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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/12/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VITERBO riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Eugenio Maria Turco - presidente dott.ssa Francesca Capuzzi - giudice relatore dott. Micaela Piredda - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2755/2023 r.g., vertente tra
(nata a [...] il [...] e res.te in AN nel IN alla via DEle Parte_1
Bandite n. 4, cod. fisc. rappresentata ed assistita dall'Avv. Eleonora Biferali C.F._1
(c.f. ed elett.te dom.ta presso lo studio DEla medesima in Civitavecchia via C.F._2
Leopoli n. 73 per mandato difensivo allegato telematicamente al ricorso. ricorrente e
, nato a [...] il [...] e residente in [...] a AN nel Controparte_1
IN, CF: , elettivamente domiciliato in Viterbo, Via V. Cardarelli n. 6, presso C.F._3
lo studio DEl'Avv. GIUSEPPE PICCHIARELLI (CF: , ai sensi DEl'art. 2 D.L. 35/05 C.F._4
convertito in L. 80/2005 indica il n. di fax 0761/391073, posta pec: presso il quale dichiara di voler ricevere le Email_1
comunicazioni) dal quale è rappresentato e difeso, per DEega in calce alla comparsa di costituzione resistente e con l'intervento DE P.M. presso il Tribunale di Viterbo interventore ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.12.2023 ha chiesto all'intestato tribunale dichiararsi Parte_1
lo scioglimento DE matrimonio civile contratto il 14.02.2013, in AN nel IN, con CP_1 atto n. 2, p. I, anno 2013, Vol. 1 DE registro atti di matrimonio DE comune di AN nel
[...]
IN, da cui sono nati i figli nato a [...] il [...] e Persona_1 Controparte_2
nato a [...] il [...], di cui ha chiesto l'affidamento esclusivo, con obbligo DE padre di corrispondere un assegno per il loro mantenimento non inferiore ad € 500,00 per ciascuno, ferma restando la corresponsione alla sig.ra DE 50% DEl'assegno familiare unico e DE 60% DEle Parte_1
spese straordinarie.
A fondamento DEla domanda ha allegato: che con sentenza DE Tribunale di Viterbo n. 1158/2022
è stata pronunciata la separazione tra i due coniugi, senza che sia intervenuta riconciliazione;
che con detta sentenza si è stabilito l'affidamento condiviso dei figli ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, prevedendo che il padre potesse vederli e tenerli con sé per due week end al mese, dalle 10.00 DE sabato alle 20.00 DEla domenica, oltre ad un giorno infrasettimanale qualora il lavoro gli consentisse di rientrare a AN durante la settimana;
che il padre ha sempre tenuto con sé i figli solo due giorni al mese, in genere di sabato, dalle ore 10,00 DE mattino fino alle
19,00, e non si è mai occupato di accompagnarli a scuola o a frequentare le attività sportive, tenendoli, quando sono con lui, solo in casa a vedere la televisione;
che la sentenza di separazione ha disposto a carico DE resistente l'obbligo di corrispondere il contributo al mantenimento dei figli per € 225 mensili;
che tale contributo è insufficiente in ragione DEla propria condizione di disoccupazione, seppure percettrice DE reddito di cittadinanza, e in ragione DEl'obbligo di pagamento DE canone di locazione DEla casa coniugale pari a € 360,00 mensili nonché DEla mancata partecipazione DE padre alle spese straordinarie;
che il sig. vive in un appartamento CP_1
di proprietà, in AN nel IN via Cesare Battisti n. 25, è proprietario di ulteriore appartamento in AN nel IN vicolo DE Poggetto n. 43, di un motociclo di lusso marca Harley Davidson targa
CK72398 e di una bicicletta sportiva DE valore di circa €. 7.000,00, percepisce un lauto stipendio come dipendente pubblico e il sabato e la domenica svolge attività lavorative di cameriere, trascurando per tale motivo di vedere i figli.
