Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/04/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
n. 212/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Specializzata in Materia di Impresa composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede legale in Prato (c.f. e p. iva n. ) in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore (c.f. Parte_2 Parte_3
e (c.f. , difesi C.F._1 Parte_2 C.F._2
dall'avv. Francesca Berni e domiciliati a Prato presso lo studio del difensore
(appellanti principali)
nei confronti di
con sede in (c.f. e p.i. n. Controparte_1 CP_1
), in persona dei commissari liquidatori pro tempore, difesa dall'avv. P.IVA_2
1
(appellata e appellante incidentale)
e di
(già Controparte_2 Controparte_3
con sede in Napoli (c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_3
procuratore speciale dott. , difesa dall'avv. Manuela Malavasi e Parte_4
dall'avv. Roberto Perrone, domiciliata in Milano presso lo studio del primo difensore
(appellata e appellante incidentale)
e di con sede in Torino (c.f. e p.i. n. Controparte_4 P.IVA_4
), in persona del procuratore speciale dott. difesa P.IVA_5 CP_5
dall'avv. Gianni Solinas e domiciliata in Venezia presso lo studio del difensore
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per gli appellanti principali:
Voglia l'Illustrissima Corte di Appello di Venezia, Sezione specializzata in materia
d'impresa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi di appello di cui al presente atto, ed in riforma della sentenza appellata
di Primo Grado del Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia
d'impresa, n. 1965/2022, pubblicata il 30 novembre 2022 in via principale e nel
2 merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il presente appello e per
l'effetto, in riforma della gravata sentenza n.1965/2022 emessa dal Tribunale di
Venezia- Sezione Specializzata in materia di impresa nel giudizio RG 5124/2017 –
nelle parti e nel senso di cui al presente atto - sussistendone i requisiti ex lege
previsti ed i presupposti in fatto, accogliere le seguenti domande:
- accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza appellata di Primo grado per
violazione degli art 99, 112 cpc , 277 comma 2 cpc e art. 2907, 2909 c.c. e art 111
Cost nonché del principio di uniformità dei giudicati e giusto processo per essersi
pronunciata su questioni decise con sentenza parziale n. 498/2021, emessa dal medesimo organo giudicante il 15.03.2021, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata per i motivi di cui in atto, disponendo in conformità;
- accertare e dichiarare che il contratto di mutuo del 10 Luglio 2014 fra
[...]
e per € 1.950.000 (a rogito notaio Controparte_6 Parte_1
, n. repertorio 118.080 e n. archivio 20.602) nonché il Persona_1
contratto di acquisto di azioni emesse da da parte di Controparte_1
del 10 luglio 2014 per € 2.000.000 sono caratterizzati da un Parte_1
collegamento funzionale, nel senso che il mutuo è servito per l'acquisto delle azioni, in violazione dell'art. 2358 c.c. e – per l'effetto – dichiarare la nullità sia
del contratto di mutuo del 10 luglio 2014 sia dell'acquisto delle azioni sempre del
10 luglio 2014, con l'ulteriore effetto di dichiarare che non vanta alcun CP_2
credito alla restituzione degli importi portati da detto contratto di mutuo del 10
luglio 2014 né a titolo di capitale né a titolo di interessi.
- accertare e dichiarare che il contratto di mutuo fondiario concluso fra
[...]
e in data 10 luglio 2014 (a rogito Controparte_6 Parte_1
notaio , n. repertorio 118.080 e n. archivio 20.602) Persona_1
per l'importo di € 1.950.000 nonché l'acquisto di azioni di Controparte_1
da parte di sempre in data 10 luglio 2014 per l'importo di
[...] Parte_1
€ 2.000.000 sono operazioni collegate, da considerarsi come operazioni in frode
3 alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c. oppure come operazioni atipiche immeritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., e conseguentemente dichiararne la nullità o
l'inefficacia, con la conseguente declaratoria di gratuità di detto mutuo e che
[...]
non vanta alcun credito alla restituzione degli importi di detto mutuo, né a CP_2
titolo di capitale né a titolo di interessi.
- accertare e dichiarare che il contratto di mutuo del 10 luglio 2014 fra
[...]
e (a rogito notaio Controparte_6 Parte_1 Persona_1
n. repertorio 118.080 e n. archivio 20.602) è un mutuo di scopo, in
[...]
quanto il contratto indica espressamente la destinazione della provvista a progetti
aziendali (acquisto di immobili), e accertare e dichiarare che detto scopo non è
stato perseguito, essendo stati i danari della provvista riveniente dal mutuo
immediatamente destinati all'acquisto di azioni emesse dalla medesima
[...]
da parte di con conseguente declaratoria di Controparte_1 Parte_1
nullità del contratto di mutuo del 10 luglio 2014, e conseguente dichiarazione che
nulla deve ad a titolo di restituzione del Parte_1 Controparte_2
mutuo né per capitale né per interessi.
-accertare e dichiarare che il contratto di mutuo del 10 luglio 2014 fra
[...]
e prevede oneri complessivi che Controparte_6 Parte_1
superano il tasso soglia usura vigente nel trimestre di conclusione del contratto
(ossia nel trimestre luglio-settembre 2014), superamento dovuto – oltre che agli
oneri previsti direttamente nel contratto di mutuo – al corrispettivo pagato da per l'acquisto di n. 32.000 azioni di Parte_1 Controparte_1
conclusosi in data 10 luglio 2014 per un prezzo di € 2.000.000 e, affermata la violazione dell'art. 644 c.p. in combinato con l'art. 1815 comma 2 c.c., dichiarare la nullità delle clausole che concorrono al complessivo onere a carico di
[...]
e per l'ulteriore effetto dichiarare la nullità parziale del contratto di Parte_1
mutuo del 10 luglio 2014 nonché del correlato contratto di acquisto di n. 32.000
azioni del 10 luglio 2014, e dichiarare che il contratto di mutuo si intende a titolo
4 gratuito con declaratoria di non debenza da parte di ad di Parte_1 CP_2
alcun onere in base al contratto di mutuo, né a titolo di capitale né a titolo di
interessi.
- accertare e dichiarare che il contratto di mutuo del 10 luglio 2014 fra
[...]
e è caratterizzato da usura soggettiva, Controparte_6 Parte_1
realizzandosi la fattispecie prevista dall'art. 644 comma 4 c.p. in quanto gli
interessi e le commissioni (previsti nel contratto di mutuo) e gli altri vantaggi usurari (ossia l'acquisto di n. 32.000 azioni per un corrispettivo di € 2.000.000, oltre alla previsione di eccessive garanzie: ipoteche e fideiussioni) sono
sproporzionati rispetto alla prestazione di danaro e si trovava in Parte_1
condizioni di difficoltà economica e finanziaria (anche per via delle moratorie
richieste), con conseguente applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., e
azzeramento di tutti i corrispettivi pattuiti, ossia con azzeramento di interessi e
commissioni previsti nel contratto di mutuo.
