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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 915 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 e vertente
TRA
- (C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi nella qualità di eredi di ed entrambi C.F._2 Persona_1
elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, Via Galvani n. 8, presso lo studio dell'avv.
Antonia Assunta Pagliuso, da cui sono rappresentati e difesi come da procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione in prosecuzione;
- ATTORI -
E
- in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Soverato (CZ), Via Panoramica n. 7, presso lo studio dell'avv.
Sergio Callipari, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
- CONVENUTA -
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni: come da verbale in atti
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione 2
debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato nei modi di legge, la SI.ra , quale titolare della Persona_1 ditta individuale “Sapori di altri tempi” di svolgente servizio di ristorazione Persona_1
mobile, conveniva in giudizio la per vederla condannare al Controparte_1 versamento dell'indennizzo che riteneva essergli dovuto per i danni che assumeva aver subito in conseguenza di un furto consumatosi il 25.05.2015 in Rho (MI). A sostegno della domanda deduceva che nell'occasione, dal veicolo di sua proprietà ( Targato XA341CE), Pt_3
adibito al servizio di ristorazione mobile e, quindi, utilizzato per la sua attività imprenditoriale, alcuni ignoti, dopo averne forzato il portellone, asportavano le attrezzature ivi presenti, sebbene ancorate al mezzo, sicchè, dopo avere scoperto l'accaduto e sporto rituale denuncia presso il
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rho – Pero, ne dava formale comunicazione anche alla
Compagnia di Assicurazione odierna convenuta, allegando la denuncia e le fatture relative all'acquisto di quanto sottratto, per come previsto dalle condizioni della polizza con essa stipulata, e chiedeva il ristoro dei danni. La detta Compagnia, però, dopo avere inviato, con colpevole ritardo, un proprio perito per accertare l'accaduto, comunicava di non poter accogliere la richiesta dell'assicurata, in quanto le attrezzature rinvenute all'interno del mezzo in occasione del sopralluogo e che, a detta dell'attrice, erano state da lei acquistate successivamente all'evento denunciato per sostituire quelle illecitamente sottratte, non risultavano fissate stabilmente al mezzo. Alla luce di tale diniego, quindi, non ritenendo condivisibili le conclusioni del perito, la SI.ra adiva questo Tribunale onde vedere Per_1
soddisfatte le proprie ragioni.
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza della Controparte_1
domanda attrice. Nello specifico, eccepiva l'assenza di prova in ordine al fatto storico, dovendosi ritenere insufficiente a dimostrarlo la sola denuncia presentata dall'attrice all'autorità di pubblica sicurezza, cui non risultava essere seguito il decreto di archiviazione adottato dal GIP competente. Contestava, altresì, l'assenza di prova in ordine al valore dei beni asseritamente sottratti, precisando che, comunque, gli stessi non rientrassero tra quelli coperti dalla polizza assicurativa. Infine, deduceva che non sarebbe stato possibile provvedere 3
all'indennizzo qualora il furto fosse stato agevolato dall'abbandono del mezzo incustodito e con le chiavi infilate. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda.
Nel corso del processo si costituivano in giudizio i SI.ri e quali Parte_1 Parte_2
eredi della madre, , originaria attrice, che, nelle more, era deceduta. Persona_1
Istruita la causa mediante produzione documentale e l'escussione dei testi indicati da parte attrice, dopo vari rinvii interlocutori dovuto al carico del ruolo, previa precisazione delle conclusioni all'udienza all'uopo fissata, la stessa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dall'attività istruttoria espletata e, in particolare, da quanto riferito dai testi escussi, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, avendo reso dichiarazioni perfettamente concordanti tra loro e totalmente prive di contraddizioni, si è avuta piena conferma della veridicità della ricostruzione della vicenda operata dall'originaria attrice nell'atto di citazione e, in particolare, dell'effettivo accadimento del fatto storico e della sua collocazione temporale. È stato, altresì, provato che la strumentazione sottratta in occasione del furto denunciato era, all'epoca dell'evento, perfettamente ancorata al mezzo ed appare sicuramente poco credibile l'affermazione di parte convenuta secondo cui non lo sarebbe stata. Infatti, è rimasto incontestato il fatto che il detto mezzo veniva utilizzato dalla per l'attività di Per_1
ristorazione mobile, per cui deve ritenersi che lo stesso fosse in continuo movimento. Tale circostanza appare assolutamente inconciliabile con la presenza di attrezzature non adeguatamente fissate, atteso che, se così fosse, le stesse sarebbero state soggette a continui movimenti ed urti che avrebbero finito per renderle inservibili, con evidente pregiudizio per la stessa attività lavorativa.
