Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2808 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: EN TH de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1920 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 5.5.2025 tra
(cod. fisc. ) E Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(cod. fisc. ), in proprio e nella Parte_2 CodiceFiscale_2 qualità di eredi di elettivamente domiciliati in Persona_1
Roma, Via Properzio n. 5, presso lo studio degli avv. Alessandro Riccioni, Carlo Cicala e Chiara Alesi per procura alle liti in calce all'atto di citazione in riassunzione;
-attori in riassunzione- e
(cod. fisc. ), in persona del Di- Controparte_1 P.IVA_1 rettore in carica, e TR
(cod. fisc. ), in persona del Ministro in carica, domiciliati in P.IVA_2
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-convenuti in riassunzione-
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e altre materie).
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Ap- Parte_1 Parte_3 pello di Roma, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e con- formandosi a quanto deciso dalla Suprema Corte nella Ordinanza che di- spone il Rinvio:
• con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio”; per e : “Voglia Controparte_1 TR
Codesta Ecc.ma Corte, rigettata ogni contraria istanza, in riforma della sen- tenza del Tribunale in via principale rigettare la domanda di controparte in quanto non provata l'imputabilità dell'ulteriore ritardo da messa in pristino in capo alle Ammini- strazioni in via subordinata, riconoscere quantomeno un concorso di responsabilità in capo al creditore e, conseguentemente, ridurre l'importo dovuto.
Con vittoria di spese, per tutte le fasi”.
FATTO E DIRITTO
1. e sono proprietari di un immobile, Parte_1 Parte_3 sito in Roma, Piazza della Rotonda n. 7, il cui ultimo piano confina con im- mobile di proprietà demaniale, il quale, nel 1994, effettuò dei lavori di ri- strutturazione che hanno inciso sulla stabilità del solaio comune, rendendo inagibile l'immobile al terzo piano di proprietà dei vicini. Questi adirono dun- que l'allora Pretore di Roma per ottenere un provvedimento di sospensione cautelare dei lavori, che venne emesso. Il giudizio venne poi riassunto innanzi al giudice del merito e si concluse con la decisione di questa Corte di Appello
- sentenza n. 5095/2008 del 9.12.2008 - passata in giudicato, con cui venne ordinato al e all'Agenzia del Dema- TR nio di ridurre in pristino l'opera e di risarcire i proprietari confinanti (vale a dire, e odierni attori in riassun- Parte_1 Parte_3 zione) per il danno da inagibilità del bene dal 1994 al 2008, ossia fino alla data di quella sentenza.
Questo giudicato non ebbe attuazione quanto alla riduzione in pristino (men- tre e conseguirono il pagamento di Parte_1 Parte_3
2 quanto liquidato da questa Corte a titolo di risarcimento dei danni patiti fino al 2008), e dunque gli attuali attori in riassunzione hanno agito per conse- guire l'ulteriore risarcimento per l'inagibilità del bene (già accertata dalla precedente sentenza) per il periodo successivo al 2008.
Nel corso del giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Roma è stata disposta c.t.u. “al fine di accertare la persistenza della inagibilità dei locali di proprietà degli attori (appartamento sito al 3° piano dell'edificio sito in Roma, Piazza della Rotonda n. 7) e delle sue cause nonché il valore di mer- cato dello stesso ai fini locativi nel periodo compreso tra l'aprile 2011 ad oggi”. All'udienza del 29.1.2013, fissata per il giuramento del c.t.u. nomi- nato, la difesa degli originari attori, in merito al quesito formulato dal giudice designato, hanno precisato che le parole “delle sue cause” dovessero essere riferite alla “persistenza della inagibilità dei locali”, e non alla “inagibilità dei locali”, atteso che le cause dell'inagibilità avevano già formato oggetto di giudizio da parte di questa Corte di Appello ed erano coperte dal giudicato della sentenza n. 5095/2008 del 9.12.2008.
