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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AP – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4306 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2366/2016 pronunciata in data 23 febbraio 2016 dal Tribunale di AP, vertente
TRA
( , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ),
[...] C.F._2 Parte_3
) e C.F._3 Parte_4
( , nonché, in rappresentazione della defunta C.F._4
, ), Persona_1 Parte_5 C.F._5 Pt_6
( ), ( ),
[...] C.F._5 Parte_7 C.F._6
( ) e Parte_8 C.F._7 Parte_9
), elettivamente domiciliati in Sant'Antimo alla Via Piave n. 43 C.F._8 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Guarino dal quale sono rappresentati e difesi appellanti
E
) e Controparte_1 C.F._9 Controparte_2
( ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Bruno Pozzuoli e C.F._10
Concetta Gentili, tutti elettivamente domiciliati in S. Maria C. V. alla Via Convento delle Grazie n. 2 appellati
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27.1.2010 e Parte_1 Parte_2
, nonché in rappresentazione della defunta Parte_3 Persona_1
(figlia premorta), , , , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
quale genitore del minore , tutti quali figli legittimi di Parte_10 Parte_9
nato a [...] il [...] e deceduto il 5.1.2009 ab intestato in Persona_2
AL (NA), convenivano innanzi al Tribunale di AP , seconda Controparte_1
moglie del defunto, separata legalmente per effetto del provvedimento giudiziale del
25.3.2004, nonché il figlio, nato da detto matrimonio, , per sentire Controparte_2
dichiarare aperta la successione di e lo scioglimento della Persona_2
comunione sul compendio ereditario composto dai seguenti cespiti: appartamento, locale cantinola e locale garage, tutti ubicati in San Prisco alla via Dello Sport;
buoni postali convertiti prematuramente in denaro per complessivi € 40.395,14 dal coerede
, cointestati a lui e al defunto padre nonché due buoni Controparte_2 Per_2 postali per il complessivo importo € 14.202,56, cointestati al defunto e alla convenuta
. Controparte_1
Aggiungevano, da ultimo, che , ancora in regime di comunione legale Controparte_1 dei beni con il defunto marito, con scrittura privata del 5.9.2000 unitamente alla madre, , si era obbligata nei confronti della Persona_3 [...] all'acquisto dell'appartamento sito in Caserta alla via Tedeschi con Controparte_3
garage e che ne era seguito giudizio ex art. 2932 c.c. nei confronti del promittente venditore pendente dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
Concludevano, quindi, nei seguenti termini: “1) dichiarare aperta la successione ope legis del defunto Sig. nato a [...] il [...] e deceduto in AL (NA) Persona_2 il 05.01.2009; 2) dichiarare costituita la massa ereditaria, formata dagli immobili descritti dalla CTU espletata in primo grado, ai fini della formazione delle quote di essi condividenti come per legge a far data dalla apertura della successione del defunto fino al Persona_2 dì della divisione mediante attribuzione agli eredi legittimi con eventuali conguagli in denaro
2 e con compensazione e/o imputazione ex art. 725 c.c. di quanto dovuto nei confronti del De cuius da ciascuno dei coeredi e per le ragioni di cui Controparte_1 Controparte_2 sopra, la prima anche a titolo di responsabilità in solido con il secondo per illecita violazione degli obblighi di custodia dei Buoni postali prematuramente convertiti in denaro da quest'ultimo e dalla stessa detenuti in custodia e per entrambi e/o per ciascuno di essi per la prematura conversione dei sopra elencati titoli postali rispetto alla loro scadenza naturale;
3) disporsi un comodo progetto di divisione dell'intero asse ereditario e dichiararsi tenuti al rendiconto e all'imputazione ex art.725 c.c. i condividenti e Controparte_1 CP_2
e per effetto condannarli al pagamento in favore degli istanti di tutti i frutti maturati
[...]
e maturandi secondo le rispettive quote delle somme da loro lucrate e per gli importi anche a titolo di interessi innanzi precisati;
4) disporsi la vendita degli immobili nelle forme e con le modalità di legge e distribuirsi il ricavato nonché le somme corrispondenti al valore come sopra accertato a mezzo di rendiconto ed imputazione;
5) Ordinarsi al conservatore dei RR.II. di NA 2 di trascrivere la pronuncianda sentenza e disporsi le relative volturazioni catastali;
6) nella denegata ipotesi che gli apporti in denaro sopra descritti a favore di ciascuno dei convenuti o uno solo di essi siano da considerarsi donazione, disporsi la riunione fittizia del donatum al relictum, comprensivo quest'ultimo di detti apporti in denaro e di quant'altro emergerà dall'istruttoria del presente giudizio, e per l'effetto accertato l'ammontare della quota di riserva spettante a ciascuno degli attori, in qualità di legittimari in concorso con quella del coerede o dei coeredi donatari, nonché la eventuale lesione disporsi la reintegra a favore di ciascuno di essi anche ai sensi dell'art.555 c.c.; 7) emettersi ogni altro provvedimento del caso;
8) porre le spese tutte a carico della massa e condannarsi chi dei coeredi si opporrà alla divisione e comunque essi convenuti, anche in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del giudizio per le ragioni sopra espresse”.
Radicato il contraddittorio, si costituivano e ed Controparte_1 Controparte_2
eccepivano l'incompletezza dello stesso per non essere stata chiamata in causa
, figlia del de cuius, e l'incompetenza per territorio in ragione Parte_4 del luogo di apertura della successione così da radicare la competenza del Tribunale di AP – Sezione distaccata di Marano;
nel merito, precisavano che il libretto di risparmio postale n. 19905177, cointestato alla e al de cuius, era stato estinto in CP_1 data 9/4/2004 dallo stesso e il conto corrente n. 013158 acceso Persona_2
presso la BNL era stato estinto all'atto della separazione dei coniugi cui aveva fatto
3 seguito la divisione di tutte le somme comuni (conti correnti, buoni postali) e il versamento da parte della , a saldo di ogni pretesa creditoria del , CP_1 Persona_2
della somma di € 20.000,00 il 2/4/2004 e di € 5.000,00 il 9/12/2004 ricevendo, in data
10/12/04, ampia e liberatoria quietanza a firma dello stesso. Quanto alla promessa di acquisto del 5.9.2000 specificava di averla stipulata unitamente alla Controparte_1
madre impiegando il prezzo ricavato dalla vendita di un immobile in Milano, loro pervenuto in eredità a seguito della morte, rispettivamente, del genitore e del coniuge, , per cui l'immobile che ne aveva formato oggetto non Persona_4 doveva rientrare nell'asse ereditario.
Concludevano onde sentir “rigettare la domanda attorea in riferimento all'inserimento nell'asse ereditario dell'immobile sito in Caserta e dei buoni postali, nonché delle relative domande accessorie, e, dichiarata aperta la successione del sig. ricostruito Persona_2
l'asse ereditario, comprendendo sia i beni immobili che i mobili, nonché i debiti e gli eventuali crediti, provvedere alla divisione dello stesso, pro quota, a tutti gli eredi. Ordinare, infine, al competente Conservatore dei RRII di trascrivere la pronuncianda sentenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio da liquidarsi ai procuratori che se ne dichiarano anticipatari”.
A seguito della disposta integrazione del contraddittorio, si costituiva Parte_4
facendo proprie le conclusioni degli attori;
quindi, acquisita
[...] documentazione varia, veniva ammessa ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio per la valutazione dell'immobile e la predisposizione di un comodo progetto di divisione, all'esito della quale il Tribunale, in data 23.2.2016, pronunciava la sentenza n. 2366/2016 con cui rigettava la domanda in considerazione del carattere abusivo dell'unico immobile caduto in successione, avendo ritenuto provato che
[...]
avesse versato, a saldo di ogni pretesa creditoria del de cuius, la somma di € CP_1
20.000,00 in data 2.4.2004 e di € 5.000,00 in data 9.12.2004 ricevendo in data 10.12.2004 quietanza liberatoria a firma dello stesso, e che non potesse rientrare nell'asse ereditario l'immobile promesso in vendita a e alla di lei madre, e Controparte_1
compensava la spese di giudizio, ivi comprese le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio.
4 Avverso detta decisione proponevano appello, con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.9.2016, , Parte_1 Parte_2
e , nonché, in rappresentazione della Parte_3 Parte_4 defunta (figlia premorta), i di lei figli , Persona_1 Parte_5 Pt_6
, , e , invocandone l'integrale
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
riforma e deducendo a sostegno di aver disconosciuto la sottoscrizione del de cuius apposta in calce alla quietanza liberatoria, assunta erroneamente dal giudice di prime cure come prova della completa regolamentazione di ogni rapporto di dare e avere tra i coniugi a seguito della separazione, per cui l'attivo ereditario in valore mobiliare si componeva, oltre che della metà della somma di cui ai due buoni postali incassati da per complessivi € 14.202,565, anche della somma per complessivi Controparte_1
€ 25.000,00 maturata dal de cuius nei confronti della medesima al momento della loro separazione e del valore dei buoni postali cointestati al de cuius e al figlio,
, anticipatamente incassati da parte di quest'ultimo. Infine, in Controparte_2 merito alla dichiarata incommerciabilità dell'unico bene immobile caduto in successione, assumevano l'inconferenza ai fini indicati dal Tribunale dell'ingombro, rappresentato dal piccolo ambiente veranda con struttura in alluminio, per la sua modesta entità e per non aver apportato alcun aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio rispetto al progetto approvato con la concessione edilizia n.
25 del 18.3.1998.
Radicato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2 instando per il rigetto del frapposto gravame in quanto infondato in fatto e
[...]
in diritto, con vittoria delle spese del grado.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio e disposti diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata alla dr.ssa Assunta
d'Amore, subentrata nel ruolo della dr.ssa in data Controparte_4
5.1.2022; quindi, con ordinanza pronunciata in data 11.10.2022, all'esito della riserva della causa in decisione assunta all'udienza del 10.6.2022, la Corte disponeva consulenza grafologica nella persona della dr.ssa al fine di Controparte_5
accertare l'autenticità della sottoscrizione in calce alla quietanza del 10 dicembre 2004
e consulenza nella persona della dr.ssa già nominata nel primo Controparte_6
5 grado del giudizio, onde verificare la legittimità urbanistica dell'immobile caduto in successione, essendo stata dedotta l'intervenuta esecuzione di lavori volti a ripristinare lo stato dell'immobile come da C.E. n.25 del 1998, e ad attualizzarne la stima.
Depositati gli elaborati tecnici, in merito a quello svolto dall'Ing. , Controparte_6
la Corte disponeva, giusta ordinanza pronunciata in data 2.5.2024, un ulteriore approfondimento onde procedere a stimare le spese documentate sostenute dagli appellanti e il valore dei quattro buoni postali, indicati nell'atto di citazione, cointestati al de cuius e a , e dei due buoni postali, cointestati al de Controparte_2
cuius e a , laddove fossero giunti alla loro naturale scadenza, e a Controparte_1
stabilire la somma di denaro che ciascuno degli altri coeredi appellanti avrebbe dovuto prelevare in proporzione della propria quota (da determinarsi in base all'art. 581 c.c.) dalla massa ereditaria, da calcolare mediante un incremento della loro rispettiva quota.
Quindi, depositata la relazione tecnica e disposti alcuni rinvii onde verificare la possibilità che una delle Parti chiedesse l'assegnazione dell'immobile, previa corresponsione del conguaglio, la Corte riservava la causa in decisione all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, senza concessione dei termini ex art.190 c.p.c. avendovi entrambe le Parti rinunciato.
L'appello appare fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Con un primo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata laddove il
Tribunale ha così statuito: “Circa la domanda di inserimento nel relictum dei valori mobiliari sopra indicati è da evidenziarsi che parte convenuta ha dimostrato documentalmente che la ed il de cuius , all'atto della loro separazione, hanno CP_1 CP_2 provveduto a dividere tutte le somme “comuni” (conti correnti, buoni postali) per cui la
versò, a saldo di ogni pretesa creditoria del de cuius la domma di € CP_1 CP_2
20.000,00 in data 2.4.04 e € 5.000,00 in data 9.12.04 ricevendo in data 10.12.04 quietanza liberatoria a firma dello stesso”.
Al contrario, assumono che l'efficacia probatoria di tale documento è stata irrimediabilmente inficiata dalla dichiarazione di disconoscimento, ex art.214 cp.c., della relativa sottoscrizione, effettuata sia dalla parte attrice alla prima udienza che
6 da , odierna appellante, con la costituzione in giudizio a Parte_4
seguito di chiamata in causa iussu iudicis. Aggiungono che detto documento non riveste alcuna efficacia probatoria poiché alla dichiarazione di disconoscimento non era seguita una tempestiva richiesta di verificazione e che, quindi, la consistenza mobiliare per l'importo di € 25.000,00 ha, per dichiarazione espressa della convenuta
, origine e causa nella divisione delle somme di cui al conto corrente Controparte_1
n.0131158 acceso presso la BNL e non anche nei titoli postali, che, peraltro, all'epoca, non erano giunti a maturazione, essendo stati rimborsati successivamente all'epoca in cui risalirebbe la quietanza.
