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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/06/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 853/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEMONTIS SARA Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAU MICHELA e CP_1 C.F._1 dell'avv. MUREDDU CATERINA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA nonché contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OGGIANO VANNI CP_2 C.F._2
MARIA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI: v. atti introduttivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 06.03.2021 portato alla notifica il 15 marzo 2021, Controparte_3 conveniva in giudizio i signori e e, agendo ex art. 404, comma 2, cpc, CP_1 CP_2 chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) previo ogni opportuno accertamento, per tutti
i motivi di cui alla superiore espositiva, dichiarare ex art. 404, comma 2, cpc, frutto di dolo e/o collusione fra gli odierni convenuti, e , in danno di CP_1 CP_2 Controparte_3
, la sentenza n. 1332/2019 pubblicata il 07.11.2019, così come corretta il 19-30.12.2019, passata in
[...] giudicato il 13.07.2020 e certificata di definitività l'11.03.2021, con la quale il Tribunale Civile di
Sassari ha dichiarato riconosciuta la scrittura privata del 10.06.2013 e le sottoscrizioni ivi apposte dalle parti in causa ed ha dichiarato, ex art. 2932 CC, il trasferimento a dei seguenti CP_2 immobili in Comune di Thiesi: 1) in Via Roma, 23: -intero piccolo fabbricato da cielo a terra disposto su piano interrato, piano terra, primo e secondo piano, il tutto collegato tramite scala interna, confinante nell'insieme con detta via, proprietà proprietà o aventi causa, salvo Per_1 Persona_2 altri, il tutto censito nel Catasto Fabbricati di Thiesi al Foglio 22, Mappale 587, sub. 9, ctg. C/1, classe
1, mq. 77, P.1S-T-1-2, Via Roma, 23, RC € 1.025,99; Mappale 587, sub. 8, ctg. C/1, classe 1, mq. 32,
P. 1S-T-1, Via Roma, 23, RC € 426,39; 2) in Via Verdi, 26: - intero piccolo fabbricato da cielo a terra,
pagina 1 di 4 confinante con detta via, con proprietà e proprietà il tutto censito al Catasto Fabbricati Per_3 Per_4 di Thiesi al Foglio 23, Mappale 325, sub. 2, ctg. A/6, classe 3, vani 1, via Gabriele D'Annunzio, 21; quanto sopra, con riserva a favore di del diritto d'uso vitalizio;
B) per l'effetto di CP_1 quanto sopra, dichiarare l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti del creditore Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., della predetta sentenza n. 1332/2019 pubblicata il
[...]
07.11.2019, così come corretta il 19-30.12.2019, passata in giudicato il 13.07.2020 e certificata di definitività l'11.03.2021; C) con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Nel giudizio così radicato, iscritto al n. 853/2021 RG, con comparsa del 23.06.2021, si costituiva il signor , a ministero dell'Avv. Vanni Oggiano, contestando ogni avversa domanda e CP_2 pretesa ed invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito causa cognita e respinta ogni contraria istanza, deduzione od eccezione: In via preliminare ed in rito:
- dichiararsi improcedibile e/o inammissibile l'impugnazione esperita, ai sensi e per gli effetti dell'art.
404 comma II c.p.c., dall'odierna parte attrice, per i motivi tutti di cui meglio all'espositiva; - dichiararsi la carenza di legittimazione attiva o comunque la mancanza di interesse alcuno, da parte dell'odierna società attrice, con riferimento a quanto richiesto nell'atto di citazione notificato. Nel merito: - rigettarsi comunque tutto quanto richiesto dall'odierna parte attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 404 comma II c.p.c., accogliendo altresì l'eccezione riconvenzionale come sopra sollevata, con riferimento al contratto di conto corrente ed al finanziamento chirografario sopra indicati. -
Comunque ed in ogni caso con vittoria di spese e competenze di avvocato”.
Con comparsa del 24.06.2021 si costituiva in giudizio anche il signor , a ministero degli CP_1
Avv.ti Mureddu e Sau, analogamente contestando in toto ogni domanda e pretesa della CP_3
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale e di rito: 8.