Ha resistito in giudizio , non opponendosi alla richiesta di declaratoria di scioglimento Controparte_1
DE matrimonio, ma opponendosi all'affido esclusivo dei figli alla madre e all'aumento DEl'assegno di mantenimento e rilevando in proposito: l'assenza di fatti sopravvenuti che, a distanza di un solo anno dalla separazione dei coniugi e in assenza di qualsiasi allegazione sul punto da parte DEla ricorrente, giustificherebbero la richiesta di raddoppiare il contributo mensile al mantenimento dei figli;
la propria difficoltà a vedere i bambini durante la settimana in ragione DE fatto che lavora a
Roma; l'incremento di spese derivanti da tale situazione lavorativa (in particolare ha precisato di essere gravato DE pagamento di: € 250 mensili per canone per l'occupazione di un immobile a
Roma; € 35 mensili per l'abbonamento DE treno per recarsi dalla località La Storta, ove alloggia, al centro DEla città, ove è il Tribunale presso cui presta servizio;
di € 130 mensili per l'affitto di un garage in AN nel IN;
di € 200 mensili derivanti da un prestito contratto pro quota per l'immobile DEla sorella che, in virtù di accordi in sede di divisioni, deve essere parzialmente pagato da lui;
di € 100 mensili per rimborso di un prestito contratto per esigenze di liquidità non riuscendo altrimenti a far fronte alle esigenze DEla quotidianità; oltre ai € 550 mensili per l'assegno di mantenimento in favore dei figli oggetto di rivalutazione ISTAT;
€ 10 mensili per l'utenza telefonica dei figli) a cui fa fronte svolgendo l'attività aggiuntiva e saltuaria di cameriere;
di avere la ragionevole convinzione – in ragione DEle immagini pubblicate sui social - che la madre goda di redditi superiori a quanto dichiarato;
che comunque non è giustificato che la stessa non svolga alcuna attività lavorativa per contribuire al mantenimento dei figli;
la contraddittorietà DEla condotta DEla ricorrente che ha prestato il proprio consenso all'affido condiviso dei minori nel 2022 e adesso ne chiede l'affido esclusivo, al di fuori di qualunque presupposto legale, al solo fine di avanzare ulteriori richieste economiche.
All'udienza di comparizione il giudice DEegato, sentite le parti e verificatane la disponibilità, incaricava l'ASL territorialmente competente di intraprendere un percorso di mediazione familiare e, in via provvisoria e urgente, a parziale modifica DE calendario di visite padre/figli, disponeva che il sig. vedesse i minori due fine settimane consecutivi ogni tre, il sabato dalle 10:00 alle 22:00 CP_1
e la domenica dalle 10:00 alle 20:30 (con cena) durante il periodo scolastico e fino alle 22:30 durante il periodo di vacanze.
Acquisiti i documenti prodotti e la relazione DEla ASL di Viterbo, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc, all'udienza a trattazione scritta DE 19.11.2025 la causa era riservata al collegio per la decisione.
In primo luogo, va dichiarato lo scioglimento DE matrimonio civile contratto tra le parti in AN nel IN in data 14 febbraio 2013, essendo provato il titolo a sostegno DEla domanda, cioè la separazione personale DEle parti pronunciata con sentenza n. 1158 DE 29 novembre 2022 e il decorso dei sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi di fronte al Presidente DE Tribunale.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione DEla domanda, poiché l'interruzione DEla separazione non è stata eccepita e anzi è stata confermata da parte convenuta, che si è associata alla domanda. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) DEla legge n. 898 DE 1970 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si ritiene che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno, quindi non possa più ricostituirsi.
Venendo all'affidamento, in tema di responsabilità genitoriale il codice civile stabilisce che l'affidamento condiviso costituisce la prioritaria modalità che il giudice è tenuto a valutare, potendosene discostare qualora sia contraria agli interessi DE minore (artt. 337 ter co. 2 e 337 quater) e invero la giurisprudenza ha chiarito che poiché l'affidamento esclusivo impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse DE minore, costituendo una determinazione fortemente limitativa DEl'esercizio DEla responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema DEle misure conformative e ablative definito dagli artt. 330 e 333 c.c., richiede per conseguenza, ai fini DEl'accertamento DEla contrarietà all'interesse DE minore DEl'affidamento all'altro genitore di ogni decisione riguardante il minore, un "quid pluris", costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, ai fini DEl'integrazione DE requisito di legge.
(Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 24876 DE 09/09/2025).