Gli appellanti sostengono, pertanto, che l'attivo ereditario in valore mobiliare si compone oltre che della metà della somma di cui ai due buoni postali incassati da per complessivi € 14.202,565, anche della somma per complessivi € Controparte_1
25.000,00, maturata dal de cuius al momento della loro separazione, riconosciuta come debito della stessa nei confronti del marito e rivendicata dall'odierna parte appellante, già nel giudizio di primo grado, come caduta nella successione di
Persona_2
Trattasi di una dichiarazione apparentemente riconducibile a con Persona_2
cui il sottoscrittore dichiarava di non avere più nulla a pretendere dalla coniuge in merito agli accordi seguenti alla separazione consensuale e a mezzo della quale
, fin nel primo grado del giudizio, assumeva di aver provveduto a Controparte_1
dividere anche tutte le somme comuni (conto correnti, buoni postali), previo versamento in favore di della somma di € 20.000,00 il 2.4.2002 e di Persona_2
€ 5.000,00 il 9.12.2004.
Gli appellanti correttamente eccepiscono di aver disconosciuto ex art.214 c.p.c. la sottoscrizione della suindicata dichiarazione alla prima udienza del 3.5.2010 così come , all'atto della sua costituzione in giudizio avvenuta in Parte_4
data 2.7.2010, mentre, ribadisce di aver chiesto procedersi alla Controparte_1 relativa verificazione con le note autorizzate ex art.183, sesto comma, n.3 c.p.c. (cfr. in atti).
Ebbene, stante la ritualità della esercitata facoltà da parte degli odierni appellanti di disconoscimento della scrittura privata prevista dal secondo comma dell'art. 214
7 c.p.c. secondo cui "gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore" e l'istanza di verificazione avanzata da entro il termine previsto per le deduzioni istruttorie contrarie delle Controparte_1
Parti, ed essendo discusso il regime di decadenza dell'istanza di verificazione, la
Corte ha disposto procedersi a una consulenza grafologica onde accertare l'autenticità della sottoscrizione di che ha condotto a esiti negativi. Persona_2
Invero, il c.t.u. a tal uopo nominato, dr.ssa , e alle cui conclusioni si Controparte_5
rimanda per la completezza, esaustività e logicità del relativo ragionamento argomentativo, ha concluso, utilizzando diverse scritture di comparazione in cui la firma era stata apposta in presenza di un pubblico ufficiale, nel senso che la sottoscrizione presente in calce all'originale della quietanza del 10 dicembre 2004 non
è riferibile a Persona_2
Gli appellati hanno contestato nelle comparse ex art.190 c.p.c. dette conclusioni riportandosi alle osservazioni, già sollevate, a cui il c.t.u. ha dato esauriente risposta evidenziando come “La scrittura non è il prodotto meccanico delle sole dita della mano, ma
è l'elettroencefalogramma più naturale che il soggetto possa rivelare, (quando la grafia è spontanea), e quand'anche non fosse spontanea, essa sarà sempre legata ai meccanismipsico neuro muscolari che l'hanno prodotta. In relazione alle notizie extragrafiche, sono state individuate e tenute in debito conto nello studio della firma in verifica” e tenendo, appunto, in debito conto che “Il signor è nato il [...], ha conseguito il Persona_2 diploma di aggiornamento al lavoro di tipo C. Nel 1992 a seguito di infarto miocardico acuto ha subito un intervento di bypass. Ultimo ricovero nel 2005 per insufficienza cerebrovascolare cronica multifocale, depressione morale, cardiopatie ischemiche”. Il c.t.u. ha, quindi, precisato che “Lo studio condotto ha ricostruito la dinamica del gesto grafico del de cuius, partendo dal fatto che la scrittura non si basa su aspetti statici della scrittura, ma si è analizzata la grafia complessivamente nel suo aspetto dinamico come manifestazione di attività globali dello scrivente tenendo conto del suo movimento, del ritmo, della impostazione, della dimensione, della direzione, dell'inclinazione, della continuità, della pressione, della forma, della velocità e di tutti i connotati particolari e generali che la contraddistinguono. In particolare l'attenzione viene posta sul carattere essenzialmente
8 individuale e personale della scrittura, caratterizzata da forme e gesti somiglianti che però mai si ripetono in modo eguale. La grafia autentica copre un arco temporale dal 1993 al 2004”.
Pertanto, le osservazioni critiche mosse dagli appellati nelle memorie conclusive ex art.190 c.p.c. devono ritenersi ampiamente superate dalle suesposte argomentazioni e, ritenuta apocrifa la sottoscrizione alla quietanza liberatoria apparentemente riconducibile a deve riformarsi la sentenza impugnata nella parte Persona_2
in cui ha attribuito ad essa piena valenza probatoria in merito alla divisione di “tutte le somme “comuni” (conti correnti, buoni postali)” tra e Controparte_1 Persona_2
a seguito della loro separazione.
[...]
Ciò posto, quindi, e dovendosi accertare la consistenza del patrimonio facente capo a al momento della sua morte avvenuta in data 5.1.2009, va Persona_2
affermata l'applicazione della previsione di cui all'art. 581 c.c. che così disciplina il concorso del coniuge con i figli: “quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi”.
A succedevano, quindi, ab intestato, ex art.585 c.c. il coniuge Persona_2
separato senza addebito, , per 1/3 e i figli, Controparte_1 Parte_1
, , e per 1/9 ciascuno (tra cui in Pt_2 Pt_3 Parte_4 Per_1 CP_2
rappresentazione ex artt. 467 e 468 c.c. della figlia , deceduta in Volla il 2.2.2005, Per_1
i di lei figli, , , , e ); gli odierni Parte_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Pt_9 appellanti fin dal primo grado hanno dedotto che rientrassero nella massa ereditaria, tra l'altro, sia i buoni postali cointestati al de cuius e a e a Controparte_1 CP_2
oltre che il credito pari a complessivi € 25.000,00 maturato dal de cuius nei
[...]
confronti della al momento della loro separazione personale, la cui esistenza e CP_1
giustificazione causale troverebbe origine e fonte nell'esplicita ammissione della convenuta contenuta nella comparsa di risposta e nelle note ex art.183 c.p.c..
Preliminarmente deve osservarsi sul punto che trattasi di una domanda che gli odierni appellanti hanno introdotto a seguito del deposito della suindicata quietanza liberatoria del 10.12.2004, desumendo dalla impostazione difensiva assunta da il riconoscimento di un debito nei confronti del de cuius di importo Controparte_1
pari a quello oggetto della pretesa quietanza. E soprattutto si tratta della domanda
9 fatta valere con l'atto introduttivo del giudizio e volta a far inserire nel compendio ereditario le somme giacenti su conti bancari e/o postali, cointestati al de cuius, come da lettera raccomandata del 13.12.2006, rispetto alla quale , all'atto Controparte_1 della sua costituzione in giudizio, ha eccepito che “il libretto di risparmio postale n.
19905177 cointestato con la sig.ra è stato estinto in data 9/4/04 dallo stesso sig. CP_1
Il C/C n. 013158 acceso presso la BNL è stato estinto all'atto della Persona_2 separazione dei coniugi e A seguito di tale separazione gli stessi Persona_2 CP_1 provvedevano anche a dividere tutte le somme “comuni” (conti correnti, buoni postali), tant'è che la sig.ra ebbe a versare, a saldo di ogni pretesa creditoria del sig. , la CP_1 Persona_2 somma di € 20.000,00 il 2/4/04 ed € 5.000,00 il 9/12/04 ricevendo, in data 10/12/04 ampia e liberatoria quietanza a firma dello stesso.”
Ma, a ben vedere, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non può leggersi nella predetta impostazione difensiva alcun riconoscimento implicito da parte di di essere ancora debitrice nei confronti del de cuius della Controparte_1
somma di € 25.000,00 quanto piuttosto di aver onorato detto debito mediante il versamento di due assegni non trasferibili emessi in favore di con Persona_2 data di valuta 2.4.2004 e 9.12.2004 (cfr. fotocopie degli assegni dell'importo di €
20.000,00 e di € 5.000,00).
Quanto alla ipotizzata esistenza al momento della morte del de cuius di somme di denaro su conto correnti e/o postali, anche cointestati al de cuius, o ancora a crediti derivanti dalla separazione tra coniugi, va osservato che, a fronte della eccezione di della estinzione di detti rapporti bancari prima della morte del de Controparte_1
cuius e della definizione di ogni rapporto patrimoniale a seguito della intervenuta separazione giudiziale, non è stata affatto fornita alcuna prova contraria (e ben avrebbero potuto gli appellanti ottenere copia di tutta la documentazione bancaria e postale facente riferimento al de cuius o quantomeno dimostrare di essersi attivati in tal senso) diversamente da quanto, invece, utilmente fatto con i buoni postali, che si esamineranno di qui a poco, mediante richiesta di copia inoltrata alle Controparte_7
(cfr. richiesta del 7.7.2009); parimenti è rimasto indimostrato quanto sostenuto
[...]
dagli odierni appellati nel primo grado del giudizio in merito al “libretto postale sul quale il de cuius dopo la separazione aveva circa € 50.000,00. Libretto, cointestato con altri
10 familiari, di cui gli odierni convenuti non hanno saputo più nulla” (cfr. comparsa di risposta).
Deve a questo punto esaminarsi la domanda con cui gli odierni appellanti assumono che le somme portate dai buoni postali cointestati al de cuius e rimborsati, alcuni prima della loro naturale scadenza, dai rispettivi cointestatari, e Controparte_1
facciano parte dell'asse ereditario, dovendosi ritenere che Controparte_2
l'apocrifia della sottoscrizione della dichiarazione apparentemente riconducibile al de cuius non consenta di ritenerne regolamentati i relativi importi, vieppiù, in considerazione della richiesta avanzata dall'Avv. Raffaele Guarino nell'interesse di con lettera raccomandata ricevuta 15.12.2006 (cfr. in atti), con cui Persona_2
si chiedeva il rendiconto anche dei buoni postali fruttiferi.
Ebbene, trattasi dei seguenti buoni fruttiferi cointestati al de cuius, Persona_2
e al figlio, : Controparte_2
Buono taglio Lit. succ.le cointestatari data emiss rimborso antic.
03645285 13 5000000 CE 6 18/04/1996 28/12/2006 Persona_2 Controparte_2
00699688 14 10000000 CE 6 18/04/1996 28/12/2006 Persona_2 Controparte_2
00699689 14 10000000 CE 6 18/04/1996 28/12/2006 Persona_2 Controparte_2
00699690 14 10000000 CE 6 18/04/1996 28/12/2006 Persona_2 Controparte_2
e dei buoni fruttiferi cointestati al de cuius, e al coniuge, Persona_2 [...]
: CP_1
Buono taglio Lit. succ.le data emiss rimborso. Persona_5 Controparte
01514947 13 5000000 CE 6 20/05/1994 15/12/2005 Persona_2 Controparte
01514948 13 5000000 CE 6 20/05/1994 15/12/2005 Persona_2
Rispetto a detti buoni postali gli odierni appellanti nel primo grado del giudizio hanno chiesto che i coeredi, e , provvedessero a Controparte_1 Controparte_2 imputare ex art.725 c.c. quanto dovuto nei confronti della massa per aver prematuramente riscosso detti buoni rispetto alla loro naturale scadenza e hanno agito in riduzione, laddove fossero state considerate donazioni le emissioni dei buoni postali da parte del cuius in favore del figlio, onde essere reintegrati dell'eventuale lesione ai sensi dell'art.555 c.c. laddove, invece, nel presente grado di giudizio, si sono limitati a chiedere, per quanto di interesse in merito ai buoni postali, di sentir
“dichiarare costituita la massa ereditaria, formata dagli immobili descritti dalla CTU espletata
11 in primo grado, ai fini della formazione delle quote di essi condividenti come per legge a far data dalla apertura della successione del defunto fino al dì della divisione Persona_2 mediante attribuzione agli eredi legittimi con eventuali conguagli in denaro e con compensazione e/o imputazione ex art. 725 c.c. di quanto dovuto nei confronti del De cuius da ciascuno dei coeredi e per le ragioni di cui sopra, la Controparte_1 Controparte_2 prima anche a titolo di responsabilità in solido con il secondo per illecita violazione degli obblighi di custodia dei Buoni postali prematuramente convertiti in denaro da quest'ultimo e dalla stessa detenuti in custodia e per entrambi e/o per ciascuno di essi per la prematura conversione dei sopra elencati titoli postali rispetto alla loro scadenza naturale”.
