Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 1741 /2024
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 08/01/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate per parte ricorrente dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO il quale ha insistito in ricorso contestando quanto dedotto da controparte;
Evidenziato che aggiornato il fascicolo telematico, non risultano depositate nel suddetto termine – e comunque fino alle ore 13:08 note scritte per parte resistente regolarmente costituita;
Visti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1741 /2024 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria vertente tra
, nato a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1
in giudizio con l'avv. LO PRESTI FABIO ENZO e con l'avv. LA GRASSA GASPARE giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto nel merito
“Ritenere e dichiarare non dovuta dal ricorrente la somma di euro 5.970,12 relativamente agli anni 2016,
CP_ 2017, 2018 e 2021 nei confronti dell' per i motivi indicati in narrativa.”
Premetteva a detta domanda di essere “titolare della pensione Cat AS n.04021621 con decorrenza
CP_ gennaio 2009 a carico dell' resistente”, che “con provvedimento del 05/05/2024 l gli CP_1
comunicava che: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2015 al
30/04/2024 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. AS n.04021621 per un importo complessivo di euro 15.299,81 per i seguenti motivi: -accertato possesso di redditi non dichiarati dal pensionato” e che CP_
“Successivamente l'Agenzia di Marsala con pec del 10/05/2024 ha precisato che: “l'indebito nasce dalla riliquidazione dell'assegno sociale dal 2015 in seguito all'aggiornamento dei dati reddituali del richiedente e del coniuge. In particolare si evidenzia la compravendita di: - beni mobili vari, per l'anno 2015, per un importo di € 14.363; - terreno agricolo, per l'anno 2019, per un importo di €3.000; - fabbricato, per l'anno
2020, per un importo di € 719; - terreno non edificabile e non agricolo, per l'anno 2023, per un importo di €
4.000. Inoltre dagli archivi di Punto Fisco, la sig.ra coniuge del sig. risulta CP_2 Parte_1
percettore di redditi per: - € 7430 per l'anno 2014; - € 4.979 nell'anno 2015; - € 8.685 nell'anno 2016; - €
8.7237 nell'anno 2017; - € 7.959 nell'anno 2018; - € 8.273 nell'anno 2019; - € 8.278 nell'anno 2020; - €
8.458 nell'anno 2021; - € 7.324 nell'anno 2022”
Allegava a sostegno del ricorso la “Illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione con conseguente lesione del diritto di difesa” ; la “Intervenuta sanatoria ai sensi dell'art. 13 legge 412/1991” poiché “il ricorrente e la moglie, (C.F.: ), hanno trasmesso CP_2 C.F._2
annualmente i propri redditi all'Agenzia delle Entrate”; allegava infine la sussistenza della buona fede di esso percettore con la conseguente non ripetibilità delle somme erogate al percettore di buona fede.
Si costituiva l' il quale evidenziava in ordine alla ragioni dell'indebito che “da controllo CP_1
con i dati del Fisco è emerso che la Sig.ra coniuge del sig. risulta essere: - CP_2 Parte_1
dante causa in compravendita di beni mobili vari (vedi allegato ATTO REGISTRO 2015) in data
10/11/2015, per un importo di € 14.363; - dante causa in compravendita di terreno agricolo (vedi allegato
ATTO REGISTRO 2019) in data 13/08/2019, per un importo di € 3.000; - coparte come dante causa in compravendita di fabbricato (vedi allegato ATTO REGISTRO 2020) in data 23/07/2020, per un importo complessivo di € 11.507 (quota parte € 719); - dante causa in compravendita di terreno non edificabile e non agricolo (vedi allegato ATTO REGISTRO 2023) in data 10/01/2023, per un importo di € 4.000” ed ancora che “La Sig.ra risulta essere percettore di redditi da lavoro dipendente - € 7.403 anno 2014; CP_2
- € 4.979 anno 2015; - € 8.685 anno 2016; - € 8.237 anno 2017; - € 7.959 anno 2018; - € 8.273 anno 2019; -
€ 8.278 anno 2020; - € 8.458 anno 2021; - € 7.324 anno 2022” e che “per gli anni oggetto di accertamento, precisamente dal 2014 ad oggi, per il sig. non risultano presentate dichiarazioni fiscali né Parte_1
comunicazioni RED all' , invece per la sig.ra sono state presentate solo le dichiarazioni dei CP_1 CP_2
redditi per gli anni dal 2014 al 2019.” Evidenziava la infondatezza dell'eccepito vizio di motivazione, la mancanza di prova da parte del ricorrente circa la spettanza delle somme oggetto di ripetizione, che ai fini della determinazione del reddito rilevante ai fini della prestazione de qua rilevano anche quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva con la conseguenza che non essendo stati i suddetti redditi comunicato al resistente non sussiste alcun legittimo affidamento del percepiente tale da legittimare la non ripetibilità delle somme.
