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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro pronunciando sul ricorso ex art. 700 C.p.c., proposto da , rapp.to e difeso, giusta mandato in atti, Parte_1 dall'Avv.to Giovanni Nouvenne, del Foro di Parma, domiciliati all'indirizzo Pec:
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, per l' (C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Dirigente pro tempore e per l' (C.F.: Controparte_3
) in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (ADS80030620639; PEC:
, presso cui domiciliano, alla via Diaz n. 11; Email_2
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
Osservato in FATTO e DIRITTO:
1) Con ricorso ex art.700 c.p.c. il ricorrente, assistente amministrativo dal 2015 , sede di titolarità presso l'Istituto Comprensivo “Michele Pironti” di Montoro (AV), contesta la sospensione cautelativa dal servizio disposta dal DG Controparte_4 con decreto del 29.12.2023, e motivata con l'esistenza di
[...]
procedimento penale a suo carico per il delitto di peculato in concorso con altre persone, contestato come commesso durante l'assegnazione temporanea ad Istituto scolastico in
Sondrio nel ruolo di DSGA, e consistito per aver dato causa, nell'esercizio delle sue funzioni, ad un rimborso spese non dovuto, per la somma di €#76,60# (settantasei,60).
Il ricorrente valorizza che il periodo di assegnazione provvisoria su Sondrio sarebbe comunque spirato ad agosto 2024, ed individua l'attuale sede di servizio nell'Istituto
Comprensivo “Michele Pironti” di Montoro (AV).
1 Sostiene di aver riparato alle conseguenze del fatto, effettuando, in data 09.05.2023, in favore del CPIA di Sondrio, un primo bonifico dell'importo di €#80,00# (ottanta), con la causale “Restituzione con interessi del profitto conseguito”, ed un successivo bonifico, datato 05.01.2024, dell'importo di €#500,00# (cinquecento), con causale
“Risarcimento danno procedimento penale n. 261/22 Rgnr”.
Rappresenta ancora che il procedimento penale pende attualmente innanzi al GUP del
Tribunale di Sondrio, e che, dopo una serie di rinvii, la definizione non appare prossima
(ultimo rinvio al 19 settembre 2025).
Chiede, quindi, che con provvedimento cautelare si faccia ordine alla resistente
Amministrazione di disporne la immediata reintegra in servizio nella sede attuale di
Montoro.
Il si è costituito. CP_1
2) Il ricorso va rigettato.
La sospensione cautelare dal servizio, ex art. 55 ter c. 1 Dlgs 165/2001, è stata disposta, con il provvedimento menzionato, perché “nelle more della definizione del procedimento penale la presenza in servizio del dipendente … provocherebbe evidente pregiudizio alla credibilità dell'amministrazione, nonché al sereno svolgimento dell'attività degli uffici”.
Il fatto di cui il è incolpato consiste pacificamente nel delitto di cui agli artt. Pt_1
110 e 314 c.p., per avere egli, in concorso con altri, nella sua qualità di pubblico dipendente, dato causa ad un rimborso spese ad altro dipendente, rimborso non dovuto, nella piena consapevolezza della illiceità del fatto, e per una somma pari a €#76,60#
(settantasei,60).
Il provvedimento di sospensione appare congruo e rispondente ad esigenze della
Amministrazione, motivato con la assoluta opportunità che il dipendente, attinto dalla imputazione di grave reato contro la P:A. (fatti di cui all'art. 314 Cp commessi in concorso con altri dipendenti), operi nella stessa, e con la incompatibilità di una tale circostanza con la credibilità della Amministrazione e con il sereno svolgimento dell'attività degli uffici.
Il Tribunale ritiene che effettivamente la presenza in servizio del dipendente attinto da una tale imputazione sia incompatibile con l'immagine che la Amministrazione deve avere anche all'esterno, con il rapporto fiduciario con il dipendente e con gli obblighi, chiari e pacifico, del dipendente stesso. Allo stesso modo, la presenza in servizio
2 dell'imputato di quei reati non è compatibile con le necessità di un sereno svolgimento dei compiti degli uffici.
A nulla rileva in senso contrario il fatto che il abbia inteso, con atto unilaterale, Pt_1
rimborsare la somma e risarcire il danno, per come da egli stesso quantificato, così come a nulla rileva che il fatto illecito sarebbe stato commesso in Sondrio, e che l'attuale sede ove sarebbe nel caso ripreso il servizio sia in Avellino.