Nella specie non ricorrono tali presupposti;
invero la ricorrente a sostegno DEla propria richiesta ha addotto omissioni e/o carenze di accudimento da parte DE padre che non solo, seppure veritiere, non integrerebbero quel grave pregiudizio di condotta idoneo ad estrometterlo dalle scelte anche solo ordinarie inerenti ai figli, ma che a ben vedere si inquadrano in una situazione di vita ben presente ai coniugi fin dal tempo DEla separazione e correlata alle esigenze lavorative DE signor che presta servizio a Roma e che perciò durante la settimana non è in grado di accompagnare CP_1
i figli a scuola e alle attività sportive e ludiche.
Proprio in ragione di tale situazione le parti nel formulare in sede di separazione conclusioni congiunte in proposito stabilivano che il “sig. previo avviso telefonico entro il venerdì DEla CP_1
settimana precedente, possa vedere e prendere i figli un giorno infrasettimanale qualora il lavoro gli consentisse di rientrare a AN durante la settimana”.
D'altronde, come già osservato dal giudice DEegato nell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, la sig.ra non ha nemmeno dedotto, benché i coniugi vivano nello stesso stabile, Parte_1
che il sig. rientrerebbe a AN abitualmente e ometterebbe di vedere i minori, ma CP_1
semplicemente che non vi è esercizio di una facoltà che, in realtà, le parti già in sede di separazione avevano previsto, comunque, come soltanto eventuale. Ancora durante l'audizione DEle parti è emerso che il pernotto dei due bambini presso la casa paterna durante il fine settimana deriva dalla difficoltà dei due minori a separarsi dalla madre, che lo ascrive ad una rigidità educativa DEla genitrice che invero ha trovato conferma nella CP_1
relazione DE relazione DEla Asl DE 14 febbraio 2025 da cui è emersa per la signora Parte_1
“dapprima una rigidità educativa che poi si è affievolita facendo emergere una reale consapevolezza dei bisogni dei minori, un maggiore riconoscimento dei propri limiti ed una volontà di migliorare il proprio comportamento nella relazione con i figli”.
E' vero che dall'osservazione effettuata dai servizi è altresì emerso per il signor “una fusione CP_1
ed una confusione di ruoli all'interno DEla famiglia di origine, tale da confondere lo stesso riguardo
l'opportunità di seguire le prescrizioni date, e che lo ha messo in difficoltà” e tuttavia durante gli incontri da un lato è emerso “un autentico investimento affettivo nei confronti dei figli da parte di entrambi e un reale impegno nel cercare di seguire le “prescrizioni” fornite dalla sottoscritta” e dall'altro che “la conflittualità esistente tra loro ha permesso di realizzare solo in minima parte
l'azione di sostegno mirata ad una fattiva genitorialità congiunta che abbia un carattere progettualmente condivisibile. Ognuno di loro tenta di attribuire le proprie difficoltà con i bambini al comportamento DEl'altro, non riconoscendo invece la propria responsabilità nell'esercitare il ruolo genitoriale”.
E' dunque evidente che il ruolo genitoriale è fortemente condizionato dalle dinamiche di coppia, la cui conflittualità non è ancora sopita, senza che sia emersa una specifica incapacità genitoriale DElo
e comunque, alla fine DE percorso svolto, i servizi sociali hanno rilevato che entrambe le parti CP_1
hanno effettuato un progressivo riconoscimento dei propri limiti e DEle proprie difficoltà e si sono aperte verso forme di “gestione genitoriale più costruttiva”; invero, al sig. è stato consigliato CP_1
di effettuare “un percorso di supporto individuale, funzionale a promuovere una più compiuta elaborazione emotiva rispetto alla separazione conflittuale e che lo porti a riconoscersi sempre di più sul piano genitoriale”, ma tale circostanza non è affatto sintomo di quella situazione di grave pregiudizio per il figlio che giustifica l'affidamento esclusivo.
Al contrario, il forte attaccamento verso i bambini e la disponibilità dimostrata nel corso DE giudizio dal resistente a collaborare con i servizi sociali per elaborare una maggiore capacità genitoriale confermano l'esistenza dei presupposti per l'affidamento condiviso.
Le modalità di visita stabilite in sede di separazione vanno confermate, in quanto idonee, sicché il padre vedrà e terrà con sé i figli per due weekend al mese alternati con quelli che i minori staranno con la madre dalle 10.00 DE sabato alle 20.00 DEla domenica;
previo avviso telefonico entro il venerdì DEla settimana precedente, prenderà i figli un giorno infrasettimanale qualora il lavoro gli consentisse di rientrare a AN durante la settimana;
durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli un periodo di 7 giorni, anche non consecutivi, da comunicare entro il 30 maggio con obbligo di comunicare anche la destinazione ove si recheranno con i minori;
-le festività natalizie e le festività religiose e di interesse nazionale saranno trascorse dai minori con i genitori secondo il criterio DEl'alternanza (24 dicembre con un genitore;
25 con l'altro).
