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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/09/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
REPUBBLICA ITALIANA R.G. N° IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1824/2021
Cron. N°________ La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1) dott. Filippo Labellarte Presidente OGGETTO: Rep. N° ________ Somministrazione
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente --------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, avverso la sentenza n. 1452/2021, resa dal Tribunale di
Foggia pubblicata il 10.6.2021 nel procedimento civile n.80000297/2011 non notificata;
tra
(già denominata - Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa in virtù di procura in uno all'atto di appello dall'avv. Paola
Concetta Caso;
- appellante -
e
, con sede in Cagnano Varano (FG), rappresentata e difesa Controparte_3
dall'Avv. Stefano Maria Rutica in virtù di procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
- appellata -
* * * * * * *
All'udienza del 12.04.2024 la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190
1 c.p.c., sulle conclusioni come di seguito precisate: -------------------
per l'appellante: accogliere l'appello proposto da , già Controparte_1 [...]
, e, in riforma della sentenza n. 2630/2021 emessa dal Tribunale di Controparte_2
Foggia pubblicata il 11 novembre 2021 e non notificata, in accoglimento del gravame,
rigettare la domanda proposta dalla per l'effetto, condannare la Controparte_3
alla restituzione di quanto la sia costretta a Controparte_3 Controparte_1
versare in adempimento della sentenza riformata in caso di rigetto dell'istanza di
inibitoria;.
per l'appellata: dichiarare inammissibilità dell'appello proposto dalla
[...]
Rigettare nel merito il gravame proposto dalla stessa Controparte_2 [...]
per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e competenze Controparte_2
oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29.05.2014, la società conveniva in CP_3
giudizio l' per accertare l'inadempimento contrattuale ex art. Controparte_2
1223 C.C. da parte della società nella erogazione di una Controparte_2
fornitura di energia elettrica, quale prevista nel contratto 8/4/2010, avvenuta soltanto nel settembre 2013, e condannarla al risarcimento danni quale indennità di mancato guadagno, danno all'immagine e rimborso spese sostenute, nella misura di Euro
250.000 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia con vittoria di spese.
Si costituiva la società chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Il giudice del Tribunale di Foggia, all'esito dell'istruttoria, accertava la responsabilità
della società in relazione ai danni patiti dall'attrice condannandola al Controparte_1
pagamento dell'importo di E. 141.907,24 a titolo di risarcimento danni oltre rivalutazione monetaria e interessi e spese processuali.
Con l'atto di appello l' ha impugnato la sentenza di primo grado per Controparte_1
errata interpretazione del dato normativo da parte del giudice di primo grado, e per 2 omessa/inesistenza del danno lamentato dalla società appellata.
Si è costituita la società chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_3
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Con un primo motivo, la società si duole della decisione del giudice Controparte_1
di primo grado che non avrebbe valutato correttamente le risultanze della ctu e i fatti come avvenuti in concreto, così come riferiti dai testi, rapportato a quanto accertato dal consulente d'ufficio.
A dire dell'appellante, mentre per il CTU, ing. , l' avrebbe Per_1 Controparte_1
dovuto sin da subito optare per la soluzione progettuale, poi eseguita, della linea interamente interrata, per l' il progetto iniziale di linea area realizzato sarebbe CP_2
stato invece conforme ai dettami della delibera n. 348/07 dell' che le Pt_1
imponeva di progettare le opere per la connessione al minimo tecnico (adottando la soluzione che consente di rendere minimo il costo per la realizzazione della connessione medesima).
Quindi, la scelta di di procedere in prima battuta alla progettazione Controparte_4
della linea aerea sarebbe stata dettata dal rispetto della normativa regolante il settore e non da imperizia.
Il motivo è infondato.
E' incontroverso, che in data 23/02/2010 la richiedeva un nuovo Controparte_3
allaccio elettrico alla parte convenuta per l'alimentazione elettrica per una CP_2
potenza di 30 kW, tensione 380V 3FN, in relazione al realizzando impianto di distribuzione carburanti sito in Cagnano Varano lungo la SS693 al km 33 + 040
(contrada Difesa del Re) ricevendo dall' la specifica tecnica (Doc.1 di parte CP_2
attrice) controfirmata in data 25/02/2010, mentre solo in data 11/09/2013 ENEL veniva eseguito l'allacciamento della linea alla (Doc.32 parte convenuta). CP_3
L inizialmente, per la realizzazione di una nuova linea optò per una soluzione CP_2 3 aerea.