Chiedeva pertanto “Rigettare il ricorso perché infondato.”
Il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti e all'udienza odierna, è stato trattenuto per la decisione.
Con riferimento al merito dell'opposizione va in primo luogo disattesa l'eccezione di illegittimità della comunicazione di indebito per mancanza di motivazione.
Sul punto si rileva che la più recente giurisprudenza di legittimità dalla quale non sussistono argomentate ragioni per discostarsi, ha statuito che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla l. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4, I. n. 2248/1865, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (in questi termini, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti,
Cass. n. 20604 del 2014 e da ultimo Cass. 31954/2019).
Con riferimento alla eccepita non ripetibilità delle somme in contestazione, si osserva quanto segue.
È ormai consolidata la giurisprudenza del Giudice della Legittimità secondo la quale in materia di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del
04/08/2010).
Nello specifico detta giurisprudenza afferma che “in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. CP_1
13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” (Cass Sez. L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011).
Tale principio merita tuttavia applicazione se ed in quanto “l' convenuto…nel CP_1
provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del 05/01/2011). Di contro in tema di indebito assistenziale, ritiene quel Giudice che “la disciplina della ripetibilità delle somme indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
In termini generali, la Corte di Cassazione infatti, ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 ma anche la n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando – ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 – che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (cfr. ord. n. 264/2004).
Al riguardo quella Corte ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993)”.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che ”
l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Detta pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che ''l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Il principio generale di settore richiamato nelle più recenti pronunce della IV sezione, muove dalla tesi prima ricordata secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
«alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).” Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 e che anche le Sezioni Unite del giudice della legittimità
(sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Ed ancora con riferimento alla specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale ai fini della ripetizione è necessario -come detto- il “dolo comprovato dell'accipiens” atto a far venir meno l'affidamento di quest'ultimo (Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit.),
l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, è stata esclusa in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (cass. 31372/19) mentre è stato ritenuto sussistente “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme” (Cass. 28771/18).
Va tuttavia evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò conoscibili dall al CP_1
quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni CP_1
presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1
telematica.
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' CP_1
del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 ” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1
reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1
conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.”
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza la comunicazione di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nella dichiarazione (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' CP_1
Infine, va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già CP_1 CP_1
conosce.
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_1
tutelabile alla luce di quanto fin qui esposto. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica CP_1
allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
Inoltre, come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio
2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza per la CP_1
raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”.
Il secondo comma 2 stabilisce “Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata della Corte di
Cassazione a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019). Ed è proprio alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte Costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n.
1446/2008).
Con riferimento alla fattispecie in esame, si rileva che l'indebito oggetto del presente giudizio, scaturisce secondo quanto dedotto dal resistente a) dalla intervenuta vendita da parte del coniuge del ricorrente di alcuni immobili e dalla mancata comunicazione del reddito così conseguito all' e b) dalla titolarità da parte del ricorrente di redditi di lavoro in tesi non noti all' per CP_1 CP_1
avere il omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per alcuni degli anni in Parte_1
contestazione.
