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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 4401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4401 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 12.12.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1680 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
e , rappresentati e difesi, per procura speciale alle liti Parte_1 Parte_2 rilasciata in primo grado, dall'avvocato Andrea Lippi, con il quale e presso li quale elettivamente domiciliano.
-APPELLANTI-
E
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1
Stato, con la quale e presso la quale è legalmente domiciliato
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 954/2022 pronunciata dal Tribunale di Roma, I sezione lavoro e pubblicata in data 1.2.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale dell'udienza del 12.12.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il ricorso congiuntamente proposto in primo grado da e da - Parte_1 Parte_2
Co rispettivamente vedova e figlio di maresciallo di 2^ Cl. , deceduto il Persona_1
30.5.1990 a seguito di non Hodgkin, già riconosciuto in via amministrativa come Per_2
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dipendente da causa di servizio – con il quale costoro chiedevano, previo accertamento che il proprio compianto congiunto doveva considerarsi soggetto equiparato alle vittime del dovere, di condannare il ad inserirli nell'elenco di cui all'art. 3 DPR Controparte_1
234/2006 ed riconoscere loro la speciale elargizione e l'assegno vitalizio, nelle misure e con le decorrenze di legge.
La decisione gravata statuiva per l'infondatezza di dette pretese, osservando che: (i) non contestate le mansioni disimpegnate dal dante causa per come descritte in ricorso e pacifico che la patologia poi esiziale era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio,
l'unico punto di controversia riguardava l'esposizione del ricorrente «nell'espletamento delle sue attività lavorative, a maggiori rischi o fatiche determinanti la patologia di cui sopra e giustificante il riconoscimento dello status di soggetto equiparato ex art. 1, comma 564 L. n.
266/2005»; (II) «nel caso di specie, non si ravvisano elementi tali per i quali il de cuius sia stato esposto a maggiori rischi o fatiche, rispetto a quelli insiti e connaturali all'attività di chi svolge le proprie mansioni quale montatore e addetto al servizio ossigeno;
e vi è di più perché l'infermità "tumore linfatico è etiologicamente riconducibile al contatto con numerose sostanze chimiche solventi a base di idrocarburi (sostanze di per sé non qualificate come pericolose o nocive per la salute), contatto cui sono esposti, in generale, tutti i lavoratori addetti al servizio ossigeno e/o specialisti montatori, che costituisce, dunque, rischio elettivo
e non esorbitante quello ordinario ricorrente nell'attività in questione», così venendo a difettare quel quid pluris richiesto dalla norma.
Gli originari ricorrenti interpongono appello contro questa decisione, addebitandole: (a) violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 1 della L. 466/1980 e dei commi 562, 563 e
564 dell'art. 1 della L. 266/2005, illogicità manifesta della motivazione, per non aver valorizzato i fattori estrinseci ed imprevisti dell'attività di servizio ed in particolare l'esposizione ad idrocarburi, altre sostanze chimiche e radiazioni, indubbiamente causative della patologia, già riconosciuta come dipendente da causa di servizio e per aver altresì omesso di considerare che il concetto di particolare situazione ambientale, imponeva una valutazione diacronica del rischio, da effettuarsi ora per allora, con riferimento, cioè, alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più elevati standards protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria di lavoratori e dunque valorizzando in senso favorevole per i ricorrenti la mancanza di valide misure di sicurezza e/o prevenzione;
(b) violazione dell'art. 2050 c.c., per aver violato la regola dell'onus probandi dettata dalla disposizione codicistica e quindi per non aver concluso che il silenzio dell'Amministrazione resistente
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circa l'adozione di idonee misure atte ad evitare il danno imponeva l'accoglimento della domanda. Sulla base di detti motivi, chiedono l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Il resiste all'impugnazione, della quale chiede la reiezione, Controparte_1
argomentando sulla sua infondatezza.
Ricostituito il contraddittorio e acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 12.12.2024, l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. I motivi di appello sono interconnessi e debbono essere congiuntamente esaminati.