Venendo all'aspetto economico, rispetto alla situazione esistente al tempo DEla separazione, nell'ambito DEla quale le parti sono addivenute a conclusioni congiunte, la ha Parte_1
rappresentato di aver scoperto che il resistente svolge, oltre all'attività lavorativa di tecnico informatico presso il Ministero DEla Giustizia, un'attività di cameriere.
La circostanza non è contestata dal resistente che, anzi, la documenta dimostrando di aver concluso un contratto a tempo determinato, invero, per l'anno 2024, con la società agricola Parco dei Cimini ss di RE e EF SS, quale operaio per lo svolgimento di attività stagionale consistente in “aiuto in azienda agrituristica, addetto ai servizi, cameriere di sala e varie” per un numero presumibile di 22 giornate lavorative nell'arco DEl'anno.
Trattasi di un impegno lavorativo aggiuntivo rispetto all'occupazione principale DElo quale CP_1
dipendente DEla Intersistemi Italia spa, da cui percepisce un reddito di circa € 27.636,73 l'anno, di cui le parti avevano tenuto conto in sede di separazione e tuttavia esso, per la modestia nel numero di giornate lavorative, induce a ritenere che non abbia significativamente mutato le condizioni economiche DE resistente rispetto al passato né dalla documentazione bancaria depositata in atti emergono diverse evidenze.
Parimenti non significativi, anche perché antecedenti alla separazione, sono gli acquisti, il 19.1.2022, di una Fiat Multipla immatricolata nel 2002 e di una moto immatricolata nel 2005 e acquistata dal ricorrente al prezzo di € 3.000 in data 17.6.2021, nonché le proprietà immobiliari in AN nel
IN, sempre antecedenti alla separazione, tanto più che di quella in via Cesare Battisti n. 25 lo possiede solo 1/6. CP_1
In sintesi, va detto che l'unica sopravvenienza, costituita dal lavoro occasionale svolto dal resistente in qualità di cameriere, non è tale da determinare una modifica DEl'assegno di mantenimento poiché di modestissimo rilievo e l'età dei bambini, entrambi ancora piccoli, induce a presumere insussistente un aumento DEle relative esigenze di natura ordinaria rispetto alla data DEla separazione;
d'altronde, va considerato che con essa si è posto a carico DE padre non solo l'assegno di mantenimento dei minori, ma anche l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura DE 60%.
Inoltre, il resistente, prestando servizio presso il tribunale di Roma, si trova a dover vivere per buona parte DEla settimana nella capitale ove i costi di mantenimento, anche per soddisfare esigenze basilari di prima necessità, sono senza dubbio superiori a quelli di AN DE IN sicché è ragionevole l'allegazione formulata dallo secondo cui il reperimento di un ulteriore modesto CP_1
introito serve a coprire le spese di cui è mensilmente gravato.
Peraltro, in linea generale va osservato che, seppure la ricorrente abbia dedotto di essere priva di occupazione lavorativa, l'obbligo di mantenimento dei figli grava anche su di lei, che vi deve provvedere con le proprie capacità di lavoro che non appaiono diminuite considerata la giovane età
e l'assenza di specifici motivi ostativi allo svolgimento di una qualsivoglia attività redditizia, né tali motivi possono essere individuati nella esigenza di prendersi cura dei figli che, secondo i dati di comune esperienza, grava su tutti i lavoratori che hanno una famiglia.
