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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1367/2025
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Michele Prencipe - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore riunita in camera di consiglio per decidere sul reclamo ex art. 473 bis n.24 c.p.c. promosso da
[...] nei confronti di , iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. Parte_1 Controparte_1
1367/2025, avverso il decreto cron. n. 212/2025 del 14.08.2025, emesso dal Giudice Designato della
Prima Sezione Feriale Promiscua Civile del Tribunale di Foggia nell'ambito del procedimento ex art. 473 bis. nn. 38 e 39 c.p.c., ivi iscritto con il n. di R.G. 3820/2025; letti gli atti di causa e il provvedimento reclamato;
lette le note di trattazione depositate dalle parti;
letto il parere formulato in data 03.09.2025 dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede;
sciolta la riserva assunta all'udienza del 23.10.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con la reclamata ordinanza il Giudice Designato della Prima Sezione Feriale Promiscua Civile del
Tribunale di Foggia accoglieva la richiesta cautelare formulata in via d'urgenza dal Sig. Controparte_1
e, per l'effetto, inaudita altera parte ordinava alla di cessare immediatamente Parte_1 ogni condotta contraria sia al decreto emesso dal medesimo Tribunale in data 19.05.2021, cron. n.
9621/2021, sia al successivo accordo vergato dalle parti in data 22.04.2025 in punto di affidamento della minore nel periodo estivo.
Le ordinava altresì di restituire al padre, genitore collocatario, la figlia minore (nata a Persona_1
pagina 1 di 4 Bologna il 13.08.2015) e comunque entro e non oltre 48 ore dalla notifica del censurato provvedimento, autorizzando il ricorrente, in difetto di adempimento della ad avvalersi dell'uso della forza Pt_1 pubblica con l'ausilio degli assistenti sociali competenti per territorio.
Disponeva ex officio, con effetto immediato ed ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., la modifica -per l'anno in corso- delle condizioni di affidamento estivo della minore, collocandola presso il padre fino alla ripresa delle attività scolastiche e, da ultimo, rimetteva gli atti al Presidente Vicario del Tribunale di Foggia per la designazione del Giudice competente per la fase di merito volta alla conferma, modifica o revoca del decreto medesimo.
La Sig.ra reclamava tale provvedimento e deduceva quanto segue: 1) aveva Parte_1 intessuto una relazione sentimentale con il Sig. nel corso della quale era stata generata Controparte_1 la figlia;
2) l'unione si era progressivamente sfaldata sicché era stato proposto un ricorso al Persona_1
Tribunale di Foggia (RG 8222/2019) per la regolamentazione di ogni questione riguardante la figlia;
3) nel corso di tale procedimento veniva disposta una CTU e, all'esito, la minore veniva affidata ad entrambi i genitori in modalità condivisa e collocata presso costoro in modo paritario;
la casa familiare veniva poi assegnata al Sig. il quale veniva onerato del versamento di €.650 mensili a titolo di assegno per CP_1 la prole, con l'aggiunta del rimborso del 60% delle spese straordinarie, facendo rimando per la loro determinazione al vigente protocollo;
4) il 25.06.2021 le parti sottoscrivevano un accordo privato per regolamentare diversamente l'esercizio delle visite alla figlia finché la decideva di trasferirsi nel Pt_1
Nord Italia alla ricerca di un lavoro, contraeva matrimonio con il suo attuale marito e manteneva comunque costanti rapporti con la figlia, rimasta a vivere con il padre;
5) nel 2024 dava così corso ad un giudizio per la revisione delle condizioni in atto con l'ex compagno (R.G. 1130/2024) definito con un secondo accordo sottoscritto il 22.04.2025, sicché la avrebbe rinunciato a detto procedimento, la Pt_1 figlia sarebbe rimasta affidata in modalità condivisa e collocata stabilmente presso il padre, dettagliando sui tempi e i modi di frequentazione della diade madre-figlia.
Sta di fatto però che, in ossequio alle raggiunte intese, al termine delle attività scolastiche Persona_1 raggiungeva la madre nella sua attuale residenza e la donna programmava per la bambina una serie di visite specialistiche per la rara malattia genetica di cui è affetta;
e tuttavia, alla fine di giugno 2025 costei le avrebbe confidato di non voler più rientrare nella casa paterna giacché il Sig. le avrebbe più CP_1 volte riservato morbose attenzioni dai risvolti sessuali, prontamente denunciate alle competenti Autorità.
La minore veniva poi presa in carico dal centro antiviolenza della Clinica Mangiagalli in Milano e poi veniva ascoltata quale persona offesa nell'ambito delle attivate indagini preliminari, assistita in tali operazioni da uno psicologo.
pagina 2 di 4 Ne conseguiva la proposizione del ricorso rubricato innanzi al Tribunale di Foggia con il n. di R.G.
3820/2025, con il quale lo insisteva affinché venissero adottate le misure cautelari atte a far CP_1 rispettare gli accordi trasfusi nella scrittura privata del 22.04.2025.
Veniva così emesso il censurato decreto, emesso inaudita altera parte e, di lì a poco, lo aveva CP_1 tentato di eseguire manu militari quanto in esso disposto, coartando la ad opporvisi mostrando alle Pt_1
Forze dell'Ordine la denuncia sporta nell'interesse della figlia.
Quanto ai motivi di reclamo, sosteneva che il gravato provvedimento fosse affetto da nullità atteso che non contemplava la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti nel termine di 15 giorni, così come disposto dal comma 6 dell'art. 473-bis.38 c.p.c., impedendo di fatto il c.d. “contraddittorio differito” con conseguente violazione degli artt. 24 e 111 della Carta Costituzionale.
E comunque, proprio per i gravi fatti denunciati, il decreto in questione doveva essere revocato all'esito del reclamo.
In data 10.10.2025 il Sig. si costituiva innanzi la Corte e contestava ogni avverso Controparte_1 assunto difensivo;
significava di essere stato iscritto nel registro degli indagati a seguito della denuncia sporta dalla sua ex compagna, di essere stato attinto da una ordinanza dispositiva di una misura cautelare, poi revocata dal GIP presso il Tribunale di Foggia.
Di tanto aveva reso edotto il Tribunale Civile che, fissata l'udienza del 5.10.2025 per la conferma, modifica o revoca del decreto oggetto del presente reclamo, aveva deciso di porlo nel nulla, di modificare i precedenti provvedimento valevoli inter partes, di affidare la minore ai Servizi Sociali del Comune di
Locate Triulzi (MI), luogo di residenza attuale della e di collocarla presso costei. Pt_1
Incaricava poi il Consultorio di detta Località di predisporre un programma di supporto psicologico per la bambina e di depositare presso la Cancelleria del Tribunale di Foggia, unitamente ai ridetti Servizi, una relazione mensile sulla minore;
sospendeva l'esercizio delle visite del padre alla figlia, confermava ogni precedente statuizione economica e nominava l'Avv. Raffaella Troiano curatrice speciale della minore, autorizzandola a procedere all'ascolto di essa con l'ausilio di un esperto in scienze psicologiche.
A cagione di tanto, concludeva per la declaratoria di inammissibilità del reclamo, da ritenersi comunque infondato nel merito;
vinte le spese, con condanna della al risarcimento dei danni per aver dato Pt_1 luogo ad una lite temeraria.
L'udienza del 23.10.2025 veniva celebrata in modalità cartolare sicché, all'esito, previa acquisizione delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, il procedimento veniva riservato per la decisione.
La in particolare, tenuto conto della revoca della gravata ordinanza, chiedeva alla Corte di Pt_1 dichiarare la cessazione della materia del contendere.
pagina 3 di 4 Infine, con nota del 3.09.2025, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede precisava alla
Corte che il procedimento di reclamo dovesse essere ricondotto nell'art. 473-bis.23 c.p.c. e non già in quello successivo.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti, non può non evidenziarsi come, all'esito dell'udienza del 05.10.2025, l'ordinanza cautelare emessa inaudita altera parte ed oggetto dell'odierno reclamo sia stata revocata dal Giudice relatore designato per la successiva fase di merito (Dott.ssa Carbonelli), dopo aver preso atto della costituzione in giudizio della Sig.ra ed aver ponderato i documenti da lei Pt_1 prodotti.
In conseguenza di ciò, la Corte non ha più alcuna cognizione su un provvedimento posto nel nulla dallo stesso Giudice di prime cure, sicché è doveroso immediatamente definire questo procedimento con un non luogo a provvedere.
Il tutto, con compensazione totale fra le parti delle relative spese e con rigetto della richiesta di condanna della per responsabilità processuale aggravata, difettandone le condizioni oggettive e soggettive. Pt_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di reclamo quivi iscritto con il n. di R.G. 1367/2025, promosso dalla Sig.ra Parte_1 nei confronti di .
[...] Controparte_1
1) Dichiara il non luogo a provvedere.
2) Spese interamente compensate fra le parti.
Così deciso in Bari il 23.10.2025
Il G.A. estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Dott.ssa Maria Mitola
pagina 4 di 4
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Michele Prencipe - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore riunita in camera di consiglio per decidere sul reclamo ex art. 473 bis n.24 c.p.c. promosso da
[...] nei confronti di , iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. Parte_1 Controparte_1
1367/2025, avverso il decreto cron. n. 212/2025 del 14.08.2025, emesso dal Giudice Designato della
Prima Sezione Feriale Promiscua Civile del Tribunale di Foggia nell'ambito del procedimento ex art. 473 bis. nn. 38 e 39 c.p.c., ivi iscritto con il n. di R.G. 3820/2025; letti gli atti di causa e il provvedimento reclamato;
lette le note di trattazione depositate dalle parti;
letto il parere formulato in data 03.09.2025 dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede;
sciolta la riserva assunta all'udienza del 23.10.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con la reclamata ordinanza il Giudice Designato della Prima Sezione Feriale Promiscua Civile del
Tribunale di Foggia accoglieva la richiesta cautelare formulata in via d'urgenza dal Sig. Controparte_1
e, per l'effetto, inaudita altera parte ordinava alla di cessare immediatamente Parte_1 ogni condotta contraria sia al decreto emesso dal medesimo Tribunale in data 19.05.2021, cron. n.
9621/2021, sia al successivo accordo vergato dalle parti in data 22.04.2025 in punto di affidamento della minore nel periodo estivo.
Le ordinava altresì di restituire al padre, genitore collocatario, la figlia minore (nata a Persona_1
pagina 1 di 4 Bologna il 13.08.2015) e comunque entro e non oltre 48 ore dalla notifica del censurato provvedimento, autorizzando il ricorrente, in difetto di adempimento della ad avvalersi dell'uso della forza Pt_1 pubblica con l'ausilio degli assistenti sociali competenti per territorio.
Disponeva ex officio, con effetto immediato ed ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., la modifica -per l'anno in corso- delle condizioni di affidamento estivo della minore, collocandola presso il padre fino alla ripresa delle attività scolastiche e, da ultimo, rimetteva gli atti al Presidente Vicario del Tribunale di Foggia per la designazione del Giudice competente per la fase di merito volta alla conferma, modifica o revoca del decreto medesimo.
La Sig.ra reclamava tale provvedimento e deduceva quanto segue: 1) aveva Parte_1 intessuto una relazione sentimentale con il Sig. nel corso della quale era stata generata Controparte_1 la figlia;
2) l'unione si era progressivamente sfaldata sicché era stato proposto un ricorso al Persona_1
Tribunale di Foggia (RG 8222/2019) per la regolamentazione di ogni questione riguardante la figlia;
3) nel corso di tale procedimento veniva disposta una CTU e, all'esito, la minore veniva affidata ad entrambi i genitori in modalità condivisa e collocata presso costoro in modo paritario;
la casa familiare veniva poi assegnata al Sig. il quale veniva onerato del versamento di €.650 mensili a titolo di assegno per CP_1 la prole, con l'aggiunta del rimborso del 60% delle spese straordinarie, facendo rimando per la loro determinazione al vigente protocollo;
4) il 25.06.2021 le parti sottoscrivevano un accordo privato per regolamentare diversamente l'esercizio delle visite alla figlia finché la decideva di trasferirsi nel Pt_1
Nord Italia alla ricerca di un lavoro, contraeva matrimonio con il suo attuale marito e manteneva comunque costanti rapporti con la figlia, rimasta a vivere con il padre;
5) nel 2024 dava così corso ad un giudizio per la revisione delle condizioni in atto con l'ex compagno (R.G. 1130/2024) definito con un secondo accordo sottoscritto il 22.04.2025, sicché la avrebbe rinunciato a detto procedimento, la Pt_1 figlia sarebbe rimasta affidata in modalità condivisa e collocata stabilmente presso il padre, dettagliando sui tempi e i modi di frequentazione della diade madre-figlia.
Sta di fatto però che, in ossequio alle raggiunte intese, al termine delle attività scolastiche Persona_1 raggiungeva la madre nella sua attuale residenza e la donna programmava per la bambina una serie di visite specialistiche per la rara malattia genetica di cui è affetta;
e tuttavia, alla fine di giugno 2025 costei le avrebbe confidato di non voler più rientrare nella casa paterna giacché il Sig. le avrebbe più CP_1 volte riservato morbose attenzioni dai risvolti sessuali, prontamente denunciate alle competenti Autorità.
La minore veniva poi presa in carico dal centro antiviolenza della Clinica Mangiagalli in Milano e poi veniva ascoltata quale persona offesa nell'ambito delle attivate indagini preliminari, assistita in tali operazioni da uno psicologo.
pagina 2 di 4 Ne conseguiva la proposizione del ricorso rubricato innanzi al Tribunale di Foggia con il n. di R.G.
3820/2025, con il quale lo insisteva affinché venissero adottate le misure cautelari atte a far CP_1 rispettare gli accordi trasfusi nella scrittura privata del 22.04.2025.
Veniva così emesso il censurato decreto, emesso inaudita altera parte e, di lì a poco, lo aveva CP_1 tentato di eseguire manu militari quanto in esso disposto, coartando la ad opporvisi mostrando alle Pt_1
Forze dell'Ordine la denuncia sporta nell'interesse della figlia.
Quanto ai motivi di reclamo, sosteneva che il gravato provvedimento fosse affetto da nullità atteso che non contemplava la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti nel termine di 15 giorni, così come disposto dal comma 6 dell'art. 473-bis.38 c.p.c., impedendo di fatto il c.d. “contraddittorio differito” con conseguente violazione degli artt. 24 e 111 della Carta Costituzionale.
E comunque, proprio per i gravi fatti denunciati, il decreto in questione doveva essere revocato all'esito del reclamo.
In data 10.10.2025 il Sig. si costituiva innanzi la Corte e contestava ogni avverso Controparte_1 assunto difensivo;
significava di essere stato iscritto nel registro degli indagati a seguito della denuncia sporta dalla sua ex compagna, di essere stato attinto da una ordinanza dispositiva di una misura cautelare, poi revocata dal GIP presso il Tribunale di Foggia.
Di tanto aveva reso edotto il Tribunale Civile che, fissata l'udienza del 5.10.2025 per la conferma, modifica o revoca del decreto oggetto del presente reclamo, aveva deciso di porlo nel nulla, di modificare i precedenti provvedimento valevoli inter partes, di affidare la minore ai Servizi Sociali del Comune di
Locate Triulzi (MI), luogo di residenza attuale della e di collocarla presso costei. Pt_1
Incaricava poi il Consultorio di detta Località di predisporre un programma di supporto psicologico per la bambina e di depositare presso la Cancelleria del Tribunale di Foggia, unitamente ai ridetti Servizi, una relazione mensile sulla minore;
sospendeva l'esercizio delle visite del padre alla figlia, confermava ogni precedente statuizione economica e nominava l'Avv. Raffaella Troiano curatrice speciale della minore, autorizzandola a procedere all'ascolto di essa con l'ausilio di un esperto in scienze psicologiche.
A cagione di tanto, concludeva per la declaratoria di inammissibilità del reclamo, da ritenersi comunque infondato nel merito;
vinte le spese, con condanna della al risarcimento dei danni per aver dato Pt_1 luogo ad una lite temeraria.
L'udienza del 23.10.2025 veniva celebrata in modalità cartolare sicché, all'esito, previa acquisizione delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, il procedimento veniva riservato per la decisione.
La in particolare, tenuto conto della revoca della gravata ordinanza, chiedeva alla Corte di Pt_1 dichiarare la cessazione della materia del contendere.
pagina 3 di 4 Infine, con nota del 3.09.2025, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede precisava alla
Corte che il procedimento di reclamo dovesse essere ricondotto nell'art. 473-bis.23 c.p.c. e non già in quello successivo.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti, non può non evidenziarsi come, all'esito dell'udienza del 05.10.2025, l'ordinanza cautelare emessa inaudita altera parte ed oggetto dell'odierno reclamo sia stata revocata dal Giudice relatore designato per la successiva fase di merito (Dott.ssa Carbonelli), dopo aver preso atto della costituzione in giudizio della Sig.ra ed aver ponderato i documenti da lei Pt_1 prodotti.
In conseguenza di ciò, la Corte non ha più alcuna cognizione su un provvedimento posto nel nulla dallo stesso Giudice di prime cure, sicché è doveroso immediatamente definire questo procedimento con un non luogo a provvedere.
Il tutto, con compensazione totale fra le parti delle relative spese e con rigetto della richiesta di condanna della per responsabilità processuale aggravata, difettandone le condizioni oggettive e soggettive. Pt_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di reclamo quivi iscritto con il n. di R.G. 1367/2025, promosso dalla Sig.ra Parte_1 nei confronti di .
[...] Controparte_1
1) Dichiara il non luogo a provvedere.
2) Spese interamente compensate fra le parti.
Così deciso in Bari il 23.10.2025
Il G.A. estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Dott.ssa Maria Mitola
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