I nulla-osta vennero rilasciati dalle amministrazioni rispettivamente in data 07/07/2011
dal Ministero dello Sviluppo economico (Doc.3 parte convenuta), e in data 12/09/2011
dal Comune di Cagnano Varano (Doc.2 parte convenuta).
Mentre, in data 28/02/2012 il
[...]
di Bari e Controparte_5
di Foggia emise il preavviso di parere vincolante negativo, in quanto la linea aerea alterava negativamente l'assetto paesaggistico dell'area in quanto soggetta a vincoli paesaggistici ed ambientali, precisando che sarebbe stata presa in considerazione favorevolmente soltanto un riproposizione progettuale in cui fosse stata prevista la realizzazione della linea elettrica completamente interrata. (Doc.7 parte convenuta).
In data 30/04/2012, su contestazione dell' il CP_2 [...]
Controparte_5
di Bari e di Foggia emetteva parere negativo definitivo alla richiesta di autorizzazione
Paesaggistica promossa da per la linea aerea. CP_2
In data 24/07/2012 la eseguì il bonifico bancario per il pagamento CP_3
dell'integrazione del contributo di allacciamento. (Doc.13 parte convenuta).
Quindi l' dopo aver ricevuto parere negativo e tentato di ottenere una nuova CP_2
autorizzazione per una linea parzialmente interrata, ricevendo un nuovo parere negativo, si determinò finalmente a progettare una linea totalmente interrata per una lunghezza di 1.225m con la realizzazione di un unico palo all'interno del terreno occupato dall'impianto della (Doc.24 parte convenuta). CP_3
Quindi, la durata dei lavori ebbero inizio con la denunzia di inizio lavori del
17.06.2013 e terminarono il 11.09.2013, a distanza così di oltre tre anni dalla stipula del contratto.
Il giudice di primo grado richiamando gli accertamenti eseguiti dal CTU, e facendo riferimento alla normativa vigente, ha motivato la decisione ritenendo che qualsivoglia 4 progetto che prevedesse la realizzazione di una linea elettrica aerea nell'area interessata fosse assolutamente improponibile in quanto destinato ad essere rigettato e, quindi, tale ritardo era fonte di responsabilità della convenuta nella causazione dei danni patiti dall'attrice e, conseguentemente, con il diritto della stessa al risarcimento dei detti danni.
Quindi, in sede di gravame si tratta di rivalutare il materiale probatorio acquisito in primo grado, ossia se il ritardo nella fornitura dell'energia elettrica sia dipeso esclusivamente dalla presentazione di progetti non conformi alle normative e regolamenti vigenti nella zona in oggetto.
A tal proposito, il Collegio evidenzia che la realizzazione di linee aeree, come rilevato dallo stesso CTU, sono normalmente il “minimo tecnico” quando è possibile,
rispondendo al principio di economicità richiesto agli Enti e Aziende che gestiscono servizi pubblici con costi inferiori a carico dei richiedenti e un servizio che permette maggior semplicità nell'esercizio degli impianti in quanto facilmente ispezionabili.
Tuttavia dalla documentazione in atti si rileva che l' senza aver affidato alcuno CP_2
studio circa la fattibilità o meno di una linea aerea in relazione all'impatto paesaggistico (sul sistema botanico/vegetazionale), e nonostante avesse ricevuto la comunicazione di preavviso di parere vincolante negativo dalla
[...]
per le Provincie di Bari e di Foggia in data Controparte_5
28/02/2012 (Doc.7 parte convenuta), motivato dal fatto che l'elettrodotto alterava negativamente l'assetto paesaggistico dell'area, ha fatto decorrere quasi un anno prima di decidersi ad eseguire la linea totalmente interrata.
Dal dato normativo richiamato dalla stessa appellante si ricava, a differenza di quanto sostenuto dalla stessa, che per la progettazione della linea aerea non va valutato semplicemente il minimo costo, ma va applicato secondo il minimo costo sostenibile per la specifica opera nella specifica zona in oggetto, ossia che la scelta del minimo costo non deve alterare il paesaggio e la vegetazione circostanze. 5 Quindi, sarebbe stato necessario ancor prima di procedere alla progettazione valutare l'impatto ambientale generato dalle costruende linee elettriche aree su tutte le principali componenti ambientali interessate cercando soluzioni che, al di là dei costi,
potevano garantire la minima alterazione ambientale, conformandosi necessariamente e comunque al parere definitivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio per le Provincie di Bari e di Foggia emesso la prima volta in data
30.04.2012.