La dimostrazione di tale circostanza, inoltre, fa sì che debba considerarsi priva di pregio l'affermazione della Compagnia di assicurazioni convenuta secondo cui quell'attrezzatura non rientrerebbe tra quella oggetto della copertura assicurativa. È la stessa convenuta, infatti, ad affermare che, ai sensi dell'art. 28 delle condizioni di polizza, devono considerarsi coperti dalla garanzia, tra gli altri, gli accessori aggiuntivi, cioè quelli forniti dalla casa costruttrice o da altre ditte ed installati sul veicolo successivamente all'acquisto, purchè stabilmente fissati ad esso.
Non vi è dubbio, quindi, alla luce di quanto emerso in corso di causa, che le attrezzature sottratte all'originaria attrice rientrassero proprio in quest'ultima tipologia, con conseguente estensione ad esse della garanzia assicurativa. Infatti, per come dichiarato dai testi escussi, prima del furto le attrezzature in questione, erano stabilmente ancorate ad esso, mentre non lo erano quelle 4
acquistate successivamente al furto e, rinvenute dal perito della Compagnia convenuta in occasione del sopralluogo. Il mancato fissaggio di tali ultime attrezzature, però, per come chiarito dagli stessi testi, era dovuto all'intento della SI.ra di consentire all'odierna Per_1
convenuta di effettuare le opportune verifiche in assenza di un'alterazione dello stato dei luoghi.
Sulla scorta delle emergenze processuali, appare evidente l'errore in cui è incorso il perito medesimo che, senza svolgere alcun approfondimento di indagine, ha erroneamente concluso che le attrezzature sottratte si trovassero nelle medesime condizioni di quelle acquistate successivamente.
Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che le attrezzature oggetto del furto per cui è causa, rientravano tra quelle coperte dalla garanzia assicurativa, per cui la loro illecita sottrazione comporta l'obbligo per la di adempiere alle obbligazioni Controparte_1
nascenti dalla polizza.
Ciò anche in considerazione del fatto che appare altrettanto priva di pregio la censura in ordine all'assenza di prova in punto di quantum.
Al riguardo, infatti, deve osservarsi che parte attrice ha ampiamente assolto all'onere probatorio a suo carico mediante la produzione delle fatture di acquisto di quanto sottratto. Dette fatture, peraltro, non sono state puntualmente contestate dalla convenuta, che si è limitata ad un generico “disconoscimento” solo all'interno della comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente. Da tale documentazione, comunque, emerge l'avvenuto acquisto, da parte dell'originaria attrice, delle attrezzature che i testi hanno affermato essere presenti sul mezzo prima del furto e poi sottratte. Rileva, inoltre, il fatto che le dette attrezzature siano state acquistate solo pochi mesi prima dell'evento per cui è processo e, pertanto, neppure può riconoscersi una significativa perdita di valore dovuta all'uso. Ne consegue che il valore delle attrezzature e, quindi, del danno risarcibile, deve identificarsi con quello portato dalle fatture versate in atti e, pertanto, può ragionevolmente quantificarsi in complessivi € 26.986,20, al cui pagamento parte convenuta deve essere condannata, rientrando, peraltro, tale valore nel massimale di polizza.
A detta somma, che rappresenta debito di valore, deve essere aggiunta la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo, nonché gli interessi legali, sempre dalla data dell'evento, sulla somma annualmente rivalutata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
5
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice avv. Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
1- Accoglie la domanda e per l'effetto, condanna la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore degli attori, nella loro qualità, della somma di € 26.986,20 a titolo di indennizzo previsto dalla copertura assicurativa sulle attrezzature presenti nel mezzo oggetto di furto, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo ed oltre interessi legali dalla medesima data dell'evento sulla somma annualmente rivalutata;
2- condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 8.186,00, di cui € 570,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Lamezia Terme, 26 febbraio 2025
Il GOP
Avv. Anna Destito
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 915 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 e vertente
TRA
- (C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi nella qualità di eredi di ed entrambi C.F._2 Persona_1
elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, Via Galvani n. 8, presso lo studio dell'avv.
