CASS
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2025, n. 38797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38797 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da UC LL - Presidente - Sent. n. sez. 1723/2025 AT SE - Relatore - CC - 11/11/2025 EGLE PILLA R.G.N. 29114/2025 IR DA AN MA GL RE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di L'aquila Udita la relazione svolta dal Consigliere AT ES;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, GIULIO MONFERINI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 18.2.2025, la Corte di Appello di L’Aquila, all’esito di trattazione scritta, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di LA EN, che l’aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 38797 Anno 2025 Presidente: LL UC Relatore: SE AT Data Udienza: 11/11/2025 2 2.1.Col primo motivo deduce vizio di motivazione ex art 606 lett e) c.p.p. per omessa motivazione e manifesta illogicità/contraddittorietà della stessa in ordine alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. Si lamenta che la Corte di merito non ha tenuto conto del fatto che della distrazione dei beni della società che avevano una consistenza patrimoniale era stato già ritenuto responsabile il precedente amministratore della Fortuna s.r.l., ED IT, condannato con sentenza emessa in sede di abbreviato. Indi, con l’appello si era dedotto che la distrazione attribuibile all’imputato riguardasse in realtà beni di modesta entità, con la conseguenza che non potesse ravvisarsi la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, ovvero la messa in pericolo in concreto della massa attiva per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, non risultando significativamente intaccato il patrimonio sociale. Difetta nel caso di specie il requisito dell’offensività reale di cui vi è traccia anche nella pronuncia di questa Corte, Sez. 5 n. 28941 del 14.7.2024. Si deduce altresì che la motivazione è carente anche in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale ex 216 co 1 n. 2 legge fall., in quanto la Corte territoriale non ha considerato che l’imputato, divenuto amministratore, non ha mai conseguito il possesso delle scritture contabili che si assumono non messe a disposizione del curatore. E non risponde alle risultanze processuali che il ricorrente avrebbe assicurato al curatore che tali scritture le avrebbe consegnate, ma solo che erano custodite presso terzi soggetti di fiducia del precedente amministratore, IT, peraltro già dichiarato responsabile anche del reato di bancarotta fraudolenta documentale in argomento, quale unico soggetto avente interesse ad occultare la contabilità della fallita. Erano dunque stati posti all’attenzione della Corte di appello elementi idonei a dimostrare la estraneità del ricorrente rispetto alla bancarotta documentale, non adeguatamente considerati nella sentenza impugnata. 2.2. Col secondo motivo si deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla aggravante contestata, stante il ruolo marginale dell’imputato sia con riferimento alla causazione del dissesto che alla tipologia di beni distratti. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso, pur presentando tratti di inammissibilità, è, nel suo complesso, infondato. 1.1.Il primo motivo di ricorso non considera, da un lato, che la distrazione di beni intervenuta ad opera dell’imputato non si è esaurita nella sottrazione dell’unico autocarro a cui fa riferimento il ricorso (essendo diversi gli autocarri sottratti, alcuni dei quali ceduti alla Pavi Group s.r.l., società riconducibile al precedente socio- amministratore della Fortuna s.r.l., IT ED, e a sua moglie LL AR Teresa), e, dall’altro, che tale condotta distrattiva andò, in realtà, ad innestarsi nell’ambito di processo spoliativo della società Fortuna s.r.l. avviato dal predecessore IT, al cui posto subentrava, il 27.10.2016, nella veste di socio- amministratore, il ricorrente, che manteneva la carica fino alla dichiarazione di fallimento, intervenuta con sentenza del 6 febbraio 2018. La sentenza impugnata non ha mancato di evidenziare come peraltro, subito dopo la cessione delle quote al LA, vi era stata la vendita di quasi la totalità delle attrezzature della Fortuna s.r.l. in favore della Pavi Group s.r.l., operazione ritenuta fittizia dal curatore in mancanza di uno specifico pagamento imputabile ad essa e del fatto che i beni registrati la cui sottrazione è stata imputata al ricorrente risultavano dismessi in maniera irregolare, in un arco temporale ristretto e in prossimità della cessazione di fatto dell’attività della società intervenuta prima del fallimento, nel giugno del 2017. I giudici di merito, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, hanno in buona sostanza intravisto nella condotta posta