-Accertare e dichiarare che in conseguenza delle nullità del mutuo del 10 luglio
2014 concluso fra e sono nulle e prive di Controparte_1 Parte_1
effetto anche le ipoteche iscritte in occasione di detto mutuo con pronuncia da
parte della corte di ogni provvedimento necessario ad ottenere la cancellazione di
dette ipoteche e ordine al conservatore di cancellazione delle ipoteche ai sensi dell'art 2884 c.c. –
-accertare e dichiarare che le ipoteche rilasciate da e dai Sigg.ri Parte_1
e nonché le fideiussioni rilasciate dai Sigg.ri Parte_2 Parte_3
e sono tutt'ora nella titolarità di Pt_2 Parte_3 Controparte_1
in liquidazione coatta amministrativa cosicché sussiste la legittimazione passiva di
nel presente procedimento. CP_7
-accertare e dichiarare che la fideiussione apparentemente rilasciata da
[...]
e in data 24 marzo 2011 a favore di Parte_3 Parte_2 Controparte_6
è priva di firma, in quanto non firmata da nessuno, né da
[...] Pt_3
5 né da , determinandosi dunque la nullità della medesima Parte_3 Parte_2
fideiussione sia per difetto di accordo delle parti (violazione dell'art. 1325 c.c.) sia per difetto del requisito di forma scritta del contratto bancario richiesta a pena
d'invalidità dalla legge (violazione dell'art. 117 t.u.b),
- accertare e dichiarare che la fideiussione apparentemente rilasciata da
[...]
e in data 24 marzo 2011 a favore di Parte_3 Parte_2 Controparte_6
è conforme allo schema dell'Associazione Bancaria Italiana,
[...]
ritenuto nullo dalla Banca d'Italia con provvedimento del 2005, e conseguentemente dichiarare la nullità totale della fideiussione del 24 marzo 2011
oppure, in subordine, dichiarare la nullità dei soli articoli 2, 6 e 8 della medesima
fideiussione,
-accertare e dichiarare che la fideiussione del 10 luglio 2014 rilasciata da
[...]
e a favore di in Parte_3 Parte_2 Controparte_6
connessione con il mutuo fondiario recante la medesima data del 10 luglio 2014 è
nulla in quanto accessoria al contratto di mutuo, a sua volta nullo.
-accertare e dichiarare che la fideiussione rilasciata da e Parte_3 Pt_2
in data 10 luglio 2014 a favore di
[...] Controparte_6
anche per il fatto di essere inserita nelle condizioni generali di contratto di
[...]
, è nulla per conformità allo schema ABI sanzionato con la Controparte_1
nullità dal provvedimento n. 55 del 2005 di Banca d'Italia. In subordine dichiarare la nullità solo delle tre clausole identiche allo schema ABI e sanzionate con la
nullità dalla Banca d'Italia.
-accertare e dichiarare che, per effetto della nullità delle clausole dei due contratti
di fideiussione (fra da un lato e Controparte_6 [...]
e dall'altro) rispettivamente del 24 marzo 2011 e del 10 Parte_3 Parte_2
luglio 2014, che derogano al termine previsto dall'art. 1957 c.c., rivive il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. e che né né Controparte_1 CP_2
quale successore di avendo entro detto te rmine
[...] CP_6 Controparte_6
6 assunto alcuna iniziativa recuperatoria contro il debitore principale Parte_1
determinandosi così l'estinzione delle due fideiussioni, rispettivamente del 24
[...]
marzo 2011 e del 10 luglio 2014., in caso di accoglimento della domanda di nullit à dell'acquisto di n. 32.000 azioni di da parte di Controparte_1 [...]
avvenuto in data 10 luglio 2014, dichiarare che le azioni ad oggi Parte_1
detenute da - quale attuale titolare del contratto di deposito Controparte_4
di titoli in amministrazione – siano restituite e/o trasferite a
[...]
coatta amministrativa le azioni oggetto della Controparte_8
declaratoria di nullità.
-in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia, Sezione
specializzata in materia d'impresa, n. 1965/2022, pubblicata il 30 novembre 2022,
in via principale condannare Controparte_9
a rifondere agli attori e
[...] Parte_1 Parte_3
le spese di lite;
in subordine compensare fra queste parti le spese Parte_2
di lite.
-in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia, Sezione
specializzata in materia d'impresa, n. 1965/2022, pubblicata il 30 novembre 2022,
in via principale condannare a rifondere le spese di lite agli Controparte_4
appellanti e;
in via subordinata Parte_1 Parte_3 Parte_2
compensare le spese di lite. -in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale
di Venezia, Sezione specializzata in materia d'impresa, sentenza n. 1965/2022,
pubblicata il 30 novembre 2022, condannare Controparte_2
a rifondere le spese di lite agli appellanti e
[...] Parte_1 Parte_3
; in subordine, compensare le spese di lite nel rapporto fra gli Parte_2
appellanti e E conseguentemente disattendere tutte Controparte_2
le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale per i motivi
meglio esposti in atto
7 Con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi del giudizio per le quali il
sottoscritto procurarsi dichiara antistatario.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova chiesti e non
ammessi in Primo Grado e nello specifico prova per testi chiesti e non ammessi di
cui alle memorie ex art 183 Vi co cpc.
Quanto, infine, agli appelli incidentali condizionati proposti da LC e CP_10
da , reiterando la richiesta di termine per esame e replica si chiede che CP_2
l'Ecc.ma Corte adita Voglia:
Quanto all'appello incidentale condizionato proposto da verso la sentenza CP_2
Definitiva:
in via preliminare di rito rigettare integralmente l'appello incidentale condizionato
proposto da in quanto inammissibile, comunque infondato, oltre che CP_2
contrario a documenti di provenienza dalla stessa , con reiezione, pertanto, CP_2
delle istanze richiamate e con condanna di parte appellante incidentale a rifondere
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
Quanto all'appello incidentale condizionato proposto da in LC in via CP_10
preliminare di rito rigettare integralmente l'appello incidentale condizionato
proposto da in LC in quanto inammissibile e comunque infondato, oltre CP_10
che contenente domande nuove, respingendo le istanze richiamate e, per l'effetto,
per quanto occorrer possa, confermare la sentenza parziale non definitiva di Primo
Grado n. 498/21 che si è pronunciata sulle questioni preliminari e pregiudiziali per
le ragioni tutte di cui ai precedenti scritti difensivi depositati nel Giudizio di Primo
Grado.