Le spese di lite, attesa la natura degli interessi dedotti, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento DE matrimonio civile contratto da e CP_3 Parte_1
in AN nel IN il 14.02.2013 (atto n. 2, p. I, anno 2013 vol.1 DE registro atti di matrimonio DE comune di AN nel IN);
2. conferma l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori e la collocazione presso la madre nonché le condizioni di visita e di mantenimento già disposte in sede di separazione
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura DEla cancelleria all'Ufficiale DElo stato civile DE Comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio DE 18.12.25
L'estensore Il presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Dott. Eugenio Maria Turco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VITERBO riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Eugenio Maria Turco - presidente dott.ssa Francesca Capuzzi - giudice relatore dott. Micaela Piredda - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2755/2023 r.g., vertente tra
(nata a [...] il [...] e res.te in AN nel IN alla via DEle Parte_1
Bandite n. 4, cod. fisc. rappresentata ed assistita dall'Avv. Eleonora Biferali C.F._1
(c.f. ed elett.te dom.ta presso lo studio DEla medesima in Civitavecchia via C.F._2
Leopoli n. 73 per mandato difensivo allegato telematicamente al ricorso. ricorrente e
, nato a [...] il [...] e residente in [...] a AN nel Controparte_1
IN, CF: , elettivamente domiciliato in Viterbo, Via V. Cardarelli n. 6, presso C.F._3
lo studio DEl'Avv. GIUSEPPE PICCHIARELLI (CF: , ai sensi DEl'art. 2 D.L. 35/05 C.F._4
convertito in L. 80/2005 indica il n. di fax 0761/391073, posta pec: presso il quale dichiara di voler ricevere le Email_1
comunicazioni) dal quale è rappresentato e difeso, per DEega in calce alla comparsa di costituzione resistente e con l'intervento DE P.M. presso il Tribunale di Viterbo interventore ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.12.2023 ha chiesto all'intestato tribunale dichiararsi Parte_1
lo scioglimento DE matrimonio civile contratto il 14.02.2013, in AN nel IN, con CP_1 atto n. 2, p. I, anno 2013, Vol. 1 DE registro atti di matrimonio DE comune di AN nel
[...]
IN, da cui sono nati i figli nato a [...] il [...] e Persona_1 Controparte_2
nato a [...] il [...], di cui ha chiesto l'affidamento esclusivo, con obbligo DE padre di corrispondere un assegno per il loro mantenimento non inferiore ad € 500,00 per ciascuno, ferma restando la corresponsione alla sig.ra DE 50% DEl'assegno familiare unico e DE 60% DEle Parte_1
spese straordinarie.
A fondamento DEla domanda ha allegato: che con sentenza DE Tribunale di Viterbo n. 1158/2022
è stata pronunciata la separazione tra i due coniugi, senza che sia intervenuta riconciliazione;
che con detta sentenza si è stabilito l'affidamento condiviso dei figli ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, prevedendo che il padre potesse vederli e tenerli con sé per due week end al mese, dalle 10.00 DE sabato alle 20.00 DEla domenica, oltre ad un giorno infrasettimanale qualora il lavoro gli consentisse di rientrare a AN durante la settimana;
che il padre ha sempre tenuto con sé i figli solo due giorni al mese, in genere di sabato, dalle ore 10,00 DE mattino fino alle
19,00, e non si è mai occupato di accompagnarli a scuola o a frequentare le attività sportive, tenendoli, quando sono con lui, solo in casa a vedere la televisione;
che la sentenza di separazione ha disposto a carico DE resistente l'obbligo di corrispondere il contributo al mantenimento dei figli per € 225 mensili;
che tale contributo è insufficiente in ragione DEla propria condizione di disoccupazione, seppure percettrice DE reddito di cittadinanza, e in ragione DEl'obbligo di pagamento DE canone di locazione DEla casa coniugale pari a € 360,00 mensili nonché DEla mancata partecipazione DE padre alle spese straordinarie;
che il sig. vive in un appartamento CP_1
di proprietà, in AN nel IN via Cesare Battisti n. 25, è proprietario di ulteriore appartamento in AN nel IN vicolo DE Poggetto n. 43, di un motociclo di lusso marca Harley Davidson targa
CK72398 e di una bicicletta sportiva DE valore di circa €. 7.000,00, percepisce un lauto stipendio come dipendente pubblico e il sabato e la domenica svolge attività lavorative di cameriere, trascurando per tale motivo di vedere i figli.