Ciò posto, deve, quindi, accertarsi se mediante l'emissione dei predetti buoni postali cointestati il de cuius abbia voluto disporre con animus donandi della metà degli importi in favore del cointestatario.
Ebbene, va preliminarmente evidenziato che la cointestazione dei buoni postali fruttiferi può lasciar configurare una donazione indiretta in quanto attraverso il negozio direttamente concluso con un terzo (nella specie, l'Ente postale) la parte, che deposita il danaro, raggiunge un effetto ulteriore ovvero attua una attribuzione patrimoniale a favore di colui che ne diventa beneficiario per la quota corrispondente, in quanto - essendo contitolare del titolo nominativo a firma disgiunta - è come tale legittimato a fare valere i relativi diritti (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 10991 del 09/05/2013). Nello stesso senso, si è ricondotta alla donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta a uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario (Cass., Sez. II, 10 aprile 1999, n. 3499;
Cass., Sez. I, 22 settembre 2000, n. 12552; Cass., Sez. II, 12 novembre 2008, n. 26983).
É stato altresì affermato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3499 del 10/04/1999) che per la validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 c.c., non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità (nella specie trattavasi di
12 cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di danaro depositata presso un istituto di credito appartenuta all'atto della cointestazione a uno solo dei cointestatari).
In particolare, la Suprema Corte (Cass. Sez. II, Sent., 19-02-2009, n. 4066) ha ritenuto superata la presunzione di contitolarità dalla prova documentale dell'esclusiva provenienza del denaro da uno solo dei contestatari del conto laddove, ad esempio, il saldo attivo del conto cointestato a due correntisti risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi.
Ebbene, non sono state allegate da parte di giustificazioni delle Controparte_2
elargizioni del padre per mezzo dell'emissione dei buoni postali cointestati in suo favore alla età di 8 anni, verosimilmente, con somme versate di esclusiva pertinenza del de cuius, per cui devono essere lette come mosse da spirito di liberalità nei suoi confronti. Peraltro, deve tenersi in debito conto anche l'impostazione difensiva assunta da fin nel primo grado del giudizio in quanto Controparte_2 volta a non contestare affatto l'ipotesi prospettata dagli originari attori che attraverso le emissioni dei buoni postali cointestati con il figlio, all'epoca minore, Persona_2 abbia inteso disporre anticipatamente di alcuni dei suoi beni.
[...]
Pertanto, la cointestazione dei buoni postali configura una donazione indiretta, con l'effetto che il relativo valore deve essere considerato come confluito nell'asse ereditario.
Dette considerazioni non sono estensibili per i buoni postali cointestati in favore del de cuius e della moglie, , le cui somme, pertanto, devono ritenersi Controparte_1
cadute in successione per la sola metà (al di là di una non chiara domanda rivolta anche nei suoi confronti).
La collazione consegue, quindi, all'allegazione delle donazioni fatte in vita dal de cuius, salva apposita dispensa di quest'ultimo (nella fattispecie mancante) e impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, per assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione.
13 Invero, ciascun coerede deve «imputare alla sua quota» non solo le somme di cui era debitore verso il defunto, ma anche «quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione», cioè per debiti relativi alla gestione della comunione (Cass. n. 975/1967; n. 1498/1974; n. 1100/1977). Le donazioni in denaro oggetto di collazione andranno inserite nel calcolo dell'asse ereditario al valore nominale e non al valore attuale rivalutato. Alla somma da computare nel calcolo dovranno comunque aggiungersi i frutti che la somma avrebbe comportato in favore del de cuius, se non l'avesse donata, e quindi gli interessi fino alla data di apertura della successione.
Di poi, il fatto che l'art. 725 c.c. accomuni le operazioni di prelevamento relative a beni donati e le operazioni di prelevamento relative ai debiti del coerede verso il de cuius o dipendenti dalla comunione, si giustifica in funzione della circostanza obiettiva che questi due diversi titoli di imputazione non influiscono sulla natura e sulla funzione delle operazioni di prelevamento, le quali rimangono identiche in entrambe le ipotesi. I prelevamenti, pur costituendo una delle fasi del procedimento divisorio, sono fatti prima della divisione vera e propria, che si svolge con riferimento ai beni che residuano, tolti cioè i beni prelevati dai coeredi non donatari o creditori (Cass. n. 1481/1979; n. 398/1985). Invero, dal combinato disposto del secondo comma dell'art. 724 e del primo comma dell'art. 725 c.c. si evince che nel giudizio di divisione il giudice, prima della formazione delle singole porzioni, deve imputare alla quota del coerede le somme di danaro delle quali il medesimo sia debitore verso gli altri coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione e poi disporre a favore dei condividenti che siano creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle loro rispettive quote, ripartendo, infine, i beni ereditari residui tra i partecipanti alla comunione (Cass. n. 3617/1987) e da tanto deriva che la collazione per imputazione non comporta una divisione parziale dell'eredità, bensì realizza un'attività di carattere meramente prodromico alle attività strettamente divisionali che non determina lo scioglimento anticipato della comunione ereditaria (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008).
Ex art. 725 c.c. i prelevamenti si effettuano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura, solo per quanto è possibile;
infatti, la mancanza,
14 nell'asse ereditario, di beni della stessa natura di quelli che sono stati conferiti dagli eredi donatari, non esclude il diritto al prelevamento da parte degli eredi non donatari, da effettuarsi solo per quanto possibile con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura (Cass., Sez. II, 6 ottobre 2021, n. 27086; Cass.,
Sez. VI-2, 10 luglio 2017, n. 17022; Cass., Sez. II, 6 ottobre 2016, n. 20041).
Ebbene, precisati questi principi di diritto, devono ora verificarsi le modalità attraverso cui operarsi il prelievo da parte degli odierni appellanti rispetto alle somme di cui gli appellati sono debitori verso il de cuius o che hanno formato oggetto di donazioni indirette.
Il patrimonio del de cuius al momento della morte era costituito dalle seguenti consistenze immobiliari: a) appartamento sito in San Prisco (CE) alla via Dello Sport, al secondo piano, al NCEU foglio 6, p.lla 5245, sub 9, cat A2, classe 3; a 1) locale cantinola ubicato al piano seminterrato del predetto fabbricato di Via Dello Sport al
NCEU al foglio 6, p.lla 5245, Sub 27, cat C/2, Classe 2; a 2) autorimessa di mq. 20 al piano seminterrato, al NCEU al foglio 6 p.lla 5245 sub 22 categoria C/6 classe 4.
Nel primo grado del giudizio detto immobile non risultava regolarmente accatastato per il taglio interno delle tompagnature di divisione e per la presenza di una veranda in cucina per cui la planimetria non era aggiornata all'attuale stato di fatto tanto che il giudice di prime cure ha respinto la domanda di divisione ereditaria sul presupposto che “l'unità immobiliare risulti parzialmente abusiva, presentando ampliamenti rispetto a quanto previsto dalla licenza edilizia sulla base della quale esse furono originariamente edificate”.
Non affrontando la tipologia dell'abuso e la sua rilevanza ai fini della domanda di divisione ereditaria, lo stesso deve ritenersi eliminato avendo il c.t.u., nominato nel presente grado di giudizio, accertato che “Dal sopralluogo effettuato e da tutta la documentazione reperita presso la casa comunale del comune di San Prisco, si è rilevato che il bene è stato reso legittimo urbanisticamente con gli interventi richiesti ed autorizzati, meglio specificati nella documentazione allegata agli atti. Per cui ad oggi l'immobile è sicuramente legittimo. I dati catastali indicati oggi corrispondono alla realtà. Il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale. Inoltre è possibile affermare che vi è corrispondenza tra la descrizione del cespite contenuta nel titolo di provenienza e i dati desumibili dalle
15 planimetrie catastali. In più in seguito al sopralluogo esperito e da un attento esame visivo dei luoghi risulta che: i dati identificativi del cespite rispetto alla situazione di fatto, accatastano regolarmente l'immobile; l'indirizzo è completo di tutte le indicazioni necessarie per una corretta identificazione del bene;
la planimetria catastale rappresenta l'attuale stato dei luoghi, per quanto detto sopra. Si può affermare che gli identificativi catastali del cespite non includono porzioni aliene. Inoltre gli immobili contigui (ad esempio locali adiacenti) non risultano fusi sul piano fisico con quello in esame.”.
Di poi, il c.t.u. ha accertato che il valore di detto immobile fosse pari al momento dell'apertura della successione (5.1.2009) a € 72.000,00 (dato il breve lasso di tempo trascorso al momento della redazione della consulenza tecnica d'ufficio nel primo grado del giudizio) e all'attualità a € 93.641,00, valori affatto contestati da nessuna delle Parti. E ne ha accertato l'evidente indivisibilità (cfr. consulenza tecnica d'ufficio espletata nel primo grado del giudizio) in considerazione del concorso fra sei coeredi, figli del de cuius, e il coniuge superstite, e della natura e consistenza dell'unico bene immobile caduto in successione.
La indivisibilità in tal modo decretata dagli esiti della indagine tecnica d'ufficio non può che essere constatata e ratificata dalla Corte, essendo in linea con i principi che ne ravvisano presupposti e connotati. È noto, invero, che “in materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile … quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (Cassazione civile, sez. II, 23/04/2018, n. 9979). Conseguenza inevitabile dell'accertata indivisibilità dei beni della massa è la vendita all'incanto dello stesso, non avendo alcuno dei condividenti avanzato istanza di assegnazione dietro versamento del dovuto conguaglio in denaro, pur sollecitata dalla Corte.
16 Nulla può, invece, essere riconosciuto a titolo di spese che gli appellanti assumono di aver sostenuto nell'interesse della comunione posto che gli unici documenti risultano depositati tardivamente nel giudizio di primo grado unitamente alla comparsa conclusionale e che ben avrebbero potuto essere depositati entro i termini indicati dalla legge e fissati dal giudice per l'articolazione dei mezzi istruttori, tenuto conto dell'epoca della loro emissione, mentre, nessun altro documento è stato depositato nel presente grado di giudizio. Peraltro, i documenti di spesa depositati nel primo grado del giudizio, unitamente alla comparsa conclusionale, appaiono strumentali all'introduzione del giudizio e non possono, pertanto, intendersi come pagamento di un debito del de cuius o sorti in conseguenza della morte, come spese funerarie, per l'apposizione dei sigilli o per imposte di successione.
Infine, quanto ai lavori in economia eseguiti per il ripristino dell'immobile secondo i lavori assentiti con la concessione edilizia, va ricordato che il coerede che abbia apportato miglioramenti al bene ereditario non può invocare la disciplina prevista dall'art. 1150 c.c. - la quale attribuisce al terzo possessore di buona fede un'indennità pari all'aumento di valore della cosa per effetto dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri partecipanti alla comunione ereditaria, ha unicamente il diritto di essere rimborsato delle spese eseguite per la cosa comune, le quali sì ripartiscono al momento dell'attribuzione delle quote, secondo il principio nominalistico, dato che lo stato di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti stessi (Cass. n. 5135/2019; Cass. n. 16206/2013; Cass. n. 15123/2010;
Cass. n. 6982/2009; Cass. n. 12345/91; Cass. n. 2974/81).
Quindi, il diritto al rimborso non può essere riconosciuto automaticamente a fronte della riscontrata presenza di interventi migliorativi, dovendo il coerede - che asserisce di aver apportato migliorie alla cosa comune - documentalmente provare gli esborsi effettivamente e concretamente affrontati.
Orbene, gli appellanti non hanno depositato nel corso del giudizio alcuna fattura o altra documentazione idonea a dare dimostrazione degli esborsi sostenuti per cui la relativa domanda non può essere accolta.
Né può condividersene l'accertamento compiuto dal c.t.u. non si comprende sulla scorta di quale documentazione.
17 Di talchè il patrimonio immobiliare di al momento della sua morte Persona_2
ovvero all'apertura della successione (5.1.2009), deve ritenersi composto dal predetto immobile del valore commerciale di € 72.000,00 (relictum) e dal donatum che unitamente alle somme indebitamente prelevate e appartenenti al de cuius ammonta a € 56.253,59 (pari alla somma di € 48.471,27 da restituire alla massa da parte di e di € 7.782,32 da restituire alla massa da parte di Controparte_2 [...]
, detratte le rispettive proprie quote). CP_1
Sulla massa ereditaria sono chiamati a concorrere quali eredi sulla base del disposto dell'art.581 c.c. la moglie del de cuius, , nella misura di 1/3 e i sei figli, Controparte_1
nella misura di 1/9 ciascuno, , e Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
nonché in rappresentazione ex artt. 467 e 468 c.c. della figlia CP_2 Persona_1
, i suoi figli , , , e .