in essere dall’imputato il completamento di un’operazione di svuotamento di una società gravata da debiti e di trasferimento delle sue capacità operative e dotazioni strumentali ad un’altra società gestita dai medesimi soggetti predecessori del ricorrente nella gestione della Fortuna s.r.l., così da abbandonare quest’ultima, insolvente, a se stessa, nelle mani del nuovo amministratore, attuale ricorrente. Si è in definitiva ritenuto che le operazioni distrattive poste in essere dal LA si inquadrassero in tale contesto, in quanto prive di ragione commerciale e assistite da un’univoca ragione depauperativa e svilente le capacità operative della Fortuna s.r.l. E ciò si è ritenuto confermato anche alla luce dell’intervenuto occultamento delle scritture contabili (di cui si dirà infra). A fronte della ricostruzione svolta dai giudici di merito, con la quale manca in ricorso un compiuto confronto, deve ritenersi del tutto inconferente l’assunto della difesa secondo cui la distrazione attribuibile all’imputato, di entità modesta se riguardata isolatamente in relazione a quell’unico bene cui si fa riferimento, non 4 sarebbe stata idonea a “danneggiare le aspettative dei creditori”, non essendo stato significativamente intaccato il patrimonio sociale. D’alta parte, il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di mera condotta e di pericolo concreto per la cui integrazione è sufficiente che l’atto posto in essere sia in concreto idoneo ad esporre a pericolo la garanzia patrimoniale funzionale al soddisfacimento delle ragioni creditorie, e non è necessario che da esso derivi il pericolo di frustrazione delle ragioni creditorie, non trattandosi, appunto, di reato di evento di pericolo. Ai fini dell’integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale reato di condotta e di pericolo concreto, è sufficiente che nel momento in cui la condotta è posta in essere essa appaia in concreto pericolosa per gli interessi creditori in quanto idonea ad incidere, diminuendola, sulla garanzia patrimoniale alla cui tutela mira la norma incriminatrice. Non è, invece, necessario, che la garanzia patrimoniale che residua a seguito della condotta criminosa non sia più sufficiente a soddisfare i creditori, non rilevando, trattandosi di reato di condotta e non di evento, che siano effettivamente frustrate le ragioni creditorie (in termini non molto dissimili ha ragionato la pronuncia citata in ricorso, Sez. 5, Sentenza n. 28941 del 14/02/2024). Pertanto, a rigore, anche la sottrazione di un singolo bene del patrimonio in quanto condotta che è andata in modo sensibile ad incidere sulla garanzia patrimoniale, intaccandola, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in quanto potenzialmente pericolosa per le ragioni creditorie. Diversamente ragionando si giungerebbe alla conclusione - non in linea con la ratio della disposizione incriminatrice di cui all’art. 216, comma 1, n.1. 1, l.f. che espressamente incrimina le condotte di distrazione, occultamento, dissimulazione o dissipazione in tutto o in parte dei beni e pone peraltro lo scopo di recare pregiudizio ai creditori solo con riferimento alla condotta di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti, pure contemplata nel medesimo n. 1 del primo comma dell’art. 216 - che solo quell’atto che rende il patrimonio non più sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie sarebbe integrativo della fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale, laddove la tutela anticipatoria che il legislatore ha inteso apprestare con la norma di cui all’art. 216, comma 1, n. 1, l.f. impone di fermarsi alla valutazione della concreta pericolosità della singola condotta. Ciò nell’ottica del perseguimento di una tutela rafforzata delle ragioni creditorie che per essere tale non può implicare – secondo l’indicata ratio - il pericolo della loro frustrazione. La funzione altamente preventiva cui è improntato il rigore complessivo della legge penale fallimentare, perseguita, in particolare, anche attraverso la disposizione incriminatrice della bancarotta fraudolenta patrimoniale, esclude che si debba attendere la verificazione del pericolo di frustrazione delle ragioni creditorie – o 5 addirittura pretendere la verificazione effettiva di tale frustrazione una volta intervenuto il fallimento. Ciò che rileva è piuttosto che l’atto, rispetto al futuro fallimento, si ponga come una minaccia concreta per le ragioni creditorie che trovano la loro principale fonte di tutela nell’intangibilità del patrimonio del debitore, che il legislatore ha inteso a maggior ragione preservare rispetto ad un futuro fallimento, escludendo che si dovesse esigere l’evento di pericolo, la cui realizzazione equivale già in termini di prognosi rispetto al fallimento alla vanificazione