Ha resistito in giudizio , non opponendosi alla richiesta di declaratoria di scioglimento Controparte_1
DE matrimonio, ma opponendosi all'affido esclusivo dei figli alla madre e all'aumento DEl'assegno di mantenimento e rilevando in proposito: l'assenza di fatti sopravvenuti che, a distanza di un solo anno dalla separazione dei coniugi e in assenza di qualsiasi allegazione sul punto da parte DEla ricorrente, giustificherebbero la richiesta di raddoppiare il contributo mensile al mantenimento dei figli;
la propria difficoltà a vedere i bambini durante la settimana in ragione DE fatto che lavora a
Roma; l'incremento di spese derivanti da tale situazione lavorativa (in particolare ha precisato di essere gravato DE pagamento di: € 250 mensili per canone per l'occupazione di un immobile a
Roma; € 35 mensili per l'abbonamento DE treno per recarsi dalla località La Storta, ove alloggia, al centro DEla città, ove è il Tribunale presso cui presta servizio;
di € 130 mensili per l'affitto di un garage in AN nel IN;
di € 200 mensili derivanti da un prestito contratto pro quota per l'immobile DEla sorella che, in virtù di accordi in sede di divisioni, deve essere parzialmente pagato da lui;
di € 100 mensili per rimborso di un prestito contratto per esigenze di liquidità non riuscendo altrimenti a far fronte alle esigenze DEla quotidianità; oltre ai € 550 mensili per l'assegno di mantenimento in favore dei figli oggetto di rivalutazione ISTAT;
€ 10 mensili per l'utenza telefonica dei figli) a cui fa fronte svolgendo l'attività aggiuntiva e saltuaria di cameriere;
di avere la ragionevole convinzione – in ragione DEle immagini pubblicate sui social - che la madre goda di redditi superiori a quanto dichiarato;
che comunque non è giustificato che la stessa non svolga alcuna attività lavorativa per contribuire al mantenimento dei figli;
la contraddittorietà DEla condotta DEla ricorrente che ha prestato il proprio consenso all'affido condiviso dei minori nel 2022 e adesso ne chiede l'affido esclusivo, al di fuori di qualunque presupposto legale, al solo fine di avanzare ulteriori richieste economiche.
All'udienza di comparizione il giudice DEegato, sentite le parti e verificatane la disponibilità, incaricava l'ASL territorialmente competente di intraprendere un percorso di mediazione familiare e, in via provvisoria e urgente, a parziale modifica DE calendario di visite padre/figli, disponeva che il sig. vedesse i minori due fine settimane consecutivi ogni tre, il sabato dalle 10:00 alle 22:00 CP_1
e la domenica dalle 10:00 alle 20:30 (con cena) durante il periodo scolastico e fino alle 22:30 durante il periodo di vacanze.
Acquisiti i documenti prodotti e la relazione DEla ASL di Viterbo, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc, all'udienza a trattazione scritta DE 19.11.2025 la causa era riservata al collegio per la decisione.
In primo luogo, va dichiarato lo scioglimento DE matrimonio civile contratto tra le parti in AN nel IN in data 14 febbraio 2013, essendo provato il titolo a sostegno DEla domanda, cioè la separazione personale DEle parti pronunciata con sentenza n. 1158 DE 29 novembre 2022 e il decorso dei sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi di fronte al Presidente DE Tribunale.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione DEla domanda, poiché l'interruzione DEla separazione non è stata eccepita e anzi è stata confermata da parte convenuta, che si è associata alla domanda. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) DEla legge n. 898 DE 1970 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si ritiene che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno, quindi non possa più ricostituirsi.
Venendo all'affidamento, in tema di responsabilità genitoriale il codice civile stabilisce che l'affidamento condiviso costituisce la prioritaria modalità che il giudice è tenuto a valutare, potendosene discostare qualora sia contraria agli interessi DE minore (artt. 337 ter co. 2 e 337 quater) e invero la giurisprudenza ha chiarito che poiché l'affidamento esclusivo impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse DE minore, costituendo una determinazione fortemente limitativa DEl'esercizio DEla responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema DEle misure conformative e ablative definito dagli artt. 330 e 333 c.c., richiede per conseguenza, ai fini DEl'accertamento DEla contrarietà all'interesse DE minore DEl'affidamento all'altro genitore di ogni decisione riguardante il minore, un "quid pluris", costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, ai fini DEl'integrazione DE requisito di legge.
(Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 24876 DE 09/09/2025).