[...] accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inammissibilità e/o improcedibilità della presente azione proposta da per decadenza dalla possibilità di impugnazione straordinaria Controparte_3 dalla stessa promossa, a seguito di acquiescenza ex art. 329 c.p.c. (per aver posto in essere “... atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge (che) ne esclude la proponibilità”) della sentenza n. 1332/2019, per tutte le argomentazioni sopra esposte;
9. accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione proposta da
[...] per difetto di legittimazione all'opposizione da parte della predetta a causa Controparte_3 CP_4 dell'incertezza del credito da essa asseritamente vantato al momento della proposizione della presente impugnazione, per tutte le argomentazioni sopra esposte;
10. accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o inammissibilità per decadenza dell'azione proposta da giacché Controparte_3 tardiva, per tutte le argomentazioni sopra esposte;
- nel merito 11. respingere la domanda avanzata dalla perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in tutte le Controparte_3 sue parti l'impugnata sentenza n. 1332 del 07.11.2019 e pubblicata in pari data;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
All'udienza di comparizione del 15.07.2021, le parti richiedevano i termini ex art. 183, comma 6, cpc ed insistevano nelle rispettive difese;
il G.I. si riservava di provvedere;
con ordinanza riservata del
28.07.2021, il G.I., viste le eccezioni preliminari dei convenuti sia in ordine all'interesse ad agire che in ordine alla tempestività dell'impugnazione che in relazione alla contestata qualità di creditore della banca attrice ai fini dell'esperimento del rimedio ex art. 404, comma 2, cpc, riteneva la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruzione;
la causa veniva quindi istruita solo pagina 2 di 4 documentalmente e, precisate le conclusioni all'udienza del 19.03.2025, il G.I. la tratteneva in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc.
*
Emerge dagli atti che
- in forza dell'atto di pignoramento trascritto in data 13 giugno 2018 è stata radicata, su istanza di
, l'esecuzione immobiliare n. 95/2018,
contro
; ciò in forza del titolo Controparte_3 CP_1 esecutivo costituito dal mutuo fondiario a rogito Notaio di Sassari in data 19 febbraio Persona_5
2004 rep.n. 14834/3814, garantito dall'ipoteca, di primo grado, iscritta, per Euro 136.400,00, a Sassari il 2 marzo 2004 al n. 510 di formalità;
- in seno alla predetta esecuzione immobiliare, spiegava opposizione richiedendo, al CP_1 giudice adito, provvedimento di improcedibilità dell'esecuzione con dichiarazione di inefficacia del pignoramento introduttivo della procedura, trascritto a Sassari il 13 giugno 2018, casella 7895, articolo
5682, la cui nota di trascrizione era stata tardivamente versata in atti in data 3 settembre 2018;
- con comparsa di costituzione e risposta in data 29 dicembre 2020, si costituiva nel citato sub procedimento la creditrice la quale, pur contestando la fondatezza Controparte_3 dell'opposizione, ha espressamente rinunciato all'esecuzione intrapresa per la seguente causale: “non essendo i cespiti cauzionali più in capo al mutuatario esecutato (…) bensì in capo ad un terzo (
[...]
)”. CP_2
Ebbene, è evidente che con la rinuncia all'esecuzione, come sopra formulata, l'odierna attrice ha posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ex art. 329 cpc (ivi compresa l'opposizione di terzo ex art. 404 cpc), avendo così prestato acquiescenza alla sentenza (seppur resa inter alios) oggi impugnata;
salvo il diritto di seguito dell'ipoteca iscritta ex art. 2808 c.c..
Da qui l'inammissibilità dell'impugnazione straordinaria proposta, con assorbimento – stante il principio della ragione più liquida – di tutte le altre questioni sollevate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con i seguenti criteri
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare € 4.237,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'opposizione di terzo proposta;
pagina 3 di 4 - condanna la parte attrice opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore di ciascuna parte convenuta liquidate in € 4.237,00 (per ciascuno) per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a.
