Ordinanza collegiale 24 giugno 2024
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 23/12/2025, n. 4245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4245 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04245/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00864/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 864 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Stie S.p.A., Autostradale S.r.l. e Star S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Ernesto Stajano, Enrico Campagnano, Alessandro Arduino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Societa' per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ceceri, Antonio Nardone, Vincenzo Pansini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RR Electric S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierfrancesco Palatucci, Elena Stella Richter, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Marsico, Paolo Sansone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Flibtravel International Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Parisi, ST Soncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Airpullman S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
- della nota di SEA s.p.a. del 19 marzo 2014, avente prot. 5351, trasmessa in pari data via pec, relativa alla “Procedura di selezione per l''utilizzo, non in esclusiva di cinque aree di sosta ubicate presso il Terminal 1 di Malpensa – Aerostazione Passeggeri - e di cinque aree di sosta ubicate presso il Terminal 2 di Malpensa - Aerostazione Passeggeri – destinate all''attività di servizio di linea di collegamento tramite bus TPL Malpensa – Milano Stazione Centrale” e contenente comunicazione di assegnazione a RR Electric s.p.a. dello stallo n. 1 del Terminal 1 e dello stallo n. 1 del Terminal 2, nonché l''invito alla sottoscrizione del contratto (allegato alla pec) entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale nell''esclusivo interesse di SEA del 5 aprile 2024;
- della nota di SEA s.p.a. del 19 marzo 2014, avente prot. 5349, relativa sempre alla procedura in oggetto, e contenente comunicazione di assegnazione a AR s.r.l. dello stallo n. 2 del Terminal 1 e dello stallo n. 2 del Terminal 2, nonché l''invito alla sottoscrizione del contratto (allegato alla pec) entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale nell''esclusivo interesse di SEA del 5 aprile 2024.
- della nota di SEA s.p.a. del 19 marzo 2024, avente prot. 5355, contenente la comunicazione di assegnazione all''ATI odierno ricorrente dello stallo n.3 del Terminal 1 e dello stallo n. 3 del Terminal 2, nonché l''invito alla sottoscrizione del contratto;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
nonché per la declaratoria dell’inefficacia del contratto medio tempore eventualmente sottoscritto da SEA S.p.a. con le aggiudicatarie degli stalli n. 1 e 2 del Terminal 1 e n. 1 e 2 del Terminal 2 di Malpensa.
Con i motivi aggiunti del 25\6\2024:
- della nota di SEA s.p.a. del 19 marzo 2014, avente prot. 5351, trasmessa in pari data via pec, relativa alla “Procedura di selezione per l’utilizzo, non in esclusiva di cinque aree di sosta ubicate presso il Terminal 1 di Malpensa – Aerostazione Passeggeri - e di cinque aree di sosta ubicate presso il Terminal 2 di Malpensa - Aerostazione Passeggeri – destinate all’attività di servizio di linea di collegamento tramite bus TPL Malpensa – Milano Stazione Centrale” e contenente comunicazione di assegnazione a RR Electric s.p.a. dello stallo n. 1 del Terminal 1 e dello stallo n. 1 del Terminal 2, nonché l’invito alla sottoscrizione del contratto(allegato alla pec) entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale nell’esclusivo interesse di SEA del 5 aprile 2024;
- della nota di SEA s.p.a. del 19 marzo 2024, avente prot. 5349, relativa sempre alla procedura in oggetto, e contenente comunicazione di assegnazione a AR s.r.l. dello stallo n. 2 del Terminal 1 e dello stallo n. 2 del Terminal 2, nonché l’invito alla sottoscrizione del contratto (allegato alla pec) entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale nell’esclusivo interesse di SEA del 5 aprile 2024.
