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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, sezione Lavoro e Previdenza, in persona della dott. Maria
Rosaria Elmino in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 16 gennaio 2025, all'esito della discussione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17185/23 del R.G. Affari Previdenza
TRA
nato a [...] il [...], (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso Menichini e Luca Cappiello, elett.te dom.to c/o il difensore in Ottaviano alla via Riella 8;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dall'avv. Carlo Maria CP_1
Liguori, elett.te dom.to in Napoli, via Nuova Poggioreale – Ang. S.Lazzaro
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.09.23 e ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe, dipendente della con mansioni di operario Controparte_2 specializzato, sulla premessa di avere subito infortunio in data 29/08/2022 mentre svolgeva la propria attività lavorativa che gli procurava la seguente diagnosi:
“amputazione del pollice mano sx, frattura della P1 di II, IV e V dito mano sx, lesione nervo mediano e ulnare sx” e dal quale erano derivati postumi invalidanti permanenti, esponeva di avere richiesto all' il riconoscimento delle relative prestazioni;
che CP_1
l'ente, riconosciuta la natura professionale dell'evento, con provvedimento del 20/4/2023 aveva corrisposto una rendita con un grado di menomazione pari al 27%.
Agiva, pertanto, perché, accertata la effettiva percentuale di riduzione permanente della capacità lavorativa per effetto dell'infortunio sul lavoro occorso, l' fosse CP_1 condannato al pagamento di un indennizzo in conseguenza del danno biologico sofferto nella misura quanto meno del 50% ovvero nella misura inferiore risultante dalla CTU.
Si costituiva l' con propria memoria chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
All' udienza odierna, all'esito del deposito di relazione della disposta consulenza medico legale, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza allegata a verbale e pubblicamente letta.
La domanda, ammissibile (cfr. in proposito CASS., sez lav, 5.5.04 n 8576) è parzialmente fondata nei limiti di cui alla motivazione che segue.
Giova precisare che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece:
a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16%
(art. 13 D. L.vo 38/2000).
La fattispecie in esame ricade nella previsione di cui al D. Lvo 38/2000. Trattasi, invero, di evento lesivo verificatosi in data 29.8.2022 (cfr. in atti).
Nel merito, dalla consulenza medico-legale disposta è emerso che parte ricorrente è affetto da “Esiti di amputazione sub-totale pollice sinistro;
anchilosi rettilinea indice sinistro;
limitazione ai gradi medio-estremi della flesso-estensione attiva del IV e V dito mano sinistra;
segni di sofferenza nervosa da lesione al polso dell'assone
(assonotmesia) dei nervi mediano e ulnare bilateralmente strumentalmente rilevati;
sindrome post-traumatica da stress”
Il CTU pertanto, valutate le infermità alla stregua delle tabelle , ha così risposto CP_1 ai quesiti posti:
Si riconosce il nesso causale tra le lesioni riportate e l'attività lavorativa in riferimento anche al luogo ed ai tempi in cui l'infortunio si è verificato. L'infortunio del 29-08-2022 ha determinato lesioni con postumi permanenti rappresentati da perdita anatomica e funzionale a carico delle mani sinistra e destra;
una sindrome post-traumatica da stress. Pertanto si ritiene che il danno biologico valutato complessivamente nella misura del 31%. (cfr consulenza dott. . Per_1
Le conclusioni del CTU depongono per la sussistenza di una menomazione invalidante a carico del ricorrente pari al 31% (danno biologico permanente) a far data dalla domanda amministrativa.
Le patologie riscontrate costituiscono senz'altro conseguenze di infortunio sul lavoro, per le modalità concrete del loro manifestarsi;
l' a tal proposito nulla ha eccepito CP_1
o contestato. Le valutazioni tecniche del consulente inoltre appaiono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
L' deve pertanto essere condannato al pagamento in favore del ricorrente di un CP_1 indennizzo in forma di rendita in considerazione della accertata percentuale di inabilità.
Dovranno corrispondersi anche gli interessi legali da portarsi in detrazione alle eventuali somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza in misura di 1/2 e vengono poste a carico dell convenuto liquidate come da dispositivo alla stregua delle tariffe vigenti;
in CP_3 vista del solo parziale accoglimento le spese stesse possono essere compensate nella misura del residuo mezzo.
Le spese di CTU vengono poste a carico della parte resistente e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1) in accoglimento parziale della domanda, condanna l' alla costituzione di CP_1 rendita in favore del ricorrente nella misura pari ad un grado di menomazione del
31% a far data dalla domanda amministrativa, oltre interessi dal 120° giorno successivo a tale ultima data e fino al soddisfo;
2) Condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di lite nella misura di ½ CP_1 che si liquidano in € 1460,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, con attribuzione, e compensa le spese per il residuo mezzo.
3) provvede sulle spese di CTU come da separato decreto.
Napoli, 16 gennaio 2025 IL GIUDICE
dott. Maria Rosaria Elmino