2.1. Gli appellanti assumono in primo luogo che le particolari condizioni ambientali od operative di cui all'art. 1, comma 564 l. 266/2005 (la cui sussistenza la sentenza appellata ha negato) si debbano identificare nel fatto che il decesso, peraltro avvenuto in giovane età, del dante causa degli originari ricorrenti era già stato riconosciuto come dipendente da causa di servizio e che esso era dipeso dai materiali con i quali era venuti a contatto e dalle radiazioni a cui era sottoposto durante il servizio, essendo peraltro esposto agli uni e alle altre in totale assenza di qualsivoglia dispositivi di protezione individuale.
L'argomentazione difensiva non ha pregio, sicché la censura è nel suo complesso infondata.
La semplice dipendenza da causa di servizio, infatti, non è sufficiente affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, occorrendo anche che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative", implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (ex multis Cass. 19.6.2024 n.
16852; Cass.
4.1.2024 n. 287).
La successiva argomentazione critica degli appellanti non censura la sentenza gravata nella parte in cui, in punto di fatto, ha accertato che «tutti i lavoratori addetti al servizio ossigeno e/o specialisti montatori» erano esposti alle sostanze (e radiazioni) nocive indicate in ricorso, ma si limita ad identificare proprio in detta esposizione, che si assume avvenuta in carenza di dispositivi di protezione individuale, le particolari condizioni ambientali ed operative, che così ricomprenderebbero anche l'insalubrità del luogo di lavoro.
Tale lettura dell'art. 1, comma 564 l. 266/2005, che pure in passato è stata recepita da alcune singole e quasi coeve pronunce di legittimità (Cass. 13.2.2019 n. 4238; Cass.
25.6.2019 n. 17027; Cass. 30.7.2019 n. 20446), è stata sottoposta vaglio critico e poi
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disattesa dalle successive decisioni del giudice della nomofilachia.
Si è, infatti, osservato (Cass. 12.10.2022 n. 29819) che «deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto», per poi affermare che il riconoscimento della sussidenza del legame tra patologia e particolari condizioni ambientali o operative implica l'identificazione, caso per caso e nelle concrete, di un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
La decisione di legittimità qui richiamata, poi, dopo aver precisato che deve escludersi
«ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro», nel sottoporre a revisione critica l'indirizzo interpretativo invocato dagli appellanti, ha ricordato che l'equiparazione tra particolarità delle condizioni di lavoro e loro nocività porta «ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative».
Ne consegue, continua il giudice di legittimità, che «deve ritenersi particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio
(altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere».
Tale lettura della norma in esame è stata poi recepita, senza pronunce difformi, dalla successiva giurisprudenza di legittimità.(ex multis Cass.
8.1.2024 n. 599; Cass. 26.4.2023
n. 10954; Cass.
3.3.2023 n. 6434), che ha ulteriormente puntualizzato che l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere è ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario.
Tale più recente interpretazione dell'art. 1, comma 564 l. 266/2005 - alla quale la Corte aderisce senza superflue e ripetitive considerazioni, limitandosi a richiamare le argomentazioni espressa dal giudice di legittimità come sopra riportate - determina dunque la reiezione della censura in esame, che si fonda su di una lettura della norma opposta a
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quella qui recepita e che non contesta la sentenza appellata nella parte in cui ha affermato che il servizio di qualsiasi altro specialista montatore ed addetto al servizio ossigeno comportava il contatto con le sostanze chimiche e le radiazioni causa della patologia neoplastica dalla quale era effetto Persona_1
2.2. La natura specificamente assistenziale dei benefici connessi al riconoscimento della qualità di soggetto equiparato alle vittime del dovere esclude in radice che nella presente fattispecie possa trovare applicazione la norma civilistiche in tema di responsabilità aquiliane ed in particolare l'art. 2050 c.c. ed il relativo regime di riparto dell'onere probatorio.
L'impugnazione è quindi infondata anche nella parte cui lamenta che il Tribunale non abbia deciso la lite in conformità alla presunzione di responsabilità prevista dalla norma codicistica sopra richiamata.
3. L'appello è respinto.
Le spese del presente grado meritano compensazione in ragione del sopra riportato contrasto esegetico in punto di interpretazione dell'art. 1, comma 563 l. 266/2005.
La Corte, infine, dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) respinge l'appello;
B) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado;
C) dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, il 12.12.2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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