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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6087/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 6087/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. VILARDI PAOLA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. DE CARLI MASSIMO) CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e successive modifiche apportate con note di trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c. depositate in data 14/10/2024 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e facenti parte della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 29/10/2000, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Forlì (FC) (atto n. 258, parte II, serie A, anno 2000) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 30/3/2001), (n. 4/1/2004), (n. 14/5/2006), (n. Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
11/11/2009) e (n. 11/11/2009). Per_5
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 13/2/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 6087/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. VILARDI PAOLA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. DE CARLI MASSIMO) CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e successive modifiche apportate con note di trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c. depositate in data 14/10/2024 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e facenti parte della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 29/10/2000, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Forlì (FC) (atto n. 258, parte II, serie A, anno 2000) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 30/3/2001), (n. 4/1/2004), (n. 14/5/2006), (n. Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
11/11/2009) e (n. 11/11/2009). Per_5
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 13/2/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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