-rigettare la domanda proposta da di accertamento del difetto di CP_10
legittimazione di in quanto inammissibile per violazione dell'art 100 CP_2
cpc ovvero per carenza di interesse.
quanto al difetto di competenza per territorio del Tribunale di Primo grado adito
eccepita da : CP_10
8 -in via preliminare di rito dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello
incidentale condizionato proposto da in LC in ordine alla competenza CP_10
territoriale in quanto avverso la sentenza parziale di primo Grado che ha
affermato e confermato la propria competenza avrebbe dovuto essere interposto
regolamento di competenza ex art 47 cpc, non essendo ammissibile la riserva di
appello;
-nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuta ammissibile la riserva di appello e l'appello incidentale interposto da in LC procedibile, si CP_10
chiede che venga, comunque, rigettata l'eccezione di competenza funzionale del
Tribunale di Vicenza e confermata la competenza del Tribunale di Venezia, sezione
specializzata in materia di impresa per le ragioni tutte di cui ai precedenti scritti
difensivi depositati nel Giudizio di Primo Grado;
in via pregiudiziale: nella denegata e non creduta ipotesi di ammissibilità degli
appelli incidentali condizionati, proposti sia da che da in LC CP_2 CP_10
rigettare comunque gli stessi perché infondati in fatto e diritto, per le ragioni tutte
di cui anche ai precedenti scritti difensivi depositati nel Giudizio di Primo Grado.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio per le quali il sottoscritto
procuratore si dichiara antistatario.
Per l'appellata Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, con riferimento all'appello principale proposto da Parte_1 [...]
e : in via preliminare, in rito, rilevata la palese Parte_3 Parte_2
inammissibilità e, comunque, la carenza di una ragionevole probabilità di
accoglimento dei motivi di appello avversari, di-chiarare l'inammissibilità dell'appello stesso, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.;
9 nel merito, rigettare i singoli motivi di appello principale perché inammissibili e
infondati, per le ragioni esposte in atti, ivi inclusi quelli depositati nel primo grado
di giudizio;
in via subordinata e condizionata, in accoglimento dell'appello incidentale
proposto da dichiarare - nei termini e limiti indicati in atti - il difetto di CP_2
legittimazione passiva di (già Controparte_11 [...]
in relazione al Finanziamento 2014. Controparte_3
Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del
presente giudizio
Per l'appellata Controparte_4
in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c.;
In via preliminare
- rigettare la richiesta di sospensiva della provvisoria esecutività della sentenza n.
1965/2022 del Tribunale di Venezia in assenza dei presupposti in fatto ed in diritto;
Nel merito, in via principale: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 1965/2022 del Tribunale di Venezia resa nel
procedimento n. RG 5124/2017, con conseguente rigetto di tutte le domande
Avversarie;
Nel merito, in via subordinata:
accertatane – anche per i motivi esposti nel presente atto - la carenza di
legittimazione passiva e/o l'interesse a resistere di , rigettare Controparte_4
le domande (nessuna esclusa) degli Appellanti svolte nei confronti di
[...]
anche in quanto infondate in fatto e diritto e/o disporre CP_4
l'estromissione di dal giudizio;
Controparte_4
10 Nel merito in via subordinata e condizionata ex art. 346 cpc:
ferme le eccezioni preliminari come sopra svolte di estinzione/improcedibilità del
giudizio e/o di legittimazione passiva e/o di interesse a resistere, per la non creduta
ipotesi di mancato accoglimento delle stesse e di prosecuzione del giudizio nei
confronti di , rigettarsi, per tutto quanto esposto in narrativa, Controparte_4
tutte le domande avanzate dagli Appellanti in quanto indimostrate e, comunque,
infondate in fatto e diritto, ovvero ridurre le stesse a quanto sarà ritenuto di
Giustizia;
In ogni caso:
con condanna degli Appellanti al pagamento delle spese e dei compensi di lite oltre
agli accessori di legge anche del presente grado di giudizio.
In via Istruttoria:
associandosi comunque alle istanze istruttorie svolte da Controparte_1
e in primo grado, si insiste per il rigetto delle prove orali
[...] CP_2
tutte presentate da parte Appellante, per i motivi contenuti nelle memorie dimesse
in primo grado ex art. 183, VI comma, n. 2 e 3, c.p.c.
Per l'appellata CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, con riferimento all'appello principale proposto da Parte_1 [...]
e : in via preliminare, in rito, rilevata la palese Parte_3 Parte_2
inammissibilità e, comunque, la carenza di una ragionevole probabilità di
accoglimento dei motivi di appello sopra esaminati, dichia-rare l'inammissibilità dell'appello stesso, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; nel merito, rigettare i singoli motivi di appello principale perché inammissibili e infondati, per le ragioni esposte negli scritti d'appello e nei precedenti scritti difensivi depositati nel primo grado di giudizio;
11 in via subordinata e condizionata, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_9
: in via pregiudiziale, in rito, dichiarare
[...]
l'inammissibilità/improcedibilità delle domande avversarie, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
in subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie volte a dichiarare che nulla è dovuto dall'attore odierno appellato, in quanto spiegate in violazione dell'art. 83, comma 3-bis TUB;
in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza, in favore del Tribunale di
Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
dichiarare - nei termini e limiti indicati in atti - il difetto di legittima-zione passiva
di (già Controparte_11 Controparte_3
in relazione al Finanziamento 2014.
[...]
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3 maggio 2017, Parte_1 [...]
e convenivano, davanti al Tribunale di Venezia, sezione Parte_3 Parte_2
specializzata in materia di impresa, affinché Controparte_1
fossero dichiarati nulli, annullati o risolti il contratto del 29 luglio 2013 (con cui, in adesione all'aumento di capitale del 2013, erano state acquisite da Parte_1
n. 849 azioni della banca per il corrispettivo di Euro 53.062,50), il contratto 10
luglio 2014 (con cui, in adesione all'aumento di capitale del 2014, erano state acquisite da n. 32.000 azioni della banca per il corrispettivo di Parte_1
Euro 2.000.000), il contratto di mutuo del 10 luglio 2014, collegato al secondo investimento, e le fideiussioni rilasciate da e , con Parte_3 Parte_2
liberazione di tutte le garanzie reali prestate.
12 Gli attori sostenevano che l'acquisto azionario del 2013 era stato compiuto poiché la banca l'aveva posto come condizione per concedere una “moratoria” sul debito restitutorio di un precedente mutuo ipotecario stipulato nel 2011; lo stesso era avvenuto per l'acquisto del 2014, finanziato dalla stessa banca.
Gli attori domandavano altresì che fosse accertata la nullità o l'inesistenza del contratto di conto corrente n. 283247 recante data 3 novembre 2010, poiché siglato e non firmato dal rappresentante della banca.
