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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 17/06/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 332 2024 promossa da:
c.f.n. tramite la procuratrice Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
codice fiscale, n.
[...] P.IVA_2
Avv. Benedetto Gargani
ricorrente
Contro
nata ad [...] il [...] c.f. Controparte_2
, C.F._1
Avv. Sergio Gsabrielli
resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc la conveniva in giudizio la signora Parte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
dichiarare la sig.ra , a seguito della cancellazione dal Registro Controparte_2
delle Imprese della proprietaria, per la quota di 1/1, dei Parte_2
pagina 1 di 13 seguenti cespiti siti in Comune di Ripatransone (AP) contrada San Savino/Pianacciola e precisamente:
- Villino (A/7) di 15,5 vani, censito al NCEU, foglio 67, part. 111, sub. 1; - Magazzino
(C/2) di 65 mq, censito al NCEU, foglio 67, part. 111, sub. 2;
- Garage (C/6) di 37 mq, censito al NCEU, foglio 67, part. 111, sub. 3;
- Appartamento (A/2) di 2,5, censito al NCEU, vani, foglio 67, part. 111, sub. 4;
- terreni censiti al N.C.T. del medesimo Comune al foglio 67, particelle 268, 270, 272,
274, 276, 304, 306, 215, 310, 32, 307, 122, 125, 126 e 172;
b) ordinare, in ogni caso, al competente Conservatore la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di ogni responsabilità a riguardo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Deduceva la parte ricorrente a sostegno della propria domanda di essere titolare di diritto di credito verso la resistente vantata dall'originario creditore nei confronti CP_3
dell'originario debitore credito garantito con ipoteca sui beni Controparte_4
oggetto del presente giudizio.
Il credito sarebbe stato ceduto diverse volte ed a diversi soggetti fino all'attuale creditore che agisce in giudizio, credito vantato verso la Controparte_4
denominazione sociale questa variata dapprima in società Controparte_5
, poi in .
[...] Parte_2
Narra ancora la ricorrente che la veniva cancellata il 31.5.23; al Parte_2
momento della cancellazione l'unico socio della detta società era l'odierna resistente;
la ricorrente in applicazione, quindi, dell'art. 2945 cc sussistendo beni intestati alla società
cancellata, in presenza di unico socio senza che fosse destinato alcunché al medesimo,
pagina 2 di 13 chiedeva accertarsi la proprietà in capo alla resistente dei beni meglio descritti nell'atto introduttivo del giudizio.
- Si costituiva in giudizio la resistente contestando la domanda di parte CP_2
ricorrente, così concludendo: I)- In via preliminare e nel merito: Voglia accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società e per essa della Parte_1
procuratrice per inesistenza o comunque per mancanza Controparte_1
di prova della effettiva cessione del credito oggetto di causa in favore della società
ricorrente relativamente ai rapporti di credito intercorsi tra la creditrice originaria
[...]
e la mutuataria poi denominata e CP_6 Controparte_7 Pt_2
comunque per inesistenza e/o per mancanza di prova scritta del contratto di cessione dello specifico credito oggetto del presente giudizio e comunque per inesistenza e/o mancanza di prova scritta di tutte le antecedenti cessioni del medesimo credito tra le società che si asserisce in ricorso lo abbiano trasferito;
in ogni caso voglia accertare e dichiarare che la società ricorrente non è titolare del preteso credito a tutela e in funzione del quale ha agito nel presente giudizio. Voglia comunque dichiarare inammissibile e/o infondato in fatto e diritto il ricorso introduttivo.