Antonia Assunta Pagliuso, da cui sono rappresentati e difesi come da procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione in prosecuzione;
- ATTORI -
E
- in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Soverato (CZ), Via Panoramica n. 7, presso lo studio dell'avv.
Sergio Callipari, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
- CONVENUTA -
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni: come da verbale in atti
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione 2
debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato nei modi di legge, la SI.ra , quale titolare della Persona_1 ditta individuale “Sapori di altri tempi” di svolgente servizio di ristorazione Persona_1
mobile, conveniva in giudizio la per vederla condannare al Controparte_1 versamento dell'indennizzo che riteneva essergli dovuto per i danni che assumeva aver subito in conseguenza di un furto consumatosi il 25.05.2015 in Rho (MI). A sostegno della domanda deduceva che nell'occasione, dal veicolo di sua proprietà ( Targato XA341CE), Pt_3
adibito al servizio di ristorazione mobile e, quindi, utilizzato per la sua attività imprenditoriale, alcuni ignoti, dopo averne forzato il portellone, asportavano le attrezzature ivi presenti, sebbene ancorate al mezzo, sicchè, dopo avere scoperto l'accaduto e sporto rituale denuncia presso il
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rho – Pero, ne dava formale comunicazione anche alla
Compagnia di Assicurazione odierna convenuta, allegando la denuncia e le fatture relative all'acquisto di quanto sottratto, per come previsto dalle condizioni della polizza con essa stipulata, e chiedeva il ristoro dei danni. La detta Compagnia, però, dopo avere inviato, con colpevole ritardo, un proprio perito per accertare l'accaduto, comunicava di non poter accogliere la richiesta dell'assicurata, in quanto le attrezzature rinvenute all'interno del mezzo in occasione del sopralluogo e che, a detta dell'attrice, erano state da lei acquistate successivamente all'evento denunciato per sostituire quelle illecitamente sottratte, non risultavano fissate stabilmente al mezzo. Alla luce di tale diniego, quindi, non ritenendo condivisibili le conclusioni del perito, la SI.ra adiva questo Tribunale onde vedere Per_1
soddisfatte le proprie ragioni.
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza della Controparte_1
domanda attrice. Nello specifico, eccepiva l'assenza di prova in ordine al fatto storico, dovendosi ritenere insufficiente a dimostrarlo la sola denuncia presentata dall'attrice all'autorità di pubblica sicurezza, cui non risultava essere seguito il decreto di archiviazione adottato dal GIP competente. Contestava, altresì, l'assenza di prova in ordine al valore dei beni asseritamente sottratti, precisando che, comunque, gli stessi non rientrassero tra quelli coperti dalla polizza assicurativa. Infine, deduceva che non sarebbe stato possibile provvedere 3
all'indennizzo qualora il furto fosse stato agevolato dall'abbandono del mezzo incustodito e con le chiavi infilate. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda.
Nel corso del processo si costituivano in giudizio i SI.ri e quali Parte_1 Parte_2
eredi della madre, , originaria attrice, che, nelle more, era deceduta. Persona_1
Istruita la causa mediante produzione documentale e l'escussione dei testi indicati da parte attrice, dopo vari rinvii interlocutori dovuto al carico del ruolo, previa precisazione delle conclusioni all'udienza all'uopo fissata, la stessa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dall'attività istruttoria espletata e, in particolare, da quanto riferito dai testi escussi, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, avendo reso dichiarazioni perfettamente concordanti tra loro e totalmente prive di contraddizioni, si è avuta piena conferma della veridicità della ricostruzione della vicenda operata dall'originaria attrice nell'atto di citazione e, in particolare, dell'effettivo accadimento del fatto storico e della sua collocazione temporale. È stato, altresì, provato che la strumentazione sottratta in occasione del furto denunciato era, all'epoca dell'evento, perfettamente ancorata al mezzo ed appare sicuramente poco credibile l'affermazione di parte convenuta secondo cui non lo sarebbe stata. Infatti, è rimasto incontestato il fatto che il detto mezzo veniva utilizzato dalla per l'attività di Per_1
ristorazione mobile, per cui deve ritenersi che lo stesso fosse in continuo movimento. Tale circostanza appare assolutamente inconciliabile con la presenza di attrezzature non adeguatamente fissate, atteso che, se così fosse, le stesse sarebbero state soggette a continui movimenti ed urti che avrebbero finito per renderle inservibili, con evidente pregiudizio per la stessa attività lavorativa.
