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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.666/2018 R.G. tra
Parte_1
(C.F. ), assistito e difeso
[...] P.IVA_1
dall'Avv. PAPPALARDO SANTI
APPELLANTE
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
assistito e difeso dall'Avv. CASTRO EVA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 326/18 pubblicata il
24.1.2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come riportato nella sentenza non definitiva n. 1074/2023 emessa da questa
Corte in data 24/05/2023 nell'ambito del presente giudizio, con atto di citazione del dicembre 2012, il Parte_1
premesso il contratto stipulato in data 20.7.2005 con il
[...]
avente ad oggetto “lavori di costruzione Controparte_1
delle opere e degli impianti per la utilizzazione delle acque dell'invaso di per l'importo di € 6.604.665,91 e le vicende che ne avevano Pt_2 caratterizzato l'anomalo andamento, chiedeva il riconoscimento delle riserve, formulate nel corso dell'appalto sul registro di contabilità, nonché il riconoscimento degli ulteriori crediti maturati in dipendenza del rapporto contrattuale e la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in proprio favore: del complessivo importo di € 2.136.912,16 derivanti dalle riserve n. 1 e 4 oltre rivalutazione monetaria;
del complessivo importo di € 121.304,87 in accoglimento delle riserve n. 2, 3 e 5, oltre interessi legali e moratori;
del complessivo importo di € 20.685,03 per i lavori disposti con nota prot. N. 1504 del 10.5.2011 oltre interessi;
dell'importo di € 473.168,68 oltre interessi, in applicazione della normativa in tema di compensazione;
al pagamento in proprio favore dell'importo di € 43.480,60, a titolo di interessi maturati a causa del ritardo nel pagamento di alcuni mandati.
Costituendosi in giudizio il , contestava la Controparte_1
ricostruzione attorea, eccependo, in via preliminare, la tardività e l'intempestività delle riserve presentate dall'attrice e la conseguente decadenza da esse e dalla relativa azione giudiziale e deducendo, nel merito, che in relazione alle proroghe concesse ed all'atto di sottomissione sottoscritto dall'attrice in data 6.6.2007
l'Impresa non aveva patito alcun danno ristorabile e di aver sempre rispettato i termini di pagamento e la correttezza del suo operato. Chiedeva, quindi, il rigetto di tutte le domande attoree.
Con la sentenza impugnata il Tribunale: rigettava la riserva n. 1, in quanto ritenuta tardivamente formulata;
riteneva imputabile all'impresa il ritardo nell'ultimazione dei lavori, rispetto alla scadenza contrattuale e, di conseguenza, rigettava la richiesta di disapplicazione della penale;
rigettava, altresì, la riserva n. 4, avendo ritenute entrambe le sospensioni riconducibili nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 24 del D.M. n. 145/2000; riteneva infondata la domanda di compensazione dei prezzi ex art. 26 della Legge n. 109/1994, introdotta in Sicilia dalla L.R. n. 16 del 29.11.2005; riteneva meritevole di pag. 2/29 riconoscimento la richiesta di pagamento degli interessi derivanti dal tardato pagamento del corrispettivo dell'appalto nonché quella volta al pagamento dei lavori eseguiti a seguito dell'ordine di servizio n. 6 condannando, per l'effetto, il al pagamento, rispettivamente, delle somme Controparte_1
di € 43.051,04 e di 20.685,03; per un totale di € 63.736,07 “oltre interessi sino al soddisfo”; infine condannava il al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite e poneva le spese di CTU in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuno.
Il ha, Parte_1
parzialmente, impugnato la predetta sentenza, rinunciando ad impugnare il capo di sentenza afferente la riserva n. 1, e gravando le statuizioni riguardanti:
- la ritenuta tardività e infondatezza della riserva n. 2 relativa alle richieste di proroga della data di ultimazione dei lavori;
- la ritenuta infondatezza della riserva n. 5, afferente la penale applicata dal a causa del ritardo nella consegna dei lavori;
CP_1
- il mancato riconoscimento della riserva n. 4, afferente la illegittimità delle sospensioni disposte dalla stazione appaltante, ed il conseguente rigetto della domanda di ripianamento dei maggior oneri sostenuti dall'Impresa, quantificati dal CTU complessivamente in € 123.022,94 (di cui € 83.645,13 in relazione alla prima sospensione ed € 39.377,81 per la seconda sospensione);
- il rigetto della domanda di compensazione prevista dall'art. 26 della l.
109/1994, introdotta in Sicilia con le l.r. 16/2005 e 23/2006;
- il mancato riconoscimento degli interessi legali dalla data della domanda sull'importo di € 43.051,04, liquidato a titolo di interessi maturati ex art. 29 e 30
DM 145/2000, e sull'importo di € 20.685,03, per i lavori realizzati in esecuzione dell'ordine di servizio n. 6 emesso dall'ente appaltante;
- il mancato riconoscimento dell'Iva sulla predetta somma di € 20.685,03.
pag. 3/29 L'appellato costituendosi in giudizio, ha eccepito Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Indi, all'udienza del 13 gennaio 2023, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata posta in decisione.
Con sentenza non definitiva n. 1074/2023 emessa il 25/05/2023 questa Corte ha:
- dichiarato che l'Impresa appellante ha ultimato le opere in data 23.10.2008 e che i ritardi successivi non le sono imputabili, con conseguente determinazione della penale per un periodo di giorni 222;
- dichiarato che le sospensioni disposte dalla D.L. dal 29.8.2008 al 15.1.2009 (la prima) e dal 2.2.2009 al 22.4.2009 (la seconda), sono illegittime;
- dichiarato che sulla somma di € 43.051,04 e su quella di € 20.685,03 spettano gli interessi anatocistici, al tasso legale, dalla data della domanda giudiziale
(27.12.2012) e sino a all'effettivo soddisfo;
- dichiarato che sulla somma di € 20.685,03, spetta l'IVA;
- disposto con separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio, confermando per il resto la sentenza impugnata.
Con ordinanza di pari data la Corte ha quindi disposto CTU al fine di quantificare:
- l'importo della penale da addebitare all'impresa per n. 222 giorni di ritardo;
- gli eventuali importi spettanti all'appaltatore con riferimento ai danni derivanti dalle illegittime sospensioni disposte dalla stazione appaltante ed in particolare, quanto alla prima sospensione, dalla data di ultimazione dei lavori, ossia dal
24.10.2008 e sino al 15.1.2009, e, quanto alla seconda sospensione, per il periodo dal 2.2.2009 al 22.4.2009:
- la eventuale compensazione dei prezzi spettante all'impresa, procedendo sulla base dei soli documenti già depositati in atti dalle parti e di quelli che il CTU è
pag. 4/29 sin d'ora autorizzato ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 192 c.p.c.;
- gli interessi anatocistici, al tasso legale, spettanti all'impresa sugli importi di €
43.051,04 e di € 20.685,03, dalla data della domanda giudiziale (27.12.2012);
- l'Iva spettante sulla somma di € 20.685,03;
Acquisita la relazione, le parti, in sede di note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
Parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza appellata: 1) ritenuta la quantificazione in € 121.304,87 oltre IVA del saldo lavori dovuto all'appellante dall'appellato Parte_1
, limitare all'importo di € 29.300,00 o in Controparte_1
subordine a quello di € 273.432,75 la comminatoria della penale applicabile per il ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente scaduto, con condanna dell'appellato al pagamento delle somme conseguentemente dovute;
2) condannare il Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del
appellante, delle seguenti somme: Parte_1
- € 111.719,08 a titolo di danni complessivamente subiti dall'appellante in conseguenza della I sospensione illegittima dei lavori per maggiori spese generali, lesione dell'utile, maggior vincolo di fideiussioni e polizze assicurative
e maggior vincolo per vigilanza del cantiere;
- € 52.591,08 a titolo di danni complessivamente subiti dall'appellante in conseguenza della II sospensione illegittima dei lavori per maggiori spese generali, lesione dell'utile, maggior vincolo di fideiussioni e polizze assicurative
e maggior vincolo per vigilanza del cantiere;
- € 71.507,96 a titolo di compensazioni per gli anni 2006-2007-2008;
pag. 5/29 - € 8.047,06 a titolo di interessi anatocistici complessivamente dovuti sull'importo di € 43.051,04 e su quello di € 20.685,03 dalla data della domanda
(27/12/2012) al 16/02/2024, oltre gli ulteriori interessi maturandi sino alla data dell'effettivo pagamento;
- € 4.343,85 per IVA sulla somma di € 20.685,03.
Con la conseguenziale condanna dell'appellato Controparte_1
alle spese e compensi del giudizio”.
[...]
Parte appellata: in via preliminare si chiede all'Ecc. ma Corte d'Appello di Catania di disporre il richiamo del CTU al fine di rispondere ai chiarimenti sui punti della relazione contestata poiché la stessa, così come formulata, non può essere ritenuta idonea al raggiungimento dello scopo per cui era stata ordinata l'indagine. In subordine, l'Avv. Castro precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa nel cui contenuto insiste e chiede che la stessa venga posta in decisione, anche tenuto conto delle precisazioni e contestazioni formulate all'interno del presente atto.
Indi, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. emessa il 12/06/2024, la Corte ha posto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è utile ricordare che parte appellante ha inteso impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le domande e, precisamente:
a) delle riserve nn. 2 e 5 con le quali l'impresa, non ritenendo il ritardo ascrivibile a propria responsabilità ha, rispettivamente, chiesto il riconoscimento di un termine suppletivo per la ultimazione dei lavori e la disapplicazione della penale comminata dalla Stazione Appaltante in occasione della redazione dello stato finale;
pag. 6/29 b) della riserva n. 4 con la quale l'impresa -ritenendo illegittime le sospensioni dei lavori disposte dal committente nei periodi compresi dal 29.8.2008 CP_1
al 15.1.2009 (la prima) e dal 2.2.2009 al 22.4.2009 (la seconda)- ha chiesto il ripianamento della maggiore onerosità che ne è derivata;
c) il capo della sentenza che ha ritenuto infondata la domanda di riconoscimento della “compensazione”, prevista dall'art. 1 comma 550 della L. 30.12.2004 e che il Legislatore regionale ha regolamentato introducendo, con la L.R. n. 16 del
29.11.2005, i commi da 4 bis a 4 sexies “all'art. 26 della Legge 109/1994, come introdotto dalla L.R. 7/2002”;
d) nella parte in cui, in relazione agli importi riconosciuti come dovuti, non ha determinato la decorrenza degli interessi liquidati sulla somma di € 43.051,04 e la decorrenza ed il tasso di quelli riconosciuti sull'importo di € 20.685,03 liquidato per i lavori in economia.
Sempre in via preliminare, va evidenziato che con la sentenza non definitiva n.
1074/2023 emessa il 24/05/2023, a cui si rimanda e il cui dispositivo è stato sopra trascritto, questa Corte ha già:
- rigettato il primo motivo di appello avente ad oggetto la riserva n. 2;
- accolto parzialmente il secondo motivo di appello afferente la riserva n. 5 con la quale l'Impresa ha chiesto la disapplicazione della penale che il
Consorzio committente ha comminato in occasione della redazione dello stato finale, quantificandola in € 679.550,68;
- accolto il terzo motivo afferente il mancato riconoscimento della riserva n. 4 con la quale l'impresa ha chiesto il ripianamento dei maggiori oneri subiti in relazione alle sospensioni dei lavori disposte dalla Stazione
Appaltante nel corso dell'appalto, dichiarando illegittime le sospensione nei periodi compresi dal 29.8.2008 al 15.1.2009 (la prima) e dal 2.2.2009 al 22.4.2009 (la seconda);
pag. 7/29 - accolto il quarto motivo di appello riguardante il capo relativo alla domanda di riconoscimento della “compensazione”
- accolto il quinto e sesto motivo di appello, relativi al mancato riconoscimento degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale
(27.12.2012) e sino a quella dell'effettivo pagamento con riferimento all'importo di € 43.051,04 (liquidato a titolo di interessi maturati ex artt.
29 e 30 del D.M. n. 145/2000 per il ritardato pagamento dei certificati lavori) e dell'IVA sull'importo di € 20.685,03 (somma riconosciuta per i lavori realizzati in esecuzione dell'ordine di servizio n. 6 emesso dalla
D.L. su disposizione dell'Ente Appaltante).