Il c.t.u. ha depositato il proprio elaborato definitivo, confermando l'inagibilità della proprietà dei fratelli per il persistere delle opere di puntella- Parte_1 mento e consolidamento ordinate dal Pretore di Roma nel 1994 per far fronte al pericolo di crollo determinato dai lavori posti in essere dal Pt_4
, e fornendo al giudice il criterio per la quantificazione dei relativi danni
[...] nei seguenti termini: “il valore stimato per l'appartamento in piazza della Rotonda 7, int. 16, avente superficie di mq 44, è pari a 48,94 x 44 = € 2.153,36/mese”.
Con sentenza n. 14010/2017 del 10.7.2017 il Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, ha statuito come segue: “- condanna in solido il
[...]
in persona del e Controparte_3 CP_4
in persona del legale rappresentante p.t. a corri- Controparte_1 spondere agli attor n pro- Parte_1 Parte_3 prio e n.q. di eredi d la somma di € 221.796,08 Persona_1
a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi compensativi come da motivazione e agli interessi legali sull'importo complessivo come sopra cal- colato dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo;
3 - condanna in solido il , in TR persona del p.t. e in persona del legale CP_4 Controparte_1 rappresentante p.t. alla refusione delle spese di lite nei confronti degli attori, liquidate in complessivi € 8.000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge ed € 565,00 per esborsi;
- pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di CTU”.
L' ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in Controparte_1 forza della suddetta sentenza di primo grado, e quindi gli odierni attori in riassunzione hanno conseguito il ristoro dei danni patiti fino a tutto giugno 2017 (oggetto del presente giudizio) in ragione dell'inagibilità dell'apparta- mento al terzo piano del fabbricato di loro proprietà causata dalla condotta illecita delle amministrazioni convenute.
2. Avverso la suddetta decisione di primo grado hanno proposto appello l' e il e, con Controparte_1 TR sentenza n. 4253/2020 del 15.9.2020, questa Corte di Appello ha accolto l'impugnazione e, conseguentemente, la domanda risarcitoria proposta da e è stata rigettata, condannando Parte_1 Parte_3 altresì gli appellati a pagare la metà delle spese di lite del primo e del se- condo grado di giudizio.
Secondo il giudice di appello, una volta che l'illecito è stato accertato con giudicato e le amministrazioni sono state condannate ad adempiere, sorge- rebbe un nuovo e diverso obbligo (quello di adempiere), la cui violazione darebbe luogo a un illecito diverso da quello originario. In buona sostanza, secondo quel giudicante, mentre per i danni causati dai lavori (segnatamente, l'inagibilità del bene) e prodottisi fino al 2008, data in cui sono stati accertati giudizialmente (con la sentenza di questa Corte passata in giudicato), la fonte del risarcimento è costituita dalla condotta illecita che quei danni ha provo- cato, ossia nell'esecuzione dei lavori in Palazzo Giustiniani;
diversamente, a partire dal 2008 i medesimi danni da inagibilità del bene avrebbero fonte in una diversa condotta, che consiste nella mancata esecuzione del giudicato.
Avverso la suddetta decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione e che si sono affidati a Parte_1 Parte_3 tre motivi. Si sono costituti l ed il Controparte_1 TR
4 che, oltre a chiedere il rigetto della domanda, hanno proposto ricorso inci- dentale basato su un motivo.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 36099 del 27.12.2023, ha accolto il primo motivo di ricorso principale, dichiarando assorbiti gli altri due, e ha rigettato il motivo di ricorso incidentale. In particolare, la Corte di Cassa- zione, rilevato che “i ricorrenti agiscono per il risarcimento del medesimo danno (inagibilità del bene) che, pur dopo il suo accertamento (2008), per- siste a causa della mancata esecuzione della sentenza, la quale è erronea- mente intesa dai giudici di appello come un atto interruttivo (forse) del nesso di causa, dopo il quale la successiva condotta (non eseguire la sentenza) si pone come fatto autonomo e generatore diverso”, ha statuito che “la fonte del danno è sempre nella condotta inziale che lo ha causato, ossia i lavori che hanno reso inagibile l'immobile: un fatto generatore del medesimo danno, a voler concedere che la sentenza possa avere determinato “una so- luzione di continuità” (…), non costituisce danno nuovo, ma semmai si inse- risce nella medesima serie causale (posto che il danno è il medesimo) ad aggravamento del pregiudizio. Del resto, si tratta di un danno permanente, ossia di un danno le cui conseguenze dannose, iniziate con un fatto illecito (i lavori) permangono nel tempo, e dunque sono sempre e comunque ricol- legabili a quel fatto dannoso: le ulteriori conseguenze, dovute al mancato adempimento, costituiscono mero sviluppo ed aggravamento del fatto ini- ziale (Cass. Sez. Un. 5023 2010)”.