totale o parziale delle ragioni creditorie. In altri termini la condotta che realizza il contenuto offensivo tipico della fattispecie in argomento consiste nella messa in pericolo effettiva dell'interesse protetto, rappresentato dall’intangibilità della garanzia patrimoniale, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, da intendersi concretamente minacciata ove l'atto depauperativo sia idoneo a creare un vulnus alla sua integrità, in caso di apertura di procedura concorsuale, indipendentemente dal fatto che a posteriori il suddetto vulnus non si sia poi verificato per le ragioni più disparate, fuori dal caso della reintegrazione del patrimonio da parte dell’agente prima dell’instaurazione della concorsualità. Deve quindi concludersi che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto addebitabili al ricorrente condotte concretamente idonee a porre in pericolo – in maniera non affatto irrilevante - la possibilità di soddisfacimento delle ragioni dei creditori della società Fortuna s.r.l., risultando le distrazioni contestate al ricorrente – compiute non molto tempo prima della dichiarazione di fallimento - del tutto idonee a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato, a prescindere dalla valutazione economica di mercato del singolo bene distratto e dal fatto che già una parte delle operazioni di depredazione del patrimonio della società era stata compiuta dal precedente amministratore. In tale senso, quindi, sono stati correttamente valorizzati una serie di indici di fraudolenza della condotta posta in essere, tali da giustificare la concreta pericolosità del fatto distrattivo assistito dal dolo generico. 1.2. Quanto poi alla censura relativa al delitto di bancarotta documentale ex 216, comma 1, n. 2 legge fall., anch’essa appare infondata, in quanto, a differenza di quanto si assume in ricorso, la Corte territoriale ha tenuto conto dei vari aspetti emersi ed evidenziati dal ricorrente, ma ha congruamente concluso per la riferibilità della deliberata, fraudolenta, mancata consegna delle scritture contabili al curatore – anche – al ricorrente. Ed è giunta a tale conclusione, la Corte di appello, non solo e non tanto in virtù della circostanza che lo stesso imputato avrebbe riferito al curatore di sapere della loro esistenza, di conoscere dove esse potessero trovarsi – circostanze che a maggio ragione avrebbe imposto a lui, in qualità di amministratore 6 della società all’atto della dichiarazione di fallimento, di reperirle e di portarle in Tribunale – e di avere assicurato la loro consegna, ma soprattutto alla luce dei tratti che hanno connotato la complessiva vicenda che hanno consentito di qualificare l’omissione come un sostanziale occultamento delle scritture contabili. Alla stregua di quanto ricostruiscono i giudici di merito, l’imputato non ha ricoperto il ruolo di mero prestanome che nulla ha mai saputo dell’azienda e di nulla si è interessato, ma quello di vero amministratore, che ha compiuto atti dispositivi, seppur privi di ragionevolezza imprenditoriale, ed è proprio anche dalla natura di tali atti, inseriti nella complessiva vicenda delineatasi, che si è giunti a ritenere che il ricorrente abbia agito animato dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, per impedire la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio su cui potersi soddisfare, non essendovi altra plausibile né argomentata spiegazione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 - 01 che ha affermato che in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali). 1.3. Il secondo motivo con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato bilanciamento della già concesse attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla aggravante contestata, stante il ruolo marginale dell’imputato sia con riferimento alla causazione del dissesto che alla tipologia di beni distratti, è inammissibile. La Corte di merito, che nel tratteggiare le condotte ascritte all’imputato non ha mancato di mettere in evidenza il suo ruolo non affatto marginale, ha comunque in buona sostanza fondato la propria negativa valutazione riguardo al chiesto bilanciamento in termini di prevalenza sulla mancanza di ulteriori elementi positivi di valutazione rispetto a quelli già posti a base del riconoscimento delle attenuanti generiche, sia pure in termini di equivalenza. Deve rammentarsi, al riguardo, che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la concessione delle attenuanti generiche, il giudizio di bilanciamento – nel caso di specie operato in termini di equivalenza – e più in generale la determinazione del trattamento sanzionatorio afferiscono a competenze del giudice di merito, la cui valutazione, se assentita da motivazione coerente e logica con le evidenze disponibili in atti – come nel caso in esame – si sottrae a censure proponibili nel giudizio di legittimità. 7 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/11/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente AT ES CA OR