Gli attori aggiungevano che il contratto di mutuo del 10 luglio 2014 fosse usurario oggettivamente e soggettivamente, dovendosi includere nel corrispettivo del finanziamento “l'acquisto delle azioni prive di valore”.
Il giudizio, interrotto a seguito della sottoposizione di CP_6 Controparte_1
a liquidazione coatta amministrativa, era riassunto nei confronti della banca in
[...]
l.c.a. e di Controparte_4
Si costituiva nel processo riassunto la banca in l.c.a., eccependo l'inammissibilità
delle domande, precluse dal disposto dell'art. 83 t.u.b., l'incompetenza del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Vicenza quale giudice del luogo in cui aveva sede la banca sottoposta a liquidazione coatta, nonché la prescrizione.
contestava le allegazioni degli attori e CP_6 Controparte_1
deduceva che la controversia relativa ai contratti di investimento la riguardava personalmente ai sensi dell'art. 3 del d.l. 25 giugno 2017, n. 99, mentre i contratti di finanziamento erano stati ceduti a sì che era priva CP_3 Controparte_4
di legittimazione passiva.
Si costituiva in giudizio anche eccependo il proprio difetto Controparte_4
di legittimazione passiva, poiché non era succeduta in alcuno dei rapporti controversi.
Autorizzati dal giudice, gli attori chiamavano in causa (ora CP_3 [...]
, la quale si costituiva affermando di non essere Controparte_11
13 succeduta nel rapporto di finanziamento del 2014 e di essere passivamente legittimata esclusivamente con riferimento al finanziamento del 2011.
Con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., gli attori rinunciavano alla domanda di accertamento della nullità o inesistenza del conto corrente bancario, ed eccepivano la nullità del mutuo del 2011 per violazione del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 t.u.b. e per violazione dell'art. 2358 c.c., nonché la nullità delle fideiussioni in quanto conformi a schema Abi, dichiarato dalla Banca d'Italia lesivo del diritto di concorrenza.
Con sentenza non definitiva n. 498/2021, depositata il 15 marzo 2021, il Tribunale
di Venezia, sezione specializzata per l'impresa, dichiarava improcedibili nei confronti della banca in l.c.a. “le domande di restituzione, risarcimento del danno e di compensazione”.
Assunte prove testimoniali, con sentenza definitiva n. 1965/2022, depositata il 30
novembre 2022, il Tribunale di Venezia respingeva tutte le domande.
Il Tribunale dichiarava inammissibili le domande di nullità relative al mutuo del
2011 poiché tardivamente proposte e, con riferimento al mutuo fondiario del 10
luglio 2014, riteneva che non vi fosse prova del collegamento con l'acquisto azionario (“parte attrice ha omesso di chiedere l'assunzione quale testimone del funzionario di banca sui capitoli volti alla prova del Testimone_1
collegamento negoziale tra mutuo e acquisto azionario. La testimonianza del
funzionario è stata espressamente limitata ai capitoli di prova da 1 a 10, capitoli
diretti a fornire la prova del mancato rispetto da parte della degli obblighi CP_6
di comportamento all'atto della collocazione delle azioni;
-l'unico testimone assunto sui capitoli di prova diretti a dimostrare il collegamento funzionale non ha
offerto una prova adeguata in tal senso, tenuto conto dei suoi rapporti con le parti,
essendo ex coniuge di e padre di attuale legale Parte_2 Parte_3
rappresentante di e tenuto conto, altresì, del fatto che per sua stessa Parte_1
14 ammissione è a conoscenza solo de relato di quanto proposto dalla banca, essendo gli acquisti azionari stati sollecitati ai suoi congiunti”).
Il Tribunale riteneva poi che l'asserito superamento del limite di finanziabilità non comportasse nullità del mutuo concluso nel 2014 e che il contratto non potesse giudicarsi usurario. Quanto all'eccepita nullità delle fideiussioni, il Tribunale rilevava che le produzioni documentali degli attori, compiute con la seconda comparsa conclusionale, fossero tardive e perciò non utilizzabili per la decisione, e che comunque la nullità non avrebbe colpito l'intero negozio. Il Tribunale accertava che nei rapporti di mutuo del 2011 e del 2014 era succeduta mentre CP_2
non era subentrata in alcun rapporto e pertanto era priva di Controparte_4
legittimazione passiva.
e si dolevano della sentenza n. Parte_1 Parte_3 Parte_2
1965/2022, proponendo i seguenti motivi di impugnazione: 1) il Tribunale aveva violata il giudicato, poiché, dopo che con la sentenza non definitiva era stata dichiarata l'improcedibilità delle domande restitutorie e risarcitorie, ritenendo implicitamente procedibili tutte le rimanenti, con la sentenza definitiva era stata dichiarata l'improcedibilità della “domanda principale in via di accertamento negativo volta ad accertare che nulla è dovuto” (pag. 21 atto citazione in appello);
2) la valutazione delle risultanze processuali compiuta dal Tribunale era errata e la motivazione, che escludeva che il mutuo del 2014 avesse violato l'art. 2358 c.c., era contraddittoria;
3) il Tribunale non si era pronunciato sulla denunciata violazione degli artt. 1344 c.c. e 1322 c.c., mentre avrebbe dovuto riconoscere che le operazioni (mutuo del luglio 2014 e acquisto delle azioni) erano in frode alla legge;
4) il Tribunale neppure si era pronunciato sulla domanda di nullità del mutuo del
2014 per deviazione dallo scopo indicato nell'atto; 5) il mutuo del 2014 era oggettivamente usurario perché “il reale 'corrispettivo' del finanziamento pagato da non è rappresentato solo dagli interessi previsi nel contratto di mutuo, Parte_1
ma anche dalla misura in cui le azioni hanno perso di valore”; 6) il Tribunale non si
15 era pronunciato sulla dedotta usura soggettiva del mutuo del 2014; 7) il Tribunale
avrebbe dovuto accogliere la domanda di nullità delle ipoteche prestate dai fideiussori, poiché non era “stato prodotto in giudizio alcun documento da parte delle banche convenute da cui risulti il trasferimento delle garanzie fideiussorie a oppure ad;
8) il Tribunale non si era pronunciato sulla domanda di CP_4 CP_2
nullità della fideiussione del 2011 per assenza di firma;
9) la fideiussione del 2011
era nulla in quanto conforme allo schema Abi sindacato dalla Banca d'Italia; 10) la fideiussione del 10 luglio 2014 era nulla in conseguenza della nullità del mutuo stipulato sempre il 10 luglio 2014; 11) la fideiussione predetta era comunque nulla,
in quanto pure essa conforme allo schema Abi sindacato dalla Banca d'Italia; 12) entrambe le fideiussioni si erano estinte ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo la banca tempestivamente agito nei confronti di 13) la sentenza era Parte_1
erronea nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che non Controparte_4
fosse succeduta nei rapporti contrattuali, mentre essa era subentrata nel rapporto di conto corrente e nel contratto di deposito titoli in amministrazione;
14)
[...]
era pertanto legittimata passivamente con riferimento ai rapporti di Controparte_4
conto corrente e di deposito titoli in amministrazione;
15) il Tribunale non avrebbe dovuto condannare gli attori alla rifusione delle spese processuali di
[...]