La dimostrazione di tale circostanza, inoltre, fa sì che debba considerarsi priva di pregio l'affermazione della Compagnia di assicurazioni convenuta secondo cui quell'attrezzatura non rientrerebbe tra quella oggetto della copertura assicurativa. È la stessa convenuta, infatti, ad affermare che, ai sensi dell'art. 28 delle condizioni di polizza, devono considerarsi coperti dalla garanzia, tra gli altri, gli accessori aggiuntivi, cioè quelli forniti dalla casa costruttrice o da altre ditte ed installati sul veicolo successivamente all'acquisto, purchè stabilmente fissati ad esso.
Non vi è dubbio, quindi, alla luce di quanto emerso in corso di causa, che le attrezzature sottratte all'originaria attrice rientrassero proprio in quest'ultima tipologia, con conseguente estensione ad esse della garanzia assicurativa. Infatti, per come dichiarato dai testi escussi, prima del furto le attrezzature in questione, erano stabilmente ancorate ad esso, mentre non lo erano quelle 4
acquistate successivamente al furto e, rinvenute dal perito della Compagnia convenuta in occasione del sopralluogo. Il mancato fissaggio di tali ultime attrezzature, però, per come chiarito dagli stessi testi, era dovuto all'intento della SI.ra di consentire all'odierna Per_1
convenuta di effettuare le opportune verifiche in assenza di un'alterazione dello stato dei luoghi.
Sulla scorta delle emergenze processuali, appare evidente l'errore in cui è incorso il perito medesimo che, senza svolgere alcun approfondimento di indagine, ha erroneamente concluso che le attrezzature sottratte si trovassero nelle medesime condizioni di quelle acquistate successivamente.
Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che le attrezzature oggetto del furto per cui è causa, rientravano tra quelle coperte dalla garanzia assicurativa, per cui la loro illecita sottrazione comporta l'obbligo per la di adempiere alle obbligazioni Controparte_1
nascenti dalla polizza.
Ciò anche in considerazione del fatto che appare altrettanto priva di pregio la censura in ordine all'assenza di prova in punto di quantum.
Al riguardo, infatti, deve osservarsi che parte attrice ha ampiamente assolto all'onere probatorio a suo carico mediante la produzione delle fatture di acquisto di quanto sottratto. Dette fatture, peraltro, non sono state puntualmente contestate dalla convenuta, che si è limitata ad un generico “disconoscimento” solo all'interno della comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente. Da tale documentazione, comunque, emerge l'avvenuto acquisto, da parte dell'originaria attrice, delle attrezzature che i testi hanno affermato essere presenti sul mezzo prima del furto e poi sottratte. Rileva, inoltre, il fatto che le dette attrezzature siano state acquistate solo pochi mesi prima dell'evento per cui è processo e, pertanto, neppure può riconoscersi una significativa perdita di valore dovuta all'uso. Ne consegue che il valore delle attrezzature e, quindi, del danno risarcibile, deve identificarsi con quello portato dalle fatture versate in atti e, pertanto, può ragionevolmente quantificarsi in complessivi € 26.986,20, al cui pagamento parte convenuta deve essere condannata, rientrando, peraltro, tale valore nel massimale di polizza.
A detta somma, che rappresenta debito di valore, deve essere aggiunta la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo, nonché gli interessi legali, sempre dalla data dell'evento, sulla somma annualmente rivalutata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
5
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice avv. Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
1- Accoglie la domanda e per l'effetto, condanna la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore degli attori, nella loro qualità, della somma di € 26.986,20 a titolo di indennizzo previsto dalla copertura assicurativa sulle attrezzature presenti nel mezzo oggetto di furto, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo ed oltre interessi legali dalla medesima data dell'evento sulla somma annualmente rivalutata;
2- condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 8.186,00, di cui € 570,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Lamezia Terme, 26 febbraio 2025
Il GOP
Avv. Anna Destito