- nota di SEA s.p.a. del 19 marzo 2024, avente prot. 5355, relativa sempre alla procedura in oggetto, e contenente comunicazione di assegnazione all’ATI odierna ricorrente dello stallo n. 3 del Terminal 1 e dello stallo n. 3 del Terminal 2, nonché l’invito alla sottoscrizione del contratto (allegato alla pec) entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale nell’esclusivo interesse di SEA del 5 aprile 2024;
- dei verbali delle sedute pubbliche e riservate con cui la Commissione di gara ha valutato le offerte degli operatori RR e AR con attribuzione dei relativi punteggi;
- delle offerte tecniche ed economiche degli operatori RR e AR;
- della graduatoria finale disposta da SEA all’esito della valutazione delle offerte;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Con i ricorsi incidentali presentati da AR S.R.L. e da RR Electric S.P.A. il 18.6.2024:
- della nota di SEA s.p.a. del 19 marzo 2024, avente prot. 5355, di assegnazione all’ATI ricorrente dello stallo n. 3 del Terminal 1 e dello stallo n. 3 del Terminal 2, nonché l’invito alla sottoscrizione del contratto;
- di tutti i verbali della procedura di assegnazioni degli stalli, sia relativi all’ammissione, sia alla valutazione delle offerte tecniche che delle offerte economiche, nella sola parte in cui non esclude (anziché dichiararla aggiudicataria della coppia di stalli sopra individuata) l’ATI STIE S.p.a. in proprio e quale mandataria dell’ATI con le mandanti Autostradale S.r.l. e STAR S.p.a., ricorrente principale;
per la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore eventualmente sottoscritto da SEA S.p.a. con le aggiudicatarie degli stalli n. 3 del Terminal 1 e 2.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Società SEA, RR Electric S.p.A., AR S.r.l., Flibtravel International Italy S.r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa LV BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Le società Stie S.p.a. (anche solo “STIE”), Autostradale S.r.l. (anche solo “Autostradale”) e Star S.p.a. (anche solo “STAR”), in ATI tra loro, svolgono principalmente servizi di trasporto pubblico locale, tra cui quello di collegamento anche con l’aeroporto di Malpensa e la città di Milano.
Con il ricorso introduttivo hanno impugnato gli atti di avvio della selezione indetta dalla Società per azioni esercizi aeroportuali (da ora anche solo S.E.A.), per l’utilizzo degli stalli di sosta destinati all’attività di servizio di linea di collegamento tramite bus TPL Malpensa – Milano Stazione centrale, unitamente agli atti presupposti.
Si sono costituite in giudizio la resistente SEA s.p.a. (d’ora innanzi anche SEA), e le altre società controinteressate, assegnatarie di altri stalli, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con motivi aggiunti del 25 giugno 2024, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della comunicazione di SEA dell’assegnazione definitiva alla ricorrente dello stallo n. 3 del Terminal 1 e dello stallo n. 3 del Terminal 2, nonché di tutte le altre partecipanti e ha trasmesso il relativo contratto per la regolamentazione dell’utilizzazione delle aree di sosta aggiudicate.
Avverso l’assegnazione degli stalli all’Ati ricorrente veniva presentato ricorso incidentale da AR S.R.L. e da RR Electric S.P.A.
Medio tempore SEA inviava la nota prot. 0009647-18/06/2025 del 18 giugno 2025, a tutte le imprese concorrenti, avente ad oggetto " Attività di servizio di linea di collegamento tramite bus TPL Malpensa – Milano Stazione Centrale, Comunicazione di ritiro della selezione indetta con lettera d'invito del 15 maggio 2023 e di tutti gli atti conseguenziali ”, cui seguiva la comunicazione del 25 giugno 2025, prot. 0010122, recante: " attività di servizio di linea di collegamento tramite bus TPL Malpensa – Milano Stazione Centrale. Comunicazione di proroga dei contratti in corso"
RR Electric spa e AR srl. Impugnavano detti provvedimenti di ritiro della selezione nei giudizi promossi da altre partecipanti, r.g. n. 90/2023 e n.1115/2024.
Con memoria ex art. 73 c.p.a. parte ricorrente ha dichiarato che “ in caso di declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca adottato da SEA, si chiede a codesto Ecc.mo Collegio l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti”.
Le società controinteressate e la Sea hanno sollevato l’eccezione di improcedibilità del ricorso principale, dei motivi aggiunti e dei ricorsi incidentali, in quanto l’atto di ritiro, volto ad eliminare la procedura di selezione contestata con tutti gli atti conseguenti, fa venire meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.