Non si può dare rilevo al fatto che la somma appaia esigua, in considerazione della gravità in sé della condotta punita dall'art. 314 cp, che mira a tutelare la legalità,
l'imparzialità ed il buon andamento dell'operato della Pubblica Amministrazione, anche nel caso in cui la stessa non subisca danno alcuno (Cass. pen. 29188/2021).
Nemmeno può darsi rilievo alla lontananza tra Sondrio e Avellino: l'amministrazione è unica, la gravità della condotta addebitata resta la stessa, e nessun rilievo può attribuirsi all'eco mediatico della vicenda, che in ricorso si esclude per il perché i valori Pt_1
e i fini che il provvedimento impugnato tutelano sono indipendenti dal fatto che il pubblico possa avere avuto contezza o meno di quei fatti, apparendo invece di rilievo unicamente il dato, differente, che chi sia accusato di aver commesso quei fatti svolga pubblico servizio.
3) Ad ogni buon conto, nemmeno viene configurato in ricorso il periculum, elemento comunque necessario per la emanazione del provvedimento chiesto e che giammai può ritenersi in re ipsa.
L'unica allegazione è riferita ai tempi del procedimento penale, e quindi di riflesso a quelli della sospensione del dipendente, ma nulla nemmeno si dice quanto alle effettive conseguenze della sospensione sui diritti della parte, ossia su ciò che, indipendentemente dal mero scorrere del tempo, potrebbe eventualmente dare causa alla lesione in relazione alla quale valutare l'esistenza , appunto, del periculum.
4) Al rigetto della domanda segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, spese che, in base ai criteri di cui al DM 147/2022., vanno liquidate nella somma di €#1.607# (milleseicentosette) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, pronunziando sul ricorso ex art. 700 Cpc proposto da nei Parte_1
confronti di , Controparte_5 Controparte_6
così decide:
[...]
3 1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento a favore di resistente Amministrazione Parte_1
delle spese di lite, liquidate nella somma di €#1.607# (milleseicentosette) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Si comunichi.
Avellino, 16 aprile 2025.
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro pronunciando sul ricorso ex art. 700 C.p.c., proposto da , rapp.to e difeso, giusta mandato in atti, Parte_1 dall'Avv.to Giovanni Nouvenne, del Foro di Parma, domiciliati all'indirizzo Pec:
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, per l' (C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Dirigente pro tempore e per l' (C.F.: Controparte_3
) in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (ADS80030620639; PEC:
, presso cui domiciliano, alla via Diaz n. 11; Email_2
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
Osservato in FATTO e DIRITTO:
1) Con ricorso ex art.700 c.p.c. il ricorrente, assistente amministrativo dal 2015 , sede di titolarità presso l'Istituto Comprensivo “Michele Pironti” di Montoro (AV), contesta la sospensione cautelativa dal servizio disposta dal DG Controparte_4 con decreto del 29.12.2023, e motivata con l'esistenza di
[...]
procedimento penale a suo carico per il delitto di peculato in concorso con altre persone, contestato come commesso durante l'assegnazione temporanea ad Istituto scolastico in
Sondrio nel ruolo di DSGA, e consistito per aver dato causa, nell'esercizio delle sue funzioni, ad un rimborso spese non dovuto, per la somma di €#76,60# (settantasei,60).
Il ricorrente valorizza che il periodo di assegnazione provvisoria su Sondrio sarebbe comunque spirato ad agosto 2024, ed individua l'attuale sede di servizio nell'Istituto
Comprensivo “Michele Pironti” di Montoro (AV).
1 Sostiene di aver riparato alle conseguenze del fatto, effettuando, in data 09.05.2023, in favore del CPIA di Sondrio, un primo bonifico dell'importo di €#80,00# (ottanta), con la causale “Restituzione con interessi del profitto conseguito”, ed un successivo bonifico, datato 05.01.2024, dell'importo di €#500,00# (cinquecento), con causale
“Risarcimento danno procedimento penale n. 261/22 Rgnr”.
Rappresenta ancora che il procedimento penale pende attualmente innanzi al GUP del
Tribunale di Sondrio, e che, dopo una serie di rinvii, la definizione non appare prossima
(ultimo rinvio al 19 settembre 2025).
