto, che l'opposto è legittimato a proporre, nella comparsa di costituzione, non solo domande “reattive” stricto sensu (cioè riconvenzionali), ma, altresì, domande che rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero domande aggiuntive/alternative che mutano la causa petendi e il petitum, ma sono ammissibili perché sono correlate/connesse, pur nella specie di alternatività o incompatibilità, alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale (cfr. Sez. Un. n. 26727/2024).
4.3. - Con riguardo al caso in esame, nel ricorso monitorio l'opposta CP_1 ha agito in qualità di acquirente pro-soluto dei crediti originariamente vantati, nei
[...]
Pag. 3 di 5 confronti del dalla “Cooperativa Iblea Servizi Territoriali”, Parte_1 appaltatrice della gestione del progetto “Home Care Premium 2017”, avente finalità di erogazione di prestazioni assistenziali integrative, finanziato dall' con patto di Pt_2 accreditamento n. 15 dell'1.08.2017 (cfr. doc. 1, fasc. opponente).
Tuttavia, come correttamente evidenziato dall'opponente, le fatture poste a fondamento del credito richiesto nel giudizio monitorio non si riferiscono al progetto “Home Care Premium 2017”, bensì al differente progetto “PAC 2° Riparto”, finanziato dal Ministero dell'Interno con patto di accreditamento n. 2 del 16.06.2017, avente finalità di cura agli anziani non autosufficienti, assistenza domiciliare integrata e assistenza domiciliare non integrata.
L'opposta, a fronte della radicale contestazione del titolo costituivo del proprio diritto di credito, non solo non ha fornito alcuna prova del titolo costitutivo del proprio diritto di credito, ma ha sostenuto l'irrilevanza della “causale” sottostante le fatture prodotte, affermando che “qualunque sia la causale indicata in monitorio, la sostanziale effettività del credito nei confronti del ed a favore di permane” Pt_1 CP_1
(cfr. pag. 3, comparsa di costituzione), aggiungendo che “In sostanza [il fatto, n.d.r.] che il credito di cui alle fatture azionate si originasse dal rapporto di cui al progetto Contr 2017 ovvero a quello di cura e assistenza degli anziani non autosufficienti, è del tutto ininfluente e secondario” (cfr. pag. 4, comparsa di costituzione).
Tuttavia, va ricordato che, nel caso in esame, risultano applicabili i principi espressi dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (cfr. Sez. Un., n. 13533/2001), secondo cui colui il quale agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno), deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, incombendo sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui diritto.
L'opposta, dunque, non ha assolto l'onere probatorio su di sé gravante, non avendo dimostrato la riconducibilità delle fatture al progetto “Home Care Premium 2017”, come specificamente allegato in sede monitoria.
4.4. - Va evidenziato, altresì, che l'opposta avrebbe potuto modificare la domanda monitoria, ponendo a fondamento della propria domanda di condanna il diverso rapporto contrattuale nascente dal progetto “PAC 2° Riparto”.
Ed infatti, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in precedenza richiamato, la suddetta domanda “nuova” sarebbe stata ammissibile in quanto, pur modificando la causa petendi della domanda monitoria, sarebbe stata connessa per alternatività/incompatibilità a quella originariamente proposta e riferibile alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenendo al medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione dell'originaria domanda nel ricorso monitorio, consistente nel diritto al pagamento di una certa somma di danaro.
Pag. 4 di 5 Tuttavia, come poc'anzi rilevato, l'opposta, anziché proporre una nuova e legittima domanda, si è limitata, erroneamente, ad affermare l'irrilevanza della “causale” - leggasi della causa petendi - della propria domanda di pagamento.
5. - Pertanto, la mancata prova del titolo negoziale posto alla base della domanda monitoria, nonché la mancata proposizione di una domanda nuova/modificata da parte dell'opposta, rappresentano ragioni idonee a determinare, anche disgiuntamente considerate, l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6. - Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino ad € 260.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opposta nei confronti dell'opponente, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmelo Ossino, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa od assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2555/2020 r.g., così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. dal contro il decreto ingiuntivo n. 519/2020 emesso in data Parte_1
09.04.2020 dal Tribunale di Siracusa, nel procedimento iscritto al n. 1001/2020
r.g., revoca il suddetto decreto ingiuntivo.
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla rifusione, in favore del in persona del Sindaco Parte_1 pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 406,50 per spese vive (di cui € 27,00 per bolli e € 379,50 per c.u.), ed € 14.103,00 per compensi (fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale ai valori medi), oltre rimborso forfetario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv.
Carmelo Ossino, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso a Siracusa, in data 19 gennaio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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