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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/02/2024, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. N. 3012/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Anna Mantovani - Presidente relatore
Dott. Francesco Distefano - Consigliere
Dott. Roberta Nunnari - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub RG 3012/2023
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in V. PODGORA, 13 20122 Parte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. BAGGIO VERONICA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 Pt_1 P.IVA_1
CP_2
RECLAMATA contumace
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELLA RECLAMANTE:
1 R.G. N. 3012/2023
Ai sensi dell'art. 51 co 5 C.C.I.I., accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, annullare e/o revocare la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 586/2023 che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Pt_1
Con integrale compensazione delle spese.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Milano che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è stata presentata da , che si è CP_2 dichiarata creditrice di per l'importo complessivo di € 4.801,06. Parte_1
La parte istanziata non si è costituita nella procedura davanti al Tribunale.
Il Tribunale, nella sentenza reclamata, rilevata la ritualità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 40 comma 8 CCII, verificata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 c. 5 CCII relativa all'ammontare dei debiti risultanti nel procedimento (€4.801,06 di cui all'istanza e €
261.426,22 per debiti erariali), ha ritenuto sussistenti tutte le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, quali la mancanza di prova in ordine al mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) CCII e la situazione di insolvenza.
Ha proposto reclamo la società deducendo l'insussistenza delle condizioni per Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale, in particolare affermando che dall'esame dei bilanci dell'ultimo triennio risulterebbe il mancato superamento delle soglie, di cui all'art. 2 CCII.
Esponeva altresì che era in corso di definizione il pagamento del credito dell'istante, ed inoltre che la società aveva chiesto di essere ammessa alla rateazione dei debiti erariali.
La curatela della liquidazione giudiziale non si è costituita, comparendo all'udienza la curatrice personalmente, che ha dichiarato di non essere in condizione di verificare l'attendibilità dei bilanci prodotti, dato che il legale rappresentante non ha consegnato alcuna documentazione contabile.
E' stato quindi disposto rinvio, sulla base dell'istanza del difensore della reclamante, al fine di consentire la consegna della documentazione, e la verifica della stessa da parte della curatela.
All'udienza di rinvio la curatrice, presente personalmente, che ha così dichiarato:
2 R.G. N. 3012/2023
“Il curatore avv. dichiara che la contabilità non è stata consegnata dal legale Pt_2
rappresentante della reclamante. Quanto alle bozze di bilancio, non depositate, prodotte dalla reclamante, ne rileva l'inattendibilità, pur in assenza della contabilità, in quanto esemplificativamente non vi è alcuna menzione di una partecipazione societaria, ammessa anche dal legale rappresentante, nella società che sta proseguendo l'attività”.
La parte reclamante ha chiesto l'accoglimento del reclamo.
Opinione della Corte:
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Invero, la parte reclamante non ha fornito alcun elemento per dare la prova del fatto che la società fosse sottratta all' apertura della liquidazione giudiziale in quanto impresa minore sotto soglia, atteso che la documentazione prodotta si è palesata del tutto inattendibile, e comunque non sono stati forniti elementi per valutarne l'attendibilità, da parametrarsi alla documentazione contabile che non è mai stata presentata al curatore.
In assenza quindi di assolvimento dell'onere gravante sulla parte istanziata in ordine al mancato raggiungimento dei requisiti dimensionali per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'art. 2 lett. d) CCII, non vi è altra possibilità che pronunciare il rigetto del reclamo.
Nulla per le spese in assenza di costituzione delle parti reclamate.