3. È vero che - come hanno dedotto l' e il Controparte_1 [...]
- il danno lamentato con l'atto introduttivo del TR
(primo grado del) presente giudizio è diverso rispetto a quello oggetto del giudizio definito con la sentenza n. 5095/2008 emessa da questa Corte d'Appello il 9.12.2008 (posta in esecuzione dagli odierni attori in riassun- zione con ricorso ex art. 612 c.p.c.).
Infatti, occorre verificare che, anche dopo la suddetta sentenza del 2008, il danno da inagibilità sia parimenti imputabile alle amministrazioni convenute in riassunzione, ma non nel senso che deve essere individuata la causa dello stesso: questa è sempre la condotta illecita accertata con tale statuizione passata in giudicato. Piuttosto, la deduzione delle amministrazioni convenute deve essere intesa nel senso che è necessario accertare che non sia
5 intervenuto qualche elemento che abbia interrotto il nesso di causalità ri- spetto all'originario effetto causativo del danno, che – come ha accertato la sentenza n. 5095/2008 emessa da questa Corte d'Appello il 9.12.2008 – è appunto la condotta delle amministrazioni.
Accertamento che, peraltro, il giudice di primo grado ha condotto, come emerge dalla lettura della sentenza n. 14010/2017 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 10.7.2017, escludendo che sussistes- sero cause interruttive del nesso di causalità tra la condotta illecita dell'Agen- zia del e del , accertata con CP_1 TR la sentenza n. 5095/2008 emessa da questa Corte d'Appello il 9.12.2008, e l'ulteriore danno determinato dalla stessa anche successivamente alla data di pubblicazione della suddetta sentenza.
4. Non è corretto affermare, allora, che “occorre verificare se - stante la con- danna nel 2008 alla messa in pristino – sono altresì dovuti, in quanto ezio- logicamente riconducibili alla condotta delle Amministrazioni, anche i danni derivanti dalla ritardata esecuzione dei lavori e messa in pristino”.
Il danno di cui e chiedono il ristoro Parte_1 Parte_3
è sempre quello causato agli stessi dalle amministrazioni convenute ed ac- certato da questa Corte con la decisione sopra richiamata, passata in giudi- cato.
In altri termini, la causa del danno lamentato dagli odierni attori in riassun- zione è la stessa, quello che cambia è il periodo temporale in cui il danno in questione si sarebbe prodotto, essendosi protratto oltre la data di pubblica- zione della sentenza n. 5095/2008 del 9.12.2008. Questo è stato chiarito dall'ordinanza n. 36099 emessa dalla Suprema Corte il 27.12.2023, con cui è stata cassata la sentenza n. 4253/2020 emessa da questa Corte il
15.9.2020.
5. Parte convenuta in riassunzione deduce che questo giudicante deve veri- ficare “se anche il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia imputabile alle Ammi- nistrazioni”, e che “un conto è accertare – come la Corte d'Appello con la sentenza del 2008 ha accertato – il danno da inagibilità dei locali, un altro è accertare che il danno da inagibilità che si protrae sia imputabile all'ammi- nistrazione”.
6 A ben considerare, quello che la Difesa erariale deduce è che, nel caso in esame, sarebbe intervenuto un fatto, posto in essere dagli stessi odierni at- tori in riassunzione, che ha interrotto il nesso di causalità tra la condotta illecita accertata con la sentenza n. 5095/2008 di questa Corte, questa im- putabile alle amministrazioni convenute (come accertato con efficacia di giu- dicato), e il danno lamentato, il quale non potrebbe dunque essere ascritto alle stesse, ma dovrebbe semmai essere imputato agli stessi attori. Tale as- sunto delle odierne convenute in riassunzione non è tuttavia fondato, non potendo il fatto in questione essere ravvisato in quello allegato dalle stesse e non essendone stato accertato altro.