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, GIULIO MONFERINI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 18.2.2025, la Corte di Appello di L’Aquila, all’esito di trattazione scritta, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di LA EN, che l’aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 38797 Anno 2025 Presidente: LL UC Relatore: SE AT Data Udienza: 11/11/2025 2 2.1.Col primo motivo deduce vizio di motivazione ex art 606 lett e) c.p.p. per omessa motivazione e manifesta illogicità/contraddittorietà della stessa in ordine alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. Si lamenta che la Corte di merito non ha tenuto conto del fatto che della distrazione dei beni della società che avevano una consistenza patrimoniale era stato già ritenuto responsabile il precedente amministratore della Fortuna s.r.l., ED IT, condannato con sentenza emessa in sede di abbreviato. Indi, con l’appello si era dedotto che la distrazione attribuibile all’imputato riguardasse in realtà beni di modesta entità, con la conseguenza che non potesse ravvisarsi la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, ovvero la messa in pericolo in concreto della massa attiva per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, non risultando significativamente intaccato il patrimonio sociale. Difetta nel caso di specie il requisito dell’offensività reale di cui vi è traccia anche nella pronuncia di questa Corte, Sez. 5 n. 28941 del 14.7.2024. Si deduce altresì che la motivazione è carente anche in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale ex 216 co 1 n. 2 legge fall., in quanto la Corte territoriale non ha considerato che l’imputato, divenuto amministratore, non ha mai conseguito il possesso delle scritture contabili che si assumono non messe a disposizione del curatore. E non risponde alle risultanze processuali che il ricorrente avrebbe assicurato al curatore che tali scritture le avrebbe consegnate, ma solo che erano custodite presso terzi soggetti di fiducia del precedente amministratore, IT, peraltro già dichiarato responsabile anche del reato di bancarotta fraudolenta documentale in argomento, quale unico soggetto avente interesse ad occultare la contabilità della fallita. Erano dunque stati posti all’attenzione della Corte di appello elementi idonei a dimostrare la estraneità del ricorrente rispetto alla bancarotta documentale, non adeguatamente considerati nella sentenza impugnata. 2.2. Col secondo motivo si deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla aggravante contestata, stante il ruolo marginale dell’imputato sia con riferimento alla causazione del dissesto che alla tipologia di beni distratti. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso, pur presentando tratti di inammissibilità, è, nel suo complesso, infondato. 1.1.Il primo motivo di ricorso non considera, da un lato, che la distrazione di beni intervenuta ad opera dell’imputato non si è esaurita nella sottrazione dell’unico autocarro a cui fa riferimento il ricorso (essendo diversi gli autocarri sottratti, alcuni dei quali ceduti alla Pavi Group s.r.l., società riconducibile al precedente socio- amministratore della Fortuna s.r.l., IT ED, e a sua moglie LL AR Teresa), e, dall’altro, che tale condotta distrattiva andò, in realtà, ad innestarsi nell’ambito di processo spoliativo della società Fortuna s.r.l. avviato dal predecessore IT, al cui posto subentrava, il 27.10.2016, nella veste di socio- amministratore, il ricorrente, che manteneva la carica fino alla dichiarazione di fallimento, intervenuta con sentenza del 6 febbraio 2018. La sentenza impugnata non ha mancato di evidenziare come peraltro, subito dopo la cessione delle quote al LA, vi era stata la vendita di quasi la totalità delle attrezzature della Fortuna s.r.l. in favore della Pavi Group s.r.l., operazione ritenuta fittizia dal curatore in mancanza di uno specifico pagamento imputabile ad essa e del fatto che i beni registrati la cui sottrazione è stata imputata al ricorrente risultavano dismessi in maniera irregolare, in un arco temporale ristretto e in prossimità della cessazione di fatto dell’attività della società intervenuta prima del fallimento, nel giugno del 2017. I giudici di merito, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, hanno in buona sostanza intravisto nella condotta posta in essere dall’imputato il completamento di un’operazione di svuotamento di una società gravata da debiti e di trasferimento delle sue capacità operative e dotazioni strumentali ad un’altra società gestita dai