Sassari, il 11.06.2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 853/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEMONTIS SARA Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAU MICHELA e CP_1 C.F._1 dell'avv. MUREDDU CATERINA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA nonché contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OGGIANO VANNI CP_2 C.F._2
MARIA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI: v. atti introduttivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 06.03.2021 portato alla notifica il 15 marzo 2021, Controparte_3 conveniva in giudizio i signori e e, agendo ex art. 404, comma 2, cpc, CP_1 CP_2 chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) previo ogni opportuno accertamento, per tutti
i motivi di cui alla superiore espositiva, dichiarare ex art. 404, comma 2, cpc, frutto di dolo e/o collusione fra gli odierni convenuti, e , in danno di CP_1 CP_2 Controparte_3
, la sentenza n. 1332/2019 pubblicata il 07.11.2019, così come corretta il 19-30.12.2019, passata in
[...] giudicato il 13.07.2020 e certificata di definitività l'11.03.2021, con la quale il Tribunale Civile di
Sassari ha dichiarato riconosciuta la scrittura privata del 10.06.2013 e le sottoscrizioni ivi apposte dalle parti in causa ed ha dichiarato, ex art. 2932 CC, il trasferimento a dei seguenti CP_2 immobili in Comune di Thiesi: 1) in Via Roma, 23: -intero piccolo fabbricato da cielo a terra disposto su piano interrato, piano terra, primo e secondo piano, il tutto collegato tramite scala interna, confinante nell'insieme con detta via, proprietà proprietà o aventi causa, salvo Per_1 Persona_2 altri, il tutto censito nel Catasto Fabbricati di Thiesi al Foglio 22, Mappale 587, sub. 9, ctg. C/1, classe
1, mq. 77, P.1S-T-1-2, Via Roma, 23, RC € 1.025,99; Mappale 587, sub. 8, ctg. C/1, classe 1, mq. 32,
P. 1S-T-1, Via Roma, 23, RC € 426,39; 2) in Via Verdi, 26: - intero piccolo fabbricato da cielo a terra,
pagina 1 di 4 confinante con detta via, con proprietà e proprietà il tutto censito al Catasto Fabbricati Per_3 Per_4 di Thiesi al Foglio 23, Mappale 325, sub. 2, ctg. A/6, classe 3, vani 1, via Gabriele D'Annunzio, 21; quanto sopra, con riserva a favore di del diritto d'uso vitalizio;
B) per l'effetto di CP_1 quanto sopra, dichiarare l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti del creditore Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., della predetta sentenza n. 1332/2019 pubblicata il
[...]
07.11.2019, così come corretta il 19-30.12.2019, passata in giudicato il 13.07.2020 e certificata di definitività l'11.03.2021; C) con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Nel giudizio così radicato, iscritto al n. 853/2021 RG, con comparsa del 23.06.2021, si costituiva il signor , a ministero dell'Avv. Vanni Oggiano, contestando ogni avversa domanda e CP_2 pretesa ed invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito causa cognita e respinta ogni contraria istanza, deduzione od eccezione: In via preliminare ed in rito:
- dichiararsi improcedibile e/o inammissibile l'impugnazione esperita, ai sensi e per gli effetti dell'art.
404 comma II c.p.c., dall'odierna parte attrice, per i motivi tutti di cui meglio all'espositiva; - dichiararsi la carenza di legittimazione attiva o comunque la mancanza di interesse alcuno, da parte dell'odierna società attrice, con riferimento a quanto richiesto nell'atto di citazione notificato. Nel merito: - rigettarsi comunque tutto quanto richiesto dall'odierna parte attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 404 comma II c.p.c., accogliendo altresì l'eccezione riconvenzionale come sopra sollevata, con riferimento al contratto di conto corrente ed al finanziamento chirografario sopra indicati. -
Comunque ed in ogni caso con vittoria di spese e competenze di avvocato”.
Con comparsa del 24.06.2021 si costituiva in giudizio anche il signor , a ministero degli CP_1
Avv.ti Mureddu e Sau, analogamente contestando in toto ogni domanda e pretesa della CP_3
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale e di rito: 8.
