Cass. civ., sez. II, sentenza 10/08/1963, n. 2283
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Sentenza 10 agosto 1963

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Il cosi detto sciopero di solidarieta, di simpatia o di protesta, puo avere un substrato economico e contrattuale, ma, tuttavia, e contraddistinto dalla partecipazione all'estensione dal lavoro di prestatori di opera appartenenti ad altra e diversa categoria professionale, non direttamente interessati alla soluzione dell'insorta questione sindacale. Non ogni e qualsiasi sciopero di solidarieta puo qualificarsi legittimo non potendo obiettivamente giustificarsi l'astensione lavorativa attuata per un semplice e generico intento di solidarieta. Un tale sciopero, effettuato in appoggio a rivendicazioni di carattere economico cui si rivolga la sospensione dal lavoro gia in via di svolgimento, puo ritenersi lecito e giustificato unicamente quando sia accertata, in concreto, la esistenza di una comunanza, sia pure indiretta, di interessi, la quale soltanto legittima, ed anzi rende necessaria, l'associazione di tutti gli appartenenti alla categoria interessata in uno sforzo comune per il perseguimento di una piu energica ed inefficace tutela. Al fine quindi di poter qualificare come legittimo uno sciopero di solidarieta, occorre accertare, alla stregua della obiettiva situazione di fatto, la sussistenza dei detti requisiti, e cioe la specie ed il grado del collegamento tra gli interessi economici rispettivamente oggetto della astensione lavorativa gia in atto e del successivo sciopero di solidarieta. ( V cost 123/62).*

Lo sciopero, nell'accezione accolta dall'art 40 della Costituzione, e quello cosi detto economico (gia previsto dall'art 502 cod pen), il quale, in relazione ai vari conflitti che possono sorgere in ordine al contenuto e allo svolgimento del rapporto di lavoro, si presenta caratterizzato dal fine specifico della tutela, nei confronti dell'imprenditore, di un interesse professionale di categoria, con esclusione quindi dello sciopero politico, rivolto ad esercitare un'influenza nella competizione tra i partiti politici o una coazione rispetto all'attivita governativa o parlamentare, in guisa da assumere in definitiva il carattere di una attivita politica in contrasto con gli artt 71 e 75 della Costituzione, relativi ai modi di manifestazione della sovrana volonta popolare. ( V 1628/52, 918/52, 584/52, 2661/56, 1936/59).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/08/1963, n. 2283
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2283
    Data del deposito : 10 agosto 1963

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