medesimi soggetti predecessori del ricorrente nella gestione della Fortuna s.r.l., così da abbandonare quest’ultima, insolvente, a se stessa, nelle mani del nuovo amministratore, attuale ricorrente. Si è in definitiva ritenuto che le operazioni distrattive poste in essere dal LA si inquadrassero in tale contesto, in quanto prive di ragione commerciale e assistite da un’univoca ragione depauperativa e svilente le capacità operative della Fortuna s.r.l. E ciò si è ritenuto confermato anche alla luce dell’intervenuto occultamento delle scritture contabili (di cui si dirà infra). A fronte della ricostruzione svolta dai giudici di merito, con la quale manca in ricorso un compiuto confronto, deve ritenersi del tutto inconferente l’assunto della difesa secondo cui la distrazione attribuibile all’imputato, di entità modesta se riguardata isolatamente in relazione a quell’unico bene cui si fa riferimento, non 4 sarebbe stata idonea a “danneggiare le aspettative dei creditori”, non essendo stato significativamente intaccato il patrimonio sociale. D’alta parte, il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di mera condotta e di pericolo concreto per la cui integrazione è sufficiente che l’atto posto in essere sia in concreto idoneo ad esporre a pericolo la garanzia patrimoniale funzionale al soddisfacimento delle ragioni creditorie, e non è necessario che da esso derivi il pericolo di frustrazione delle ragioni creditorie, non trattandosi, appunto, di reato di evento di pericolo. Ai fini dell’integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale reato di condotta e di pericolo concreto, è sufficiente che nel momento in cui la condotta è posta in essere essa appaia in concreto pericolosa per gli interessi creditori in quanto idonea ad incidere, diminuendola, sulla garanzia patrimoniale alla cui tutela mira la norma incriminatrice. Non è, invece, necessario, che la garanzia patrimoniale che residua a seguito della condotta criminosa non sia più sufficiente a soddisfare i creditori, non rilevando, trattandosi di reato di condotta e non di evento, che siano effettivamente frustrate le ragioni creditorie (in termini non molto dissimili ha ragionato la pronuncia citata in ricorso, Sez. 5, Sentenza n. 28941 del 14/02/2024). Pertanto, a rigore, anche la sottrazione di un singolo bene del patrimonio in quanto condotta che è andata in modo sensibile ad incidere sulla garanzia patrimoniale, intaccandola, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in quanto potenzialmente pericolosa per le ragioni creditorie. Diversamente ragionando si giungerebbe alla conclusione - non in linea con la ratio della disposizione incriminatrice di cui all’art. 216, comma 1, n.1. 1, l.f. che espressamente incrimina le condotte di distrazione, occultamento, dissimulazione o dissipazione in tutto o in parte dei beni e pone peraltro lo scopo di recare pregiudizio ai creditori solo con riferimento alla condotta di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti, pure contemplata nel medesimo n. 1 del primo comma dell’art. 216 - che solo quell’atto che rende il patrimonio non più sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie sarebbe integrativo della fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale, laddove la tutela anticipatoria che il legislatore ha inteso apprestare con la norma di cui all’art. 216, comma 1, n. 1, l.f. impone di fermarsi alla valutazione della concreta pericolosità della singola condotta. Ciò nell’ottica del perseguimento di una tutela rafforzata delle ragioni creditorie che per essere tale non può implicare – secondo l’indicata ratio - il pericolo della loro frustrazione. La funzione altamente preventiva cui è improntato il rigore complessivo della legge penale fallimentare, perseguita, in particolare, anche attraverso la disposizione incriminatrice della bancarotta fraudolenta patrimoniale, esclude che si debba attendere la verificazione del pericolo di frustrazione delle ragioni creditorie – o 5 addirittura pretendere la verificazione effettiva di tale frustrazione una volta intervenuto il fallimento. Ciò che rileva è piuttosto che l’atto, rispetto al futuro fallimento, si ponga come una minaccia concreta per le ragioni creditorie che trovano la loro principale fonte di tutela nell’intangibilità del patrimonio del debitore, che il legislatore ha inteso a maggior ragione preservare rispetto ad un futuro fallimento, escludendo che si dovesse esigere l’evento di pericolo, la cui realizzazione equivale già in termini di prognosi rispetto al fallimento alla vanificazione totale o parziale delle ragioni creditorie. In altri termini la condotta che realizza il contenuto offensivo tipico della fattispecie in argomento consiste nella messa in pericolo effettiva dell'interesse