16) anche la condanna alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali di era errata;
17) in conseguenza Controparte_4
dell'accoglimento dell'appello e della soccombenza di era quest'ultima che CP_2
avrebbe dovuto rifondere le spese di lite agli attori.
e chiedevano che, in riforma Parte_1 Parte_3 Parte_2
dell'impugnata sentenza, fossero accolte le conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva nel giudizio di appello Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale condizionato per i seguenti motivi: 1) il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibili o improseguibili tutte le domande degli attori, ai sensi dell'art. 83, 3°
16 co., t.u.b., il quale trovava applicazione per ogni azione, comprese quelle di mero accertamento;
2) la sentenza era errata nella parte in cui aveva ritenuto procedibili le domande e implicitamente infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire della società attrice;
3) la sentenza aveva erroneamente riconosciuto la competenza del giudice adito, anziché la sua incompetenza a favore del Tribunale di Vicenza,
quale foro della procedura concorsuale;
4) qualora fosse stato accertato il collegamento negoziale, il rapporto di finanziamento del 2014 rimaneva estraneo al perimetro della cessione intervenuta in favore di CP_2
Si costituiva in giudizio anche Controparte_11
chiedendo il rigetto dell'appello principale e, in subordine e condizionatamente all'accoglimento di detto appello, che fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva con riferimento al mutuo del 2014.
Si costituiva in giudizio anche chiedendo il rigetto Controparte_4
dell'appello. ribadiva di non essere succeduta nei rapporti Controparte_4
controversi e di essere priva di legittimazione passiva.
Le parti precisavano le conclusioni, come sopra riportate, per l'udienza del 16
gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
La Corte tratteneva la causa in decisione alla scadenza dei termini concessi per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
0. L'istanza degli appellanti di “ammissione dei mezzi di prova chiesti e non ammessi in Primo Grado di cui alle memorie ex art 183 Vi co cpc”, contenuta nelle rassegnate conclusioni, è inammissibile in quanto non sorretta da alcun motivo d'impugnazione.
Con l'atto di citazione in appello, gli appellanti principali non hanno censurato in alcun modo la decisione assunta dal Tribunale sulle istanze istruttorie e neppure indicato quali sarebbero le prove richieste, e non ammesse, rilevanti per la decisione del giudizio di appello.
17 1. Si rileva, preliminarmente, che la sentenza del Tribunale di Venezia, sezione specializzata per l'impresa, n. 498/2021, depositata il 15 marzo 2021, è passata in giudicato, in quanto non impugnata da alcuna delle parti.
Ciò premesso, il primo motivo di impugnazione di Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 1965/2022, con il quale essi si Parte_3 Parte_2
dolgono della violazione del giudicato rappresentato dalla sentenza n. 498/2021,
non è fondato.
Con la sentenza definitiva il Tribunale di Venezia ha dichiarato “improcedibili le
domande di nullità, annullamento, inefficacia, risoluzione, presupposizione relative al mutuo nel 2011 e relative all'acquisto azionario del 2013 in quanto non funzionali ad ottenere una pronuncia di nulla dovere nei confronti della liquidatela
e della banca”.
In realtà, le domande relative al mutuo del 2011 erano già state dichiarate inammissibili, con la medesima sentenza, poiché proposte tardivamente. Tale
statuizione ha prevalenza logico-giuridica su quella successiva, che deve perciò
considerarsi inutile.
La pronuncia d'improcedibilità delle domande relative all'acquisto azionario del
2013 non si pone in contrasto con la sentenza non definitiva, ed anzi ne conferma il contenuto, laddove essa aveva già escluso la procedibilità di tutte le domande risarcitorie, restitutorie e di compensazione. Infatti, escluso il collegamento negoziale tra l'investimento azionario del 2013 e il finanziamento concesso nel
2011, la caducazione dell'operazione d'investimento potrebbe far sorgere esclusivamente un credito restitutorio (per il prezzo delle azioni sottoscritte) nei confronti della procedura concorsuale, richiedente necessariamente l'insinuazione allo stato passivo della banca in l.c.a. Solo attraverso la compensazione di tale ipotetico credito restitutorio con il debito derivante dai finanziamenti, gli attori potrebbero ottenere la pronuncia di accertamento di non essere debitori nei
18 confronti della banca (per la parte appunto compensata). Si è tuttavia detto che la compensabilità è stata esclusa con decisione su cui si è formato il giudicato.
Si aggiunga che gli appellanti principali, a parte dolersi di un'inesistente violazione di giudicato, non hanno riproposto la domanda di nullità del mutuo ipotecario del
29 marzo 2011, con cui erogava a Controparte_1 Parte_1
la somma di Euro 4.500.000, e neppure hanno messo in dubbio che in tale
[...]
rapporto sia subentrata, nel lato attivo, Controparte_11
come statuito dal Tribunale nell'ultima parte della motivazione della sentenza n.
1965/2022.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti principali si lamentano dell'erronea valutazione delle risultanze processuali e della contraddittorietà della motivazione della sentenza n. 1965/2022, nella parte in cui ha escluso che, con il mutuo del 2014, la banca abbia violato l'art. 2358 c.c.
Il motivo non merita condivisione.
Come evidenziato dal Tribunale, l'unico elemento che mette in connessione il mutuo fondiario del 10 luglio 2014 con l'acquisto azionario è rappresentato dalla contemporaneità tra il primo contratto e la sottoscrizione del “pre-ordine” del 10
luglio 2014 (l'importo mutuato di Euro 1.950.000 fu erogato il 10 luglio 2014 [data in cui venne accreditato in conto], mentre l'addebito delle azioni “pre-ordinate” e assegnate avvenne poi il 28 agosto 2014).
La contemporaneità dei contratti consente di dire che, per la sottoscrizione delle azioni, utilizzò il denaro mutuato, ma non anche che il mutuo Parte_1
venne concesso dalla banca per tale scopo.
Si ricorda che il collegamento negoziale tra due distinti negozi giuridici, che permette di considerare unitariamente l'operazione economica, presuppone la prova non solo dell'elemento oggetto (la connessione tra i contratti), ma anche di quello subiettivo (la volontà di entrambi i contraenti di coordinarne gli effetti per il raggiungimento di un risultato unitario).
19 Gli attori hanno affermato che l'operazione sarebbe stata imposta da un funzionario della banca, quale condizione per ottenere una Testimone_1
“moratoria” di tre anni sul debito restitutorio sorto dal precedente mutuo del 2011
(pag.
