Articolo 585 del Codice civile
Articolo 562Articolo 567
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 585.

((Successione del coniuge separato.)) ((Il coniuge cui non e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 548))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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