Chiede, quindi, che con provvedimento cautelare si faccia ordine alla resistente
Amministrazione di disporne la immediata reintegra in servizio nella sede attuale di
Montoro.
Il si è costituito. CP_1
2) Il ricorso va rigettato.
La sospensione cautelare dal servizio, ex art. 55 ter c. 1 Dlgs 165/2001, è stata disposta, con il provvedimento menzionato, perché “nelle more della definizione del procedimento penale la presenza in servizio del dipendente … provocherebbe evidente pregiudizio alla credibilità dell'amministrazione, nonché al sereno svolgimento dell'attività degli uffici”.
Il fatto di cui il è incolpato consiste pacificamente nel delitto di cui agli artt. Pt_1
110 e 314 c.p., per avere egli, in concorso con altri, nella sua qualità di pubblico dipendente, dato causa ad un rimborso spese ad altro dipendente, rimborso non dovuto, nella piena consapevolezza della illiceità del fatto, e per una somma pari a €#76,60#
(settantasei,60).
Il provvedimento di sospensione appare congruo e rispondente ad esigenze della
Amministrazione, motivato con la assoluta opportunità che il dipendente, attinto dalla imputazione di grave reato contro la P:A. (fatti di cui all'art. 314 Cp commessi in concorso con altri dipendenti), operi nella stessa, e con la incompatibilità di una tale circostanza con la credibilità della Amministrazione e con il sereno svolgimento dell'attività degli uffici.
Il Tribunale ritiene che effettivamente la presenza in servizio del dipendente attinto da una tale imputazione sia incompatibile con l'immagine che la Amministrazione deve avere anche all'esterno, con il rapporto fiduciario con il dipendente e con gli obblighi, chiari e pacifico, del dipendente stesso. Allo stesso modo, la presenza in servizio
2 dell'imputato di quei reati non è compatibile con le necessità di un sereno svolgimento dei compiti degli uffici.
A nulla rileva in senso contrario il fatto che il abbia inteso, con atto unilaterale, Pt_1
rimborsare la somma e risarcire il danno, per come da egli stesso quantificato, così come a nulla rileva che il fatto illecito sarebbe stato commesso in Sondrio, e che l'attuale sede ove sarebbe nel caso ripreso il servizio sia in Avellino.
Non si può dare rilevo al fatto che la somma appaia esigua, in considerazione della gravità in sé della condotta punita dall'art. 314 cp, che mira a tutelare la legalità,
l'imparzialità ed il buon andamento dell'operato della Pubblica Amministrazione, anche nel caso in cui la stessa non subisca danno alcuno (Cass. pen. 29188/2021).
Nemmeno può darsi rilievo alla lontananza tra Sondrio e Avellino: l'amministrazione è unica, la gravità della condotta addebitata resta la stessa, e nessun rilievo può attribuirsi all'eco mediatico della vicenda, che in ricorso si esclude per il perché i valori Pt_1
e i fini che il provvedimento impugnato tutelano sono indipendenti dal fatto che il pubblico possa avere avuto contezza o meno di quei fatti, apparendo invece di rilievo unicamente il dato, differente, che chi sia accusato di aver commesso quei fatti svolga pubblico servizio.
3) Ad ogni buon conto, nemmeno viene configurato in ricorso il periculum, elemento comunque necessario per la emanazione del provvedimento chiesto e che giammai può ritenersi in re ipsa.
L'unica allegazione è riferita ai tempi del procedimento penale, e quindi di riflesso a quelli della sospensione del dipendente, ma nulla nemmeno si dice quanto alle effettive conseguenze della sospensione sui diritti della parte, ossia su ciò che, indipendentemente dal mero scorrere del tempo, potrebbe eventualmente dare causa alla lesione in relazione alla quale valutare l'esistenza , appunto, del periculum.
4) Al rigetto della domanda segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, spese che, in base ai criteri di cui al DM 147/2022., vanno liquidate nella somma di €#1.607# (milleseicentosette) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, pronunziando sul ricorso ex art. 700 Cpc proposto da nei Parte_1
confronti di , Controparte_5 Controparte_6
così decide:
[...]
3 1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento a favore di resistente Amministrazione Parte_1
delle spese di lite, liquidate nella somma di €#1.607# (milleseicentosette) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Si comunichi.
Avellino, 16 aprile 2025.
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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