Articolo 5 della Legge 20 giugno 1952, n. 645
Articolo 4Articolo 5 bis
Versione
8 luglio 1952
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Versione
25 maggio 1975
Art. 5. (Manifestazioni fasciste) ((Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste e' punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire.
Il giudice, nel pronunciare la condanna, puo' disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni))
Entrata in vigore il 25 maggio 1975
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