All’udienza pubblica del 25 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Come emerge dalla ricostruzione in fatto, il presente giudizio ha quale oggetto la procedura di selezione, indetta da SEA, per l’affidamento di cinque aree di sosta (cd. stalli) ubicate presso il Terminal 1 di Malpensa e cinque aree di sosta ubicate presso il Terminal 2 di Malpensa, per lo svolgimento dell’attività di trasporto su gomma per la tratta Milano Stazione Centrale – Aeroporto di Malpensa, per la durata di cinque anni.
Con provvedimento del 18 giugno 2025, la stessa SEA ha ritirato tutti gli atti della suddetta selezione, impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.
I ricorsi proposti avverso gli atti di ritiro sono stati respinti, con sentenze di questa Sezione nn. 4191/2025 e 4190/2025 del 17.12.2025, in cui il Collegio ha rilevato che “il provvedimento impugnato debba essere qualificato, in ragione della sua sostanza, come atto di revoca ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, essendo fondato su una nuova valutazione dell’opportunità dell’atto ritirato; pertanto la sua legittimità deve essere vagliata in base a tale disposizione normativa.
Nel caso di specie, nel provvedimento impugnato del 18.6.2025, la società resistente ha analiticamente esposto le circostanze integranti le “sopravvenute esigenze” e la “radicale modificazione del quadro fattuale e logistico di riferimento”, evidenziando che:
- la procedura di assegnazione degli stalli è stata oggetto di plurime impugnative da parte delle società coinvolte, che ne hanno rallentato lo svolgimento;
- a seguito del giudizio attivato da Airpullman per contestare l’assegnazione dello stallo n. 10, l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale ha vietato all’operatore l’utilizzo dell’area;
- non hanno avuto esito i tentativi di ricercare una soluzione condivisa con gli operatori;
- nelle more, si sono verificati molteplici mutamenti di fatto e di contesto, elencati alle pagg. 2-3 del provvedimento, rispetto alle condizioni iniziali sulla cui base era stata indetta la selezione, rendendola non più rispondente alle esigenze operative dello scalo aeroportuale e di SEA, elencati, e segnatamente:
“• il variato contesto generale derivante dall’avvicinarsi dei XXV Giochi Olimpici Invernali del 2026, che si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cortina d'Ampezzo, che impone una diversa organizzazione degli spazi aeroportuali dello scalo di Milano Malpensa che sarà centrale per la logistica dell’evento - anche relativamente alla realizzazione di nuove aree destinate a funzioni di scambio intermodale - non prevedibile all’epoca della programmazione della procedura (2021);
• la conseguente progettazione e prossima realizzazione di lavori infrastrutturali presso lo scalo di Malpensa, il cui progetto è stato approvato solo a luglio 2024, che coinvolgono, pertanto, le stesse aree oggetto della selezione;
• gli stalli assegnati nell’ambito della procedura in parola che, alla luce delle circostanze di cui sopra, sarebbero disponibili solo per pochissimi mesi, tenuto conto che a gennaio 2026 le aree destinate al trasporto su gomma saranno allocate in altra parte dello scalo aeroportuale;
• la sopravvenuta disponibilità, solo a partire dal 1° gennaio 2025, di ulteriori stalli (n. 4 e n. 5), prima occupati da altri operatori che svolgevano il medesimo servizio per linee diverse da quella di cui si discute”.
Nella sentenza si dà atto che “ la motivazione posta da SEA a fondamento della revoca dell’avviso pubblico sfugga al suo sindacato, non apparendo affetta da manifesta irragionevolezza, difetti logici, violazione dell’imparzialità o travisamento istruttorio”.
A fronte quindi dei provvedimenti di ritiro e della dichiarazione di parte ricorrente, il ricorso, i motivi aggiunti e i ricorsi incidentali devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese possono essere compensate tra tutte le parti, in ragione della complessità e della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, sui motivi aggiunti e sui ricorsi incidentali, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST LL, Presidente
LV BI, Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV BI | ST LL |
IL SEGRETARIO