L' rilevano Controparte_5 TR come la domanda introduttiva del primo grado di giudizio sia stata incardi- nata, in data 17.6.2011, mentre era pendente il giudizio iscritto al n. 6463 del r.g.a.c. dell'anno 2010 del Tribunale di Roma, vale a dire il giudizio ex art. 612 c.p.c. (esecuzione di obbligo di fare), il quale ha subito rallentamenti e lungaggini processuali a causa delle difficoltà di esecuzione dei lavori, det- tate anche dalla necessità di precisare l'esatta portata della sentenza della
Corte di Appello n. 5095/2008, nonché da “complesse vicende autorizzato- rie dei lavori da eseguirsi”. E che, conseguentemente, le stesse non avreb- bero potuto – anche qualora avessero voluto – dare spontanea esecuzione al titolo esecutivo (“in alcun modo l'Amministrazione, instaurata la procedura esecutiva, avrebbe potuto legittimamente ed autonomamente dar corso ad alcun tipo di intervento sul bene”), vale a dire alla sentenza n. 5095/2008 di questa Corte (che ha confermato la sentenza n. 30048/2002 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 2.5.2002), e quindi non sarebbe loro imputabile l'ulteriore ritardo.
Di contro, il protrarsi della condotta illecita delle amministrazioni convenute in riassunzione nel periodo necessario per porre in esecuzione il titolo non esclude la responsabilità della debitrice, che risponde dei danni arrecati da tale condotta anche successivamente alla formazione del titolo e anche nel periodo necessario per porre coattivamente in esecuzione la stessa. In par- ticolare, l'esercizio dell'azione esecutiva da parte dei creditori, e conseguen- temente la necessità che in quella sede venissero date le prescrizioni neces- sarie per porre in esecuzione il titolo, non elide il protrarsi del danno, che è comunque riconducibile alla condotta illecita accertata con quel titolo, e non 7 è un danno diverso per essere causato da un diverso fattore causale, che sarebbe costituito dall'esecuzione stessa.
Peraltro, questo ha escluso chiaramente l'ordinanza della Suprema Corte, che ha rimesso la decisione della causa a questo giudicante. Con tale decisione
è stato statuito, infatti, che “La condotta omissiva (non eseguire il giudicato) è ciò che rende permanente quel danno, non già una condotta che ne causa uno diverso, secondo una fattispecie autonoma ed ulteriore: il danno per- mane fino a che non sia seguito l'ordine di farlo cessare. Del tutto errato è postulare, poi, che la sentenza si pone come fatto di discontinuità (ma non si dice di cosa: è da suppore del nesso causale) ponendosi come autonomo ed unico titolo di responsabilità. La sentenza accerta che il danno è dovuto ad una condotta, ed impone di porvi rimedio: la mancata ottemperanza alla sentenza vuol solo dire che l'illecito inziale è portato a conseguenze ulte- riori”.
6. Né l' e il Controparte_1 TR possono affermare che “l'amministrazione ha tentato di dare immediata ese- cuzione alla sentenza n. 5095/2008, tramite la realizzazione di un progetto elaborato dal Provveditorato che tuttavia, nonostante garantisse il sostan- ziale risultato voluto dalla sentenza con sicurezza molto maggiore e costi minori rispetto all'attuale progetto, non è stato accettato dai sig.r Parte_1 che hanno preteso un'irragionevole esecuzione ad litteram del (poco chiaro) titolo, adendo le vie giudiziarie”.
Da quanto dedotto dalla stessa parte debitrice emerge come la proposta della stessa ai suoi creditori non sia stata di dare esatta esecuzione al dictum del titolo esecutivo, bensì di porre fine all'evento dannoso con modalità di- verse da quelle previste dallo stesso. Questo presupponeva necessariamente un accordo con i creditori, vale a dire e Parte_1 Parte_2
Ne consegue che non si può allora imputare alla condotta di questi
[...] ultimi, volta a conseguire l'esatta esecuzione di quanto disposto dal titolo esecutivo in loro possesso (si badi, non impugnato dall'Amministrazione), il danno di cui chiedono il ristoro nel presente giudizio.