protetto, rappresentato dall’intangibilità della garanzia patrimoniale, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, da intendersi concretamente minacciata ove l'atto depauperativo sia idoneo a creare un vulnus alla sua integrità, in caso di apertura di procedura concorsuale, indipendentemente dal fatto che a posteriori il suddetto vulnus non si sia poi verificato per le ragioni più disparate, fuori dal caso della reintegrazione del patrimonio da parte dell’agente prima dell’instaurazione della concorsualità. Deve quindi concludersi che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto addebitabili al ricorrente condotte concretamente idonee a porre in pericolo – in maniera non affatto irrilevante - la possibilità di soddisfacimento delle ragioni dei creditori della società Fortuna s.r.l., risultando le distrazioni contestate al ricorrente – compiute non molto tempo prima della dichiarazione di fallimento - del tutto idonee a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato, a prescindere dalla valutazione economica di mercato del singolo bene distratto e dal fatto che già una parte delle operazioni di depredazione del patrimonio della società era stata compiuta dal precedente amministratore. In tale senso, quindi, sono stati correttamente valorizzati una serie di indici di fraudolenza della condotta posta in essere, tali da giustificare la concreta pericolosità del fatto distrattivo assistito dal dolo generico. 1.2. Quanto poi alla censura relativa al delitto di bancarotta documentale ex 216, comma 1, n. 2 legge fall., anch’essa appare infondata, in quanto, a differenza di quanto si assume in ricorso, la Corte territoriale ha tenuto conto dei vari aspetti emersi ed evidenziati dal ricorrente, ma ha congruamente concluso per la riferibilità della deliberata, fraudolenta, mancata consegna delle scritture contabili al curatore – anche – al ricorrente. Ed è giunta a tale conclusione, la Corte di appello, non solo e non tanto in virtù della circostanza che lo stesso imputato avrebbe riferito al curatore di sapere della loro esistenza, di conoscere dove esse potessero trovarsi – circostanze che a maggio ragione avrebbe imposto a lui, in qualità di amministratore 6 della società all’atto della dichiarazione di fallimento, di reperirle e di portarle in Tribunale – e di avere assicurato la loro consegna, ma soprattutto alla luce dei tratti che hanno connotato la complessiva vicenda che hanno consentito di qualificare l’omissione come un sostanziale occultamento delle scritture contabili. Alla stregua di quanto ricostruiscono i giudici di merito, l’imputato non ha ricoperto il ruolo di mero prestanome che nulla ha mai saputo dell’azienda e di nulla si è interessato, ma quello di vero amministratore, che ha compiuto atti dispositivi, seppur privi di ragionevolezza imprenditoriale, ed è proprio anche dalla natura di tali atti, inseriti nella complessiva vicenda delineatasi, che si è giunti a ritenere che il ricorrente abbia agito animato dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, per impedire la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio su cui potersi soddisfare, non essendovi altra plausibile né argomentata spiegazione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 - 01 che ha affermato che in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali). 1.3. Il secondo motivo con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato bilanciamento della già concesse attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla aggravante contestata, stante il ruolo marginale dell’imputato sia con riferimento alla causazione del dissesto che alla tipologia di beni distratti, è inammissibile. La Corte di merito, che nel tratteggiare le condotte ascritte all’imputato non ha mancato di mettere in evidenza il suo ruolo non affatto marginale, ha comunque in buona sostanza fondato la propria negativa valutazione riguardo al chiesto bilanciamento in termini di prevalenza sulla mancanza di ulteriori elementi positivi di valutazione rispetto a quelli già posti a base del riconoscimento delle attenuanti generiche, sia pure in termini di equivalenza. Deve rammentarsi, al riguardo, che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la concessione delle attenuanti generiche, il giudizio di bilanciamento – nel caso di specie operato in termini di equivalenza – e più in generale la determinazione del trattamento sanzionatorio afferiscono a competenze del giudice di merito, la cui valutazione, se assentita da motivazione coerente e logica con le evidenze disponibili in atti – come nel caso in esame – si sottrae a censure proponibili nel giudizio di legittimità. 7 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/11/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente AT ES CA OR