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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 310/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 310/2025 R.G. promossa
da
(Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
e da
Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. VIRGILIO SIMONA, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Gabetta 5, Voghera
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in CORANA, in data 05/05/1999, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CORANA alla Parte II, Serie
A n. 1, dell'anno 1999;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale, sita in Godiasco frazione Salice Terme (PV), Via delle Ortensie n. 43, di proprietà della signora , rimane assegnata alla stessa, con i beni e gli arredi Parte_1 che la compongono, salvo quelli personali del signor il quale si trasferirà Parte_2 altrove presso nuova residenza.
2) Il figlio viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, ma rimarrà collocato Per_1 prevalentemente presso l'attuale residenza di Salice Terme. 3) I genitori si impegnano a collaborare tra di loro per la migliore educazione, istruzione e crescita del figlio minore, nel suo esclusivo interesse.
4) Le parti, avendo entrambi un reddito proprio, non hanno pretese economiche
5) Le parti si faranno carico, nella misura pari al 50% ciascuna, delle spese di natura straordinaria (scolastiche e sportivo-ricreative, spese mediche, rette scolastiche, materiale e libri scolastici in aggiunta alle spese di abbigliamento) relative ad entrambi i figli, con le modalità e nei termini di cui al protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Pavia, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che costituisce parte integrante delle presenti condizioni.
6) Il padre e la madre potranno stare con il figlio e vederlo ogni volta che vorranno, compatibilmente agli impegni dei coniugi, di e delle volontà e desideri di quest'ultimo Per_1
7) Ciascun genitore potrà trascorrere del tempo con il figlio minore, durante le vacanze scolastiche estive in base ai desideri di , ai suoi impegni e al suo stato di salute e agli Per_1 impegni dei coniugi. I coniugi stessi si impegnano a concordare le ferie con congruo anticipo, salvo imprevisti e in base alle volontà di e compatibilmente agli impegni di quest'ultimo Per_1
e degli stessi coniugi .
8) Durante le vacanze scolastiche invernali e pasquali, ciascun genitore potrà trattenere il figlio presso di sé in base ai desideri e volontà di , ai suoi impegni e al suo stato di salute e agli Per_1 impegni dei coniugi.
9) Anche le rimanenti festività scolastiche saranno trascorse dal figlio con ciascun genitore in base ai suoi desideri, ai suoi impegni e al suo stato di salute e agli impegni dei coniugi.
10) Le parti dichiarano di avere risolto ogni, ulteriore questione di carattere economico.
11) Le parti si rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto e/o di documento equipollente, valido per l'espatrio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 30.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
All'udienza del 14.03.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si da atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1 Parte_2 he hanno contratto matrimonio il 05/05/1999, CORANA (atto n.1, parte II,
[...] serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 19/03/2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 310/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 310/2025 R.G. promossa
da
(Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
e da
Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. VIRGILIO SIMONA, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Gabetta 5, Voghera
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in CORANA, in data 05/05/1999, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CORANA alla Parte II, Serie
A n. 1, dell'anno 1999;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale, sita in Godiasco frazione Salice Terme (PV), Via delle Ortensie n. 43, di proprietà della signora , rimane assegnata alla stessa, con i beni e gli arredi Parte_1 che la compongono, salvo quelli personali del signor il quale si trasferirà Parte_2 altrove presso nuova residenza.
2) Il figlio viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, ma rimarrà collocato Per_1 prevalentemente presso l'attuale residenza di Salice Terme. 3) I genitori si impegnano a collaborare tra di loro per la migliore educazione, istruzione e crescita del figlio minore, nel suo esclusivo interesse.
4) Le parti, avendo entrambi un reddito proprio, non hanno pretese economiche
5) Le parti si faranno carico, nella misura pari al 50% ciascuna, delle spese di natura straordinaria (scolastiche e sportivo-ricreative, spese mediche, rette scolastiche, materiale e libri scolastici in aggiunta alle spese di abbigliamento) relative ad entrambi i figli, con le modalità e nei termini di cui al protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Pavia, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che costituisce parte integrante delle presenti condizioni.
6) Il padre e la madre potranno stare con il figlio e vederlo ogni volta che vorranno, compatibilmente agli impegni dei coniugi, di e delle volontà e desideri di quest'ultimo Per_1
7) Ciascun genitore potrà trascorrere del tempo con il figlio minore, durante le vacanze scolastiche estive in base ai desideri di , ai suoi impegni e al suo stato di salute e agli Per_1 impegni dei coniugi. I coniugi stessi si impegnano a concordare le ferie con congruo anticipo, salvo imprevisti e in base alle volontà di e compatibilmente agli impegni di quest'ultimo Per_1
e degli stessi coniugi .
8) Durante le vacanze scolastiche invernali e pasquali, ciascun genitore potrà trattenere il figlio presso di sé in base ai desideri e volontà di , ai suoi impegni e al suo stato di salute e agli Per_1 impegni dei coniugi.
9) Anche le rimanenti festività scolastiche saranno trascorse dal figlio con ciascun genitore in base ai suoi desideri, ai suoi impegni e al suo stato di salute e agli impegni dei coniugi.
10) Le parti dichiarano di avere risolto ogni, ulteriore questione di carattere economico.
11) Le parti si rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto e/o di documento equipollente, valido per l'espatrio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 30.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
All'udienza del 14.03.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si da atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1 Parte_2 he hanno contratto matrimonio il 05/05/1999, CORANA (atto n.1, parte II,
[...] serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 19/03/2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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