[...] Parte_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Pt_9
Ebbene, posto che trattasi evidentemente di un bene immobile indivisibile, come accertato anche dal c.t.u., non può negarsi il diritto al prelevamento dall'unico bene indivisibile relitto ma, in applicazione dell'art. 720 c.c., deve escludersi che possa essere effettuato assegnando il bene ai coeredi che hanno diritto ad effettuare il prelievo, in assenza di una richiesta in tal senso, pur sollecitata dal Collegio (cfr. verbale di udienza dell'8 maggio 2025).
Si deve, quindi, procedere a determinare il valore delle somme donate e indebitamente prelevate al momento dell'apertura della successione da parte degli appellati e, a fronte della relativa collazione per imputazione, accertarsi il diritto degli altri coeredi al prelevamento delle rispettive quote, disponendone lo stralcio dal ricavato all'esito della vendita dell'unico immobile non divisibile relitto o, in caso di incapienza, anche solo parziale, disporne il pagamento a carico degli appellati.
Inoltre, la collazione per imputazione si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo donatario;
sicché la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il
18 principio nominalistico, con la conseguenza che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 9177 del 12/04/2018 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5659 del 20/03/2015).
Diversamente, la collazione del danaro ricevuto in donazione dal de cuius soggiace al principio "nominalistico", con esclusione di qualsiasi rivalutazione, senza che possa tenersi conto del mutato potere d'acquisto della moneta (cfr. Cass. 17.10.2019 n.
26486; Cass. 11.5.1973, n. 1255; Cass. 28.9.1969, n. 2342; Cass. 20.4.1964, n. 929 secondo cui il principio nominalistico opera anche nel campo delle successioni, come nel caso di conferimento di una remota donazione in danaro).
Ebbene, ribadito che i buoni postali cointestati al de cuius, e al Persona_2
figlio, , devono ritenersi appartenenti per la metà a Controparte_2 Persona_2
e per l'altra metà a , a titolo di donazione indiretta, e che i
[...] Controparte_2
buoni fruttiferi cointestati al de cuius, e al coniuge, , Persona_2 Controparte_1 devono ritenersi appartenenti al primo per la sola metà, si procede alla relativa imputazione nei seguenti termini.
In particolare, per i primi, del valore nominale complessivo all'emissione di £
35.000.000 (trattandosi di tre buoni del valore ciascuno di £ 10.000.000 e uno del valore di £ 5.000.000, tutti emessi il 18.4.1996), appartenenti alla categoria dei BB.FF. serie A1, era previsto ai fini del rimborso il loro raddoppio allo scadere degli 8 anni e la loro triplicazione allo scadere del 12° anno, che sarebbe maturato il 18.4.2008, ossia circa due anni dopo la loro anticipata riscossione da parte del cointestatario appellato, , così come risulta sul retro dei rispettivi titoli. Controparte_2
Pertanto, tenuto conto del valore alla loro naturale scadenza di € 6.778,48 per l'unico buono emesso per il valore di £ 5.000.000 e di € 13.557,00 per ciascuno dei tre buoni emessi per il valore di £ 10.000.000, alla data dell'apertura della successione e, quindi, con gli interessi maturati fino a detta data, deve ritenersi appartenente alla massa ereditaria la somma di € 48.471,27 (data dalla somma di € 41.546,82, per i tre buoni, e di € 6.924,45, compresi gli interessi legali maturati dalla data di naturale scadenza dei buoni), da cui dovrà prelevare la somma di € 16.157,07 (pari a 1/3) e Controparte_1
ciascuno degli appellanti la somma di € 5.385,70 (pari a 1/9).
19 Deve ritenersi appartenente alla massa ereditaria, altresì, il valore del 50% dei due buoni cointestati a e;
trattasi di che risultano Persona_2 CP_8 Pt_11
emessi il 20.5.1994 nel rispetto della regolamentazione propria della Serie AD per i quali l'importo raddoppiava dopo 7 anni e triplicava all'11° anno ovvero nell'anno
2005, in cui sono stati appunto riscossi.
Per tali buoni, alla data dell'apertura della successione, tenuto conto del valore alla loro naturale scadenza del 20.5.2005 di € 7.101,28 per ognuno di essi del valore nominale all'emissione del 20.5.1994 di £ 5.000.000, deve ritenersi appartenente alla massa ereditaria la somma pari a € 7.782,32 (compresi gli interessi legali maturati dalla data di naturale scadenza dei buoni), da cui ciascuno dei sei figli dovrà prelevare la somma di € 864,70 (pari a 1/9).
Non potendosi disporre immediatamente alcun prelievo, occorre predeterminare il valore monetario del futuro prelevamento, calcolandolo sul valore del donatum e del debito di e nei confronti della massa e Controparte_2 Controparte_1 maggiorandolo degli interessi, rinviandone l'attuazione alla vendita dell'unico immobile caduto in successione.
Tuttavia, la Corte non è grado di sapere, né verificare se l'unico bene immobile presente nella massa ereditaria sia (dal punto di vista del suo valore all'esito della vendita e di eventuali ribassi) tale da consentire a ciascun altro coerede di operare prelevamenti in maniera tale da reintegrare le loro quote ereditarie. Pertanto, allo stato, la Corte si limita a statuire il prelievo che ciascun coerede è tenuto a effettuare rispetto ai coeredi donatari o debitori. Quanto alle modalità pratiche di tale conferimento andrà verificato, all'esito della vendita dell'immobile, se sia possibile provvedere a effettuare i prelevamenti (di seguito quantificati) sul ricavato della vendita in proporzione alle rispettive quote e, in mancanza, si dovrà provvedere ad accollare le somme a carico di e . Controparte_2 Controparte_1
Tenuto conto del valore complessivo delle somme ricevute in donazione e dovute alla massa ereditaria in ragione della indebita anticipata riscossione dei suindicati buoni postali, in base al loro valore all'epoca dell'apertura della successione, e della circostanza che le quote degli odierni appellanti e di Controparte_2
corrispondono, ciascuna, a 1/9 dell'asse ereditario, va accertato il diritto di
20 , e , nonché in rappresentazione Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
di , dei suoi figli , , , e Persona_1 Parte_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8
, a fronte della collazione per imputazione da parte di Pt_9 Controparte_2 del valore di € 48.471,27 per i quattro buoni postali fruttiferi nn. 03645285 13,
00699688 14, 00699689 14 e 00699690 14 e detratta la sua quota, al prelevamento della somma di € 5.385,70, ciascuno, e il diritto di della somma di € Controparte_1
16.157,07, oltre interessi al saggio legale dalla data di apertura della successione al saldo, nonché il diritto di , , , Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 nonché in rappresentazione di , dei suoi figli , Persona_1 Parte_5
, , e , e di a fronte della Pt_6 Pt_7 Pt_8 Pt_9 Controparte_2
collazione per imputazione da parte di del valore di € 7.782,32 per i Controparte_1 due buoni postali fruttiferi nn. 01514947 13 e 01514948 13 e detratta la sua quota, al prelevamento della somma di € 864,70, ciascuno, oltre interessi al saggio legale dalla data di apertura della successione al saldo.
Poiché residua un unico bene immobile, dal ricavato della sua vendita all'asta dovranno essere previamente stralciate, prima della divisione, le suindicate somme alle quali hanno diritto i coeredi, come sopra specificate, a titolo di prelevamento.
I prelevamenti, pur costituendo una delle fasi del procedimento divisorio, sono fatti prima della divisione vera e propria, che si svolgerà sul ricavato della vendita che residua, tolti cioè i beni prelevati dai coeredi non donatari o creditori, in ragione delle quote di comunione di ciascuno (Cass. n. 27410/2005).
Onde garantire la parità di trattamento del coerede non donatario o creditore verso la massa ereditaria a effettuare il prelevamento di un importo astrattamente calcolato sul valore del donatum e dei debiti verso la massa sull'eventuale minor valore che si andrà a realizzare sul ricavato della vendita dell'unico bene immobile caduto in successione, l'eventuale incapienza (nel caso di eventuali ribassi dopo i primi tentativi di vendita andati deserti) sarà integrata mediante corresponsione della differenza da parte di e . Controparte_2 Controparte_1
Invero, le norme sulla imputazione e i prelevamenti, non diversamente dalle altre regole che stabiliscono l'ordine delle operazioni divisionali, sono suscettibili di deroga sia mediante accordi espressi, sia tacitamente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1518
21 del 10/06/1966). Può darsi benissimo che i comunisti preferiscano lasciare impregiudicata la divisione ed estinguere i rapporti obbligatori con pagamenti in denaro. Le poste attive e le poste passive, invece di estendere o comprimere i diritti dei singoli sulla massa, sono regolate per equivalente, mediante la proporzionale ripartizione della somma fra i compartecipi. Sebbene non sia espressamente previsto, deve ritenersi che il comunista debitore possa e debba adempiere mediante pagamento in denaro, come nella fattispecie in esame in caso di possibile incapienza dell'unico bene immobile residuo, posto che tale forma di adempimento è quella normale e non può pregiudicare l'interesse degli aventi diritto.
In applicazione del principio secondo cui nei procedimenti di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto sostenute nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (cfr. Cass. n. 1635/2020), deve ritenersi che, nell'economia del giudizio, hanno assunto particolare rilievo le pretese dei coeredi, odierni appellanti, di far rientrare nella massa ereditaria somme anticipatamente prelevate dagli appellati, oltre che ulteriori somme portate da conto correnti e postali e un altro immobile (domanda quest'ultima che è stata respinta dal giudice di prime cure e non ha formato oggetto di alcuna censura), e che hanno trovato solo parziale accoglimento per cui si reputa sussistano le ragioni secondo la previsione di cui all'art.92 c.p.c., nella sua formulazione vigente ratione temporis, per dichiarare interamente compensate le spese del doppio grado di giudizio.
PQM
La Corte di Appello di AP – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , , Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 nonché in rappresentazione di , dai suoi figli , Persona_1 Parte_5
, , e , nei confronti di e Pt_6 Pt_7 Pt_8 Pt_9 Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 2366/2016 pronunciata in data 23 febbraio 2016 dal
[...]
Tribunale di AP, così provvede:
22 a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara aperta la successione ab intestato di Persona_2
in AL il 5 gennaio 2009;
[...]
b) accerta che l'eredità è composta dai seguenti beni: b1) appartamento sito in
San Prisco (CE) alla via Dello Sport, al secondo piano, al NCEU foglio 6, p.lla
5245, sub 9, cat A2, classe 3; b2) locale cantinola al piano seminterrato del fabbricato di Via Dello Sport, al NCEU al foglio 6, p.lla 5245, Sub 27, cat C/2,
Classe 2; b3) autorimessa al piano seminterrato del fabbricato di Via Dello
Sport, al NCEU foglio 6 p.lla 5245 sub 22 categoria C/6 classe 4; b4) quattro buoni postali fruttiferi serie A1 nn. 03645285 13, 00699688 14, 00699689 14 e
00699690 14; b5) il 50% di due buoni postali fruttiferi serie AD nn. 01514947 13
e 01514948 13;
c) accerta che l'eredità si è devoluta ex art.581 c.c. in favore della moglie
[...]
