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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 633/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
all'udienza del 25/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 633 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Rita De Vivo per procura allegata al ricorso in appello;
- appellante -
E
, nata a [...] il [...] ( ); CP_1 C.F._2 non costituita;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
1147/2025, pubblicata il 28/03/2025 (controversia in materia di locazione).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per giurisprudenza consolidata, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie soggette al rito speciale di cui agli artt. 414 e ss., richiamati dall'art. 447-bis c.p.c. per le controversie in materia di locazione di immobili urbani, non ostandovi la specialità del rito, né i principi cui essa si ispira 1 (Cass., 28.12.2021, n. 41733; Cass., 12.2.2015, n. 2816; Cass., 5.5.2001, n. 6334). Ove tale inattività si verifichi nell'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., deve farsi riferimento, rispettivamente, all'art. 181 c.p.c. (richiamato nel giudizio di secondo grado dal successivo art. 359) e all'art. 348 c.p.c., a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato; restando esclusa in entrambe le ipotesi l'immediata decisione della causa, che deve invece essere rinviata ad una nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi dell'indicato difetto di comparizione comporta, nella prima ipotesi, la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo e, nella seconda, la dichiarazione d'improcedibilità dell'impugnazione.
Nel caso di specie, all'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c., richiamato dall'art. 447-bis c.p.c. per le controversie in materia di locazione di immobili urbani, tenutasi in data 28.10.2025, non è comparso l'appellante, unica parte costituita, né tale parte è comparsa alla successiva udienza del 25.11.2025. Ne consegue che trova applicazione l'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., secondo cui, se nessuna parte costituita compare in udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Pertanto, la causa deve essere definita con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del giudizio, stante la mancata comparizione della parte costituita alle udienze del 28.10.2025 e del 25.11.2025.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, in ragione dell'idoneità dell'estinzione a definire in rito il giudizio ed a determinare, altresì, il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si reputa debba essere quella della sentenza, che permette alle parti, se ritenuto necessario, di poterla impugnare, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese di lite, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 633/2025, così provvede:
2 1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. spese a carico della parte che le ha anticipate.
Salerno lì 25/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
all'udienza del 25/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 633 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Rita De Vivo per procura allegata al ricorso in appello;
- appellante -
E
, nata a [...] il [...] ( ); CP_1 C.F._2 non costituita;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
1147/2025, pubblicata il 28/03/2025 (controversia in materia di locazione).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per giurisprudenza consolidata, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie soggette al rito speciale di cui agli artt. 414 e ss., richiamati dall'art. 447-bis c.p.c. per le controversie in materia di locazione di immobili urbani, non ostandovi la specialità del rito, né i principi cui essa si ispira 1 (Cass., 28.12.2021, n. 41733; Cass., 12.2.2015, n. 2816; Cass., 5.5.2001, n. 6334). Ove tale inattività si verifichi nell'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., deve farsi riferimento, rispettivamente, all'art. 181 c.p.c. (richiamato nel giudizio di secondo grado dal successivo art. 359) e all'art. 348 c.p.c., a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato; restando esclusa in entrambe le ipotesi l'immediata decisione della causa, che deve invece essere rinviata ad una nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi dell'indicato difetto di comparizione comporta, nella prima ipotesi, la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo e, nella seconda, la dichiarazione d'improcedibilità dell'impugnazione.
Nel caso di specie, all'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c., richiamato dall'art. 447-bis c.p.c. per le controversie in materia di locazione di immobili urbani, tenutasi in data 28.10.2025, non è comparso l'appellante, unica parte costituita, né tale parte è comparsa alla successiva udienza del 25.11.2025. Ne consegue che trova applicazione l'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., secondo cui, se nessuna parte costituita compare in udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Pertanto, la causa deve essere definita con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del giudizio, stante la mancata comparizione della parte costituita alle udienze del 28.10.2025 e del 25.11.2025.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, in ragione dell'idoneità dell'estinzione a definire in rito il giudizio ed a determinare, altresì, il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si reputa debba essere quella della sentenza, che permette alle parti, se ritenuto necessario, di poterla impugnare, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese di lite, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 633/2025, così provvede:
2 1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. spese a carico della parte che le ha anticipate.
Salerno lì 25/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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