Nella specie non ricorrono tali presupposti;
invero la ricorrente a sostegno DEla propria richiesta ha addotto omissioni e/o carenze di accudimento da parte DE padre che non solo, seppure veritiere, non integrerebbero quel grave pregiudizio di condotta idoneo ad estrometterlo dalle scelte anche solo ordinarie inerenti ai figli, ma che a ben vedere si inquadrano in una situazione di vita ben presente ai coniugi fin dal tempo DEla separazione e correlata alle esigenze lavorative DE signor che presta servizio a Roma e che perciò durante la settimana non è in grado di accompagnare CP_1
i figli a scuola e alle attività sportive e ludiche.
Proprio in ragione di tale situazione le parti nel formulare in sede di separazione conclusioni congiunte in proposito stabilivano che il “sig. previo avviso telefonico entro il venerdì DEla CP_1
settimana precedente, possa vedere e prendere i figli un giorno infrasettimanale qualora il lavoro gli consentisse di rientrare a AN durante la settimana”.
D'altronde, come già osservato dal giudice DEegato nell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, la sig.ra non ha nemmeno dedotto, benché i coniugi vivano nello stesso stabile, Parte_1
che il sig. rientrerebbe a AN abitualmente e ometterebbe di vedere i minori, ma CP_1
semplicemente che non vi è esercizio di una facoltà che, in realtà, le parti già in sede di separazione avevano previsto, comunque, come soltanto eventuale. Ancora durante l'audizione DEle parti è emerso che il pernotto dei due bambini presso la casa paterna durante il fine settimana deriva dalla difficoltà dei due minori a separarsi dalla madre, che lo ascrive ad una rigidità educativa DEla genitrice che invero ha trovato conferma nella CP_1
relazione DE relazione DEla Asl DE 14 febbraio 2025 da cui è emersa per la signora Parte_1
“dapprima una rigidità educativa che poi si è affievolita facendo emergere una reale consapevolezza dei bisogni dei minori, un maggiore riconoscimento dei propri limiti ed una volontà di migliorare il proprio comportamento nella relazione con i figli”.
E' vero che dall'osservazione effettuata dai servizi è altresì emerso per il signor “una fusione CP_1
ed una confusione di ruoli all'interno DEla famiglia di origine, tale da confondere lo stesso riguardo
l'opportunità di seguire le prescrizioni date, e che lo ha messo in difficoltà” e tuttavia durante gli incontri da un lato è emerso “un autentico investimento affettivo nei confronti dei figli da parte di entrambi e un reale impegno nel cercare di seguire le “prescrizioni” fornite dalla sottoscritta” e dall'altro che “la conflittualità esistente tra loro ha permesso di realizzare solo in minima parte
l'azione di sostegno mirata ad una fattiva genitorialità congiunta che abbia un carattere progettualmente condivisibile. Ognuno di loro tenta di attribuire le proprie difficoltà con i bambini al comportamento DEl'altro, non riconoscendo invece la propria responsabilità nell'esercitare il ruolo genitoriale”.
E' dunque evidente che il ruolo genitoriale è fortemente condizionato dalle dinamiche di coppia, la cui conflittualità non è ancora sopita, senza che sia emersa una specifica incapacità genitoriale DElo
e comunque, alla fine DE percorso svolto, i servizi sociali hanno rilevato che entrambe le parti CP_1
hanno effettuato un progressivo riconoscimento dei propri limiti e DEle proprie difficoltà e si sono aperte verso forme di “gestione genitoriale più costruttiva”; invero, al sig. è stato consigliato CP_1
di effettuare “un percorso di supporto individuale, funzionale a promuovere una più compiuta elaborazione emotiva rispetto alla separazione conflittuale e che lo porti a riconoscersi sempre di più sul piano genitoriale”, ma tale circostanza non è affatto sintomo di quella situazione di grave pregiudizio per il figlio che giustifica l'affidamento esclusivo.
Al contrario, il forte attaccamento verso i bambini e la disponibilità dimostrata nel corso DE giudizio dal resistente a collaborare con i servizi sociali per elaborare una maggiore capacità genitoriale confermano l'esistenza dei presupposti per l'affidamento condiviso.
Le modalità di visita stabilite in sede di separazione vanno confermate, in quanto idonee, sicché il padre vedrà e terrà con sé i figli per due weekend al mese alternati con quelli che i minori staranno con la madre dalle 10.00 DE sabato alle 20.00 DEla domenica;
previo avviso telefonico entro il venerdì DEla settimana precedente, prenderà i figli un giorno infrasettimanale qualora il lavoro gli consentisse di rientrare a AN durante la settimana;
durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli un periodo di 7 giorni, anche non consecutivi, da comunicare entro il 30 maggio con obbligo di comunicare anche la destinazione ove si recheranno con i minori;
-le festività natalizie e le festività religiose e di interesse nazionale saranno trascorse dai minori con i genitori secondo il criterio DEl'alternanza (24 dicembre con un genitore;
25 con l'altro).