[...] accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inammissibilità e/o improcedibilità della presente azione proposta da per decadenza dalla possibilità di impugnazione straordinaria Controparte_3 dalla stessa promossa, a seguito di acquiescenza ex art. 329 c.p.c. (per aver posto in essere “... atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge (che) ne esclude la proponibilità”) della sentenza n. 1332/2019, per tutte le argomentazioni sopra esposte;
9. accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione proposta da
[...] per difetto di legittimazione all'opposizione da parte della predetta a causa Controparte_3 CP_4 dell'incertezza del credito da essa asseritamente vantato al momento della proposizione della presente impugnazione, per tutte le argomentazioni sopra esposte;
10. accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o inammissibilità per decadenza dell'azione proposta da giacché Controparte_3 tardiva, per tutte le argomentazioni sopra esposte;
- nel merito 11. respingere la domanda avanzata dalla perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in tutte le Controparte_3 sue parti l'impugnata sentenza n. 1332 del 07.11.2019 e pubblicata in pari data;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
All'udienza di comparizione del 15.07.2021, le parti richiedevano i termini ex art. 183, comma 6, cpc ed insistevano nelle rispettive difese;
il G.I. si riservava di provvedere;
con ordinanza riservata del
28.07.2021, il G.I., viste le eccezioni preliminari dei convenuti sia in ordine all'interesse ad agire che in ordine alla tempestività dell'impugnazione che in relazione alla contestata qualità di creditore della banca attrice ai fini dell'esperimento del rimedio ex art. 404, comma 2, cpc, riteneva la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruzione;
la causa veniva quindi istruita solo pagina 2 di 4 documentalmente e, precisate le conclusioni all'udienza del 19.03.2025, il G.I. la tratteneva in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc.
*
Emerge dagli atti che
- in forza dell'atto di pignoramento trascritto in data 13 giugno 2018 è stata radicata, su istanza di
, l'esecuzione immobiliare n. 95/2018,
contro
; ciò in forza del titolo Controparte_3 CP_1 esecutivo costituito dal mutuo fondiario a rogito Notaio di Sassari in data 19 febbraio Persona_5
2004 rep.n. 14834/3814, garantito dall'ipoteca, di primo grado, iscritta, per Euro 136.400,00, a Sassari il 2 marzo 2004 al n. 510 di formalità;
- in seno alla predetta esecuzione immobiliare, spiegava opposizione richiedendo, al CP_1 giudice adito, provvedimento di improcedibilità dell'esecuzione con dichiarazione di inefficacia del pignoramento introduttivo della procedura, trascritto a Sassari il 13 giugno 2018, casella 7895, articolo
5682, la cui nota di trascrizione era stata tardivamente versata in atti in data 3 settembre 2018;
- con comparsa di costituzione e risposta in data 29 dicembre 2020, si costituiva nel citato sub procedimento la creditrice la quale, pur contestando la fondatezza Controparte_3 dell'opposizione, ha espressamente rinunciato all'esecuzione intrapresa per la seguente causale: “non essendo i cespiti cauzionali più in capo al mutuatario esecutato (…) bensì in capo ad un terzo (
[...]
)”. CP_2
Ebbene, è evidente che con la rinuncia all'esecuzione, come sopra formulata, l'odierna attrice ha posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ex art. 329 cpc (ivi compresa l'opposizione di terzo ex art. 404 cpc), avendo così prestato acquiescenza alla sentenza (seppur resa inter alios) oggi impugnata;
salvo il diritto di seguito dell'ipoteca iscritta ex art. 2808 c.c..
Da qui l'inammissibilità dell'impugnazione straordinaria proposta, con assorbimento – stante il principio della ragione più liquida – di tutte le altre questioni sollevate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con i seguenti criteri
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare € 4.237,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'opposizione di terzo proposta;
pagina 3 di 4 - condanna la parte attrice opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore di ciascuna parte convenuta liquidate in € 4.237,00 (per ciascuno) per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a.
Sassari, il 11.06.2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 4 di 4