e dei figli , , CP_1 Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 nonché, in rappresentazione ex artt. 467 e 468 c.c. di , dei Persona_1
suoi figli , , , e , e di Parte_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Pt_9
; Controparte_2
d) accerta la non comoda divisibilità dell'unico bene immobile caduto in successione sub b1), b2) e b3) e dispone che si proceda alla vendita come da successiva ordinanza;
e) disposta la collazione per imputazione delle somme di cui ai buoni postali fruttiferi sub b4), accerta che , Parte_1 Pt_2 Pt_3
, nonché in rappresentazione di , i suoi figli Parte_4 Persona_1
, , , e , hanno diritto al Parte_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Pt_9 prelevamento della somma di € 5.385,70 ciascuno e della Controparte_1
somma di € 16.157,07, oltre interessi al saggio legale dall'apertura della successione al saldo, da far valere sul ricavato della vendita all'asta dell'immobile e, in caso di incapienza, condanna al Controparte_2
pagamento della differenza;
f) disposta la collazione per imputazione del 50% delle somme di cui ai buoni postali fruttiferi sub b5), accerta che , , Parte_1 Pt_2 Pt_3
23 , nonché in rappresentazione di , i suoi figli Parte_4 Persona_1
, , , e , e , Parte_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Pt_9 Controparte_2
hanno diritto al prelevamento della somma di € 864,70 ciascuno, oltre interessi al saggio legale dall'apertura della successione al saldo, da far valere dal ricavato della vendita all'asta dell'immobile, e, in caso di incapienza, condanna al pagamento della differenza;
Controparte_1
g) all'esito dei prelevamenti di cui ai capi e) ed f) la divisione si svolgerà sul residuo del ricavato della vendita in ragione delle quote di legge di ciascuno dei coeredi;
h) pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate in entrambi i gradi di giudizio, come già liquidate, a carico delle Parti in solido tra loro;
i) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in AP nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AP – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4306 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2366/2016 pronunciata in data 23 febbraio 2016 dal Tribunale di AP, vertente
TRA
( , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ),
[...] C.F._2 Parte_3
) e C.F._3 Parte_4
( , nonché, in rappresentazione della defunta C.F._4
, ), Persona_1 Parte_5 C.F._5 Pt_6
( ), ( ),
[...] C.F._5 Parte_7 C.F._6
( ) e Parte_8 C.F._7 Parte_9
), elettivamente domiciliati in Sant'Antimo alla Via Piave n. 43 C.F._8 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Guarino dal quale sono rappresentati e difesi appellanti
E
) e Controparte_1 C.F._9 Controparte_2
( ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Bruno Pozzuoli e C.F._10
Concetta Gentili, tutti elettivamente domiciliati in S. Maria C. V. alla Via Convento delle Grazie n. 2 appellati
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27.1.2010 e Parte_1 Parte_2
, nonché in rappresentazione della defunta Parte_3 Persona_1
(figlia premorta), , , , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
quale genitore del minore , tutti quali figli legittimi di Parte_10 Parte_9
nato a [...] il [...] e deceduto il 5.1.2009 ab intestato in Persona_2
AL (NA), convenivano innanzi al Tribunale di AP , seconda Controparte_1
moglie del defunto, separata legalmente per effetto del provvedimento giudiziale del
25.3.2004, nonché il figlio, nato da detto matrimonio, , per sentire Controparte_2
dichiarare aperta la successione di e lo scioglimento della Persona_2
comunione sul compendio ereditario composto dai seguenti cespiti: appartamento, locale cantinola e locale garage, tutti ubicati in San Prisco alla via Dello Sport;
buoni postali convertiti prematuramente in denaro per complessivi € 40.395,14 dal coerede
, cointestati a lui e al defunto padre nonché due buoni Controparte_2 Per_2 postali per il complessivo importo € 14.202,56, cointestati al defunto e alla convenuta
. Controparte_1
Aggiungevano, da ultimo, che , ancora in regime di comunione legale Controparte_1 dei beni con il defunto marito, con scrittura privata del 5.9.2000 unitamente alla madre, , si era obbligata nei confronti della Persona_3 [...] all'acquisto dell'appartamento sito in Caserta alla via Tedeschi con Controparte_3
garage e che ne era seguito giudizio ex art. 2932 c.c. nei confronti del promittente venditore pendente dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
Concludevano, quindi, nei seguenti termini: “1) dichiarare aperta la successione ope legis del defunto Sig. nato a [...] il [...] e deceduto in AL (NA) Persona_2 il 05.01.2009; 2) dichiarare costituita la massa ereditaria, formata dagli immobili descritti dalla CTU espletata in primo grado, ai fini della formazione delle quote di essi condividenti come per legge a far data dalla apertura della successione del defunto fino al Persona_2 dì della divisione mediante attribuzione agli eredi legittimi con eventuali conguagli in denaro
2 e con compensazione e/o imputazione ex art. 725 c.c. di quanto dovuto nei confronti del De cuius da ciascuno dei coeredi e per le ragioni di cui Controparte_1 Controparte_2 sopra, la prima anche a titolo di responsabilità in solido con il secondo per illecita violazione degli obblighi di custodia dei Buoni postali prematuramente convertiti in denaro da quest'ultimo e dalla stessa detenuti in custodia e per entrambi e/o per ciascuno di essi per la prematura conversione dei sopra elencati titoli postali rispetto alla loro scadenza naturale;
3) disporsi un comodo progetto di divisione dell'intero asse ereditario e dichiararsi tenuti al rendiconto e all'imputazione ex art.725 c.c. i condividenti e Controparte_1 CP_2
e per effetto condannarli al pagamento in favore degli istanti di tutti i frutti maturati
[...]
e maturandi secondo le rispettive quote delle somme da loro lucrate e per gli importi anche a titolo di interessi innanzi precisati;
4) disporsi la vendita degli immobili nelle forme e con le modalità di legge e distribuirsi il ricavato nonché le somme corrispondenti al valore come sopra accertato a mezzo di rendiconto ed imputazione;
5) Ordinarsi al conservatore dei RR.II. di NA 2 di trascrivere la pronuncianda sentenza e disporsi le relative volturazioni catastali;
6) nella denegata ipotesi che gli apporti in denaro sopra descritti a favore di ciascuno dei convenuti o uno solo di essi siano da considerarsi donazione, disporsi la riunione fittizia del donatum al relictum, comprensivo quest'ultimo di detti apporti in denaro e di quant'altro emergerà dall'istruttoria del presente giudizio, e per l'effetto accertato l'ammontare della quota di riserva spettante a ciascuno degli attori, in qualità di legittimari in concorso con quella del coerede o dei coeredi donatari, nonché la eventuale lesione disporsi la reintegra a favore di ciascuno di essi anche ai sensi dell'art.555 c.c.; 7) emettersi ogni altro provvedimento del caso;
8) porre le spese tutte a carico della massa e condannarsi chi dei coeredi si opporrà alla divisione e comunque essi convenuti, anche in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del giudizio per le ragioni sopra espresse”.
Radicato il contraddittorio, si costituivano e ed Controparte_1 Controparte_2
eccepivano l'incompletezza dello stesso per non essere stata chiamata in causa
, figlia del de cuius, e l'incompetenza per territorio in ragione Parte_4 del luogo di apertura della successione così da radicare la competenza del Tribunale di AP – Sezione distaccata di Marano;
nel merito, precisavano che il libretto di risparmio postale n. 19905177, cointestato alla e al de cuius, era stato estinto in CP_1 data 9/4/2004 dallo stesso e il conto corrente n. 013158 acceso Persona_2
presso la BNL era stato estinto all'atto della separazione dei coniugi cui aveva fatto
3 seguito la divisione di tutte le somme comuni (conti correnti, buoni postali) e il versamento da parte della , a saldo di ogni pretesa creditoria del , CP_1 Persona_2
della somma di € 20.000,00 il 2/4/2004 e di € 5.000,00 il 9/12/2004 ricevendo, in data
10/12/04, ampia e liberatoria quietanza a firma dello stesso. Quanto alla promessa di acquisto del 5.9.2000 specificava di averla stipulata unitamente alla Controparte_1
madre impiegando il prezzo ricavato dalla vendita di un immobile in Milano, loro pervenuto in eredità a seguito della morte, rispettivamente, del genitore e del coniuge, , per cui l'immobile che ne aveva formato oggetto non Persona_4 doveva rientrare nell'asse ereditario.
Concludevano onde sentir “rigettare la domanda attorea in riferimento all'inserimento nell'asse ereditario dell'immobile sito in Caserta e dei buoni postali, nonché delle relative domande accessorie, e, dichiarata aperta la successione del sig. ricostruito Persona_2
l'asse ereditario, comprendendo sia i beni immobili che i mobili, nonché i debiti e gli eventuali crediti, provvedere alla divisione dello stesso, pro quota, a tutti gli eredi. Ordinare, infine, al competente Conservatore dei RRII di trascrivere la pronuncianda sentenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio da liquidarsi ai procuratori che se ne dichiarano anticipatari”.
A seguito della disposta integrazione del contraddittorio, si costituiva Parte_4
facendo proprie le conclusioni degli attori;
quindi, acquisita
[...] documentazione varia, veniva ammessa ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio per la valutazione dell'immobile e la predisposizione di un comodo progetto di divisione, all'esito della quale il Tribunale, in data 23.2.2016, pronunciava la sentenza n. 2366/2016 con cui rigettava la domanda in considerazione del carattere abusivo dell'unico immobile caduto in successione, avendo ritenuto provato che
[...]
avesse versato, a saldo di ogni pretesa creditoria del de cuius, la somma di € CP_1
20.000,00 in data 2.4.2004 e di € 5.000,00 in data 9.12.2004 ricevendo in data 10.12.2004 quietanza liberatoria a firma dello stesso, e che non potesse rientrare nell'asse ereditario l'immobile promesso in vendita a e alla di lei madre, e Controparte_1
compensava la spese di giudizio, ivi comprese le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio.
4 Avverso detta decisione proponevano appello, con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.9.2016, , Parte_1 Parte_2
e , nonché, in rappresentazione della Parte_3 Parte_4 defunta (figlia premorta), i di lei figli , Persona_1 Parte_5 Pt_6
, , e , invocandone l'integrale
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
riforma e deducendo a sostegno di aver disconosciuto la sottoscrizione del de cuius apposta in calce alla quietanza liberatoria, assunta erroneamente dal giudice di prime cure come prova della completa regolamentazione di ogni rapporto di dare e avere tra i coniugi a seguito della separazione, per cui l'attivo ereditario in valore mobiliare si componeva, oltre che della metà della somma di cui ai due buoni postali incassati da per complessivi € 14.202,565, anche della somma per complessivi Controparte_1
€ 25.000,00 maturata dal de cuius nei confronti della medesima al momento della loro separazione e del valore dei buoni postali cointestati al de cuius e al figlio,
, anticipatamente incassati da parte di quest'ultimo. Infine, in Controparte_2 merito alla dichiarata incommerciabilità dell'unico bene immobile caduto in successione, assumevano l'inconferenza ai fini indicati dal Tribunale dell'ingombro, rappresentato dal piccolo ambiente veranda con struttura in alluminio, per la sua modesta entità e per non aver apportato alcun aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio rispetto al progetto approvato con la concessione edilizia n.
25 del 18.3.1998.
Radicato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2 instando per il rigetto del frapposto gravame in quanto infondato in fatto e
[...]
in diritto, con vittoria delle spese del grado.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio e disposti diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata alla dr.ssa Assunta
d'Amore, subentrata nel ruolo della dr.ssa in data Controparte_4
5.1.2022; quindi, con ordinanza pronunciata in data 11.10.2022, all'esito della riserva della causa in decisione assunta all'udienza del 10.6.2022, la Corte disponeva consulenza grafologica nella persona della dr.ssa al fine di Controparte_5
accertare l'autenticità della sottoscrizione in calce alla quietanza del 10 dicembre 2004
e consulenza nella persona della dr.ssa già nominata nel primo Controparte_6
5 grado del giudizio, onde verificare la legittimità urbanistica dell'immobile caduto in successione, essendo stata dedotta l'intervenuta esecuzione di lavori volti a ripristinare lo stato dell'immobile come da C.E. n.25 del 1998, e ad attualizzarne la stima.
Depositati gli elaborati tecnici, in merito a quello svolto dall'Ing. , Controparte_6
la Corte disponeva, giusta ordinanza pronunciata in data 2.5.2024, un ulteriore approfondimento onde procedere a stimare le spese documentate sostenute dagli appellanti e il valore dei quattro buoni postali, indicati nell'atto di citazione, cointestati al de cuius e a , e dei due buoni postali, cointestati al de Controparte_2
cuius e a , laddove fossero giunti alla loro naturale scadenza, e a Controparte_1
stabilire la somma di denaro che ciascuno degli altri coeredi appellanti avrebbe dovuto prelevare in proporzione della propria quota (da determinarsi in base all'art. 581 c.c.) dalla massa ereditaria, da calcolare mediante un incremento della loro rispettiva quota.
Quindi, depositata la relazione tecnica e disposti alcuni rinvii onde verificare la possibilità che una delle Parti chiedesse l'assegnazione dell'immobile, previa corresponsione del conguaglio, la Corte riservava la causa in decisione all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, senza concessione dei termini ex art.190 c.p.c. avendovi entrambe le Parti rinunciato.
L'appello appare fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Con un primo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata laddove il
Tribunale ha così statuito: “Circa la domanda di inserimento nel relictum dei valori mobiliari sopra indicati è da evidenziarsi che parte convenuta ha dimostrato documentalmente che la ed il de cuius , all'atto della loro separazione, hanno CP_1 CP_2 provveduto a dividere tutte le somme “comuni” (conti correnti, buoni postali) per cui la
versò, a saldo di ogni pretesa creditoria del de cuius la domma di € CP_1 CP_2
20.000,00 in data 2.4.04 e € 5.000,00 in data 9.12.04 ricevendo in data 10.12.04 quietanza liberatoria a firma dello stesso”.
Al contrario, assumono che l'efficacia probatoria di tale documento è stata irrimediabilmente inficiata dalla dichiarazione di disconoscimento, ex art.214 cp.c., della relativa sottoscrizione, effettuata sia dalla parte attrice alla prima udienza che
6 da , odierna appellante, con la costituzione in giudizio a Parte_4
seguito di chiamata in causa iussu iudicis. Aggiungono che detto documento non riveste alcuna efficacia probatoria poiché alla dichiarazione di disconoscimento non era seguita una tempestiva richiesta di verificazione e che, quindi, la consistenza mobiliare per l'importo di € 25.000,00 ha, per dichiarazione espressa della convenuta
, origine e causa nella divisione delle somme di cui al conto corrente Controparte_1
n.0131158 acceso presso la BNL e non anche nei titoli postali, che, peraltro, all'epoca, non erano giunti a maturazione, essendo stati rimborsati successivamente all'epoca in cui risalirebbe la quietanza.
