Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 28533/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.08.2024 da
1) TE nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sabrina Allegrini presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Gabriella Picinelli presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: (nato il [...]) e (nata il Controparte_1 Persona_1
25/02/2022), entrambi aventi cittadinanza italiana
FATTO
La Sig.ra , con ricorso depositato in data 04.08.2024, premesso di aver intrattenuto TE una convivenza more uxorio con il Sig. , dalla quale sono nati i figli minori Parte_2
e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in dette atto formulate. CP_1 Per_1
Con comparsa depositata in data 03.12.2024 si è costituito in giudizio Parte_2
“1) le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) resta assegnata a la casa familiare sita in GN LA (MI), TE
via Genova n. 26, costituita da appartamento ubicato al piano terzo (quarto fuori terra), cantina e garage, posti al piano terra, il tutto riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di GN LA come appresso indicato:
-l'appartamento al fg. 5, p.lla 586 sub. 726, Z.C. U, cat. A/3, classe 4, cons. 5,5 vani, rendita
€ 369,27;
-la cantina al fg. 5, p.lla 586 sub. 726, Z.C. U, cat. C/2, classe 4, cons. 6 m.q., rendita €
10,23;
-il garage al fg. 5, p.lla 586 sub. 6, Z.C. U, cat. C/6, classe 2, consistenza 15 m.q., rendita €
33,31.
La Sig.ra acconsente a che l'emanando provvedimento di assegnazione TE
della casa familiare in suo favore venga trascritto, a cura del Sig. , presso la Parte_2
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano a tutela dei figli minori e CP_1 Per_1
che vivranno nell'abitazione, unitamente alla madre, sino al conseguimento dell'indipendenza e, comunque, non oltre il venticinquesimo anno di età. I costi della trascrizione verranno ripartiti al 50% tra le parti.
3) i figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori ma CP_1 Persona_1
saranno domiciliati e collocati presso la madre nella casa familiare sita in GN
LA (MI), via Genova n. 26;
4) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo e con reciproco rispetto le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli minori tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
5) corrisponderà a -mediante bonifico Parte_2 TE
bancario da eseguirsi entro i primi 12 giorni di ciascun mese sul conto corrente alla stessa intestato e intrattenuto presso Intesa Sanpaolo, Filiale di RHO, contraddistinto dal codice iban [...]- con decorrenza dal mese di gennaio 2025, l'importo mensile di € 1.100,00 (euro millecento/00) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e (€ 550,00 per ciascun figlio), con adeguamento ISTAT CP_1 Persona_1 annuale a partire dal 01/01/2026, in misura corrispondente alla variazione verificatasi l'anno precedente;
6) le seguenti spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole (così come definite nelle linee guida approvate in data 14/11/2017 dalla Corte d'appello di Milano, dal
Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano) graveranno in misura pari al 70% sul padre e in misura del
30% sulla madre;
le detrazioni fiscali dei figli saranno ripartite nella misura del 70% per il padre e del 30% per la madre;
6.1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
6.2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
6.3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc / tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus / treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
6.4) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
6.5) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
6.6) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
7) con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o pec o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8) il padre terrà con sé i figli minori: a) a settimane alterne dalle h. 16,30 del venerdì alle h. 20,30 di domenica;
b) tutti i mercoledì dalle ore 17,30 fino al mattino successivo allorché li accompagnerà a scuola e, qualora la scuola fosse chiusa, a casa della madre entro le h.
10 del mattino;
c) nella settimana in cui la prole trascorrerà il week end con la madre, anche dalle h. 17,30 del giovedì fino al mattino successivo allorché li accompagnerà a scuola e, qualora la scuola fosse chiusa, a casa della madre entro le h. 10 del mattino;
nei giorni in cui i bambini staranno con il padre la signora si impegna a consegnare anche tutti i Pt_1
vestiti e gli indumenti di ricambio necessari per e;
tali vestiti e indumenti CP_1 Per_1
dovranno essere restituiti dal padre alla madre allorché i bambini saranno riaccompagnati nella casa di GN LA.