3-4 dell'originario atto di citazione).
Tale allegazione non ha trovato riscontro e nessuna “moratoria” venne concessa nel
2014 o successivamente.
Il testimone è privo di attendibilità, essendo interessato alla Testimone_2
gestione della società attrice, di cui curava gli affari, nonché marito e padre delle parti in causa, e comunque la sua deposizione è gravemente contraddittoria. Egli prima ha dichiarato che l'acquisto delle azioni fu sollecitato ai suoi congiunti (e lui non era presente), e subito dopo ha aggiunto che la richiesta fu a lui rivolta, precisando che “ove non avesse sottoscritto l'aumento di capitale la Parte_1
società non avrebbe ottenuto nuovi finanziamenti” (v. deposizione resa all'udienza del 1° febbraio 2022). Sennonché la narrazione contrasta con il fatto che nuovi finanziamenti non furono concessi, se non per l'appunto quello di Euro 1.950.000 che venne impiegato per sottoscrivere azioni del valore di Euro 2.000.000. Dunque,
la società non ottenne né una moratoria sul debito preesistente, né nuova finanza ed anzi impiegò Euro 50.000 di provvista “propria”.
Il testimone ex funzionario della banca, ha negato di Testimone_1
avere personalmente sollecitato acquisti di azioni (v. sempre vernale dell'udienza del 1° febbraio 2022). Il testimone, pur affermando che acquisti azionari “vennero sollecitati da parte di on sa da parte di chi”, non ha confermato che il mutuo CP_12
del 10 luglio 2014 venne concesso affinché sottoscrivesse Parte_1
l'aumento di capitale.
E' fatto acquisito e comunque documentato in causa che Controparte_1
induceva sovente i propri clienti, finanziandoli, ad acquistare azioni della
[...]
stessa banca. Sennonché ciò non significa che ogni mutuo che concedeva fosse a ciò finalizzato. Difetta la prova che quello in esame rientrasse nella prassi suddetta.
20 E' poi significativo il fatto che, dopo avere acquisito azioni per Euro 2.000.000, così soddisfacendo le presunte “sollecitazioni” della banca, non Parte_1
abbia preteso né la concessione della “moratoria” sul debito del 2011 né che le fosse accordata ulteriore finanza.
Se l'operazione avesse avuto la finalità descritta dagli attori, sarebbe stato ragionevole attendersi richieste nel senso suddetto. Al contrario, solo nel 2016,
allorché le azioni avevano perduto valore, la società si determinò ad agire nei confronti della banca, presentando domanda di mediazione. Nella domanda ammetteva di avere chiesto l'affidamento indotta da rassicurazione circa l'alto rendimento delle azioni, il cui valore era stato poi falcidiato dalla delibera assembleare dell'11 aprile 2015, e non affermava che il mutuo rappresentasse la condizione imposta per una moratoria sul “debito” o per ottenere ulteriore credito
(v. doc. 30 fasc. appellanti).
In sintesi, difetta la prova del collegamento contrattuale tra il mutuo fondiario e la sottoscrizione delle azioni, poiché le allegazioni degli attori non hanno trovato riscontro e poiché può prospettarsi che la decisione di aderire all'aumento di capitale della banca fu assunta liberamente dall'amministratore di Parte_1
la quale già in passato si era impegnata in investimenti azionari di diversa natura e consistenza.
3. Il terzo motivo di impugnazione è ripetitivo del secondo. Con esso gli appellanti sostengono che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla “violazione dell'art. 1344 c.c. e dell'art. 1322 c.c.”.
Senonché la norma imperativa che sarebbe stata violata è indicata nell'art. 2358
c.c., “in generale le disposizioni sulla consistenza del capitale sociale (art. 2327
c.c.)” e “in particolare le disposizioni (come l'art. 14 t.u.b.) sulla consistenza minima del capitale sociale delle banche” (pagg. 35-36 atto di citazione in appello).
21 Esclusa la prova del collegamento tra il mutuo e la sottoscrizione dell'aumento di capitale, non rimane spazio per ipotizzare un'indiretta violazione delle norme suddette.
4. Il quarto motivo di impugnazione è infondato.
Non senza contraddizione con quanto precedentemente sostenuto, gli appellanti affermano che il mutuo del 10 luglio 2014 fosse di scopo, poiché prevedeva espressamente che il denaro fosse utilizzato “per sopperire al fabbisogno finanziario derivante dalla realizzazione dei programmi aziendali, consistenti in ristrutturazione immobiliare”, mentre fu impiegato per acquistare le azioni della banca.
L'indicazione contrattuale suddetta non costituisce clausola di scopo, sia per la sua genericità sia perché non si evince da essa, interpretata alla luce del complessivo contenuto contrattuale, l'intenzione della banca di vincolare la dazione esclusivamente a quel specifico utilizzo.
Ma se, per mera completezza di ragionamento, quella indicata fosse stata la volontà
dei contraenti, il diverso impiego del denaro che ne fece la mutuataria, in quanto fatto successivo alla conclusione del contratto, rappresenterebbe un inadempimento della stessa. Per aversi nullità del mutuo, occorrerebbe ipotizzare che la banca,
Contr frodando che concedeva a i mezzi finanziari per Parte_5
erogare credito alle medie e piccole imprese, avesse programmato con la cliente, già
al momento del perfezionamento del negozio, il diverso impiego del denaro,
rispetto a quanto indicato in contratto. Al punto 2 si è però già escluso che vi sia prova del collegamento tra l'erogazione del prestito e l'investimento azionario, ossia che la mutuante avesse concordato con la mutuataria che l'erogazione sarebbe stata impiegata per acquistare azioni.
5. Il quinto motivo di impugnazione è manifestamente infondato.
Gli appellanti sostengono che il mutuo del 10 luglio 2014 sarebbe oggettivamente usurario, poiché se era vero che il tasso d'interesse corrispettivo (1,95%) era inferiore al tasso soglia (8,77%), doveva considerarsi che “il reale 'corrispettivo'
22 del finanziamento pagato da non è rappresentato solo dagli interessi Parte_1
previsti nel contratto di mutuo, ma anche dalla misura in cui le azioni hanno perso di valore”.
Gli appellanti confondono l'oggetto del contratto di mutuo con l'asserito motivo per cui sarebbe stato concluso.
E' appena il caso di rilevare che la azioni sono rimaste nella titolarità di Parte_1
sicché il loro acquisto non può costituire il corrispettivo del mutuo. Si è già
[...]
detto che la decisione sull'impiego del denaro mutuato non è riferibile alla mutuante. L'investimento azionario non rappresentava un “vantaggio usurario” per la mutuante, e ciò a prescindere dall'indimostrata allegazione secondo cui le azioni fossero nel luglio 2014 “prive di valore”.
