Articolo 1 della Legge 20 febbraio 1958, n. 96
Versione
22 marzo 1958
Art. 1. Articolo unico.

Il numero 2) del quarto comma dell'art. 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"2) che l'iscritto non goda di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici per i quali sia previsto un trattamento di quiescenza, fatta eccezione per le pensioni di guerra e per gli assegni di natura mutualistico-previdenziale".

Entrata in vigore il 22 marzo 1958