Ciò premesso, questa Corte deve ora pronunciarsi in ordine alle richieste di pagamento sia a titolo di saldo dei lavori che a titolo risarcitorio formulate dal appellante in relazione ai motivi accolti. CP_1
1) Motivo n. 2 e Riserva n. 5: richiesta di pagamento per saldo lavori
Con la sentenza non definitiva emessa da questo Collegio è stata determinata la data effettiva di ultimazione delle opere, ossia quella del 23.10.2008 (non potendosi addebitare in alcun modo all'Impresa i ritardi successivi) e quindi i giorni di ritardo nell'esecuzione dei lavori ai fini dell'applicazione della penale, quantificati in 222 (duecentoventidue) giorni.
Tale statuizione non può formare oggetto di contestazione se non mediante ricorso per Cassazione.
Ciò precisato, il nominato CTU, incaricato di calcolare la penale a norma dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'appalto, “ricercato attraverso la disamina della documentazione allegata in atti l'importo dell'ammontare netto contrattuale dell'opera, pari ad € 6.604.655,91 (Vedasi pag. 8 Contratto
d'Appalto - doc.2 fascicolo di parte attrice primo grado) e tenuto conto dei giorni di ritardo determinati dalla Corte in n. 222, ha accertato che la penale è pari allo 0,03% del sopra richiamato importo, e conseguentemente ha pag. 8/29 quantificato la penale stessa nella misura pari a: € 6.604.655,91 x 0,03% x 222 giorni = € 439.870,06 (euro quattrocentotrentanovemilaottocentosettanta/06), precisando che la stessa non travalica la norma sopra richiamata prescrittiva del limite massimo di applicazione del 10 % .
Deve rilevarsi che sul punto il appellato ha formulato Controparte_1
osservazioni alla bozza inviata dal CTU, rilevando che l'importo contrattuale da prendere a base del calcolo richiesto deve essere quello determinato dalla somma dell'importo contrattuale, così come indicato nel corrispondente contratto sottoscritto a seguito della aggiudicazione definitiva, e dell'importo relativa alla
Perizia di Variante e Suppletiva redatta in corso d'opera (marzo 2007) ed approvata dall'Agenzia competente (ARRA) il 21/05/2007, circostanza avvalorata da quanto stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità
Sostenibile (MIMS) con parere n.978 del 19/07/2021.
A giudizio del Collegio la predetta osservazione va rigettata sulla base dei motivi espressi dal CTU, assolutamente condivisi da questa Corte.
Invero, il CTU ha rilevato che:
1. Il parere emesso dal MIMS il 19/07/2021 si riferisce al Codice dei Contratti
Pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U.
n. 91 del 19 aprile 2016 e, pertanto, non rientra nel perimetro normativo cui sottostà l'appalto in questione che, come già riferito nella relazione di prima stesura, è normato dall'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto che indica le seguenti leggi:
a) Legge 20/03/1865 n. 2248, all.F - limitatamente agli articoli non abrogati dal
Regolamento di cui alla seguente lett. c);
b) Legge Quadro 11/02/1994 n. 109 (con successive modifiche ed integrazioni)
c) Regolamento di attuazione della Legge Quadro, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;
pag. 9/29 d) Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n.
145;
2. Il parere espresso dal MIMS non è vincolate in quanto non rappresenta un atto avente forza di legge;
3. Detto parere, che ha una sua ben definita logica, poteva essere applicato al caso in questione qualora fosse stato chiaramente inserito, nell'ambito degli articoli che formano il Contratto d'Appalto o in quelli del Capitolato Speciale
d'Appalto, con uno specifico testo che esprimesse detto concetto dell'ammontare contrattuale, da utilizzare per il calcolo delle penale per ritardato adempimento, quale somma dei diversi importi riportati nei contratti tra S.A. e Impresa
(contratto originario ed atti di sottomissione relativi alle P.V.S.), e ciò perché
l'Appalto è regolamentato solo e soltanto dagli articoli riportati nei sopra richiamati atti sottoscritti dalle parti che, categoricamente, lo disciplinano.
Ne consegue che - già rigettata con la sentenza non definitiva la domanda formulata dal Parte_1
volta ad ottenere la disapplicazione totale della penale comminata dalla
[...]
Stazione Appaltante in occasione della redazione dello stato finale - va affermato:
- che è parimenti priva di fondamento quella volta alla condanna al pagamento della rata di saldo, posto che la penale accertata (pari a € 439.870,06) elide l'importo del saldo lavori (pari ad € 121.304,87, importo mai contestato dal appellato); CP_1
- che dal superiore accertamento deriva che il è creditore Controparte_1
nei confronti del Parte_1 [...] della complessiva somma di € 318.565,19 (pari alla differenza tra il Pt_1 saldo lavori a favore dell'impresa di € € 121.304,87 e quanto spettante al a titolo di penale di € 439.870,06). Controparte_1
Il secondo motivo di appello va, pertanto, rigettato.
pag. 10/29 2) Motivo n. 3 e Riserva n. 4
Con la sentenza non definitiva questa Corte ha già dichiarato che le sospensioni disposte dalla D.L. dal 29.8.2008 al 15.1.2009 (la prima) e dal 2.2.2009 al
22.4.2009 (la seconda), sono illegittime ed ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni sofferti, ai sensi dell'art. 25 DM 145/2000 (secondo cui
“le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'art. 24 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti” prevedendone le modalità di calcolo), precisando che il suddetto diritto non potrà che spettare, quanto alla prima sospensione, a far tempo 23.10.2008.
È stata, quindi, disposta CTU al fine di quantificare gli eventuali importi spettanti all'appaltatore con riferimento ai danni derivanti dalle illegittime sospensioni.
IL CTU, “in ossequio a quanto richiesto dalla Corte ed in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 25 del D.M. 145/2000 cui sottostà l'appalto in questione”, ha proceduto “alla quantificazione dei maggiori oneri subiti dall'appaltatore a causa delle illegittime sospensioni avvenute nei seguenti due periodi indicati con le lettere A e B: A) Dal 24/10/2008 al 15/01/2009 e cioè per
84 giorni;
B) Dal 02/02/2009 al 22/04/2009 e cioè per 80 giorni” precisando, preliminarmente, che saranno quantificate solo quelle voci di danno consentite dall'art.25 comma 2 del D.M.145/2000 lettere a), b), c), e che, al di fuori di queste, quelle ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alle sospensioni illegittime ex comma 3 medesimo art. 25.
Specificamente ha accertato:
“PRIMO PERIODO A:
a) Maggiori spese generali
In ossequio al criterio prescritto al punto a) del comma 2 dell'art. 25 del D.M.
145/2000, considerato che per la quantificazione delle maggiori spese generali è
pag. 11/29 corretto ripartire le dette spese tra quelle fisse (indipendenti dalla durata del contratto) e quelle variabili (proporzionali alla durata del contratto in quanto direttamente necessarie per il funzionamento di quel determinato cantiere) e che detta percentuale, nel sopra richiamato art. 25 è fissata nella misura del 50%, il calcolo relativo al ristoro dei maggiori oneri subiti dall'Impresa verrà effettuato seguendo il criterio della determinazione del costo giornaliero delle spese che sarà successivamente moltiplicato per il periodo della sospensione quantificato in 84 giorni e per la suddetta percentuale del 50%.
Pertanto, considerate le percentuali dell'utile e delle spese generali rispettivamente pari al 10% ed al 13%, si depura l'importo netto contrattuale delle opere dapprima dell'utile e poi delle spese. Successivamente, si determina la quota giornaliera delle spese generali, ricavandola moltiplicando l'importo già depurato per l'aliquota del 13% e dividendo tale importo per il numero di giorni contrattualmente previsti per la durata del lavoro, pari a 600. Si moltiplica infine quest'ultimo valore per 0,50 al fine di determinare la quota parte variabile strettamente connessa con la durata dell'appalto.
Nel caso specifico, si ha:
€ 6.604.655,91 / 1,10= € 6.004.232,60 Prezzo contratto depurato di utile
€ 6.004.232,60 /1,13=€ 5.313.480,10 Prezzo contratto depurato di spese
€ 5.313.480,10 x 0,13/600 = € 1.151,25 Incidenza giornaliera spese generali
€ 1.151,25 x 0.50 = € 575,62 Incidenza giornaliera spese generali
strettamente connesse con la durata
dell'appalto.
Pertanto, il costo giornaliero inerente alle spese generali per la parte strettamente connessa alla durata dell'appalto è pari ad € 575,62.
Considerato che il numero di giorni relativo al periodo di sospensione è di 84, i maggiori oneri relativi alle spese generali subiti dall'Impresa sono pari a:.
pag. 12/29 € 575,62/giorno x 84 giorni = € 48.352,08 (euro quarantottomilatrecentocinquantadue/08)
b) Lesione dell'utile
Ai sensi dell'art.25 comma 2 lettera b) del D.M. 145/2000, la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'art. 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'art.34, comma 2, lettera d) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione.
Pertanto, considerato che il tasso di mora annuo stabilito per gli anni 2008 e
2009 con Decreti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è pari a:
determinata la quota giornaliera dell'utile di impresa, pari ad € 1.000,70 secondo i calcoli sotto rappresentati:
€ 6.604.655,91 / 1,10= € 6.004.232,60 Prezzo contratto depurato di utile
€ 6.004.232,60 x 0,10 /600=€ 1.000,70 Incidenza giornaliera utile la ritardata percezione dell'utile nel periodo compreso tra il 24/10/2008 ed il
15/01/2009 è pari:
➢ Periodo dal 24/10/2008 al 31/12/2008 pari a giorni 69 € 1.000,70 x 69 giorni x 6,83 % x 69/365 = € 891,51
➢ Periodo dal 01/01/2009 al 15/01/2009 pari a giorni 15 € 1.000,70 x 15 giorni x 6,64 % x 15/365 = € 40,96
e, complessivamente, in c. t., a:
€ 932,50 (euro novecentotrentadue/50)
c) Mancato ammortamento macchinari esistenti in cantiere- Retribuzioni inutilmente corrisposte in dipendenza della consistenza della manodopera
pag. 13/29 Al riguardo corre l'obbligo di rilevare che al punto c) del citato comma 2 dell'art.25 del D.M. 145/2000 viene fatto esplicito riferimento agli accertamenti in cantiere che la D.L. avrebbe dovuto disporre nel corso della sospensione, nel caso in esame illegittima, e che i parametri utili ai fini della quantificazione dei maggiori oneri subiti dall'appaltatore devono espressamente riferirsi a quanto effettivamente riscontrato in cantiere dalla D.L. ai sensi dell'art. 133 comma 5 del DPR 554/1999.
La disamina degli atti e della documentazione allegata al fascicolo d'ufficio permette di affermare l'assoluta mancanza dei dati sopra richiamati in assenza dei quali la quantificazione richiesta in seno al mandato non è eseguibile in maniera analitica.
SECONDO PERIODO B:
a) Maggiori spese generali
In ossequio al criterio prescritto al punto a) del comma 2 dell'art. 25 del D.M.
145/2000, considerato che per la quantificazione delle maggiori spese generali è corretto ripartire le dette spese tra quelle fisse (indipendenti dalla durata del contratto) e quelle variabili (proporzionali alla durata del contratto in quanto direttamente necessarie per il funzionamento di quel determinato cantiere) e che detta percentuale è fissata, nel sopra richiamato art.25 nella misura del 50%, il calcolo relativo al ristoro dei maggiori oneri subiti dall'Impresa verrà effettuato seguendo il criterio della determinazione del costo giornaliero delle spese che sarà successivamente moltiplicato per il periodo della sospensione quantificato in 80 giorni e per la suddetta percentuale del 50%.
Pertanto, considerate le percentuali dell'utile e delle spese generali rispettivamente pari al 10% ed al 13%, si depura l'importo netto contrattuale delle opere dapprima dell'utile e poi delle spese. Successivamente, si determina la quota giornaliera delle spese generali, ricavandola moltiplicando l'importo già depurato per l'aliquota del 13% e dividendo tale importo per il numero di
pag. 14/29 giorni contrattualmente previsti per la durata del lavoro, pari a 600. Si moltiplica infine quest'ultimo valore per 0,50 al fine di determinare la quota parte variabile strettamente connessa con la durata dell'appalto.
Nel caso specifico, si ha:
€ 6.604.655,91 / 1,10= € 6.004.232,60 Prezzo contratto depurato di utile
€ 6.004.232,60 /1,13=€ 5.313.480,10 Prezzo contratto depurato di spese
€ 5.313.480,10 x 0,13/600 = € 1.151,25 Incidenza giornaliera spese generali
€ 1.151,25 x 0.50 = € 575,62 Incidenza giornaliera spese generali
strettamente connesse con la durata
dell'appalto
Pertanto, il costo giornaliero inerente alle spese generali per la parte strettamente connessa alla durata dell'appalto è pari ad € 575,62
Considerato che il numero di giorni relativo al periodo di sospensione è di 80, i maggiori oneri relativi alle spese generali subiti dall'Impresa è pari a:.