9) nel corrente anno 2025 i figli trascorreranno con il padre il periodo compreso tra il giorno
1 e il giorno 15 agosto;
staranno, invece, con la madre, dal 16 al 31 agosto;
l'anno successivo i bambini staranno con il padre nel periodo compreso tra il 16 e il giorno 31 agosto;
staranno, invece, con la madre il periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 15 agosto;
e così via in modalità alternata sino al raggiungimento del diciottesimo anno di età da parte della prole. Le parti potranno concordare, entro il giorno 20 aprile di ogni anno, di modificare i su indicati periodi;
10) nel corrente anno 2025 e resteranno con il padre dalle h. 15 del 23 CP_1 Per_1
dicembre fino alle h. 20.30 del 29 dicembre;
resteranno, invece con la madre per il resto delle festività natalizie fino al giorno dell'Epifania 2026. Nell'anno 2026, invece, i figli resteranno con la madre dal 23 dicembre fino alle h. 11 del 27 dicembre nonché dalle h. 10 del 2 gennaio 2027 fino all'Epifania 2027; resteranno, invece con il padre dalle h. 11 del 27 dicembre 2026 alle h. 10 del 2 gennaio 2027; e così via in modalità alternata fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età da parte della prole;
11) per quanto concerne le vacanze pasquali, i figli trascorreranno, per il primo anno
(2025), il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre e viceversa, per il secondo anno (2026), il giorno di Pasqua con il padre ed il giorno di Pasquetta con la madre e così via, in modalità alternata, per i successivi anni sino al raggiungimento della maggiore età della prole;
12) e , fino al raggiungimento della maggiore età, trascorreranno il giorno CP_1 Per_1
del loro compleanno ad anni alterni con la madre e con il padre;
13) e , solo successivamente alla trascrizione Parte_2 TE dell'assegnazione della casa familiare, alieneranno al sig. (fratello di Persona_2
) per il prezzo complessivo di € 50.000,00, la rispettiva quota (pari al TE
50%) della casa familiare costituita da appartamento per civile abitazione sito nel Comune di GN LA (MI), via Genova n. 26, ubicato a piano 3°, 4° fuori terra, composto di 3 vani ed accessori (cucina e servizi) con annessi e pertinenti vano cantina e garage posti a piano terra;
il tutto riportato nel catasto urbano del Comune di GN LA come appreso:
-l'appartamento al fg. 5, p.lla 586 sub. 726, Z.C. U, cat. A/3, classe 4, cons. 5,5 vani, rendita
€ 369,27;
-la cantina al fg. 5, p.lla 586 sub. 726, Z.C. U, cat. C/2, classe 4, cons. 6 m.q., rendita €
10,23;
-il garage al fg. 5, p.lla 586 sub. 6, Z.C. U, cat. C/6, classe 2, consistenza 15 m.q., rendita €
33,31.
L'acquirente, contestualmente alla stipula del contratto di compravendita, estinguerà il mutuo cointestato tra i signori e ancora in essere con TE Parte_2
Intesa Sanpaolo il cui residuo complessivo ammonta ad oggi a € 85.094,66 (quota a carico del sig. pari a € 42.547,33; quota a carico della signora Parte_2 TE
42.547,33) così come meglio specificato nel contratto preliminare che le parti hanno già sottoscritto. L'obbligo di trasferire le rispettive quote (pari al 50%) della casa familiare sita in GN LA (MI), via Genova n. 26 insorgerà a carico delle parti solo dopo che sarà stato trascritto, presso la competente Agenzia delle Entrate, Area Registri Immobiliari, il provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra TE
. Nel contratto di compravendita, qualora il valore catastale della quota pari alla
[...] metà dell'immobile fosse superiore all'importo del prezzo pattuito, verrà stabilito il pagamento da parte dell'acquirente dell'imposta di registro da calcolarsi con riferimento al valore catastale predetto. Con la stipulazione del contratto di compravendita, TE
rimborserà a l'ammontare delle rate di muto che questi
[...] Parte_2
dimostrerà di aver pagato a far data dal 1° febbraio 2025 in poi;
14) rinuncia espressamente ed irrevocabilmente a qualsiasi pretesa nei Parte_2
confronti di riferita al ridetto immobile costituente la casa familiare e, TE
segnatamente, a quanto da egli ad oggi già corrisposto a titolo di prezzo di acquisto (anticipo e rate di mutuo pagate fino a gennaio 2025) e rate condominiali ordinarie e straordinarie.
L'efficacia di tale rinuncia resta subordinata all'avvenuta trascrizione presso la competente
Agenzia delle Entrate, Area Registri Immobiliari, del provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra ; TE
15) l'assegno unico per i figli minori sarà per intero a favore della madre;
16) entro 10 giorni dalla emissione del provvedimento di assegnazione Parte_2
della casa familiare in favore della sig.ra , trasferirà la sua residenza anagrafica in Pt_1 luogo diverso dalla casa familiare sita in GN LA (MI), via Genova n. 26.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 14.02.2025 il Giudice delegato, dato dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti all'assegnazione della casa familiare, la prole, i rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 05.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Anna Cattaneo