II)- In via subordinata: in ogni caso in cui dovesse essere accertata e ritenuta la legittimazione attiva della società ricorrente e la sua titolarità del credito a tutela del quale ha agito, con riserva di gravame sul punto, si chiede che venga rigettato il ricorso in accoglimento delle eccezioni che si propongono di nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 22.7.2009 a rogito del notaio rep.n.107607 e del collegato Per_1
contratto di mutuo fondiario stipulato in data 31.3.2010 pure a rogito del notaio Per_1
rep.n.109329, nullità che si chiede vengano dichiarate oltre che per tali contratti di mutuo anche relativamente al presupposto e collegato contratto di compravendita del 22.7.2009,
pagina 3 di 13 ed in ogni caso voglia accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle ipoteche volontarie concesse su tutti gli immobili acquistati dalla Controparte_7
poi denominata sciolta e cancellata, se ed in quanto trasferibili alla convenuta Pt_2
, ipoteche queste poste a garanzia dei due mutui stipulati con Controparte_8
ed iscritte presso l'Agenzia del Territorio, Uff.Prov.le di Ascoli Piceno, CP_3
Sevizio PP.II., Sezione Staccata di Fermo rispettivamente in data 27.7.2009, ai numeri di formalità 6343/1419 ed in data 10.4.2010, ai numeri di formalità 2359/595, derivata dalla nullità del presupposto e collegato contratto di compravendita del 22.7.2009 per notar rep.n.107607 che pure si chiede venga incidentalmente accertata e dichiarata, e Per_1
comunque derivata la nullità dei mutui e delle ipoteche in quanto iscritte su immobili abusivamente edificati ed incommerciabili compravenduti con contratto nullo per mancata indicazione del titolo edilizio abilitativo della costruzione dei fabbricati abusivi mai sanati per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto voglia ordinare la cancellazione delle ipoteche volontarie iscritte in forza dei contratti nulli con ordine al competente conservatore dei RR.II. ed esonero da ogni conseguente responsabilità.
Voglia in ogni caso rigettare le domande formulate da per il tramite della Parte_1
sua mandataria per difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
entrambe in relazione ai crediti ed ai privilegi rispettivamente posti a base delle domande.
III)- Nel merito: si chiede il rigetto di tutte le domande di cui al ricorso anche per l'insussistenza dei presupposti di cui all'art.2495, comma 3, cod.civ. in capo alla ricorrente e per essa alla sua mandataria per poter agire in esecutivis nei confronti Pt_1
della convenuta nella qualità di socia della sciolta e cancellata per la Pt_2
realizzazione di credito asseritamente vantato dalla ricorrente contro la stessa Pt_2
perché la convenuta non ha riscosso alcuna somma dalla liquidazione di tale società e pagina 4 di 13 pertanto nulla deve a (se e quando mai dovesse dimostrare di essere Parte_1
creditrice di e comunque perché il mancato pagamento dell'asserito credito Pt_2
della ricorrente non è dipeso da colpa della convenuta e non è neanche dipeso dalla mancata intestazione e trasferimento alla ex socia degli immobili Controparte_2
già intestati alla società sciolta perché gli stessi non sono giuridicamente trasferibili alla convenuta, né sono utilmente pignorabili in quanto non commerciabili perché oggetto di abusi edilizi principali non sanati.
In ogni caso si eccepisce l'inammissibilità dell'azione perché la società ricorrente avrebbe potuto esperire opposizione alla liquidazione e alla richiesta di cancellazione della Pt_2
e la domanda così come formulata in ricorso è comunque inammissibile e infondata
[...]
anche perché la ricorrente non ha titolo né ha legittimazione per agire in sostituzione della società estinta e cancellata con riguardo ad un'attività societaria che poteva essere compiuta soltanto durante la vita della società stessa e se gli immobili fossero stati giuridicamente trasferibili.
Si eccepire altresì il difetto di legittimazione passiva della convenuta in relazione ad una attività che poteva essere compiuta tutto al più dalla società prima della sua estinzione e cancellazione, e che anche per i suesposti motivi non può essere oggi disposta giudizialmente.