€ 575,62/giorno x 80 giorni = € 46.049,60
(euro quarantaseimilaquarantanove/60)
b) Lesione dell'utile
Ai sensi dell'art.25 comma 2 lettera b) del D.M. 145/2000, la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'art. 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'art.34, comma 2, lettera d) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione.
Pertanto, considerato che il tasso di mora annuo stabilito per l'anno 2009 con
Decreti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è pari a:
pag. 15/29 determinata la quota giornaliera dell'utile di impresa, pari ad € 1.000,70 secondo i calcoli sotto rappresentati:
€ 6.604.655,91 / 1,10= € 6.004.232,60 Prezzo contratto depurato di utile
€ 6.004.232,60 x 0,10 /600=€ 1.000,70 Incidenza giornaliera utile la ritardata percezione dell'utile nel periodo compreso tra il 02/02/2009 ed il
22/04/2009 ( giorni 80) è pari:
€ 1.000,70 x 80 giorni x 6,64 % x 80/365 = € 1.165,08
(euro millecentosessantacinque/08)
c) Mancato ammortamento macchinari esistenti in cantiere- Retribuzioni inutilmente corrisposte in dipendenza della consistenza della manodopera
Al riguardo corre l'obbligo di rilevare che al punto c) del citato comma 2 dell'art.25 del D.M. 145/2000 viene fatto esplicito riferimento agli accertamenti in cantiere che la D.L. avrebbe dovuto disporre nel corso della sospensione, nel caso in esame illegittima, e che i parametri utili ai fini della quantificazione dei maggiori oneri subiti dall'appaltatore devono espressamente riferirsi a quanto effettivamente riscontrato in cantiere dalla D.L. ai sensi dell'art. 133 comma 5 del DPR 554/1999.
La disamina degli atti e della documentazione allegata al fascicolo d'ufficio permette di affermare l'assoluta mancanza dei dati sopra richiamati in assenza dei quali la quantificazione richiesta in seno al mandato non è eseguibile.
Con riferimento al suddetto quesito 2, il c.t.p. di parte appellante ha osservato che il CTU ha determinato la valutazione dei danni senza effettuare alcun calcolo per le seguenti ulteriori voci:
d) Vincolo del personale in cantiere;
e) Maggior vincolo polizze e fideiussioni;
f) Mantenimento in vita del cantiere (Vigilanza).
Rispondendo alle suddette osservazioni il CTU, in parziale condivisione delle stesse, ha così rideterminato gli importi:
pag. 16/29 - Con riferimento al punto d) la documentazione presente in atti é parziale e si riferisce solo a tre mesi e non all'intero periodo di sospensione.
Pertanto, non risultando opportunamente documentata, la richiesta in questione non è stata presa in considerazione in ossequio al comma 3 dell'art. 25 del DM 145/2000 già richiamato.
- Con riferimento ai punti e) e f), lo scrivente ritiene di accogliere la richiesta della parte i cui documenti allegati in atti sono sfuggiti al rispettivo controllo.
Pertanto, alle somme come sopra determinate ha aggiunto i seguenti importi:
e) maggior vincolo di fidejussioni e polizze assicurative
Per le voci suddette l'Impresa produce copia della polizza fideiussoria della Milano Assicurazioni n.6108103497041 per un importo annuale di € 5.560,00 nonché una polizza assicurativa n.11176 tratta con la per un importo annuale pari ad € Parte_3
8.628,23. La somma complessiva annuale è pertanto pari ad €
14.188,23 Determinando l'incidenza giornaliera del superiore importo e moltiplicandolo per il numero dei giorni di sospensione illegittima, si ottiene il maggior onere subito dall'impresa per
l'improduttivo vincolo di fidejussioni e polizze assicurative.
Considerato che i periodi indicati in mandato sono stati denominati con le lettere A e B e precisamente:
A) Dal 24/10/2008 al 15/01/2009 e cioè per 84 giorni;
B) Dal 02/02/2009 al 22/04/2009 e cioè per 80 giorni;
si ottiene:
Periodo A di 84 giorni: € 14.188,23/365 x 84= € 3.265,23
Periodo B di 80 giorni: € 14.188,23/365 x 80= € 3.109,74
f) maggior vincolo per vigilanza del cantiere pag. 17/29 Sulla base delle fatture prodotte in atti che, per il cantiere in esame, rilevano un contratto di vigilanza con la ditta CIA Security s.r.l. per un costo di € 850,00 mensile, si ottiene, per gli analoghi periodi presi in considerazione per le polizze e le fideiussioni:
Periodo A di 84 giorni: € 850,00/30 x 84= € 2.380,00
Periodo B di 80 giorni: € 850,00/30 x 80= € 2.266,66
Periodo C di 83 giorni: € 850,00/30 x 83= € 2.351,66
Sempre con riferimento al Quesito 2, i ctp di parte appellata hanno contestato:
- L'ammontare dell'importo contrattuale pari ad € 6.606.655,91 invece che €
6.795.506,82, riproponendo quanto già esposto al Quesito 1;
- L'incidenza delle spese generali pari al 13 % invece che al 10 %, percentuale quest'ultima applicata in sede di giustificazione dell'offerta;
- L'incidenza dell'utile d'Impresa pari al 10% in luogo del valore del 4% dichiarato in sede di giustificazione dell'offerta;
- La durata contrattuale dell'appalto, indicata dallo scrivente in 600 giorni secondo quanto riportato nel Contratto d'Appalto originario, in luogo di 1.020 giorni, determinata quest'ultima sommando sia le proroghe richieste, sia la protrazione del termine contrattuale, sia l'ulteriore termine derivante dalla sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione della P.V.S.
IL CTU non ha condiviso quanto asserito dalla parte appellata, ribadendo quanto già detto con riferimento all'importo contrattuale dell'appalto, e esprimendo le seguenti motivazioni con riferimento alle altre contestazioni:
1. Sull'applicazione della percentuale del 13 % per le spese generali, rileva che la quantificazione del danno derivante da sospensione illegittima è regolata dall'art. 25 comma 2 lettera a) del Capitolato
Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/2000 che, per quanto riguarda la relativa percentuale, recita testualmente ”le spese generali
pag. 18/29 infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata della illegittima sospensione”.
L'art.34 comma 2 lettera c) del Regolamento (DPR 554/99), con riguardo alla determinazione del prezzo per eventuali voci mancanti, recita altresì: “c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15%, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali”.
Per quanto sopra riferito, lo scrivente conferma la applicazione della percentuale minima del 13 % per spese generali che, ai sensi dell'art.
25 comma 2 lettera a) del D.M.145/2000, verrà divisa per metà pervenendo ad un valore percentuale del 6,5 %;
2. Per analogia a quanto detto per la percentuale delle spese generali, lo scrivente, alla luce di quanto prescritto dallo stesso D.M. 145/2000 all'art. 25 comma 2 lettera b), ritiene corretta l'applicazione della lesione dell'utile pari al 10 %, così come previsto, di rimando, nello stesso art. 34 comma 2 lettera d) del DPR 554/99;
3. La durata in giorni per la esecuzione dei lavori utilizzabile ai fini della quantificazione della incidenza giornaliera sia delle spese generali infruttifere sia della lesione dell'utile, stante che lo scrivente ha ritenuto corretta l'estrazione dei dati contenuti solo nel contratto originario dell'appalto del 20/07/2005 e di quelli del C.S.A., per omogeneità con i suddetti dati, sarà pari a 600 giorni.
Ha, quindi, confermato quanto già riferito in merito al Quesito 2 nella relazione di prima stesura con riguardo al ritardo pari a 222 giorni così come richiesto nel mandato.
pag. 19/29 A giudizio del Collegio vanno pienamente condivise le risposte del CTU e i calcoli finali dallo stesso predisposti, poiché fondati sui dati contrattuali e normativi che regolano il contratto di appalto oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che, in parziale accoglimento del terzo motivo di appello il risulta debitore del Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 107.520,89 a titolo di
[...]
danni derivanti dalle illegittime sospensioni ex art. 25 D.M. 145/2000 (pari alla somma di € 48.352,08 e € 46.049,60 - per spese generali - € 932,50 e € 1.165,08
– per lesione dell'utile - € 3.265,23 ed € 3.109,74 - per maggior vincolo di fidejussioni e polizze assicurative - € 2.380,00 e € 2.266,66 – per maggior vincolo per vigilanza del cantiere (v. la seconda ipotesi riportata a pag. 33 e 34 della relazione di CTU).
Su tali somme, avente natura di debiti di valore (ex art. 25 DM 145/2000 come già richiamato nella sentenza non definitiva;
cfr. Cass. 30/09/2016, n.19604), dovrà computarsi la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat del costo della vita, dalla data della proposizione della domanda alla data della presente pronuncia. Inoltre dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648), non essendo viceversa applicabile il saggio degli interessi di cui all'art. 29 DM 145/2000, applicabile alle sole ipotesi di ritardato pagamento del compenso dovuto e non a quelle di somme dovute a titolo risarcitorio.
Ne consegue che alla data della presente pronuncia il credito risarcitorio è pari
€ 147.974,45 (di cui € 40.453,56 a titolo di rivalutazione e interessi).
3) motivo n. 4 domanda di riconoscimento della “compensazione”,
Va ricordato che parte appellante ha denunciato l'errata interpretazione della
L.R. del 29.11.2005 n. 16 e della L.R. del 5.12.2006 n. 23 da parte del Tribunale
pag. 20/29 di Catania allorchè ha ritenuto infondata la domanda con la quale l'Impresa ha chiesto il riconoscimento della “compensazione”, prevista dall'art. 26 della
Legge n. 109/1994 ed introdotta in Sicilia con le leggi sopra richiamate.
La Corte, nella sentenza non definitiva, ha già rilevato che, pur dovendosi escludere qualsivoglia “automatismo”, l'Impresa odierna appellante, con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., ha prodotto in atti le fatture (doc. da 110 a
141) e che dalle fatture di acquisto e dall'esame della contabilità dei lavori si possa determinare l'utilizzo di quei materiali e delle relative quantità pretese, rispetto ai lavori effettivamente eseguiti nel cantiere di cui all'appalto in oggetto, senza poter pretendere la produzione di bolla di consegna e/o di ddt, che peraltro non potrebbero provare l'effettivo utilizzo in cantiere dei materiali.
Tuttavia, rilevato che il CTU nominato in primo grado aveva effettuato un esame a campione e senza alcun confronto tra le fatture e la contabilità dei lavori, ha chiesto al CTU nominato di quantificare l'eventuale compensazione dei prezzi spettante all'impresa, procedendo sulla base dei soli documenti già depositati in atti dalle parti e di quelli che era autorizzato ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 192 c.p.c..
Orbene, all'esito di detto esame, il CTU ha così risposto:
Si premette che la documentazione in atti evidenzia che la richiesta dell'impresa riguarda la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione per gli anni
2006, 2007 e 2008 ai sensi dell'art. 1 comma 8 della Legge Regionale n.16/2005
e dell'art. 5 della Legge Regionale 23/2006. Ciò è dirimente soprattutto per quanto riguarda il calcolo del compenso richiesto che risulta essere differente rispetto a quello previsto, analogamente, dalla normativa nazionale recepita dalla Regione Sicilia solo nel 2011.
Sinteticamente, ma non esaustivamente, il calcolo è basato sulla contabilizzazione delle opere effettuate durante il corso dei lavori nell'anno solare di riferimento, 2006, 2007, 2008, in maniera tale da poter effettuare,
pag. 21/29 estrapolate preventivamente per ogni voce di prezzo le incidenze percentuali dei singoli materiali, il confronto con gli elenchi dei prezzi dei materiali più significativi pubblicati sulla G.U.R.S. per gli anni 2004-2005-2006-2007-2008, le cui percentuali di variazione dei costi riferiti all'anno 2004 (data del bando di gara) e cioè 2006/2004, 2007/2004 e 2008/2004, ai fini dell'applicazione del metodo, devono essere decurtate del 10 % per ciascun materiale preso a riferimento.
La contabilizzazione delle opere eseguite negli anni presi in considerazione, e cioè 2006, 2007, 2008, è stata effettuata in funzione dei SAL emessi e, nel caso di
SAL emessi tra l'anno di riferimento e quello successivo, il calcolo di quanto contabilizzato nell'anno solare è stato determinato per interpolazione lineare.
