Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 585.
((Successione del coniuge separato.)) ((Il coniuge cui non e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 548))
((Successione del coniuge separato.)) ((Il coniuge cui non e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 548))
Commentari • 58
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 1 giugno 2024 · 239.22813
L'articolo 585 del Codice Civile, rubricato "Successione del coniuge separato", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo II – Delle successioni legittime, Capo II – Della successione del coniuge. […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 585 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 585 del Codice Civile. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 110
- 1. Trib. Trento, sentenza 27/05/2025, n. 441Provvedimento: […] Allo stesso modo, l'art. 585 c.c. dispone che “(co. 1) Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. (co. 2) Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 548.”.Leggi di più...
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