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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/07/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3903/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. LA GA........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 07.06.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nata in Ecuador in [...]_2 C.F._2
30.06.1971 entrambi rappresentati dall'Avv. Monica Cossandi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 25.06.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi;
• I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto
• La figlia verrà affidata in modo condiviso ad entrambi genitori Per_1
• La figlia sarà collocata prevalentemente a casa della mamma presso la quale è fissata anche la sua residenza.
• La casa coniugale, in affitto ,al momento non viene assegnata in quanto le parti dovranno trovare una nuova abitazione ove trasferirsi, nel momento in cui , una delle parti, (per esempio il padre, troverà un novo alloggio, la casa verrà assegnata alla madre che vi abiterà con la figlia, viceversa se la madre troverà una nuova abitazione in cui trasferirsi con la figlia, la casa verrà assegnata al padre) Fino ad allora la famiglia rimarrà nella casa coniugale e le spese verranno suddivise tra i coniugi) • La figlia potrà vedere il papà, nel momento in cui verrà trovata una nuova abitazione, quando vorrà, liberamente comunque, per almeno due giorni alla settimana, martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle 21 con rientro a casa per la notte, in caso la minore volesse fermarsi a dormire la madre non si oppone e pertanto verrà valutato di volta in volta il pernottamento.
• Il padre terrà con sé la minore anche a fine settimana alternati partendo dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica alle 21 quando la riaccompagnerà a casa della madre
• Le ferie natalizie e pasquali saranno suddivise la 50% mentre i ponti saranno alternati di anno in anno, iniziando con il papà;
Il padre verserà quale mantenimento per la figlia la somma mensile di euro 400 da versarsi in via anticipata entro il 25 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, come per legge il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il signor , verserà inoltre alla moglie, quale contributo al suo mantenimento, la somma di Pt_1 euro 150 mensili, da quando si trasferirà nella nuova abitazione.
• I genitori non concedono l'espatrio della minore con ciascuno di loro se non dietro espresso consenso dell'altro genitore che dovrà essere sottoscritto in originale con allegata copia dei documenti di identità valido.
• dichiarare compensate le spese legali;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio a Portoviejo (Ecuador) in data
09.02.2008;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sesto San Giovanni per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 48, parte II, serie C);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 10.07.2025
Il Presidente est.
LA GA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. LA GA........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 07.06.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nata in Ecuador in [...]_2 C.F._2
30.06.1971 entrambi rappresentati dall'Avv. Monica Cossandi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 25.06.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi;
• I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto
• La figlia verrà affidata in modo condiviso ad entrambi genitori Per_1
• La figlia sarà collocata prevalentemente a casa della mamma presso la quale è fissata anche la sua residenza.
• La casa coniugale, in affitto ,al momento non viene assegnata in quanto le parti dovranno trovare una nuova abitazione ove trasferirsi, nel momento in cui , una delle parti, (per esempio il padre, troverà un novo alloggio, la casa verrà assegnata alla madre che vi abiterà con la figlia, viceversa se la madre troverà una nuova abitazione in cui trasferirsi con la figlia, la casa verrà assegnata al padre) Fino ad allora la famiglia rimarrà nella casa coniugale e le spese verranno suddivise tra i coniugi) • La figlia potrà vedere il papà, nel momento in cui verrà trovata una nuova abitazione, quando vorrà, liberamente comunque, per almeno due giorni alla settimana, martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle 21 con rientro a casa per la notte, in caso la minore volesse fermarsi a dormire la madre non si oppone e pertanto verrà valutato di volta in volta il pernottamento.
• Il padre terrà con sé la minore anche a fine settimana alternati partendo dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica alle 21 quando la riaccompagnerà a casa della madre
• Le ferie natalizie e pasquali saranno suddivise la 50% mentre i ponti saranno alternati di anno in anno, iniziando con il papà;
Il padre verserà quale mantenimento per la figlia la somma mensile di euro 400 da versarsi in via anticipata entro il 25 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, come per legge il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il signor , verserà inoltre alla moglie, quale contributo al suo mantenimento, la somma di Pt_1 euro 150 mensili, da quando si trasferirà nella nuova abitazione.
• I genitori non concedono l'espatrio della minore con ciascuno di loro se non dietro espresso consenso dell'altro genitore che dovrà essere sottoscritto in originale con allegata copia dei documenti di identità valido.
• dichiarare compensate le spese legali;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio a Portoviejo (Ecuador) in data
09.02.2008;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sesto San Giovanni per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 48, parte II, serie C);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 10.07.2025
Il Presidente est.
LA GA