Da questo consegue anche che le ragioni che hanno determinato il protrarsi della procedura esecutiva, e segnatamente la necessità di conseguire le ne- cessarie autorizzazioni per dare esecuzione al titolo esecutivo, abbia
8 determinato l'allungarsi dei tempi (tanto che i lavori in questione si sareb- bero protratti fino al 2019, a quanto dedotto da parte attrice in riassun- zione).
Inoltre, da quanto sopra ritenuto consegue che neanche può trovare acco- glimento l'eccezione delle amministrazioni convenute in riassunzione volta a conseguire la riduzione nel quantum del risarcimento in ragione di un as- sunto concorso dei danneggiati nella causazione del danno, e quindi ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. In nessun caso la richiesta da parte dei creditori di conseguire coattivamente l'esatta esecuzione di quanto disposto con un ti- tolo esecutivo può costituire un fatto che non solo interrompa il nesso di causalità, ma anche che contribuisca in qualche modo alla causazione del danno provocato dal debitore esecutato.
7. Tutto quanto sopra ritenuto, la c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado ha consentito di accertare – come si è detto sopra – la persi- stenza della condizione di inagibilità del locale. In particolare, a seguito di sopralluogo accertato, il c.t.u. ha osservato che “risulta chiaramente inagibile il locale oggetto di causa”. E il perdurare dell'inagibilità del bene di proprietà degli odierni attori in riassunzione è da porre in relazione causale sempre con i lavori realizzati dal , come ha TR accertato la sentenza di questa Corte n. 5095/2008 del 9.12.2008.
Inoltre, non si possono ritenere sussistenti – come si è chiarito sopra – cause che hanno interrotto il nesso di causalità, dovendosi allora ritenere che è da imputare alle amministrazioni convenute in riassunzione, e ad esse esclusi- vamente, la mancata riduzione in pristino delle opere.
Il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, utilizzando un criterio di calcolo puntualmente illustrato nell'elaborato depositato dallo stesso in data
21.6.2013 e basato sulle quotazioni della “Borsa Immobiliare” e di “Scenari Immobiliari”, nonché sui valori indicati dall'Agenzia del Territorio e sulle ri- sultanze dei contratti di locazione nello stesso immobile (prodotti dagli odierni attori in riassunzione), ha quantificato il danno da lucro cessante de- terminato dall'inagibilità dei locali nella misura di € 2.153,36 al mese, me- diante l'individuazione di un valore medio alla luce dei suddetti parametri di riferimento. Il consulente ha inoltre specificato di avere preso in considera- zione il particolare pregio ove è ubicato (Piazza del Pantheon, area di
9 maggiore pregio rispetto alla zona di Sant'Eustachio, alla quale si riferiscono le quotazioni suddette) e di avere altresì considerato che l'affaccio del locale in questione non è tuttavia su Piazza del Pantheon. E ha evidenziato, con riguardo ai valori dell'Agenzia del Territorio, che per trasformare il valore abitativo in un altro più affine all'attività di affittacamere/alberghiera, ha rite- nuto valido proporre un coefficiente di trasformazione ricavato da Scenari Immobiliari. Il consulente ha inoltre chiarito, per quanto concerne le ulteriori quotazioni, di avere preso a riferimento i valori previsti per i locali commer- ciali.
Ad ogni buon conto, la valutazione operata dal c.t.u. non risulta contestata dalle amministrazioni convenute in riassunzione nel costituirsi nel presente grado di giudizio, anche soltanto mediante richiamo a quanto eventualmente dedotto nel giudizio di primo grado o nel proporre appello avverso la sen- tenza n. 14010/2017 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione mo- nocratica, il 10.7.2017.