IV)- Per quanto possa occorrere, per tutti i motivi suesposti, si eccepisce inoltre la nullità
del ricorso e della procura alla lite rilasciata dall'avv. Marco Caruso nella dichiarata qualità di procuratore speciale di per mancata Controparte_1
attribuzione a detto procuratore speciale del potere di deliberare l'azione giudiziaria poi invalidamente promossa dal difensore incaricato, nonché si eccepisce la nullità della procura rilasciata in data 11.4.2022 per atto autenticato dal notaio con Persona_2
pagina 5 di 13 la quale ha nominato sua procuratrice speciale Parte_1 Controparte_1
e ciò per mancata indicazione della carica ricoperta dal conferente la procura
[...]
nell'ambito della società non essendo sufficiente l'indicazione della sola Pt_1
generica qualifica di “legale rappresentante”, e per la carenza di potere della mandataria per mancato conferimento a tale società del potere di Controparte_1
rappresentanza sostanziale della mandante non contemplato nella procura Parte_1
dell'11.4.2022. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di difesa del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario in forza di espressa dichiarazione contenuta nella procura alla lite.
- Nel corso del processo non veniva espletata attività istruttoria;
precisate le conclusioni e discussa la causa ex art. 281 sexies cpc, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione a) La domanda di parte ricorrente è certamente domanda diretta ad accertare la titolarità
del diritto di proprietà della resistente sui beni meglio descritti nell'atto introduttivo.
Parte ricorrente, a sostegno del diritto invocato giudizialmente, rappresenta una propria posizione creditoria nei confronti della resistente che la legittimi – processualmente e sostanzialmente - a proporre la domanda in questione.
In effetti, soltanto a seguito di accertamento di una posizione creditoria la ricorrente potrebbe invocare la normativa di cui all'art. 2945 cc e sentire dichiarare l'effettiva titolarità dei beni in questione in capo alla resistente per l'evidente intento di ottenere soddisfazione del proprio credito in sede esecutiva.
b) Parte resistente ha dedotto che non si ha la prova della titolarità del credito in capo all'avente causa del creditore originario avendo la stessa prodotto a sostegno della propria pagina 6 di 13 costituzione e della propria pretesa solo avvisi di cessione di crediti pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Sul punto, anche secondo l'orientamento dell'Ufficio Giudiziario di appartenenza,
occorre osservare:
per espressa previsione normativa di cui all'art. 4, comma 1, l. n. 130/1999, alle cessioni dei crediti cartolarizzati si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2,
3 e 4 TUB, che stabiliscono, tra l'altro, che la cessionaria deve dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.
Sostanzialmente, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro
delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità: la pubblicazione e l'iscrizione sostituiscono, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c., dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
E' stato ritenuto che, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. n.
4334/2020). La pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi pagina 7 di 13 sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale è comunque nella titolarità del cessionario. E' stato altresì ritenuto che per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi (Cass. 31188/2017),
anche facendo riferimento a indicatori numerici o temporali (Cass. 17110/19).
Nel caso di specie, gli avvisi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in atti, documentano la sussistenza dei requisiti previsti dai principi giurisprudenziali sopra indicati, con conseguente rigetto della eccezione proposta.
c) La domanda di parte ricorrente trova il proprio fondamento giuridico sull'art. 2945 cc terzo comma, che prevede che: Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.
Nel caso di specie, la resistente nulla ha percepito dalla società cancellata a seguito della liquidazione;
tuttavia, si ripete, parte ricorrente non agisce per soddisfare il proprio credito, ma soltanto per ottenere declaratoria di titolarità di beni quale conseguenza del trasferimento dei beni non contenuti in bilancio.
Sotto l'aspetto dell'onere probatorio nella fattispecie, esso incombe certamente in capo a chi ha proposto la domanda.
pagina 8 di 13 Dai documenti in atti, e comunque dalle asserzioni difensive di parte resistente -che non propone relativa contestazione - emerge che effettivamente la Parte_2
risulti cancellata;
risulta altresì che il bilancio era in perdita e che i beni meglio descritti nel ricorso introduttivo non vengono menzionati o distribuiti ai soci.