Stante l'atteggiamento tutt'affatto collaborativo del legale rappresentante della società, che ha proposto il reclamo, ed anzi chiaramente affetto da malafede, dato che lo stesso non si è dato carico di fornire il supporto probatorio alle proprie allegazioni, la condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato deve essere disposta, ai sensi dell'art. 51 c. 15 CCII, in via solidale sia a carico della società che a carico del legale rappresentante Parte_3
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la sentenza n. Pt_1
586/2023 del Tribunale di Milano di apertura della liquidazione giudiziale, così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
3 R.G. N. 3012/2023
2) Raddoppio contributo unificato a carico della reclamante e del suo legale rappresentante ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. Parte_3
228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 01/02/2024
Il Presidente estensore
Anna Mantovani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Anna Mantovani - Presidente relatore
Dott. Francesco Distefano - Consigliere
Dott. Roberta Nunnari - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub RG 3012/2023
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in V. PODGORA, 13 20122 Parte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. BAGGIO VERONICA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 Pt_1 P.IVA_1
CP_2
RECLAMATA contumace
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELLA RECLAMANTE:
1 R.G. N. 3012/2023
Ai sensi dell'art. 51 co 5 C.C.I.I., accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, annullare e/o revocare la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 586/2023 che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Pt_1
Con integrale compensazione delle spese.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Milano che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è stata presentata da , che si è CP_2 dichiarata creditrice di per l'importo complessivo di € 4.801,06. Parte_1
La parte istanziata non si è costituita nella procedura davanti al Tribunale.
Il Tribunale, nella sentenza reclamata, rilevata la ritualità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 40 comma 8 CCII, verificata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 c. 5 CCII relativa all'ammontare dei debiti risultanti nel procedimento (€4.801,06 di cui all'istanza e €
261.426,22 per debiti erariali), ha ritenuto sussistenti tutte le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, quali la mancanza di prova in ordine al mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) CCII e la situazione di insolvenza.
Ha proposto reclamo la società deducendo l'insussistenza delle condizioni per Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale, in particolare affermando che dall'esame dei bilanci dell'ultimo triennio risulterebbe il mancato superamento delle soglie, di cui all'art. 2 CCII.
Esponeva altresì che era in corso di definizione il pagamento del credito dell'istante, ed inoltre che la società aveva chiesto di essere ammessa alla rateazione dei debiti erariali.
La curatela della liquidazione giudiziale non si è costituita, comparendo all'udienza la curatrice personalmente, che ha dichiarato di non essere in condizione di verificare l'attendibilità dei bilanci prodotti, dato che il legale rappresentante non ha consegnato alcuna documentazione contabile.
E' stato quindi disposto rinvio, sulla base dell'istanza del difensore della reclamante, al fine di consentire la consegna della documentazione, e la verifica della stessa da parte della curatela.
All'udienza di rinvio la curatrice, presente personalmente, che ha così dichiarato:
2 R.G. N. 3012/2023
“Il curatore avv. dichiara che la contabilità non è stata consegnata dal legale Pt_2
rappresentante della reclamante. Quanto alle bozze di bilancio, non depositate, prodotte dalla reclamante, ne rileva l'inattendibilità, pur in assenza della contabilità, in quanto esemplificativamente non vi è alcuna menzione di una partecipazione societaria, ammessa anche dal legale rappresentante, nella società che sta proseguendo l'attività”.
La parte reclamante ha chiesto l'accoglimento del reclamo.
Opinione della Corte:
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Invero, la parte reclamante non ha fornito alcun elemento per dare la prova del fatto che la società fosse sottratta all' apertura della liquidazione giudiziale in quanto impresa minore sotto soglia, atteso che la documentazione prodotta si è palesata del tutto inattendibile, e comunque non sono stati forniti elementi per valutarne l'attendibilità, da parametrarsi alla documentazione contabile che non è mai stata presentata al curatore.
In assenza quindi di assolvimento dell'onere gravante sulla parte istanziata in ordine al mancato raggiungimento dei requisiti dimensionali per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'art. 2 lett. d) CCII, non vi è altra possibilità che pronunciare il rigetto del reclamo.
Nulla per le spese in assenza di costituzione delle parti reclamate.
Stante l'atteggiamento tutt'affatto collaborativo del legale rappresentante della società, che ha proposto il reclamo, ed anzi chiaramente affetto da malafede, dato che lo stesso non si è dato carico di fornire il supporto probatorio alle proprie allegazioni, la condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato deve essere disposta, ai sensi dell'art. 51 c. 15 CCII, in via solidale sia a carico della società che a carico del legale rappresentante Parte_3
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la sentenza n. Pt_1
586/2023 del Tribunale di Milano di apertura della liquidazione giudiziale, così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
3 R.G. N. 3012/2023
2) Raddoppio contributo unificato a carico della reclamante e del suo legale rappresentante ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. Parte_3
228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 01/02/2024
Il Presidente estensore
Anna Mantovani
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