6. Neppure è prospettabile un'usura soggettiva.
La situazione economica della società nel 2014 non è documentata. Si conosce esclusivamente il fatto che aveva difficoltà a rimborsare le somme di denaro mutuate dalla banca nel 2011.
L'affermazione degli appellanti secondo cui “ ha chiesto un mutuo Parte_1
perché aveva necessità di risorse finanziarie per investimenti immobiliari” (pag. 42 atto di citazione in appello), se riferita – come appare – al mutuo del 2014, contrasta ancora una volta con la precedente tesi per cui il mutuo le venne imposto per l'acquisto di azioni della banca, a sua volta condizione per ottenere una “moratoria” del debito restitutorio del 2011.
Si è già evidenziato che, dopo la conclusione del mutuo del luglio 2014,
[...]
non ebbe a richiedere ulteriori finanziamenti, e neppure “moratorie”. Parte_1
Evidentemente confidava di trarre risorse finanziarie dall'investimento in azioni,
dalle quali si attendeva un elevato rendimento.
Anche ammesso che la società si trovasse in una situazione di difficoltà economica,
manca la prova che la banca ne approfittò richiedendo un corrispettivo usurario. Sul
punto difetta, ancora prima della prova, una precisa allegazione degli appellanti,
23 che fanno generico riferimento alle garanzie prestate e all'acquisto delle azioni (le garanzie reali e personali, prestate dalla società e dai soci, non si pongono in rapporto sinallagmatico con la prestazione della mutuante;
neppure l'acquisto delle azioni può considerarsi un vantaggio o compenso per le ragioni già indicate al punto che precede).
Al contrario, il basso tasso d'interesse pattuito in contratto, notevolmente inferiore al tasso soglia e ai tassi medi praticati nel periodo come rilevati dalla Banca d'Italia, esclude l'approfittamento della mutuante e con ciò l'usura soggettiva.
7. Con il settimo motivo di impugnazione, gli appellanti sostengono che il
Tribunale di Venezia avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle ipoteche prestate dai fideiussori, poiché non era “stato prodotto in giudizio alcun documento da parte delle banche convenute da cui risulti il trasferimento delle garanzie fideiussorie a oppure ad . CP_4 CP_2
Il motivo è manifestamente infondato.
Le garanzie reali e personali seguono la sorte del debito principale, non occorrendo alcun atto di trasferimento delle stesse dalla cedente alla cessionaria del credito sorto dal contratto di mutuo. Il passaggio delle garanzia dalla cedente alla cessionaria avviene ope legis e non richiede forme pubblicitarie.
Non spiegano poi gli appellanti come potrebbe una vicenda successiva al sorgere del credito e alla costituzione delle garanzia, ossia la cessione del credito,
determinare la nullità delle ipoteche validamente iscritte allorché il credito venne concesso.
8. Con l'ottavo motivo di impugnazione, gli appellanti si dolgono dell'omessa pronuncia del tribunale sulla domanda di nullità della fideiussione rilasciata nel
2011. La fideiussione non sarebbe stata firmata da e da Parte_3 Pt_2
[...]
24 Si rileva che la copia della fideiussione cui gli appellanti fanno riferimento è la comunicazione della banca che conferma il ricevimento dell'impegno fideiussorio, il che spiega perché non vi sono le sottoscrizioni di e Parte_3 Pt_2
Questi ultimi ebbero a produrre in causa il documento in allegato all'atto di citazione del 18 aprile 2017, affermando espressamente di avere prestato fideiussioni a favore della banca (si leggeva nell'atto di citazione: “in data 24
marzo 2011, e rilasciavano a favore di Parte_2 Parte_3 [...]
una fideiussione in relazione al mutuo ipotecario di Euro Controparte_1
4.500.000”), di cui chiedeva l'accertamento della nullità non per mancanza di sottoscrizione, ossia perché il negozio non fosse ad essi riferibile, bensì quale conseguenza della nullità dei negozi da cui erano sorte le obbligazioni garantite.
A fronte di tale produzione documentale e di tale allegazione, la banca era dispensata dal depositare in giudizio la propria copia del negozio di fideiussione del
2011, contenente le firme dei garanti.
Dopo che gli attori avevano espressamente allegato di essere fideiussori della banca, deve giudicarsi inammissibile la successiva contraria allegazione, in cui si sostanzia la difesa per cui la fideiussione del 2011 non sarebbe stata da loro sottoscritta.
9. Possono essere congiuntamente esaminati il nono, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo motivo di impugnazione, con cui gli appellanti affermano che le fideiussioni da loro prestate siano nulle perché conformi a modello Abi censurato dalla Banca d'Italia nel 2005, in quanto lesivo della libertà di concorrenza.
9.1. Occorre premettere che e non erano Parte_3 Parte_2
consumatori, in quanto entrambi soci di e avendo amministrato la Parte_1
società, sebbene in momenti diversi. Esclusa poi la nullità del mutuo del 2014, non può dichiararsi la nullità della fideiussione del 2014, che con il decimo moti vo di impugnazione è fatta discendere, ex art. 1939 c.c., dalla nullità dell'obbligazione principale.
25 9.2. La prova che le fideiussioni del 2011 e del 2014 riproducessero lo schema Abi
non è stata fornita, non potendosi considerare le produzioni documental i compiute con la comparsa conclusionale depositata l'11 febbraio 2021: produzioni documentali tardive e perciò non utilizzabili per la decisione, come già ebbe a rilevare il Tribunale di Venezia.
Dall'esame dei documenti negoziali si ricava, al contrario, l'utilizzo di un modello
02/2009 (per la fideiussione del 24 marzo 2011) e di un modello 12/2013 (per la fideiussione del 10 luglio 2014). Si tratta perciò di schemi successivi e ulteriori rispetto a quello sanzionato con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
9.3. In ogni caso deve escludere che, in ipotesi di utilizzo dello schema dichiarato anticoncorrenziale, gli impegni fideiussori siano nulli, in quanto la nullità colpisce esclusivamente le clausole riproduttive di tale schema (cfr. Cass. civ. sez. un., 30
dicembre 2021, nl 41994), in difetto della prova che, sapendo della nullità di dette clausole, la banca, nel cui interesse erano state predisposte, non avrebbe concluso i negozi di garanzia.