È da considerarsi, altresì, pacifico - per le ragioni anzidette (documenti e mancata contestazione) - che la , di cui era unica socia la resistente, aveva Parte_2
concesso ipoteca su beni di sua proprietà a garanzia di esposizioni debitorie, beni non indicati nei bilanci e non trasferiti all'unico socio dopo la cancellazione della società.
Sotto tali aspetti, la domanda di parte ricorrente, pertanto, appare sorretta da sostegno probatorio.
d) Occorre evidenziare un principio giuridico da ritenersi conforme, costante e decisamente prevalente individuato originariamente dalla Suprema Corte a S.U. secondo cui: il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si
determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della
società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore
sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a
seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, “pendente societate”, fossero
limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e beni non
compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci in
regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle “mere pretese”.
A fronte di tale principio non è dunque possibile, dopo la cancellazione della società,
ricondurre eventuali residui attivi nella sfera giuridica della medesima, essendo definitivamente estinta. I soci, quindi, subentreranno nella titolarità dei rapporti societari ancora pendenti e, per quanto concerne gli eventuali attivi, gli stessi saranno di proprietà
pagina 9 di 13 dei soci stessi in regime di contitolarità o comunione indivisa. Ovviamente la circostanza che i soci (nel caso di specie l'unico socio) diventino proprietari di una posta attiva quale
è l'immobile, non determina una modifica della destinazione delle attività sociali al soddisfacimento dei creditori, anche alla luce della interpretazione estensiva della previsione dell'art. 2495 comma 2° c.c.. In base a detta interpretazione, permane la responsabilità dei soci non solo entro i limiti delle somme che hanno eventualmente riscosso a fronte del bilancio finale di liquidazione, ma anche delle successive attribuzioni patrimoniali che possono essere pervenute ai predetti soci in dipendenza del loro subentrare nelle posizioni attive della società cancellata (Cass. S.U. n. 6070/13 –
conforme Cass. 18465/18). Ed ancora: a seguito dell'estinzione della società, il socio /
l'ex-socio è successore per il solo fatto di essere tale e non perché ha ricevuto quote di
liquidazione; ed il carattere universale della sua successione non è contraddetto dal fatto
che egli risponde solo nei limiti di quanto percepito. Ciò si spiega con il fatto che la
legittimazione dell'ex socio quale soggetto responsabile per i debiti societari residui è
conseguenza del rapporto sociale al quale egli diede volontariamente corso. (Cass.
3625/25).
e) Fatta questa premessa, le cui conseguenze verranno valutate in seguito, occorre evidenziare come la parte resistente abbia sollevato ulteriori doglianze in ordine al diritto invocato da parte ricorrente riferite alla nullità dei contratti di acquisto dei beni ove furono iscritte le ipoteche in questione in quanto tali beni erano incommerciabili in quanto abusivi e tale nullità avrebbe anche travolto i contratti di mutuo e le ipoteche ivi trascritte.
Innanzitutto, va evidenziato come parte resistente, gravata dal relativo onere probatorio,
non abbia fornito la prova di quanto prospettato in ordine alla insussistenza dei beni in questione nelle date indicate negli atti notarili. In presenza di contestazione formulata da pagina 10 di 13 parte ricorrente in riferimento a questo specifico punto dell'assunto difensivo di parte resistente, non sussistono elementi per ritenere con certezza che le raffigurazioni aereo grafiche in atti siano obiettivamente riferibili alle zone ove insistono effettivamente i beni in questione.
Le ulteriori allegazioni di parte resistente sul punto, come la mancata presentazione di domande di condono o sanatoria sui beni i cui si tratta, assurgono a mere allegazioni di parte non supportate da sostegno probatorio, suffragate esclusivamente da una perizia di parte.