Gli appellanti sostengono, pertanto, che l'attivo ereditario in valore mobiliare si compone oltre che della metà della somma di cui ai due buoni postali incassati da per complessivi € 14.202,565, anche della somma per complessivi € Controparte_1
25.000,00, maturata dal de cuius al momento della loro separazione, riconosciuta come debito della stessa nei confronti del marito e rivendicata dall'odierna parte appellante, già nel giudizio di primo grado, come caduta nella successione di
Persona_2
Trattasi di una dichiarazione apparentemente riconducibile a con Persona_2
cui il sottoscrittore dichiarava di non avere più nulla a pretendere dalla coniuge in merito agli accordi seguenti alla separazione consensuale e a mezzo della quale
, fin nel primo grado del giudizio, assumeva di aver provveduto a Controparte_1
dividere anche tutte le somme comuni (conto correnti, buoni postali), previo versamento in favore di della somma di € 20.000,00 il 2.4.2002 e di Persona_2
€ 5.000,00 il 9.12.2004.
Gli appellanti correttamente eccepiscono di aver disconosciuto ex art.214 c.p.c. la sottoscrizione della suindicata dichiarazione alla prima udienza del 3.5.2010 così come , all'atto della sua costituzione in giudizio avvenuta in Parte_4
data 2.7.2010, mentre, ribadisce di aver chiesto procedersi alla Controparte_1 relativa verificazione con le note autorizzate ex art.183, sesto comma, n.3 c.p.c. (cfr. in atti).
Ebbene, stante la ritualità della esercitata facoltà da parte degli odierni appellanti di disconoscimento della scrittura privata prevista dal secondo comma dell'art. 214
7 c.p.c. secondo cui "gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore" e l'istanza di verificazione avanzata da entro il termine previsto per le deduzioni istruttorie contrarie delle Controparte_1
Parti, ed essendo discusso il regime di decadenza dell'istanza di verificazione, la
Corte ha disposto procedersi a una consulenza grafologica onde accertare l'autenticità della sottoscrizione di che ha condotto a esiti negativi. Persona_2
Invero, il c.t.u. a tal uopo nominato, dr.ssa , e alle cui conclusioni si Controparte_5
rimanda per la completezza, esaustività e logicità del relativo ragionamento argomentativo, ha concluso, utilizzando diverse scritture di comparazione in cui la firma era stata apposta in presenza di un pubblico ufficiale, nel senso che la sottoscrizione presente in calce all'originale della quietanza del 10 dicembre 2004 non
è riferibile a Persona_2
Gli appellati hanno contestato nelle comparse ex art.190 c.p.c. dette conclusioni riportandosi alle osservazioni, già sollevate, a cui il c.t.u. ha dato esauriente risposta evidenziando come “La scrittura non è il prodotto meccanico delle sole dita della mano, ma
è l'elettroencefalogramma più naturale che il soggetto possa rivelare, (quando la grafia è spontanea), e quand'anche non fosse spontanea, essa sarà sempre legata ai meccanismipsico neuro muscolari che l'hanno prodotta. In relazione alle notizie extragrafiche, sono state individuate e tenute in debito conto nello studio della firma in verifica” e tenendo, appunto, in debito conto che “Il signor è nato il [...], ha conseguito il Persona_2 diploma di aggiornamento al lavoro di tipo C. Nel 1992 a seguito di infarto miocardico acuto ha subito un intervento di bypass. Ultimo ricovero nel 2005 per insufficienza cerebrovascolare cronica multifocale, depressione morale, cardiopatie ischemiche”. Il c.t.u. ha, quindi, precisato che “Lo studio condotto ha ricostruito la dinamica del gesto grafico del de cuius, partendo dal fatto che la scrittura non si basa su aspetti statici della scrittura, ma si è analizzata la grafia complessivamente nel suo aspetto dinamico come manifestazione di attività globali dello scrivente tenendo conto del suo movimento, del ritmo, della impostazione, della dimensione, della direzione, dell'inclinazione, della continuità, della pressione, della forma, della velocità e di tutti i connotati particolari e generali che la contraddistinguono. In particolare l'attenzione viene posta sul carattere essenzialmente
8 individuale e personale della scrittura, caratterizzata da forme e gesti somiglianti che però mai si ripetono in modo eguale. La grafia autentica copre un arco temporale dal 1993 al 2004”.
Pertanto, le osservazioni critiche mosse dagli appellati nelle memorie conclusive ex art.190 c.p.c. devono ritenersi ampiamente superate dalle suesposte argomentazioni e, ritenuta apocrifa la sottoscrizione alla quietanza liberatoria apparentemente riconducibile a deve riformarsi la sentenza impugnata nella parte Persona_2
in cui ha attribuito ad essa piena valenza probatoria in merito alla divisione di “tutte le somme “comuni” (conti correnti, buoni postali)” tra e Controparte_1 Persona_2
a seguito della loro separazione.
[...]
Ciò posto, quindi, e dovendosi accertare la consistenza del patrimonio facente capo a al momento della sua morte avvenuta in data 5.1.2009, va Persona_2
affermata l'applicazione della previsione di cui all'art. 581 c.c. che così disciplina il concorso del coniuge con i figli: “quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi”.
A succedevano, quindi, ab intestato, ex art.585 c.c. il coniuge Persona_2
separato senza addebito, , per 1/3 e i figli, Controparte_1 Parte_1
, , e per 1/9 ciascuno (tra cui in Pt_2 Pt_3 Parte_4 Per_1 CP_2
rappresentazione ex artt. 467 e 468 c.c. della figlia , deceduta in Volla il 2.2.2005, Per_1
i di lei figli, , , , e ); gli odierni Parte_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Pt_9 appellanti fin dal primo grado hanno dedotto che rientrassero nella massa ereditaria, tra l'altro, sia i buoni postali cointestati al de cuius e a e a Controparte_1 CP_2
oltre che il credito pari a complessivi € 25.000,00 maturato dal de cuius nei
[...]
confronti della al momento della loro separazione personale, la cui esistenza e CP_1
giustificazione causale troverebbe origine e fonte nell'esplicita ammissione della convenuta contenuta nella comparsa di risposta e nelle note ex art.183 c.p.c..
Preliminarmente deve osservarsi sul punto che trattasi di una domanda che gli odierni appellanti hanno introdotto a seguito del deposito della suindicata quietanza liberatoria del 10.12.2004, desumendo dalla impostazione difensiva assunta da il riconoscimento di un debito nei confronti del de cuius di importo Controparte_1
pari a quello oggetto della pretesa quietanza. E soprattutto si tratta della domanda
9 fatta valere con l'atto introduttivo del giudizio e volta a far inserire nel compendio ereditario le somme giacenti su conti bancari e/o postali, cointestati al de cuius, come da lettera raccomandata del 13.12.2006, rispetto alla quale , all'atto Controparte_1 della sua costituzione in giudizio, ha eccepito che “il libretto di risparmio postale n.
19905177 cointestato con la sig.ra è stato estinto in data 9/4/04 dallo stesso sig. CP_1
Il C/C n. 013158 acceso presso la BNL è stato estinto all'atto della Persona_2 separazione dei coniugi e A seguito di tale separazione gli stessi Persona_2 CP_1 provvedevano anche a dividere tutte le somme “comuni” (conti correnti, buoni postali), tant'è che la sig.ra ebbe a versare, a saldo di ogni pretesa creditoria del sig. , la CP_1 Persona_2 somma di € 20.000,00 il 2/4/04 ed € 5.000,00 il 9/12/04 ricevendo, in data 10/12/04 ampia e liberatoria quietanza a firma dello stesso.”
Ma, a ben vedere, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non può leggersi nella predetta impostazione difensiva alcun riconoscimento implicito da parte di di essere ancora debitrice nei confronti del de cuius della Controparte_1
somma di € 25.000,00 quanto piuttosto di aver onorato detto debito mediante il versamento di due assegni non trasferibili emessi in favore di con Persona_2 data di valuta 2.4.2004 e 9.12.2004 (cfr. fotocopie degli assegni dell'importo di €
20.000,00 e di € 5.000,00).
Quanto alla ipotizzata esistenza al momento della morte del de cuius di somme di denaro su conto correnti e/o postali, anche cointestati al de cuius, o ancora a crediti derivanti dalla separazione tra coniugi, va osservato che, a fronte della eccezione di della estinzione di detti rapporti bancari prima della morte del de Controparte_1
cuius e della definizione di ogni rapporto patrimoniale a seguito della intervenuta separazione giudiziale, non è stata affatto fornita alcuna prova contraria (e ben avrebbero potuto gli appellanti ottenere copia di tutta la documentazione bancaria e postale facente riferimento al de cuius o quantomeno dimostrare di essersi attivati in tal senso) diversamente da quanto, invece, utilmente fatto con i buoni postali, che si esamineranno di qui a poco, mediante richiesta di copia inoltrata alle Controparte_7
(cfr. richiesta del 7.7.2009); parimenti è rimasto indimostrato quanto sostenuto
[...]
dagli odierni appellati nel primo grado del giudizio in merito al “libretto postale sul quale il de cuius dopo la separazione aveva circa € 50.000,00. Libretto, cointestato con altri
10 familiari, di cui gli odierni convenuti non hanno saputo più nulla” (cfr. comparsa di risposta).
Deve a questo punto esaminarsi la domanda con cui gli odierni appellanti assumono che le somme portate dai buoni postali cointestati al de cuius e rimborsati, alcuni prima della loro naturale scadenza, dai rispettivi cointestatari, e Controparte_1
facciano parte dell'asse ereditario, dovendosi ritenere che Controparte_2
l'apocrifia della sottoscrizione della dichiarazione apparentemente riconducibile al de cuius non consenta di ritenerne regolamentati i relativi importi, vieppiù, in considerazione della richiesta avanzata dall'Avv. Raffaele Guarino nell'interesse di con lettera raccomandata ricevuta 15.12.2006 (cfr. in atti), con cui Persona_2
si chiedeva il rendiconto anche dei buoni postali fruttiferi.
Ebbene, trattasi dei seguenti buoni fruttiferi cointestati al de cuius, Persona_2
e al figlio, : Controparte_2
Buono taglio Lit. succ.le cointestatari data emiss rimborso antic.
03645285 13 5000000 CE 6 18/04/1996 28/12/2006 Persona_2 Controparte_2
00699688 14 10000000 CE 6 18/04/1996 28/12/2006 Persona_2 Controparte_2
00699689 14 10000000 CE 6 18/04/1996 28/12/2006 Persona_2 Controparte_2
00699690 14 10000000 CE 6 18/04/1996 28/12/2006 Persona_2 Controparte_2
e dei buoni fruttiferi cointestati al de cuius, e al coniuge, Persona_2 [...]
: CP_1
Buono taglio Lit. succ.le data emiss rimborso. Persona_5 Controparte
01514947 13 5000000 CE 6 20/05/1994 15/12/2005 Persona_2 Controparte
01514948 13 5000000 CE 6 20/05/1994 15/12/2005 Persona_2
Rispetto a detti buoni postali gli odierni appellanti nel primo grado del giudizio hanno chiesto che i coeredi, e , provvedessero a Controparte_1 Controparte_2 imputare ex art.725 c.c. quanto dovuto nei confronti della massa per aver prematuramente riscosso detti buoni rispetto alla loro naturale scadenza e hanno agito in riduzione, laddove fossero state considerate donazioni le emissioni dei buoni postali da parte del cuius in favore del figlio, onde essere reintegrati dell'eventuale lesione ai sensi dell'art.555 c.c. laddove, invece, nel presente grado di giudizio, si sono limitati a chiedere, per quanto di interesse in merito ai buoni postali, di sentir
“dichiarare costituita la massa ereditaria, formata dagli immobili descritti dalla CTU espletata
11 in primo grado, ai fini della formazione delle quote di essi condividenti come per legge a far data dalla apertura della successione del defunto fino al dì della divisione Persona_2 mediante attribuzione agli eredi legittimi con eventuali conguagli in denaro e con compensazione e/o imputazione ex art. 725 c.c. di quanto dovuto nei confronti del De cuius da ciascuno dei coeredi e per le ragioni di cui sopra, la Controparte_1 Controparte_2 prima anche a titolo di responsabilità in solido con il secondo per illecita violazione degli obblighi di custodia dei Buoni postali prematuramente convertiti in denaro da quest'ultimo e dalla stessa detenuti in custodia e per entrambi e/o per ciascuno di essi per la prematura conversione dei sopra elencati titoli postali rispetto alla loro scadenza naturale”.
Ciò posto, deve, quindi, accertarsi se mediante l'emissione dei predetti buoni postali cointestati il de cuius abbia voluto disporre con animus donandi della metà degli importi in favore del cointestatario.
Ebbene, va preliminarmente evidenziato che la cointestazione dei buoni postali fruttiferi può lasciar configurare una donazione indiretta in quanto attraverso il negozio direttamente concluso con un terzo (nella specie, l'Ente postale) la parte, che deposita il danaro, raggiunge un effetto ulteriore ovvero attua una attribuzione patrimoniale a favore di colui che ne diventa beneficiario per la quota corrispondente, in quanto - essendo contitolare del titolo nominativo a firma disgiunta - è come tale legittimato a fare valere i relativi diritti (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 10991 del 09/05/2013). Nello stesso senso, si è ricondotta alla donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta a uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario (Cass., Sez. II, 10 aprile 1999, n. 3499;
Cass., Sez. I, 22 settembre 2000, n. 12552; Cass., Sez. II, 12 novembre 2008, n. 26983).
É stato altresì affermato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3499 del 10/04/1999) che per la validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 c.c., non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità (nella specie trattavasi di
12 cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di danaro depositata presso un istituto di credito appartenuta all'atto della cointestazione a uno solo dei cointestatari).
In particolare, la Suprema Corte (Cass. Sez. II, Sent., 19-02-2009, n. 4066) ha ritenuto superata la presunzione di contitolarità dalla prova documentale dell'esclusiva provenienza del denaro da uno solo dei contestatari del conto laddove, ad esempio, il saldo attivo del conto cointestato a due correntisti risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi.
Ebbene, non sono state allegate da parte di giustificazioni delle Controparte_2
elargizioni del padre per mezzo dell'emissione dei buoni postali cointestati in suo favore alla età di 8 anni, verosimilmente, con somme versate di esclusiva pertinenza del de cuius, per cui devono essere lette come mosse da spirito di liberalità nei suoi confronti. Peraltro, deve tenersi in debito conto anche l'impostazione difensiva assunta da fin nel primo grado del giudizio in quanto Controparte_2 volta a non contestare affatto l'ipotesi prospettata dagli originari attori che attraverso le emissioni dei buoni postali cointestati con il figlio, all'epoca minore, Persona_2 abbia inteso disporre anticipatamente di alcuni dei suoi beni.
[...]
Pertanto, la cointestazione dei buoni postali configura una donazione indiretta, con l'effetto che il relativo valore deve essere considerato come confluito nell'asse ereditario.
Dette considerazioni non sono estensibili per i buoni postali cointestati in favore del de cuius e della moglie, , le cui somme, pertanto, devono ritenersi Controparte_1
cadute in successione per la sola metà (al di là di una non chiara domanda rivolta anche nei suoi confronti).
La collazione consegue, quindi, all'allegazione delle donazioni fatte in vita dal de cuius, salva apposita dispensa di quest'ultimo (nella fattispecie mancante) e impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, per assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione.
13 Invero, ciascun coerede deve «imputare alla sua quota» non solo le somme di cui era debitore verso il defunto, ma anche «quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione», cioè per debiti relativi alla gestione della comunione (Cass. n. 975/1967; n. 1498/1974; n. 1100/1977). Le donazioni in denaro oggetto di collazione andranno inserite nel calcolo dell'asse ereditario al valore nominale e non al valore attuale rivalutato. Alla somma da computare nel calcolo dovranno comunque aggiungersi i frutti che la somma avrebbe comportato in favore del de cuius, se non l'avesse donata, e quindi gli interessi fino alla data di apertura della successione.
Di poi, il fatto che l'art. 725 c.c. accomuni le operazioni di prelevamento relative a beni donati e le operazioni di prelevamento relative ai debiti del coerede verso il de cuius o dipendenti dalla comunione, si giustifica in funzione della circostanza obiettiva che questi due diversi titoli di imputazione non influiscono sulla natura e sulla funzione delle operazioni di prelevamento, le quali rimangono identiche in entrambe le ipotesi. I prelevamenti, pur costituendo una delle fasi del procedimento divisorio, sono fatti prima della divisione vera e propria, che si svolge con riferimento ai beni che residuano, tolti cioè i beni prelevati dai coeredi non donatari o creditori (Cass. n. 1481/1979; n. 398/1985). Invero, dal combinato disposto del secondo comma dell'art. 724 e del primo comma dell'art. 725 c.c. si evince che nel giudizio di divisione il giudice, prima della formazione delle singole porzioni, deve imputare alla quota del coerede le somme di danaro delle quali il medesimo sia debitore verso gli altri coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione e poi disporre a favore dei condividenti che siano creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle loro rispettive quote, ripartendo, infine, i beni ereditari residui tra i partecipanti alla comunione (Cass. n. 3617/1987) e da tanto deriva che la collazione per imputazione non comporta una divisione parziale dell'eredità, bensì realizza un'attività di carattere meramente prodromico alle attività strettamente divisionali che non determina lo scioglimento anticipato della comunione ereditaria (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008).
Ex art. 725 c.c. i prelevamenti si effettuano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura, solo per quanto è possibile;
infatti, la mancanza,
14 nell'asse ereditario, di beni della stessa natura di quelli che sono stati conferiti dagli eredi donatari, non esclude il diritto al prelevamento da parte degli eredi non donatari, da effettuarsi solo per quanto possibile con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura (Cass., Sez. II, 6 ottobre 2021, n. 27086; Cass.,
Sez. VI-2, 10 luglio 2017, n. 17022; Cass., Sez. II, 6 ottobre 2016, n. 20041).
Ebbene, precisati questi principi di diritto, devono ora verificarsi le modalità attraverso cui operarsi il prelievo da parte degli odierni appellanti rispetto alle somme di cui gli appellati sono debitori verso il de cuius o che hanno formato oggetto di donazioni indirette.
Il patrimonio del de cuius al momento della morte era costituito dalle seguenti consistenze immobiliari: a) appartamento sito in San Prisco (CE) alla via Dello Sport, al secondo piano, al NCEU foglio 6, p.lla 5245, sub 9, cat A2, classe 3; a 1) locale cantinola ubicato al piano seminterrato del predetto fabbricato di Via Dello Sport al
NCEU al foglio 6, p.lla 5245, Sub 27, cat C/2, Classe 2; a 2) autorimessa di mq. 20 al piano seminterrato, al NCEU al foglio 6 p.lla 5245 sub 22 categoria C/6 classe 4.
Nel primo grado del giudizio detto immobile non risultava regolarmente accatastato per il taglio interno delle tompagnature di divisione e per la presenza di una veranda in cucina per cui la planimetria non era aggiornata all'attuale stato di fatto tanto che il giudice di prime cure ha respinto la domanda di divisione ereditaria sul presupposto che “l'unità immobiliare risulti parzialmente abusiva, presentando ampliamenti rispetto a quanto previsto dalla licenza edilizia sulla base della quale esse furono originariamente edificate”.
Non affrontando la tipologia dell'abuso e la sua rilevanza ai fini della domanda di divisione ereditaria, lo stesso deve ritenersi eliminato avendo il c.t.u., nominato nel presente grado di giudizio, accertato che “Dal sopralluogo effettuato e da tutta la documentazione reperita presso la casa comunale del comune di San Prisco, si è rilevato che il bene è stato reso legittimo urbanisticamente con gli interventi richiesti ed autorizzati, meglio specificati nella documentazione allegata agli atti. Per cui ad oggi l'immobile è sicuramente legittimo. I dati catastali indicati oggi corrispondono alla realtà. Il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale. Inoltre è possibile affermare che vi è corrispondenza tra la descrizione del cespite contenuta nel titolo di provenienza e i dati desumibili dalle
15 planimetrie catastali. In più in seguito al sopralluogo esperito e da un attento esame visivo dei luoghi risulta che: i dati identificativi del cespite rispetto alla situazione di fatto, accatastano regolarmente l'immobile; l'indirizzo è completo di tutte le indicazioni necessarie per una corretta identificazione del bene;
la planimetria catastale rappresenta l'attuale stato dei luoghi, per quanto detto sopra. Si può affermare che gli identificativi catastali del cespite non includono porzioni aliene. Inoltre gli immobili contigui (ad esempio locali adiacenti) non risultano fusi sul piano fisico con quello in esame.”.
Di poi, il c.t.u. ha accertato che il valore di detto immobile fosse pari al momento dell'apertura della successione (5.1.2009) a € 72.000,00 (dato il breve lasso di tempo trascorso al momento della redazione della consulenza tecnica d'ufficio nel primo grado del giudizio) e all'attualità a € 93.641,00, valori affatto contestati da nessuna delle Parti. E ne ha accertato l'evidente indivisibilità (cfr. consulenza tecnica d'ufficio espletata nel primo grado del giudizio) in considerazione del concorso fra sei coeredi, figli del de cuius, e il coniuge superstite, e della natura e consistenza dell'unico bene immobile caduto in successione.
La indivisibilità in tal modo decretata dagli esiti della indagine tecnica d'ufficio non può che essere constatata e ratificata dalla Corte, essendo in linea con i principi che ne ravvisano presupposti e connotati. È noto, invero, che “in materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile … quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (Cassazione civile, sez. II, 23/04/2018, n. 9979). Conseguenza inevitabile dell'accertata indivisibilità dei beni della massa è la vendita all'incanto dello stesso, non avendo alcuno dei condividenti avanzato istanza di assegnazione dietro versamento del dovuto conguaglio in denaro, pur sollecitata dalla Corte.
16 Nulla può, invece, essere riconosciuto a titolo di spese che gli appellanti assumono di aver sostenuto nell'interesse della comunione posto che gli unici documenti risultano depositati tardivamente nel giudizio di primo grado unitamente alla comparsa conclusionale e che ben avrebbero potuto essere depositati entro i termini indicati dalla legge e fissati dal giudice per l'articolazione dei mezzi istruttori, tenuto conto dell'epoca della loro emissione, mentre, nessun altro documento è stato depositato nel presente grado di giudizio. Peraltro, i documenti di spesa depositati nel primo grado del giudizio, unitamente alla comparsa conclusionale, appaiono strumentali all'introduzione del giudizio e non possono, pertanto, intendersi come pagamento di un debito del de cuius o sorti in conseguenza della morte, come spese funerarie, per l'apposizione dei sigilli o per imposte di successione.
Infine, quanto ai lavori in economia eseguiti per il ripristino dell'immobile secondo i lavori assentiti con la concessione edilizia, va ricordato che il coerede che abbia apportato miglioramenti al bene ereditario non può invocare la disciplina prevista dall'art. 1150 c.c. - la quale attribuisce al terzo possessore di buona fede un'indennità pari all'aumento di valore della cosa per effetto dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri partecipanti alla comunione ereditaria, ha unicamente il diritto di essere rimborsato delle spese eseguite per la cosa comune, le quali sì ripartiscono al momento dell'attribuzione delle quote, secondo il principio nominalistico, dato che lo stato di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti stessi (Cass. n. 5135/2019; Cass. n. 16206/2013; Cass. n. 15123/2010;
Cass. n. 6982/2009; Cass. n. 12345/91; Cass. n. 2974/81).
Quindi, il diritto al rimborso non può essere riconosciuto automaticamente a fronte della riscontrata presenza di interventi migliorativi, dovendo il coerede - che asserisce di aver apportato migliorie alla cosa comune - documentalmente provare gli esborsi effettivamente e concretamente affrontati.
Orbene, gli appellanti non hanno depositato nel corso del giudizio alcuna fattura o altra documentazione idonea a dare dimostrazione degli esborsi sostenuti per cui la relativa domanda non può essere accolta.
Né può condividersene l'accertamento compiuto dal c.t.u. non si comprende sulla scorta di quale documentazione.
17 Di talchè il patrimonio immobiliare di al momento della sua morte Persona_2
ovvero all'apertura della successione (5.1.2009), deve ritenersi composto dal predetto immobile del valore commerciale di € 72.000,00 (relictum) e dal donatum che unitamente alle somme indebitamente prelevate e appartenenti al de cuius ammonta a € 56.253,59 (pari alla somma di € 48.471,27 da restituire alla massa da parte di e di € 7.782,32 da restituire alla massa da parte di Controparte_2 [...]
, detratte le rispettive proprie quote). CP_1
Sulla massa ereditaria sono chiamati a concorrere quali eredi sulla base del disposto dell'art.581 c.c. la moglie del de cuius, , nella misura di 1/3 e i sei figli, Controparte_1
nella misura di 1/9 ciascuno, , e Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
nonché in rappresentazione ex artt. 467 e 468 c.c. della figlia CP_2 Persona_1
, i suoi figli , , , e .