In proposito gli appellanti si limitano a dire che le clausole sono “inserite in condizioni generali di contratto” e perciò “non è nemmeno ipotizzabile che il soggetto che ha predisposto dette clausole potesse essere disponibile a concludere
il contratto di fideiussioni a condizioni diverse. Ciò avrebbe implicato l'uso di
condizioni generali diverse. Ma non esistono in seno a Controparte_1
due categorie di condizioni generali”. Trattasi di argomento tautologico, che nulla dimostra. In particolare, la predisposizione standardizzata dei negozi di fideiu ssione non prova che la banca, se avesse avuto contezza dell'ipotetica nullità di alcune clausole (in particolare, di quella che deroga all'all'art. 1957 c.c.), non avrebbe perfezionato, per l'appunto senza tali clausole, i negozi di fideiussione. Non ha nessuna rilevanza il fatto che la banca non disponesse di altri modelli. L'art. 1419,
2° co., c.c. richiede una diversa valutazione: stabilire se la banca, sapendo che la
26 clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. non poteva sortire effetti, avrebbe egualmente richiesto le garanzie fideiussorie. Nulla depone in senso contrario.
9.4. Occorre ancora evidenziare che l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. non può essere rilevata d'ufficio, trattandosi di eccezione in senso stretto, come tale lasciata nella disponibilità dell'interessato, a differenza della nullità della clausola negoziale che ha derogata al medesimo art. 1957 c.c. (che può sempre essere dichiarata dal giudice).
Quindi, anche se la clausola negoziale fosse nulla, la tardiva allegazione del fatto che fosse venuta meno la garanzia per avere la banca tardato ad agire nei confronti della debitrice principale impedisce la declaratoria di estinzione delle fideiussioni
(tale eccezione non era formulata né in atto di citazione, né nella memoria ex art. 183 c.p.c., depositata il 7 aprile 2021).
9.5. Quanto detto al punto che precede, rende superfluo accertare se la banca abbia tardato nell'agire nei confronti della società, debitrice principale.
10. Devono esaminarsi congiuntamente, in quanto tra loro connessi, il tredicesimo e il quattordicesimo motivo di impugnazione, con cui gli appellanti lamentano che il
Tribunale abbia escluso la legittimazione passiva di e il suo Controparte_4
subentro nei rapporti attivi di conto corrente e di deposito titoli.
I motivi sono inammissibili.
Relativamente al rapporto di conto corrente, dopo la rinuncia alla domanda con cui si chiedeva l'accertamento della nullità del contratto di apertura per difetto di firma del rappresentante della banca, detto rapporto ha cessato di costituire oggetto di giudizio. Dunque, che vi sia o meno subentrata non ha alcuna Controparte_4
rilevanza ai fini della decisione della controversia.
Quanto al deposito titoli, che sarebbe in essere presso non vi Controparte_4
è attinenza tra detto rapporto e le domande di nullità proposte dagli attori.
Sostengono gli appellanti che, se fossero accolte le domande di nullità degli acquisti azionari, le azioni dovrebbero essere restituite a Controparte_6
27 Ciò è senz'altro vero, ma non si vede per quale motivo l'attuale banca CP_1
depositaria dovrebbe partecipare al giudizio, essendo per l'appunto una mera depositaria dei titoli. Gli obblighi restitutori di cui all'art. 2033 c.c. sarebbero in capo esclusivamente alle parti dei negozi dichiarati nulli, e dunque spetterebbe a restituire le azioni a dandone ordine Parte_1 Controparte_1
alla banca depositaria. Pertanto, non sono state formulate in causa domande che si fondino sul contratto di conto corrente o sul contratto di deposito titoli.
In sintesi, divenuta definitiva, in quanto non impugnata, la statuizione per cui
[...]
non è succeduta nei contratti di mutuo e neppure nei contratti, già Controparte_4
Contr esauriti, di sottoscrizione delle azioni di è corretta l'esclusione della legittimazione processuale passiva di con riferimento alle Controparte_4
domande formulate dagli attori, tutte tendenti all'accertamento negativo dei debiti scaturiti dai contratti di mutuo e dai negozi di garanzia.
11. Sono infine infondati gli ultimi tre motivi di impugnazione (quindici, sedici e diciassette), con cui gli appellanti si dolgono della condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1 Controparte_4
ed
[...] Controparte_2
La totale soccombenza giustifica tale condanna.
è stata chiamata in causa senza valutare le norme di legge (in Controparte_4
particolare, l'art. 3, comma 1°, lett. b, d.l. n. 99/2017) che escludevano la possibilità
che essa potesse essere succeduta nei rapporti di finanziamento che, secondo le allegazioni degli attori, erano collegati agli acquisti azioni della stessa banca mutuante. La successione fu impedita dal fatto che, allorché Controparte_1
venne posta in liquidazione coatta amministrativa, era già pendente la
[...]
controversia sulla nullità dei finanziamenti, conseguente all'asserito collegamento con acquisti di azioni della stessa banca.
Nei confronti di gli attori hanno proposto e Controparte_1
coltivato una pluralità di domande, dichiarate improcedibili.
28 Le plurime domande di nullità dei mutui, nei cui rapporti è succeduta
[...]
sono state interamente respinte. Controparte_2
La condanna degli attori alle spese è perciò coerente con l'esito del giudizio e non può dirsi che sussistessero ragioni per una decisione di compensazione, non potendosi dire che le questioni trattate fossero nuove.
Le altre argomentazioni degli appellanti (la data della sentenza, che cade di domenica [evidentemente l'appellante esclude la possibilità che il giudice possa lavorare in una giornata festiva], la durata del processo di primo grado, il mutamento in corso di causa della composizione del collegio e la complessità dell'istruttoria, non hanno attinenza con la regolamentazione delle spese processuali, così come la sottoposizione di alla Controparte_1
liquidazione coatta amministrativa (l'infondatezza delle domande di nullità formulate prescinde da tale accadimento;
l'improcedibilità di pretese restitutorie e risarcitorie è stata coltivata anche dopo l'apertura della liquidazione).
12. Il rigetto dell'appello principale esonera la Corte dall'esaminare gli appelli incidentali, tutti condizionati all'accoglimento di quello principale.
13. Anche le spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi del d.m. n.
55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile (come dichiarato dalle parti) di complessità media, con esclusione del compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta, considerato che, per quanto riguarda l'appellata l'appello ha avuto un contenuto limitato Controparte_4
al riconoscimento della sua legittimazione passiva, mentre, per quanto riguarda le altre due società, le difese sono state sovrapponibili e sviluppate dai medesimi difensori.
14. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti principali di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
29
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa,
definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 212/2023 r.g.a. promossa con atto di citazione da e Parte_1 Parte_3 Parte_2
(appellanti principali) nei confronti di Controparte_1
(appellata ed appellante incidentale), di Controparte_11
(appellata ed appellante incidentale) e di (appellata), ogni Controparte_4
contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n. 1965/2022, depositata il 30 novembre 2022 dal Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa;
2) dichiara solidalmente tenuti e condanna gli appellanti principali a rifondere alle appellate le spese processuali del grado che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 4.236,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti principali di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 10 aprile 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
30