Quindi, l'aver ritardato da parte dell' la realizzazione della linea, nonostante il CP_2
parere negativo, cercando di ottenere una modifica con una linea parzialmente interrata, è dipeso sicuramente dall'imperizia della società convenuta che ha omesso ogni valutazione circa l'impatto ambientale ignorando altresì le indicazioni che erano pervenute dalla Soprintendenza, costituendo così fonte di responsabilità civile.
Quindi, il CTU, con una valutazione condivisibile, ha stimato in 402 giorni tempi tecnici per la regolare fornitura di energia elettrica alla società tenuto CP_3
conto delle autorizzazioni, progettazione e realizzazione della linea interrata,
risultando così inutili i maggiori tempi impiegati per aver ostinatamente tentato di realizzare la linea aerea nonostante il parere negativo della Sopraintendenza.
In conclusione, pur considerando i vincoli della società a progettare le Controparte_1
opere per la connessione al minimo tecnico – cioè adottando la soluzione che consentiva di rendere minimo il costo per la realizzazione della connessione medesima
– si ritiene che l' , quantomeno, dopo il primo parere della Controparte_2
avrebbe dovuto senza indugio procedere alla progettazione della linea CP_5
interrata, tenuto conto del tempo trascorso rapportato ai tempi medi di realizzazione di un nuovo impianto.
Con un secondo e terzo motivo di gravame, l'appellante si duole che il giudice di primo grado avrebbe accettato il calcolo eseguito dal CTU circa i tempi necessari alla realizzazione dell'allaccio, in quanto a suo dire i tempi impiegati dalll' per la CP_2 6 predisposizione e presentazione dei progetti ritenuti non idonei non avrebbero dovuto essere conteggiati ai fini della determinazione del ritardo, poiché non causati da imperizia/negligenza di CP_2
Tali tempi sarebbero dal 28 febbraio 2012 (in cui vi è stato il primo diniego al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica) alla data del 21 dicembre 2012 in cui è stata effettivamente rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica.
Inoltre, sarebbe errata la liquidazione dei danni da parte del giudice di primo grado in quanto i ratei di mutuo fondiario e di finanziamento pagati dalla dal 2010 al CP_3
2013 per € 91.907,24 non sarebbero diretta conseguenza del ritardo.
Mentre, per il mancato guadagno il giudice con liquidazione equitativa non avrebbe fatto riferimento ad alcun paramentro per comprendere il criterio risarcitorio, che sarebbe comunque non dovuto, in quanto il 4 luglio 2012 la società non aveva CP_3
le autorizzazioni per l'esercizio di un'attività commerciale nel settore di prodotti soggetti ad accise come i carburanti, e non aveva il certificato prevenzione incendi.
Il motivo è fondato per come si dirà.
Il Collegio evidenzia che l'appellante non contesta i tempi tecnici stimati dal CTU in
402 giorni per la realizzazione della regolare fornitura di energia elettrica considerando il progetto di linea totalmente interrata, in accordo con i tempi indicati nel preventivo di spesa n. pratica 00223084523 del 07/04/2010 (Doc. 32 parte convenuta) relativo alla richiesta di allaccio da parte dell'attrice.
Mentre, l'appellante, sostiene che il tempo necessario dal primo diniego alla successiva autorizzazione non doveva essere considerata ai fini del calcolo da parte del CTU per il ritardo e la relativa responsabilità.
Nel premettere che il ritardo dell' nella realizzazione dell'impianto riguarda i CP_2
tempi inutili decorsi per inutili progettazioni e richieste amministrative, attività che si sarebbero potute evitare, in quanto prima con un adeguato studio di fattibilità e,
successivamente, prendendo atto del primo parere negativo della Soprintendenza, era 7 prevedibile il secondo parere negativo della Sopraindentenza tenuto conto dei vincoli paesaggistici esistenti da anni nella zona in questione.
Quindi, quantomeno, dalla data del primo parere negativo del 28.02.2012 alla data del
18.10.2012 di richiesta di concessione all'Anas per il parallelismo interrato (232
giorni), l' ha ritardato in modo negligente la realizzazione della linea interamente CP_2
interrata.
Tuttavia, ai fini della responbilità risarcitoria del danno da ritardo va considerato non solo il ritardo ma che questo sia stato causa di un danno prodottosi all'interno della sfera societaria, dovendo quest'ultima dimostrare l'esistenza del danno, e cioè la lesione patrimoniale (da allegare e dimostrare nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti).