Ebbene in punto di redditi rilevanti ai fini del riconoscimento della prestazione de qua l'art. 3, comma 5, l. n. 335/1995 prevede, con effetto dal 1 gennaio 1996, che “Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”.
La norma in questione, inoltre, specifica che gli unici redditi che non incidono sul diritto alla percezione dell'assegno sociale sono “i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale” (v. art. 3, comma 6, l. n. 335/1995).
Risulta quindi evidente dalla specifica disciplina legislativa di settore che il reddito derivante dalla vendita di immobile non è indicato tra quelli “non rilevanti” nella determinazione del reddito da considerare per l'attribuzione dell'assegno sociale con la conseguenza che di esso dovrà essersi conto ai suddetti fini.
Tuttavia con riferimento agli anni 2016, 2017, 2018 e 2021 gli unici in relazione ai quali il ricorrente contesta la sussistenza dell'indebito, si rileva a) che non risulta compiuto secondo quanto allegato dall' alcun atto di disposizione patrimoniale da parte della coniuge del CP_1
b) che il ha presentata la dichiarazione dei redditi nel 2016 ma non Parte_1 Parte_1
anche in relazione agli anni 2017; 2018 e 2021 per i quali tuttavia egli ha percepito soli redditi da pensione conosciuti quindi dall' (cfr. certificazione dell'Agenzia delle Entrate); c) che con CP_1
riferimento ai redditi da lavoro percepiti dalla coniuge del ricorrente, risultano regolarmente presentate le dichiarazioni relative agli anni di imposta 2017 e 2018 (cfr copia delle dichiarazioni in atti complete di ricevuta di presentazione) mentre la presentazione di quella del 2016 risulta dalla certificazione dell'agenzia delle entrate, con la conseguenza che i relativi redditi erano quindi conoscibili all' CP_1
Unico anno in relazione al quale non si rinviene in atti alcuna comunicazione reddituale all' direttamente ovvero tramite presentazione della dichiarazione dei redditi è l'anno 2021 CP_1
(non vi è prova invero dell'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della relativa dichiarazione).
Eccepisce poi parte ricorrente la “Intervenuta sanatoria ai sensi dell'art. 13 legge 412/1991”.
Prevede detta norma che “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989,
n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”
Con riferimento all'indebito assistenziale, determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, l'orientamento della S.C. è nel senso che “l'ente erogatore è abilitato alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio) trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (cfr. Cass. n. 12608/2020, cit).
Nel caso di specie la mancanza con riferimento al 2021 di comunicazioni reddituali consente di ritenere insussistente l'eccepita sanatoria e non configurabile una situazione di legittimo affidamento del percettore circa l'effettiva debenza delle somme versategli.
Quanto alle spese processuali esse seguono la soccombenza e visto il DM 55/2014 come integrato dal DM 147/2022, applicata la riduzione massima del compenso medio in tesi dovuto per ciascuna fase processuale tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in ricorso (€
5.970,12), della natura delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, si liquidano in complessivi € 2.965,05 (di cui € 464,50 per la fase di studio, €
388,50 per la fase introduttiva, € 832 per la fase istruttoria, € 1010,50 per la fase decisionale e la parte restante ai sensi dell'art 4 comma 1 bis del citato DM 55) oltre rimborso spese generali cassa ed iva nella misura di legge se dovuti, da distrarre in favore dei procuratori antistatari e da compensare in misura di 1/3 tenuto conto del parziale rigetto della domanda.
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata,
- in parziale accoglimento del ricorso dichiara non ripetibile l'indebito contestato a limitatamente agli anni 2016, 2017 e 2018; Parte_1 - condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di CP_1
parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.965,05 oltre rimborso spese generali, cassa ed IVA se dovuti, da distrarre in favore dei procuratori antistatari e da compensare in misura di 1/3 atteso il parziale rigetto della domanda.
Così deciso in Marsala nell'udienza del dì 8 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo