Provvedimento: […] 2.1. Con il primo motivo, è dedotta erronea applicazione dell'art. 585 cc). 4 e 5 cod. proc. pen., e illogicità della sentenza con riguardo al deposito tardivo, in data 14 febbraio 2019, per l'udienza del 28 febbraio 2019, di motivi aggiunti da parte dell'imputato, nonché per omessa declaratoria di inammissibilità per decadenza dalla facoltà di depositare motivi nuovi. Lamenta la Difesa che il ribaltamento decisorio della Corte di appello è stato fondato, illegittimamente, anche sulla audizione del consulente di parte dell'imputata, e sulla acquisizione della relativa relazione, disposte in parziale accoglimento dei motivi nuovi, tardivi, in quanto tali elementi sono stati utilizzati nella motivazione (pg. 8) per sostenere l'assoluzione.
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