In questo caso, il giudice di primo grado ha riconosciuto alla società il risarcimento del danno emergente pari ad E. 91.907,24, corrispondente ai ratei dei finanziamenti accesi presso Istituti di credito dall'attrice per la realizzazione della propria attività
lavorativa, e da quest'ultima pagati negli anni 2010-2013, quale danno conseguente al fatto che la società non avesse potuto svolgere alcuna attività lavorativa a causa dei ritardi nella fornitura di energia elettrica.
Il Collegio, invece, ritiene che il danno lamentato dalla società in relazione al finanziamento contratto in data 08.02.2012 per la realizzazione del programma di investimento, come si legge nel contratto di mutuo, non è in alcun modo in rapporto causale con il ritardo nella realizzazione della linea elettrica interrata, in quanto manca il nesso causale tra ritardo e finanziamento, il quale fu contratto non a causa del ritardo ma a prescindere dal ritardo, ovvero per ottenere somme dall'istituto mutuantre che sarebbero servite per la realizzazione o completamento dell'impianto.
Con il contratto di mututo la società ha ricevuto somme dalla banca che CP_3
avrebbe dovuto restituire a prescindere dal ritardo, mentre gli interessi corrisposti su tali somme sono nient'altro che il costo del denaro ottenuto. 8 Mentre, non ha dimostrato nel giudizio di aver corrisposto interessi moratori derivanti dal ritardo con cui fu avviata l'attività commerciale.
La circostanza che non abbia potuto pagare le rate di mutuo a causa del ritardo, ovvero che abbia contratto un mutuo per sanare perdite derivate dal ritardo con cui è stata avviata l'attività non è stata in alcun modo dimostrato.
Mentre, ciò che la società avrebbe dovuto dimostrare è sicuramente il mancato guadagno derivato dal ritardo con cui è stata avviata l'attività commerciale.
Il giudice del Tribunale di Foggia ha liquidato equitativamente il mancato guadagno ritenendo che fosse pacifico il danno nel periodo di tempo in cui non ha svolto attività
lavorativa senza che la società avesse fornito, neppure sotto il profilo indiziario, alcun elemento per addivenire a tale quantificazione.
Difatti non vi è alcuna prova che la società fosse pronta, sia sotto il profilo CP_3
autorizzativo che di sicurezza, ad avviare commercialmente l'impianto di carburanti restando bloccata unicamente dalla mancata erogazione dell'energia elettrica.
In mancanza di tali dati, non è possibile neppure equitativamente riconoscere alcun danno in quanto in mancanza di una prova diretta del danno, si giustifica per via indiretta una liquidazione equitativa del danno a norma dell'art. 1226 c.c.. in presenza di una serie di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che avrebbero fatto propendere per il riconoscimento del mancato guadagno nel periodo di ritardo, in quanto tale criterio di liquidazione non solo presuppone l'impossibilità o la estrema difficoltà di una quantificazione precisa del danno (da ultimo, Cass. 2023/9744, cit.),
ma anche impone che la parte non inadempiente offra elementi, sia pure indiziari, da cui il giudice possa desumere l'entità del danno subito, non potendo esso costituire uno strumento suppletivo dell'onere della prova in capo al danneggiato (cfr., in tema di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, Cass. 2018/5613).
La dunque non ha dato la prova che il ritardo nell'apertura al pubblico CP_3
dell'area di servizio sia stata determinata dal ritardo nell'allacciamento della linea 9 elettrica, né ha provato il guadagno dei mesi successivi all'apertura, che avrebbero orientato il Giudice nella liquidazione equitativa, quantomeno, sotto il profilo del quantum.
Per tale ragione l'appello merita accoglimento, e va rigettata la domanda risarcitoria avanzata dalla società Controparte_3
In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono da porre a carico della parte soccombente,
[...]
e liquidate al minimo avuto riguardo al valore della causa (52.00o- CP_3
260.000) con la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in forza della sentenza riformata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già denominata Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 1452/2021, resa dal Tribunale di Foggia Controparte_2
pubblicata il 10.6.2021, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda risarcitoria della per mancanza di prova del Controparte_6
danno, disponendo la restituzione di somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado;
2) condanna la società al pagamento delle spese processuali Controparte_3
del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado in Euro
7.052,00, quanto al grado di appello in Euro 1.165,00 per spese ed Euro
7.160,00 per compensi, oltre spese generali Cap ed Iva oltre al pagamento delle spese di Ctu come liquidate in decreto.
Così deciso videoconferenza del 25.03.2025 Il Giudice ausiliario relatore avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente Dott. Filippo Labellarte 10