In ogni caso, è stato ritenuto che in tema di vendita coatta, la natura abusiva del bene, se
da un lato può compromettere l'aspettativa di recupero dell'istituto-creditore, dall'altro,
non inficia in alcun modo la pignorabilità dello stesso né impedisce che si proceda alla
vendita forzata. Le vicende legate ai profili urbanistici dell'immobile, infatti, non hanno
incidenza alcuna sulla apposizione del vincolo pignoratizio né sulla delega delle
operazioni di vendita che avranno luogo indipendentemente dalle irregolarità che il bene
in concreto presenti. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che le
nullità disposte dall'art. 40 L. n. 47/1985 non si estendono alla esecuzione immobiliare
con conseguente ammissibilità della vendita forzata, anche nei casi in cui non sia prevista
alcuna forma automatica di sanatoria per l'aggiudicatario, “di talché anche l'immobile
abusivo non sanabile può costituire oggetto di vendita forzata, purché ciò sia dichiarato
nel bando di vendita”. Se così non fosse, la natura abusiva di un immobile finirebbe per
avvantaggiare lo stesso debitore che potrebbe sottrarlo al vincolo pignoratizio,
paralizzando la procedura esecutiva e impedendo la soddisfazione del credito azionato”
(Cassazione civile, 11/10/2013, n. 23140).
pagina 11 di 13 Ulteriori principi giurisprudenziali a conforto della tesi secondo cui il contratto di mutuo e la conseguente iscrizione di ipoteca a garanzia non vengano colpiti da nullità in ipotesi immobili abusivi, sono forniti dalle pronunce della Corte Costituzione n. 160724 e dalla sentenza della Corte di cassazione a S.U. n. 10933/25.
In sostanza, nelle predette pronunce, in assenza di comportamenti responsabili del creditore in ordine alla sussistenza dell'abuso – nel caso di specie da ritenere insussistenti
– viene fatto salvo in diritto del creditore ritenendo che l'ipoteca sia comunque valida in quanto sarebbe irragionevole ritenere sussistere una disciplina che determina l'automatica estinzione del diritto reale di ipoteca e il conseguente pregiudizio alla tutela del credito, a scapito di un creditore ipotecario che non sia responsabile dell'abuso edilizio. Questi, infatti, finirebbe per subire le conseguenze sanzionatorie di un illecito al quale è del tutto estraneo.
Va respinta quindi questa censura proposta da parte resistente.
f) Alla luce di quanto sopra prospettato, richiamato quanto sopra indicato, con particolare riferimento al paragrafo d), deve concludersi che, in ossequio all'assolvimento dell'onere probatorio in capo al ricorrente ed ai principi giurisprudenziali richiamati, a cui si aderisce, la domanda di parte ricorrente vada accolta.
g) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di euro
5.810,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
pagina 12 di 13 - accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto,
dichiara che la sig.ra , è proprietaria, per la quota di 1/1, dei Controparte_2
seguenti cespiti siti in Comune di Ripatransone (AP) contrada San Savino/Pianacciola:
- Villino (A/7) di 15,5 vani, censito al NCEU, foglio 67, part. 111, sub. 1; - Magazzino
(C/2) di 65 mq, censito al NCEU, foglio 67, part. 111, sub. 2;
- Garage (C/6) di 37 mq, censito al NCEU, foglio 67, part. 111, sub. 3;
- Appartamento (A/2) di 2,5, censito al NCEU, vani, foglio 67, part. 111, sub. 4;
- terreni censiti al N.C.T. del medesimo Comune al foglio 67, particelle 268, 270, 272,
274, 276, 304, 306, 215, 310, 32, 307, 122, 125, 126 e 172;
- ordina al competente Conservatore la trascrizione del presente provvedimento, con esonero di ogni responsabilità a riguardo;
- condanna a rifondere alla le spese di lite che Controparte_2 Parte_1
liquida in euro 5.810,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno,17/06/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
pagina 13 di 13