Venendo all'aspetto economico, rispetto alla situazione esistente al tempo DEla separazione, nell'ambito DEla quale le parti sono addivenute a conclusioni congiunte, la ha Parte_1
rappresentato di aver scoperto che il resistente svolge, oltre all'attività lavorativa di tecnico informatico presso il Ministero DEla Giustizia, un'attività di cameriere.
La circostanza non è contestata dal resistente che, anzi, la documenta dimostrando di aver concluso un contratto a tempo determinato, invero, per l'anno 2024, con la società agricola Parco dei Cimini ss di RE e EF SS, quale operaio per lo svolgimento di attività stagionale consistente in “aiuto in azienda agrituristica, addetto ai servizi, cameriere di sala e varie” per un numero presumibile di 22 giornate lavorative nell'arco DEl'anno.
Trattasi di un impegno lavorativo aggiuntivo rispetto all'occupazione principale DElo quale CP_1
dipendente DEla Intersistemi Italia spa, da cui percepisce un reddito di circa € 27.636,73 l'anno, di cui le parti avevano tenuto conto in sede di separazione e tuttavia esso, per la modestia nel numero di giornate lavorative, induce a ritenere che non abbia significativamente mutato le condizioni economiche DE resistente rispetto al passato né dalla documentazione bancaria depositata in atti emergono diverse evidenze.
Parimenti non significativi, anche perché antecedenti alla separazione, sono gli acquisti, il 19.1.2022, di una Fiat Multipla immatricolata nel 2002 e di una moto immatricolata nel 2005 e acquistata dal ricorrente al prezzo di € 3.000 in data 17.6.2021, nonché le proprietà immobiliari in AN nel
IN, sempre antecedenti alla separazione, tanto più che di quella in via Cesare Battisti n. 25 lo possiede solo 1/6. CP_1
In sintesi, va detto che l'unica sopravvenienza, costituita dal lavoro occasionale svolto dal resistente in qualità di cameriere, non è tale da determinare una modifica DEl'assegno di mantenimento poiché di modestissimo rilievo e l'età dei bambini, entrambi ancora piccoli, induce a presumere insussistente un aumento DEle relative esigenze di natura ordinaria rispetto alla data DEla separazione;
d'altronde, va considerato che con essa si è posto a carico DE padre non solo l'assegno di mantenimento dei minori, ma anche l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura DE 60%.
Inoltre, il resistente, prestando servizio presso il tribunale di Roma, si trova a dover vivere per buona parte DEla settimana nella capitale ove i costi di mantenimento, anche per soddisfare esigenze basilari di prima necessità, sono senza dubbio superiori a quelli di AN DE IN sicché è ragionevole l'allegazione formulata dallo secondo cui il reperimento di un ulteriore modesto CP_1
introito serve a coprire le spese di cui è mensilmente gravato.
Peraltro, in linea generale va osservato che, seppure la ricorrente abbia dedotto di essere priva di occupazione lavorativa, l'obbligo di mantenimento dei figli grava anche su di lei, che vi deve provvedere con le proprie capacità di lavoro che non appaiono diminuite considerata la giovane età
e l'assenza di specifici motivi ostativi allo svolgimento di una qualsivoglia attività redditizia, né tali motivi possono essere individuati nella esigenza di prendersi cura dei figli che, secondo i dati di comune esperienza, grava su tutti i lavoratori che hanno una famiglia.
Le spese di lite, attesa la natura degli interessi dedotti, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento DE matrimonio civile contratto da e CP_3 Parte_1
in AN nel IN il 14.02.2013 (atto n. 2, p. I, anno 2013 vol.1 DE registro atti di matrimonio DE comune di AN nel IN);
2. conferma l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori e la collocazione presso la madre nonché le condizioni di visita e di mantenimento già disposte in sede di separazione
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura DEla cancelleria all'Ufficiale DElo stato civile DE Comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio DE 18.12.25
L'estensore Il presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Dott. Eugenio Maria Turco