Entrando nel merito di quanto richiesto dalla Corte e sulla base del calcolo della compensazione dei prezzi dei materiali depositato in atti al n. 73 del fascicolo di parte appellante, lo scrivente ha dapprima verificato il criterio utilizzato per il sopra richiamato calcolo e, successivamente, ha controllato, voce per voce, la correttezza dei calcoli eseguiti e l'esatto importo del compenso spettante all'impresa.
Lo scrivente ha accertato che il criterio utilizzato è effettivamente corretto per gli anni 2006 e 2007 mentre, per l'anno 2008, risulta impiegata la medesima tabella adoperata per l'anno 2007, probabilmente perché l'elenco dei materiali da costruzione più significativi riferiti all'anno 2008 risulta pubblicato in epoca successiva alla redazione dell'intero calcolo del compenso.
Altresì ha accertato l'assenza di errori matematici e la correttezza dei calcoli eseguendo detto controllo attraverso la ricopiatura dei dati in un nuovo file excel.
Lo scrivente ha effettuato il ricalcolo della compensazione dei materiali con i corretti indici di variazione riferiti all'anno 2008, pubblicati nella G.U.R.S. n. 35 del 24/07/2009 (Vedasi All. 2 A)
pag. 22/29 Rinviando per l'esame dettagliato dei calcoli all'insieme degli allegati alla relazione, il compenso spettante per il caro dei materiali sui lavori eseguiti nel
2008 è riportato nella sottostante tabella (v. pag. 11 della relazione)…
Occorre rilevare, tuttavia, che a seguito delle osservazioni dei consulenti di parte appellata – che hanno contestato sia il calcolo eseguito sia l'inclusione, nelle relative operazioni, di alcune fattispecie di materiali (tubi e barre di acciaio, apparecchiature elettromeccaniche), formulando all'uopo i punti A, B, C e D – il nominato CTU ha chiarito:
- “Per quanto riguarda il calcolo della variazione percentuale annua da applicare al prezzo previsto nell'offerta, lo scrivente, previa verifica dei file trasmessi, si è accorto di avere commesso un errore iniziale di base nell'applicativo Excel utilizzato, errore che è stato involontariamente trasferito in tutti gli altri file di calcolo. Conseguentemente sono state corrette tutte le colonne dei file excel in cui è stato riscontrato l'errore matematico ed il calcolo
è stato nuovamente rifatto sia per l'anno 2006 che per i successivi anni 2007 e
2008”.
- che la sentenza ha escluso qualsivoglia automatismo “e che, pertanto, debba essere provato il maggior onere subito in tal senso dall'Impresa”;
- “Per tale motivo, lo scrivente, nel rifare il calcolo della compensazione dei materiali, apporterà alle tabelle già presentate le opportune modifiche in ordine alla inclusione dei tubi in acciaio tra i materiali oggetto di compensazione, precisando che la documentazione in atti possa avere una sua valenza solo e perché espone sia il quantitativo in kg sia il prezzo unitario delle barre di acciaio ipoteticamente pagato per il cls cementizio armato, ma, in effetti, per quanto riguarda la quantità di acciaio in kg riportata negli ordinativi sopra richiamati, pari a circa 243.500 kg, essa coincide, sostanzialmente, con quanto contabilizzato dalla D.L. senza che sia stata prodotta ulteriore documentazione
(fatture) che permetta di verificare l'effettiva maggiore onerosità subita pag. 23/29 dall'impresa del prezzo elementare pagato rispetto al prezzo documentato dalla medesima al momento dell'offerta:
- medesime considerazioni possono essere svolte con riferimento alle apparecchiature elettromeccaniche dell'impianto di pompaggio, attesa l'assenza di documento di controllo sul prezzo pagato dall'impresa,
Il CTU, quindi, rinviando per l'esame dettagliato dei calcoli all'insieme degli allegati alla relazione (Vedasi il gruppo degli allegati A-B-C riferiti agli anni
2006-2007-2008), il compenso spettante per il caro dei materiali sui lavori eseguiti nei suddetti anni è riportato in sintesi nelle sottostanti tabelle…(v. pag.
29 e 30 della CTU), ha concluso che considerati i superiori importi così come determinati nei calcoli analitici per gli anni 2006, 2007, 2008 pari rispettivamente ad € 7.516,67 ad € 7.884,16, ed € 35.950,56, il complessivo compenso spettante all'impresa per il caro dei materiali da costruzione è pari ad
€ 51.351,39.
Tale conclusione è pienamente condivisa dal Collegio.
Ed invero, essendo stato già escluso in sentenza ogni automatismo e dovendosi dare conto della effettiva documentazione prodotta, il calcolo finale ha tenuto correttamente conto della sola documentazione (fatture) dalla quale risulta l'effettiva maggiore onerosità subita dall'impresa del prezzo elementare pagato rispetto al prezzo documentato dalla medesima al momento dell'offerta.
Peraltro l'importo calcolato non è stato oggetto di specifiche ulteriori contestazioni, posto che il difensore del “ si è limitato a CP_1 Parte_1 concludere chiedendo la condanna all'importo di € 71.507,96 senza in alcun modo chiarire come è giunto al calcolo della predetta somma, mentre il nulla ha rilevato nelle note conclusive. Controparte_1
Sicché in parziale accoglimento del terzo motivo di appello il CP_1
risulta debitore nei confronti del
[...] Parte_1
dell'importo di € € 51.351,39. a titolo di
[...] Parte_1
pag. 24/29 compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione per gli anni 2006, 2007 e
2008, somma sulla quale vanno corrisposti gli interessi da calcolare con le modalità ed i tassi previsti dall'art. 29, 1° comma, del D.M. n. 145/00 a far tempo dalla domanda ammontanti ad oggi a complessivi € 32.203,48, per un credito finale pari a € 83.554,48
4) Motivi n. 5 e 6: riconoscimento degli interessi anatocistici e dell'IVA
Come precisato nella sentenza non definitiva, non v'è ragione di escludere l'applicabilità dell'art. 1283 c.c. e dalla data della domanda giudiziale vanno riconosciuti gli interessi legali sulle somme di € 43.051,04 e su quella di €
20.685,03, come richiesto nella domanda proposta in primo grado e medesime considerazioni devono, infine, esprimersi con riferimento all'IVA, che va certamente riconosciuta sull'importo di € 20.685,03, trattandosi di lavorazione soggette al regime impositivo dell'imposta.
Il CTU ha proceduto al calcolo delle suddette poste:
Il calcolo degli interessi anatocistici di cui al Quesito 4, cui si rimanda alle pagg.12 e 13 della relazione di prima stesura, spettanti all'impresa dalla data della domanda giudiziale, 27/12/2012, sono stati calcolati considerando una capitalizzazione annuale e, sino alla data della dell'udienza del 16/02/2024, ammontavano, rispettivamente, per i due importi indicati nella domanda del mandato ad € 5.435,45 e ad € 2.611,61
e cioè, complessivamente, ad € 8.047,06 (euro ottomilaquarantasette/06).
Il calcolo dell'I.V.A. di cui al Quesito 5, cui si rimanda alle pag. 13-14 della relazione di prima stesura, è pari ad € 4.343,85 (euro quattromila- trecentoquarantatre/85).
Agli importi come sopra calcolati devono aggiungersi gli interessi legali dal
16/02/2024 alla data della presente sentenza sull'importo di € 63.736,07, pari ad ulteriori € 1.586,42, per un totale di € 13.977,33 (€ 8.047,06 + € 1.586,42, + €
4.343,85).
pag. 25/29 In conclusione, il risulta debitore nei Controparte_1
confronti del Parte_1
della somma complessiva di € 245.506,26 (13.977,33 + 83.554,48 +
[...]
147.974,45), oltre quella già determinata nella sentenza impugnata (pari a
63.736,07) che va confermata, non essendo stata oggetto di appello incidentale da parte del appellato. CP_1
Va, tuttavia, rilevato che, con riferimento alle ragioni di debito e credito qui accertate e con esclusione di quanto già passato in giudicato, è onere di questa
Corte procedere alla c.d. compensazione impropria.
E', infatti, indubitabile che le richieste formulate dal
[...]
sopra esaminate e quella di Parte_1
accertamento della sussistenza di un credito del a titolo di Controparte_1
penale, sono pretese traenti titolo dal medesimo rapporto sinallagmatico (il contratto di appalto), non già da rapporti autonomi e distinti.
Sicchè questa Corte non può che richiamare l'indirizzo giurisprudenziale a mente del quale, quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorchè complesso - rapporto, non vi è luogo ad un'ipotesi di compensazione "propria" ex artt. 1241 c.c. e segg. (secondo cui i debiti tra due soggetti derivanti da distinti rapporti si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere), che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale.
Tale accertamento (c.d. compensazione "impropria"), pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale (sostanziantesi nel divieto di applicazione d'ufficio da parte del giudice ex art. 1242 c.c., comma 1, seconda pag. 26/29 parte) che sostanziale (cfr. da ultimo Cass. 09/10/2024, n. 26365, che richiama
Cass. 25.8.2006, n. 18498; Cass. 6.7.2009, n. 15796; Cass. 16.1.1988, n. 301;
Cass. sez. lav. 7.10.1991, n. 10447, nonché Cass. 19/02/2019, n. 4825).
In particolare merita di essere ricordata la sentenza della Suprema Corte pronunciatasi proprio in materia di appalto in cui è stato precisato che “si è detto che in caso di crediti originati da un unico rapporto, la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi ha natura risarcitoria, derivando da inadempimento, è configurabile la cd. compensazione atecnica, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza necessità di apposita domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono (Sez.
3, Sentenza n. 16800 del 13/08/2015, Rv. 636862-01)” (cfr. Cass. 18/12/2024,
n.33034).
Altra pronuncia della Corte di Cassazione specifica, inoltre, che “ciò non significa però che la necessità di accertamento giudiziale comporti
l'inapplicabilità della regola della estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza (secondo la pronuncia delle sezioni unite n. 23225/2016, già richiamata, se la certezza del controcredito si matura nel corso del giudizio sul credito principale, anche in appello, gli effetti estintivi della compensazione decorrono dalla coesistenza dei crediti). Tale regola vale tanto più nel caso della compensazione impropria, ove vi è un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, con
l'operare di una "sorta di meccanismo di "sommatoria algebrica" delle correlate pretese, inesorabilmente destinato a compiersi a cagione dell'unicità del vincolo, nel cui ambito le stesse pretese costituivano mere poste contabili, ad un tempo attive e passive" (così Cass. n. 4825/2019; cfr. ancora Cass. n. 10447/1991, che, in una ipotesi di rapporto di agenzia caratterizzato da parasubordinazione, ha sottolineato la necessità di prima determinare il saldo contabile, comprendendo
pag. 27/29 nell'operazione tutte le partite di debito e credito derivanti dal rapporto stesso, e, solo ove risulti un credito residuale dell'agente, il relativo importo deve essere rivalutato e maggiorato degli interessi legali)” (cfr. . Cassazione civile sez. II,
04/12/2024, n.31030).
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, le domande proposte dal Parte_1 volte all'accertamento del credito vantato dalla suddetto
[...] CP_1
vanno accolte nei limiti sopra illustrati e che con riferimento alla domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento della somma come sopra determinata, va dichiarata la compensazione impropria, con elisione totale dei crediti vantati dal pari a Parte_1
€ 245.506,26, come sopra quantificati, con il controcredito vantato dal
, pari a € 318.565,19. Controparte_1
Quanto alle spese del giudizio, in ragione dell'esito del giudizio con il riconoscimento delle reciproche ragioni di debito e credito e conseguente soccombenza reciproca, la Corte ritiene equo disporre la compensazione totale delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Vanno, infine, poste a carico di entrambe le parti, in ragione della metà ciascuna, le spese delle CTU espletate nel corso di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 326/2018
[...]
pubblicata in data 24/01/2018, in parziale riforma della sentenza impugnata. così provvede:
a) accerta che il credito vantato dal
[...]
nei Parte_1
pag. 28/29 confronti del per le causali di Controparte_1
cui in premessa (esclusa, quindi, la somma per cui vi è stata già condanna, passata in giudicato) ammonta alla complessiva somma di € 245.506,26, alla data della presente sentenza;
b) accerta che il contro credito vantato dal Controparte_1
nei confronti del
[...] Parte_1
ammonta a € 318.565,19;
[...]
c) dichiara l'elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza;
d) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
e) pone le spese delle CTU espletate in entrambi i gradi del giudizio a carico di entrambe le parti che ne risponderanno in ragione della metà per ciascuna;
f) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso, in data 14/02/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 29/29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.666/2018 R.G. tra
Parte_1
(C.F. ), assistito e difeso
[...] P.IVA_1
dall'Avv. PAPPALARDO SANTI
APPELLANTE
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
assistito e difeso dall'Avv. CASTRO EVA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 326/18 pubblicata il
24.1.2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come riportato nella sentenza non definitiva n. 1074/2023 emessa da questa
Corte in data 24/05/2023 nell'ambito del presente giudizio, con atto di citazione del dicembre 2012, il Parte_1
premesso il contratto stipulato in data 20.7.2005 con il
[...]
avente ad oggetto “lavori di costruzione Controparte_1
delle opere e degli impianti per la utilizzazione delle acque dell'invaso di per l'importo di € 6.604.665,91 e le vicende che ne avevano Pt_2 caratterizzato l'anomalo andamento, chiedeva il riconoscimento delle riserve, formulate nel corso dell'appalto sul registro di contabilità, nonché il riconoscimento degli ulteriori crediti maturati in dipendenza del rapporto contrattuale e la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in proprio favore: del complessivo importo di € 2.136.912,16 derivanti dalle riserve n. 1 e 4 oltre rivalutazione monetaria;
del complessivo importo di € 121.304,87 in accoglimento delle riserve n. 2, 3 e 5, oltre interessi legali e moratori;
del complessivo importo di € 20.685,03 per i lavori disposti con nota prot. N. 1504 del 10.5.2011 oltre interessi;
dell'importo di € 473.168,68 oltre interessi, in applicazione della normativa in tema di compensazione;
al pagamento in proprio favore dell'importo di € 43.480,60, a titolo di interessi maturati a causa del ritardo nel pagamento di alcuni mandati.
Costituendosi in giudizio il , contestava la Controparte_1
ricostruzione attorea, eccependo, in via preliminare, la tardività e l'intempestività delle riserve presentate dall'attrice e la conseguente decadenza da esse e dalla relativa azione giudiziale e deducendo, nel merito, che in relazione alle proroghe concesse ed all'atto di sottomissione sottoscritto dall'attrice in data 6.6.2007
l'Impresa non aveva patito alcun danno ristorabile e di aver sempre rispettato i termini di pagamento e la correttezza del suo operato. Chiedeva, quindi, il rigetto di tutte le domande attoree.
Con la sentenza impugnata il Tribunale: rigettava la riserva n. 1, in quanto ritenuta tardivamente formulata;
riteneva imputabile all'impresa il ritardo nell'ultimazione dei lavori, rispetto alla scadenza contrattuale e, di conseguenza, rigettava la richiesta di disapplicazione della penale;
rigettava, altresì, la riserva n. 4, avendo ritenute entrambe le sospensioni riconducibili nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 24 del D.M. n. 145/2000; riteneva infondata la domanda di compensazione dei prezzi ex art. 26 della Legge n. 109/1994, introdotta in Sicilia dalla L.R. n. 16 del 29.11.2005; riteneva meritevole di pag. 2/29 riconoscimento la richiesta di pagamento degli interessi derivanti dal tardato pagamento del corrispettivo dell'appalto nonché quella volta al pagamento dei lavori eseguiti a seguito dell'ordine di servizio n. 6 condannando, per l'effetto, il al pagamento, rispettivamente, delle somme Controparte_1
di € 43.051,04 e di 20.685,03; per un totale di € 63.736,07 “oltre interessi sino al soddisfo”; infine condannava il al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite e poneva le spese di CTU in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuno.
Il ha, Parte_1
parzialmente, impugnato la predetta sentenza, rinunciando ad impugnare il capo di sentenza afferente la riserva n. 1, e gravando le statuizioni riguardanti:
- la ritenuta tardività e infondatezza della riserva n. 2 relativa alle richieste di proroga della data di ultimazione dei lavori;
- la ritenuta infondatezza della riserva n. 5, afferente la penale applicata dal a causa del ritardo nella consegna dei lavori;
CP_1
- il mancato riconoscimento della riserva n. 4, afferente la illegittimità delle sospensioni disposte dalla stazione appaltante, ed il conseguente rigetto della domanda di ripianamento dei maggior oneri sostenuti dall'Impresa, quantificati dal CTU complessivamente in € 123.022,94 (di cui € 83.645,13 in relazione alla prima sospensione ed € 39.377,81 per la seconda sospensione);
- il rigetto della domanda di compensazione prevista dall'art. 26 della l.
109/1994, introdotta in Sicilia con le l.r. 16/2005 e 23/2006;
- il mancato riconoscimento degli interessi legali dalla data della domanda sull'importo di € 43.051,04, liquidato a titolo di interessi maturati ex art. 29 e 30
DM 145/2000, e sull'importo di € 20.685,03, per i lavori realizzati in esecuzione dell'ordine di servizio n. 6 emesso dall'ente appaltante;
- il mancato riconoscimento dell'Iva sulla predetta somma di € 20.685,03.
pag. 3/29 L'appellato costituendosi in giudizio, ha eccepito Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Indi, all'udienza del 13 gennaio 2023, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata posta in decisione.
Con sentenza non definitiva n. 1074/2023 emessa il 25/05/2023 questa Corte ha:
- dichiarato che l'Impresa appellante ha ultimato le opere in data 23.10.2008 e che i ritardi successivi non le sono imputabili, con conseguente determinazione della penale per un periodo di giorni 222;
- dichiarato che le sospensioni disposte dalla D.L. dal 29.8.2008 al 15.1.2009 (la prima) e dal 2.2.2009 al 22.4.2009 (la seconda), sono illegittime;
- dichiarato che sulla somma di € 43.051,04 e su quella di € 20.685,03 spettano gli interessi anatocistici, al tasso legale, dalla data della domanda giudiziale
(27.12.2012) e sino a all'effettivo soddisfo;
- dichiarato che sulla somma di € 20.685,03, spetta l'IVA;
- disposto con separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio, confermando per il resto la sentenza impugnata.
Con ordinanza di pari data la Corte ha quindi disposto CTU al fine di quantificare:
- l'importo della penale da addebitare all'impresa per n. 222 giorni di ritardo;
- gli eventuali importi spettanti all'appaltatore con riferimento ai danni derivanti dalle illegittime sospensioni disposte dalla stazione appaltante ed in particolare, quanto alla prima sospensione, dalla data di ultimazione dei lavori, ossia dal
24.10.2008 e sino al 15.1.2009, e, quanto alla seconda sospensione, per il periodo dal 2.2.2009 al 22.4.2009:
- la eventuale compensazione dei prezzi spettante all'impresa, procedendo sulla base dei soli documenti già depositati in atti dalle parti e di quelli che il CTU è
pag. 4/29 sin d'ora autorizzato ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 192 c.p.c.;
- gli interessi anatocistici, al tasso legale, spettanti all'impresa sugli importi di €
43.051,04 e di € 20.685,03, dalla data della domanda giudiziale (27.12.2012);
- l'Iva spettante sulla somma di € 20.685,03;
Acquisita la relazione, le parti, in sede di note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
Parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza appellata: 1) ritenuta la quantificazione in € 121.304,87 oltre IVA del saldo lavori dovuto all'appellante dall'appellato Parte_1
, limitare all'importo di € 29.300,00 o in Controparte_1
subordine a quello di € 273.432,75 la comminatoria della penale applicabile per il ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente scaduto, con condanna dell'appellato al pagamento delle somme conseguentemente dovute;
2) condannare il Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del
appellante, delle seguenti somme: Parte_1
- € 111.719,08 a titolo di danni complessivamente subiti dall'appellante in conseguenza della I sospensione illegittima dei lavori per maggiori spese generali, lesione dell'utile, maggior vincolo di fideiussioni e polizze assicurative
e maggior vincolo per vigilanza del cantiere;
- € 52.591,08 a titolo di danni complessivamente subiti dall'appellante in conseguenza della II sospensione illegittima dei lavori per maggiori spese generali, lesione dell'utile, maggior vincolo di fideiussioni e polizze assicurative
e maggior vincolo per vigilanza del cantiere;
- € 71.507,96 a titolo di compensazioni per gli anni 2006-2007-2008;
pag. 5/29 - € 8.047,06 a titolo di interessi anatocistici complessivamente dovuti sull'importo di € 43.051,04 e su quello di € 20.685,03 dalla data della domanda
(27/12/2012) al 16/02/2024, oltre gli ulteriori interessi maturandi sino alla data dell'effettivo pagamento;
- € 4.343,85 per IVA sulla somma di € 20.685,03.
Con la conseguenziale condanna dell'appellato Controparte_1
alle spese e compensi del giudizio”.
[...]
Parte appellata: in via preliminare si chiede all'Ecc. ma Corte d'Appello di Catania di disporre il richiamo del CTU al fine di rispondere ai chiarimenti sui punti della relazione contestata poiché la stessa, così come formulata, non può essere ritenuta idonea al raggiungimento dello scopo per cui era stata ordinata l'indagine. In subordine, l'Avv. Castro precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa nel cui contenuto insiste e chiede che la stessa venga posta in decisione, anche tenuto conto delle precisazioni e contestazioni formulate all'interno del presente atto.
Indi, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. emessa il 12/06/2024, la Corte ha posto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è utile ricordare che parte appellante ha inteso impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le domande e, precisamente:
a) delle riserve nn. 2 e 5 con le quali l'impresa, non ritenendo il ritardo ascrivibile a propria responsabilità ha, rispettivamente, chiesto il riconoscimento di un termine suppletivo per la ultimazione dei lavori e la disapplicazione della penale comminata dalla Stazione Appaltante in occasione della redazione dello stato finale;
pag. 6/29 b) della riserva n. 4 con la quale l'impresa -ritenendo illegittime le sospensioni dei lavori disposte dal committente nei periodi compresi dal 29.8.2008 CP_1
al 15.1.2009 (la prima) e dal 2.2.2009 al 22.4.2009 (la seconda)- ha chiesto il ripianamento della maggiore onerosità che ne è derivata;
c) il capo della sentenza che ha ritenuto infondata la domanda di riconoscimento della “compensazione”, prevista dall'art. 1 comma 550 della L. 30.12.2004 e che il Legislatore regionale ha regolamentato introducendo, con la L.R. n. 16 del
29.11.2005, i commi da 4 bis a 4 sexies “all'art. 26 della Legge 109/1994, come introdotto dalla L.R. 7/2002”;
d) nella parte in cui, in relazione agli importi riconosciuti come dovuti, non ha determinato la decorrenza degli interessi liquidati sulla somma di € 43.051,04 e la decorrenza ed il tasso di quelli riconosciuti sull'importo di € 20.685,03 liquidato per i lavori in economia.
Sempre in via preliminare, va evidenziato che con la sentenza non definitiva n.
1074/2023 emessa il 24/05/2023, a cui si rimanda e il cui dispositivo è stato sopra trascritto, questa Corte ha già:
- rigettato il primo motivo di appello avente ad oggetto la riserva n. 2;
- accolto parzialmente il secondo motivo di appello afferente la riserva n. 5 con la quale l'Impresa ha chiesto la disapplicazione della penale che il
Consorzio committente ha comminato in occasione della redazione dello stato finale, quantificandola in € 679.550,68;
- accolto il terzo motivo afferente il mancato riconoscimento della riserva n. 4 con la quale l'impresa ha chiesto il ripianamento dei maggiori oneri subiti in relazione alle sospensioni dei lavori disposte dalla Stazione
Appaltante nel corso dell'appalto, dichiarando illegittime le sospensione nei periodi compresi dal 29.8.2008 al 15.1.2009 (la prima) e dal 2.2.2009 al 22.4.2009 (la seconda);
pag. 7/29 - accolto il quarto motivo di appello riguardante il capo relativo alla domanda di riconoscimento della “compensazione”
- accolto il quinto e sesto motivo di appello, relativi al mancato riconoscimento degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale
(27.12.2012) e sino a quella dell'effettivo pagamento con riferimento all'importo di € 43.051,04 (liquidato a titolo di interessi maturati ex artt.
29 e 30 del D.M. n. 145/2000 per il ritardato pagamento dei certificati lavori) e dell'IVA sull'importo di € 20.685,03 (somma riconosciuta per i lavori realizzati in esecuzione dell'ordine di servizio n. 6 emesso dalla
D.L. su disposizione dell'Ente Appaltante).
Ciò premesso, questa Corte deve ora pronunciarsi in ordine alle richieste di pagamento sia a titolo di saldo dei lavori che a titolo risarcitorio formulate dal appellante in relazione ai motivi accolti. CP_1
1) Motivo n. 2 e Riserva n. 5: richiesta di pagamento per saldo lavori
Con la sentenza non definitiva emessa da questo Collegio è stata determinata la data effettiva di ultimazione delle opere, ossia quella del 23.10.2008 (non potendosi addebitare in alcun modo all'Impresa i ritardi successivi) e quindi i giorni di ritardo nell'esecuzione dei lavori ai fini dell'applicazione della penale, quantificati in 222 (duecentoventidue) giorni.
Tale statuizione non può formare oggetto di contestazione se non mediante ricorso per Cassazione.
Ciò precisato, il nominato CTU, incaricato di calcolare la penale a norma dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'appalto, “ricercato attraverso la disamina della documentazione allegata in atti l'importo dell'ammontare netto contrattuale dell'opera, pari ad € 6.604.655,91 (Vedasi pag. 8 Contratto
d'Appalto - doc.2 fascicolo di parte attrice primo grado) e tenuto conto dei giorni di ritardo determinati dalla Corte in n. 222, ha accertato che la penale è pari allo 0,03% del sopra richiamato importo, e conseguentemente ha pag. 8/29 quantificato la penale stessa nella misura pari a: € 6.604.655,91 x 0,03% x 222 giorni = € 439.870,06 (euro quattrocentotrentanovemilaottocentosettanta/06), precisando che la stessa non travalica la norma sopra richiamata prescrittiva del limite massimo di applicazione del 10 % .
Deve rilevarsi che sul punto il appellato ha formulato Controparte_1
osservazioni alla bozza inviata dal CTU, rilevando che l'importo contrattuale da prendere a base del calcolo richiesto deve essere quello determinato dalla somma dell'importo contrattuale, così come indicato nel corrispondente contratto sottoscritto a seguito della aggiudicazione definitiva, e dell'importo relativa alla
Perizia di Variante e Suppletiva redatta in corso d'opera (marzo 2007) ed approvata dall'Agenzia competente (ARRA) il 21/05/2007, circostanza avvalorata da quanto stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità
Sostenibile (MIMS) con parere n.978 del 19/07/2021.
A giudizio del Collegio la predetta osservazione va rigettata sulla base dei motivi espressi dal CTU, assolutamente condivisi da questa Corte.
Invero, il CTU ha rilevato che:
1. Il parere emesso dal MIMS il 19/07/2021 si riferisce al Codice dei Contratti
Pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U.
n. 91 del 19 aprile 2016 e, pertanto, non rientra nel perimetro normativo cui sottostà l'appalto in questione che, come già riferito nella relazione di prima stesura, è normato dall'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto che indica le seguenti leggi:
a) Legge 20/03/1865 n. 2248, all.F - limitatamente agli articoli non abrogati dal
Regolamento di cui alla seguente lett. c);
b) Legge Quadro 11/02/1994 n. 109 (con successive modifiche ed integrazioni)
c) Regolamento di attuazione della Legge Quadro, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;
pag. 9/29 d) Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n.
145;
2. Il parere espresso dal MIMS non è vincolate in quanto non rappresenta un atto avente forza di legge;
3. Detto parere, che ha una sua ben definita logica, poteva essere applicato al caso in questione qualora fosse stato chiaramente inserito, nell'ambito degli articoli che formano il Contratto d'Appalto o in quelli del Capitolato Speciale
d'Appalto, con uno specifico testo che esprimesse detto concetto dell'ammontare contrattuale, da utilizzare per il calcolo delle penale per ritardato adempimento, quale somma dei diversi importi riportati nei contratti tra S.A. e Impresa
(contratto originario ed atti di sottomissione relativi alle P.V.S.), e ciò perché
l'Appalto è regolamentato solo e soltanto dagli articoli riportati nei sopra richiamati atti sottoscritti dalle parti che, categoricamente, lo disciplinano.
Ne consegue che - già rigettata con la sentenza non definitiva la domanda formulata dal Parte_1
volta ad ottenere la disapplicazione totale della penale comminata dalla
[...]
Stazione Appaltante in occasione della redazione dello stato finale - va affermato:
- che è parimenti priva di fondamento quella volta alla condanna al pagamento della rata di saldo, posto che la penale accertata (pari a € 439.870,06) elide l'importo del saldo lavori (pari ad € 121.304,87, importo mai contestato dal appellato); CP_1
- che dal superiore accertamento deriva che il è creditore Controparte_1
nei confronti del Parte_1 [...] della complessiva somma di € 318.565,19 (pari alla differenza tra il Pt_1 saldo lavori a favore dell'impresa di € € 121.304,87 e quanto spettante al a titolo di penale di € 439.870,06). Controparte_1
Il secondo motivo di appello va, pertanto, rigettato.
pag. 10/29 2) Motivo n. 3 e Riserva n. 4
Con la sentenza non definitiva questa Corte ha già dichiarato che le sospensioni disposte dalla D.L. dal 29.8.2008 al 15.1.2009 (la prima) e dal 2.2.2009 al
22.4.2009 (la seconda), sono illegittime ed ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni sofferti, ai sensi dell'art. 25 DM 145/2000 (secondo cui
“le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'art. 24 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti” prevedendone le modalità di calcolo), precisando che il suddetto diritto non potrà che spettare, quanto alla prima sospensione, a far tempo 23.10.2008.
È stata, quindi, disposta CTU al fine di quantificare gli eventuali importi spettanti all'appaltatore con riferimento ai danni derivanti dalle illegittime sospensioni.
IL CTU, “in ossequio a quanto richiesto dalla Corte ed in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 25 del D.M. 145/2000 cui sottostà l'appalto in questione”, ha proceduto “alla quantificazione dei maggiori oneri subiti dall'appaltatore a causa delle illegittime sospensioni avvenute nei seguenti due periodi indicati con le lettere A e B: A) Dal 24/10/2008 al 15/01/2009 e cioè per
84 giorni;
B) Dal 02/02/2009 al 22/04/2009 e cioè per 80 giorni” precisando, preliminarmente, che saranno quantificate solo quelle voci di danno consentite dall'art.25 comma 2 del D.M.145/2000 lettere a), b), c), e che, al di fuori di queste, quelle ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alle sospensioni illegittime ex comma 3 medesimo art. 25.
Specificamente ha accertato:
“PRIMO PERIODO A:
a) Maggiori spese generali
In ossequio al criterio prescritto al punto a) del comma 2 dell'art. 25 del D.M.
145/2000, considerato che per la quantificazione delle maggiori spese generali è
pag. 11/29 corretto ripartire le dette spese tra quelle fisse (indipendenti dalla durata del contratto) e quelle variabili (proporzionali alla durata del contratto in quanto direttamente necessarie per il funzionamento di quel determinato cantiere) e che detta percentuale, nel sopra richiamato art. 25 è fissata nella misura del 50%, il calcolo relativo al ristoro dei maggiori oneri subiti dall'Impresa verrà effettuato seguendo il criterio della determinazione del costo giornaliero delle spese che sarà successivamente moltiplicato per il periodo della sospensione quantificato in 84 giorni e per la suddetta percentuale del 50%.
Pertanto, considerate le percentuali dell'utile e delle spese generali rispettivamente pari al 10% ed al 13%, si depura l'importo netto contrattuale delle opere dapprima dell'utile e poi delle spese. Successivamente, si determina la quota giornaliera delle spese generali, ricavandola moltiplicando l'importo già depurato per l'aliquota del 13% e dividendo tale importo per il numero di giorni contrattualmente previsti per la durata del lavoro, pari a 600. Si moltiplica infine quest'ultimo valore per 0,50 al fine di determinare la quota parte variabile strettamente connessa con la durata dell'appalto.
Nel caso specifico, si ha:
€ 6.604.655,91 / 1,10= € 6.004.232,60 Prezzo contratto depurato di utile
€ 6.004.232,60 /1,13=€ 5.313.480,10 Prezzo contratto depurato di spese
€ 5.313.480,10 x 0,13/600 = € 1.151,25 Incidenza giornaliera spese generali
€ 1.151,25 x 0.50 = € 575,62 Incidenza giornaliera spese generali
strettamente connesse con la durata
dell'appalto.
Pertanto, il costo giornaliero inerente alle spese generali per la parte strettamente connessa alla durata dell'appalto è pari ad € 575,62.
Considerato che il numero di giorni relativo al periodo di sospensione è di 84, i maggiori oneri relativi alle spese generali subiti dall'Impresa sono pari a:.
pag. 12/29 € 575,62/giorno x 84 giorni = € 48.352,08 (euro quarantottomilatrecentocinquantadue/08)
b) Lesione dell'utile
Ai sensi dell'art.25 comma 2 lettera b) del D.M. 145/2000, la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'art. 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'art.34, comma 2, lettera d) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione.
Pertanto, considerato che il tasso di mora annuo stabilito per gli anni 2008 e
2009 con Decreti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è pari a:
determinata la quota giornaliera dell'utile di impresa, pari ad € 1.000,70 secondo i calcoli sotto rappresentati:
€ 6.604.655,91 / 1,10= € 6.004.232,60 Prezzo contratto depurato di utile
€ 6.004.232,60 x 0,10 /600=€ 1.000,70 Incidenza giornaliera utile la ritardata percezione dell'utile nel periodo compreso tra il 24/10/2008 ed il
15/01/2009 è pari:
➢ Periodo dal 24/10/2008 al 31/12/2008 pari a giorni 69 € 1.000,70 x 69 giorni x 6,83 % x 69/365 = € 891,51
➢ Periodo dal 01/01/2009 al 15/01/2009 pari a giorni 15 € 1.000,70 x 15 giorni x 6,64 % x 15/365 = € 40,96
e, complessivamente, in c. t., a:
€ 932,50 (euro novecentotrentadue/50)
c) Mancato ammortamento macchinari esistenti in cantiere- Retribuzioni inutilmente corrisposte in dipendenza della consistenza della manodopera
pag. 13/29 Al riguardo corre l'obbligo di rilevare che al punto c) del citato comma 2 dell'art.25 del D.M. 145/2000 viene fatto esplicito riferimento agli accertamenti in cantiere che la D.L. avrebbe dovuto disporre nel corso della sospensione, nel caso in esame illegittima, e che i parametri utili ai fini della quantificazione dei maggiori oneri subiti dall'appaltatore devono espressamente riferirsi a quanto effettivamente riscontrato in cantiere dalla D.L. ai sensi dell'art. 133 comma 5 del DPR 554/1999.
La disamina degli atti e della documentazione allegata al fascicolo d'ufficio permette di affermare l'assoluta mancanza dei dati sopra richiamati in assenza dei quali la quantificazione richiesta in seno al mandato non è eseguibile in maniera analitica.
SECONDO PERIODO B:
a) Maggiori spese generali
In ossequio al criterio prescritto al punto a) del comma 2 dell'art. 25 del D.M.
145/2000, considerato che per la quantificazione delle maggiori spese generali è corretto ripartire le dette spese tra quelle fisse (indipendenti dalla durata del contratto) e quelle variabili (proporzionali alla durata del contratto in quanto direttamente necessarie per il funzionamento di quel determinato cantiere) e che detta percentuale è fissata, nel sopra richiamato art.25 nella misura del 50%, il calcolo relativo al ristoro dei maggiori oneri subiti dall'Impresa verrà effettuato seguendo il criterio della determinazione del costo giornaliero delle spese che sarà successivamente moltiplicato per il periodo della sospensione quantificato in 80 giorni e per la suddetta percentuale del 50%.
Pertanto, considerate le percentuali dell'utile e delle spese generali rispettivamente pari al 10% ed al 13%, si depura l'importo netto contrattuale delle opere dapprima dell'utile e poi delle spese. Successivamente, si determina la quota giornaliera delle spese generali, ricavandola moltiplicando l'importo già depurato per l'aliquota del 13% e dividendo tale importo per il numero di
pag. 14/29 giorni contrattualmente previsti per la durata del lavoro, pari a 600. Si moltiplica infine quest'ultimo valore per 0,50 al fine di determinare la quota parte variabile strettamente connessa con la durata dell'appalto.
Nel caso specifico, si ha:
€ 6.604.655,91 / 1,10= € 6.004.232,60 Prezzo contratto depurato di utile
€ 6.004.232,60 /1,13=€ 5.313.480,10 Prezzo contratto depurato di spese
€ 5.313.480,10 x 0,13/600 = € 1.151,25 Incidenza giornaliera spese generali
€ 1.151,25 x 0.50 = € 575,62 Incidenza giornaliera spese generali
strettamente connesse con la durata
dell'appalto
Pertanto, il costo giornaliero inerente alle spese generali per la parte strettamente connessa alla durata dell'appalto è pari ad € 575,62
Considerato che il numero di giorni relativo al periodo di sospensione è di 80, i maggiori oneri relativi alle spese generali subiti dall'Impresa è pari a:.
€ 575,62/giorno x 80 giorni = € 46.049,60
(euro quarantaseimilaquarantanove/60)
b) Lesione dell'utile
Ai sensi dell'art.25 comma 2 lettera b) del D.M. 145/2000, la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'art. 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'art.34, comma 2, lettera d) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione.
Pertanto, considerato che il tasso di mora annuo stabilito per l'anno 2009 con
Decreti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è pari a:
pag. 15/29 determinata la quota giornaliera dell'utile di impresa, pari ad € 1.000,70 secondo i calcoli sotto rappresentati:
€ 6.604.655,91 / 1,10= € 6.004.232,60 Prezzo contratto depurato di utile
€ 6.004.232,60 x 0,10 /600=€ 1.000,70 Incidenza giornaliera utile la ritardata percezione dell'utile nel periodo compreso tra il 02/02/2009 ed il
22/04/2009 ( giorni 80) è pari:
€ 1.000,70 x 80 giorni x 6,64 % x 80/365 = € 1.165,08
(euro millecentosessantacinque/08)
c) Mancato ammortamento macchinari esistenti in cantiere- Retribuzioni inutilmente corrisposte in dipendenza della consistenza della manodopera
Al riguardo corre l'obbligo di rilevare che al punto c) del citato comma 2 dell'art.25 del D.M. 145/2000 viene fatto esplicito riferimento agli accertamenti in cantiere che la D.L. avrebbe dovuto disporre nel corso della sospensione, nel caso in esame illegittima, e che i parametri utili ai fini della quantificazione dei maggiori oneri subiti dall'appaltatore devono espressamente riferirsi a quanto effettivamente riscontrato in cantiere dalla D.L. ai sensi dell'art. 133 comma 5 del DPR 554/1999.
La disamina degli atti e della documentazione allegata al fascicolo d'ufficio permette di affermare l'assoluta mancanza dei dati sopra richiamati in assenza dei quali la quantificazione richiesta in seno al mandato non è eseguibile.
Con riferimento al suddetto quesito 2, il c.t.p. di parte appellante ha osservato che il CTU ha determinato la valutazione dei danni senza effettuare alcun calcolo per le seguenti ulteriori voci:
d) Vincolo del personale in cantiere;
e) Maggior vincolo polizze e fideiussioni;
f) Mantenimento in vita del cantiere (Vigilanza).
Rispondendo alle suddette osservazioni il CTU, in parziale condivisione delle stesse, ha così rideterminato gli importi:
pag. 16/29 - Con riferimento al punto d) la documentazione presente in atti é parziale e si riferisce solo a tre mesi e non all'intero periodo di sospensione.
Pertanto, non risultando opportunamente documentata, la richiesta in questione non è stata presa in considerazione in ossequio al comma 3 dell'art. 25 del DM 145/2000 già richiamato.
- Con riferimento ai punti e) e f), lo scrivente ritiene di accogliere la richiesta della parte i cui documenti allegati in atti sono sfuggiti al rispettivo controllo.
Pertanto, alle somme come sopra determinate ha aggiunto i seguenti importi:
e) maggior vincolo di fidejussioni e polizze assicurative
Per le voci suddette l'Impresa produce copia della polizza fideiussoria della Milano Assicurazioni n.6108103497041 per un importo annuale di € 5.560,00 nonché una polizza assicurativa n.11176 tratta con la per un importo annuale pari ad € Parte_3
8.628,23. La somma complessiva annuale è pertanto pari ad €
14.188,23 Determinando l'incidenza giornaliera del superiore importo e moltiplicandolo per il numero dei giorni di sospensione illegittima, si ottiene il maggior onere subito dall'impresa per
l'improduttivo vincolo di fidejussioni e polizze assicurative.
Considerato che i periodi indicati in mandato sono stati denominati con le lettere A e B e precisamente:
A) Dal 24/10/2008 al 15/01/2009 e cioè per 84 giorni;
B) Dal 02/02/2009 al 22/04/2009 e cioè per 80 giorni;
si ottiene:
Periodo A di 84 giorni: € 14.188,23/365 x 84= € 3.265,23
Periodo B di 80 giorni: € 14.188,23/365 x 80= € 3.109,74
f) maggior vincolo per vigilanza del cantiere pag. 17/29 Sulla base delle fatture prodotte in atti che, per il cantiere in esame, rilevano un contratto di vigilanza con la ditta CIA Security s.r.l. per un costo di € 850,00 mensile, si ottiene, per gli analoghi periodi presi in considerazione per le polizze e le fideiussioni:
Periodo A di 84 giorni: € 850,00/30 x 84= € 2.380,00
Periodo B di 80 giorni: € 850,00/30 x 80= € 2.266,66
Periodo C di 83 giorni: € 850,00/30 x 83= € 2.351,66
Sempre con riferimento al Quesito 2, i ctp di parte appellata hanno contestato:
- L'ammontare dell'importo contrattuale pari ad € 6.606.655,91 invece che €
6.795.506,82, riproponendo quanto già esposto al Quesito 1;
- L'incidenza delle spese generali pari al 13 % invece che al 10 %, percentuale quest'ultima applicata in sede di giustificazione dell'offerta;
- L'incidenza dell'utile d'Impresa pari al 10% in luogo del valore del 4% dichiarato in sede di giustificazione dell'offerta;
- La durata contrattuale dell'appalto, indicata dallo scrivente in 600 giorni secondo quanto riportato nel Contratto d'Appalto originario, in luogo di 1.020 giorni, determinata quest'ultima sommando sia le proroghe richieste, sia la protrazione del termine contrattuale, sia l'ulteriore termine derivante dalla sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione della P.V.S.
IL CTU non ha condiviso quanto asserito dalla parte appellata, ribadendo quanto già detto con riferimento all'importo contrattuale dell'appalto, e esprimendo le seguenti motivazioni con riferimento alle altre contestazioni:
1. Sull'applicazione della percentuale del 13 % per le spese generali, rileva che la quantificazione del danno derivante da sospensione illegittima è regolata dall'art. 25 comma 2 lettera a) del Capitolato
Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/2000 che, per quanto riguarda la relativa percentuale, recita testualmente ”le spese generali
pag. 18/29 infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata della illegittima sospensione”.
L'art.34 comma 2 lettera c) del Regolamento (DPR 554/99), con riguardo alla determinazione del prezzo per eventuali voci mancanti, recita altresì: “c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15%, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali”.
Per quanto sopra riferito, lo scrivente conferma la applicazione della percentuale minima del 13 % per spese generali che, ai sensi dell'art.
25 comma 2 lettera a) del D.M.145/2000, verrà divisa per metà pervenendo ad un valore percentuale del 6,5 %;
2. Per analogia a quanto detto per la percentuale delle spese generali, lo scrivente, alla luce di quanto prescritto dallo stesso D.M. 145/2000 all'art. 25 comma 2 lettera b), ritiene corretta l'applicazione della lesione dell'utile pari al 10 %, così come previsto, di rimando, nello stesso art. 34 comma 2 lettera d) del DPR 554/99;
3. La durata in giorni per la esecuzione dei lavori utilizzabile ai fini della quantificazione della incidenza giornaliera sia delle spese generali infruttifere sia della lesione dell'utile, stante che lo scrivente ha ritenuto corretta l'estrazione dei dati contenuti solo nel contratto originario dell'appalto del 20/07/2005 e di quelli del C.S.A., per omogeneità con i suddetti dati, sarà pari a 600 giorni.
Ha, quindi, confermato quanto già riferito in merito al Quesito 2 nella relazione di prima stesura con riguardo al ritardo pari a 222 giorni così come richiesto nel mandato.
pag. 19/29 A giudizio del Collegio vanno pienamente condivise le risposte del CTU e i calcoli finali dallo stesso predisposti, poiché fondati sui dati contrattuali e normativi che regolano il contratto di appalto oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che, in parziale accoglimento del terzo motivo di appello il risulta debitore del Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 107.520,89 a titolo di
[...]
danni derivanti dalle illegittime sospensioni ex art. 25 D.M. 145/2000 (pari alla somma di € 48.352,08 e € 46.049,60 - per spese generali - € 932,50 e € 1.165,08
– per lesione dell'utile - € 3.265,23 ed € 3.109,74 - per maggior vincolo di fidejussioni e polizze assicurative - € 2.380,00 e € 2.266,66 – per maggior vincolo per vigilanza del cantiere (v. la seconda ipotesi riportata a pag. 33 e 34 della relazione di CTU).
Su tali somme, avente natura di debiti di valore (ex art. 25 DM 145/2000 come già richiamato nella sentenza non definitiva;
cfr. Cass. 30/09/2016, n.19604), dovrà computarsi la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat del costo della vita, dalla data della proposizione della domanda alla data della presente pronuncia. Inoltre dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648), non essendo viceversa applicabile il saggio degli interessi di cui all'art. 29 DM 145/2000, applicabile alle sole ipotesi di ritardato pagamento del compenso dovuto e non a quelle di somme dovute a titolo risarcitorio.
Ne consegue che alla data della presente pronuncia il credito risarcitorio è pari
€ 147.974,45 (di cui € 40.453,56 a titolo di rivalutazione e interessi).
3) motivo n. 4 domanda di riconoscimento della “compensazione”,
Va ricordato che parte appellante ha denunciato l'errata interpretazione della
L.R. del 29.11.2005 n. 16 e della L.R. del 5.12.2006 n. 23 da parte del Tribunale
pag. 20/29 di Catania allorchè ha ritenuto infondata la domanda con la quale l'Impresa ha chiesto il riconoscimento della “compensazione”, prevista dall'art. 26 della
Legge n. 109/1994 ed introdotta in Sicilia con le leggi sopra richiamate.
La Corte, nella sentenza non definitiva, ha già rilevato che, pur dovendosi escludere qualsivoglia “automatismo”, l'Impresa odierna appellante, con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., ha prodotto in atti le fatture (doc. da 110 a
141) e che dalle fatture di acquisto e dall'esame della contabilità dei lavori si possa determinare l'utilizzo di quei materiali e delle relative quantità pretese, rispetto ai lavori effettivamente eseguiti nel cantiere di cui all'appalto in oggetto, senza poter pretendere la produzione di bolla di consegna e/o di ddt, che peraltro non potrebbero provare l'effettivo utilizzo in cantiere dei materiali.
Tuttavia, rilevato che il CTU nominato in primo grado aveva effettuato un esame a campione e senza alcun confronto tra le fatture e la contabilità dei lavori, ha chiesto al CTU nominato di quantificare l'eventuale compensazione dei prezzi spettante all'impresa, procedendo sulla base dei soli documenti già depositati in atti dalle parti e di quelli che era autorizzato ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 192 c.p.c..
Orbene, all'esito di detto esame, il CTU ha così risposto:
Si premette che la documentazione in atti evidenzia che la richiesta dell'impresa riguarda la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione per gli anni
2006, 2007 e 2008 ai sensi dell'art. 1 comma 8 della Legge Regionale n.16/2005
e dell'art. 5 della Legge Regionale 23/2006. Ciò è dirimente soprattutto per quanto riguarda il calcolo del compenso richiesto che risulta essere differente rispetto a quello previsto, analogamente, dalla normativa nazionale recepita dalla Regione Sicilia solo nel 2011.
Sinteticamente, ma non esaustivamente, il calcolo è basato sulla contabilizzazione delle opere effettuate durante il corso dei lavori nell'anno solare di riferimento, 2006, 2007, 2008, in maniera tale da poter effettuare,
pag. 21/29 estrapolate preventivamente per ogni voce di prezzo le incidenze percentuali dei singoli materiali, il confronto con gli elenchi dei prezzi dei materiali più significativi pubblicati sulla G.U.R.S. per gli anni 2004-2005-2006-2007-2008, le cui percentuali di variazione dei costi riferiti all'anno 2004 (data del bando di gara) e cioè 2006/2004, 2007/2004 e 2008/2004, ai fini dell'applicazione del metodo, devono essere decurtate del 10 % per ciascun materiale preso a riferimento.
La contabilizzazione delle opere eseguite negli anni presi in considerazione, e cioè 2006, 2007, 2008, è stata effettuata in funzione dei SAL emessi e, nel caso di
SAL emessi tra l'anno di riferimento e quello successivo, il calcolo di quanto contabilizzato nell'anno solare è stato determinato per interpolazione lineare.
Entrando nel merito di quanto richiesto dalla Corte e sulla base del calcolo della compensazione dei prezzi dei materiali depositato in atti al n. 73 del fascicolo di parte appellante, lo scrivente ha dapprima verificato il criterio utilizzato per il sopra richiamato calcolo e, successivamente, ha controllato, voce per voce, la correttezza dei calcoli eseguiti e l'esatto importo del compenso spettante all'impresa.
Lo scrivente ha accertato che il criterio utilizzato è effettivamente corretto per gli anni 2006 e 2007 mentre, per l'anno 2008, risulta impiegata la medesima tabella adoperata per l'anno 2007, probabilmente perché l'elenco dei materiali da costruzione più significativi riferiti all'anno 2008 risulta pubblicato in epoca successiva alla redazione dell'intero calcolo del compenso.
Altresì ha accertato l'assenza di errori matematici e la correttezza dei calcoli eseguendo detto controllo attraverso la ricopiatura dei dati in un nuovo file excel.
Lo scrivente ha effettuato il ricalcolo della compensazione dei materiali con i corretti indici di variazione riferiti all'anno 2008, pubblicati nella G.U.R.S. n. 35 del 24/07/2009 (Vedasi All. 2 A)
pag. 22/29 Rinviando per l'esame dettagliato dei calcoli all'insieme degli allegati alla relazione, il compenso spettante per il caro dei materiali sui lavori eseguiti nel
2008 è riportato nella sottostante tabella (v. pag. 11 della relazione)…
Occorre rilevare, tuttavia, che a seguito delle osservazioni dei consulenti di parte appellata – che hanno contestato sia il calcolo eseguito sia l'inclusione, nelle relative operazioni, di alcune fattispecie di materiali (tubi e barre di acciaio, apparecchiature elettromeccaniche), formulando all'uopo i punti A, B, C e D – il nominato CTU ha chiarito:
- “Per quanto riguarda il calcolo della variazione percentuale annua da applicare al prezzo previsto nell'offerta, lo scrivente, previa verifica dei file trasmessi, si è accorto di avere commesso un errore iniziale di base nell'applicativo Excel utilizzato, errore che è stato involontariamente trasferito in tutti gli altri file di calcolo. Conseguentemente sono state corrette tutte le colonne dei file excel in cui è stato riscontrato l'errore matematico ed il calcolo
è stato nuovamente rifatto sia per l'anno 2006 che per i successivi anni 2007 e
2008”.
- che la sentenza ha escluso qualsivoglia automatismo “e che, pertanto, debba essere provato il maggior onere subito in tal senso dall'Impresa”;
- “Per tale motivo, lo scrivente, nel rifare il calcolo della compensazione dei materiali, apporterà alle tabelle già presentate le opportune modifiche in ordine alla inclusione dei tubi in acciaio tra i materiali oggetto di compensazione, precisando che la documentazione in atti possa avere una sua valenza solo e perché espone sia il quantitativo in kg sia il prezzo unitario delle barre di acciaio ipoteticamente pagato per il cls cementizio armato, ma, in effetti, per quanto riguarda la quantità di acciaio in kg riportata negli ordinativi sopra richiamati, pari a circa 243.500 kg, essa coincide, sostanzialmente, con quanto contabilizzato dalla D.L. senza che sia stata prodotta ulteriore documentazione
(fatture) che permetta di verificare l'effettiva maggiore onerosità subita pag. 23/29 dall'impresa del prezzo elementare pagato rispetto al prezzo documentato dalla medesima al momento dell'offerta:
- medesime considerazioni possono essere svolte con riferimento alle apparecchiature elettromeccaniche dell'impianto di pompaggio, attesa l'assenza di documento di controllo sul prezzo pagato dall'impresa,
Il CTU, quindi, rinviando per l'esame dettagliato dei calcoli all'insieme degli allegati alla relazione (Vedasi il gruppo degli allegati A-B-C riferiti agli anni
2006-2007-2008), il compenso spettante per il caro dei materiali sui lavori eseguiti nei suddetti anni è riportato in sintesi nelle sottostanti tabelle…(v. pag.
29 e 30 della CTU), ha concluso che considerati i superiori importi così come determinati nei calcoli analitici per gli anni 2006, 2007, 2008 pari rispettivamente ad € 7.516,67 ad € 7.884,16, ed € 35.950,56, il complessivo compenso spettante all'impresa per il caro dei materiali da costruzione è pari ad
€ 51.351,39.
Tale conclusione è pienamente condivisa dal Collegio.
Ed invero, essendo stato già escluso in sentenza ogni automatismo e dovendosi dare conto della effettiva documentazione prodotta, il calcolo finale ha tenuto correttamente conto della sola documentazione (fatture) dalla quale risulta l'effettiva maggiore onerosità subita dall'impresa del prezzo elementare pagato rispetto al prezzo documentato dalla medesima al momento dell'offerta.
Peraltro l'importo calcolato non è stato oggetto di specifiche ulteriori contestazioni, posto che il difensore del “ si è limitato a CP_1 Parte_1 concludere chiedendo la condanna all'importo di € 71.507,96 senza in alcun modo chiarire come è giunto al calcolo della predetta somma, mentre il nulla ha rilevato nelle note conclusive. Controparte_1
Sicché in parziale accoglimento del terzo motivo di appello il CP_1
risulta debitore nei confronti del
[...] Parte_1
dell'importo di € € 51.351,39. a titolo di
[...] Parte_1
pag. 24/29 compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione per gli anni 2006, 2007 e
2008, somma sulla quale vanno corrisposti gli interessi da calcolare con le modalità ed i tassi previsti dall'art. 29, 1° comma, del D.M. n. 145/00 a far tempo dalla domanda ammontanti ad oggi a complessivi € 32.203,48, per un credito finale pari a € 83.554,48
4) Motivi n. 5 e 6: riconoscimento degli interessi anatocistici e dell'IVA
Come precisato nella sentenza non definitiva, non v'è ragione di escludere l'applicabilità dell'art. 1283 c.c. e dalla data della domanda giudiziale vanno riconosciuti gli interessi legali sulle somme di € 43.051,04 e su quella di €
20.685,03, come richiesto nella domanda proposta in primo grado e medesime considerazioni devono, infine, esprimersi con riferimento all'IVA, che va certamente riconosciuta sull'importo di € 20.685,03, trattandosi di lavorazione soggette al regime impositivo dell'imposta.
Il CTU ha proceduto al calcolo delle suddette poste:
Il calcolo degli interessi anatocistici di cui al Quesito 4, cui si rimanda alle pagg.12 e 13 della relazione di prima stesura, spettanti all'impresa dalla data della domanda giudiziale, 27/12/2012, sono stati calcolati considerando una capitalizzazione annuale e, sino alla data della dell'udienza del 16/02/2024, ammontavano, rispettivamente, per i due importi indicati nella domanda del mandato ad € 5.435,45 e ad € 2.611,61
e cioè, complessivamente, ad € 8.047,06 (euro ottomilaquarantasette/06).
Il calcolo dell'I.V.A. di cui al Quesito 5, cui si rimanda alle pag. 13-14 della relazione di prima stesura, è pari ad € 4.343,85 (euro quattromila- trecentoquarantatre/85).
Agli importi come sopra calcolati devono aggiungersi gli interessi legali dal
16/02/2024 alla data della presente sentenza sull'importo di € 63.736,07, pari ad ulteriori € 1.586,42, per un totale di € 13.977,33 (€ 8.047,06 + € 1.586,42, + €
4.343,85).
pag. 25/29 In conclusione, il risulta debitore nei Controparte_1
confronti del Parte_1
della somma complessiva di € 245.506,26 (13.977,33 + 83.554,48 +
[...]
147.974,45), oltre quella già determinata nella sentenza impugnata (pari a
63.736,07) che va confermata, non essendo stata oggetto di appello incidentale da parte del appellato. CP_1
Va, tuttavia, rilevato che, con riferimento alle ragioni di debito e credito qui accertate e con esclusione di quanto già passato in giudicato, è onere di questa
Corte procedere alla c.d. compensazione impropria.
E', infatti, indubitabile che le richieste formulate dal
[...]
sopra esaminate e quella di Parte_1
accertamento della sussistenza di un credito del a titolo di Controparte_1
penale, sono pretese traenti titolo dal medesimo rapporto sinallagmatico (il contratto di appalto), non già da rapporti autonomi e distinti.
Sicchè questa Corte non può che richiamare l'indirizzo giurisprudenziale a mente del quale, quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorchè complesso - rapporto, non vi è luogo ad un'ipotesi di compensazione "propria" ex artt. 1241 c.c. e segg. (secondo cui i debiti tra due soggetti derivanti da distinti rapporti si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere), che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale.
Tale accertamento (c.d. compensazione "impropria"), pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale (sostanziantesi nel divieto di applicazione d'ufficio da parte del giudice ex art. 1242 c.c., comma 1, seconda pag. 26/29 parte) che sostanziale (cfr. da ultimo Cass. 09/10/2024, n. 26365, che richiama
Cass. 25.8.2006, n. 18498; Cass. 6.7.2009, n. 15796; Cass. 16.1.1988, n. 301;
Cass. sez. lav. 7.10.1991, n. 10447, nonché Cass. 19/02/2019, n. 4825).
In particolare merita di essere ricordata la sentenza della Suprema Corte pronunciatasi proprio in materia di appalto in cui è stato precisato che “si è detto che in caso di crediti originati da un unico rapporto, la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi ha natura risarcitoria, derivando da inadempimento, è configurabile la cd. compensazione atecnica, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza necessità di apposita domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono (Sez.
3, Sentenza n. 16800 del 13/08/2015, Rv. 636862-01)” (cfr. Cass. 18/12/2024,
n.33034).
Altra pronuncia della Corte di Cassazione specifica, inoltre, che “ciò non significa però che la necessità di accertamento giudiziale comporti
l'inapplicabilità della regola della estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza (secondo la pronuncia delle sezioni unite n. 23225/2016, già richiamata, se la certezza del controcredito si matura nel corso del giudizio sul credito principale, anche in appello, gli effetti estintivi della compensazione decorrono dalla coesistenza dei crediti). Tale regola vale tanto più nel caso della compensazione impropria, ove vi è un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, con
l'operare di una "sorta di meccanismo di "sommatoria algebrica" delle correlate pretese, inesorabilmente destinato a compiersi a cagione dell'unicità del vincolo, nel cui ambito le stesse pretese costituivano mere poste contabili, ad un tempo attive e passive" (così Cass. n. 4825/2019; cfr. ancora Cass. n. 10447/1991, che, in una ipotesi di rapporto di agenzia caratterizzato da parasubordinazione, ha sottolineato la necessità di prima determinare il saldo contabile, comprendendo
pag. 27/29 nell'operazione tutte le partite di debito e credito derivanti dal rapporto stesso, e, solo ove risulti un credito residuale dell'agente, il relativo importo deve essere rivalutato e maggiorato degli interessi legali)” (cfr. . Cassazione civile sez. II,
04/12/2024, n.31030).
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, le domande proposte dal Parte_1 volte all'accertamento del credito vantato dalla suddetto
[...] CP_1
vanno accolte nei limiti sopra illustrati e che con riferimento alla domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento della somma come sopra determinata, va dichiarata la compensazione impropria, con elisione totale dei crediti vantati dal pari a Parte_1
€ 245.506,26, come sopra quantificati, con il controcredito vantato dal
, pari a € 318.565,19. Controparte_1
Quanto alle spese del giudizio, in ragione dell'esito del giudizio con il riconoscimento delle reciproche ragioni di debito e credito e conseguente soccombenza reciproca, la Corte ritiene equo disporre la compensazione totale delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Vanno, infine, poste a carico di entrambe le parti, in ragione della metà ciascuna, le spese delle CTU espletate nel corso di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 326/2018
[...]
pubblicata in data 24/01/2018, in parziale riforma della sentenza impugnata. così provvede:
a) accerta che il credito vantato dal
[...]
nei Parte_1
pag. 28/29 confronti del per le causali di Controparte_1
cui in premessa (esclusa, quindi, la somma per cui vi è stata già condanna, passata in giudicato) ammonta alla complessiva somma di € 245.506,26, alla data della presente sentenza;
b) accerta che il contro credito vantato dal Controparte_1
nei confronti del
[...] Parte_1
ammonta a € 318.565,19;
[...]
c) dichiara l'elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza;
d) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
e) pone le spese delle CTU espletate in entrambi i gradi del giudizio a carico di entrambe le parti che ne risponderanno in ragione della metà per ciascuna;
f) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso, in data 14/02/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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