[...] Parte_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Pt_9
Ebbene, posto che trattasi evidentemente di un bene immobile indivisibile, come accertato anche dal c.t.u., non può negarsi il diritto al prelevamento dall'unico bene indivisibile relitto ma, in applicazione dell'art. 720 c.c., deve escludersi che possa essere effettuato assegnando il bene ai coeredi che hanno diritto ad effettuare il prelievo, in assenza di una richiesta in tal senso, pur sollecitata dal Collegio (cfr. verbale di udienza dell'8 maggio 2025).
Si deve, quindi, procedere a determinare il valore delle somme donate e indebitamente prelevate al momento dell'apertura della successione da parte degli appellati e, a fronte della relativa collazione per imputazione, accertarsi il diritto degli altri coeredi al prelevamento delle rispettive quote, disponendone lo stralcio dal ricavato all'esito della vendita dell'unico immobile non divisibile relitto o, in caso di incapienza, anche solo parziale, disporne il pagamento a carico degli appellati.
Inoltre, la collazione per imputazione si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo donatario;
sicché la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il
18 principio nominalistico, con la conseguenza che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 9177 del 12/04/2018 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5659 del 20/03/2015).
Diversamente, la collazione del danaro ricevuto in donazione dal de cuius soggiace al principio "nominalistico", con esclusione di qualsiasi rivalutazione, senza che possa tenersi conto del mutato potere d'acquisto della moneta (cfr. Cass. 17.10.2019 n.
26486; Cass. 11.5.1973, n. 1255; Cass. 28.9.1969, n. 2342; Cass. 20.4.1964, n. 929 secondo cui il principio nominalistico opera anche nel campo delle successioni, come nel caso di conferimento di una remota donazione in danaro).
Ebbene, ribadito che i buoni postali cointestati al de cuius, e al Persona_2
figlio, , devono ritenersi appartenenti per la metà a Controparte_2 Persona_2
e per l'altra metà a , a titolo di donazione indiretta, e che i
[...] Controparte_2
buoni fruttiferi cointestati al de cuius, e al coniuge, , Persona_2 Controparte_1 devono ritenersi appartenenti al primo per la sola metà, si procede alla relativa imputazione nei seguenti termini.
In particolare, per i primi, del valore nominale complessivo all'emissione di £
35.000.000 (trattandosi di tre buoni del valore ciascuno di £ 10.000.000 e uno del valore di £ 5.000.000, tutti emessi il 18.4.1996), appartenenti alla categoria dei BB.FF. serie A1, era previsto ai fini del rimborso il loro raddoppio allo scadere degli 8 anni e la loro triplicazione allo scadere del 12° anno, che sarebbe maturato il 18.4.2008, ossia circa due anni dopo la loro anticipata riscossione da parte del cointestatario appellato, , così come risulta sul retro dei rispettivi titoli. Controparte_2
Pertanto, tenuto conto del valore alla loro naturale scadenza di € 6.778,48 per l'unico buono emesso per il valore di £ 5.000.000 e di € 13.557,00 per ciascuno dei tre buoni emessi per il valore di £ 10.000.000, alla data dell'apertura della successione e, quindi, con gli interessi maturati fino a detta data, deve ritenersi appartenente alla massa ereditaria la somma di € 48.471,27 (data dalla somma di € 41.546,82, per i tre buoni, e di € 6.924,45, compresi gli interessi legali maturati dalla data di naturale scadenza dei buoni), da cui dovrà prelevare la somma di € 16.157,07 (pari a 1/3) e Controparte_1
ciascuno degli appellanti la somma di € 5.385,70 (pari a 1/9).
19 Deve ritenersi appartenente alla massa ereditaria, altresì, il valore del 50% dei due buoni cointestati a e;
trattasi di che risultano Persona_2 CP_8 Pt_11
emessi il 20.5.1994 nel rispetto della regolamentazione propria della Serie AD per i quali l'importo raddoppiava dopo 7 anni e triplicava all'11° anno ovvero nell'anno
2005, in cui sono stati appunto riscossi.
Per tali buoni, alla data dell'apertura della successione, tenuto conto del valore alla loro naturale scadenza del 20.5.2005 di € 7.101,28 per ognuno di essi del valore nominale all'emissione del 20.5.1994 di £ 5.000.000, deve ritenersi appartenente alla massa ereditaria la somma pari a € 7.782,32 (compresi gli interessi legali maturati dalla data di naturale scadenza dei buoni), da cui ciascuno dei sei figli dovrà prelevare la somma di € 864,70 (pari a 1/9).
Non potendosi disporre immediatamente alcun prelievo, occorre predeterminare il valore monetario del futuro prelevamento, calcolandolo sul valore del donatum e del debito di e nei confronti della massa e Controparte_2 Controparte_1 maggiorandolo degli interessi, rinviandone l'attuazione alla vendita dell'unico immobile caduto in successione.
Tuttavia, la Corte non è grado di sapere, né verificare se l'unico bene immobile presente nella massa ereditaria sia (dal punto di vista del suo valore all'esito della vendita e di eventuali ribassi) tale da consentire a ciascun altro coerede di operare prelevamenti in maniera tale da reintegrare le loro quote ereditarie. Pertanto, allo stato, la Corte si limita a statuire il prelievo che ciascun coerede è tenuto a effettuare rispetto ai coeredi donatari o debitori. Quanto alle modalità pratiche di tale conferimento andrà verificato, all'esito della vendita dell'immobile, se sia possibile provvedere a effettuare i prelevamenti (di seguito quantificati) sul ricavato della vendita in proporzione alle rispettive quote e, in mancanza, si dovrà provvedere ad accollare le somme a carico di e . Controparte_2 Controparte_1
Tenuto conto del valore complessivo delle somme ricevute in donazione e dovute alla massa ereditaria in ragione della indebita anticipata riscossione dei suindicati buoni postali, in base al loro valore all'epoca dell'apertura della successione, e della circostanza che le quote degli odierni appellanti e di Controparte_2
corrispondono, ciascuna, a 1/9 dell'asse ereditario, va accertato il diritto di
20 , e , nonché in rappresentazione Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
di , dei suoi figli , , , e Persona_1 Parte_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8
, a fronte della collazione per imputazione da parte di Pt_9 Controparte_2 del valore di € 48.471,27 per i quattro buoni postali fruttiferi nn. 03645285 13,
00699688 14, 00699689 14 e 00699690 14 e detratta la sua quota, al prelevamento della somma di € 5.385,70, ciascuno, e il diritto di della somma di € Controparte_1
16.157,07, oltre interessi al saggio legale dalla data di apertura della successione al saldo, nonché il diritto di , , , Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 nonché in rappresentazione di , dei suoi figli , Persona_1 Parte_5
, , e , e di a fronte della Pt_6 Pt_7 Pt_8 Pt_9 Controparte_2
collazione per imputazione da parte di del valore di € 7.782,32 per i Controparte_1 due buoni postali fruttiferi nn. 01514947 13 e 01514948 13 e detratta la sua quota, al prelevamento della somma di € 864,70, ciascuno, oltre interessi al saggio legale dalla data di apertura della successione al saldo.
Poiché residua un unico bene immobile, dal ricavato della sua vendita all'asta dovranno essere previamente stralciate, prima della divisione, le suindicate somme alle quali hanno diritto i coeredi, come sopra specificate, a titolo di prelevamento.
I prelevamenti, pur costituendo una delle fasi del procedimento divisorio, sono fatti prima della divisione vera e propria, che si svolgerà sul ricavato della vendita che residua, tolti cioè i beni prelevati dai coeredi non donatari o creditori, in ragione delle quote di comunione di ciascuno (Cass. n. 27410/2005).
Onde garantire la parità di trattamento del coerede non donatario o creditore verso la massa ereditaria a effettuare il prelevamento di un importo astrattamente calcolato sul valore del donatum e dei debiti verso la massa sull'eventuale minor valore che si andrà a realizzare sul ricavato della vendita dell'unico bene immobile caduto in successione, l'eventuale incapienza (nel caso di eventuali ribassi dopo i primi tentativi di vendita andati deserti) sarà integrata mediante corresponsione della differenza da parte di e . Controparte_2 Controparte_1
Invero, le norme sulla imputazione e i prelevamenti, non diversamente dalle altre regole che stabiliscono l'ordine delle operazioni divisionali, sono suscettibili di deroga sia mediante accordi espressi, sia tacitamente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1518
21 del 10/06/1966). Può darsi benissimo che i comunisti preferiscano lasciare impregiudicata la divisione ed estinguere i rapporti obbligatori con pagamenti in denaro. Le poste attive e le poste passive, invece di estendere o comprimere i diritti dei singoli sulla massa, sono regolate per equivalente, mediante la proporzionale ripartizione della somma fra i compartecipi. Sebbene non sia espressamente previsto, deve ritenersi che il comunista debitore possa e debba adempiere mediante pagamento in denaro, come nella fattispecie in esame in caso di possibile incapienza dell'unico bene immobile residuo, posto che tale forma di adempimento è quella normale e non può pregiudicare l'interesse degli aventi diritto.
In applicazione del principio secondo cui nei procedimenti di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto sostenute nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (cfr. Cass. n. 1635/2020), deve ritenersi che, nell'economia del giudizio, hanno assunto particolare rilievo le pretese dei coeredi, odierni appellanti, di far rientrare nella massa ereditaria somme anticipatamente prelevate dagli appellati, oltre che ulteriori somme portate da conto correnti e postali e un altro immobile (domanda quest'ultima che è stata respinta dal giudice di prime cure e non ha formato oggetto di alcuna censura), e che hanno trovato solo parziale accoglimento per cui si reputa sussistano le ragioni secondo la previsione di cui all'art.92 c.p.c., nella sua formulazione vigente ratione temporis, per dichiarare interamente compensate le spese del doppio grado di giudizio.
PQM
La Corte di Appello di AP – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , , Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 nonché in rappresentazione di , dai suoi figli , Persona_1 Parte_5
, , e , nei confronti di e Pt_6 Pt_7 Pt_8 Pt_9 Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 2366/2016 pronunciata in data 23 febbraio 2016 dal
[...]
Tribunale di AP, così provvede:
22 a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara aperta la successione ab intestato di Persona_2
in AL il 5 gennaio 2009;
[...]
b) accerta che l'eredità è composta dai seguenti beni: b1) appartamento sito in
San Prisco (CE) alla via Dello Sport, al secondo piano, al NCEU foglio 6, p.lla
5245, sub 9, cat A2, classe 3; b2) locale cantinola al piano seminterrato del fabbricato di Via Dello Sport, al NCEU al foglio 6, p.lla 5245, Sub 27, cat C/2,
Classe 2; b3) autorimessa al piano seminterrato del fabbricato di Via Dello
Sport, al NCEU foglio 6 p.lla 5245 sub 22 categoria C/6 classe 4; b4) quattro buoni postali fruttiferi serie A1 nn. 03645285 13, 00699688 14, 00699689 14 e
00699690 14; b5) il 50% di due buoni postali fruttiferi serie AD nn. 01514947 13
e 01514948 13;
c) accerta che l'eredità si è devoluta ex art.581 c.c. in favore della moglie
[...]
e dei figli , , CP_1 Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 nonché, in rappresentazione ex artt. 467 e 468 c.c. di , dei Persona_1
suoi figli , , , e , e di Parte_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Pt_9
; Controparte_2
d) accerta la non comoda divisibilità dell'unico bene immobile caduto in successione sub b1), b2) e b3) e dispone che si proceda alla vendita come da successiva ordinanza;
e) disposta la collazione per imputazione delle somme di cui ai buoni postali fruttiferi sub b4), accerta che , Parte_1 Pt_2 Pt_3
, nonché in rappresentazione di , i suoi figli Parte_4 Persona_1
, , , e , hanno diritto al Parte_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Pt_9 prelevamento della somma di € 5.385,70 ciascuno e della Controparte_1
somma di € 16.157,07, oltre interessi al saggio legale dall'apertura della successione al saldo, da far valere sul ricavato della vendita all'asta dell'immobile e, in caso di incapienza, condanna al Controparte_2
pagamento della differenza;
f) disposta la collazione per imputazione del 50% delle somme di cui ai buoni postali fruttiferi sub b5), accerta che , , Parte_1 Pt_2 Pt_3
23 , nonché in rappresentazione di , i suoi figli Parte_4 Persona_1
, , , e , e , Parte_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Pt_9 Controparte_2
hanno diritto al prelevamento della somma di € 864,70 ciascuno, oltre interessi al saggio legale dall'apertura della successione al saldo, da far valere dal ricavato della vendita all'asta dell'immobile, e, in caso di incapienza, condanna al pagamento della differenza;
Controparte_1
g) all'esito dei prelevamenti di cui ai capi e) ed f) la divisione si svolgerà sul residuo del ricavato della vendita in ragione delle quote di legge di ciascuno dei coeredi;
h) pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate in entrambi i gradi di giudizio, come già liquidate, a carico delle Parti in solido tra loro;
i) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in AP nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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