Considerato che la liquidazione del danno da parte di questo giudice deve essere effettuata alla data della sentenza di primo grado, essendo stati ri- chiesti con il presente giudizio i danni fino a quella data (quelli successivi sono stati richiesti con un ulteriore giudizio, come allega parte attrice in rias- sunzione), nel presente giudizio di rinvio non è possibile ritenere non più attuale la stima operata dal c.t.u. in quel giudizio. Utilizzando dunque la va- lutazione sopra operata nel primo grado di giudizio, il danno riportato dagli attori per lucro cessante dal mese di dicembre 2008 al mese di giugno 2017 deve essere quantificato – come ha fatto il Tribunale di Roma, in composi- zione monocratica, con la sentenza n. 14010/2017 del 10.7.2017 - in € 221.796,08.
8. Sulla somma complessiva riconosciuta e sopra indicata, già rivalutata al momento sopra indicato, devono essere conteggiati gli interessi dalla data del fatto. Secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 1712 del 17.2.1995, da un lato, riconosce, in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito, la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente mo- netario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione
10 di interessi;
e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definiti- vamente al momento della pronuncia. Pertanto, il reclamato danno da ritardo va determinato equitativamente ex art. 2056, co. 1, c.c., secondo il richia- mato insegnamento della Suprema Corte, con il metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata, ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito (nel caso di specie, dicembre 2008) e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici ISTAT ei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di pre- sumere un impiego maggiormente remunerativo della somma (come nel caso in esame, peraltro in mancanza di allegazione degli stessi da parte dell'at- trice), un tasso pari al rendimento degli interessi legali per il periodo di indi- sponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito in teoria fino alla liquidazione definitiva, ma nel caso in esame, poiché la liquidazione va effettuata fino a giugno del 2017, fino ad allora. Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra giugno 2017 e la data in cui è avvenuto il pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate do- vranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che at- tribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale in applicazione dell'art. 1282 c.c.
9. Le spese del primo e del secondo grado di giudizio, del giudizio di cas- sazione, e quindi del presente giudizio di rinvio devono essere poste a carico dell' e del , in Controparte_1 TR solido tra loro, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Quelle del giudizio di rinvio tengono conto dell'attività difensiva svolta dalle parti in ragione della decisione della causa all'esito della prima udienza, ai sensi dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c. e di quanto disposto con il decreto di questo Collegio in data 20.3.2025, e non essendo state depositate memorie con- clusionali.
11 Le spese della c.t.u. disposta nel giudizio di primo grado, e già liquidate dal giudice designato del Tribunale di Roma con decreto in data 24.6.2013, devono essere poste definitivamente a carico degli odierni convenuti in rias- sunzione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: condanna l' e il RT TR
, in solido tra loro, a pagare a e
[...] Parte_1 con vincolo di solidarietà tra loro, la somma di € Parte_3
221.796,08, oltre agli interessi al tasso legale su tale somma devalutata al mese di dicembre 2008 e via via rivalutata anno per anno fino al giugno
2017, e quindi su tale somma dal luglio 2017 e fino alla data di avvenuto pagamento interessi al tasso legale;
condanna l' e il RT TR
, in solido tra loro, a rimborsare a
[...] Parte_1
e con vincolo di solidarietà tra loro, le spese del primo Parte_3 grado di giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
pone definitivamente a carico dell' e del RT [...]
in solido tra loto, le spese di Controparte_3
c.t.u. già liquidate con decreto in data 24.6.2013; condanna l' e il RT TR
, in solido tra loro, a rimborsare a
[...] Parte_1
e con vincolo di solidarietà tra loro, le spese del se- Parte_3 condo grado di giudizio, che liquida in € 14.617,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
condanna l' e il RT TR
, in solido tra loro, a rimborsare a
[...] Parte_1
e con vincolo di solidarietà tra loro, le spese del giu- Parte_3 dizio di legittimità, che liquida in € 7.655,00 per compensi, oltre rimborso 12 spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
condanna l' e il RT TR
, in solido tra loro, a rimborsare a
[...] Parte_1
e con vincolo di solidarietà tra loro, le spese del pre- Parte_3 sente giudizio di rinvio, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rim- borso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge. manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 145999.
Roma, 5.5.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro EN Thellung de Courtelary
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